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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/12/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1991/2019 R.G., avente ad oggetto: lesione personale;
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Amerigo Cetraro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Belvedere M.mo (CS), alla Via G. Fortunato n. 89/A;
ATTORE
E in p.l.r.p.t., (p.iva ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura per notar n. 186905 di rep. e 30367 di racc. del 18.12.2014, dall'Avv. Persona_1
AT IO ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo, sito in San
RI CO (CS) alla Via Caminona n. 55;
CONVENUTA
NONCHE'
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'8,7,2025;
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 23.12.2019, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, la in p.l.r.p.t., ed il sig. Controparte_1 , deducendo che: il giorno 28.02.2016, alle ore 12:30 circa, nel Comune di Belvedere CP_2
Marittimo (CS), più precisamente alla contrada Santa Litterata, direzione Malafarina Alta, si verificava un sinistro in cui rimanevano coinvolti il motociclo modello “Nacional Motor”, tg.:
X246FR, di proprietà del sig. , condotto nell'occorso dal sig. e Controparte_3 Parte_1
l'auto modello “VW Golf”, tg.: CK832CJ, di proprietà del sig. e dallo stesso CP_2 condotta, assicurata per la R.C.A. con la MP;
il sinistro de quo si Controparte_1 verificava per l'errata condotta di guida del conducente del veicolo “VW Golf”, tg.: CK832CJ, il quale, mentre effettuava una manovra di retromarcia, non si accorgeva del sopraggiungere del ciclomotore modello , tg.: X246FR, condotto dal sig. che, per CP_4 Parte_1 evitare di essere investito, sterzava, ma cadeva rovinosamente al suolo;
tale dinamica veniva di fatto confermata dallo stesso sig. , proprietario e conducente del veicolo antagonista, come CP_2 si evince dalla denuncia di sinistro allegata agli atti di causa;
in seguito al descritto impatto, l'attore veniva trasportato presso il P.S. di Paola (CS) ove i medici di turno, dopo le cure del caso ed esperiti gli esami radiografici, formulavano la seguente diagnosi: “Frattura scomposta esposta biossea di gamba dx”, con prognosi di gg. 30; veniva, pertanto, ricoverato presso il reparto di
Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale “San Francesco” di Paola;
in data 02.03.2016 si sottoponeva ad intervento chirurgico di applicazione di Fissatore esterno e veniva dimesso e rinviato al proprio domicilio in data 05.03.2016, con prescrizione di terapia farmacologica;
in data
06.04.2016 seguiva un altro ricovero presso il medesimo Presidio Ospedaliero per controllo clinico e medicazioni, sino al 19.04.2016; successivamente, si rendeva necessario un nuovo ricovero dal
21.04.2016 al 23.04.2016, per “perdita di correzione frattura gamba dx in trattamento con F.E.”;
l'attore veniva dimesso a seguito di riduzione della frattura e revisione chirurgica della ferita;
perdurando la sintomatologia dolorosa e la limitazione funzionale a carico delle parti colpite, il sig.
si sottoponeva ad ulteriori visite mediche specialistiche ortopediche;
in particolare, si Pt_1 sottoponeva a visita specialistica presso il Dott. , Medico Infettivologo dell'Ospedale Persona_2
Regionale RT NI di Aosta (AO), il quale riscontrava sulla persona dell'attore “presenza di plurime lesioni ulcerate gementi materiale siero-purulento al terzo medio della gamba dx”; a fronte del consulto medico, il sig. effettuava con frequente cadenza periodica controlli Pt_1 ambulatoriali per ferita infetta;
in data 13.10.2016, veniva ricoverato in Day Surgery presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino”, per rimozione del Fissatore Esterno e confezionamento di doccia gessata;
successivamente, veniva tenuto in cura ambulatoriale sino al 30.11.2016; in data 15.05.2017, l'attore si sottoponeva ad accertamento medico-legale presso lo studio del dott. , specialista in Medicina Legale e delle Testimone_1
Assicurazioni, il quale, a conclusione dell'approfondito esame eseguito, provvedeva a redigere relazione medico legale, nella quale evidenziava “Rachide: in atteggiamento scoliotico con dolorabilità alla digito pressione sui punti interspinosi e paravertebrali lombari. Movimenti del torace sul bacino dolenti e limitati. Arto inferiore dx: sul terzo medio di gamba presenza di tumefazione ossea come da callo esuberante, la misurazione comparativa dei segmenti scheletrici mostra una dismetria di 33 mm., ipotono e trofismo muscolare, dolorabilità alla palpazione sull'anca, come pure sulla T.T., la digitopressione sull'emirina interna del ginocchio risulta dolorosa. Movimenti articolari della T.T., riferiti dolenti, sono limitati globalmente di 1/3, deambulazione con modesta zoppia di cadenza in fuga a dx. Accosciamento difficoltoso”; sulla scorta di ciò, il dott. affermava che il sig. in data 28.02.2016, subiva Tes_1 Parte_1 incidente stradale riportando “frattura esposta gamba dx”; in data 05.05.2017, l'attore provvedeva ad inoltrare, a mezzo pec, alla regolare richiesta di risarcimento Controparte_5 danni, con contestuale messa in mora ex lege, al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti nell'occorso; la convenuta MP non provvedeva al pagamento del dovuto, nonostante il decorso dei termini previsti dall'art. 145 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209; in data 12.05.2018, parte attrice esperiva, in ottemperanza alla L. 162/2014, il procedimento di Negoziazione Assistita, cui, purtroppo, non seguiva adesione di parte convenuta.
Tanto premesso, l'attore domandava: accertare e dichiarare la mancanza di sua responsabilità nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità del sig. ; CP_2 condannare, per l'effetto, la MP in p.l.r.p.t., ed il sig. Controparte_1 CP_2 al pagamento in solido, in favore dell'attore, della somma pari ad €103.000,00 per le lesioni subite,
o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge;
condannare, altresì, i convenuti al pagamento in solido delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad IVA e CNA, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipante.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 16.04.2020, si costituiva in giudizio la la quale, contestando sia nell'an che nel quantum la Controparte_1 domanda attrice, domandava il rigetto della predetta domanda e la condanna dell'attore alle spese e competenze del giudizio.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, dichiarata la contumacia del sig. , assunta CP_2 la prova orale e depositata la CTU, il Giudice, all'udienza del 16.07.2025, assumeva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta prodotta denuncia di incidente stradale, presentata dal sig. alla MP di assicurazioni, giusta polizza n. 248/00- CP_2 245936993, il quale dichiarava che, in data 28.02.2016, alle ore 12:30 circa, alla c.da S. Litterata, nel Comune di Belvedere M.mo (CS), direzione Malafarina Alta, nel mentre si trovava alla guida della propria autovettura, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale.
Il sig. precisava che, mentre faceva retromarcia al fine di uscire dalla proprietà del sig. CP_2
ed immettersi sulla strada comunale, non si accorgeva del sopraggiungere del Parte_2 ciclomotore tg: C246FR, condotto dal sig. con direzione Malafarina Alta, che, Parte_1 per evitare di essere investito, sterzava, finendo a terra.
Precisava altresì che non vi fosse stato un urto tra i veicoli e che il sig. fosse subito stato Pt_1 accompagnato presso il pronto soccorso della Casa di Cura Tricarico di Belvedere M.mo, ove non veniva accettato, ma veniva invitato a recarsi presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Paola.
Sono altresì prodotti: documentazione sanitaria attestante lo stato clinico del sig. ; fotografie Pt_1 ritraenti il luogo del sinistro;
certificato di circolazione del ciclomotore coinvolto nell'occorso; certificato di assicurazione contratta dal sig. con la CTP medico-legale a CP_2 CP_1 cura del Dott. ; Relazione di Visita Medico Legale effettuata per conto di Testimone_1 [...] sulla persona del sig. . CP_1 Parte_1
La domanda attorea si appalesa fondata in fatto ed in diritto e, in quanto tale, meritevole di accoglimento nei termini e nei limiti di cui al prosieguo.
Anzitutto, in ordine all'an debeatur, l'attore domandava, principalmente, accertare e dichiarare la mancanza di sua responsabilità nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo antagonista;
specularmente, parte convenuta domandava accertarsi e dichiararsi che il predetto sinistro fosse ascrivibile unicamente alla condotta colposa dell'attore, il quale non avrebbe rispettato le norme dettate dal Codice della Strada e avrebbe agito con negligenza, imprudenza ed imperizia (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 7).
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, la n. 23939 del 27.06.2025, ha offerto un chiarimento fondamentale in merito alla manovra di retromarcia, sottolineando gli obblighi di cautela a cui ogni conducente è tenuto, e ha avuto modo di riaffermare dei principi ormai consolidati, ossia che, vertendosi in tema di colpa nella circolazione stradale, “la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per i terzi (Sez. 4, n. 8591 del
07.11.2017)”. Ne deriva che il conducente medesimo, in quanto tenuto ad osservare tale particolare prudenza nell'eseguire tale manovra, “non potrà fare affidamento sul fatto che gli altri utenti prestino a loro volta attenzione, giacché l'eventuale imprudenza di costoro, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente a escludere la responsabilità dello stesso conducente (Sez. 4, n.
33385 dell'8.7.2018).
Pertanto, secondo altro principio parimenti consolidato, “l'utente della strada è responsabile del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, in tal modo venendosi a temperare, in materia di circolazione stradale, il principio dell'affidamento (ex multis:
Sez. 4, n. 24414).
Rispetto a quanto prospettato, risulta dirimente, ai fini dell'accoglimento della domanda attrice, la testimonianza resa dal sig. all'udienza del 09.02.2023. Testimone_2
Il teste, presente sul luogo del sinistro perché stava svolgendo il suo servizio di raccolta rifiuti, essendo, ai tempi, operatore ecologico presso il suddetto Comune, riferiva che nel febbraio 2016, pur non ricordando precisamente il giorno, alle ore 12:30 circa, nella Contrada Santa Litterata nel
Comune di Belvedere Marittimo, ha assistito, trovandosi ad una breve distanza, all'incirca di dieci metri, ad un sinistro che coinvolgeva a bordo di un ciclomotore, e , Parte_1 CP_2
a bordo di una autovettura modello Golf.
Riferiva che il sig. stava procedendo a bordo del ciclomotore in direzione di Parte_1 marcia verso Malafarina Alta, quando , all'improvviso, è uscito in retromarcia da una CP_2 stradina secondaria per immettersi sulla strada principale percorsa da , il quale, per Parte_1 evitare l'impatto, ha sterzato, cadendo a terra con il ciclomotore.
Il teste precisava che i veicoli non si fossero tra loro toccati e che il sig. stesse Parte_1 indossando il casco.
Il sig. , che si trovava proprio lì vicino, correva subito da per prestare Tes_2 Parte_1 aiuto;
questi lamentava dolore soprattutto ai piedi. Il sig. ed il teste gli avevano tolto il casco CP_2
e avevano sollevato il motorino che aveva addosso, aiutandolo a salire sull'auto di , il CP_2 quale lo ha condotto in ospedale.
Dopo un annetto, il teste riferiva di aver visto e di avergli chiesto come stesse, ma Parte_1 quest'ultimo gli raccontava di essere stato operato e di camminare ancora zoppo.
Poiché il teste non frequenta nulla poteva riferiva circa le sue abitudini di vita e Parte_1 se queste fossero cambiate a seguito dell'incidente.
Il sig. riferiva essere presente, in tale circostanza, il sig. essendo Tes_2 Persona_3 insieme in servizio per la raccolta dei rifiuti e precisava che, al momento del sinistro, si trovava a bordo del mezzo, in marcia, con cui raccoglievano i rifiuti, a distanza di dieci metri, in direzione
SS18.
Peraltro, è versata nel compendio probatorio la denuncia di incidente stradale, presentata proprio dal sig. alla MP di assicurazioni, giusta polizza n. 248/00-245936993, il quale CP_2 dichiarava che, in data 28.02.2016, alle ore 12:30 circa, alla c.da S. Litterata, nel Comune di
Belvedere M.mo (CS), direzione Malafarina Alta, nel mentre si trovava alla guida della propria autovettura, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale poiché, mentre faceva retromarcia, al fine di uscire dalla proprietà del sig. ed immettersi sulla strada comunale, non si Parte_2 accorgeva del sopraggiungere del ciclomotore tg: C246FR, condotto dal sig. con Parte_1 direzione Malafarina Alta, che, per evitare di essere investito, sterzava, finendo a terra.
Esclusa la responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro de quo e accertata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo VW Golf”, tg.: CK832CJ, sig. , rispetto al CP_2 quantum della domanda attrice, è opportuno premettere quanto segue.
L'attore, prospettando il danno subito sulla scorta delle tabelle medico legali in uso, lo quantificava nella somma pari ad €78.000,00, al quale domandava aggiungersi il danno alla vita esistenziale per il mancato svolgimento delle attività ricreative, hobbistiche, riconoscibili nel 30% del danno biologico totale, per la somma pari ad €25.000,00.
Dunque, l'attore ha rilevato di aver subito danni sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale, in ragione non solo delle lesioni fisiche riportate, ma anche delle ripercussioni negative patite nello svolgimento di tutte quelle attività ricreative, in precedenza, abitualmente praticate.
Orbene, nell'esaminare la natura e l'entità degli anzidetti danni, è opportuno, innanzitutto, ricordare che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce, secondo gli ultimi arresti della
Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8827/2003, Cass. 8828/2003, Cass. S.U. 11.11.2008 n.
26972) una categoria generale, ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, variamente etichettate, se non con valenza meramente descrittiva.
Considerata la tipicità di tale danno non patrimoniale espressamente sancita dal citato art. 2059 c.c.
(a differenza di quanto previsto in tema di danno patrimoniale dall'art. 2043 c.c.), esso è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge. In particolare, si fa riferimento non solo alle ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso normativamente (cfr., tra gli altri, l'art. 185 c.p., l'art. 2 della legge n. 117/98, l'art. 44, comma 7, della d.lgs. 286/98 e l'art. 2 della legge n. 89/2001), ma anche a quelle in cui la risarcibilità del danno stesso, pur non essendo espressamente e specificamente prevista da una norma di legge, deve ammettersi sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato diritti inviolabili della persona costituzionalmente riconosciuti (si richiamano, a titolo esemplificativo, il danno per la lesione del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.; il danno morale, inteso come sofferenza psichica e turbamento dell'animo, non necessariamente transeunti, scaturiti dall'illecito subito;
il danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, quali diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità preservata dagli artt. 2 e 3
Cost.; nonché, ancora, il danno alla vita di relazione o cosiddetto esistenziale, inteso come alterazione della normale qualità di vita del soggetto danneggiato per la perdita o, comunque, compromissione, della facoltà di svolgere tutte quelle attività, fonte di benessere, in cui si estrinsecava la sua personalità).
Con preciso riferimento al danno biologico, tenuto conto anche delle disposizioni normative vigenti in materia (cfr. gli artt. 13 d. lgs. n. 38/2000 e 5 legge n. 57/2001, di modifica dell'art. 3 del d.l. n.
857/1976, conv. con modifiche nella legge n. 39/1977, nonché, da ultimo, gli artt. 138 e 139 d. lgs.
n. 209/05), esso si riferisce, come da costante giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass. civ. nn.
357/1993, 2008/1993 e 12083/1998), alla temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso nelle attività quotidiane e negli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale dello stesso. Va, dunque, riconosciuta la portata tendenzialmente onnicomprensiva del danno biologico confermata dalla definizione normativa adottata dal d.lgs. n. 209/05, (cosiddetto codice delle assicurazioni private) e suscettibile, tuttavia, di essere adottata, in via generale, anche in campi diversi da quelli propri della sedes materiae in cui è stata dettata. Il legislatore ha recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ricomprendendo nello stesso anche i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato". Dunque, tale danno non patrimoniale va liquidato unitariamente, ricomprendendo sia il danno conseguente alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica, sia quello scaturente dalla compromissione della facoltà di svolgere regolarmente tutte quelle attività della via quotidiana prima usualmente espletate (comprese quelle di svago e di benessere, sia, ancora, il danno morale.
L'inquadramento del danno biologico nell'ambito della tutela apprestata dall'art. 2059 c.c. non ha, tuttavia, influito sui criteri liquidativi in uso. La Suprema Corte (cfr. sent. n. 19057 del 12/12/2003) ha, infatti, precisato che, ai fini del risarcimento del danno biologico, anche a seguito del nuovo inquadramento della tutela del diritto all'integrità psicofisica della persona nell'ambito del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost., i criteri di liquidazione del danno non mutano, ed, in particolare, rimane ferma la necessità di fare riferimento al criterio equitativo, che va esercitato tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, specificamente, della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell'età, dell'attività espletata, delle condizioni familiari e sociali del danneggiato. Quindi, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, il risarcimento deve ristorare integralmente il danno non patrimoniale subito, pur evitando duplicazioni e locupletazioni risarcitorie che darebbero luogo ad un indebito arricchimento del creditore. Il giudice, pertanto, nel liquidare tale danno (quale figura unitaria di pregiudizio suscettibile di ricomprendere ogni altra voce di danno non patrimoniale), deve tener conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, dovendo, altresì, procedere alla liquidazione secondo un criterio di personalizzazione, in virtù del quale, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, nonché della reale entità della lesione. Per quanto concerne, poi, i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (cfr. gli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico- legale, che, tuttavia, il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (vale a dire, in particolare, documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni). Invece, per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale, e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (cfr., in questo senso, Cass. n. 9834/02).
Fatte tali debite premesse, per quanto concerne le lesioni riportate in conseguenza del sinistro per cui è causa dall'attore, va rilevato che esse trovano riscontro nella documentazione medica, rispettivamente, depositata in atti, oltre che nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.
Giova altresì evidenziare la condivisibilità dell'elaborato peritale depositato dal dott.
[...]
in data 02.04.2024, in quanto congruamente motivata, basata su un'attenta disamina del Per_4 compendio documentale in atti, nonché immune da vizi e/o errori, logici e metodologici, idonei a comprometterne l'attendibilità.
Dalla consulenza medica risulta sussistente il nesso di causalità tra le conseguenze lesive del sinistro (esiti di frattura biossea gamba destra con limitazione funzionale della tibiotarsica;
accorciamento dell'arto inferiore destro;
esiti cicatriziali al III medio inferiore di gamba destra) e le modalità del sinistro avvenuto in data 28.02.2016 in cui è rimasto coinvolto il sig. . Pt_1
L'invalidità temporanea veniva quantificata dal CTU in 87 giorni e così suddivisa: inabilità temporanea assoluta, al 100%, in 30 giorni;
inabilità temporanea parziale, al 50%, in 25 giorni;
inabilità temporanea parziale, al 25%, in 33 giorni. In ordine al quesito n. 3 sottoposto dal Giudice (se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima: in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento il baréme edito dalla Controparte_6
se i postumi derivano da sinistro stradale occorso in data successiva al 04.04.2001 il
[...]
CTU si atterrà alla tabella emanata in attuazione della legge n. 57/2001 con Decreto del Ministero della Salute per la individuazione e la percentualizzazione delle menomazioni comprese tra 1 e 9 punti di invalidità; per le menomazioni di grado superiore al 9% utilizzi invece il baréme edito dalla
), il CTU si determinava per un danno biologico pari al 15% (SIMLA). CP_6
I postumi accertati radiologicamente e clinicamente, da ritenersi stabilizzati e non emendabili, non hanno ridotto, a parere del consulente, la capacità del sig. di attendere all'attività lavorativa Pt_1 svolta all'epoca del sinistro.
Le spese mediche sostenute, che assommano ad €573,00, venivano considerate inerenti ed eque.
In ordine alla liquidazione di tali danni, vanno adottati i parametri di riferimento contenuti nella nuova Tabella Unica Nazionale delle lesioni macropermanenti di cui al D.P.R. n. 12 del 13.01.2025.
Pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca dell'evento (per la precisione 26 anni), della natura e dell'entità delle lesioni, della durata dell'inabilità, il risarcimento spettante all'attore ammonta ad €56.446,43, calcolato secondo i seguenti parametri economici: punto danno biologico permanente, €3.327,20; personalizzazione danno morale 27,8% (aumento minimo), €924,96; punto danno non patrimoniale, €4.252,16; coefficiente di riduzione per età, 0,876.
Tale danno, come sopra già rilevato, è liquidato unitariamente ricomprendendo tanto il pregiudizio conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, quanto quello scaturente dalla compromissione della facoltà di compiere quelle attività di svago e benessere prima usualmente espletate. Al suddetto importo, pertanto, non può essere sommata, come autonoma voce risarcitoria, il danno morale, in quanto, altrimenti, contravvenendo ai principi di diritto soprarichiamati, si avrebbe un'indebita duplicazione risarcitoria, essendo tale tipologia di pregiudizio già inclusa nella nozione omnicomprensiva del danno biologico. Tuttavia, è possibile, ed anzi doveroso, da parte del giudice, procedere ad una personalizzazione del danno biologico, tenendo in debito conto le peculiarità che connotano la fattispecie concreta. Ebbene, tenuto conto del fatto che l'attore, di giovane età. in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha dovuto rinunciare alle attività hobbistiche e ricreative prima praticate, si è ritenuto personalizzare, per come sopra prospettato, il danno morale già riconosciuto dal ctu. Su la somma sopra indicata andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali (nella fattispecie in misura del 1.0%); tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Pone altresì a carico delle parti soccombenti, in solido, le spese di CTU, già poste provvisoriamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 603/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta dal sig. e, per l'effetto, dichiara che il Parte_1 sinistro di cui è causa è di responsabilità di;
CP_2
2) Condanna le parti convenute, in solido, al risarcimento del danno, come sopra determinato, in € 56.446,43, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3) Condanna, altresì, i convenuti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 10.403,00 per compenso ed € 545,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione per dichiarato anticipo;
4) Pone le spese della espletata CTU, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a carico delle parti convenute, in solido.
Paola, lì 03.12.2025 Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1991/2019 R.G., avente ad oggetto: lesione personale;
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Amerigo Cetraro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Belvedere M.mo (CS), alla Via G. Fortunato n. 89/A;
ATTORE
E in p.l.r.p.t., (p.iva ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura per notar n. 186905 di rep. e 30367 di racc. del 18.12.2014, dall'Avv. Persona_1
AT IO ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo, sito in San
RI CO (CS) alla Via Caminona n. 55;
CONVENUTA
NONCHE'
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'8,7,2025;
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 23.12.2019, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, la in p.l.r.p.t., ed il sig. Controparte_1 , deducendo che: il giorno 28.02.2016, alle ore 12:30 circa, nel Comune di Belvedere CP_2
Marittimo (CS), più precisamente alla contrada Santa Litterata, direzione Malafarina Alta, si verificava un sinistro in cui rimanevano coinvolti il motociclo modello “Nacional Motor”, tg.:
X246FR, di proprietà del sig. , condotto nell'occorso dal sig. e Controparte_3 Parte_1
l'auto modello “VW Golf”, tg.: CK832CJ, di proprietà del sig. e dallo stesso CP_2 condotta, assicurata per la R.C.A. con la MP;
il sinistro de quo si Controparte_1 verificava per l'errata condotta di guida del conducente del veicolo “VW Golf”, tg.: CK832CJ, il quale, mentre effettuava una manovra di retromarcia, non si accorgeva del sopraggiungere del ciclomotore modello , tg.: X246FR, condotto dal sig. che, per CP_4 Parte_1 evitare di essere investito, sterzava, ma cadeva rovinosamente al suolo;
tale dinamica veniva di fatto confermata dallo stesso sig. , proprietario e conducente del veicolo antagonista, come CP_2 si evince dalla denuncia di sinistro allegata agli atti di causa;
in seguito al descritto impatto, l'attore veniva trasportato presso il P.S. di Paola (CS) ove i medici di turno, dopo le cure del caso ed esperiti gli esami radiografici, formulavano la seguente diagnosi: “Frattura scomposta esposta biossea di gamba dx”, con prognosi di gg. 30; veniva, pertanto, ricoverato presso il reparto di
Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale “San Francesco” di Paola;
in data 02.03.2016 si sottoponeva ad intervento chirurgico di applicazione di Fissatore esterno e veniva dimesso e rinviato al proprio domicilio in data 05.03.2016, con prescrizione di terapia farmacologica;
in data
06.04.2016 seguiva un altro ricovero presso il medesimo Presidio Ospedaliero per controllo clinico e medicazioni, sino al 19.04.2016; successivamente, si rendeva necessario un nuovo ricovero dal
21.04.2016 al 23.04.2016, per “perdita di correzione frattura gamba dx in trattamento con F.E.”;
l'attore veniva dimesso a seguito di riduzione della frattura e revisione chirurgica della ferita;
perdurando la sintomatologia dolorosa e la limitazione funzionale a carico delle parti colpite, il sig.
si sottoponeva ad ulteriori visite mediche specialistiche ortopediche;
in particolare, si Pt_1 sottoponeva a visita specialistica presso il Dott. , Medico Infettivologo dell'Ospedale Persona_2
Regionale RT NI di Aosta (AO), il quale riscontrava sulla persona dell'attore “presenza di plurime lesioni ulcerate gementi materiale siero-purulento al terzo medio della gamba dx”; a fronte del consulto medico, il sig. effettuava con frequente cadenza periodica controlli Pt_1 ambulatoriali per ferita infetta;
in data 13.10.2016, veniva ricoverato in Day Surgery presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino”, per rimozione del Fissatore Esterno e confezionamento di doccia gessata;
successivamente, veniva tenuto in cura ambulatoriale sino al 30.11.2016; in data 15.05.2017, l'attore si sottoponeva ad accertamento medico-legale presso lo studio del dott. , specialista in Medicina Legale e delle Testimone_1
Assicurazioni, il quale, a conclusione dell'approfondito esame eseguito, provvedeva a redigere relazione medico legale, nella quale evidenziava “Rachide: in atteggiamento scoliotico con dolorabilità alla digito pressione sui punti interspinosi e paravertebrali lombari. Movimenti del torace sul bacino dolenti e limitati. Arto inferiore dx: sul terzo medio di gamba presenza di tumefazione ossea come da callo esuberante, la misurazione comparativa dei segmenti scheletrici mostra una dismetria di 33 mm., ipotono e trofismo muscolare, dolorabilità alla palpazione sull'anca, come pure sulla T.T., la digitopressione sull'emirina interna del ginocchio risulta dolorosa. Movimenti articolari della T.T., riferiti dolenti, sono limitati globalmente di 1/3, deambulazione con modesta zoppia di cadenza in fuga a dx. Accosciamento difficoltoso”; sulla scorta di ciò, il dott. affermava che il sig. in data 28.02.2016, subiva Tes_1 Parte_1 incidente stradale riportando “frattura esposta gamba dx”; in data 05.05.2017, l'attore provvedeva ad inoltrare, a mezzo pec, alla regolare richiesta di risarcimento Controparte_5 danni, con contestuale messa in mora ex lege, al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti nell'occorso; la convenuta MP non provvedeva al pagamento del dovuto, nonostante il decorso dei termini previsti dall'art. 145 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209; in data 12.05.2018, parte attrice esperiva, in ottemperanza alla L. 162/2014, il procedimento di Negoziazione Assistita, cui, purtroppo, non seguiva adesione di parte convenuta.
Tanto premesso, l'attore domandava: accertare e dichiarare la mancanza di sua responsabilità nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità del sig. ; CP_2 condannare, per l'effetto, la MP in p.l.r.p.t., ed il sig. Controparte_1 CP_2 al pagamento in solido, in favore dell'attore, della somma pari ad €103.000,00 per le lesioni subite,
o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge;
condannare, altresì, i convenuti al pagamento in solido delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad IVA e CNA, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipante.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 16.04.2020, si costituiva in giudizio la la quale, contestando sia nell'an che nel quantum la Controparte_1 domanda attrice, domandava il rigetto della predetta domanda e la condanna dell'attore alle spese e competenze del giudizio.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, dichiarata la contumacia del sig. , assunta CP_2 la prova orale e depositata la CTU, il Giudice, all'udienza del 16.07.2025, assumeva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta prodotta denuncia di incidente stradale, presentata dal sig. alla MP di assicurazioni, giusta polizza n. 248/00- CP_2 245936993, il quale dichiarava che, in data 28.02.2016, alle ore 12:30 circa, alla c.da S. Litterata, nel Comune di Belvedere M.mo (CS), direzione Malafarina Alta, nel mentre si trovava alla guida della propria autovettura, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale.
Il sig. precisava che, mentre faceva retromarcia al fine di uscire dalla proprietà del sig. CP_2
ed immettersi sulla strada comunale, non si accorgeva del sopraggiungere del Parte_2 ciclomotore tg: C246FR, condotto dal sig. con direzione Malafarina Alta, che, Parte_1 per evitare di essere investito, sterzava, finendo a terra.
Precisava altresì che non vi fosse stato un urto tra i veicoli e che il sig. fosse subito stato Pt_1 accompagnato presso il pronto soccorso della Casa di Cura Tricarico di Belvedere M.mo, ove non veniva accettato, ma veniva invitato a recarsi presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Paola.
Sono altresì prodotti: documentazione sanitaria attestante lo stato clinico del sig. ; fotografie Pt_1 ritraenti il luogo del sinistro;
certificato di circolazione del ciclomotore coinvolto nell'occorso; certificato di assicurazione contratta dal sig. con la CTP medico-legale a CP_2 CP_1 cura del Dott. ; Relazione di Visita Medico Legale effettuata per conto di Testimone_1 [...] sulla persona del sig. . CP_1 Parte_1
La domanda attorea si appalesa fondata in fatto ed in diritto e, in quanto tale, meritevole di accoglimento nei termini e nei limiti di cui al prosieguo.
Anzitutto, in ordine all'an debeatur, l'attore domandava, principalmente, accertare e dichiarare la mancanza di sua responsabilità nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo antagonista;
specularmente, parte convenuta domandava accertarsi e dichiararsi che il predetto sinistro fosse ascrivibile unicamente alla condotta colposa dell'attore, il quale non avrebbe rispettato le norme dettate dal Codice della Strada e avrebbe agito con negligenza, imprudenza ed imperizia (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 7).
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, la n. 23939 del 27.06.2025, ha offerto un chiarimento fondamentale in merito alla manovra di retromarcia, sottolineando gli obblighi di cautela a cui ogni conducente è tenuto, e ha avuto modo di riaffermare dei principi ormai consolidati, ossia che, vertendosi in tema di colpa nella circolazione stradale, “la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per i terzi (Sez. 4, n. 8591 del
07.11.2017)”. Ne deriva che il conducente medesimo, in quanto tenuto ad osservare tale particolare prudenza nell'eseguire tale manovra, “non potrà fare affidamento sul fatto che gli altri utenti prestino a loro volta attenzione, giacché l'eventuale imprudenza di costoro, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente a escludere la responsabilità dello stesso conducente (Sez. 4, n.
33385 dell'8.7.2018).
Pertanto, secondo altro principio parimenti consolidato, “l'utente della strada è responsabile del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, in tal modo venendosi a temperare, in materia di circolazione stradale, il principio dell'affidamento (ex multis:
Sez. 4, n. 24414).
Rispetto a quanto prospettato, risulta dirimente, ai fini dell'accoglimento della domanda attrice, la testimonianza resa dal sig. all'udienza del 09.02.2023. Testimone_2
Il teste, presente sul luogo del sinistro perché stava svolgendo il suo servizio di raccolta rifiuti, essendo, ai tempi, operatore ecologico presso il suddetto Comune, riferiva che nel febbraio 2016, pur non ricordando precisamente il giorno, alle ore 12:30 circa, nella Contrada Santa Litterata nel
Comune di Belvedere Marittimo, ha assistito, trovandosi ad una breve distanza, all'incirca di dieci metri, ad un sinistro che coinvolgeva a bordo di un ciclomotore, e , Parte_1 CP_2
a bordo di una autovettura modello Golf.
Riferiva che il sig. stava procedendo a bordo del ciclomotore in direzione di Parte_1 marcia verso Malafarina Alta, quando , all'improvviso, è uscito in retromarcia da una CP_2 stradina secondaria per immettersi sulla strada principale percorsa da , il quale, per Parte_1 evitare l'impatto, ha sterzato, cadendo a terra con il ciclomotore.
Il teste precisava che i veicoli non si fossero tra loro toccati e che il sig. stesse Parte_1 indossando il casco.
Il sig. , che si trovava proprio lì vicino, correva subito da per prestare Tes_2 Parte_1 aiuto;
questi lamentava dolore soprattutto ai piedi. Il sig. ed il teste gli avevano tolto il casco CP_2
e avevano sollevato il motorino che aveva addosso, aiutandolo a salire sull'auto di , il CP_2 quale lo ha condotto in ospedale.
Dopo un annetto, il teste riferiva di aver visto e di avergli chiesto come stesse, ma Parte_1 quest'ultimo gli raccontava di essere stato operato e di camminare ancora zoppo.
Poiché il teste non frequenta nulla poteva riferiva circa le sue abitudini di vita e Parte_1 se queste fossero cambiate a seguito dell'incidente.
Il sig. riferiva essere presente, in tale circostanza, il sig. essendo Tes_2 Persona_3 insieme in servizio per la raccolta dei rifiuti e precisava che, al momento del sinistro, si trovava a bordo del mezzo, in marcia, con cui raccoglievano i rifiuti, a distanza di dieci metri, in direzione
SS18.
Peraltro, è versata nel compendio probatorio la denuncia di incidente stradale, presentata proprio dal sig. alla MP di assicurazioni, giusta polizza n. 248/00-245936993, il quale CP_2 dichiarava che, in data 28.02.2016, alle ore 12:30 circa, alla c.da S. Litterata, nel Comune di
Belvedere M.mo (CS), direzione Malafarina Alta, nel mentre si trovava alla guida della propria autovettura, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale poiché, mentre faceva retromarcia, al fine di uscire dalla proprietà del sig. ed immettersi sulla strada comunale, non si Parte_2 accorgeva del sopraggiungere del ciclomotore tg: C246FR, condotto dal sig. con Parte_1 direzione Malafarina Alta, che, per evitare di essere investito, sterzava, finendo a terra.
Esclusa la responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro de quo e accertata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo VW Golf”, tg.: CK832CJ, sig. , rispetto al CP_2 quantum della domanda attrice, è opportuno premettere quanto segue.
L'attore, prospettando il danno subito sulla scorta delle tabelle medico legali in uso, lo quantificava nella somma pari ad €78.000,00, al quale domandava aggiungersi il danno alla vita esistenziale per il mancato svolgimento delle attività ricreative, hobbistiche, riconoscibili nel 30% del danno biologico totale, per la somma pari ad €25.000,00.
Dunque, l'attore ha rilevato di aver subito danni sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale, in ragione non solo delle lesioni fisiche riportate, ma anche delle ripercussioni negative patite nello svolgimento di tutte quelle attività ricreative, in precedenza, abitualmente praticate.
Orbene, nell'esaminare la natura e l'entità degli anzidetti danni, è opportuno, innanzitutto, ricordare che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce, secondo gli ultimi arresti della
Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8827/2003, Cass. 8828/2003, Cass. S.U. 11.11.2008 n.
26972) una categoria generale, ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, variamente etichettate, se non con valenza meramente descrittiva.
Considerata la tipicità di tale danno non patrimoniale espressamente sancita dal citato art. 2059 c.c.
(a differenza di quanto previsto in tema di danno patrimoniale dall'art. 2043 c.c.), esso è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge. In particolare, si fa riferimento non solo alle ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso normativamente (cfr., tra gli altri, l'art. 185 c.p., l'art. 2 della legge n. 117/98, l'art. 44, comma 7, della d.lgs. 286/98 e l'art. 2 della legge n. 89/2001), ma anche a quelle in cui la risarcibilità del danno stesso, pur non essendo espressamente e specificamente prevista da una norma di legge, deve ammettersi sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato diritti inviolabili della persona costituzionalmente riconosciuti (si richiamano, a titolo esemplificativo, il danno per la lesione del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.; il danno morale, inteso come sofferenza psichica e turbamento dell'animo, non necessariamente transeunti, scaturiti dall'illecito subito;
il danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, quali diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità preservata dagli artt. 2 e 3
Cost.; nonché, ancora, il danno alla vita di relazione o cosiddetto esistenziale, inteso come alterazione della normale qualità di vita del soggetto danneggiato per la perdita o, comunque, compromissione, della facoltà di svolgere tutte quelle attività, fonte di benessere, in cui si estrinsecava la sua personalità).
Con preciso riferimento al danno biologico, tenuto conto anche delle disposizioni normative vigenti in materia (cfr. gli artt. 13 d. lgs. n. 38/2000 e 5 legge n. 57/2001, di modifica dell'art. 3 del d.l. n.
857/1976, conv. con modifiche nella legge n. 39/1977, nonché, da ultimo, gli artt. 138 e 139 d. lgs.
n. 209/05), esso si riferisce, come da costante giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass. civ. nn.
357/1993, 2008/1993 e 12083/1998), alla temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso nelle attività quotidiane e negli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale dello stesso. Va, dunque, riconosciuta la portata tendenzialmente onnicomprensiva del danno biologico confermata dalla definizione normativa adottata dal d.lgs. n. 209/05, (cosiddetto codice delle assicurazioni private) e suscettibile, tuttavia, di essere adottata, in via generale, anche in campi diversi da quelli propri della sedes materiae in cui è stata dettata. Il legislatore ha recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ricomprendendo nello stesso anche i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato". Dunque, tale danno non patrimoniale va liquidato unitariamente, ricomprendendo sia il danno conseguente alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica, sia quello scaturente dalla compromissione della facoltà di svolgere regolarmente tutte quelle attività della via quotidiana prima usualmente espletate (comprese quelle di svago e di benessere, sia, ancora, il danno morale.
L'inquadramento del danno biologico nell'ambito della tutela apprestata dall'art. 2059 c.c. non ha, tuttavia, influito sui criteri liquidativi in uso. La Suprema Corte (cfr. sent. n. 19057 del 12/12/2003) ha, infatti, precisato che, ai fini del risarcimento del danno biologico, anche a seguito del nuovo inquadramento della tutela del diritto all'integrità psicofisica della persona nell'ambito del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost., i criteri di liquidazione del danno non mutano, ed, in particolare, rimane ferma la necessità di fare riferimento al criterio equitativo, che va esercitato tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, specificamente, della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell'età, dell'attività espletata, delle condizioni familiari e sociali del danneggiato. Quindi, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, il risarcimento deve ristorare integralmente il danno non patrimoniale subito, pur evitando duplicazioni e locupletazioni risarcitorie che darebbero luogo ad un indebito arricchimento del creditore. Il giudice, pertanto, nel liquidare tale danno (quale figura unitaria di pregiudizio suscettibile di ricomprendere ogni altra voce di danno non patrimoniale), deve tener conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, dovendo, altresì, procedere alla liquidazione secondo un criterio di personalizzazione, in virtù del quale, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, nonché della reale entità della lesione. Per quanto concerne, poi, i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (cfr. gli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico- legale, che, tuttavia, il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (vale a dire, in particolare, documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni). Invece, per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale, e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (cfr., in questo senso, Cass. n. 9834/02).
Fatte tali debite premesse, per quanto concerne le lesioni riportate in conseguenza del sinistro per cui è causa dall'attore, va rilevato che esse trovano riscontro nella documentazione medica, rispettivamente, depositata in atti, oltre che nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.
Giova altresì evidenziare la condivisibilità dell'elaborato peritale depositato dal dott.
[...]
in data 02.04.2024, in quanto congruamente motivata, basata su un'attenta disamina del Per_4 compendio documentale in atti, nonché immune da vizi e/o errori, logici e metodologici, idonei a comprometterne l'attendibilità.
Dalla consulenza medica risulta sussistente il nesso di causalità tra le conseguenze lesive del sinistro (esiti di frattura biossea gamba destra con limitazione funzionale della tibiotarsica;
accorciamento dell'arto inferiore destro;
esiti cicatriziali al III medio inferiore di gamba destra) e le modalità del sinistro avvenuto in data 28.02.2016 in cui è rimasto coinvolto il sig. . Pt_1
L'invalidità temporanea veniva quantificata dal CTU in 87 giorni e così suddivisa: inabilità temporanea assoluta, al 100%, in 30 giorni;
inabilità temporanea parziale, al 50%, in 25 giorni;
inabilità temporanea parziale, al 25%, in 33 giorni. In ordine al quesito n. 3 sottoposto dal Giudice (se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima: in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento il baréme edito dalla Controparte_6
se i postumi derivano da sinistro stradale occorso in data successiva al 04.04.2001 il
[...]
CTU si atterrà alla tabella emanata in attuazione della legge n. 57/2001 con Decreto del Ministero della Salute per la individuazione e la percentualizzazione delle menomazioni comprese tra 1 e 9 punti di invalidità; per le menomazioni di grado superiore al 9% utilizzi invece il baréme edito dalla
), il CTU si determinava per un danno biologico pari al 15% (SIMLA). CP_6
I postumi accertati radiologicamente e clinicamente, da ritenersi stabilizzati e non emendabili, non hanno ridotto, a parere del consulente, la capacità del sig. di attendere all'attività lavorativa Pt_1 svolta all'epoca del sinistro.
Le spese mediche sostenute, che assommano ad €573,00, venivano considerate inerenti ed eque.
In ordine alla liquidazione di tali danni, vanno adottati i parametri di riferimento contenuti nella nuova Tabella Unica Nazionale delle lesioni macropermanenti di cui al D.P.R. n. 12 del 13.01.2025.
Pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca dell'evento (per la precisione 26 anni), della natura e dell'entità delle lesioni, della durata dell'inabilità, il risarcimento spettante all'attore ammonta ad €56.446,43, calcolato secondo i seguenti parametri economici: punto danno biologico permanente, €3.327,20; personalizzazione danno morale 27,8% (aumento minimo), €924,96; punto danno non patrimoniale, €4.252,16; coefficiente di riduzione per età, 0,876.
Tale danno, come sopra già rilevato, è liquidato unitariamente ricomprendendo tanto il pregiudizio conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, quanto quello scaturente dalla compromissione della facoltà di compiere quelle attività di svago e benessere prima usualmente espletate. Al suddetto importo, pertanto, non può essere sommata, come autonoma voce risarcitoria, il danno morale, in quanto, altrimenti, contravvenendo ai principi di diritto soprarichiamati, si avrebbe un'indebita duplicazione risarcitoria, essendo tale tipologia di pregiudizio già inclusa nella nozione omnicomprensiva del danno biologico. Tuttavia, è possibile, ed anzi doveroso, da parte del giudice, procedere ad una personalizzazione del danno biologico, tenendo in debito conto le peculiarità che connotano la fattispecie concreta. Ebbene, tenuto conto del fatto che l'attore, di giovane età. in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha dovuto rinunciare alle attività hobbistiche e ricreative prima praticate, si è ritenuto personalizzare, per come sopra prospettato, il danno morale già riconosciuto dal ctu. Su la somma sopra indicata andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali (nella fattispecie in misura del 1.0%); tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Pone altresì a carico delle parti soccombenti, in solido, le spese di CTU, già poste provvisoriamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 603/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta dal sig. e, per l'effetto, dichiara che il Parte_1 sinistro di cui è causa è di responsabilità di;
CP_2
2) Condanna le parti convenute, in solido, al risarcimento del danno, come sopra determinato, in € 56.446,43, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3) Condanna, altresì, i convenuti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 10.403,00 per compenso ed € 545,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione per dichiarato anticipo;
4) Pone le spese della espletata CTU, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a carico delle parti convenute, in solido.
Paola, lì 03.12.2025 Il Giudice dott. Alberto Caprioli