Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/04/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Francesco Distefano Consigliere
Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nella procedura di reclamo ex art 51 ccii avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 843/24 del 4-12-24 iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, con il patrocinio dell'avv. LEO GIOVANNI e dell'avv. LOVISATTI C.F._2
SILVIA ( ) LARGO AUGUSTO, 3 20122 MILANO , con elezione di C.F._3 domicilio in VIA CORNAGGIA, 10 20123 MILANO, presso e nello studio dell'avv. LEO
GIOVANNI
-reclamanti-
CONTRO
[...]
[..
(C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. MATRANGA CARMELA AUGUSTA, con C.F._2 elezione di domicilio in VIA VISCONTI DI MODRONE 1 MILANO presso e nello studio dell'avv. MATRANGA CARMELA AUGUSTA;
-reclamati-
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 843/2024, pubblicata il 4 dicembre 2024 ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
La società aveva inizialmente depositato domanda ex art. 44 CCII per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi, con riserva di depositare ulteriore documentazione.
La domanda era stata accolta con decreto del 12 settembre 2024, con concessione di un termine per il deposito del piano.
Il 31 ottobre 2024, a seguito della relazione del Commissario Giudiziale che aveva accertato che la
Società aveva effettuato successivamente al deposito del ricorso numerosi pagamenti non
Il decreto veniva comunicato al Pubblico Ministero mentre i creditori, che avevano depositato istanza di liquidazione giudiziale della società , nel frattempo vi avevano rinunciato.
La società non depositava la memoria autorizzata depositando invece in data 14.11.2024 l'atto di rinuncia alla domanda ex art. 44 CCII con il quale, prendendo atto delle desistenze dei creditori, chiedeva il non luogo a provvedere sulle istanze di liquidazione giudiziale.
All'udienza del 21.11.2024 compariva il Pubblico Ministero che, dichiarando di intervenire ai sensi dell'art. 38 CCII per opporsi all'estinzione del procedimento, evidenziava una situazione di insolvenza conclamata, e chiedeva di conseguenza l'apertura della liquidazione giudiziale.
Con sentenza in data 21.11.2024, il Tribunale di Milano, preso atto “del mancato deposito della proposta, del piano, della positiva relazione di attestazione sia sulla veridicità dei dati che sulla fattibilità e della documentazione prescritta entro il termine fissato, a seguito della convocazione del debitore in camera di consiglio”, dichiarata “inammissibile la domanda di accesso con riserva, peraltro rinunciata – ex artt. 7 comma 2 lettera a), 106 comma 2 e 47 comma 4 CCII - provvedendo con la medesima sentenza, resa a conclusione del medesimo procedimento unitario, in virtù della trattazione congiunta e della riunione nel medesimo contenitore processuale, sull'istanza del Pubblico Ministero” dichiarava aperta la Liquidazione giudiziale nominando Giudice delegato il dott. e Curatore il dott. Per_1 Per_2
In data 15 gennaio 2025 la (in liquidazione giudiziale), l' Ing. Parte_1 Parte_2
, ex amministratore unico, , socio della società, proponevano reclamo con
[...] Parte_3 contestuale istanza di sospensione ex art. 52 CCII avverso la sentenza di liquidazione giudiziale per:
A) violazione del diritto di difesa e B) insussistenza dello stato di insolvenza.
Si costituiva la Curatela della Liquidazione Giudiziale eccependo Parte_1 pregiudizialmente la carenza di interesse ad agire dei signori e Parte_2 Parte_3
e, nel merito, chiedendo il rigetto del reclamo e dell'istanza di sospensione dell'attività liquidatoria.
Il pm esprimeva parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Tanto premesso, la corte osserva quanto segue.
L'eccezione di carenza di interesse ad agire dei signori e Parte_2 Parte_3 avanzata dalla curatela è infondata atteso che l'art 51 ccii come già l'art 18 l. fall. attribuisce la legittimazione attiva a qualunque”interessato”.
Si richiama a questo proposito la giurisprudenza formatasi sotto il codice previgente, dalla quale non vi è motivo di discostarsi , che ha avuto modo di chiarire che «in tema di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, la legittimazione attribuita dall'art. 18, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), a qualunque interessato compete sia all'ex amministratore della società fallita, quale titolare di un interesse qualificato in relazione all'eventuale esperimento di azione di responsabilità ed alla configurazione di reati a suo carico dipendenti dalla dichiarazione di fallimento, sia al socio, in relazione alla tutela del valore della quota di partecipazione alla società (C 28.6.2002, n. 9491;C
24.2.1997, n. 1663).
Esaminando, quindi, il motivo di censura sub A) i reclamanti lamentano la violazione del diritto di difesa e ciò in quanto a loro dire erroneamente il Tribunale:
1.ha statuito che il PM poteva intervenire direttamente in udienza senza necessità di una preventiva costituzione;
2.non ha riconosciuto il diritto del debitore a essere convocato per un'ulteriore udienza avendo il PM introdotto elementi di prova nuovi direttamente in udienza senza che la società potesse previamente esaminarli ( Cass. 9730/2014 e Cass.
8100/2016) ;
3.ha affermato che la società si fosse "rimessa" alla richiesta di liquidazione giudiziale del PM, laddove, invece il legale di ha insistito per Parte_1 l'estinzione del procedimento.
La doglianza, articolata in tre motivi, non è fondata.
Sub 1.
La giurisprudenza formatasi sotto il previgente art 161 comma 6 l. fall (ora art 44 ccii) aveva consolidato i seguenti principi.
-La proposizione, nel corso del procedimento concordatario, della domanda di apertura della liquidazione giudiziale da parte del P.M. non è una eventualità rara , non è soggetta a particolari vincoli di forma, e non esige la notifica di un apposito ricorso al debitore( Cass., sez. I, 24 maggio
2018, n. 12968).
-Essa può essere anche verbalizzata direttamente alle udienze, allorché il procedimento concordatario è in procinto di chiudersi con un provvedimento diverso dall'omologazione: nella pratica, talvolta il P.M. deposita un'apposita memoria, più spesso rassegna brevemente le conclusioni a verbale, senza essere vincolato a determinarsi nell'uno o nell'altro modo (Cass., sez. I, 23 giugno 2011, n. 13818) .
- Il sub-procedimento diretto alla declaratoria di fallimento, che si apre all'esito della dichiarazione d'inammissibilità della proposta di concordato preventivo, si inserisce nell'ambito di una procedura unitaria, nella quale il debitore ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale ed il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento deve essergli noto sin dal momento della proposizione della domanda ( Cass., sez. I, 16 marzo 2018, n. 6649; Cass., sez. I, 16 maggio 2018,
n. 12010, Cass., sez. VI-1, 18 dicembre 2015, n. 25587).
- Neppure la rinuncia del debitore alla domanda di concordato preventivo con riserva, formulata nel corso della fase di ammissione al procedimento, impedisce al P.M., prima che il tribunale dichiari l'inammissibilità della detta domanda, di avanzare una richiesta di fallimento dell'imprenditore, in ragione della ritenuta sua insolvenza, di cui sia venuto a conoscenza a seguito della comunicazione ex art. 161, comma 5, L. fall. (Cass., sez. I, 23 ottobre 2019, n. 27200; Cass., sez. I, 14 maggio 2019, n. 12855) .
-La richiesta di fallimento introdotta dal pubblico ministero è, dunque, un'eventualità “immanente” in tutte le fasi della vicenda concordataria (ammissibilità, revoca, omologazione).
Tanto premesso, occorre rilevare che anche nel sistema del CCII, ai sensi dell'art. 40, comma 3, la domanda di accesso ad una procedura giudiziale di regolazione della crisi o dell'insolvenza, unitamente ai documenti allegati, è sempre trasmessa, a cura della cancelleria, al pubblico ministero. Coerentemente con l'orientamento formatosi sotto la legge previgente, quindi, è in facoltà del pubblico ministero intervenire nel procedimento concordatario ed ivi rassegnare eventuali conclusioni, nonché richiedere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Le norme non limitano tale partecipazione ad una o ad alcune fasi o udienze del giudizio concordatario, potendo il P.M. avanzare l'istanza senza previa necessità di una sua formale costituzione, allorché lo ritenga necessario, ferma la condizione sancita dall'art. 7 CCII ( che le domande dirette a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata debbano essere trattate e definite in via prioritaria).
Del tutto legittimamente, dunque, nella fattispecie sub iudice il pubblico ministero è intervenuto nel procedimento avanzando domanda di dichiarazione di liquidazione giudiziale della società.
Sub 2. e 3. Nessun vulnus al diritto di difesa si è prodotto a danno della debitrice a seguito dell'iniziativa del Pubblico Ministero.
Infatti, il tribunale, revocato ex art art. 44, comma 2 ccii , il provvedimento di concessione dei termini per la violazione degli obblighi informativi, ha convocato il debitore in camera di consiglio, all'uopo fissando un'apposita udienza camerale, con provvedimento comunicato a tutte le parti, in primis alla debitrice e al pubblico ministero . Nel corso dell'udienza si è instaurato il contraddittorio tra la debitrice e il pubblico ministero. In particolare dal verbale dell'udienza predetta risulta che :
“Per il Pubblico Ministero dott. , il quale dichiara che l'intervento è ai sensi Parte_4 dell'art. 38 CCII per opporsi all'estinzione; ritiene che ci sia una situazione di insolvenza conclamata e chiede l'apertura della liquidazione giudiziale;
chiede di poter produrre documentazione a comprova della situazione di insolvenza, ovvero le ultime tre dichiarazioni dei redditi della società 2023-2022-2021, rileva che nella dichiarazione inviata il 30.10.2024 vi è una perdita di € 412.000 superiore agli utili dei due anni precedenti;
evidenzia che vi è una iscrizione a ruolo erariale preoccupante e sopra soglia pur non avendo una estrapolazione dei ruoli;
dalla banca dati Fisco inoltre emergono debiti tributari che vanno dal 2014 al 2021, IRAP per € 17.000 nel 2021 e imposte sui redditi per società di capitali nel 2020 per € 45.000; evidenzia che la situazione dei ruoli tributari risulta peraltro dall'elenco creditori della ricorrente;
rileva che vi sono molteplici azioni monitorie nei confronti della società in questione, emergenti da Banca Dati
Fisco, solo nel 2024 a giugno ci sono plurimi decreti ingiuntivi pendenti presso plurimi uffici giudiziari a carico della ricorrente e i creditori sono diversi da quelli rinuncianti, ciò è indice di uno stato di insolvenza. Esibisce la documentazione in commento e chiede di poterla produrre telematicamente entro la giornata di oggi. E' presente l'avv. STEFANO BIANCO in sostituzione dell'avv. VITTORIO ACCARINO il quale si riporta all'atto di rinuncia e chiede l'estinzione del procedimento, infine si rimette sull'istanza del PM. E' presente il commissario giudiziale dott. il quale si riporta ai pareri motivati CP_2 in atti, si riserva di valutare nei prossimi giorni l'eventuale richiesta di esercizio provvisorio.
Il Tribunale
Dato atto di quanto sopra, autorizza il PM a produrre la documentazione oggi esibita per via telematica e si riserva di provvedere.”
Dall'esame del verbale di causa emerge con chiarezza che non si è verificato alcun vulnus al diritto di difesa atteso che il debitore ha potuto partecipare all'udienza , prendere visione dei documenti esibiti dal pm, interloquire sugli stessi .
Va rilevato altresì che la documentazione esibita dal pubblico ministero non è nuova per il debitore trattandosi di documentazione allegata in parte dalla stessa Società all'istanza ex art. 44 CCII, e in parte anche allegata dai creditori nelle istanze di liquidazione giudiziale rinunciate e quindi già inclusa nel compendio del procedimento unitario. In ogni caso , laddove il debitore avesse ritenuto di dover articolare meglio le sue difese, avrebbe potuto e dovuto chiedere un rinvio dell'udienza o un termine per il deposito di memoria difensiva. Invece la società non solo non ha confutato le argomentazioni avanzate dal pubblico ministero in ordine allo stato di decozione della società ma anzi si è rimessa, come risulta dal verbale di udienza, sull'istanza di liquidazione, e contrariamente a quanto argomentato sub 3 dai reclamanti
Col motivo sub B) i reclamanti predicano la insussistenza dello stato di insolvenza.
E ciò in quanto a loro dire:
1.La crisi finanziaria era temporanea atteso che lo stato di difficoltà causato dal blocco dei crediti derivanti dal Superbonus 110%, è stato risolto grazie a un accordo stipulato con il Gruppo NI per la cessione di crediti, e sono state avviate nuove commesse per il 2025, con prospettive di ripresa.
2.Il Tribunale ha valutato una situazione già superata in quanto il PM ha basato la richiesta di liquidazione su bilanci del 2023, (il debito della società era di 4,6 milioni di euro a fronte di crediti per 5,7 milioni) senza considerare i miglioramenti finanziari avvenuti nel corso del 2024; i crediti vantati dalla società erano attivabili e non "difficili da smobilizzare"; il debito di 4,6 milioni avrebbe potuto essere coperto dalle operazioni finanziarie in corso: dunque la crisi era congiunturale e superabile, non sussistendo uno stato di insolvenza.
Ritiene la Corte che la doglianza non sia fondata essendo invece la crisi della società irreversibile. Infatti, dall'esame delle ultime dichiarazioni dei redditi relativi agli esercizi 2021-23 emerge una situazione di grave perdita per oltre 412.000; anche dall'esercizio 2024 risulta una perdita di euro 336.831.00.
Dall'estratto del concessionario della riscossione risultano debiti iscritti a ruolo dall' CP_3
per € 76.100 circa, non rateizzati né oggetto di definizione agevolata.
[...]
I debiti verso l'Erario e gli Enti previdenziali ammontano ad euro 687.040,00, come segnalato dalla stessa Società nel procedimento ex art. 44 CCII e ricavabile dal bilancio di verifica al 4.12.2024 dal quale si ricava altresì che i debiti commerciali ammontano ad euro 3.827.736,00.
Il curatore ha, inoltre, dato atto che allo stato i crediti insinuati nella procedura ammontano ad euro
621.000.
A fronte di tale situazione debitoria è la stessa società che conferma che la smobilizzazione dei crediti è incerta e non sufficiente a garantirne il pagamento. Infatti, allega che la cessione dei crediti fiscali, non solo comporta oneri di cessione ( “un credito che vale 100 viene ripagato 77”), ma anche la rateizzazione in 12 mesi ( “quei 77 sono ripagati in tranche che si suddividono in 12 mesi” pag 18 del reclamo) . La circostanza è confermata dalla curatela che specifica che i crediti certi derivanti dalle cessioni ammontano esclusivamente a complessivi euro 1.374.292,92, da riscuotere in 12 rate mensili di euro 114.524,41 a partire da gennaio 2025.
Dunque, giacchè “i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione -di regola- dell'operatività dell'impresa” (Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 1069 del
20/01/2020), l'esiguità dei predetti flussi finanziari a breve impedisce alla società di operare sul mercato, ossia di far fronte alla scadenza dei debiti nei confronti dei dipendenti, di quelli tributari e previdenziali nonché ai costi di gestione e finanziari. D'altro canto se la liquidità derivante dai crediti fiscali è insufficiente a consentire alla società di operare, i crediti per fatture da emettere non tengono conto dei debiti derivanti dalle penali per inadempimento;
mentre i crediti derivanti dai preventivi neppure accettati dai committenti, costituiscono null'altro che mere aspettative.
Lo stato di insolvenza della società del resto è reso evidente dalle azioni esecutive e decreti ingiuntivi pendenti anche per importi modesti , nonché dall' incapacità della società di rifondere sul conto corrente della proceduta l'importo di euro 145.752,47, con risorse liquide esterne di terzi , il tutto a dimostrazione della difficoltà della società a onorare i propri impegni e del grave deficit di liquidità in cui versa.
Alla luce di quanto sopra anche il piano di rilancio che vorrebbe prospettare una crisi transitoria e non strutturale della società al fine di escludere l'insolvenza non è credibile: il “riconteggio dei debiti e dei flussi di cassa” si fonda su criteri di elaborazione meramente ipotetici, non regolati nell'ambito di una domanda di accesso ex art 44 ccii alla quale il debitore ha anzi rinunciato, mentre la società è illiquida , i conti correnti bancari sono stati pignorati, non ha accesso al credito ed è priva di risorse umane e organizzative, circostanze queste che rendono impossibile, come ha rilevato il curatore il proseguimento dell'attività aziendale e l'ultimazione delle commesse.
In conclusione nella fattispecie sussistono gli indizi esteriori dell'insolvenza ossia quegli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità, desumibile dai dati dell'esperienza economica, rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio (Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 6978 del 11/03/2019).
La reclamata sentenza merita, dunque, integrale conferma con condanna di parte reclamante al pagamento delle spese sostenute dalle parti reclamate, liquidate ex art. 1 comma 10 sexies dm
147/22 come da dispositivo, qualificato il procedimento di valore indeterminabile ( cfr. Cass. S.U.
n. 16300/2007 e, nello stesso senso, Cass. n. 1346/2013), complessità alta.
Va, infine, dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte respinge il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 843/2024, pubblicata il 4 dicembre 2024 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
[...]
Condanna i reclamanti al pagamento delle spese processuali in favore della curatela che liquida in euro 9000,00 per compenso professionale , oltre IVA e cassa previdenziale.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 27/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli