Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00556/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03048/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3048 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciana Terragno, Enrica De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Pavia, non costituiti in giudizio;
Ottemperanza
Al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.05.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la Richiesta di dichiarazione di cessazione della materia contendere del 14.01.2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. UI RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1 agosto 2025, il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS-/2024, emessa in data 9 maggio 2024 e passata in giudicato.
Detta pronuncia, accogliendo il ricorso del sig. Sartiano, aveva accertato e dichiarato il suo diritto a beneficiare della c.d. "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente la suddetta carta o un beneficio equipollente.
Il ricorrente esponeva che, nonostante la notifica della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine di legge, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, rendendo necessaria l'instaurazione del presente giudizio di ottemperanza. Chiedeva, pertanto, che venisse ordinato al Ministero di conformarsi al decisum e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad Acta per il compimento degli atti necessari.
Successivamente, con atto depositato in data 14 gennaio 2026, la difesa del ricorrente ha rappresentato che, nel mese di dicembre 2025, l'Amministrazione resistente ha provveduto a dare spontanea esecuzione alla sentenza, accreditando sul portafoglio elettronico del sig. -OMISSIS-l'importo corrispondente al beneficio riconosciuto in giudizio.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Come documentato dalla parte ricorrente con memoria depositata il 14 gennaio 2026, nel corso del presente giudizio l'Amministrazione intimata ha dato integrale esecuzione a quanto statuito dal giudice del lavoro, provvedendo all'accredito delle somme dovute.
Tale circostanza integra i presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo, il quale dispone che “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”.
La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che tale declaratoria consegue all'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale fatto valere in giudizio, a seguito di un'attività posta in essere dall'Amministrazione che renda inutile la prosecuzione del processo per aver il ricorrente ottenuto il bene della vita cui aspirava.
Nella fattispecie concreta, l'adempimento spontaneo da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avvenuto nel dicembre 2025, ha determinato il conseguimento, da parte del ricorrente, dell'utilità concreta oggetto della sua pretesa, ovvero l'effettiva disponibilità delle somme relative alla "Carta del Docente" per gli anni scolastici indicati nella sentenza da ottemperare.
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GA IA, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
UI RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI RO | GA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.