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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 13/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Pasquale LONGARINI Presidente/relatore dr.ssa Paola CAPPELLO giudice dr.ssa Maria Teresa DE SANCTIS giudice
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1858/2024 RG del tribunale di Imperia, avente ad oggetto “azione di interdizione”
promossa da
1) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 Ma resso i o alla via G. Matteotti n. 34 è eletto domicilio
2) (CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2 Ma sso il alla via G. Matteotti n. 34 è eletto domicilio
–ricorrenti–
nei confronti di
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pier Persona_1 C.F._3 so il alla via San francesco n. 53 è eletto domicilio
–resistente–
e con l'intervento
del PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di Imperia
Motivi della decisione All'esito dell'istruttoria la domanda di interdizione risulta fondata e merita pertanto accoglimento, essendo emerso, senza ombra di dubbio, che l'interdicenda non sia in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, versando in uno stato evidente di sostanziale deficit cognitivo, attribuibile alla patologia cui è affetta. Premesso che la condizione di abituale infermità mentale non richiede l'accertamento di una specifica patologia di natura psichica riconoscibile per la sussistenza di caratteristiche predefinite o di un profilo nosologico, essendo sufficiente un'alterazione delle facoltà mentali derivante da patologie di carattere fisico e che l'infermità mentale si ritiene abituale qualora costituisca una condizione permanente, anche se non necessariamente continuativa, alla luce delle risultanze della documentazione medica
1 allegata e di quelle emerse dall'esame dell'interdicenda e dei familiari, il licenziamento di CTU medico legale costituisce incombente superfluo. La signora si trova in uno stato di infermità di mente abituale con Persona_1 permanente roprie facoltà psichiche/volitive in quanto affetta da demenza di ALZHEIMER di grado severo, risalente ad almeno 13 anni fa, che ha comportato il deficit della comprensione verbale/della memoria/delle funzioni esecutive nonché disorientamento spazio temporale, stato degenerativo, con incapacità assoluta di esprimere un ragionamento logico o una sua volontà e di comprendere inoltre quanto le viene detto, così come accertato dalla dott.ssa , specialista Persona_2 in Neurologia e Neurofisiopatologia che la segue da diversi anni. Nella relazione clinica del 12.11.2024, versata in atti, è specificato come sia necessario assicurare, nell'interesse dell'interdicenda, una protezione attraverso la nomina di un tutore legale. Inoltre, la è stata dichiarata non autosufficiente e riconosciuta in data 13.04.2021, dalla Per_1
Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap “portatore di handicap in stato di gravità”. Tale diagnosi risulta del tutto congruente con l'esito dell'esame dell'interdicenda (interrogata dal giudice relatore, dopo aver con esitazione Persona_1 dichiarato di chiamarsi n ere a nessuna delle domande Per_1 che gli venivano poste, confermando la condizione di incapacità che gli deriva dalla patologia da cui è affetto) e con l'esito dell'audizione dei figli e Parte_1
che confermavano quando apparso ictu oculi ovvero la estrema Controparte_1 gravità della condizioni psico-fisiche dell'interdicenda. Evidente, pertanto, che le attuali facoltà mentali della convenuta siano del tutto compromesse, tale da determinare un difetto assoluto di capacità, ed essendo documentalmente provato che non è in alcun modo in grado di Persona_1 poter compiere alcun atto quotidiano della vita, essendo assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi (il riferimento ai propri “interessi” non va inteso esclusivamente come un richiamo alla gestione di affari di natura economica ma anche, e soprattutto, alla cura personale del soggetto), debba essere applicato uno degli istituti previsti nell'ordinamento, ovvero la interdizione, con effetti e nei termini di cui all'art. 421 Cc. Invero, nella specie, si tratta di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere sotto diverse direzioni, apparendo, altresì, necessario, impedire alla interdicenda di compiere atti pregiudizievoli per sé e per il proprio patrimonio. Nella specie, dovendosi assicurare un'adeguata protezione della appare adeguata, e necessaria, Per_1
l'interdizione. Appare perciò conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi, situazione che impone, ai sensi dell'art. 414 c.c., la dichiarazione d'interdizione della parte resistente, in quanto unico strumento di tutela adeguato al caso di specie, in considerazione della gravità dell'infermità di e Persona_1 della sua totale incapacità di attendere ai propri interessi. Sulla e istruttorie, infatti, non si ritiene che siano individuabili atti che possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto ritenersi che il medesimo necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale. Osserva il Collegio come, da un lato, all'amministratore non possano essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore (sentenza n.440\05 Corte Costituzionale), dall'altro, l'amministratore non potrebbe sostituirsi all'amministrato nelle decisioni di natura personale essendo esclusa, dalle disposizioni di cui all'art 411, 1 comma cpc, l'estensione all'amministratore di sostegno, dei poteri previsti, in capo al tutore, dagli artt. 357, 358 e 371 c.c.; in tale contesto, ed in applicazione dei criteri posti dalla recente giurisprudenza
2 della Suprema Corte, nella specie, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale. Alla dichiarazione di interdizione consegue l'affidamento del soggetto incapace alle cure del tutore, individuato nella figlia (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 residente in [...]di Sanremo al vico e rives e conoscenze mediche e professionali per poter assistere al meglio la madre in ogni necessità possa occorrerle. Al tutore, quale ufficio di diritto privato gratuito diretto alla realizzazione di un interesse pubblico, spetterà la rappresentanza legale dell'incapace, la cura della salute, della sicurezza e della pulizia dell'interdetta, l'amministrazione del patrimonio dell'interdetta nonché lo svolgimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In ragione della qualità delle parti e del rapporto tra le medesime, si impone la compensazione delle spese di giudizio
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando, 1) dichiara l'interdizione di nata IS (TE) 16.01.1940 e residente Persona_1 in Poggio di Sanremo alla pi 15, con effetti e nei termini di cui all'art. 421 Cc.
2) conferma, e rende definitiva, la nomina di tutore della interdetta di Pt_1
(C.F.: ) residente in [...]di Sanremo al vico
[...] C.F._1
3) manda alla Cancelleria, ex art. 423 Cc, di provvedere all'immediata annotazione della presente sentenza nell'apposito registro ed alla comunicazione della stessa, entro dieci giorni, al Giudice Tutelare in sede per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 418 Cc, nonché all'Ufficiale dello stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita
4) dispone che il tutore entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza depositi in cancelleria la dichiarazione sostitutiva di cui all'art 79 comma 1 lettera c) del DPR 115/2002
5) compensa integralmente le spese del presente giudizio
6) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 12.03.2025
Il Presidente e giudice relatore dr. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
3
il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Pasquale LONGARINI Presidente/relatore dr.ssa Paola CAPPELLO giudice dr.ssa Maria Teresa DE SANCTIS giudice
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1858/2024 RG del tribunale di Imperia, avente ad oggetto “azione di interdizione”
promossa da
1) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 Ma resso i o alla via G. Matteotti n. 34 è eletto domicilio
2) (CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2 Ma sso il alla via G. Matteotti n. 34 è eletto domicilio
–ricorrenti–
nei confronti di
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pier Persona_1 C.F._3 so il alla via San francesco n. 53 è eletto domicilio
–resistente–
e con l'intervento
del PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di Imperia
Motivi della decisione All'esito dell'istruttoria la domanda di interdizione risulta fondata e merita pertanto accoglimento, essendo emerso, senza ombra di dubbio, che l'interdicenda non sia in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, versando in uno stato evidente di sostanziale deficit cognitivo, attribuibile alla patologia cui è affetta. Premesso che la condizione di abituale infermità mentale non richiede l'accertamento di una specifica patologia di natura psichica riconoscibile per la sussistenza di caratteristiche predefinite o di un profilo nosologico, essendo sufficiente un'alterazione delle facoltà mentali derivante da patologie di carattere fisico e che l'infermità mentale si ritiene abituale qualora costituisca una condizione permanente, anche se non necessariamente continuativa, alla luce delle risultanze della documentazione medica
1 allegata e di quelle emerse dall'esame dell'interdicenda e dei familiari, il licenziamento di CTU medico legale costituisce incombente superfluo. La signora si trova in uno stato di infermità di mente abituale con Persona_1 permanente roprie facoltà psichiche/volitive in quanto affetta da demenza di ALZHEIMER di grado severo, risalente ad almeno 13 anni fa, che ha comportato il deficit della comprensione verbale/della memoria/delle funzioni esecutive nonché disorientamento spazio temporale, stato degenerativo, con incapacità assoluta di esprimere un ragionamento logico o una sua volontà e di comprendere inoltre quanto le viene detto, così come accertato dalla dott.ssa , specialista Persona_2 in Neurologia e Neurofisiopatologia che la segue da diversi anni. Nella relazione clinica del 12.11.2024, versata in atti, è specificato come sia necessario assicurare, nell'interesse dell'interdicenda, una protezione attraverso la nomina di un tutore legale. Inoltre, la è stata dichiarata non autosufficiente e riconosciuta in data 13.04.2021, dalla Per_1
Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap “portatore di handicap in stato di gravità”. Tale diagnosi risulta del tutto congruente con l'esito dell'esame dell'interdicenda (interrogata dal giudice relatore, dopo aver con esitazione Persona_1 dichiarato di chiamarsi n ere a nessuna delle domande Per_1 che gli venivano poste, confermando la condizione di incapacità che gli deriva dalla patologia da cui è affetto) e con l'esito dell'audizione dei figli e Parte_1
che confermavano quando apparso ictu oculi ovvero la estrema Controparte_1 gravità della condizioni psico-fisiche dell'interdicenda. Evidente, pertanto, che le attuali facoltà mentali della convenuta siano del tutto compromesse, tale da determinare un difetto assoluto di capacità, ed essendo documentalmente provato che non è in alcun modo in grado di Persona_1 poter compiere alcun atto quotidiano della vita, essendo assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi (il riferimento ai propri “interessi” non va inteso esclusivamente come un richiamo alla gestione di affari di natura economica ma anche, e soprattutto, alla cura personale del soggetto), debba essere applicato uno degli istituti previsti nell'ordinamento, ovvero la interdizione, con effetti e nei termini di cui all'art. 421 Cc. Invero, nella specie, si tratta di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere sotto diverse direzioni, apparendo, altresì, necessario, impedire alla interdicenda di compiere atti pregiudizievoli per sé e per il proprio patrimonio. Nella specie, dovendosi assicurare un'adeguata protezione della appare adeguata, e necessaria, Per_1
l'interdizione. Appare perciò conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi, situazione che impone, ai sensi dell'art. 414 c.c., la dichiarazione d'interdizione della parte resistente, in quanto unico strumento di tutela adeguato al caso di specie, in considerazione della gravità dell'infermità di e Persona_1 della sua totale incapacità di attendere ai propri interessi. Sulla e istruttorie, infatti, non si ritiene che siano individuabili atti che possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto ritenersi che il medesimo necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale. Osserva il Collegio come, da un lato, all'amministratore non possano essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore (sentenza n.440\05 Corte Costituzionale), dall'altro, l'amministratore non potrebbe sostituirsi all'amministrato nelle decisioni di natura personale essendo esclusa, dalle disposizioni di cui all'art 411, 1 comma cpc, l'estensione all'amministratore di sostegno, dei poteri previsti, in capo al tutore, dagli artt. 357, 358 e 371 c.c.; in tale contesto, ed in applicazione dei criteri posti dalla recente giurisprudenza
2 della Suprema Corte, nella specie, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale. Alla dichiarazione di interdizione consegue l'affidamento del soggetto incapace alle cure del tutore, individuato nella figlia (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 residente in [...]di Sanremo al vico e rives e conoscenze mediche e professionali per poter assistere al meglio la madre in ogni necessità possa occorrerle. Al tutore, quale ufficio di diritto privato gratuito diretto alla realizzazione di un interesse pubblico, spetterà la rappresentanza legale dell'incapace, la cura della salute, della sicurezza e della pulizia dell'interdetta, l'amministrazione del patrimonio dell'interdetta nonché lo svolgimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In ragione della qualità delle parti e del rapporto tra le medesime, si impone la compensazione delle spese di giudizio
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando, 1) dichiara l'interdizione di nata IS (TE) 16.01.1940 e residente Persona_1 in Poggio di Sanremo alla pi 15, con effetti e nei termini di cui all'art. 421 Cc.
2) conferma, e rende definitiva, la nomina di tutore della interdetta di Pt_1
(C.F.: ) residente in [...]di Sanremo al vico
[...] C.F._1
3) manda alla Cancelleria, ex art. 423 Cc, di provvedere all'immediata annotazione della presente sentenza nell'apposito registro ed alla comunicazione della stessa, entro dieci giorni, al Giudice Tutelare in sede per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 418 Cc, nonché all'Ufficiale dello stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita
4) dispone che il tutore entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza depositi in cancelleria la dichiarazione sostitutiva di cui all'art 79 comma 1 lettera c) del DPR 115/2002
5) compensa integralmente le spese del presente giudizio
6) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 12.03.2025
Il Presidente e giudice relatore dr. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
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