TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della del Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Carota, visto l'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo GL atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2696/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall' Avv. Aldo Ambrogi del Parte_1
Foro di Termo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Teramo,
Vico del Canto nr. 32, giusta mandato in atti;
-RICORRENTE
Contro
, in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t.;
-RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Risoluzione contrattuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e 281 undecies cpc il sig. Parte_1
adiva il Tribunale di Teramo al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito: - accertare e dichiarare, per le causali tutte narrate in atto, la risoluzione sia del contratto e/o ordinativo di vendita sottoscritto in data 11.11.2019 avente ad oggetto la fornitura/costruzione del gommone modello “Mirò Bat 23” e sia del contratto e/o ordinativo di vendita sottoscritto in
pagina 1 di 6 data 28.11.2019 avente ad oggetto la fornitura/vendita di n. 1 motore “SUZUKY
DF 150 4 cilindri CC 2867 iniezione elettronica” per inadempimento contrattuale da parte della ditta individuale “ ” Controparte_2
(P. Iva ) con sede in 64021 Bellante (Te)- Via Sant'Arcangelo n. 92 -, P.IVA_1
in persona del suo titolare sig. nato a [...]_2
il 16.01.1971 (codice fiscale ); per l'effetto delle dichiarate C.F._1
risoluzioni dei due contratti e/o ordinativi di vendita sottoscritti in data 11.11.2019 ed in data 28.11.2019 per inadempimento contrattuale della convenuta ditta individuale “ in persona del suo Controparte_2 titolare sig. condannare la ditta individuale “ Controparte_2 [...]
” (P. Iva con sede in 64021 Controparte_2 P.IVA_1
Bellante (Te)- Via Sant'Arcangelo n. 92 - e/o il sig. nato a [...]
RO GL BR (Te) il 16.01.1971 (codice fiscale ) C.F._1 quale titolare della ditta individuale “ Controparte_2
”, a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di €. 25.000,00 –
[...] di cui €. 23.350,00 a titolo di restituzione-rifusione GL importi già versati al convenuto per le causali di cui ai contratti e/o ordinativi di vendita sottoscritti in data 11.11.2019 e in data 28.11.2019 ed €. 1.650,00 a titolo di danno, liquidato in via equitativa, subito dal ricorrente per i fatti di causa – o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito. Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio”.
Parte ricorrente deduceva il grave inadempimento contrattuale posto in essere da parte dell'odierna impresa convenuta e consistente nella mancata consegna di una imbarcazione , segnatamente un gommone modello “Mirò Bat
23”, e di un motore, nello specifico n. 1 motore “SUZUKY DF 150 4 cilindri CC
2867” iniezione elettronica, oggetto entrambi di due distinti contratti di vendita ripassati fra le parti, rispettivamente contratto- ordinativo di vendita sottoscritto in data 11.11.2019 e contratto - ordinativo di vendita sottoscritto in data 28.11.2019 .
Il ricorrente sosteneva, altresì, che le clausole contenute nel contratto di vendita sottoscritto in data 11.11.19, e relativo al gommone modello “Mirò Bat 23”, prevedevano la pattuizione del prezzo di €. 16.450,00 (iva inclusa) da corrispondersi mediante il pagamento di n. 3 rate in acconto e di versamento di un'ultima rata di €. 5.000,00 a saldo, da pagarsi alla consegna del gommone pagina 2 di 6 commissionato, e di aver provveduto a versare regolarmente all'impresa venditrice le tre rate anticipate di acconto e, precisamente la prima di €. 3.000,00, il
22.11.19; la seconda di €. 6.000,00, il 03.02.20 e la terza di €. 2.450,00, il 03.03.20 per importo totale di € 11.450,00.
Inoltre, il ricorrente deduceva che il contratto di vendita sottoscritto in data
28.11.19 prevedeva il pagamento di un prezzo complessivo di €. 11.900,00 (iva inclusa) da versarsi mediante un acconto anticipato di € 5.900,00 e il saldo di €.
6.000,00 da corrispondersi alla consegna del motore commissionato e di aver, in anticipo, versato in due rate l'intero prezzo di €. 11.900,00, nello specifico, una prima rata di €. 5.900,00, il 06.12.19 ed una seconda rata di €. 6.000,00, il 07.01.20.
Tuttavia, a fronte di detto adempimento, sul ricorrente gravante, parte resistente non consegnava i beni suddetti entro il termine contrattualmente pattuito della fine del mese di aprile 2020.
All' udienza del 28.05.2024 il giudice , rilevata la regolarità della notifica a parte resistente del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza, dichiarava la contumacia della società Mirò yacht di CP_2
e, ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la sua natura Controparte_1
prettamente documentale , istruita dalla sola parte ricorrente, fissava per la discussione orale l'udienza del 25.03.25, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, quindi, trattenuta in decisione, sulla scorta delle note depositate in termini solo dalla parte ricorrente.
*****
La domanda di parte ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti che seguono.
La documentazione versata in atti, segnatamente le ricevute dei bonifici effettuati da parte ricorrente, ha consentito di accertare la gravità dell' inadempimento posto in essere da parte resistente atteso che, a fronte del corretto e puntuale pagamento da parte del sig. delle rate contrattualmente pattuite Pt_1 per l'acquisto sia del gommone che del motore sopra descritti , la società resistente non provvedeva alla consegna di detti beni , con conseguente violazione dell' obbligazione contrattuale di carattere essenziale su di essa gravante.
Alla luce dunque delle suesposte evidenze deve essere dichiarata la risoluzione contrattuale di entrambi i contratti ut supra specificati, attesa la pagina 3 di 6 rilevante incidenza dell'inadempimento di parte resistente sull'economia complessiva dei rapporti , nella fattispecie, tale da determinarne uno squilibrio significativo, evidenziatosi nella mancata consegna dei beni sopra descritti, sì da determinare grave pregiudizio a parte ricorrente e considerato, altresì, il concreto interesse di quest'ultima all'esatta e tempestiva esecuzione, ad opera della controparte, della predetta obbligazione di natura essenziale rimasta inosservata, dimostrato attraverso il proprio puntuale adempimento GL obblighi contrattuali su di essa gravanti (sul punto ex plurimis Cass.Civ. ordinanza nr. 19579/21;
Cass.Civ. sez. III, ordinanza nr.4022 del 20.02.18).
E' di tutta evidenza, nel caso de quo, che la mancata consegna dei due beni commissionati non può essere ricondotto ad un atteggiamento inerte del ricorrente , il quale ha puntualmente effettuato quanto dovuto, bensì ad un comportamento imputabile esclusivamente a parte convenuta, che ha determinato la mancata esecuzione delle prestazioni primarie ed essenziali del contratto, quali la realizzazione e consegna della cose oggetto dell'accordo, tale da incidere in modo rilevante sull'equilibrio negoziale.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui, ai fini della determinazione della gravità dell'inadempimento, il giudice deve tener conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità
e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla causa del contratto (cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26943 del
15/12/2006). In tema di inadempimento, infatti, è richiesta da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi, in primo luogo, un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso,
pagina 4 di 6 attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata.
Nella fattispecie, peraltro, incide senz'altro anche il comportamento processuale adottato dalla parte resistente che non si è costituita e nulla ha ritenuto di dedurre e/o allegare a confutazione di quanto sostenuto dalla parte ricorrente.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che a fronte del pagamento effettuato dal ricorrente il mancato conseguimento dei beni pattuiti integri un inadempimento e la gravità dello stesso – avuto riguardo all'interesse della controparte - giustifica certamente la pronuncia di risoluzione dei contratti, a norma del disposto dell'art. 1455 c.c., con conseguente accoglimento della domanda avanzata dalla parte ricorrente.
La risoluzione del contratto per inadempimento a seguito della pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti, con conseguente diritto alle restituzioni a favore della parte adempiente.
Di conseguenza, dimostrata la fondatezza in ordine all' an della stessa, va quantificato in complessivi €. 23.350,00 l'importo da restituire al ricorrente, pari alla somma di tutti i versamenti dallo stesso effettuati per le causali di cui ai contratti e/o ordinativi di vendita sottoscritti in data 11.11.2019 e in data
28.11.2019, dettagliatamente sopra descritti, dovendosi escludere un ulteriore importo di € 1.650,00, a titolo risarcitorio, in quanto privo di idoneo supporto probatorio così da non consentire il radicamento in capo al Giudicante del potere- dovere di provvedere in merito (ex plurimis Cass. Civ., sez. III, nr. 13328 del
30.06.15; Cass. Civ. nr.10527/11; Cass. Civ. nr. 11353/2004).
In ragione dell'esito complessivo della lite, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, anche per la procedura di mediazione, mediante applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale .
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni contraria
[...]
istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 5 di 6 1. In accoglimento della domanda, accerta e dichiara la risoluzione del contratto e/o ordinativo di vendita sottoscritto in data 11.11.2019 e del contratto e/o ordinativo di vendita sottoscritto in data 28.11.2019, per quanto in motivazione;
2. condanna parte resistente alla restituzione, in favore di parte ricorrente, dell'importo di €. 23.350,00, per le causali in motivazione;
3. Condanna parte resistente alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi € 2.761,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Teramo, il 25.03.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
pagina 6 di 6