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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L. 7744/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 7744/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. Avv. Elena Palange e Avv. Parte_1
Massimiliano Pili;
- (convenuto) contumace;
Controparte_1
premesso
Con ricorso depositato in data 20.09.2024 la sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio il sig. deducendo i seguenti fatti: Controparte_1
• di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del SI , Controparte_1
titolare della omonima ditta individuale, presso il “Bar Ascot”, dal 28.03.2022 senza che la sua posizione fosse mai regolarizzata dal punto di vista assistenziale e previdenziale;
• di aver lavorato presso l'attività del convenuto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 15:00 e retribuito con la somma di € 150,00 a settimana, ovvero € 600,00 al mese, che veniva corrisposta con denaro contante;
• di svolgere la mansione di cuoca occupandosi in piena autonomia: della preparazione di piatti freddi e caldi (dal lavaggio degli ingredienti all'impiantamento delle pietanze cucinate) per il servizio del pranzo;
della preparazione del menu fornendo al titolare la lista della spesa per l'approvvigionamento degli alimenti;
del lavaggio di pentole, stoviglie e utensili e talvolta della pulizia del locale;
• di aver operato insieme ad altri colleghi addetti ad altre mansioni, quali la NO
[...]
con mansioni di cameriera, il OR , con mansioni di Parte_2 Persona_1
barista sino a settembre 2022, ed il OR , con analoghe mansioni di barista CP_2
e da marzo 2023, con mansioni di gestione del personale;
• di non aver ricevuto da luglio 2023 il pagamento delle retribuzioni mensili/settimanali, di non aver percepito nulla nel periodo di chiusura estiva dell'attività dall'8 al 31 agosto
2023 e, nonostante la riapertura, di non essere stato retribuito a seguito della riapertura sino ad ottobre 2023;
1 R.G.L. 7744/2024
• di essersi dimessa per giusta causa il giorno 8 ottobre 2023, a seguito del perdurare dell'inadempimento di parte convenuta, nonostante i ripetuti solleciti;
• di non essere stata retribuita nei giorni di fruizione di ferie o permessi e malattia, e di non aver ricevuto nulla a titolo di retribuzione supplementare, spettanze di fine rapporto e TFR.
Ha pertanto chiesto l'accertamento tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 28.03.2022 al 08.10.2023 nel livello livello 4° – in subordine al livello 5° – del Ccnl Turismo/ Pubblici Esercizi e la condanna di parte convenuta al pagamento della somma lorda di € 26.100,60, di cui € 1.199,25 per indennità di mancato preavviso ed €
2.169,91 per TFR, o somma veriore accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata decisa a seguito dell'assunzione delle prove testimoniali richieste;
la parte convenuta non è comparsa per rendere l'interrogatorio formale ammesso.
La sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e il periodo in cui si è svolto sono dimostrati dai messaggi che la ricorrente ha scambiato con il sig. (doc. 1) e con CP_1
il sig. , dipendente di parte convenuta e coordinatore del personale, tramite l'applicativo CP_2
WhatsApp (doc. 2).
Le circostanze sono state confermate anche dai testimoni escussi e, sulla base delle dichiarazioni raccolte, è stato accertato l'orario di lavoro concretamente effettuato dalla ricorrente:
- teste “Ho conosciuto la ricorrente frequentando il bar di via San Tommaso 22 Tes_1
a Torino, ho cominciato a frequentare questo bar dal 2022, se non ricordo male, e sin dalla mia prima volta ho visto la ricorrente lavorarvi. Direi che fosse verso aprile o maggio di quell'anno, ma non ricordo bene. Andavo al bar al mattino a prendere il caffè, verso le 8,30, e qualche volta sono andato anche di pomeriggio verso le 15,30/16, durante i giorni feriali, non sono mai andato il sabato e la domenica”
- Teste S. Montagnese: “Ho lavorato per il convenuto senza essere regolarizzata da gennaio o febbraio 2023 e sino ad aprile e poi dall'ottobre al dicembre 2023. Ho conosciuto la ricorrente nel mio primo periodo lavorato, la ricorrente era già lì quando ho cominciato a lavorare io (…) Al mattino io cominciavo alle 7,30 e quando arrivavo la ricorrente c'era già, quindi presumo che cominciasse verso le 7, e per entrambe l'orario di lavoro terminava nel primo pomeriggio alle 15/15,30, tra il mio orario e il suo c'era sempre uno scarto di mezz'ora circa. Si lavorava dal lunedì al venerdì, il sabato io ne facevo uno sì e uno no, la ricorrente il sabato non c'era, mentre alla domenica il locale era chiuso.”
- teste : “Io ho lavorato per il convenuto quando aveva appena rilevato il Testimone_2 bar, era intorno a marzo 2022, ho lavorato per sei mesi e poi me ne sono andato perché
2 R.G.L. 7744/2024
stentava a pagarmi. Io ero regolarmente assunto. Dopo un paio di mesi, mi pare, la ricorrente ha cominciato a lavorare lì (…) Il mio orario era 8 -13/14, la ricorrente più
o meno arrivava alla mia stessa ora ma terminava dopo di me, credo verso le 15/16. Si lavorava dal lunedì al venerdì”;
- teste “Io sono stata cliente del bar del convenuto, direi nel 2022, e lì ho Tes_3 conosciuto la ricorrente (…) Quando arrivavo alle 7 la ricorrente non c'era ancora, la vedevo poi dopo quando tornavo alle 10,30”.
Nonostante vi sia una qualche incertezza in relazione all'orario di inizio dell'attività, che alcuni testimoni collocano alle 7, altri più tardi, emerge che la ricorrente abbia in ogni caso rispettato l'orario normale di lavoro, pari a otto ore al giorno. A fronte anche dell'applicazione dell'art. 232 c.p.c., si deve ritenere dimostrato l'orario dedotto.
Nonostante i testimoni non siano stati precisi in merito all'indicazione dell'inizio dell'attività lavorativa, i messaggi prodotti dimostrano che l'inizio della prestazione lavorativa deve essere collocato al 28/03/2022.
Inoltre, dal tenore dei messaggi scambiati con il sig. e il sig. , risultano CP_1 CP_2
confermate le mansioni dedotte in ricorso. I testimoni in merito hanno affermato: “La ricorrente serviva ai tavoli, al pomeriggio l'ho vista anche andare a fare un po' di spesa per rifornire il bar, presumo, forse qualche volta anche al mattino. Non so se la ricorrente fosse sola in cucina, la cucina si vedeva dal bar e io la vedevo andare avanti e indietro, ma non so dire se ci fosse anche qualcuno ad aiutarla nelle ore del pranzo” teste;
“La ricorrente invece era in Tes_4
cucina, da sola, e si occupava di preparare i pranzi perché il bar era anche tavola calda.
Quando c'era troppa gente da servire la ricorrente aiutava anche a servire ai tavoli” teste S.
Montagnese; “la ricorrente ha cominciato a lavorare lì come cuoca, io poi le ho insegnato a fare un po' di caffetteria perché la mattina c'era bisogno anche del suo aiuto. In cucina invece la ricorrente lavorava da sola” teste;
“La ricorrente era la cuoca del locale, Testimone_2 era da sola in cucina, a volte servava anche i caffè, dava un aiuto a servire i clienti.” Teste A.
Di Capua.
Come indicato dall'art. 54 del Ccnl Turismo/ Pubblici Esercizi, appartengono al livello quarto:
“i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: (…) cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina” .
3 R.G.L. 7744/2024
Pertanto, deve essere riconosciuto alla ricorrente l'inquadramento al livello quarto del CCNL citato in quanto le mansioni concretamente svolte, corrispondono a quanto indicato all'interno della declaratoria.
Alla luce di tali risultanze, tutti i fatti dedotti in ricorso vanno ritenuti provati, tenuto anche conto del contegno processuale della parte convenuta - che non ha assolto agli oneri di costituzione in giudizio e di puntuale contestazione delle specifiche circostanze menzionate nell'atto introduttivo ex art. 416 co. I^ e co. III^ c.p.c., e della sua mancata risposta al formale interrogatorio dedotto quale circostanza rilevante in senso ammissivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Il conteggio delle spettanze rivendicate allegato al ricorso introduttivo (doc.3) è conforme alle previsioni del Ccnl Turismo/ Pubblici Esercizi applicabile al rapporto di lavoro.
In assenza di puntuali contestazioni ad opera della parte convenuta che, inoltre, non ha dato prova del pagamento degli importi richiesti, come era suo onere, conteggio di parte ricorrente può essere posto a fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare del credito maturato in complessivi 26.100,60 €, di cui 1.199,25 € per indennità di mancato preavviso ed € 2.169,91 a titolo di TFR.
Trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429
c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
le spese, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., seguono la soccombenza, con distrazione in favore degli avvocati dichiaratosi antistatari;
la sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431
c.p.c.
P. Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni ascrivibili al livello quarto del Ccnl Turismo/ Pubblici
Esercizi, dal 28/03/2022 al 8/10/2023;
- per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di €
26.100,60, di cui € 2.169,91 a titolo di t.f.r., oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
4.000 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione a favore del legale anticipatario.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
4
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 7744/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. Avv. Elena Palange e Avv. Parte_1
Massimiliano Pili;
- (convenuto) contumace;
Controparte_1
premesso
Con ricorso depositato in data 20.09.2024 la sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio il sig. deducendo i seguenti fatti: Controparte_1
• di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del SI , Controparte_1
titolare della omonima ditta individuale, presso il “Bar Ascot”, dal 28.03.2022 senza che la sua posizione fosse mai regolarizzata dal punto di vista assistenziale e previdenziale;
• di aver lavorato presso l'attività del convenuto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 15:00 e retribuito con la somma di € 150,00 a settimana, ovvero € 600,00 al mese, che veniva corrisposta con denaro contante;
• di svolgere la mansione di cuoca occupandosi in piena autonomia: della preparazione di piatti freddi e caldi (dal lavaggio degli ingredienti all'impiantamento delle pietanze cucinate) per il servizio del pranzo;
della preparazione del menu fornendo al titolare la lista della spesa per l'approvvigionamento degli alimenti;
del lavaggio di pentole, stoviglie e utensili e talvolta della pulizia del locale;
• di aver operato insieme ad altri colleghi addetti ad altre mansioni, quali la NO
[...]
con mansioni di cameriera, il OR , con mansioni di Parte_2 Persona_1
barista sino a settembre 2022, ed il OR , con analoghe mansioni di barista CP_2
e da marzo 2023, con mansioni di gestione del personale;
• di non aver ricevuto da luglio 2023 il pagamento delle retribuzioni mensili/settimanali, di non aver percepito nulla nel periodo di chiusura estiva dell'attività dall'8 al 31 agosto
2023 e, nonostante la riapertura, di non essere stato retribuito a seguito della riapertura sino ad ottobre 2023;
1 R.G.L. 7744/2024
• di essersi dimessa per giusta causa il giorno 8 ottobre 2023, a seguito del perdurare dell'inadempimento di parte convenuta, nonostante i ripetuti solleciti;
• di non essere stata retribuita nei giorni di fruizione di ferie o permessi e malattia, e di non aver ricevuto nulla a titolo di retribuzione supplementare, spettanze di fine rapporto e TFR.
Ha pertanto chiesto l'accertamento tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 28.03.2022 al 08.10.2023 nel livello livello 4° – in subordine al livello 5° – del Ccnl Turismo/ Pubblici Esercizi e la condanna di parte convenuta al pagamento della somma lorda di € 26.100,60, di cui € 1.199,25 per indennità di mancato preavviso ed €
2.169,91 per TFR, o somma veriore accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata decisa a seguito dell'assunzione delle prove testimoniali richieste;
la parte convenuta non è comparsa per rendere l'interrogatorio formale ammesso.
La sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e il periodo in cui si è svolto sono dimostrati dai messaggi che la ricorrente ha scambiato con il sig. (doc. 1) e con CP_1
il sig. , dipendente di parte convenuta e coordinatore del personale, tramite l'applicativo CP_2
WhatsApp (doc. 2).
Le circostanze sono state confermate anche dai testimoni escussi e, sulla base delle dichiarazioni raccolte, è stato accertato l'orario di lavoro concretamente effettuato dalla ricorrente:
- teste “Ho conosciuto la ricorrente frequentando il bar di via San Tommaso 22 Tes_1
a Torino, ho cominciato a frequentare questo bar dal 2022, se non ricordo male, e sin dalla mia prima volta ho visto la ricorrente lavorarvi. Direi che fosse verso aprile o maggio di quell'anno, ma non ricordo bene. Andavo al bar al mattino a prendere il caffè, verso le 8,30, e qualche volta sono andato anche di pomeriggio verso le 15,30/16, durante i giorni feriali, non sono mai andato il sabato e la domenica”
- Teste S. Montagnese: “Ho lavorato per il convenuto senza essere regolarizzata da gennaio o febbraio 2023 e sino ad aprile e poi dall'ottobre al dicembre 2023. Ho conosciuto la ricorrente nel mio primo periodo lavorato, la ricorrente era già lì quando ho cominciato a lavorare io (…) Al mattino io cominciavo alle 7,30 e quando arrivavo la ricorrente c'era già, quindi presumo che cominciasse verso le 7, e per entrambe l'orario di lavoro terminava nel primo pomeriggio alle 15/15,30, tra il mio orario e il suo c'era sempre uno scarto di mezz'ora circa. Si lavorava dal lunedì al venerdì, il sabato io ne facevo uno sì e uno no, la ricorrente il sabato non c'era, mentre alla domenica il locale era chiuso.”
- teste : “Io ho lavorato per il convenuto quando aveva appena rilevato il Testimone_2 bar, era intorno a marzo 2022, ho lavorato per sei mesi e poi me ne sono andato perché
2 R.G.L. 7744/2024
stentava a pagarmi. Io ero regolarmente assunto. Dopo un paio di mesi, mi pare, la ricorrente ha cominciato a lavorare lì (…) Il mio orario era 8 -13/14, la ricorrente più
o meno arrivava alla mia stessa ora ma terminava dopo di me, credo verso le 15/16. Si lavorava dal lunedì al venerdì”;
- teste “Io sono stata cliente del bar del convenuto, direi nel 2022, e lì ho Tes_3 conosciuto la ricorrente (…) Quando arrivavo alle 7 la ricorrente non c'era ancora, la vedevo poi dopo quando tornavo alle 10,30”.
Nonostante vi sia una qualche incertezza in relazione all'orario di inizio dell'attività, che alcuni testimoni collocano alle 7, altri più tardi, emerge che la ricorrente abbia in ogni caso rispettato l'orario normale di lavoro, pari a otto ore al giorno. A fronte anche dell'applicazione dell'art. 232 c.p.c., si deve ritenere dimostrato l'orario dedotto.
Nonostante i testimoni non siano stati precisi in merito all'indicazione dell'inizio dell'attività lavorativa, i messaggi prodotti dimostrano che l'inizio della prestazione lavorativa deve essere collocato al 28/03/2022.
Inoltre, dal tenore dei messaggi scambiati con il sig. e il sig. , risultano CP_1 CP_2
confermate le mansioni dedotte in ricorso. I testimoni in merito hanno affermato: “La ricorrente serviva ai tavoli, al pomeriggio l'ho vista anche andare a fare un po' di spesa per rifornire il bar, presumo, forse qualche volta anche al mattino. Non so se la ricorrente fosse sola in cucina, la cucina si vedeva dal bar e io la vedevo andare avanti e indietro, ma non so dire se ci fosse anche qualcuno ad aiutarla nelle ore del pranzo” teste;
“La ricorrente invece era in Tes_4
cucina, da sola, e si occupava di preparare i pranzi perché il bar era anche tavola calda.
Quando c'era troppa gente da servire la ricorrente aiutava anche a servire ai tavoli” teste S.
Montagnese; “la ricorrente ha cominciato a lavorare lì come cuoca, io poi le ho insegnato a fare un po' di caffetteria perché la mattina c'era bisogno anche del suo aiuto. In cucina invece la ricorrente lavorava da sola” teste;
“La ricorrente era la cuoca del locale, Testimone_2 era da sola in cucina, a volte servava anche i caffè, dava un aiuto a servire i clienti.” Teste A.
Di Capua.
Come indicato dall'art. 54 del Ccnl Turismo/ Pubblici Esercizi, appartengono al livello quarto:
“i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: (…) cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina” .
3 R.G.L. 7744/2024
Pertanto, deve essere riconosciuto alla ricorrente l'inquadramento al livello quarto del CCNL citato in quanto le mansioni concretamente svolte, corrispondono a quanto indicato all'interno della declaratoria.
Alla luce di tali risultanze, tutti i fatti dedotti in ricorso vanno ritenuti provati, tenuto anche conto del contegno processuale della parte convenuta - che non ha assolto agli oneri di costituzione in giudizio e di puntuale contestazione delle specifiche circostanze menzionate nell'atto introduttivo ex art. 416 co. I^ e co. III^ c.p.c., e della sua mancata risposta al formale interrogatorio dedotto quale circostanza rilevante in senso ammissivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Il conteggio delle spettanze rivendicate allegato al ricorso introduttivo (doc.3) è conforme alle previsioni del Ccnl Turismo/ Pubblici Esercizi applicabile al rapporto di lavoro.
In assenza di puntuali contestazioni ad opera della parte convenuta che, inoltre, non ha dato prova del pagamento degli importi richiesti, come era suo onere, conteggio di parte ricorrente può essere posto a fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare del credito maturato in complessivi 26.100,60 €, di cui 1.199,25 € per indennità di mancato preavviso ed € 2.169,91 a titolo di TFR.
Trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429
c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
le spese, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., seguono la soccombenza, con distrazione in favore degli avvocati dichiaratosi antistatari;
la sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431
c.p.c.
P. Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni ascrivibili al livello quarto del Ccnl Turismo/ Pubblici
Esercizi, dal 28/03/2022 al 8/10/2023;
- per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di €
26.100,60, di cui € 2.169,91 a titolo di t.f.r., oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
4.000 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione a favore del legale anticipatario.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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