Articolo 19 della Legge 25 ottobre 1977, n. 808
Articolo 18Articolo 20
Versione
23 novembre 1977
Art. 19. Riserva di posti nei pubblici concorsi

Nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle universita', degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, il 50 per cento dei posti messi a concorso e' riservato a favore di coloro che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le predette amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle universita' di recente istituzione, o di enti convenzionati con le universita' per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.
Nei bandi di concorso a posti di personale tecnico degli istituti scientifici e clinici sara' specificato quali posti messi a concorso siano riservati al personale di cui al comma precedente.
I posti riservati eventualmente non utilizzati sono trasferiti in aggiunta ai posti a concorso ordinario.
Entrata in vigore il 23 novembre 1977