Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02188/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04776/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4776 del 2025, proposto da
DA OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Lauricella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 356 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.01.2025, emessa dal Tribunale di Milano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia e di Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Milano;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. IG OS e udito l’Avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 356/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, e passata in giudicato. Tale pronuncia aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare in favore del ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per un importo complessivo di € 2.000,00, relativo agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023.
Il ricorrente ha lamentato l’inadempimento dell’Amministrazione, la quale, pur avendo provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del procuratore antistatario, non aveva dato esecuzione alla statuizione principale relativa all’accredito delle somme sulla Carta del docente, nonostante il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con atto di mera forma.
Con memoria depositata in data 16 aprile 2026, la difesa del ricorrente ha dichiarato che, successivamente alla notifica del ricorso per ottemperanza, l’Amministrazione ha provveduto all’integrale adempimento, accreditando la somma dovuta sulla Carta del docente non prima del12 febbraio 2026. In ragione di ciò, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
All’udienza del 22.04.2026 l’affare viene trattenuto in decisione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere non esime, tuttavia, il giudice dal provvedere sulle spese di giudizio, le quali devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale. Tale principio impone di valutare quale sarebbe stato l’esito del giudizio qualora non fosse intervenuto il fatto estintivo, ponendo le spese a carico della parte che sarebbe risultata soccombente.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la soccombenza virtuale gravi sulle Amministrazioni resistenti. L’adempimento del giudicato è avvenuto solo dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, a dimostrazione del fatto che l’inerzia dell’Amministrazione ha reso necessaria l’instaurazione del presente giudizio.
Le spese del presente giudizio, pertanto, devono essere poste a carico delle Amministrazioni resistenti e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato, da distrarsi in favore dell'avvocato Pietro Lauricella, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE AT, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
IG OS, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IG OS | LE AT |
IL SEGRETARIO