Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 279/2023 R.G.L., vertente
TRA
, in persona Ministro pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Domenico Ruggiero,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato avanti il Tribunale di Palmi, in funzione di GL, il sig. Controparte_1
conveniva in giudizio il , al fine di ottenere - previo accertamento della natura subordinata del CP_2
rapporto di lavoro intercorso dal 01.07.2001 al 31.08.2018, con la qualifica di assistente
A sostegno della propria domanda deduceva:
- di provenire dal bacino degli LSU/LPU e di aver svolto attività lavorativa di assistente amministrativo presso l'Istituto Tecnico per geometri “A. Righi” di Reggio Calabria dal 01.07.2001 sino al 31.08.2011 e successivamente fino al 31.08.2018, presso l'Istituto Comprensivo “De Amicis-
Bolani” di Reggio Calabria, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa reiterati negli anni, in violazione del Dlgs. N. 165/2001;
-di essere stato assunto in data 01.09.2018, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze del presso l'Istituto di Istruzione Superiore “R.Piria” di Rosarno (RC); CP_2
-che, i diversi contratti di collaborazione fatti sottoscrivere al ricorrente erano di identico contenuto e, a fronte dell'attività decritta nei contratti, solo formalmente denominati come contratti di collaborazione, il ricorrente prestava la propria attività lavorativa con il vincolo della subordinazione,
sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del D.S. e/o del D.S.G.A, da cui riceveva disposizioni sui compiti da svolgere ed a cui doveva relazionare;
- che, difatti l'attività del era integrata con quella degli altri dipendenti, a riprova Pt_2
dell'inserimento organico dell'istante, il quale era tenuto a giustificare l'assenza ogni qualvolta si assentava per malattia o per altro motivo;
- di aver lavorato con gli strumenti posti a disposizione della scuola, osservando un orario di lavoro che doveva annotare in un apposito registro, controllato dal DGSA o controfirmato dal Dirigente;
- di aver svolto mansioni che consentivano di inquadrare lo stesso, quale assistente amministrativo
Area B ex CCNL Comparto Scuola.
Si costituiva in giudizio il contestando in toto la domanda del lavoratore, Parte_1
affermando che il rapporto di lavoro si era svolto sotto la vigenza di un'apposita disciplina del tutto diversa e speciale, rispetto a quella concernente il rapporto di lavoro del personale appartenente al comparto Scuola, che prevede la possibilità di stipulare contratti di collaborazione, la cui reiterazione non è affetta da illegittimità.
Deduceva l'assoluta infondatezza della domanda volta alla conversione del rapporto di lavoro, in quanto in contrasto con l'art. 97 c.3 della Costituzione e della domanda di risarcimento del danno,
attesa la stabilizzazione del lavoratore, che costituisce un'adeguata forma di risarcimento in forma specifica, idonea a “cancellare” gli effetti dell'illegittima reiterazione del termine. Sosteneva infine che il diritto fosse prescritto, sia con riferimento alla domanda di trasformazione del contratto co.co.co a contratto di tipo subordinato, per la quale opera la prescrizione decennale sia per la domanda di corresponsione delle differenze retributive, per la quale opera la prescrizione quinquennale.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, la domanda è stata accolta.
Il Giudice di prime cure, alla luce delle allegazioni non contestate e degli elementi documentali acquisiti, ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato dall'Amministrazione
con parte ricorrente.
Ha rilevato che, sulla base della documentazione depositata e non contestata dal , non fosse Parte_1
emerso alcun “progetto specifico” al quale il era adibito, dal momento che lo stesso espletava Pt_2
una porzione del complesso di attività amministrative che si svolgevano all'interno del plesso scolastico;
che il lavoratore ha documentato l'esistenza di tutti gli indici sintomatici e rivelatori del vincolo di subordinazione, quale l'esistenza di un orario di lavoro predeterminato e fisso, il cui rispetto veniva documentato tramite sistemi automatici quali la firma giornaliera sui fogli di presenza predisposti dalla segreteria, la necessità di concordare le ferie, l'obbligo di comunicazione dei periodi di malattia e l'impiego sostanzialmente esclusivo dei mezzi di proprietà del committente per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Alla luce della natura subordinata del rapporto intercorso alle dipendenze della pubblica amministrazione, il Giudice ha apprestato la tutela prevista dall'art. 2126 c.c., dal momento che, in base al disposto dell'art. 36 c.5 del Dlgs n.368/2001, la violazione delle norme imperative di legge vigenti in materia di pubblico impiego, non possono in ogni caso dar luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Ha riconosciuto pertanto al le differenze retributive tra il trattamento economico corrisposto Pt_2
quale collaboratore coordinato e continuativo e quello dovuto sulla base della previsione del CCNL
del Comparto Scuola, con profilo professionale di assistente amministrativo, oltre agli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale, sulla base dei conteggi di parte ricorrente stante la mancata specifica contestazione sul punto.
Ha ritenuto inoltre inammissibile la prescrizione sollevata dal resistente, in ragione della Parte_1
tardività della costituzione.
Avverso la sentenza ha proposto appello il . Parte_1 Con il primo motivo ha dedotto che, stante l'apposita normativa che regola l'attività dei lavoratori socialmente utili, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettare il ricorso, in quanto il contratto di collaborazione era perfettamente coerente con quanto previsto dall'Intesa Sindacale siglata dal il 30.09.2002. Ha richiamato, inoltre, il Decreto Parte_3
del 23 luglio 1999 con cui il ha regolato le modalità di Controparte_3
trasferimento del personale ATA dai Comuni allo Stato, prevedendo altresì la possibilità dell'impiego di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LSU, per lo svolgimento di funzioni ATA.
Il suddetto decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del Lavoro e della
Previdenza Sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 66 del 2010, ha previsto di fatto, al fine di creare una stabile occupazione a decorrere dal 01.07.2001, la possibilità di stipulare con i soggetti iscritti negli elenchi dei cc.dd. LSU, contratti di collaborazione, nell'ambito delle funzioni di assistente amministrativo o tecnico.
Dalla normativa richiamata emerge come il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulato dall'Amministrazione appellante con il fosse perfettamente in linea con le Pt_2
disposizioni di legge e regolamentari concernenti la disciplina specifica dei contratti di collaborazione degli LSU/LPU da adibire a mansioni tipiche del personale ATA, non essendovi alcun obbligo di prevedere uno specifico progetto oltre quello di assicurare il transito del personale dagli Enti Locali
allo Stato.
Alla luce della surrichiamata normativa, ha pertanto errato il Tribunale nel valutare la documentazione prodotta dall'appellato in quanto, trattandosi di comunicazioni di carattere generale volte ad armonizzare l'organizzazione del servizio scolastico, servivano esclusivamente ad organizzare in maniera efficace le attività previste nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non sostanziandosi pertanto in specifiche disposizioni di servizio rivolte al Pt_2
Con il secondo motivo ha dedotto che il Giudice di prime cure, nel dare rilievo alla documentazione prodotta dal lavoratore, ha ritenuto erroneamente di applicare al lavoratore la tutela prevista dall'art.2126 c.c., riconoscendo pertanto le differenze retributive tra quanto effettivamente ricevuto e quanto avrebbe dovuto percepito ove fosse stato assunto con contratto di lavoro subordinato.
Tuttavia, affinchè si possa applicare la tutela prevista dall'art. 2126 c.c. è richiesto che la prestazione lavorativa si sia svolta al di fuori dei presupposti di legge, mentre nel caso in esame i contratti di collaborazione coordinata e continuativa si sono svolti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, nonché dell'intesa sindacale del 30.09.2002.
Difatti la prestazione lavorativa è stata espletata conformemente al programma originario, con la conseguenza che non sono dovute al lavoratore le differenze retributive ex art.2126 c.c.
Con il terzo motivo, strettamente connesso al secondo, il ha censurato il ragionamento Parte_1
logico giuridico del Giudice che ha riconosciuto le differenze retributive per gli scatti di anzianità, applicando erroneamente la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70 CE.
Poiché la clausola n. 4 del citato Accordo Quadro riguarda esclusivamente i lavoratori a termine sottoposti a vincolo di subordinazione, ed esclusa la natura subordinata del rapporto costituito tra il e l'odierno appellato, si può agevolmente concludere che la Clausola 4 è stata erroneamente Parte_1
applicata al caso in oggetto.
Infine con il quarto motivo ha dedotto che il Giudice di prime cure, ritenendo erroneamente tardiva la costituzione dell'appellante, ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata. Ha richiamato giurisprudenza consolidata che riconosce come il differimento d'ufficio dell'udienza originariamente fissata costituisce modifica del provvedimento di fissazione d'udienza, con la conseguenza che a tale provvedimento il convenuto deve fare riferimento nel costituirsi e muovere le eccezioni in senso proprio, soggette alla decadenza di cui all'art. 416 c.p.c.
Poiché la costituzione del è avvenuta il 18 giugno 2020, tempestivamente rispetto Parte_1 all'udienza di prima comparizione, rinviata d'ufficio al 15 febbraio 2021, il Tribunale avrebbe dovuto considerare tempestiva l'eccezione di prescrizione e dichiarare non dovute le differenze retributive antecedenti al periodo ricompreso nel quinquennio decorrente dalla notifica del ricorso introduttivo, avvenuta il 5 maggio 2020.
Si costituiva il sig. il quale rilevava preliminarmente il cambio di strategia difensiva del Pt_2
e nel merito contestava in toto le argomentazioni difensive di controparte. Parte_1
Prospettava come la normativa richiamata dall'appellante, pur consentendo un conferimento generalizzato agli ex LSU di contratti a progetto, non introduceva alcuna deroga al rispetto della normativa che disciplina la collaborazione.
Difatti la norma richiamata dall'Amministrazione ed in particolare l'accordo del 30.09.2002 stipulato tra e Sindacati, non avrebbe potuto derogare in pejus alla norma di legge e quindi consentire Parte_1 la violazione dell'art.7 Dlgs n. 165/2001, che prevede la possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da un elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarsi come prestazioni di lavoro autonomo.
Nel caso in esame emerge chiaramente come la PA avesse fatto ricorso allo strumento dei contratti di collaborazione professionale al di fuori dei limiti legislativi, in considerazione del fatto che il non era in possesso di alcuna particolare specializzazione né vi era alcuna autonomia nello Pt_2
svolgimento delle prestazioni rese dall'appellato.
Difatti dalla documentazione depositata, che non è stato in alcun modo contestata dall'odierna appellante, si evince chiaramente l'assenza di autonomia e di alcun progetto da realizzare in quanto per ben 18 lunghi anni il ricorrente era stato mantenuto in stato di precarietà, sebbene il lavoratore fosse pienamente integrato con gli altri lavoratori. Rileva infine come fosse infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal , dal momento che il nel ricorso introduttivo si era Parte_1 Pt_2
limitato a chiedere le differenze retributive degli ultimi cinque anni antecedenti alla lettera di interruzione della prescrizione notificata in data 17 gennaio 2019, allegata al fascicolo di primo grado.
Il procedimento subiva alcuni rinvii d'ufficio, a causa della riorganizzazione legata all'emergenza
COVID.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti, le quali hanno depositato note scritte nel termine, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
°°°°
L'appello è fondato solo nei limiti di seguito esposti.
Si richiamano ex 118 disp. att. cpc i precedenti di questa Corte su tematiche analoghe fra cui la sentenza n. 186/2024 del 6.3.2024 e la n.692/2024 del 13.12.2024.
Orbene, il ricorrente, ha svolto per ben 18 anni, la propria prestazione professionale presso i due istituti scolastici indicati in premessa, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che venivano annualmente rinnovati, fino alla definitiva assunzione avvenuta nel 2018.
La norma posta a fondamento di tali plurimi rapporti professionali, è l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 81/2001 il quale dispone che: “Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 10, comma
3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista”
Con specifico riguardo al caso che ci occupa, l'art. 2 del Decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 66 del 2010, ha disposto che “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici
Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art.
1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collabora-zione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
Tuttavia, come correttamente sostenuto dal giudice di primo grado, la circostanza che la previsione della stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i lavoratori ex LSU abbia copertura legislativa non esclude la necessità di accertare il concreto atteggiarsi dell'attività lavorativa, al fine di verificarne l'effettiva natura subordinata.
La previsione di siffatta norma, infatti, comporta esclusivamente la possibilità per le amministrazioni pubbliche di impiegare quella categoria di soggetti con tali forme di collaborazione, ferma restando la necessità di verificare che il concreto utilizzo delle loro prestazioni risponda a quello schema contrattuale.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui "In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n. 111 del 1993 -
l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato" (vd. Cass.
22.11.2010, n. 23638 e Cass. 11.5.2005, n. 9892).
Legittimamente il Giudice di prime cure sulla scorta della copiosa documentazione versata in atti, non contestata dall'Amministrazione appellante, ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, dal momento che il lavoratore era stata utilizzato per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era stato sottoposto al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro.
Nessun dubbio, pertanto, che il lavoratore in questione fosse pienamente e stabilmente inserito nell'organizzazione dell'Istituto e svolgesse attività lavorativa secondo modalità identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.
A ciò si aggiunga che i singoli contratti di co.co.co non erano caratterizzati da alcun progetto specifico.
Una volta riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, risultano infondate gli ulteriori motivi di appello sollevati dal , in quanto sono dovute le differenze retributive ex Parte_1
art. 2126 c.c. così come indicati nel ricorso e non contestati dal , neppure in questo secondo Parte_1
grado di giudizio.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione anch'essa si rileva infondata dal momento che le spettanze retributive richieste dal riguardano esclusivamente gli ultimi cinque anni Pt_2 antecedenti alla lettera di interruzione della prescrizione notificata in data 17 gennaio 2019, allegata al fascicolo di primo grado.
Tuttavia, dai conteggi allegati e non contestati dal vanno decurtate le somme richieste a Parte_1
titolo di trattamento di fine rapporto pari ad € 26.422,61, non essendo ancora maturato il relativo diritto, poiché, a seguito dell'avvenuta immissione a ruolo con rapporto a tempo indeterminato (c.d. stabilizzazione), avvenuta il 1° settembre 2018 (circostanza dedotta dal e non contestata Parte_1
Cont dal sig. , il rapporto di lavoro con il non può considerarsi cessato. Pt_2
Parimenti deve ritenersi per le differenze contributive riconosciute nella sentenza di primo grado, dal momento che la cognizione della domanda attinente al versamento dei contributi e di regolarizzazione previdenziale, in mancanza dell'evocazione in giudizio del contraddittore necessario ( ), deve CP_5
essere rimessa al primo giudice per l'accertamento e la condanna nei confronti di tale soggetto, disponendosi l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
Per giurisprudenza più recente (ex multis, Cass 29637/2021), il lavoratore non può agire per la condanna al pagamento della contribuzione, il cui diritto di credito è attribuito esclusivamente in capo all'ente previdenziale non prevedendo la legge alcuna forma di sostituzione processuale, come sarebbe invece necessario ai sensi dell'art. 81 c.p.c. il quale recita che “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui” (Cass. civ.
10 marzo 2021, n. 6722).
Sempre con l'ordinanza n. 29637 del 22.10.2021, la Cassazione ha affermato che il giudizio instaurato dal lavoratore al fine di chiedere al datore la regolarizzazione della propria posizione lavorativa, necessita la presenza in causa anche dell' , quale diretto interessato all'accertamento giudiziale e CP_5 destinatario del pagamento: “ l'azione a tutela della posizione previdenziale” nei confronti del datore di lavoro – che può anche avere ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione non prescritta – che si richiede la necessaria chiamata in giudizio anche dell' Ente previdenziale, in quanto unico legittimato attivo nell'obbligazione contributiva (Cass. n. 19398 del
2014; Cass. n. 8956 del 2020); il litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e degli enti è giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di "facere" del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea
a produrre effetti (Cass.17320-20);
Concludendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, il va condannato alla Parte_1
corresponsione dell'importo di euro 39401,25, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo, in quanto somma quest'ultima analiticamente quantificata nel ricorso originario (con apposito schema in relazione ai singoli periodi) e non specificamente contestata dal . Parte_1
Le spese del presente giudizio - compensate per 1/3 stante la parziale riforma della sentenza - sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, rientrante nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, con applicazione dei valori minimi (per la serialità del contenzioso). Di dette spese va disposta distrazione in favore del difensore dell'appellato che ne ha fatto rituale richiesta.
Le spese del primo grado vengono liquidate negli importi e nei termini determinati dal primo giudice.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro -, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto dal contro Parte_4 Controparte_1
avverso la sentenza n. 12/2023 pubblicata il 12.01.2023, dal Tribunale di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Cont 1) condanna il a corrispondere a , a titolo di retribuzioni ex art. 2126 Controparte_1
c.c., la complessiva somma di Euro 39.401,25, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalla maturazione al soddisfo;
2) dispone rimessione al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , litisconsorte necessario, limitamente alla domanda di condanna al versamento dei CP_5
contributi in corrispondenza ai suddetti contratti;
3) liquida le spese del presente giudizio in complessivi € 4996,00, li compensa per 1/3, ponendo
Cont i restanti 2/3, pari ad € 3330,00 a carico del , oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario. Le spese del primo grado vengono liquidate negli importi e nei termini determinati dal primo giudice.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)