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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/09/2024, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del giorno 23.09.2024, dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n.
4193 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
, nato a [...] il Parte_1
17/05/1979 (C.F.: ), e , nata a C.F._1 Parte_2
Reggio Calabria il 21/02/1941, quali eredi di Parte_1
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Massimiliano Leanza, opponenti nei confronti di
(C.F.: ), sito in Reggio Controparte_1 P.IVA_1
Calabria via Sbarre Centrali n. 443, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Caprì, opposto
Alle ore 10.28 sono presenti l'avv. Massimiliano Leanza per parte opponente e l'avv. Antonino Infortuna per delega dell'avv. Silvia Caprì per parte opposta.
L'avv. Leanza così precisa le conclusioni: “voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis: 1) accertare e/o dichiarare la nullità e/o inammissibilità
e/o infondatezza del monitorio opposto e, conseguentemente, revocarlo con ogni conseguente statuizione;
2) accertare e/o dichiarare l'insussistenza
1 del credito ingiunto e la non tenutezza degli opponenti al pagamento delle somme così come ingiunte e, per l'effetto, revocare l'opposto monitorio;
3) in via riconvenzionale accertare e dichiarare la riconducibilità dei danni ai locali dei Sig.ri alla rottura dell'impianto idrico del Parte_3
condominio e, dunque, la responsabilità esclusiva del Controparte_1
nella causazione dei danni ai locali del Sig.ri , descritti dal Parte_3
CTU e, dunque, il conseguente diritto degli opponenti al pagamento in proprio favore, da parte del a titolo di risarcimento Controparte_1
di detti danni, nella misura di € 16.792,46 oltre iva, per come accertato dal
CTU, oltre interessi legali maturati e maturandi sulla somma dovuta fino al dì dell'effettivo soddisfo;
conseguentemente, condannare il CP
, al pagamento, in favore degli attori in riconvenzionale, di tali
[...]
somme, oltre interessi legali;
accertare e/o dichiarare l'eventuale avvenuta compensazione, anche parziale dell'eventuale residuo credito vantato dal
, epurato, dunque, delle somme non dovute (€ 258,81, quale CP
quota per i lavori di rifacimento della rete idrica e fognaria ed € 467,55 quale quota per i lavori urgenti volti della messa in sicurezza dei balconi del de quo, nonché per le relative spese di danneggiamento CP
vetro auto in sosta), e dunque la residua somma di € 3.329,18 (quale quota per la costituzione del fondo speciale per i lavori di rifacimento facciata, approvati dall'assemblea condominiale il 26/3/2014) con il credito vantato dagli opponenti nei confronti dello stesso € Controparte_1
16.792,46 oltre iva, portandolo in compensazione;
4) comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 744/2017 e rideterminare il giusto rapporto dare/avere tra le parti in base a quanto emerso dall'istruzione giudiziale;
5) condannare il al ristoro dei danni ex art. 96 comma III° CP
c.p.c.. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
2 L'avv. Infortuna precisa le conclusioni nei termini che seguono: “in via preliminare chiede di dichiarare di accertare e statuire la carenza di legittimazione ad agire degli opponenti in prosecuzione Parte_1
ed , essendosi limitati al deposito del solo certificato di morte Parte_2
dell'opponente originario. Nel merito, si riporta a tutte le difese ed eccezioni spiegate nei pregressi scritti difensivi e si confida per l'integrale reiezione della spiegata opposizione con conferma dell'opposto D.I. da dichiararsi definitivamente esecutivo. Con vittoria di spese e competenze”.
L'avv. Leanza impugna e contesta l'eccezione preliminare perché tardiva ed in subordine chiede termine il certificato di stato di famiglia e la dichiarazione di successione.
L'avv. Infortuna rileva che l'eccezione non può considerarsi tardiva trattandosi di elemento costitutivo della domanda. Si oppone alla concessione di eventuale termine perché la relativa documentazione sarebbe tardiva.
Il Giudice visto l'art. 281-sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori discutono oralmente la causa.
All'esito, alle ore 13.10, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4193/2017 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condom.” e decisa all'udienza del giorno 23.09.2024, promossa da
, nato a [...] il Parte_1
17/05/1979 (C.F.: ), e , nata a C.F._1 Parte_2
Reggio Calabria il 21/02/1941, quali eredi di (C.F.: Parte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano C.F._2
Leanza, opponenti nei confronti di
(C.F.: ), sito in Reggio Controparte_1 P.IVA_1
Calabria via Sbarre Centrali n. 443, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Caprì, opposto
4 §§§
In fatto ed in diritto
§1. Con il decreto ingiuntivo n. 744/2017 del 07.08.2017, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Reggio Calabria, su ricorso del in persona dell'amministratore pro tempore, ha Controparte_1
ingiunto a di pagare immediatamente, per le causali di Parte_1
cui al ricorso, la somma di €5.418,80, oltre interessi come da domanda, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio.
§2. Avverso tale decreto ha proposto opposizione , Parte_1
chiedendo: 1) preliminarmente, di sospendere l'esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c.; 2) di “accertare e/o dichiarare la nullità e/o inammissibilità
e/o infondatezza del monitorio opposto e, conseguentemente, revocarlo con ogni conseguente statuizione”; 3) di “accertare e/o dichiarare
l'insussistenza del credito ingiunto e la non tenutezza dell'opponente al pagamento delle somme così come ingiunte … e, per l'effetto, revocare
l'opposto monitorio”; 4) in via riconvenzionale, di “accertare e accertare e dichiarare la riconducibilità dei danni ai locali del Sig. alla Pt_1
disfunzione idrico-fognaria del e, dunque, la responsabilità CP
esclusiva del nella causazione dei danni ai locali del Controparte_1
Sig. … e … il conseguente diritto di al Pt_1 Parte_1
pagamento in proprio favore, da parte del a titolo di Controparte_1
risarcimento di detti danni, nella misura di €4.916,56 oltre iva, o della diversa somma altrimenti determinata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi sulla somma dovuta fino al dì dell'effettivo soddisfo;
conseguentemente, condannare il CP
, al pagamento, in favore di , di tali somme, oltre
[...] Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi legali”; 5) di “accertare e/o dichiarare
5 l'eventuale avvenuta compensazione, anche parziale dell'eventuale residuo credito vantato dal condominio, epurato, dunque, delle somme non dovute, con il credito vantato dal nei confronti dello stesso Pt_1 CP
, ovvero, in via gradata, la ripetizione dell'indebito ex art. 2033
[...]
c.c. oltre interessi e accessori dalla scadenza al soddisfo, portandolo in compensazione”; 6) comunque, di revocare il decreto ingiuntivo n.
744/2017 e rideterminare il giusto rapporto dare/avere tra le parti;
7) di condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore.
§3. Si è costituito il chiedendo, in via Controparte_1
pregiudiziale, di “dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea principale in quanto l'odierno opponente non ha attivato la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 e dichiarare la nullità della proposta domanda riconvenzionale ex art. 164 c.p.c. comma
IV per vizi relativi all'editio actionis”; sempre in via pregiudiziale, ancorché subordinata, di “dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea riconvenzionale in quanto l'odierno opponente non ha attivato la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs n. 28/2010 né avviato il procedimento di negoziazione assistita ex L. 162/2014”; nel merito, “in via principale: respingere le avverse domande … in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondate in fatto ed in diritto
… e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto”; di condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.
§4. Rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c., si sono costituiti
[...]
e , quali eredi di , quindi Parte_1 Parte_2 Parte_1
la causa, istruita (dopo l'esperimento con esito negativo della mediazione) mediante la documentazione in atti, l'assunzione di prova per testi e
6 l'espletamento di CTU (e più volte rinviata su richiesta dei procuratori stante la pendenza di trattative di bonario componimento), viene decisa all'udienza odierna secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
§5. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire formulata dal sul presupposto che gli odierni Controparte_1
opponenti hanno depositato il solo certificato di morte del de cuius.
Ed invero, fermo restando che, secondo il consolidato orientamento della
S.C., “Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio pendente, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'articolo 2697 del Cc, per mezzo delle produzioni documentali consentite, oltre che del decesso della parte originaria, anche della qualità di erede di quest'ultima” (così per tutte Cass. n. 6930 del 2024), non può sottacersi che nel caso in esame la qualità in capo a Parte_1
e ad di eredi di (oltre ad essere
[...] Parte_2 Parte_1
insita nelle trattative di bonario componimento che per lungo tempo sono intercorse tra le parti) è stata espressamente riconosciuta dal CP
.
[...]
E così, ad es., si legge nella memoria dell'opposto del 19.07.2019, a pag.
1, che “dalla disamina dell'atto di costituzione e risposta è di tutta evidenza la confutazione di ognuna delle richieste avanzate dal Sig.
a cui gli eredi oggi fanno rinvio”, e nella memoria del Parte_1
09.09.2019, a pag. 2, che “…la documentazione oggi versata in atti dagli eredi nulla aggiunge “a quanto in punto di diritto e di fatto Pt_1
erroneamente sostenuto dagli stessi”.
§6. Nel merito, i motivi di opposizione sono parzialmente fondati.
7 §6.1- Giova premettere ai fini della decisione che è stato ingiunto al dante causa degli odierni opponenti il pagamento delle seguenti somme: 1)
€3.329,18, quale quota per la costituzione del fondo speciale per i lavori di rifacimento della facciata;
2) €658,81, quale quota per i lavori di rifacimento della rete idrica e fognaria;
3) €467,55 quale quota per i lavori urgenti volti della messa in sicurezza dei balconi del , più le CP
spese di “danneggiamento vetro auto in sosta”; 4) €826,66 in forza di bilancio consuntivo dell'anno 2016 approvato dall'assemblea condominiale in data 07.03.2017; 5) €110,52 per oneri condominiali per le mensilità da gennaio 2017 ad aprile 2017 come da bilancio preventivo per l'anno 2017.
§6.2- Tanto premesso, con riguardo alla quota per i lavori di rifacimento della facciata si deduce (in sintesi) nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione che:
-Laganà non è stato convocato per l'assemblea straordinaria Pt_1
del 03.02.2014;
-non vi è prova alcuna che allo stesso sia stato comunicato il verbale della suddetta assemblea;
-la relativa delibera è pertanto annullabile;
-la successiva raccomandata A/R nr. 14942597587-8 del 20.03.2014, ricevuta dal il 31.03.2014, avente ad oggetto la convocazione Pt_1
dell'assemblea del condominio per il 26.03.2014, in seconda convocazione, con all'ordine del giorno, tra l'altro, l'approvazione del fondo speciale per i lavori di rifacimento della facciata e la consegna del riparto delle spese per l'avvio dei lavori, dimostra che anche tale convocazione è intervenuta fuori termine;
-la raccomandata nr. 14955474486-0 del 09.04.2014, spedita in data
11.04.2014 (con cui l'amministratrice del condominio avrebbe CP
8 invitato l'ingiunto a versare l'acconto per i lavori di rifacimento della facciata per la quota di €2.560,27 senza dar conto alcuno della ripartizione delle spese), non è stata mai ricevuta dal (la raccomandata è stata Pt_1
restituita al mittente per compiuta giacenza);
-non v'è prova che nella busta spedita in data 11.04.2014 fosse contenuta la delibera del 26.03.2014;
-nella missiva si fa esplicito riferimento alla circostanza che il costo dei lavori di €30.899,20, iva esclusa, è da calcolare in base ai metri quadri dei balconi di ogni unità immobiliare, ma, essendo il proprietario solo Pt_1
di due magazzini, la spesa relativa al rifacimento dei balconi deve essere separata dalla spesa inerente al rifacimento del resto della facciata e solo dopo detta “scissione” va ripartita tra tutti i condomini;
-la missiva del 10.11.2014, spedita a mezzo di corriere privato Posta
Express e “presuntivamente ricevuta” dal il 14.112014 (missiva Pt_1
con la quale l'amministratrice del condominio , per il tramite del CP
proprio procuratore, avrebbe invitato il a versare l'acconto per i Pt_1
lavori di rifacimento della facciata per la quota di €2.560,27, senza dar conto alcuno delle spese), non è mai stata ricevuta dall'originario opponente (vi è disconoscimento della firma apposta in calce alla ricevuta allegata).
Secondo l'assunto contenuto nella citazione, dunque, l'ingiunto non solo non sarebbe mai stato a conoscenza della delibera di approvazione del preventivo dei lavori di rifacimento della facciata, della delibera di affidamento dei lavori alla ditta scelta dal condominio e della delibera di approvazione della costituzione del fondo speciale, ma, per di più, non avrebbe mai ricevuto il riparto delle relative spese.
9 Orbene, tale assunto è superato, anzitutto, dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ. - nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione” (Cass., sez. un., n.
9839 del 2021). Di conseguenza, “è inammissibile l'eccezione con la quale
l'opponente deduce solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento” (Cass. n. 16635 del 2024).
Ed infatti, le doglianze mosse nella citazione in opposizione avverso le delibere suindicate, riconducibili alla species dell'annullabilità delle deliberazioni, non possono trovare spazio in questa sede, in difetto di impugnazione nel termine di decadenza all'uopo previsto (il che rende del tutto ininfluente la tardività della convocazione del per l'assemblea Pt_1
del 13 gennaio 2014 in seconda convocazione e per l'assemblea del 26 marzo 2014 in seconda convocazione).
Occorre, altresì, sottolineare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la CP
produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, che costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, CP
10 ma anche la condanna del a pagare le somme nel processo di CP
opposizione a cognizione piena, il cui ambito è ristretto alla verifica della
(perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (cfr. Cass. n. 15547 del
2017, in motivazione).
Ne discende che, in merito alla somma ingiunta quale quota per la costituzione del fondo speciale per i lavori di rifacimento della facciata, è sufficiente la produzione della delibera assembleare del 26 marzo 2014 (v. memoria di parte opposta ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 15.06.2018, doc. 1), il che rende oltretutto non conducenti le deduzioni formulate in ordine alla raccomandata nr. 14955474486-0 del 09.04.2014, spedita in data 11.04.2014 (e restituita al mittente per compiuta giacenza) e sulla missiva del 10.11.2014, spedita in data 11.11.2014.
§6.3- Dovuta è anche la somma di €658,81, quale “quota per i lavori di rifacimento della rete idrica e fognaria”.
In proposito, occorre evidenziare che, secondo l'assunto di parte opponente, la nuova conduttura non sarebbe stata collegata ai locali siti al piano terra del maggior fabbricato di via Sbarre Centrali n. 443, ragione per la quale sarebbe stato costretto a pagare alla , Parte_1 CP_2
già incaricata dal condominio, “ben €300,00 di tasca propria” al fine di poter allacciare alla nuova rete idrica i propri locali, che avrebbero perdipiù subito danni proprio a causa “del malfunzionamento della rete idrica”.
Ora, il teste , direttore tecnico della ditta , Testimone_1 CP_2
escusso all'udienza del 02/10/2023, ha confermato “di avere ricevuto incarico dal condomino di effettuare l'allaccio alla rete idrica Pt_1
condominiale del proprio magazzino che era sprovvisto di acqua sebbene avesse l'impianto”, di aver provveduto all'allaccio aggiungendo “sul tubo
11 in verticale condominiale … un tubo in materiale multistrato che entra nel magazzino del ” e di avere percepito per tale intervento dal “defunto Pt_1
Sig. ” la somma di €300,00 (il teste ha anche riconosciuto Parte_1
la “ricevuta di pagamento dei lavori in questione”).
Tali circostanze, tuttavia, non rendono non dovuta la quota per i lavori di rifacimento della rete idrica, atteso che la delibera del 18.01.2016 con cui tali lavori sono stati approvati dall'assemblea del (v. Controparte_1
memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., doc. 2) non è stata impugnata e che comunque, sia pure a spese del dante causa degli odierni opponenti,
l'immobile è allacciato alla rete idrica condominiale.
Va infine rimarcato che, con bonifico del 19.09.2017, dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, ha pagato in favore del Parte_1
a titolo di acconto per i lavori di rifacimento della Controparte_1
rete idrica e fognaria, la somma di €400,00 (v. citazione in opposizione, all.
3), per cui residua, a tal titolo, l'importo di €258,61.
§6.4- A seguito del bonifico eseguito da in data 28 Parte_1
luglio 2017 (v. citazione in opposizione, all. 3) risulta pagato anche quanto ingiunto “in forza di bilancio consuntivo dell'anno 2016 approvato in sede di assemblea condominiale del 07.03.2017” (€826,66) e “per oneri condominiali per le mensilità da gennaio 2017 ad aprile 2017 come … da bilancio preventivo per l'anno 2017, regolarmente approvato” (110,52).
§6.5- Non è, invece, dovuta la quota richiesta per i lavori urgenti volti della messa in sicurezza dei balconi del e per le “relative spese CP
di danneggiamento vetro auto in sosta”.
Come è noto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i balconi aggettanti costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare sita in un edificio condominiale e
12 appartengono perciò in via esclusiva al proprietario di questa, salvo i rivestimenti e gli elementi della parte frontale e di quella inferiore, i quali devono considerarsi beni comuni quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Da ciò consegue che possono essere ripartite tra tutti i condomini le sole spese concernenti i rivestimenti e i frontalini e non anche quelle afferenti alle ringhiere e all'intonaco dei balconi, di competenza dei proprietari delle relative singole unità immobiliari (cfr. Cass. n. 6624 del 2012; Cass. n.
21641 del 2017; Cass. n. 7042 del 2020).
Avuto riguardo a tale orientamento giurisprudenziale, a fronte delle contestazioni di parte opponente, il avrebbe dovuto Controparte_1
dimostrare che i lavori di che trattasi hanno concretamente riguardato parti comuni, giacché solo in tal caso la spesa per la relativa riparazione può ricadere su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Tale prova, però, difetta, dal momento che nella “Relazione Lavori
Manutenzione Straordinaria” prodotta (v. memoria ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c. dell'opposto, doc. 3) si parla genericamente di interventi urgenti di
“messa in sicurezza dei balconi aggettanti”, il che non è sufficiente a far ritenere che gli interventi eseguiti abbiano interessato parti comuni, dovendosi per l'appunto considerare beni comuni solo i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Oltretutto, le immagini allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opponente (del 19.07.2019) dimostrano che i balconi aggettanti non hanno caratteristiche tali da connotare l'estetica del fabbricato.
13 Né in senso contrario può argomentarsi dalla presenza anche di balconi
“incassati” nella facciata condominiale, poiché gli interventi di cui si discute attengono ai balconi aggettanti.
Parimenti, non vi è prova che il danneggiamento del vetro dell'autovettura in sosta sia dipeso dall'ammaloramento di parti comuni dell'edificio condominiale (anzi nella fattura del 30.08.2016, n. 46, si parla di “danneggiamento causato dalla caduta di un bastone con tenda, proveniente da un condomino”).
§6.6- In sintesi, allora, rispetto alla somma ingiunta sono ancora dovuti dagli eredi di €3.250,53 per la costituzione del fondo Parte_1
speciale, €78,65 per oneri urbanistici ed €258,81 (€658,81-€400,00) quale quota residua per lavori di rifacimento rete idrica e fognaria, per un totale di €3.587,99, importo inferiore a quello ingiunto (€5.418,80 oltre interessi come da domanda), ragione per la quale va senz'altro revocato il decreto ingiuntivo n.744/2017 del 07.08.2017.
§7. Occorre a questo punto esaminare la domanda riconvenzionale di parte opponente, con cui si chiede il risarcimento dei danni subiti nei locali- magazzino a causa del malfunzionamento della rete idrica e fognaria, danni quantificati nella citazione in opposizione in €4.916,56, oltre iva, o nella
“diversa somma altrimenti determinata in corso di causa”, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Al riguardo si è dato mandato al CTU (ing. Persona_1
) di: a) individuare e descrivere le eventuali infiltrazioni presenti
[...]
nei locali dell'unità immobiliare destinata ad attività commerciale ubicata al piano terra del maggior fabbricato sito alla Via Sbarre Centrali 439, precisandone la causa e specificando se siano o meno imputabili al b) individuare, in particolare, le cause dello Controparte_1
14 “sprofondamento del pavimento” cui si fa riferimento nel rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco del 15/03/2018 e dire se siano o meno imputabili al c) determinare i lavori necessari a Controparte_1
porre rimedio alla lamentata situazione, quantificando i relativi costi.
Orbene, si evince dalla CTU, dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi, in quanto logiche e adeguatamente argomentate che:
-le indagini con la termocamera effettuate in data 09.03.2024 non hanno rilevato la presenza di infiltrazioni attive nel locale di proprietà ma Pt_1
soltanto infiltrazioni di umidità pregresse, che non provengono dall'esterno e sono localizzate al di sotto della pavimentazione del locale (l'umidità è più elevata in prossimità della parete lato nord nella zona in cui si è verificato “l'evento di sprofondamento del pavimento”: v. CTU, pag. 13);
-tali infiltrazioni sono, dunque, “dovute molto probabilmente ad umidità di risalita” (v. CTU, pag. 13);
-è “presumibile che l'umidità rilevata all'interno del locale commerciale oggetto di vertenza sia dovuta ad un evento accidentale (rottura di una tubazione, allagamento, etc.,) accaduto all'interno dell'edificio considerate le elevate indicazioni di umidità rilevate dall'analisi termografica” (v.
CTU, pag. 13).
Si legge, ancora, nella relazione peritale:
-che i Vigili del Fuoco, in occasione dell'intervento del 15.03.2018, oltre ad aver accertato “l'infossamento dell'ingresso del per diversi CP
cm nella parte centrale con suono di vuoto” (v. CTU, pag. 13) e delle
“crepe orizzontali” per tutto il perimetro del vano ascensore, “segno di un abbassamento del fondo” (v. CTU, pagg.13-14), hanno riscontrato nel locale oggetto di causa “uno sprofondamento del pavimento con distacco
15 dello stesso dalla base della parete interna divisoria”, attribuendone “la presumibile causa ad un cedimento del terreno” (v. CTU, pag. 14);
-che, alla luce del verbale dei Vigili del Fuoco e degli esiti della prova strumentale con termocamera ed igrometro eseguita in data 09/03/2024, “è presumibile che l'androne condominiale e il vano ascensore siano stati interessati da fenomeni infiltrativi di acqua dovuti ad un evento accidentale probabilmente la perdita di una condotta condominiale” (v. CTU, pag. 14);
-che, inoltre, “considerato che le indicazioni di umidità più elevate si sono riscontrate nel materiale di riempimento all'interno dei due scavi” presenti nel locale di proprietà e tenuto conto “che lo strato di Pt_1
riempimento non è eseguito a regola d'arte e non è costituito da materiali
a norma e terreno compattato, è presumibile che lo strato di riempimento della fondazione, in seguito ad infiltrazione di acqua potrebbe aver subito un rigonfiamento, seguito successivamente, quando l'acqua si perde, da fenomeni di contrazione, fino a formarsi lo spazio vuoto che è stato osservato durante i sopralluoghi” (ibidem);
-che, infatti, il “sottofondo e il massetto sovrastante il terreno di riempimento della fondazione, venendo a mancare il supporto del terreno di riempimento e appesantiti dal contenuto di umidità, possono cedere con fessurazione della pavimentazione e cedimenti differenziali della struttura del massetto con conseguente abbassamento del piano di calpestio, come visibile in sede di sopralluogo” (ibidem);
-che, per “quanto detto è presumibile che una delle cause dello sprofondamento del pavimento possa essere attribuita all'elevato contenuto di umidità del materiale di riempimento della fondazione e il suo svuotamento in seguito al lento asciugarsi dell'umidità che ha comportato un cedimento dello strato della pavimentazione” (ibidem);
16 -che un'altra causa “del cedimento del piano di calpestio è il materiale stesso di riempimento delle fondazioni costituito da materiale di risulta abbastanza eterogeneo, formato da laterizi pieni, tavole in legno, terriccio ed altro non compattato e non eseguito a regola d'arte” (v. CTU, pagg. 14-
15);
-che una “terza causa è attribuibile alla mancanza di una rete elettrosaldata all'interno del massetto che avrebbe conferito maggiore rigidità allo stesso” (v. CTU, pag. 15).
Ha, altresì, chiarito il CTU, in risposta alle osservazioni di parte opposta, che le “tre ipotesi di causa dello sprofondamento del pavimento riportate nella … relazione…, cioè l'elevato contenuto di umidità del materiale di riempimento della fondazione, il materiale di riempimento delle fondazioni non compattato e non eseguito a regola d'arte e la mancanza di una rete elettrosaldata all'interno del massetto”, possono ritenersi “concorrenziali”
(v. pag. 4).
Ciò posto, va anzitutto messo in evidenza che quanto rappresentato dall'ausiliario sulla verosimile origine dell'umidità rilevata all'interno del locale in controversia risulta corroborato dalla prova per testi assunta, avendo il teste dichiarato che nell'eseguire i lavori di scavo per il CP_2
“rifacimento della tubazione fognaria” su incarico del CP
, si sono accorti “che vi era una perdita nella rete idrica
[...]
condominiale”, ossia “che vi era abbondante acqua che si infiltrava nei fondamenti del palazzo fino ad arrivare alla tromba ascensore”, ed hanno
“lavorato anche di notte per provvedere alla sostituzione e quindi riparazione della rete idrica ”, con il “rifacimento delle due CP_3
colonne in orizzontale, sia lato sud che lato nord del palazzo”.
17 Peraltro, i lavori di cui parla il teste , risalenti al 2017, CP_2
“sembrerebbero aver risolto il problema dell'acqua corrente” (v. risposta del CTU alle osservazioni delle parti, pag. 1), ma non anche il problema della presenza di acqua nel sottofondo, come emerge dal già citato verbale di intervento dei Vigili del Fuoco del 15.03.2018.
A ciò deve aggiungersi che il fatto che il CTU abbia ravvisato, accanto all'elevato contenuto di umidità del materiale di riempimento della fondazione, delle concause dello sprofondamento del pavimento non incide sull'accoglimento della domanda in esame, posto che, in caso di infiltrazioni, “il condominio di un edificio … risponde in base all'art. 2051
c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili altresì al concorso del fatto di un terzo …” (Cass. n. 7044 del 2020) e che nella fattispecie si tratta oltretutto di concause tutte ascrivibili al
Controparte_1
Tanto chiarito, l'opposto deve essere condannato al risarcimento dei danni riscontrati nel locale in questione, condivisibilmente quantificati dal
CTU in €16.792,46, IVA esclusa (v. risposta alle osservazioni delle parti, pagg. 2-4).
A ciò difatti non osta l'indicazione nelle conclusioni della citazione di una somma minore (€4.916,56 oltre IVA, sulla scorta del computo metrico redatto dall'arch. come oggetto della condanna, Persona_2
giacché tale indicazione è stata accompagnata dalla dicitura “o della diversa somma altrimenti determinata in corso di causa”, che rende la domanda riconvenzionale di valore indeterminabile (per cui va -tra l'altro- rimessa alla Cancelleria la valutazione sulla sufficienza del contributo unificato versato).
18 E', inoltre, significativo che gli opponenti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. abbiano invocato una CTU al fine di quantificare i danni derivanti dallo “sprofondamento del pavimento presso i locali di proprietà…”, e che in sede di precisazione delle conclusioni abbiano chiesto la condanna del al pagamento in proprio Controparte_1
favore, a titolo di risarcimento di detti danni, della somma “di €16.792,46 oltre iva, per come accertato dal CTU, oltre interessi legali maturati e maturandi sulla somma dovuta fino al dì dell'effettivo soddisfo”.
E', invero, orientamento ormai pacifico della Suprema Corte quello secondo cui la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, o altra equivalente, non può essere considerata, agli effetti dell'art. 112 c.p.c., come mera clausola di stile in quanto essa, lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata indicata nelle conclusioni specifiche (cfr., ex multis, di recente Cass. n. 9476 del 2023).
In buona sostanza, la formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” (o altre espressioni consimili), che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, è consentita fin quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre costituisce una mera clausola di stile ed è quindi priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente
19 richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, il che non è per l'appunto accaduto nel caso in esame.
Deve allora ribadirsi che il va condannato al Controparte_1
pagamento della somma di €16.792,46, oltre IVA, già quantificata all'attualità.
Sulla somma devalutata alla data del 15.03.2018 e progressivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat sono poi dovuti gli interessi legali fino alla sentenza. Dalla data della sentenza sull'ammontare così complessivamente determinato decorrono gli interessi legali fino al soddisfo.
§8. Avuto riguardo all'esito complessivo del procedimento, l'opposto
(prevalentemente soccombente) va condannato a rifondere alla controparte le spese processuali, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal
D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022), con distrazione del relativo importo in favore del procuratore degli opponenti.
Si pongono, altresì, nei rapporti tra le parti, a carico del CP
le spese di CTU, così come liquidate con decreto del 22.05.2024.
[...]
§9. Non ricorrono, invece, le condizioni per la condanna del CP
al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Come è noto, la responsabilità aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. n. 29831 del 2023); la temerarietà della lite esige, infatti, sul piano soggettivo la
20 coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 19948 del 2023), mentre la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate non integra di per sé un comportamento sleale e fraudolento, rilevante ex art. 96, salvo che sia valutabile quale abuso della potestas agendi, come nel caso di pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, perché contraria al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, oppure di manifesta inconsistenza giuridica della domanda e di allegazioni palesemente generiche e strumentali. In difetto di tali situazioni - che non ricorrono obiettivamente nella specie - la domanda va disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 744/2017 del 07/08/2017 e condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore del della somma di Controparte_1
€3.587,99, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) accoglie altresì la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente e condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
e di della somma di €16.792,46 Parte_1 Parte_2
più IVA, oltre interessi legali da calcolare nei termini indicati in parte motiva;
3) condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €4.227,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Massimiliano Leanza;
21 4) pone, infine, nei rapporti tra le parti, a carico del CP
, le spese di CTU, così come liquidate con decreto del 22.05.2024.
[...]
Reggio Calabria, 23 settembre 2024.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
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