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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/06/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3123/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Il giudi ce dott.ssa Sara Lanzett a nel procedim ento r.g.n. 3123/2023 ha pronunzi ato l a seguent e sent enza
TRA
( ), nat a a Formi a (LT) il Parte_1 C.F._1
13 di cembre 1962, con resi denza a Form ia (LT), in vi a P agnano snc, rappresent ata e difesa, congi unt am ente e dis giuntam ente, dagli avv.ti Dom enico Trobi a e Andrea Di
Croce ed el ettivam ente domi cili at a i n Formia all a via Marzi al e n. 3
ATTRI CE
E
(CF/ PI: ), in persona del legal e Controparte_1 P.IVA_1
rappresent ant e p.t., con s ede soci al e in Nola (NA) alla vi a Boccio n. 3, rappres ent at a e difesa dall'avv. Raffaella Cerbone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Afragol a (NA) all a Via A. C erbone n.10
CONVENUT A
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Il fatto e l e questioni su cui si è svol to il contraddi ttorio
Con atto di citazione depositato in data 26.10.2023 ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi l'intestato Tribunale di Cassino, per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “A) in via principale, accertato che la in persona Controparte_1 del suo legale rapp.te pro tempore si è resa inadempiente all'obbligo previsto nel contratto preliminare del 05 novembre 2021 per notar Repertorio n.24931 e Raccolta n.17527 Persona_1
pagina 1 di 7 registrato a Caserta il 10.11.2021 al n. 34164 serie 1T e poi trascritto col n, 28314 Reg. Gen e n.
21435 Reg. Part. di stipulare il contratto definitivo entro la data del 4.11.2022 poi prorogata al
31.03.2023 ed accertato, altresì, che l'attrice promissaria acquirente ha offerto di eseguire la propria residua prestazione, emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo del contratto definitivo di vendita non concluso, relativamente agli immobili facenti parte del fabbricato sito in
Formia (LT), via Giovenale n. 68 (in catasto via Appia lato Napoli, n.110) e precisamente: a) appartamento ad uso abitativo ubicato al piano terra, della consistenza catastale di 6,5 (sei virgola cinque) vani, confinante con unità immobiliari di cui ai subalterni 31, 32 e 37, salvo altri, riportato nel
Catasto dei Fabbricati correttamente in ditta alla società promittente venditrice al: foglio 16, sezione
FOR, particella 356 sub 33, piano T, zona censuaria 1, categoria A2, classe 3, consistenza vani 6,5, con rendita di Euro 671,39; b) autorimessa ubicata al piano seminterrato, della consistenza catastale di 11 (undici) metri quadrati, confinante con area di manovra, autorimessa di cui al sub. 29, scala, salvo altri, riportato nel Catasto dei Fabbricati correttamente in ditta alla società promittente venditrice al: foglio 16, sezione FOR, particella 356 sub 28, piano S1, zona censuaria 1, categoria C6, classe 4, mq. 11, con rendita di Euro 62,49; c) autorimessa ubicata al piano seminterrato, della consistenza catastale di 11 (undici) metri quadrati, confinante con area di manovra, autorimessa di cui al sub. 28, unità immobiliare di cui al sub. 30, salvo altri, riportato nel Catasto dei Fabbricati correttamente in ditta alla società promittente venditrice al: foglio 16, sezione FOR, particella 356 sub
29, piano S1, zona censuaria 1, categoria C6, classe 4, mq. 11, con rendita di Euro 62,49 ordinare conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina la sua trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ., con esonero da ogni responsabilità; B) Con riserva- in via subordinata e nell'ipotesi di impossibilità di procedere al trasferimento dell'immobile per cui è causa, di richiedere la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare del 5 novembre 2021 meglio sopra indicato con condanna alla restituzione del prezzo versato dalla sig.ra pari ad € 320.000,00 oltre Parte_1
interessi e risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da determinarsi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
A fondamento della domanda ha dedotto: che con contratto preliminare del 05 novembre 2021 per notar Repertorio n.24931 e Persona_1
Raccolta n.17527 registrato a Caserta il 10.11.2021 al n. 34164 serie 1T e poi trascritto col n. 28314
Reg. Gen e n. 21435 Reg. Part., Amministratore Unico e l. r. della società Controparte_2
denominata " , prometteva di vendere a Controparte_1 Parte_1
- che accettava e prometteva a sua volta - di acquistare il diritto di piena proprietà sulle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Formia (LT), via Giovenale n. 68 (in catasto via Appia
pagina 2 di 7 lato Napoli, n.110) e precisamente: a) appartamento ad uso abitativo ubicato al piano terra, della consistenza catastale di 6,5 (sei virgola cinque) vani, confinante con unità immobiliari di cui ai subalterni 31, 32 e 37, salvo altri, riportato nel Catasto dei Fabbricati correttamente in ditta alla società promittente venditrice al: foglio 16, sezione FOR, particella 356 sub 33, piano T, zona censuaria 1, categoria A2, classe 3, consistenza vani 6,5; b) autorimessa ubicata al piano seminterrato, della consistenza catastale di 11 (undici) metri quadrati, confinante con area di manovra, autorimessa di cui al sub. 29, scala, salvo altri, riportato nel Catasto dei Fabbricati correttamente in ditta alla società promittente venditrice al: foglio 16, sezione FOR, particella 356 sub 28, piano S1, zona censuaria 1, categoria C6, classe 4, mq. 11, con rendita di Euro 62,49; c) autorimessa ubicata al piano seminterrato, della consistenza catastale di 11 (undici) metri quadrati, confinante con area di manovra, autorimessa di cui al sub. 28, unità immobiliare di cui al sub. 30, salvo altri, riportato nel Catasto dei Fabbricati correttamente in ditta alla società promittente venditrice al: foglio 16, sezione FOR, particella 356 sub
29, piano S1, zona censuaria 1, categoria C6, classe 4, mq. 11, con rendita di Euro 62,49; che il prezzo veniva stabilito in Euro 342.000,00 incluso I.V.A. come per legge pari ad Euro 32.000,00, per un totale di Euro 352.000,00; che detto prezzo, quanto ad € 320.000, risultava già corrisposto e precisamente: - quanto ad Euro
40.000,00 mediante un vaglia postale non trasferibile n. 8993537680- 10 emesso in data 6 agosto 2015 dalle Ufficio di Riardo, all'ordine di - quanto ad Controparte_3 Controparte_1
Euro 50.000,00 mediante assegno postale vidimato non trasferibile n. 6557693261-02 emesso in data
30 settembre 2015 dalle Ufficio di Riardo, all'ordine di Controparte_3 Controparte_1
- quanto ad Euro 50.000,00 mediante assegno postale vidimato non trasferibile n. 6558687924-09 emesso in data 17 novembre 2015 dalle Ufficio di Riardo, all'ordine di Controparte_3 [...]
; - quanto ad Euro 25.000,00 mediante un assegno bancario non trasferibile n. Controparte_1
5607137175-04 tratto in data 9 gennaio 2012 sulla Banca Popolare di Ancona S.p.A., filiale di Venafro, all'ordine di;
- quanto ad Euro 25.000,00 mediante un assegno bancario non Controparte_1
trasferibile n. 5607137177-05 tratto in data 9 gennaio 2012 sulla Banca Popolare di Ancona S.p.A., filiale di Venafro, all'ordine di;
- quanto ad Euro 120.000,00 mediante un Controparte_1
assegno circolare non trasferibile n. 2200064982-11 emesso in data 22 aprile 2016 dalla Banca
Popolare d'Ancona, filiale di Alvignano, all'ordine di;
Controparte_1 che veniva pattuito che la residua somma di Euro 32.000,00 (pari all'importo dell'IVA) sarebbe stata corrisposta in unica soluzione al momento della stipula dell'atto definitivo di compravendita;
che la parte promittente venditrice, infatti, nel preliminare dichiarava di aver già ricevuto la somma di
Euro 320.000,00 e ne rilasciava quietanza liberatoria;
pagina 3 di 7 che nel preliminare veniva pattuito che la parte acquirente sarebbe stata immessa nel possesso giuridico e nella materiale detenzione di quanto promesso in vendita al momento della stipula del contratto definitivo ma, con successiva scrittura privata inter partes, veniva dato atto che la parte acquirente era già stata immessa nel possesso giuridico e nella materiale detenzione e veniva, anche, convenuta una riduzione del prezzo e, conseguentemente, del saldo dovuto alla stipula del definitivo rideterminato in €
16.000 (anziché 32.000 Euro); che veniva, infine, convenuto che la stipula del definitivo dovesse avvenire entro il 04.11.2022, data successivamente prorogata, con scrittura integrativa redatta e sottoscritta dalle parti, al 31 marzo 2023; che, l'attrice il giorno 31 marzo 2023 alle ore 12:00 si presentava presso lo studio del Notaio
[...]
in Gaeta (LT) Piazza Villa delle Sirene n. 27, ma per la promittente venditrice non Per_2
compariva nessuno;
che successivamente la apprendeva, che nell'aprile 2023 l'intero compendio immobiliare Parte_1
della unitamente ai beni oggetto del preliminare sui quali già risultava iscritta ipoteca CP_1
antecedentemente al preliminare, veniva sottoposto a pignoramento trascritto il 04 maggio 2023
(esecuzione Immobiliare 43/2023 del Tribunale di Cassino) dalla alla quale la CP_4 [...]
aveva ceduto il credito nei confronti della CP_5 Controparte_1 che è palese l'inadempimento posto in essere dalla promittente alienante dal Controparte_1 quale sono derivati gravi danni all'attrice; che è diritto ed interesse dell'attrice di ottenere il trasferimento dell'immobile oggetto del preliminare, salvo il risarcimento del danno;
che quindi l'attrice, ha proposto in via principale azione di adempimento ex art 2932 c.c. riservandosi in via subordinata, di modificare la suddetta domanda con la richiesta di declaratoria di risoluzione del contratto inter partes con restituzione delle somme versate comprensive di interessi e risarcimento dei danni.
Si è costituito in giudizio, la società deducendo: Controparte_1
che nelle more delle attività di vendita, subiva il pignoramento dei beni facenti parte del proprio patrimonio immobiliare e si trovava nella impossibilità oggettiva di dare seguito al perfezionamento dell'atto definitivo di compravendita;
che risolte le problematiche di carattere giudiziario che ne avevano paralizzato le attività, in data 10 luglio 2024, le parti hanno stipulato in pieno accordo, l'atto definitivo di trasferimento dei cespiti oggetto del presente giudizio, e quindi, è cessata la materia del contendere.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di Cassino: “
1. accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere a fronte del trasferimento in favore dell'attrice di tutti i beni oggetto del presente
pagina 4 di 7 giudizio;
2. ordinare, conseguentemente, al Conservatore dei Registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
3. compensare integralmente le spese di lite..”
Con la costituzione in giudizio, depositava in data 07.03.2025 l'atto definitivo di Controparte_1 compravendita, sottoscritto in data 10.07.2024, oggetto del giudizio e relativo all'immobile per cui è causa, pertanto all'udienza del 26.03.2025 i procuratori delle parti hanno rappresentato che non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese e autorizzazione alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale chiedendo inoltre, trattenersi la causa in decisione con rinuncia ai termini 189 c.p.c.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda ex art. 2932 c.c. formulata da essendo stato stipulato, in pendenza del presente giudizio, il Parte_1
contratto di trasferimento della proprietà degli immobili di cui al contratto preliminare del 05 novembre
2021 per notar Repertorio n.24931 e Raccolta n.17527 registrato a Caserta il Persona_1
10.11.2021 al n. 34164 serie 1T e poi trascritto col n, 28314 Reg. Gen e n. 21435 Reg. Part.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Com'è noto, “La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (cfr. Cass. n. 2567/07).
Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. n. 4034/2007; Cass. 6909/2009; Cass. n. 10553/2009: "La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della pagina 5 di 7 soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese").
La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente e in tutti i suoi aspetti, la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (cfr. Cass. 801/1998).
Nel caso di specie, quindi, deve pronunciarsi la cessata materia del contendere sulla domanda ex art. 2932 c.c., in quanto l'interesse di parte attrice ad ottenere il trasferimento dell'immobile oggetto di contratto preliminare è stato integralmente soddisfatto in corso di causa con la stipula del contratto di compravendita definitivo del 10.07.2024 per atto del notaio Repertorio n. 6812 Persona_2
Raccolta n. 5237 registrato in data 11.07.2024.
Per tali ragioni deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, come prospettato dalle parti.
Va altresì disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale richiesta congiuntamente dalle parti, dal momento che l'art. 2668 c.c. prevede che la cancellazione delle domande enunciate negli artt 2652 e 2653 c.c., e delle relative annotazioni, deve essere giudizialmente ordinata, con sentenza passata in giudicato, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinuncia o per inattività delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
3123/2023, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. Ordina al Cons ervatore dei regi stri im mobili ari di Latina di cancell are l a trascri zione dell a dom anda giudi zi al e , con esonero dell o st ess o da respons abilit à, di cui all a not a di t rascri zi one del 30.10.2023- presentazione n.
1- Reg. gen. 27990 Reg. part. 21056, a cura della parte che ne ha fatto richiesta;
3. dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio.
Cassino, 19.6.2025
Il giudice pagina 6 di 7 dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Il giudi ce dott.ssa Sara Lanzett a nel procedim ento r.g.n. 3123/2023 ha pronunzi ato l a seguent e sent enza
TRA
( ), nat a a Formi a (LT) il Parte_1 C.F._1
13 di cembre 1962, con resi denza a Form ia (LT), in vi a P agnano snc, rappresent ata e difesa, congi unt am ente e dis giuntam ente, dagli avv.ti Dom enico Trobi a e Andrea Di
Croce ed el ettivam ente domi cili at a i n Formia all a via Marzi al e n. 3
ATTRI CE
E
(CF/ PI: ), in persona del legal e Controparte_1 P.IVA_1
rappresent ant e p.t., con s ede soci al e in Nola (NA) alla vi a Boccio n. 3, rappres ent at a e difesa dall'avv. Raffaella Cerbone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Afragol a (NA) all a Via A. C erbone n.10
CONVENUT A
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Il fatto e l e questioni su cui si è svol to il contraddi ttorio
Con atto di citazione depositato in data 26.10.2023 ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi l'intestato Tribunale di Cassino, per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “A) in via principale, accertato che la in persona Controparte_1 del suo legale rapp.te pro tempore si è resa inadempiente all'obbligo previsto nel contratto preliminare del 05 novembre 2021 per notar Repertorio n.24931 e Raccolta n.17527 Persona_1
pagina 1 di 7 registrato a Caserta il 10.11.2021 al n. 34164 serie 1T e poi trascritto col n, 28314 Reg. Gen e n.
21435 Reg. Part. di stipulare il contratto definitivo entro la data del 4.11.2022 poi prorogata al
31.03.2023 ed accertato, altresì, che l'attrice promissaria acquirente ha offerto di eseguire la propria residua prestazione, emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo del contratto definitivo di vendita non concluso, relativamente agli immobili facenti parte del fabbricato sito in
Formia (LT), via Giovenale n. 68 (in catasto via Appia lato Napoli, n.110) e precisamente: a) appartamento ad uso abitativo ubicato al piano terra, della consistenza catastale di 6,5 (sei virgola cinque) vani, confinante con unità immobiliari di cui ai subalterni 31, 32 e 37, salvo altri, riportato nel
Catasto dei Fabbricati correttamente in ditta alla società promittente venditrice al: foglio 16, sezione
FOR, particella 356 sub 33, piano T, zona censuaria 1, categoria A2, classe 3, consistenza vani 6,5, con rendita di Euro 671,39; b) autorimessa ubicata al piano seminterrato, della consistenza catastale di 11 (undici) metri quadrati, confinante con area di manovra, autorimessa di cui al sub. 29, scala, salvo altri, riportato nel Catasto dei Fabbricati correttamente in ditta alla società promittente venditrice al: foglio 16, sezione FOR, particella 356 sub 28, piano S1, zona censuaria 1, categoria C6, classe 4, mq. 11, con rendita di Euro 62,49; c) autorimessa ubicata al piano seminterrato, della consistenza catastale di 11 (undici) metri quadrati, confinante con area di manovra, autorimessa di cui al sub. 28, unità immobiliare di cui al sub. 30, salvo altri, riportato nel Catasto dei Fabbricati correttamente in ditta alla società promittente venditrice al: foglio 16, sezione FOR, particella 356 sub
29, piano S1, zona censuaria 1, categoria C6, classe 4, mq. 11, con rendita di Euro 62,49 ordinare conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina la sua trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ., con esonero da ogni responsabilità; B) Con riserva- in via subordinata e nell'ipotesi di impossibilità di procedere al trasferimento dell'immobile per cui è causa, di richiedere la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare del 5 novembre 2021 meglio sopra indicato con condanna alla restituzione del prezzo versato dalla sig.ra pari ad € 320.000,00 oltre Parte_1
interessi e risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da determinarsi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
A fondamento della domanda ha dedotto: che con contratto preliminare del 05 novembre 2021 per notar Repertorio n.24931 e Persona_1
Raccolta n.17527 registrato a Caserta il 10.11.2021 al n. 34164 serie 1T e poi trascritto col n. 28314
Reg. Gen e n. 21435 Reg. Part., Amministratore Unico e l. r. della società Controparte_2
denominata " , prometteva di vendere a Controparte_1 Parte_1
- che accettava e prometteva a sua volta - di acquistare il diritto di piena proprietà sulle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Formia (LT), via Giovenale n. 68 (in catasto via Appia
pagina 2 di 7 lato Napoli, n.110) e precisamente: a) appartamento ad uso abitativo ubicato al piano terra, della consistenza catastale di 6,5 (sei virgola cinque) vani, confinante con unità immobiliari di cui ai subalterni 31, 32 e 37, salvo altri, riportato nel Catasto dei Fabbricati correttamente in ditta alla società promittente venditrice al: foglio 16, sezione FOR, particella 356 sub 33, piano T, zona censuaria 1, categoria A2, classe 3, consistenza vani 6,5; b) autorimessa ubicata al piano seminterrato, della consistenza catastale di 11 (undici) metri quadrati, confinante con area di manovra, autorimessa di cui al sub. 29, scala, salvo altri, riportato nel Catasto dei Fabbricati correttamente in ditta alla società promittente venditrice al: foglio 16, sezione FOR, particella 356 sub 28, piano S1, zona censuaria 1, categoria C6, classe 4, mq. 11, con rendita di Euro 62,49; c) autorimessa ubicata al piano seminterrato, della consistenza catastale di 11 (undici) metri quadrati, confinante con area di manovra, autorimessa di cui al sub. 28, unità immobiliare di cui al sub. 30, salvo altri, riportato nel Catasto dei Fabbricati correttamente in ditta alla società promittente venditrice al: foglio 16, sezione FOR, particella 356 sub
29, piano S1, zona censuaria 1, categoria C6, classe 4, mq. 11, con rendita di Euro 62,49; che il prezzo veniva stabilito in Euro 342.000,00 incluso I.V.A. come per legge pari ad Euro 32.000,00, per un totale di Euro 352.000,00; che detto prezzo, quanto ad € 320.000, risultava già corrisposto e precisamente: - quanto ad Euro
40.000,00 mediante un vaglia postale non trasferibile n. 8993537680- 10 emesso in data 6 agosto 2015 dalle Ufficio di Riardo, all'ordine di - quanto ad Controparte_3 Controparte_1
Euro 50.000,00 mediante assegno postale vidimato non trasferibile n. 6557693261-02 emesso in data
30 settembre 2015 dalle Ufficio di Riardo, all'ordine di Controparte_3 Controparte_1
- quanto ad Euro 50.000,00 mediante assegno postale vidimato non trasferibile n. 6558687924-09 emesso in data 17 novembre 2015 dalle Ufficio di Riardo, all'ordine di Controparte_3 [...]
; - quanto ad Euro 25.000,00 mediante un assegno bancario non trasferibile n. Controparte_1
5607137175-04 tratto in data 9 gennaio 2012 sulla Banca Popolare di Ancona S.p.A., filiale di Venafro, all'ordine di;
- quanto ad Euro 25.000,00 mediante un assegno bancario non Controparte_1
trasferibile n. 5607137177-05 tratto in data 9 gennaio 2012 sulla Banca Popolare di Ancona S.p.A., filiale di Venafro, all'ordine di;
- quanto ad Euro 120.000,00 mediante un Controparte_1
assegno circolare non trasferibile n. 2200064982-11 emesso in data 22 aprile 2016 dalla Banca
Popolare d'Ancona, filiale di Alvignano, all'ordine di;
Controparte_1 che veniva pattuito che la residua somma di Euro 32.000,00 (pari all'importo dell'IVA) sarebbe stata corrisposta in unica soluzione al momento della stipula dell'atto definitivo di compravendita;
che la parte promittente venditrice, infatti, nel preliminare dichiarava di aver già ricevuto la somma di
Euro 320.000,00 e ne rilasciava quietanza liberatoria;
pagina 3 di 7 che nel preliminare veniva pattuito che la parte acquirente sarebbe stata immessa nel possesso giuridico e nella materiale detenzione di quanto promesso in vendita al momento della stipula del contratto definitivo ma, con successiva scrittura privata inter partes, veniva dato atto che la parte acquirente era già stata immessa nel possesso giuridico e nella materiale detenzione e veniva, anche, convenuta una riduzione del prezzo e, conseguentemente, del saldo dovuto alla stipula del definitivo rideterminato in €
16.000 (anziché 32.000 Euro); che veniva, infine, convenuto che la stipula del definitivo dovesse avvenire entro il 04.11.2022, data successivamente prorogata, con scrittura integrativa redatta e sottoscritta dalle parti, al 31 marzo 2023; che, l'attrice il giorno 31 marzo 2023 alle ore 12:00 si presentava presso lo studio del Notaio
[...]
in Gaeta (LT) Piazza Villa delle Sirene n. 27, ma per la promittente venditrice non Per_2
compariva nessuno;
che successivamente la apprendeva, che nell'aprile 2023 l'intero compendio immobiliare Parte_1
della unitamente ai beni oggetto del preliminare sui quali già risultava iscritta ipoteca CP_1
antecedentemente al preliminare, veniva sottoposto a pignoramento trascritto il 04 maggio 2023
(esecuzione Immobiliare 43/2023 del Tribunale di Cassino) dalla alla quale la CP_4 [...]
aveva ceduto il credito nei confronti della CP_5 Controparte_1 che è palese l'inadempimento posto in essere dalla promittente alienante dal Controparte_1 quale sono derivati gravi danni all'attrice; che è diritto ed interesse dell'attrice di ottenere il trasferimento dell'immobile oggetto del preliminare, salvo il risarcimento del danno;
che quindi l'attrice, ha proposto in via principale azione di adempimento ex art 2932 c.c. riservandosi in via subordinata, di modificare la suddetta domanda con la richiesta di declaratoria di risoluzione del contratto inter partes con restituzione delle somme versate comprensive di interessi e risarcimento dei danni.
Si è costituito in giudizio, la società deducendo: Controparte_1
che nelle more delle attività di vendita, subiva il pignoramento dei beni facenti parte del proprio patrimonio immobiliare e si trovava nella impossibilità oggettiva di dare seguito al perfezionamento dell'atto definitivo di compravendita;
che risolte le problematiche di carattere giudiziario che ne avevano paralizzato le attività, in data 10 luglio 2024, le parti hanno stipulato in pieno accordo, l'atto definitivo di trasferimento dei cespiti oggetto del presente giudizio, e quindi, è cessata la materia del contendere.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di Cassino: “
1. accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere a fronte del trasferimento in favore dell'attrice di tutti i beni oggetto del presente
pagina 4 di 7 giudizio;
2. ordinare, conseguentemente, al Conservatore dei Registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
3. compensare integralmente le spese di lite..”
Con la costituzione in giudizio, depositava in data 07.03.2025 l'atto definitivo di Controparte_1 compravendita, sottoscritto in data 10.07.2024, oggetto del giudizio e relativo all'immobile per cui è causa, pertanto all'udienza del 26.03.2025 i procuratori delle parti hanno rappresentato che non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese e autorizzazione alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale chiedendo inoltre, trattenersi la causa in decisione con rinuncia ai termini 189 c.p.c.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda ex art. 2932 c.c. formulata da essendo stato stipulato, in pendenza del presente giudizio, il Parte_1
contratto di trasferimento della proprietà degli immobili di cui al contratto preliminare del 05 novembre
2021 per notar Repertorio n.24931 e Raccolta n.17527 registrato a Caserta il Persona_1
10.11.2021 al n. 34164 serie 1T e poi trascritto col n, 28314 Reg. Gen e n. 21435 Reg. Part.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Com'è noto, “La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (cfr. Cass. n. 2567/07).
Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. n. 4034/2007; Cass. 6909/2009; Cass. n. 10553/2009: "La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della pagina 5 di 7 soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese").
La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente e in tutti i suoi aspetti, la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (cfr. Cass. 801/1998).
Nel caso di specie, quindi, deve pronunciarsi la cessata materia del contendere sulla domanda ex art. 2932 c.c., in quanto l'interesse di parte attrice ad ottenere il trasferimento dell'immobile oggetto di contratto preliminare è stato integralmente soddisfatto in corso di causa con la stipula del contratto di compravendita definitivo del 10.07.2024 per atto del notaio Repertorio n. 6812 Persona_2
Raccolta n. 5237 registrato in data 11.07.2024.
Per tali ragioni deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, come prospettato dalle parti.
Va altresì disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale richiesta congiuntamente dalle parti, dal momento che l'art. 2668 c.c. prevede che la cancellazione delle domande enunciate negli artt 2652 e 2653 c.c., e delle relative annotazioni, deve essere giudizialmente ordinata, con sentenza passata in giudicato, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinuncia o per inattività delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
3123/2023, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. Ordina al Cons ervatore dei regi stri im mobili ari di Latina di cancell are l a trascri zione dell a dom anda giudi zi al e , con esonero dell o st ess o da respons abilit à, di cui all a not a di t rascri zi one del 30.10.2023- presentazione n.
1- Reg. gen. 27990 Reg. part. 21056, a cura della parte che ne ha fatto richiesta;
3. dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio.
Cassino, 19.6.2025
Il giudice pagina 6 di 7 dott.ssa Sara Lanzetta
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