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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/07/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 528/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 528/2025, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bartoli Anna (C.F. e Alfredo Torsani (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pesaro (PU), Galleria Roma C.F._3
10/C, PEC: Email_1 Email_2 giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._4
a Roma (RM), Via degli Albertoni n. 19 int. 1, resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 24 giugno 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno contratto matrimonio a Riccione Parte_1 Controparte_1 in data 2.09.2017, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 16, parte II, serie A,
Anno 2017, e dalla loro unione sono nati tre figli, , e tutti Persona_1 Persona_2 Persona_3 minorenni.
Con ricorso depositato il 27.02.2025 la Sig.ra a promosso il presente giudizio affinché Parte_1 venisse pronunciata la separazione personale dal resistente Sig. alle condizioni ivi formulate, CP_1 esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e ha rassegnato le domande così come indicate in ricorso.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti, il giudice ha, preliminarmente, dichiarato la contumacia del Sig. il quale, regolarmente citato, non si è CP_1 costituito in giudizio. Nella medesima udienza il Giudice Relatore ha ascoltato parte ricorrente, la quale ha chiesto la pronuncia parziale sullo status e l'adozione dei provvedimenti di cui al punto 22 art. 473 bis
c.p.c. La ricorrente ha altresì sottolineato la necessità ad essere autorizzata all'iscrizione scolastica presso l'istituto A. Volta, sito in Riccione, del figlio . Il Giudice Relatore, pertanto, ha autorizzato Persona_1
l'iscrizione del minore presso l'istituto A. Volta, sito in Riccione anno scolastico 2025/2026, e ha rimesso la causa alla decisione del Collegio in ordine allo status.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 6.03.2025, non ha poi presentato le sue conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal contenuto del ricorso, dalla accertata cessazione della convivenza stabile tra i coniugi e dallo stesso comportamento del resistente il quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressato alle vicende del suo matrimonio. La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla Sig.ra ei Parte_1 confronti del Sig. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi nata a [...] il Parte_1
24.03.1987 e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Riccione Controparte_1 in data 2.09.2017, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n.16, parte II, serie A, Anno 2017, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto.
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
➢ Dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
➢ Spese a definizione del giudizio.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 528/2025, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bartoli Anna (C.F. e Alfredo Torsani (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pesaro (PU), Galleria Roma C.F._3
10/C, PEC: Email_1 Email_2 giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._4
a Roma (RM), Via degli Albertoni n. 19 int. 1, resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 24 giugno 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno contratto matrimonio a Riccione Parte_1 Controparte_1 in data 2.09.2017, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 16, parte II, serie A,
Anno 2017, e dalla loro unione sono nati tre figli, , e tutti Persona_1 Persona_2 Persona_3 minorenni.
Con ricorso depositato il 27.02.2025 la Sig.ra a promosso il presente giudizio affinché Parte_1 venisse pronunciata la separazione personale dal resistente Sig. alle condizioni ivi formulate, CP_1 esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e ha rassegnato le domande così come indicate in ricorso.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti, il giudice ha, preliminarmente, dichiarato la contumacia del Sig. il quale, regolarmente citato, non si è CP_1 costituito in giudizio. Nella medesima udienza il Giudice Relatore ha ascoltato parte ricorrente, la quale ha chiesto la pronuncia parziale sullo status e l'adozione dei provvedimenti di cui al punto 22 art. 473 bis
c.p.c. La ricorrente ha altresì sottolineato la necessità ad essere autorizzata all'iscrizione scolastica presso l'istituto A. Volta, sito in Riccione, del figlio . Il Giudice Relatore, pertanto, ha autorizzato Persona_1
l'iscrizione del minore presso l'istituto A. Volta, sito in Riccione anno scolastico 2025/2026, e ha rimesso la causa alla decisione del Collegio in ordine allo status.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 6.03.2025, non ha poi presentato le sue conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal contenuto del ricorso, dalla accertata cessazione della convivenza stabile tra i coniugi e dallo stesso comportamento del resistente il quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressato alle vicende del suo matrimonio. La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla Sig.ra ei Parte_1 confronti del Sig. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi nata a [...] il Parte_1
24.03.1987 e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Riccione Controparte_1 in data 2.09.2017, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n.16, parte II, serie A, Anno 2017, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto.
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
➢ Dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
➢ Spese a definizione del giudizio.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi