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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1657/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 22 marzo 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 386/2025, pubblicata il 20/03/2025,
TRA
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], IN PROPRIO E QUALE
AMM.RE DI (C.F. e P.IVA ) con CP_1 Parte_2 P.IVA_1 sede legale in Legnano (MI) in Via San Domenico n.6, con il patrocinio dell'Avv. TOPPI
EA elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Varese in Via San Martino della battaglia n.10;
-APPELLANTI PRINCIPALI
APPELLATI INCIDENTALI
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore con sede legale in Magenta (MI) in Via Isonzo n. 1 – Fraz.
Pontevecchio, con il patrocinio dell'Avv. BASSANI CRISTINA elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano in Via Cesare Battisti n. 8
-APPELLATO PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: “Opposizione ad ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81. pagina 1 di 6 CONCLUSIONI:
Per IN PROPRIO E QUALE AMM.RE DI Parte_1 Controparte_3
:
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
In via preliminare:
- ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'esecutività della Sentenza n. 386/2025, pubblicata in data 20 marzo 2025, non notificata, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sez. III civile, Dott.
IL Radici, ad esito del giudizio R.G. 4045/2024.
In via principale: revocare e/o riformare la Sentenza impugnata, accogliendo le seguenti domande formulate dal sig. e da nel giudizio di primo grado: Pt_1 Controparte_3
- in via principale: annullare l'Ordinanza/Ingiunzione prot. n. 1693/2024 CDP/MPM/cg del 16 febbraio 2024, emessa dal Direttore del e notificata in data Controparte_2
23 febbraio 2024;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi legittima l'Ordinanza/Ingiunzione, disporre il ricalcolo della sanzione sulla scorta delle aree effettivamente ricomprese nel territorio del Comune di LO OL.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per : Controparte_2
In via principale: disattesa ogni contraria istanza, anche cautelare, respingere l'appello proposto in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato.
In via di appello principale: riformare la sentenza impugnata in punto eccepita incompetenza dell' e conseguente CP_4 rideterminazione della sanzione amministrativa, confermando, per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione prot. n. 1693/2024 CDP/MPM/cg del 16/02/2024 con la condanna al pagamento della sanzione complessiva di € € 31.715,48. in via subordinata, per la denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale, confermare integralmente la sentenza impugnata in ogni caso confermare la sentenza impugnata quanto al resto (punto II in punto denunciato vizio difetto di istruttoria e punto III in punto denunciata carenza dell'elemento soggettivo).
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Il Sig. in proprio e in qualità di amministratore di Parte_1 Controparte_3
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n.386/2025 del Tribunale di Busto
[...]
Arsizio che aveva parzialmente accolto l'opposizione proposta dal avverso l'ordinanza- Pt_1 ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/1981 emessa dal (d'ora in Controparte_2 avanti rinominato ), riducendo la sanzione - comminata per la violazione degli articoli 61 CP_2 comma 2 e comma 9 della l.r.n.31/2008 - dalla somma iniziale di euro 31.595,48 alla somma di euro 24.588,68. In particolare, il Tribunale aveva annullato parzialmente la suddetta sanzione inflitta dal per danneggiamento di superficie Controparte_5 forestale e di mutamento destinazione del bosco attraverso semina a prato di aree: il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione accogliendo i motivi dell'opponente relativi all'incompetenza del a sanzionare alcuni degli abusi riscontrati, in quanto posti in essere CP_2 in un'area di cui non era stata dimostrata univocamente l'appartenenza al Controparte_6
e quindi al stesso. In punto spese il giudice di prime cure aveva dichiarato la
[...] CP_2 compensazione in virtù del parziale accoglimento dell'opposizione.
L'appellante, oltre a chiedere in via preliminare la sospensione dell'esecutività della sentenza, chiedeva in via principale di annullare l'ordinanza-ingiunzione e in via subordinata il ricalcolo della sanzione, oltre alla condanna delle spese di entrambi i giudizi a carico dell'opposto, sostenendo che: - anche altre parti (non meglio identificate) interessate dai suoi interventi si sarebbero trovate nel comune di OL e quindi rientranti nella competenza del confinante e distinto;
- non sarebbe esistito alcun bosco, trattandosi di terreni già degradati Controparte_2 ed essendo l'intervento consistito solo in pulizia da detriti;
- avrebbe difettato l'elemento soggettivo dell'illecito.
Il ha svolto appello incidentale sulla riduzione della sanzione affermando che il Tribunale CP_2 avrebbe con la sua statuizione valutato l'estensione della competenza territoriale del , CP_2 senza averne il potere;
ha chiesto anche la riforma della compensazione delle spese.
Non si è provveduto in ordine all'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, stante la decisione della causa alla prima udienza di discussione.
Nel merito, per semplicità espositiva ed unicità delle questioni a tal fine rilevanti, la Corte ritiene di analizzare congiuntamente il primo motivo di appello principale e l'appello incidentale. Entrambe le parti pongono alla base delle proprie tesi l'appartenenza o meno delle aree in cui sono stati realizzati gli abusi al territorio del . Controparte_2
In particolare, l'appellante riteneva che tutte (o comunque anche altre oltre quelle riconosciute come tali dal Tribunale) le aree oggetto di sanzione si trovino all'interno del territorio del
Comune di OL, centro non compreso nelle aree di competenza del . Diversamente il CP_2
pagina 3 di 6 sostiene l'appartenenza delle suddette aree al Comune di LO OL e pertanto la CP_2 sua piena competenza a sanzionare gli abusi in detti territori. Orbene, l'estensione territoriale del , e dunque la sua competenza, si estende a 47 comuni, tra cui LO OL (VA), CP_2 ai sensi dell'art. 3 L. Reg. Lombardia 16.7.07 n.16, mentre il Comune di OL (NO) pur trovandosi sempre in una zona di tutela ambientale è sottoposto all'autorità del confinante Parco
Naturale del Ticino. Orbene, non è in discussione che l'area oggetto di verifica amministrativa si trovi interamente nel Comune di LO OL, per come definito dai dati catastali, essendo questi ultimi in realtà ad essere contestati dagli odierni appellanti principali come non corrispondenti agli effettivi confini dell'ente municipale. Sennonché i confini territoriali del sono quelli definiti dai dati catastali e possono essere messi in discussione solo dal GA CP_6 con azione di mero accertamento, come di recente affermato dalla sentenza TAR Campania,
Napoli, sezione I, 8 novembre 2024, n. 5991, secondo cui “In materia di accertamento dei confini degli enti territoriali - la cui cognizione appartiene alla giurisdizione estesa al merito del giudice amministrativo ex art. 134, comma 1, lett. d) c.p.a. e la relativa azione è di mero accertamento e non costitutiva - l'indagine sui confini deve arrestarsi al primo e più recente documento che abbia definito con certezza i confini per cui è causa e, perciò, per la determinazione dei confini tra comuni fanno fede i dati catastali più recenti del nuovo catasto terreni rispetto ad ogni altra prova documentale, applicandosi tutte le regole della cognizione di accertamento, ivi inclusa quella dettata dall'art. 950 c.c.”.
Con il secondo motivo d'appello il Sig. e la hanno ribadito che la Pt_1 Controparte_3 zona oggetto degli interventi non poteva essere considerata come zona boschiva e che comunque non erano state poste in essere le contestate condotte di trasformazione, distruzione e danneggiamento di superfici boschive, ma solo una limitata operazione di pulizia di detriti e di eliminazione di alberi irrimediabilmente malati. La Corte ritiene corretta la valutazione del giudice di prime cure sul punto, che ha operato una puntuale ricostruzione della nozione di bosco, a cui si rimanda interamente. Considerata anche la recente pronuncia del Consiglio di
Stato (Cons. Stato n.8385/2024 “(…) ai fini della sussistenza di un bosco soggetto a vincolo paesaggistico occorre non solo la sussistenza di un preciso requisito dimensionale, secondo la definizione normativa (art. 3, comma 3, D.L.vo n. 34 del 2018), ma anche la sussistenza di un requisito naturalistico e paesaggistico, secondo la nozione sostanziale di bosco, dovendo trattarsi di un sistema vivente complesso, tendenzialmente permanente, tale da sviluppare un ecosistema in grado di autorigenerarsi, nonché costituire un elemento proprio e tendenzialmente stabile della forma del territorio, originariamente caratteristico del paesaggio
(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2019, n. 1462)”.), dagli elementi probatori prodotti emerge pagina 4 di 6 chiaramente la natura boschiva delle aree oggetto dell'ordinanza-ingiunzione. Invero, dal verbale della guardia forestale in cui sono riportate le violazioni contestate e dagli allegati riscontri fotografici è documentata l'esistenza di piante ad alto fusto e di arbusti spontanei nell'area. Inoltre, anche la consulenza di parte appellante a firma Dott. datata Persona_1 novembre 2019 (doc. 5 riconosce l'esistenza di tale tipologia di vegetazione (pag.5 e 7) Pt_1
e descrive altresì le condotte poste in essere dall'appellante. In particolare, a pag.
8-9 della consulenza è dichiarato esplicitamente che sono state sradicate piante e arbusti, attività che certamente non può essere classificata come mera pulizia dell'area, bensì appare rispondente alla definizione di trasformazione, considerata anche la successiva attività di semina del manto erboso.
Infine, in merito alla doglianza circa l'insussistenza dell'elemento soggettivo, si ritiene di aderire a quanto già affermato dal giudice di prime cure. Gli illeciti amministrativi quali quelli ascritti agli appellanti principali sono connotati da colpa presunta e la buona fede, che consentirebbe di elidere l'illiceità delle condotte contestate, non è ravvisabile nel caso in esame, considerato che il sig. aveva tenuto la medesima condotta abusiva nel 2017 ed era stato Pt_1 sanzionato anche in quella occasione.
Pertanto, si ritiene di rigettare l'appello principale e accogliere l'appello incidentale, con la conseguente conferma integrale dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM
147/22, considerata la complessità delle questioni trattate e sulla base del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
IN PROPRIO E QUALE AMM.RE DI Parte_1 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 386/2025, pubblicata il
[...]
20/03/2025, così provvede:
- Rigetta l'appello principale;
- Accoglie l'appello incidentale e conferma l'ordinanza ingiunzione prot. n. 1693/2024
CDP/MPM/cg del 16/02/2024 con la condanna al pagamento della sanzione complessiva di Euro 31.715,48.
- Condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate per il primo grado in complessivi Euro 6.713,00 (di cui Euro 1.701,00 per la pagina 5 di 6 fase di studio, Euro 1.204,00 per la fase introduttiva, Euro 903,00 per la fase di trattazione ed Euro 2.905,00 per la fase decisionale) e per il secondo grado in complessivi Euro 8.469,00 (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed Euro 3.470,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali nonché IVA ed oneri fiscali secondo legge.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, I co. quater DPR n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso, in Milano il 04/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Dott. Maria Grazia Federici
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 22 marzo 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 386/2025, pubblicata il 20/03/2025,
TRA
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], IN PROPRIO E QUALE
AMM.RE DI (C.F. e P.IVA ) con CP_1 Parte_2 P.IVA_1 sede legale in Legnano (MI) in Via San Domenico n.6, con il patrocinio dell'Avv. TOPPI
EA elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Varese in Via San Martino della battaglia n.10;
-APPELLANTI PRINCIPALI
APPELLATI INCIDENTALI
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore con sede legale in Magenta (MI) in Via Isonzo n. 1 – Fraz.
Pontevecchio, con il patrocinio dell'Avv. BASSANI CRISTINA elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano in Via Cesare Battisti n. 8
-APPELLATO PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: “Opposizione ad ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81. pagina 1 di 6 CONCLUSIONI:
Per IN PROPRIO E QUALE AMM.RE DI Parte_1 Controparte_3
:
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
In via preliminare:
- ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'esecutività della Sentenza n. 386/2025, pubblicata in data 20 marzo 2025, non notificata, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sez. III civile, Dott.
IL Radici, ad esito del giudizio R.G. 4045/2024.
In via principale: revocare e/o riformare la Sentenza impugnata, accogliendo le seguenti domande formulate dal sig. e da nel giudizio di primo grado: Pt_1 Controparte_3
- in via principale: annullare l'Ordinanza/Ingiunzione prot. n. 1693/2024 CDP/MPM/cg del 16 febbraio 2024, emessa dal Direttore del e notificata in data Controparte_2
23 febbraio 2024;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi legittima l'Ordinanza/Ingiunzione, disporre il ricalcolo della sanzione sulla scorta delle aree effettivamente ricomprese nel territorio del Comune di LO OL.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per : Controparte_2
In via principale: disattesa ogni contraria istanza, anche cautelare, respingere l'appello proposto in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato.
In via di appello principale: riformare la sentenza impugnata in punto eccepita incompetenza dell' e conseguente CP_4 rideterminazione della sanzione amministrativa, confermando, per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione prot. n. 1693/2024 CDP/MPM/cg del 16/02/2024 con la condanna al pagamento della sanzione complessiva di € € 31.715,48. in via subordinata, per la denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale, confermare integralmente la sentenza impugnata in ogni caso confermare la sentenza impugnata quanto al resto (punto II in punto denunciato vizio difetto di istruttoria e punto III in punto denunciata carenza dell'elemento soggettivo).
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Il Sig. in proprio e in qualità di amministratore di Parte_1 Controparte_3
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n.386/2025 del Tribunale di Busto
[...]
Arsizio che aveva parzialmente accolto l'opposizione proposta dal avverso l'ordinanza- Pt_1 ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/1981 emessa dal (d'ora in Controparte_2 avanti rinominato ), riducendo la sanzione - comminata per la violazione degli articoli 61 CP_2 comma 2 e comma 9 della l.r.n.31/2008 - dalla somma iniziale di euro 31.595,48 alla somma di euro 24.588,68. In particolare, il Tribunale aveva annullato parzialmente la suddetta sanzione inflitta dal per danneggiamento di superficie Controparte_5 forestale e di mutamento destinazione del bosco attraverso semina a prato di aree: il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione accogliendo i motivi dell'opponente relativi all'incompetenza del a sanzionare alcuni degli abusi riscontrati, in quanto posti in essere CP_2 in un'area di cui non era stata dimostrata univocamente l'appartenenza al Controparte_6
e quindi al stesso. In punto spese il giudice di prime cure aveva dichiarato la
[...] CP_2 compensazione in virtù del parziale accoglimento dell'opposizione.
L'appellante, oltre a chiedere in via preliminare la sospensione dell'esecutività della sentenza, chiedeva in via principale di annullare l'ordinanza-ingiunzione e in via subordinata il ricalcolo della sanzione, oltre alla condanna delle spese di entrambi i giudizi a carico dell'opposto, sostenendo che: - anche altre parti (non meglio identificate) interessate dai suoi interventi si sarebbero trovate nel comune di OL e quindi rientranti nella competenza del confinante e distinto;
- non sarebbe esistito alcun bosco, trattandosi di terreni già degradati Controparte_2 ed essendo l'intervento consistito solo in pulizia da detriti;
- avrebbe difettato l'elemento soggettivo dell'illecito.
Il ha svolto appello incidentale sulla riduzione della sanzione affermando che il Tribunale CP_2 avrebbe con la sua statuizione valutato l'estensione della competenza territoriale del , CP_2 senza averne il potere;
ha chiesto anche la riforma della compensazione delle spese.
Non si è provveduto in ordine all'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, stante la decisione della causa alla prima udienza di discussione.
Nel merito, per semplicità espositiva ed unicità delle questioni a tal fine rilevanti, la Corte ritiene di analizzare congiuntamente il primo motivo di appello principale e l'appello incidentale. Entrambe le parti pongono alla base delle proprie tesi l'appartenenza o meno delle aree in cui sono stati realizzati gli abusi al territorio del . Controparte_2
In particolare, l'appellante riteneva che tutte (o comunque anche altre oltre quelle riconosciute come tali dal Tribunale) le aree oggetto di sanzione si trovino all'interno del territorio del
Comune di OL, centro non compreso nelle aree di competenza del . Diversamente il CP_2
pagina 3 di 6 sostiene l'appartenenza delle suddette aree al Comune di LO OL e pertanto la CP_2 sua piena competenza a sanzionare gli abusi in detti territori. Orbene, l'estensione territoriale del , e dunque la sua competenza, si estende a 47 comuni, tra cui LO OL (VA), CP_2 ai sensi dell'art. 3 L. Reg. Lombardia 16.7.07 n.16, mentre il Comune di OL (NO) pur trovandosi sempre in una zona di tutela ambientale è sottoposto all'autorità del confinante Parco
Naturale del Ticino. Orbene, non è in discussione che l'area oggetto di verifica amministrativa si trovi interamente nel Comune di LO OL, per come definito dai dati catastali, essendo questi ultimi in realtà ad essere contestati dagli odierni appellanti principali come non corrispondenti agli effettivi confini dell'ente municipale. Sennonché i confini territoriali del sono quelli definiti dai dati catastali e possono essere messi in discussione solo dal GA CP_6 con azione di mero accertamento, come di recente affermato dalla sentenza TAR Campania,
Napoli, sezione I, 8 novembre 2024, n. 5991, secondo cui “In materia di accertamento dei confini degli enti territoriali - la cui cognizione appartiene alla giurisdizione estesa al merito del giudice amministrativo ex art. 134, comma 1, lett. d) c.p.a. e la relativa azione è di mero accertamento e non costitutiva - l'indagine sui confini deve arrestarsi al primo e più recente documento che abbia definito con certezza i confini per cui è causa e, perciò, per la determinazione dei confini tra comuni fanno fede i dati catastali più recenti del nuovo catasto terreni rispetto ad ogni altra prova documentale, applicandosi tutte le regole della cognizione di accertamento, ivi inclusa quella dettata dall'art. 950 c.c.”.
Con il secondo motivo d'appello il Sig. e la hanno ribadito che la Pt_1 Controparte_3 zona oggetto degli interventi non poteva essere considerata come zona boschiva e che comunque non erano state poste in essere le contestate condotte di trasformazione, distruzione e danneggiamento di superfici boschive, ma solo una limitata operazione di pulizia di detriti e di eliminazione di alberi irrimediabilmente malati. La Corte ritiene corretta la valutazione del giudice di prime cure sul punto, che ha operato una puntuale ricostruzione della nozione di bosco, a cui si rimanda interamente. Considerata anche la recente pronuncia del Consiglio di
Stato (Cons. Stato n.8385/2024 “(…) ai fini della sussistenza di un bosco soggetto a vincolo paesaggistico occorre non solo la sussistenza di un preciso requisito dimensionale, secondo la definizione normativa (art. 3, comma 3, D.L.vo n. 34 del 2018), ma anche la sussistenza di un requisito naturalistico e paesaggistico, secondo la nozione sostanziale di bosco, dovendo trattarsi di un sistema vivente complesso, tendenzialmente permanente, tale da sviluppare un ecosistema in grado di autorigenerarsi, nonché costituire un elemento proprio e tendenzialmente stabile della forma del territorio, originariamente caratteristico del paesaggio
(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2019, n. 1462)”.), dagli elementi probatori prodotti emerge pagina 4 di 6 chiaramente la natura boschiva delle aree oggetto dell'ordinanza-ingiunzione. Invero, dal verbale della guardia forestale in cui sono riportate le violazioni contestate e dagli allegati riscontri fotografici è documentata l'esistenza di piante ad alto fusto e di arbusti spontanei nell'area. Inoltre, anche la consulenza di parte appellante a firma Dott. datata Persona_1 novembre 2019 (doc. 5 riconosce l'esistenza di tale tipologia di vegetazione (pag.5 e 7) Pt_1
e descrive altresì le condotte poste in essere dall'appellante. In particolare, a pag.
8-9 della consulenza è dichiarato esplicitamente che sono state sradicate piante e arbusti, attività che certamente non può essere classificata come mera pulizia dell'area, bensì appare rispondente alla definizione di trasformazione, considerata anche la successiva attività di semina del manto erboso.
Infine, in merito alla doglianza circa l'insussistenza dell'elemento soggettivo, si ritiene di aderire a quanto già affermato dal giudice di prime cure. Gli illeciti amministrativi quali quelli ascritti agli appellanti principali sono connotati da colpa presunta e la buona fede, che consentirebbe di elidere l'illiceità delle condotte contestate, non è ravvisabile nel caso in esame, considerato che il sig. aveva tenuto la medesima condotta abusiva nel 2017 ed era stato Pt_1 sanzionato anche in quella occasione.
Pertanto, si ritiene di rigettare l'appello principale e accogliere l'appello incidentale, con la conseguente conferma integrale dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM
147/22, considerata la complessità delle questioni trattate e sulla base del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
IN PROPRIO E QUALE AMM.RE DI Parte_1 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 386/2025, pubblicata il
[...]
20/03/2025, così provvede:
- Rigetta l'appello principale;
- Accoglie l'appello incidentale e conferma l'ordinanza ingiunzione prot. n. 1693/2024
CDP/MPM/cg del 16/02/2024 con la condanna al pagamento della sanzione complessiva di Euro 31.715,48.
- Condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate per il primo grado in complessivi Euro 6.713,00 (di cui Euro 1.701,00 per la pagina 5 di 6 fase di studio, Euro 1.204,00 per la fase introduttiva, Euro 903,00 per la fase di trattazione ed Euro 2.905,00 per la fase decisionale) e per il secondo grado in complessivi Euro 8.469,00 (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed Euro 3.470,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali nonché IVA ed oneri fiscali secondo legge.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, I co. quater DPR n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso, in Milano il 04/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Dott. Maria Grazia Federici
pagina 6 di 6