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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/10/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1127/2025
Il Giudice ND RA RC, all'udienza del 20/10/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZERBINATI LAURA.
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Nel merito: 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'Assegno Unico Universale per figli a carico, sulla base della domanda del 13 aprile 2022, prot. n. 5792 e l'illegittimità della sospensione dei pagamenti (euro 610,00 al mese) a far data dal mese di settembre 2022, in assenza di decadenza o revoca del beneficio e, per l'effetto, condannare di alla corresponsione di tutte le mensilità maturate e non CP_1 CP_1 corrisposte a far data dal mese di settembre 2022 (epoca dell'interruzione dei pagamenti) sino alla loro effettiva ripresa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed alla regolarizzazione del fascicolo amministrativo e all'aggiornamento del codice fiscale attualmente in uso al ricorrente;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di cui si chiede si da ora la distrazione in favore del sottoscritto procuratore. In via istruttoria: si chiede l'acquisizione del fascicolo amministrativo relativo alla domanda presentata il CP_1
13 aprile 2022; la documentazione attestante la variazione del codice fiscale per omocodia da parte dell'Agenzia delle Entrate.”.
Per la parte resistente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare inammissibile o improponibile l'avversa domanda, Con vittoria di spese al ricorrere dei presupposti di legge, oppure, in subordine, con totale compensazione delle stesse tra le parti.
Ci si riserva di produrre documentazione attestante l'erogazione dell'intera prestazione richiesta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_
1. ha convenuto in giudizio l' rassegnando le conclusioni Parte_1 dianzi evidenziate, per il cui accoglimento ha allegato:
- che in data 13 aprile 2022 aveva presentato domanda per ottenere l'assegno unico universale
(cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente);
- che il beneficio era stato erogato fino al mese di agosto del 2022;
- che in data 18 dicembre 2024 l'Agenzia delle Entrate aveva attribuito al ricorrente un nuovo codice fiscale essendosi verificato un caso di omocodia;
- che a causa di tale problematica si era verificato non solo la sospensione della erogazione del beneficio ma anche la trasmissione del suo fascicolo personale presso la sede provinciale CP_ di Siena dell' CP_
- che nonostante plurimi solleciti l' – sede di non aveva provveduto a ripristinare il CP_1 beneficio. CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' confermando l'attribuzione di un nuovo codice fiscale al ricorrente a far data dal 18/12/2024; che a seguito della pec ricevuta dal difensore del ricorrente in data 5 maggio 2025, con comunicazione del giorno seguente, l'assistito era CP_ stato indirizzato all'Ufficio centrale dell' competente per la rettifica dei dati anagrafici;
che l'erogazione dell'assegno è stata ripristinata nel mese di settembre del 2025.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che l'avvenuto ripristino della erogazione dell'assegno costituisce motivo per dichiarare cessata la materia del contendere.
Quanto alla richiesta di entrambe le parti della refusione in proprio favore delle spese di lite occorre fare applicazione del principio di soccombenza virtuale e di causalità.
È pacifico in causa che la sospensione dell'erogazione del beneficio è avvenuta a causa di un caso di omocodia. È documentato che il nuovo codice fiscale è stato comunicato al ricorrente il 18/12/2024 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente). Da tale ultima data alla comunicazione del 5 maggio 2025 alcuna attività del ricorrente è stata documentata;
così come nulla è stato provato in relazione alle iniziative intraprese dallo stesso tra il mese di settembre 2022 allorquando l'erogazione del beneficio è stata sospesa e quello di dicembre del 2024 quando è stato assegnato un nuovo codice fiscale.
Pag. 2 di 3 Si ritiene poi che il tempo trascorso tra l'unica segnalazione documentata (maggio
2025) ed il ripristino dell'erogazione (settembre 2025) costituisca un termine congruo.
Pertanto, in ordine alla sospensione della erogazione ed al tempo trascorso per l'attribuzione di un nuovo codice fiscale al ricorrente non può individuarsi una responsabilità della resistente.
Allo stesso tempo il ricorrente a fronte della sospensione dell'assegno per motivi ad egli non ascrivibili aveva diritto ad intraprendere la tutela giurisdizionale.
In definitiva, si ritiene che sussistano evidenti ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Pavia, 21/10/2025
Il Giudice
ND RA RC
Pag. 3 di 3
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1127/2025
Il Giudice ND RA RC, all'udienza del 20/10/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZERBINATI LAURA.
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Nel merito: 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'Assegno Unico Universale per figli a carico, sulla base della domanda del 13 aprile 2022, prot. n. 5792 e l'illegittimità della sospensione dei pagamenti (euro 610,00 al mese) a far data dal mese di settembre 2022, in assenza di decadenza o revoca del beneficio e, per l'effetto, condannare di alla corresponsione di tutte le mensilità maturate e non CP_1 CP_1 corrisposte a far data dal mese di settembre 2022 (epoca dell'interruzione dei pagamenti) sino alla loro effettiva ripresa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed alla regolarizzazione del fascicolo amministrativo e all'aggiornamento del codice fiscale attualmente in uso al ricorrente;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di cui si chiede si da ora la distrazione in favore del sottoscritto procuratore. In via istruttoria: si chiede l'acquisizione del fascicolo amministrativo relativo alla domanda presentata il CP_1
13 aprile 2022; la documentazione attestante la variazione del codice fiscale per omocodia da parte dell'Agenzia delle Entrate.”.
Per la parte resistente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare inammissibile o improponibile l'avversa domanda, Con vittoria di spese al ricorrere dei presupposti di legge, oppure, in subordine, con totale compensazione delle stesse tra le parti.
Ci si riserva di produrre documentazione attestante l'erogazione dell'intera prestazione richiesta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_
1. ha convenuto in giudizio l' rassegnando le conclusioni Parte_1 dianzi evidenziate, per il cui accoglimento ha allegato:
- che in data 13 aprile 2022 aveva presentato domanda per ottenere l'assegno unico universale
(cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente);
- che il beneficio era stato erogato fino al mese di agosto del 2022;
- che in data 18 dicembre 2024 l'Agenzia delle Entrate aveva attribuito al ricorrente un nuovo codice fiscale essendosi verificato un caso di omocodia;
- che a causa di tale problematica si era verificato non solo la sospensione della erogazione del beneficio ma anche la trasmissione del suo fascicolo personale presso la sede provinciale CP_ di Siena dell' CP_
- che nonostante plurimi solleciti l' – sede di non aveva provveduto a ripristinare il CP_1 beneficio. CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' confermando l'attribuzione di un nuovo codice fiscale al ricorrente a far data dal 18/12/2024; che a seguito della pec ricevuta dal difensore del ricorrente in data 5 maggio 2025, con comunicazione del giorno seguente, l'assistito era CP_ stato indirizzato all'Ufficio centrale dell' competente per la rettifica dei dati anagrafici;
che l'erogazione dell'assegno è stata ripristinata nel mese di settembre del 2025.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che l'avvenuto ripristino della erogazione dell'assegno costituisce motivo per dichiarare cessata la materia del contendere.
Quanto alla richiesta di entrambe le parti della refusione in proprio favore delle spese di lite occorre fare applicazione del principio di soccombenza virtuale e di causalità.
È pacifico in causa che la sospensione dell'erogazione del beneficio è avvenuta a causa di un caso di omocodia. È documentato che il nuovo codice fiscale è stato comunicato al ricorrente il 18/12/2024 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente). Da tale ultima data alla comunicazione del 5 maggio 2025 alcuna attività del ricorrente è stata documentata;
così come nulla è stato provato in relazione alle iniziative intraprese dallo stesso tra il mese di settembre 2022 allorquando l'erogazione del beneficio è stata sospesa e quello di dicembre del 2024 quando è stato assegnato un nuovo codice fiscale.
Pag. 2 di 3 Si ritiene poi che il tempo trascorso tra l'unica segnalazione documentata (maggio
2025) ed il ripristino dell'erogazione (settembre 2025) costituisca un termine congruo.
Pertanto, in ordine alla sospensione della erogazione ed al tempo trascorso per l'attribuzione di un nuovo codice fiscale al ricorrente non può individuarsi una responsabilità della resistente.
Allo stesso tempo il ricorrente a fronte della sospensione dell'assegno per motivi ad egli non ascrivibili aveva diritto ad intraprendere la tutela giurisdizionale.
In definitiva, si ritiene che sussistano evidenti ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Pavia, 21/10/2025
Il Giudice
ND RA RC
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