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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 154 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA nata a [...] il [...], parte rappresentata Parte_1
e difesa dagli Avv.ti MASI MARIA e GIULIO VICEDOMINI, come da procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. DEBORAH CECCOLI, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI: Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso Parte_1 Controparte_1 congiunto iscritto a ruolo in data 11/01/2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/04/2011, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Vico Equense (NA) (al N. 15, Parte II, Serie A, Volume 1, Ufficio 1, Anno 2011). Dall'unione matrimoniale nasceva un figlio, il Per_1
28/07/2014 in Napoli (NA).
Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi (sentenza N. 1045/2024 pubbl. il 02/04/2024).
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. La casa familiare, sita in San Sebastiano al Vesuvio al Viale della Pace - di proprietà della dr.ssa - sarà liberata dal coniuge entro il mese di Parte_1 Controparte_1 gennaio 2024 e verrà destinata come casa familiare della madre e del figlio minore dove entrambi resteranno a vivere.
2. Il signor si impegna a comunicare la sua nuova residenza alla sig.ra CP_1
per ogni informazione funzionale e di rito a carattere genitoriale. Parte_1 3. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con la modalità dell'affidamento condiviso pur mantenendo la sua residenza privilegiata presso la madre.
4. Le decisioni di maggior interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo tra i genitori anche tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
5. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei tempi di rispettiva custodia, senza interferenze, e, anche se non obbligati, all'uopo descrivono un sintetico PIANO GENITORIALE
6. Attualmente il minore frequenta la quarta elementare della Scuola Paritaria Parificata
“La Girandola” sita in Portici dalle ore 8.00 alle ore 16.30 con una retta mensile di euro 400 oltre 40 euro per il servizio di scuolabus;
Frequenta il IV anno del Trinity (corso di inglese) con una retta di euro 100 più quota esame, il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00;
7. È iscritto allo Sporting Club Marianna – scuola di calcio di Portici- che frequenta il lunedì e mercoledì, dalle ore 16.30 alle 18.15, e partite sia il sabato che la domenica, con una retta mensile di euro 50,00;
8. Frequenta il II anno di catechismo il venerdì dalle 17.30 alle ore 18.45;
9. Per quanto riguarda le vacanze, la famiglia in questi anni si è organizzata nel seguente modo: nel periodo natalizio almeno una settimana in montagna;
nel periodo pasquale almeno una settimana in una località scelta e condivisa;
nel periodo estivo, durante il mese di luglio il bambino frequenta un campo estivo;
durante il mese di agosto soggiorna per un periodo di 10 giorni a Termoli nella casa degli eredi di e Persona_2
(genitori della ricorrente . Persona_3 Parte_1
10. Il padre sig. potrà incontrare il figlio previo accordo con la madre Controparte_1 ed in base alle esigenze del figlio, e comunque secondo il seguente calendario:
- Due pomeriggi a settimana, il cui giorno ed orario sarà di volta in volta concordato con un preavviso di almeno 24h tra i genitori in base alle esigenze lavorative del padre. Il sig. , inoltre, una volta stabilizzato nel nuovo domicilio o residenza, se vi sarà CP_1 compatibilità con gli impegni di lavoro, potrà recarsi fuori scuola del figlio per salutarlo all'orario di uscita dall'istituto ogni volta che potrà. - I genitori concordano che il padre potrà tenere con sé il figlio premurandosi di far svolgere i compiti pomeridiani nei pomeriggi a lui spettante.
- Inoltre, il figlio starà con il padre un week-end a settimane alterne, dal sabato alle ore
9,00/9:30 sino alla domenica alle ore 19,00/20,00.
- Durante il periodo natalizio il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il giorno del 24 dicembre o i giorni del 25 e 26 dicembre con pernottamento e il giorno del 31 dicembre o del 1 e 2 gennaio con pernottamento nonché, sempre ad anni alterni, i giorni del 5 e 6 gennaio con pernottamento.
- Inoltre, il figlio trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua o quello del lunedì in Albis, ad anni alterni.
- Il minore, poi, trascorrerà il giorno del suo compleanno possibilmente alla presenza di entrambi i genitori e trascorrerà con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso, nonché la Festa del Papà; lo stesso avverrà per le ricorrenze e festività riguardanti la madre.
- Durante il periodo estivo il minore starà con il padre una settimana nel mese di giugno, una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto;
- Il predetto periodo sarà concordato tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno, compatibilmente con gli impegni lavorativi del signor e della sig.ra CP_1
Vicedomini nonché con gli impegni scolastici del figlio.
- Nessun limite sarà imposto quanto alle visite e relazioni del figlio con entrambe le famiglie d'origine. 11. Il padre si obbliga a versare alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1 un assegno mensile pari ad € 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore. Detto assegno di mantenimento sarà adeguato annualmente alla stregua delle variazioni in aumento che saranno registrate dall'indice ISTAT come per legge. A titolo di ulteriore contributo al mantenimento del figlio il sig. rinuncerà alla quota CP_1 del 50% a lui spettante dell'assegno unico familiare che sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
12. Il sig. verserà alla sig.ra Vicedomini, sempre entro il giorno dieci di ogni CP_1 mese, un ulteriore somma di €.50,00 a titolo di contributo prestato dal sig. per CP_1 il pagamento delle utenze della casa familiare.
13. Le spese straordinarie occorrenti per il figlio saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, facendo riferimento al Protocollo di Intesa del Tribunale di NOLA - e da ogni conseguente aggiornamento dello stesso che nel tempo verrà pubblicato - da considerarsi parte integrante del presente accordo.
14. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante se riconosciute e coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, e saranno condivise tra i genitori al 50%, le seguenti spese:
- Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, le quali dovranno essere formalmente fatturate al 50% onde permettere ad entrambi i genitori di portarle in deduzione fiscale, salvo che non siano riconosciute dal
SS SS NN;
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
le quali dovranno essere formalmente fatturate al 50% onde permettere ad entrambi i genitori di portarle in deduzione fiscale. In ogni caso i genitori opteranno preferibilmente per le scuole pubbliche.
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
le quali dovranno essere formalmente fatturate al 50% onde permettere ad entrambi i genitori di portarle in deduzione fiscale. 15. Il Padre rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi nell'interesse del figlio al 50% con la madre fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. Salvo successive diverse disposizioni ed accordi.
16. Il figlio minore non potrà recarsi fuori dal territorio dell'Unione Europea senza il preventivo consenso di entrambi i genitori.
17. Le su estese condizioni sono effettive a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.
18. Per quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
19. Spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 154 /2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Vico Equense (NA) il 30/04/2011 tra i coniugi e Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Controparte_2
di Vico Equense (NA) (al N. 15, Parte II, Serie A, Volume 1, Ufficio 1, Anno 2011);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vico Equense (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vico Equense (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 28/03/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice