Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 01/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00421/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Pasquale Masucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione – n.7336/18 (posizione n.83453/A) datato elettronicamente 7/12/2018 e notificato all’odierno ricorrente il 20.12.2018, nelle parti inerenti il diniego di riconoscimento da causa di servizio ed il mancato accoglimento della domanda di concessione di equo indennizzo, per le infermità: “-OMISSIS-”;
- nonché di tutti gli atti presupposti ovvero consequenziali, anche se allo stato sconosciuti al ricorrente, e comunque, segnatamente nelle parti lesive e di interesse per il ricorrente:
- dei verbali modd. B nn. 1297- 1233 del 25/07/2017 e 17/7/2018;
- del parere n.995392017 del 12/10/2018 del Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell’Economia e della Finanze;
e per l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del beneficio dell’equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che dagli atti di causa (e segnatamente dagli atti della comunicazione di notizia di reato n.53/2 dell’8/4/2015 a firma del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vico del Gargano) emerge quanto segue:
- il ricorrente, oggi Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ischitella (FG) in servizio alle dipendenze del Ministero della Difesa, in data 8 aprile 2015, ha eseguito, su ordine dell’allora Comandante della Stazione de qua , un intervento presso un’abitazione coniugale;
- ciò in quanto era stato segnalato il comportamento illecito del marito il quale non provvedeva ad allontanarsi dall’abitazione familiare nonostante l’ordine impartito in tal senso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia e minacciava di dar fuoco all’immobile;
- all’arrivo sul posto della pattuglia, i militari ricevevano le chiavi dell’appartamento dalla figlia tredicenne della coppia;
- giunti alla porta d’ingresso rilevavano immediatamente un cattivo odore da combustione proveniente dall’interno dell’immobile presso il quale dovevano intervenire;
- il ricorrente apriva immediatamente la porta d’ingresso con le chiavi e veniva colpito immediatamente con un grosso coltello dal marito che gli sferrava un fendente;
- il ricorrente, indietreggiando, perdeva l’equilibrio e rovinava in terra da tergo, urtando violentemente la testa sul pavimento;
- il collega iniziava una colluttazione che proseguiva con l’ausilio del ricorrente il quale, nonostante il duro colpo subito, supportava l’azione del proprio sottoposto e nonostante i calci e pugni inferti dall’indagato, riusciva a disarmarlo;
- interveniva nell’immediatezza il Servizio 118 e al ricorrente veniva diagnosticato un trauma cranico con prognosi di gg.15.
Ulteriormente rilevato che
- la C.M.O. di Bari, con verbali del 25/07/2017 e 17/7/2018 (verbali modd. B nn. 1297- 1233), ha riconosciuto il ricorrente affetto dall’infermità “ -OMISSIS- ” con menomazione dell’integrità fisica ascrivibile alla Tabella B, misura massima;
- l’istanza per il riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo per la su indicata infermità, presentata dal ricorrente in 3/10/2015, è stata respinta con Decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione – n. 7336/18 del 7/12/2018, in recepimento del parere del C.V.C.S. n. 995392017 del 12 ottobre 2018;
- il C.V.C.S. ha ritenuto che l’infermità in discorso non può riconoscersi dipendente da causa di servizio “ in quanto l’evento traumatico al quale si fa riferimento accaduto in data 8.4.2015 e successivamente valutato in più occasioni mediante esami di diagnostica per immagini (TAC e RMN) non hanno evidenziato in epoca recente rispetto al trauma tale condizione la quale viene invece evidenziata solo successivamente in data 9.9.2015 in tempi sufficientemente lunghi rispetto all’evento lesivo e pertanto viene meno uno dei criteri determinanti quali quello della correlazione cronologica ”;
Fermo restando che
- con l'entrata in vigore del D.P.R. 461 del 2001 vi è un solo organo (il Comitato di verifica per le cause di servizio) competente ad accertare l'esistenza del nesso causale o concausale della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal dipendente;
- il giudizio medico-legale reso nel corso del procedimento volto all’accertamento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio, si basa su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propria della disciplina applicata che per il loro carattere squisitamente tecnico non hanno bisogno di essere dimostrati, per cui un simile giudizio si sottrae al sindacato di legittimità, a meno che non risulti palesemente illogico inficiato da travisamento e/o errato apprezzamento delle circostanze fattuali di base;
Considerato che nel concetto di (con)causa efficiente e determinante di servizio da considerare come (concorrente) fattore generativo di una malattia, si devono far rientrare soltanto fatti ed eventi specificamente individuabili, e non circostanze o condizioni del tutto generiche, quali i disagi e le fatiche inevitabili del servizio, ed altre tipiche circostanze connesse al servizio prestato;
Ritenuto che, nel caso di specie, a fronte delle circostanze fattuali specificamente individuate innanzi indicate il parere del C.V.C.S. non abbia fornito un’adeguata motivazione circa la ritenuta irrilevanza delle stesse ai fini eziologici, non essendo sufficiente, a tal fine, richiamare l’asserita mancanza di concomitanza temporale tra l’evento traumatico dell’8 aprile 2015 e l’insorgenza dell’infermità, vieppiù in mancanza di accertamenti diagnostici obiettivi comparabili e di un’indagine circa la verifica della progressione dell’infermità come conseguenza lungolatente del trauma;
Ulteriormente ritenuto che, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie, in funzione della tutela del diritto alla salute, garantito dall’art. 32 Cost., deve essere disposta la rinnovazione del parere infraprocedimentale del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, affinché la fattispecie possa essere riesaminata, tenendo conto della natura dell’infermità e dell’effettivo campo d’indagine e degli esami obiettivi svolti in prossimità dell’evento nonché di ogni altro elemento ritenuto opportuno;
Conclusivamente ritenuto che
- il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati, con obbligo in capo alla p.A. resistente di riesaminare la fattispecie, tenendo conto delle motivazioni svolte nella presente sentenza;
- sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese inter partes ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.