CA
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1225/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1225/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RUSSO LUCIO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ERCOLE CP_1 P.IVA_1
STEFANO,
APPELLATA avverso la sentenza n. 525/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia pubblicata il 09/06/2021
CONCLUSIONI
In data 26.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 7 “Piaccia all'adita Corte d'Appello, contrariis reictis, in totale riforma della Sentenza n. 525/2021 del Tribunale di Pistoia e previe le declaratorie del caso, accogliere per le esposte motivazioni e causali, l'interposto gravame e, per l'effetto, così provvedere e statuire:
1) accertare e dichiarare che il Sig. nella fattispecie concreta dedotta Parte_1 in giudizio, producendo in giudizio contrattuali, privi delle pattuizioni economiche ultra legali addebitati in c/c, trasmessigli dalla banca a seguito della richiamata ingiunzione di consegna e delle diffide ex art. 119 del Tub, (ii) dimostrando l'assenza di altre convenzioni formali tra le parti e (iii) versando in atti gli estratti del c/c dai quali risulta l'addebito e il pagamento delle somme richieste di restituzione, ha correttamente e sufficientemente assolto all'onere della prova su esso incombente ai sensi degli artt. 2033 e 2697 cc;
2) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità per carenza della forma scritta imposta a pena di nullità dagli artt. 1284 cc e 117 Tub, dei contratti di conto corrente acquisiti in giudizio, specialmente circa le clausole riguardanti le condizioni economiche, relativi al rapporto bancario intercorso tra le parti per cui è causa;
3) accertare e dichiarare, sulla scorta degli estratti conto prodotti dall'attore e delle relative risultanze e ricostruzioni contenute nell'espletata Ctu, il reale saldo secondo legge di dare/avere tra le parti, condannando la convenuta alla restituzione, ex CP_2 art. 2033 cc, in favore dell'attore della somma di €. 1 ,14 o di quella di Giustizia, pagata ma non dovuta per le causali di cui in premessa, ovvero per interessi ultra legali, commissioni di massimo scoperto, spese, anatocismo, valute fittizie non pattuiti in forma scritta come per legge, oltre interessi legali moratori ex art. 1284 cc come novellato, anche sugli interessi attivi;
4) condannare la alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di CP_2 giudizio, con distr in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:
1. In via preliminare e di rito:
1.1 - con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello proposto, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., per tutte le motivazioni esposte nel § 2.1, con ogni conseguente statuizione e, comunque, con conferma della sentenza impugnata;
1.2 - dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342, co. 1 c.p.c., per tutte le motivazioni esposte nel § 2.2, con ogni conseguente statuizione e comunque con conferma della sentenza gravata;
2. Nel merito: rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 525/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia.
pagina 2 di 7 Il tutto con condanna dell'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio, nonché con condanna della stessa ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 1352/23 del 22.6.2023 questa Corte ha così disposto:
“dichiara nullo il contratto di conto corrente n. 4993241 intercorso tra le parti per mancanza di pattuizione scritta delle condizioni economiche;
2. dichiara prescritte le pretese restitutorie antecedenti al 28.4.2006”.
In particolare, in accoglimento dei primi due motivi di appello, è stata riesaminata nel merito la domanda restitutoria e dichiarato nullo il contratto per mancanza di pattuizione scritta delle condizioni economiche, pur dichiarandosi che la ripetizione deve essere limitata alle rimesse non prescritte.
All'esito della pronuncia parziale, che non può essere modificata nella presente sede, è residuata esclusivamente la necessità di quantificare le somme indebitamente conteggiate sul conto corrente a titolo di interessi ultralegali, commissioni ed anatocismo per il periodo intercorso tra il 28.4.2006 ed il
30.6.2006, data di chiusura del conto corrente.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo disponendo una consulenza tecnica sul seguente quesito: “esaminati gli atti di causa, determini il CTU il corretto saldo finale del conto corrente di cui è causa, sostituendo agli interessi ultralegali quelli previsti dall'art. 117 TUB ed espungendo commissioni ed anatocismo per il periodo intercorso tra il 28.4.2006 ed il 30.6.2006. Tenti in ogni caso la conciliazione della lite”.
Il CTU ha esaminato i movimenti relativi al secondo trimestre 2006, precisando a seguito delle osservazioni del CT di parte convenuta di non avere espunto quelli relativi al primo trimestre, in quanto coperti dalla prescrizione, ed ha così determinato il saldo finale del conto corrente:
pagina 3 di 7 E' sorta una discussione tra le parti in ordine alla natura del movimento di
€1.381,58 del 13.6.2006.
Il consulente evidenzia nella sua relazione che, “pur non avendo ricevuto nessuna documentazione a supporto, la valutazione dell'andamento del conto corrente, così come la mancata contestazione e prova contraria fornita dalla parte attrice, porta a considerare verosimile l'ipotesi di una corresponsione in uscita a chiusura del conto corrente chiuso in attivo al titolare del conto”.
Tale considerazione appare condivisibile, denotando l'annotazione il pagamento del saldo finale a credito del correntista, che non è mai stato contestato che sia stata ricevuta.
Alla luce di quanto sopra, quindi il saldo finale del conto corrente oggetto di causa
è stato rideterminato in € 2.106,28 a credito del correntista.
Le critiche del consulente di parte attrice si sono incentrate sul diritto di Pt_1
di ripetere il pagamento di € 79.900,00 effettuato in data 28/04/2006.
[...]
pagina 4 di 7 Si afferma che tale pagamento, in quanto avvenuto nel decennio non coperto dalla prescrizione, avrebbe dovuto essere considerato nella relazione del CTU e la ripetibilità dello stesso viene desunta dal fatto che, dal momento che a tale data non vi era alcun debito da ripianare, alla luce degli addebiti illegittimi avvenuti nel periodo precedente, esso sarebbe avvenuto senza titolo (“con la conseguenza che, cosi reclamato con la domanda giudiziale, il Sig. , alla Parte_1 predetta data del 28.4.2006, non doveva nulla alla banca ed ha, quindi, effettuato il pagamento di € 79.900,00 per ripianare il saldo apparente a debito del c/c che in realtà era a credito, con ciò effettuando una rimessa non dovuta, indebita e, quindi legittimamente, ripetibile”).
Le medesime osservazioni svolte CTP sono state esternate anche dal difensore dello , sia nel momento in cui è stato formulato il quesito al CTU, sia Pt_1 successivamente al deposito della relazione, estendendo la richiesta di ripetizione anche al pagamento di €. 1.700,00 del 30.5.2006.
A tale proposito, però, si osserva che l'approccio da cui parte l'assunto della ripetibilità del pagamento non è condivisibile.
Il saldo del conto corrente alla data del pagamento, infatti, poteva essere ritenuto a credito del correntista, e non a debito come risultava dalla contabilizzazione, soltanto nella misura in cui parte delle annotazioni precedenti fossero state illegittime e nella misura in cui le relative rimesse fossero ripetibili.
Come si è già evidenziato nella sentenza non definitiva, la ripetibilità delle rimesse illegittime è però soggetta al limite della prescrizione.
L'effetto di trascinamento sulle annotazioni successive, quindi, non si determina per le rimesse prescritte, per cui alla data corrispondente ai dieci anni anteriori all'introduzione del giudizio il saldo del conto corrente risulta sostanzialmente immutato.
In quest'ottica, se è corretto affermare che dal punto di vista contabile il pagamento deve essere considerato nella determinazione del saldo finale, non altrettanto fondata è la richiesta di considerarlo di per sé un indebito. pagina 5 di 7 Per le eventuali rimesse indebite antecedenti, infatti, il diritto alla ripetizione risulta prescritto, per cui non è possibile tenerne conto per determinare il saldo del conto alla data del pagamento. Così facendo, infatti, si finirebbe con l'elidere gli effetti della prescrizione, spostando dal punto di vista contabile gli effetti dei pagamenti in un momento successivo al maturare del termine.
In altre parole, non è corretto parlare di pagamenti ripetibili per il solo fatto che sono intervenuti entro il decennio. Tali pagamenti fanno parte delle annotazioni del conto corrente che vanno considerate nella loro interezza. Per quelle antecedenti al decennio, in considerazione della prescrizione del diritto alla ripetizione, rimangono necessariamente ferme le indicazioni desumibili dagli estratti conto. Alla data dei pagamenti indicati, quindi, il conto doveva necessariamente essere considerato a debito del correntista, per cui si è verificata una compensazione tra le opposte scritturazioni.
Il saldo ripetibile, quindi, è solo quello determinato dal CTU per effetto dell'espunzione delle indebite annotazioni nel periodo non coperto da prescrizione.
In definitiva, quindi, il saldo a credito del correntista deve essere determinato in €
2.106,28, con conseguente condanna della banca al pagamento della predetta cifra, maggiorata degli interessi in misura legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico di CP_1
in applicazione del principio della soccombenza, e liquidate tenuto conto
[...] dello scaglione per l'importo riconosciuto.
A carico dell'appellata vanno poi poste definitivamente le spese di CTU del primo grado, mentre quelle del giudizio di appello vanno poste a carico di entrambe le parti in misura uguale, in considerazione dell'indisponibilità dell'appellante a raggiungere un accordo che evitasse di sostenerle.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
525/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 09/06/2021, così provvede:
1. condanna in persona del suo legale rappresentante, a Controparte_1 pagare a la somma di € 2.106,28, oltre agli interessi in Parte_1 misura legale dalla domanda al saldo;
2. condanna la medesima al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo
[...] grado in complessivi € 2.552 e per il presente giudizio in € 2.915, il tutto maggiorato del rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. pone definitivamente a carico delle parti in misura uguale le spese della
CTU disposta nel presente giudizio ed a carico esclusivo di Controparte_1 le spese della CTU di primo grado.
Firenze, camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1225/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RUSSO LUCIO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ERCOLE CP_1 P.IVA_1
STEFANO,
APPELLATA avverso la sentenza n. 525/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia pubblicata il 09/06/2021
CONCLUSIONI
In data 26.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 7 “Piaccia all'adita Corte d'Appello, contrariis reictis, in totale riforma della Sentenza n. 525/2021 del Tribunale di Pistoia e previe le declaratorie del caso, accogliere per le esposte motivazioni e causali, l'interposto gravame e, per l'effetto, così provvedere e statuire:
1) accertare e dichiarare che il Sig. nella fattispecie concreta dedotta Parte_1 in giudizio, producendo in giudizio contrattuali, privi delle pattuizioni economiche ultra legali addebitati in c/c, trasmessigli dalla banca a seguito della richiamata ingiunzione di consegna e delle diffide ex art. 119 del Tub, (ii) dimostrando l'assenza di altre convenzioni formali tra le parti e (iii) versando in atti gli estratti del c/c dai quali risulta l'addebito e il pagamento delle somme richieste di restituzione, ha correttamente e sufficientemente assolto all'onere della prova su esso incombente ai sensi degli artt. 2033 e 2697 cc;
2) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità per carenza della forma scritta imposta a pena di nullità dagli artt. 1284 cc e 117 Tub, dei contratti di conto corrente acquisiti in giudizio, specialmente circa le clausole riguardanti le condizioni economiche, relativi al rapporto bancario intercorso tra le parti per cui è causa;
3) accertare e dichiarare, sulla scorta degli estratti conto prodotti dall'attore e delle relative risultanze e ricostruzioni contenute nell'espletata Ctu, il reale saldo secondo legge di dare/avere tra le parti, condannando la convenuta alla restituzione, ex CP_2 art. 2033 cc, in favore dell'attore della somma di €. 1 ,14 o di quella di Giustizia, pagata ma non dovuta per le causali di cui in premessa, ovvero per interessi ultra legali, commissioni di massimo scoperto, spese, anatocismo, valute fittizie non pattuiti in forma scritta come per legge, oltre interessi legali moratori ex art. 1284 cc come novellato, anche sugli interessi attivi;
4) condannare la alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di CP_2 giudizio, con distr in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:
1. In via preliminare e di rito:
1.1 - con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello proposto, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., per tutte le motivazioni esposte nel § 2.1, con ogni conseguente statuizione e, comunque, con conferma della sentenza impugnata;
1.2 - dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342, co. 1 c.p.c., per tutte le motivazioni esposte nel § 2.2, con ogni conseguente statuizione e comunque con conferma della sentenza gravata;
2. Nel merito: rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 525/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia.
pagina 2 di 7 Il tutto con condanna dell'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio, nonché con condanna della stessa ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 1352/23 del 22.6.2023 questa Corte ha così disposto:
“dichiara nullo il contratto di conto corrente n. 4993241 intercorso tra le parti per mancanza di pattuizione scritta delle condizioni economiche;
2. dichiara prescritte le pretese restitutorie antecedenti al 28.4.2006”.
In particolare, in accoglimento dei primi due motivi di appello, è stata riesaminata nel merito la domanda restitutoria e dichiarato nullo il contratto per mancanza di pattuizione scritta delle condizioni economiche, pur dichiarandosi che la ripetizione deve essere limitata alle rimesse non prescritte.
All'esito della pronuncia parziale, che non può essere modificata nella presente sede, è residuata esclusivamente la necessità di quantificare le somme indebitamente conteggiate sul conto corrente a titolo di interessi ultralegali, commissioni ed anatocismo per il periodo intercorso tra il 28.4.2006 ed il
30.6.2006, data di chiusura del conto corrente.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo disponendo una consulenza tecnica sul seguente quesito: “esaminati gli atti di causa, determini il CTU il corretto saldo finale del conto corrente di cui è causa, sostituendo agli interessi ultralegali quelli previsti dall'art. 117 TUB ed espungendo commissioni ed anatocismo per il periodo intercorso tra il 28.4.2006 ed il 30.6.2006. Tenti in ogni caso la conciliazione della lite”.
Il CTU ha esaminato i movimenti relativi al secondo trimestre 2006, precisando a seguito delle osservazioni del CT di parte convenuta di non avere espunto quelli relativi al primo trimestre, in quanto coperti dalla prescrizione, ed ha così determinato il saldo finale del conto corrente:
pagina 3 di 7 E' sorta una discussione tra le parti in ordine alla natura del movimento di
€1.381,58 del 13.6.2006.
Il consulente evidenzia nella sua relazione che, “pur non avendo ricevuto nessuna documentazione a supporto, la valutazione dell'andamento del conto corrente, così come la mancata contestazione e prova contraria fornita dalla parte attrice, porta a considerare verosimile l'ipotesi di una corresponsione in uscita a chiusura del conto corrente chiuso in attivo al titolare del conto”.
Tale considerazione appare condivisibile, denotando l'annotazione il pagamento del saldo finale a credito del correntista, che non è mai stato contestato che sia stata ricevuta.
Alla luce di quanto sopra, quindi il saldo finale del conto corrente oggetto di causa
è stato rideterminato in € 2.106,28 a credito del correntista.
Le critiche del consulente di parte attrice si sono incentrate sul diritto di Pt_1
di ripetere il pagamento di € 79.900,00 effettuato in data 28/04/2006.
[...]
pagina 4 di 7 Si afferma che tale pagamento, in quanto avvenuto nel decennio non coperto dalla prescrizione, avrebbe dovuto essere considerato nella relazione del CTU e la ripetibilità dello stesso viene desunta dal fatto che, dal momento che a tale data non vi era alcun debito da ripianare, alla luce degli addebiti illegittimi avvenuti nel periodo precedente, esso sarebbe avvenuto senza titolo (“con la conseguenza che, cosi reclamato con la domanda giudiziale, il Sig. , alla Parte_1 predetta data del 28.4.2006, non doveva nulla alla banca ed ha, quindi, effettuato il pagamento di € 79.900,00 per ripianare il saldo apparente a debito del c/c che in realtà era a credito, con ciò effettuando una rimessa non dovuta, indebita e, quindi legittimamente, ripetibile”).
Le medesime osservazioni svolte CTP sono state esternate anche dal difensore dello , sia nel momento in cui è stato formulato il quesito al CTU, sia Pt_1 successivamente al deposito della relazione, estendendo la richiesta di ripetizione anche al pagamento di €. 1.700,00 del 30.5.2006.
A tale proposito, però, si osserva che l'approccio da cui parte l'assunto della ripetibilità del pagamento non è condivisibile.
Il saldo del conto corrente alla data del pagamento, infatti, poteva essere ritenuto a credito del correntista, e non a debito come risultava dalla contabilizzazione, soltanto nella misura in cui parte delle annotazioni precedenti fossero state illegittime e nella misura in cui le relative rimesse fossero ripetibili.
Come si è già evidenziato nella sentenza non definitiva, la ripetibilità delle rimesse illegittime è però soggetta al limite della prescrizione.
L'effetto di trascinamento sulle annotazioni successive, quindi, non si determina per le rimesse prescritte, per cui alla data corrispondente ai dieci anni anteriori all'introduzione del giudizio il saldo del conto corrente risulta sostanzialmente immutato.
In quest'ottica, se è corretto affermare che dal punto di vista contabile il pagamento deve essere considerato nella determinazione del saldo finale, non altrettanto fondata è la richiesta di considerarlo di per sé un indebito. pagina 5 di 7 Per le eventuali rimesse indebite antecedenti, infatti, il diritto alla ripetizione risulta prescritto, per cui non è possibile tenerne conto per determinare il saldo del conto alla data del pagamento. Così facendo, infatti, si finirebbe con l'elidere gli effetti della prescrizione, spostando dal punto di vista contabile gli effetti dei pagamenti in un momento successivo al maturare del termine.
In altre parole, non è corretto parlare di pagamenti ripetibili per il solo fatto che sono intervenuti entro il decennio. Tali pagamenti fanno parte delle annotazioni del conto corrente che vanno considerate nella loro interezza. Per quelle antecedenti al decennio, in considerazione della prescrizione del diritto alla ripetizione, rimangono necessariamente ferme le indicazioni desumibili dagli estratti conto. Alla data dei pagamenti indicati, quindi, il conto doveva necessariamente essere considerato a debito del correntista, per cui si è verificata una compensazione tra le opposte scritturazioni.
Il saldo ripetibile, quindi, è solo quello determinato dal CTU per effetto dell'espunzione delle indebite annotazioni nel periodo non coperto da prescrizione.
In definitiva, quindi, il saldo a credito del correntista deve essere determinato in €
2.106,28, con conseguente condanna della banca al pagamento della predetta cifra, maggiorata degli interessi in misura legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico di CP_1
in applicazione del principio della soccombenza, e liquidate tenuto conto
[...] dello scaglione per l'importo riconosciuto.
A carico dell'appellata vanno poi poste definitivamente le spese di CTU del primo grado, mentre quelle del giudizio di appello vanno poste a carico di entrambe le parti in misura uguale, in considerazione dell'indisponibilità dell'appellante a raggiungere un accordo che evitasse di sostenerle.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
525/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 09/06/2021, così provvede:
1. condanna in persona del suo legale rappresentante, a Controparte_1 pagare a la somma di € 2.106,28, oltre agli interessi in Parte_1 misura legale dalla domanda al saldo;
2. condanna la medesima al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo
[...] grado in complessivi € 2.552 e per il presente giudizio in € 2.915, il tutto maggiorato del rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. pone definitivamente a carico delle parti in misura uguale le spese della
CTU disposta nel presente giudizio ed a carico esclusivo di Controparte_1 le spese della CTU di primo grado.
Firenze, camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 7 di 7