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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11683/2024, avente ad oggetto lo “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 21.5.2025
TRA
( ), rappresentata e di- Parte_1 C.F._1
fesa da Avv. CORRIERO SERGIO – PARTE RICORRENTE –
E
), ON C.F._2
rappresentato e difeso da Avv. CORRIERO SERGIO
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo Tribunale Parte_1
riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matri- monio celebrato in data 24/07/2018. Ha precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedi- mento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 08/11/2024).
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente ON
, che non si opposta alla decisione sullo status dando atto
[...]
di aver raggiunto un'intesa conciliativa con il coniuge.
All'udienza del 21.5.2025 le parti hanno confermato di aver rag- giunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la
2 decisione.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett.
b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presi- dente in quel giudizio;
b) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Quanto alle condizioni i rapporti economici, non risultano ele- menti ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e prodotta su PCT.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia au- tentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che
3 rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 11683/2024 introdotto con ricorso del 08/11/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così prov- ON
vede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bari in data 24/07/2018 tra (BARI (BA), Parte_1
27/10/1992) e (PAKI- ON
STAN, 03/03/1981) e trascritto nel registro degli atti di matri- monio del predetto Comune di Bari al n. 7, parte I, anno 2018;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come spe- cificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata tele- maticamente in data 14/12/2024;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11683/2024, avente ad oggetto lo “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 21.5.2025
TRA
( ), rappresentata e di- Parte_1 C.F._1
fesa da Avv. CORRIERO SERGIO – PARTE RICORRENTE –
E
), ON C.F._2
rappresentato e difeso da Avv. CORRIERO SERGIO
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo Tribunale Parte_1
riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matri- monio celebrato in data 24/07/2018. Ha precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedi- mento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 08/11/2024).
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente ON
, che non si opposta alla decisione sullo status dando atto
[...]
di aver raggiunto un'intesa conciliativa con il coniuge.
All'udienza del 21.5.2025 le parti hanno confermato di aver rag- giunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la
2 decisione.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett.
b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presi- dente in quel giudizio;
b) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Quanto alle condizioni i rapporti economici, non risultano ele- menti ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e prodotta su PCT.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia au- tentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che
3 rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 11683/2024 introdotto con ricorso del 08/11/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così prov- ON
vede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bari in data 24/07/2018 tra (BARI (BA), Parte_1
27/10/1992) e (PAKI- ON
STAN, 03/03/1981) e trascritto nel registro degli atti di matri- monio del predetto Comune di Bari al n. 7, parte I, anno 2018;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come spe- cificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata tele- maticamente in data 14/12/2024;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4