Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N.R.V.G. 185/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.01.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. LASTRINETTI DANIELE ed elettivamente domiciliati in
Voghera, Piazza Plana, n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Santo Stefano Belbo, in data 31/05/2012,
(atto n. 2, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012); separati consensualmente con sentenza n. 48/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato in data 28.10.2024.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Rivanazzano Terme (PV) in Via Kennedy n. 32/bis, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà del sig. è a lui assegnata Parte_2 dandosi atto che la sig. ha traferito la propria residenza in Casalnoceto (PV), via Papa Pt_1
Giovanni XXIII n. 16/1;
3) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale;
4/b) trascorrerà le festività natalizie ad anni alterni con i genitori in modo tale che il Per_1 minore trascorrerà alternativamente il 25 e 26 dicembre con un genitore e il 31 dicembre e il 1 gennaio con l'altro genitore;
preferendosi che, comunque, il minore trascorra il 24 dicembre con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale;
si procederà secondo il principio dell'alternanza anche in relazione alle altre festività comandate, in particolare Per_1 trascorrerà Pasqua con uno genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro;
4/c) il padre potrà tenere con sé il figlio durante le vacanze estive per giorni 15 non consecutivi da concordarsi entro il mese di maggio;
4/d) I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi recapiti in caso di viaggi, vacanze o week-end con il figlio al fine di consentire in ogni momento la reperibilità del medesimo;
4/e) coniugi si impegnano nell'interesse esclusivo e primario der terreno a condividere e dare informazioni reciproche sullo stato di salute del minore concordando preventivamente ogni scelta educativa, religiosa, relativa a corsi extra scolastici e a viaggi e vacanze esclusivo del figlio, condividendo altresì ogni notizia relativa al futuro andamento scolastico, al calendario scolastico, alle riunioni scolastiche, nonché di ogni altra scelta importante e significativa relativa alla vita del minore, scelta che dovrà essere sempre necessariamente presa congiuntamente e in armonia tra i genitori, tenuto conto delle esigenze del minore, delle sue capacita, inclinazioni ed aspirazioni, ed in conformità agli orientamenti educativi sino ad oggi seguiti. Le decisioni di ordinaria amministrazione e di carattere quotidiano spetteranno al genitore che ha con sé il figlio;
4/f) I genitori si riservano la facoltà di vedere al di fuori dei giorni e degli orari Per_1 sopraindicati, salvo congruo preavviso reciproco;
5) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la Pt_2 Pt_1 somma di € 500,00 che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
pag. 2 di 4 6) il sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese mediche extra assegno del figlio e il Pt_2
70% delle spese sportive;
le restanti spese previste dal Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 09/11/2016 saranno divise al 50% tra i coniugi;
7) le parti danno atto che, con il versamento da parte del sig. della somma di euro Pt_2
210.000,00, come da punto 7) delle condizioni di separazione, hanno definito ogni rapporto patrimoniale e dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere;
8) Il sig. verserà mensilmente alla moglie la somma di € 160,00 per l'alimentazione e la Pt_2 Per cura del cane di nome e si fa carico al 100% delle spese veterinarie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.01.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 48/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 9.04.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte del 7.10.2024, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno modificato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 3 di 4 • pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Santo Stefano Belbo il giorno 31/05/2012 (atto
[...] Parte_2
n. 2, parte II, serie A, anno 2012);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
• omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14.2.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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