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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5442/2024
promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. GEREMIA SUSANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. GEREMIA SUSANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Catania (CT), in data
27/07/2013, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , nata Persona_2
a Catania (CT) il 19/08/2007, entrambi riconosciuti dai genitori;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 27/01/2025 e cioè “1) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero
ciascuno di fissare ove crede la propria residenza;
Per_ 2) la figlia minore è affidata congiuntamente ai genitori;
avrà residenza
anagrafica presso la madre;
le visite del padre e la permanenza presso di lui saranno di
volta in volta concordate tra padre e figlia (“grande minore”), considerati anche i
reciproci impegni;
un tanto varrà anche nel periodo natalizio e pasquale, avendo però
cura i genitori che, quanto ai giorni di Natale e S. Stefano e di Pasqua e Lunedì
dell'Angelo, la figlia trascorra una festività con la madre e l'altra con il padre;
con
riguardo al periodo estivo, i genitori concorderanno il periodo in cui trascorreranno le
ferie con la figlia;
i coniugi si impegnano comunque ad una massima collaborazione,
dichiarando la propria disponibilità ad eventuali cambi del suddetto programma, anche
e soprattutto in ragione di impegni e necessità della figlia, e ciò al fine di rendere
serena la frequentazione della figlia con ciascuno di loro.
Ciascun coniuge si impegna a comunicare all'altro il luogo in cui starà con la figlia, in
particolare durante le vacanze estive.
Il padre verserà mensilmente alla madre, quale contributo al mantenimento ordinario
della figlia, l'importo di Euro 300,00 (trecento/00), con rivalutazione ISTAT annuale
(se variazione in aumento), entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese.
Le spese straordinarie per la figlia, come da Protocollo del Tribunale di Pordenone, ben
noto alle parti, saranno ripartite tra i genitori al 50%; i coniugi osserveranno quanto
disposto dal citato Protocollo anche in ordine al preventivo accordo e ai rimborsi.
L'assegno unico universale per la figlia e/o trattamenti e/o contribuzioni equivalenti
saranno percepiti integralmente dalla madre.
Le spese occorse per la figlia saranno portate in detrazione fiscale per l'intero dalla
madre.
I coniugi sono autorizzati a recarsi all'estero con la figlia minore e possono quindi
2 richiedere per la predetta ogni documento eventualmente necessario all'espatrio.
3) la casa coniugale, sita a Portogruaro in via Mario Lovisa n. 12, di proprietà della
moglie, è assegnata, unitamente al mobilio che la correda, alla stessa, che ivi risiederà
con la figlia;
4) nulla è dovuto tra la signora e il signor Parte_1 [...]
essendo i predetti economicamente autosufficienti, ed essendo Controparte_1
comunque già stata definita tra gli stessi ogni questione di natura economica;
4) nulla sulle spese”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 22/01/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
28/01/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e
Per_ ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli
3 interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra Parte_1
e , i quali hanno contratto
[...] Controparte_1
matrimonio in Catania (CT), in data 27/07/2013;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di CATANIA (CT) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2013, atto n. 317, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti
4 economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 19/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5442/2024
promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. GEREMIA SUSANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. GEREMIA SUSANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Catania (CT), in data
27/07/2013, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , nata Persona_2
a Catania (CT) il 19/08/2007, entrambi riconosciuti dai genitori;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 27/01/2025 e cioè “1) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero
ciascuno di fissare ove crede la propria residenza;
Per_ 2) la figlia minore è affidata congiuntamente ai genitori;
avrà residenza
anagrafica presso la madre;
le visite del padre e la permanenza presso di lui saranno di
volta in volta concordate tra padre e figlia (“grande minore”), considerati anche i
reciproci impegni;
un tanto varrà anche nel periodo natalizio e pasquale, avendo però
cura i genitori che, quanto ai giorni di Natale e S. Stefano e di Pasqua e Lunedì
dell'Angelo, la figlia trascorra una festività con la madre e l'altra con il padre;
con
riguardo al periodo estivo, i genitori concorderanno il periodo in cui trascorreranno le
ferie con la figlia;
i coniugi si impegnano comunque ad una massima collaborazione,
dichiarando la propria disponibilità ad eventuali cambi del suddetto programma, anche
e soprattutto in ragione di impegni e necessità della figlia, e ciò al fine di rendere
serena la frequentazione della figlia con ciascuno di loro.
Ciascun coniuge si impegna a comunicare all'altro il luogo in cui starà con la figlia, in
particolare durante le vacanze estive.
Il padre verserà mensilmente alla madre, quale contributo al mantenimento ordinario
della figlia, l'importo di Euro 300,00 (trecento/00), con rivalutazione ISTAT annuale
(se variazione in aumento), entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese.
Le spese straordinarie per la figlia, come da Protocollo del Tribunale di Pordenone, ben
noto alle parti, saranno ripartite tra i genitori al 50%; i coniugi osserveranno quanto
disposto dal citato Protocollo anche in ordine al preventivo accordo e ai rimborsi.
L'assegno unico universale per la figlia e/o trattamenti e/o contribuzioni equivalenti
saranno percepiti integralmente dalla madre.
Le spese occorse per la figlia saranno portate in detrazione fiscale per l'intero dalla
madre.
I coniugi sono autorizzati a recarsi all'estero con la figlia minore e possono quindi
2 richiedere per la predetta ogni documento eventualmente necessario all'espatrio.
3) la casa coniugale, sita a Portogruaro in via Mario Lovisa n. 12, di proprietà della
moglie, è assegnata, unitamente al mobilio che la correda, alla stessa, che ivi risiederà
con la figlia;
4) nulla è dovuto tra la signora e il signor Parte_1 [...]
essendo i predetti economicamente autosufficienti, ed essendo Controparte_1
comunque già stata definita tra gli stessi ogni questione di natura economica;
4) nulla sulle spese”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 22/01/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
28/01/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e
Per_ ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli
3 interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra Parte_1
e , i quali hanno contratto
[...] Controparte_1
matrimonio in Catania (CT), in data 27/07/2013;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di CATANIA (CT) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2013, atto n. 317, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti
4 economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 19/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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