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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 449 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. DAU GIULIA
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.02.2024 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
l'accertamento del proprio diritto a percepire il reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 CP_ e la condanna di al versamento dell'emolumento dalla data della domanda amministrativa al 31.12.2023.
A sostegno delle proprie ragioni ha rappresentato che il convenuto aveva respinto le istanze presentate il 4.05.2023 e il 5.09.2023, in forza di una presunta condanna, dichiarata con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni antecedenti, per uno dei reati cd. ostativi di cui all'art. 7, comma 3, d.l. 4 cit.
Ha contestato la legittimità della decisione dell'istituto, deducendo di essere stato condannato, in passato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 – non ostativo in assenza di recidiva, a differenza delle altre ipotesi di cui alla disposizione – peraltro estinto per applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ha prodotto, a conferma, certificato giudiziale.
CP_ Con memoria di costituzione ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che la sussistenza dell'ipotesi di reato ostativa al riconoscimento del beneficio era emersa dalla consultazione automatica dell'archivio del Ministero della Giustizia. Ha sottolineato che il certificato del casellario, in sé, non era idoneo a supportare la tesi di controparte, non riportando una ricostruzione completa della posizione del ricorrente.
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, l'art. 2, d.l. 4/2019 ratione temporis applicabile esclude dal novero dei beneficiari del reddito di cittadinanza coloro che abbiano riportato condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati nell'art. 7, comma 3, tra i quali figurano quelli di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90 e 73, comma 5, del medesimo decreto, in caso di recidiva.
Parte ricorrente ha sostenuto di essere stata condannata per il delitto di minor gravità, senza recidiva, e tale circostanza è stata confermata a seguito di uno specifico approfondimento istruttorio sul punto (cfr. documentazione acquisita in corso di giudizio e in particolare sentenza n. 1323/2013, emessa dalla Corte d'Appello di Bologna in data
17.05.2013, depositata nel fascicolo telematico in data 3.12.2024).
Stante quindi l'insussistenza della causa ostativa che ha determinato il rigetto delle istanze proposte in via amministrativa, ne consegue l'accoglimento delle domande formulate in questa sede;
con decorrenza dalla prestazione dal mese successivo alla domanda, ai sensi dell'art. 3 d.l. 4/2019.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, considerando che l'istituto ha negato il riconoscimento della prestazione richiesta sulla base di un provvedimento giudiziario – non correttamente riportato nelle certificazioni penali in proprio possesso – noto all'istituto solo all'esito di una produzione documentale ammessa ex art. 421 c.p.c., in sede giudiziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
2 1 - accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto di a Parte_1
percepire il reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 dal mese successivo alla domanda del 4.05.2023, sino al 31.12.2023;
CP_
2 - condanna a versare le prestazioni conseguenti all'accertamento di cui al punto 1, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, l.
412/91;
3 - compensa le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 06/02/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. DAU GIULIA
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.02.2024 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
l'accertamento del proprio diritto a percepire il reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 CP_ e la condanna di al versamento dell'emolumento dalla data della domanda amministrativa al 31.12.2023.
A sostegno delle proprie ragioni ha rappresentato che il convenuto aveva respinto le istanze presentate il 4.05.2023 e il 5.09.2023, in forza di una presunta condanna, dichiarata con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni antecedenti, per uno dei reati cd. ostativi di cui all'art. 7, comma 3, d.l. 4 cit.
Ha contestato la legittimità della decisione dell'istituto, deducendo di essere stato condannato, in passato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 – non ostativo in assenza di recidiva, a differenza delle altre ipotesi di cui alla disposizione – peraltro estinto per applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ha prodotto, a conferma, certificato giudiziale.
CP_ Con memoria di costituzione ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che la sussistenza dell'ipotesi di reato ostativa al riconoscimento del beneficio era emersa dalla consultazione automatica dell'archivio del Ministero della Giustizia. Ha sottolineato che il certificato del casellario, in sé, non era idoneo a supportare la tesi di controparte, non riportando una ricostruzione completa della posizione del ricorrente.
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, l'art. 2, d.l. 4/2019 ratione temporis applicabile esclude dal novero dei beneficiari del reddito di cittadinanza coloro che abbiano riportato condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati nell'art. 7, comma 3, tra i quali figurano quelli di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90 e 73, comma 5, del medesimo decreto, in caso di recidiva.
Parte ricorrente ha sostenuto di essere stata condannata per il delitto di minor gravità, senza recidiva, e tale circostanza è stata confermata a seguito di uno specifico approfondimento istruttorio sul punto (cfr. documentazione acquisita in corso di giudizio e in particolare sentenza n. 1323/2013, emessa dalla Corte d'Appello di Bologna in data
17.05.2013, depositata nel fascicolo telematico in data 3.12.2024).
Stante quindi l'insussistenza della causa ostativa che ha determinato il rigetto delle istanze proposte in via amministrativa, ne consegue l'accoglimento delle domande formulate in questa sede;
con decorrenza dalla prestazione dal mese successivo alla domanda, ai sensi dell'art. 3 d.l. 4/2019.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, considerando che l'istituto ha negato il riconoscimento della prestazione richiesta sulla base di un provvedimento giudiziario – non correttamente riportato nelle certificazioni penali in proprio possesso – noto all'istituto solo all'esito di una produzione documentale ammessa ex art. 421 c.p.c., in sede giudiziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
2 1 - accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto di a Parte_1
percepire il reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 dal mese successivo alla domanda del 4.05.2023, sino al 31.12.2023;
CP_
2 - condanna a versare le prestazioni conseguenti all'accertamento di cui al punto 1, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, l.
412/91;
3 - compensa le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 06/02/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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