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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 29.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6611/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
[c.f.: ], elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Irno Parte_1 C.F._1
n. 11 presso lo Studio dell'Avv. Gianfranco Nunziata del Foro di Salerno, dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dal dirigente dott. dal dott. Alvaro Saporito e dalla dott.ssa CP_2
Consiglia ER Alfano, elettivamente domiciliati presso l' Controparte_3
, via Monticelli - loc Fuorni in virtù di mandato in calce alla memoria
[...] difensiva
RESISTENTE
Avente ad oggetto: riconoscimento del servizio preruolo e dell'anno 2013 ai fini della ricostruzione di carriera.
Succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16.12.2024 la ricorrente in epigrafe , attualmente in servizio presso l'istituto Comprensivo Capaccio Capoluogo, esponeva di aver stipulato con l'Amministrazione Scolastica, a far data dal 25/1/1999, in qualità di assistente amministrativa, contratti di lavoro a tempo determinato per i periodi dettagliati analiticamente nello stato matricolare che allegava al ricorso;
e di essere stata assunta infine, in data 1/09/2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sempre in qualità di assistente amministrativo.
La ricorrente lamentava il mancato riconoscimento, nonostante i contratti di lavoro intercorsi e la anzianità di servizio maturata, di tutto il servizio preruolo prestato e la conseguente mancata corresponsione del trattamento economico annuo previsto per la posizione stipendiale, relativa all'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato sopra richiamati;
lamentava poi anche il mancato riconoscimento ai fini della progressione economica e della ricostruzione carriera dell'anno 2013. Tanto premesso, rassegnava chiedeva al giudice adito di: “1. Annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione della carriera n. 1155/2014 [cfr. all.ti 1] e tutti gli atti successivi. Quindi, accertare e dichiarare l'illegittimità, e/o annullare e/o disapplicare il D.Lgs. n. 297/1994 nonché le disposizioni di cui il C.C.N.L. che non riconoscono al personale assunto con contratti a tempo determinato - ai fini della ricostruzione della carriera - integralmente l'anzianità maturata sia ai fini giuridici che economici;
2. Accertare e dichiarare - previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera impugnato, della normativa nazionale in materia e del C.C.N.L. di settore - il diritto dei ricorrenti già di ruolo (personale ata) al riconoscimento per intero ai fini giuridici, previdenziali ed economici dell'anzianità maturata di tutti i servizi non di ruolo (come indicati in premessa) - prima dell'assunzione a tempo indeterminato e compreso anno 2013 - prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal C.C.N.L. Comparto Scuola al personale assunto a tempo indeterminato;
3. Accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici ed economici (compreso l'anno 2013) e senza decurtazioni tutti i periodi di servizio svolti in costanza di lavoro a tempo determinato nei periodi indicati in premessa;
4. Ordinare alle Amministrazioni resistenti di disporre l'inquadramento giuridico ed economico della ricorrente con condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive e arretrati il tutto con regolarizzazione contributiva;
5. Condannare la resistente a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata - in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - oltre che a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto con interessi e rivalutazione;
6. Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente ai sensi dell'art.
[...]
2 l. 428/1985. Deduceva inoltre l'insussistenza di alcuna discriminazione realizzata dalla normativa nazionale che sarebbe stata correttamente applicata;
in ordine poi al preteso riconoscimento dell'anno 2013, fermo restando l'eccezione di prescrizione, l'Amministrazione resistente precisava che la ricorrente in tale anno aveva svolto servizio di ruolo e pertanto la procedura che veniva in rilievo non era la ricostruzione di carriera ma la diversa procedura della definizione della carriera;
chiedeva quindi in via preliminare al giudice adito di accogliere l'eccezione di prescrizione del ricorso e nel merito di respingere le domande svolte dalla ricorrente perché infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese del presente giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***************************
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e merita accoglimento nei soli limiti che si diranno .
Preliminarmente va evidenziato che , a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 , comma 13 , del d.p.r. n.399 del 23.8.1999 , il personale A.T.A. è stato equiparato , in materia di riconoscimento dei servizi
, al personale docente , trovando applicazione l'art. 485 del d.lgs. 297 del 1994 , in cui si dispone che
“ “il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo”) ,nonché , più specificamente , l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”) .
Ebbene , il ricorrente sostiene che detta normativa sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che: la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 SA AN); Persona_1
il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Ciò posto, per quanto riguarda la ricostruzione della carriera dei docenti , sulla specifica questione della conformità dell'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 al diritto comunitario, è recentemente intervenuta la CGUE (sentenza ER – 20.9.2018).
Detta pronuncia ha ribadito al punto 33, che “il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo”. Sotto tale profilo, al punto 34, ha inoltre rilevato come “l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato.
Nel contempo, però la ha evidenziato – al punto 47 e segg. - come alcuni obiettivi invocati CP_4 dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine.
Rileva la Corte, al punto 49, come risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro.
Proprio sulla scorta di tali argomentazioni addotte dal governo italiano, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso, dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.
Così ritenuta in astratto la conformità della normativa italiana a quella comunitaria, si osserva che laddove il lavoratore adduca in concreto essersi verificata una discriminazione, sarà suo onere allegare e provare che non ricorrono gli elementi addotti dal Governo Italiano per giustificare il diverso trattamento sulla scorta dei quali la corte ha ritenuto la conformità della normativa italiana.
E così esemplificativamente, sarà onere del lavoratore allegare e provare:
a) che l'esperienza acquisita nel corso dei contratti a termine sia la medesima di quella acquisita dal personale a tempo indeterminato, per aver nel periodo di precariato insegnato sempre la medesima materia e per aver, nel contempo, prestato il servizio alle medesime condizioni di orario e modalità di quello prestato dal personale a tempo indeterminato;
b) di aver prestato servizio per tutto l'a.s. al pari del personale a tempo indeterminato.
Per quanto attiene , tuttavia , alla ricostruzione della carriera del personale AT , la pronuncia della Corte di Giustizia, al pari dei principi in essa affermati, non risultano invece applicabili.
Al di là della diversa normativa di riferimento (art. 569 D.lvo 279/94), non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate – che giustificano la diversità di trattamento.
Non è infatti applicabile al personale AT la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete). Sotto tale profilo, dunque nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi.
Né può sostenersi che la professionalità del personale AT a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale Ata che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale AT non risulta infatti influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale AT sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale AT a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
Così ritenuta l'inapplicabilità della pronuncia ER alla fattispecie del personale AT, si osserva che, in assenza di specifiche deduzione dell'amministrazione , non risultano quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente nè nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria.
Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale AT stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale. Ciò posto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a 99), e ribadito da ultimo nella recentissima sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, e altri, Per_2
«la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70» (cfr., altresì, CGUE 15 aprile 2008, Impact, cit., punti da 56 a 68).
Va dunque affermato il diritto della ricorrente al computo per intero, ai fini Parte_1 della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre-ruolo a decorrere dall'anno scolastico 1998/1999.
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione convenuta . avuto riguardo al petitum oggetto del ricorso (riconoscimento per intero , ai fini giuridici , previdenziali ed economici dell'anzianità maturata di tutti i servizi non di ruolo prestati), occorre osservare che la anzianità di servizio del lavoratore non è uno status (od un elemento costitutivo di uno status) di quest'ultimo, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale che caratterizza il rapporto di lavoro e che - in quanto fatto giuridico- integra il presupposto di fatto di distinti specifici diritti (quali quelli all'indennità di anzianità o alla retribuzione), per cui non è suscettibile di un'autonoma prescrizione distinta da quella di ciascuno dei singoli diritti predetti, che su essa si fondano. Di conseguenza l'anzianità di servizio può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale purchè sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto;
da ciò consegue che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione. In particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4, ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto. Di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti, ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti, ancora non prescritti. In altri termini la rivendicazione tardiva di un aumento retributivo, connesso al calcolo dell'anzianità, può determinare la prescrizione delle remunerazioni periodiche, ma non la prescrizione del diritto all'aumento in sé, attenendo detta prescrizione ai singoli ratei retributivi e non ai diritti che influiscono sulla misura della retribuzione al di là dei singoli periodi di paga.
Ne consegue che è soggetto alla prescrizione quinquennale anche il credito del lavoratore che, avendo percepito una retribuzione rapportata ad una anzianità di servizio errata –come nel caso di specie dedotto dalla ricorrente -, chieda la differenza rispetto a tale maggiore importo. L'avvenuta prescrizione del diritto a tali differenze retributive, comunque, non preclude al lavoratore la possibilità di far valere la computabilità di tale emolumento ai fini della determinazione degli aumenti retributivi relativi ad un diverso e successivo periodo (Cass. nn. 11637/1992, 9451/1993, 12756/2003, 8228/2003, 9060/2004).
Alla luce di tali principi deve, quindi, affermarsi la possibilità di accertare il diritto della lavoratrice ad una differente ricostruzione della anzianità di servizio - derivante dal computo per intero dei servizi preruolo e dichiararsi comunque la estinzione per prescrizione di tutte le eventuali differenze retributive maturate a tale titolo nel periodo precedente il quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo .
La ricorrente, pertanto , ha diritto a percepire , a decorrere dal 9 gennaio 2020, vale a dire per il periodo non coperto da prescrizione , le differenze stipendiali eventualmente spettanti per effetto del riconoscimento della posizione stipendiale rapportata all'anzianità di servizio maturata considerando per intero il servizio pre-ruolo.
Non merita accoglimento , invece , la domanda volta ad ottenere la valutazione dell'anno 2013 ai fini dello sviluppo economico.
Occorre innanzitutto premettere che la ricorrente è stata immessa in ruolo prima dell'anno 2013 , sicché tale anno non rientra nelle valutazioni che abbiamo sopra fatto riguardo alla valutazione per intero degli anni di servizio pre ruolo svolti .
Per quanto attiene al riconoscimento giuridico dell'anno 2013 , va evidenziato che sulla materia è intervenuta di recente la Suprema Corte di Cassazione( Cass. nn. 13618 e 13619/2025 del 21/05/2025) affermando che “occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Afferma la Corte che “ Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che « i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 ( le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione Controparte_5 dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_5 subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ». 2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in CP_1 parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed AT ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Ora, per quanto riguarda il caso in esame, emerge , dal tenore del ricorso, che la ricorrente si duole unicamente del mancato riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai fini della progressione economica e pertanto la relativa domanda va rigettata.
Le spese di lite stante la indubbia controvertibilità delle questioni trattate , restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , dichiara il diritto della ricorrente
[...]
in qualità di personale AT, al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, Parte_1 dell'intero servizio prestato in posizione di pre-ruolo dall'anno scolastico 1998/1999;
Cont condanna il alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici nei termini di cui sopra ed al pagamento in favore della suddetta ricorrente delle eventuali differenze retributive maturate a decorrere dal 9 gennaio 2020, oltre interessi;
rigetta la domanda relativa alla valutazione dell'anno 2013 ai fini della progressione economica;
compensa le spese di lite.
Salerno 29 ottobre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 29.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6611/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
[c.f.: ], elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Irno Parte_1 C.F._1
n. 11 presso lo Studio dell'Avv. Gianfranco Nunziata del Foro di Salerno, dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dal dirigente dott. dal dott. Alvaro Saporito e dalla dott.ssa CP_2
Consiglia ER Alfano, elettivamente domiciliati presso l' Controparte_3
, via Monticelli - loc Fuorni in virtù di mandato in calce alla memoria
[...] difensiva
RESISTENTE
Avente ad oggetto: riconoscimento del servizio preruolo e dell'anno 2013 ai fini della ricostruzione di carriera.
Succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16.12.2024 la ricorrente in epigrafe , attualmente in servizio presso l'istituto Comprensivo Capaccio Capoluogo, esponeva di aver stipulato con l'Amministrazione Scolastica, a far data dal 25/1/1999, in qualità di assistente amministrativa, contratti di lavoro a tempo determinato per i periodi dettagliati analiticamente nello stato matricolare che allegava al ricorso;
e di essere stata assunta infine, in data 1/09/2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sempre in qualità di assistente amministrativo.
La ricorrente lamentava il mancato riconoscimento, nonostante i contratti di lavoro intercorsi e la anzianità di servizio maturata, di tutto il servizio preruolo prestato e la conseguente mancata corresponsione del trattamento economico annuo previsto per la posizione stipendiale, relativa all'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato sopra richiamati;
lamentava poi anche il mancato riconoscimento ai fini della progressione economica e della ricostruzione carriera dell'anno 2013. Tanto premesso, rassegnava chiedeva al giudice adito di: “1. Annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione della carriera n. 1155/2014 [cfr. all.ti 1] e tutti gli atti successivi. Quindi, accertare e dichiarare l'illegittimità, e/o annullare e/o disapplicare il D.Lgs. n. 297/1994 nonché le disposizioni di cui il C.C.N.L. che non riconoscono al personale assunto con contratti a tempo determinato - ai fini della ricostruzione della carriera - integralmente l'anzianità maturata sia ai fini giuridici che economici;
2. Accertare e dichiarare - previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera impugnato, della normativa nazionale in materia e del C.C.N.L. di settore - il diritto dei ricorrenti già di ruolo (personale ata) al riconoscimento per intero ai fini giuridici, previdenziali ed economici dell'anzianità maturata di tutti i servizi non di ruolo (come indicati in premessa) - prima dell'assunzione a tempo indeterminato e compreso anno 2013 - prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal C.C.N.L. Comparto Scuola al personale assunto a tempo indeterminato;
3. Accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici ed economici (compreso l'anno 2013) e senza decurtazioni tutti i periodi di servizio svolti in costanza di lavoro a tempo determinato nei periodi indicati in premessa;
4. Ordinare alle Amministrazioni resistenti di disporre l'inquadramento giuridico ed economico della ricorrente con condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive e arretrati il tutto con regolarizzazione contributiva;
5. Condannare la resistente a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata - in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - oltre che a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto con interessi e rivalutazione;
6. Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente ai sensi dell'art.
[...]
2 l. 428/1985. Deduceva inoltre l'insussistenza di alcuna discriminazione realizzata dalla normativa nazionale che sarebbe stata correttamente applicata;
in ordine poi al preteso riconoscimento dell'anno 2013, fermo restando l'eccezione di prescrizione, l'Amministrazione resistente precisava che la ricorrente in tale anno aveva svolto servizio di ruolo e pertanto la procedura che veniva in rilievo non era la ricostruzione di carriera ma la diversa procedura della definizione della carriera;
chiedeva quindi in via preliminare al giudice adito di accogliere l'eccezione di prescrizione del ricorso e nel merito di respingere le domande svolte dalla ricorrente perché infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese del presente giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e merita accoglimento nei soli limiti che si diranno .
Preliminarmente va evidenziato che , a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 , comma 13 , del d.p.r. n.399 del 23.8.1999 , il personale A.T.A. è stato equiparato , in materia di riconoscimento dei servizi
, al personale docente , trovando applicazione l'art. 485 del d.lgs. 297 del 1994 , in cui si dispone che
“ “il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo”) ,nonché , più specificamente , l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”) .
Ebbene , il ricorrente sostiene che detta normativa sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che: la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 SA AN); Persona_1
il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Ciò posto, per quanto riguarda la ricostruzione della carriera dei docenti , sulla specifica questione della conformità dell'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 al diritto comunitario, è recentemente intervenuta la CGUE (sentenza ER – 20.9.2018).
Detta pronuncia ha ribadito al punto 33, che “il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo”. Sotto tale profilo, al punto 34, ha inoltre rilevato come “l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato.
Nel contempo, però la ha evidenziato – al punto 47 e segg. - come alcuni obiettivi invocati CP_4 dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine.
Rileva la Corte, al punto 49, come risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro.
Proprio sulla scorta di tali argomentazioni addotte dal governo italiano, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso, dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.
Così ritenuta in astratto la conformità della normativa italiana a quella comunitaria, si osserva che laddove il lavoratore adduca in concreto essersi verificata una discriminazione, sarà suo onere allegare e provare che non ricorrono gli elementi addotti dal Governo Italiano per giustificare il diverso trattamento sulla scorta dei quali la corte ha ritenuto la conformità della normativa italiana.
E così esemplificativamente, sarà onere del lavoratore allegare e provare:
a) che l'esperienza acquisita nel corso dei contratti a termine sia la medesima di quella acquisita dal personale a tempo indeterminato, per aver nel periodo di precariato insegnato sempre la medesima materia e per aver, nel contempo, prestato il servizio alle medesime condizioni di orario e modalità di quello prestato dal personale a tempo indeterminato;
b) di aver prestato servizio per tutto l'a.s. al pari del personale a tempo indeterminato.
Per quanto attiene , tuttavia , alla ricostruzione della carriera del personale AT , la pronuncia della Corte di Giustizia, al pari dei principi in essa affermati, non risultano invece applicabili.
Al di là della diversa normativa di riferimento (art. 569 D.lvo 279/94), non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate – che giustificano la diversità di trattamento.
Non è infatti applicabile al personale AT la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete). Sotto tale profilo, dunque nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi.
Né può sostenersi che la professionalità del personale AT a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale Ata che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale AT non risulta infatti influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale AT sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale AT a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
Così ritenuta l'inapplicabilità della pronuncia ER alla fattispecie del personale AT, si osserva che, in assenza di specifiche deduzione dell'amministrazione , non risultano quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente nè nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria.
Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale AT stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale. Ciò posto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a 99), e ribadito da ultimo nella recentissima sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, e altri, Per_2
«la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70» (cfr., altresì, CGUE 15 aprile 2008, Impact, cit., punti da 56 a 68).
Va dunque affermato il diritto della ricorrente al computo per intero, ai fini Parte_1 della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre-ruolo a decorrere dall'anno scolastico 1998/1999.
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione convenuta . avuto riguardo al petitum oggetto del ricorso (riconoscimento per intero , ai fini giuridici , previdenziali ed economici dell'anzianità maturata di tutti i servizi non di ruolo prestati), occorre osservare che la anzianità di servizio del lavoratore non è uno status (od un elemento costitutivo di uno status) di quest'ultimo, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale che caratterizza il rapporto di lavoro e che - in quanto fatto giuridico- integra il presupposto di fatto di distinti specifici diritti (quali quelli all'indennità di anzianità o alla retribuzione), per cui non è suscettibile di un'autonoma prescrizione distinta da quella di ciascuno dei singoli diritti predetti, che su essa si fondano. Di conseguenza l'anzianità di servizio può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale purchè sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto;
da ciò consegue che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione. In particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4, ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto. Di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti, ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti, ancora non prescritti. In altri termini la rivendicazione tardiva di un aumento retributivo, connesso al calcolo dell'anzianità, può determinare la prescrizione delle remunerazioni periodiche, ma non la prescrizione del diritto all'aumento in sé, attenendo detta prescrizione ai singoli ratei retributivi e non ai diritti che influiscono sulla misura della retribuzione al di là dei singoli periodi di paga.
Ne consegue che è soggetto alla prescrizione quinquennale anche il credito del lavoratore che, avendo percepito una retribuzione rapportata ad una anzianità di servizio errata –come nel caso di specie dedotto dalla ricorrente -, chieda la differenza rispetto a tale maggiore importo. L'avvenuta prescrizione del diritto a tali differenze retributive, comunque, non preclude al lavoratore la possibilità di far valere la computabilità di tale emolumento ai fini della determinazione degli aumenti retributivi relativi ad un diverso e successivo periodo (Cass. nn. 11637/1992, 9451/1993, 12756/2003, 8228/2003, 9060/2004).
Alla luce di tali principi deve, quindi, affermarsi la possibilità di accertare il diritto della lavoratrice ad una differente ricostruzione della anzianità di servizio - derivante dal computo per intero dei servizi preruolo e dichiararsi comunque la estinzione per prescrizione di tutte le eventuali differenze retributive maturate a tale titolo nel periodo precedente il quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo .
La ricorrente, pertanto , ha diritto a percepire , a decorrere dal 9 gennaio 2020, vale a dire per il periodo non coperto da prescrizione , le differenze stipendiali eventualmente spettanti per effetto del riconoscimento della posizione stipendiale rapportata all'anzianità di servizio maturata considerando per intero il servizio pre-ruolo.
Non merita accoglimento , invece , la domanda volta ad ottenere la valutazione dell'anno 2013 ai fini dello sviluppo economico.
Occorre innanzitutto premettere che la ricorrente è stata immessa in ruolo prima dell'anno 2013 , sicché tale anno non rientra nelle valutazioni che abbiamo sopra fatto riguardo alla valutazione per intero degli anni di servizio pre ruolo svolti .
Per quanto attiene al riconoscimento giuridico dell'anno 2013 , va evidenziato che sulla materia è intervenuta di recente la Suprema Corte di Cassazione( Cass. nn. 13618 e 13619/2025 del 21/05/2025) affermando che “occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Afferma la Corte che “ Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che « i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 ( le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
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, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione Controparte_5 dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_5 subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ». 2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in CP_1 parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed AT ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Ora, per quanto riguarda il caso in esame, emerge , dal tenore del ricorso, che la ricorrente si duole unicamente del mancato riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai fini della progressione economica e pertanto la relativa domanda va rigettata.
Le spese di lite stante la indubbia controvertibilità delle questioni trattate , restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , dichiara il diritto della ricorrente
[...]
in qualità di personale AT, al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, Parte_1 dell'intero servizio prestato in posizione di pre-ruolo dall'anno scolastico 1998/1999;
Cont condanna il alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici nei termini di cui sopra ed al pagamento in favore della suddetta ricorrente delle eventuali differenze retributive maturate a decorrere dal 9 gennaio 2020, oltre interessi;
rigetta la domanda relativa alla valutazione dell'anno 2013 ai fini della progressione economica;
compensa le spese di lite.
Salerno 29 ottobre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio