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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/05/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3624/2018 R.G., avente ad scioglimento della comunione
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Errico Parte_1
ATTORE
CONTRO
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, e
[...] Controparte_4 Controparte_5
, rappresentati e difesi giusta procura in atti dagli avv. Gennaro Alessandro Fischetti e
[...]
Donato Sirignano
CONVENUTI
All'udienza del 5.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c., sulle conclusioni dalle medesime rassegnate, come da relativo verbale in atti.
______________________
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione”. La causa ha ad oggetto la domanda con cui Parte_2 esponendo di essere comproprietario di una quota pari ai 204/216 dell'abitazione sita in San Vito dei
Normanni (BR) alla via Brindisi n. 24 composta di tre vani e accessori e censita nel N.C.E.U. di detto
Comune al foglio 97, partic. 407 sub 1, piano T, Cat. A/4, cl. 2^, vani 3,5, R.C. € 278,89, e partic.
408 graffata, in comunione pro indiviso con i convenuti, titolari, rispettivamente, di una quota pari ai
12/216 del diritto di proprietà su detto cespite e deducendo l'indivisibilità dell'immobile, ha chiesto,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 720 c.c., l'attribuzione dell'intera proprietà del bene, con addebito dell'eccedenza in favore dei convenuti.
Costituitisi in giudizio, costoro hanno dichiarato di aderire alla domanda attorea e, tramite i propri difensori, muniti a tal fine di procura speciale, hanno dichiarato di aver concordato con il Pt_2
il trasferimento in suo favore delle rispettive quote di proprietà dell'immobile contro il corrispettivo di € 2.000,00 ciascuno, comprensivo di spese legali, somme che hanno dichiarato di aver già ricevuto,
rilasciando quietanza dell'avvenuto pagamento.
La consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale in diversa composizione ha consentito di accertare la non divisibilità del bene, il suo valore commerciale, pari ad € 30.090,00 e, per l'effetto,
il valore delle quote dei convenuti, pari ad € 1.671,67.
La domanda attorea può, quindi, essere accolta.
A ciò non osta la difformità dell'immobile rispetto alla planimetria castale riscontrata dal c.t.u., consistente nella presenza di una porta che collega due vani, avendo l'ausiliario riferito che la costruzione dell'immobile risale ad epoca antecedente al 1967.
Essendo il corrispettivo dovuto dai convenuti già stato versato, non è necessaria l'iscrizione di ipoteca di cui all'art. 2817 n. 2 c.c. sulle quote da trasferire in proprietà all'attore ed, essendo il predetto corrispettivo comprensivo delle spese di lite, queste ultime vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3624/2018 R.G., così provvede: - attribuisce a l'intera proprietà dell'abitazione sita in San Vito dei Normanni Parte_2
(BR) alla via Brindisi n.24, composta di tre vani e accessori, censita nel N.C.E.U. di detto
Comune al foglio 97, partic. 407 sub 1, piano T, Cat. A/4, cl. 2^, vani 3,5, R.C. € 278,89,
e partic. 408 graffata e, per l'effetto, trasferisce all'attore le quote pari ai 12/216 dell'intero di cui sono rispettivamente titolari , , CP_1 Controparte_2 [...]
, e;
CP_3 Controparte_4 Controparte_5
- esonera il competente Conservatore dei Registri Immobiliari dall'iscrizione di ipoteca legale in favore dei convenuti;
- compensa interamente le spese di lite.
Così deciso, in Lecce, in data 5 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3624/2018 R.G., avente ad scioglimento della comunione
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Errico Parte_1
ATTORE
CONTRO
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, e
[...] Controparte_4 Controparte_5
, rappresentati e difesi giusta procura in atti dagli avv. Gennaro Alessandro Fischetti e
[...]
Donato Sirignano
CONVENUTI
All'udienza del 5.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c., sulle conclusioni dalle medesime rassegnate, come da relativo verbale in atti.
______________________
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione”. La causa ha ad oggetto la domanda con cui Parte_2 esponendo di essere comproprietario di una quota pari ai 204/216 dell'abitazione sita in San Vito dei
Normanni (BR) alla via Brindisi n. 24 composta di tre vani e accessori e censita nel N.C.E.U. di detto
Comune al foglio 97, partic. 407 sub 1, piano T, Cat. A/4, cl. 2^, vani 3,5, R.C. € 278,89, e partic.
408 graffata, in comunione pro indiviso con i convenuti, titolari, rispettivamente, di una quota pari ai
12/216 del diritto di proprietà su detto cespite e deducendo l'indivisibilità dell'immobile, ha chiesto,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 720 c.c., l'attribuzione dell'intera proprietà del bene, con addebito dell'eccedenza in favore dei convenuti.
Costituitisi in giudizio, costoro hanno dichiarato di aderire alla domanda attorea e, tramite i propri difensori, muniti a tal fine di procura speciale, hanno dichiarato di aver concordato con il Pt_2
il trasferimento in suo favore delle rispettive quote di proprietà dell'immobile contro il corrispettivo di € 2.000,00 ciascuno, comprensivo di spese legali, somme che hanno dichiarato di aver già ricevuto,
rilasciando quietanza dell'avvenuto pagamento.
La consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale in diversa composizione ha consentito di accertare la non divisibilità del bene, il suo valore commerciale, pari ad € 30.090,00 e, per l'effetto,
il valore delle quote dei convenuti, pari ad € 1.671,67.
La domanda attorea può, quindi, essere accolta.
A ciò non osta la difformità dell'immobile rispetto alla planimetria castale riscontrata dal c.t.u., consistente nella presenza di una porta che collega due vani, avendo l'ausiliario riferito che la costruzione dell'immobile risale ad epoca antecedente al 1967.
Essendo il corrispettivo dovuto dai convenuti già stato versato, non è necessaria l'iscrizione di ipoteca di cui all'art. 2817 n. 2 c.c. sulle quote da trasferire in proprietà all'attore ed, essendo il predetto corrispettivo comprensivo delle spese di lite, queste ultime vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3624/2018 R.G., così provvede: - attribuisce a l'intera proprietà dell'abitazione sita in San Vito dei Normanni Parte_2
(BR) alla via Brindisi n.24, composta di tre vani e accessori, censita nel N.C.E.U. di detto
Comune al foglio 97, partic. 407 sub 1, piano T, Cat. A/4, cl. 2^, vani 3,5, R.C. € 278,89,
e partic. 408 graffata e, per l'effetto, trasferisce all'attore le quote pari ai 12/216 dell'intero di cui sono rispettivamente titolari , , CP_1 Controparte_2 [...]
, e;
CP_3 Controparte_4 Controparte_5
- esonera il competente Conservatore dei Registri Immobiliari dall'iscrizione di ipoteca legale in favore dei convenuti;
- compensa interamente le spese di lite.
Così deciso, in Lecce, in data 5 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino