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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/02/2024, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 221/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paola Montanari Presidente dott. Rosanna Scarano Consigliere dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 221/2019 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIPOLLA CP_1 C.F._1 MASSIMO
APPELLATO
e con IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
IN PUNTO A: Appello avverso Ordinanza del Tribunale di Bologna, depositata il 04.01.2019 (RG
5895/2027).
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 28.9.2021, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con l'intervento del Procuratore Generale che ha concluso per l'accoglimento dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 Con ricorso depositato in data 11 aprile 2017, impugnava il provvedimento con cui la CP_1
aveva rigettato la domanda di protezione internazionale. Organizzazione_1
Il ricorrente, proveniente dal Pakistan (regione del Punjab), fondava la sua domanda di protezione sul timore di essere condannato a morte per avere disertato dall'esercito del proprio Paese.
Chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento impugnato e, conseguentemente, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto a beneficiare della protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs 251/2007 ed, in subordine, della protezione umanitaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 6, 10 comma 4, 19 comma 1 D.lgs. 286/98.
Il Tribunale, ritenendo credibile il racconto dell'odierno appellato, riconosceva la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) del D.lgs n. 251/2007.
All'udienza del 6.10.2017 il ricorrente rendeva le seguenti dichiarazioni.
“ Perché è scappato dal Pakistan?
“In Pakistan ho studiato 12 anni complessivamente di cui 10 nella mia città e due a Lahore, lì ho Org_ Per_ studiato due cose miste, ogni anno dovevo scrivere un book e ho fatto una tesi su e , facendo ricerca mi sono molto interessato a queste cose e ho fatto richiesta per entrare nell'esercito del Pakistan, sono stato selezionato, mi hanno poi mandato a Haiderbad nel distretto di Sindh;
dopo aver fatto l'addestramento sono stato mandato nel Kharian nel distretto di Gujrat;
verso luglio 2007 abbiamo dovuto fare un'operazione contro a Lal Masjid a Islamabad;
abbiamo Persona_2 cominciato l'operazione perché rapivano i turisti che volevano fare diventare mussulmani, dicevano alle donne che potevano lasciare scoperti solo gli occhi, asserivano “noi siamo sulla strada giusta mentre il governo sta facendo delle cose sbagliate”; nel fare questa operazione abbiamo trovato la mappa del Pakistan e dell'Afghanistan dove volevano applicare i loro obiettivi, nell'operazione sono morti diciotto tra soldati e ufficiali;
preciso di non aver partecipato personalmente all'operazione.
Questa cosa è stata mostrata per circa otto giorni in televisione e lo vedevo mentre eravamo in mensa militare, vedevamo il video fatto dal nostro esercito sul canale nazionale. Vedendo questi video riflettevo perché avevo già studiato il fenomeno e mi domandavo “perché diventano terroristi”? e avevo tante domande sul funzionamento del governo e sul sistema. Condividevo questi pensieri con i miei colleghi –circa sei sette- con quali avevo fatto il training formativo ovvero opzione del governo, opzione dell'esercito, opzione dei terroristi. Mentre stavo parlando di questa cosa qualcuno ha riferito ai nostri superiori, che io dicevo che il nostro esercito potrebbe eliminare entro due tre anni tutti i terroristi e che per colpa del governo civile le persone diventano terroriste. Per le cose dette ho avuto una punizione di due settimane;
i superiori mi dissero tu devi essere punito perché stai toccando
pagina 2 di 12 argomenti pericolosi;
all'interno dell'esercito infatti vi era una parte che sosteneva il governo e una contraria.(….)
Alla fine del 2008 ho partecipato ad una operazione contro i talebani nella provincia di Sawat che è suddivisa in due zone e cioè e Per_3 Per_4
Nell'esercito prima di mandare in una operazione importante danno un piccolo periodo di ferie.
Quando stavo per andare a casa ho portato via alcuni oggetti che non mi sarei potuto portare in missione, per metterli al riparo a casa.
Di solito fanno un controllo normale ma invece l' con me fece un controllo severo. Quando Per_5 ha trovato nella valigia gli oggetti militari, mi ha portato da un altro superiore qualificato come maggiore di nome . Per_6
Mi hanno quindi intimato di rimanere sempre reperibile per le 24 ore e di presentarmi immediatamente in caso di chiamata.
Al rientro dalle ferie siamo andati nella zona delle operazioni e miei superiori hanno deciso di stabilire il contingente di circa cinquecento militari a per evitare danni ai civili. Lungo la Per_4 strada su un ponte i terroristi avevano collocato esplosivo.
Quando il ponte era ormai stato attraversato da almeno venti automezzi militari, i soldati notavano la presenza di quattro persone, delle quali tre venivano arrestate e una veniva uccisa.
Il ponte non saltava in aria;
dopo è arrivato un elicottero che ha portato via gli arrestati per portarli a
Islamabad.
Giunti a abbiamo messo al riparo le armi e cominciato a costruire il campo dove ci siamo Per_4 stabiliti.
La mattina successiva il superiore ha intimato di prendere le armi ma nella mia non c'era il caricatore nel quale c'erano venti proiettili.
Hanno quindi cominciato a interrogarmi, io rispondevo che non sapevo dove fosse. Io però pensavo che fosse stato l' . Persona_7
Ogni arma ha un numero, anche io avevo un numero di riferimento che mi identificava.
Le armi erano state lasciate all'aperto al di sotto di una stoffa. (….)
Commentavo con un amico che ogni mia minima mancanza veniva severamente ripresa mentre invece il governo non puniva i terroristi.
Qualcuno riferiva questo mio commento ai superiori che allora decidevano -sul presupposto che stavo portando casa materiali dell'esercito, avevo perso il caricatore, avevo nuovamente parlato di cose che mi erano state proibite- mi infliggevano sette settimane di punizione come quelle già sofferte, durante le quali venivo nuovamente sottoposto ad estenuanti prove fisiche. pagina 3 di 12 Dopo le sette settimane rientravo nelle mie mansioni ordinarie e mi dicevano che sarei stato trasferito
a –un posto ancora più pericoloso, per punizione. Parte_2
Questo luogo si trova al confine tra Cina, India e Pakistan in zona montuosa, la temperatura in quella zona può arrivare anche fino a meno quaranta gradi, Mi davano un periodo preliminare di tre settimane di ferie. (….).
Nel settembre 2009 tornavo quindi a casa e decidevo di non tornare più all'esercito. Ricontattavo un trafficante con il quale avevo già parlato nel gennaio 2009 e mi avrebbe intanto preparato i documenti
e una volta pronti sarei potuto partire.
Mi diede il numero di una persona che lavorava presso un ufficio dove fanno i passaporti.
Incontrata questa persona un paio di volte ho avuto il passaporto.
ADR sapendo che sarebbe stato via un paio di anni per quale motivo contattava il trafficante a gennaio
2009?
Il trafficante non mi aveva dato un tempo preciso. La mia situazione nell'esercito era già compromessa
e per me insostenibile e quindi avrei atteso l'occasione giusta. Il trafficante mi disse che mi avrebbe procurato un visto per l'Italia ma dovevo partire presto. Per passare in aeroporto avrebbe fatto tutto il trafficante. (….).
ADR in quale corpo dell'esercito prestava servizio?
Ci sono esercito, aereonautica, marina militare. Io ero nell'esercito nel unità 28. Org_3
ADR ha un libretto militare? esibisco copia di un tesserino riportante foto, grado di appartenenza (soldato semplice), numero identificativo.
ADR cosa significa l'acronimo sul tesserino? CP_2
Non lo so. Comunque il numero indicato è lo stesso riportato sulla mia carta di identità del Pakistan.
In sede di rilettura precisa: è il numero che identifica la mia famiglia. Anche i miei familiari hanno lo stesso numero.
ADR Oltre a questo tesserino aveva anche un vero e proprio libretto militare?
No, ricevevo delle lettere che dovevo consegnare nel luogo dove avrei dovuto prestare servizio.
Non avevo un libretto di servizio perché non avevo un grado militare, ero un soldato semplice, infatti ho avuto un passaporto come civile.
Esiste nell'esercito pakistano il libretto militare.
Venivano consegnati in ritardo perché davano la precedenza alle operazioni piuttosto che a questi documenti.
ADR il tesserino che ha esibito come lo ha avuto? pagina 4 di 12 Me lo ha mandato tramite corriere mio padre
ADR da suo padre ha saputo se c'è stata una condanna nei suoi confronti per diserzione? Sono stato condannato.
ADR a quale pena?
Sono ricercato dai poliziotti, se torno sarò condannato a morte.
Esibisco documento che è stato rilasciato dai poliziotti. L'originale viene trattenuto dai poliziotti. Mio padre è riuscito a procurarlo tramite terze persone perché se si fosse recato presso la polizia a chiederlo sarebbe stato trattenuto e interrogato.
ADR c'è una sentenza?
La sentenza non c'è però se mi dovessero arrestare verrei portato davanti la corte marziale per condannarmi a morte o al carcere a vita. (….)
ADR ha lasciato il Paese con un passaporto falso? Come fa l'esercito a sapere che Lei ha lasciato il
Pakistan?
No, con un trafficante e ho avuto un passaporto civile regolare con le mie generalità.
Forse hanno fatto un controllo e hanno visto il mio passaporto civile.
Al mio rientro sarò immediatamente fermato e sarà la prova che mi trovavo all'estero. ADR dopo quanto tempo ha presentato la domanda di protezione internazionale?
Arrivato in Italia ho avuto un permesso di soggiorno per nove mesi;
scaduto il permesso ho provato a rinnovarlo ma dopo sei/sette mesi mi hanno rifiutato la richiesta.
ADR Perché non ha fatto subito domanda di permesso di soggiorno per asilo?
Perché non sapevo che vi fosse questa possibilità.
Nel 2010 ho provato a fare domanda tramite avvocato ma la questura di Brescia non mi ha dato un appuntamento perché “gli immigrati facevano dei casini”.
Siccome non riuscivo a presentare la domanda di asilo politico ho pensato di andare in Francia. (….)
ADR da quando è partito ad oggi sa se la polizia l'ha cercata a casa?
Mia madre mi riferisce sempre che spesso vengono i poliziotti a cercarmi, però devo sottolineare che non lasciano un documento. CP_ Chi mi cerca però non portai vestiti dei poliziotti. Vengono a dire “sono un compagno di classe di posso avere il numero di telefono? Posso sapere dove vive?” ADR cosa sta facendo adesso in Italia?
Non appena arrivato ho frequentato la scuola e ho ottenuto il livello A. Successivamente impegnandomi tanto ho avuto patente B. Poi ho partecipato ad un corso per diventare autotrasportatore professionale e ho intenzione anche di conseguire la patente C.
pagina 5 di 12 Ho aperto anche una partita IVA. Svolgo l'attività come lavoratore autonomo, venditore ambulante di abbigliamento e accessori. Esibisco anche il libretto di un veicolo che ho acquistato e il certificato di proprietà telematico del pubblico registro di Parma.
ADR quando ha aperto la partita IVA?
22 luglio 2017(esibisce la partita IVA)(….)
ADR avvocato Cipolla: può esibire la patente?
Si,(esibisce la patente).
ADR dove ha il passaporto con il quale ha lasciato il Paese?
Lo ha ripreso il trafficante. (….). ''
Secondo il primo giudice le dichiarazioni del richiedente nel loro complesso dovevano ritenersi rispettose degli indicatori di buona fede soggettiva dettati dall'art. 3, quinto comma, D.lgs 251/2007 e riconosceva allo stesso il diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) del D.Lgs. n. 251/2007.
Propone appello il che censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione del Parte_1 citato art. 14 per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, nonché insussistenza dei presupposti per riconoscimento della protezione umanitaria.
Si costituisce che chiede il rigetto dell'appello perché infondato. In subordine chiede CP_1 dichiararsi il diritto dell'appellato a godere della protezione per “casi speciali” per i motivi previsti dagli artt. 5, co. 6, e 19, co. 1, D.Lgs 286/1998, nella formulazione introdotta dall'art. 1, co. 9, del D.L.
113/2018.
Il Procuratore Generale interviene chiedendo l'accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 D.Lgs. Parte_1
n. 251/2007 e l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
A detta dell'appellante l'ordinanza “…fonda la sua motivazione sulle mere inverosimili allegazioni di parte e generiche considerazioni sulle condizioni del Pakistan. Non si comprende da quali riscontri oggettivi e verificabili il GOT abbia tratto la convinzione della veridicità del narrato, di un soggetto dal nebuloso passato.(…).II giudice di primo grado ha finito, per contro, per riconoscere un diritto alla permanenza nel nostro Paese al di fuori dei casi in cui può essere attribuita la protezione sussidiaria, del tutto sorvolando sulle risultanze istruttorie fornite dalla . Org_1
Il motivo è fondato.
Per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007, oltre al requisito soggettivo (essere cittadino straniero od apolide che non ha la residenza abituale nel territorio dell'Unione europea) e negativo (non possedere i requisiti per il riconoscimento dello status di pagina 6 di 12 rifugiato), la norma richiede la sussistenza di un rischio effettivo di un danno grave in caso di ritorno nel Paese di origine o di residenza abituale:«Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo
Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».
La protezione sussidiaria ai sensi della lett. a) dell'art. 14 citato risponde alla necessità di protezione dalla pena di morte irrogata dallo Stato e prende in considerazione sia il rischio del richiedente di subire una condanna a morte quando una decisione in tal senso non è stata ancora emessa, sia il rischio del richiedente di essere sottoposto alla pena capitale in esecuzione di una sentenza già pronunciata.
A parere di questa Corte, se è vero che in Pakistan la diserzione comporta la condanna ad una pena detentiva fino a 5 anni di reclusione o, nei casi più gravi la condanna alla pena capitale, deve tuttavia rilevarsi che il racconto del richiedente non può essere ritenuto credibile.
Vale la pena di ribadire che le dichiarazioni del richiedente devono essere valutate alla luce degli indici legali di affidabilità contenuti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a), b), c), d), e).
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che la citata norma, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, costituisce, - unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, - il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici (v. per tutte
Cassazione civile sez. VI, 4 aprile 2013, n. 8282; Cass. 21363/2023).
pagina 7 di 12 Tanto premesso, alla luce degli atti e documenti di causa, il Collegio ritiene di dover confermare la valutazione della Commissione di non credibilità del racconto del richiedente e tanto per i seguenti motivi.
Dalla comparazione delle dichiarazioni rese prima innanzi alla Commissione e poi in udienza, emerge come il richiedente interrogato sui motivi della fuga dal proprio paese non ha fornito dettagli circostanziati in merito alle vicende relative alla diserzione dall'esercito.
Né ha fornito la prova di aver ricevuto comunicazioni relative a procedimenti disciplinari o penali relativi all'asserita “diserzione”.
Inoltre non ha fornito dichiarazioni coerenti in merito all'uscita dal Paese d'origine avvenuta nel 2009 e non spiega come avrebbe superato i controlli in aeroporto, cui è giunto con un passaporto a lui intestato.
Neanche appare chiaro come mai il richiedente non abbia provato ad ottenere alcun tipo di informazione rispetto al rischio per la presunta diserzione , nonostante sia un soggetto non sprovveduto e scolarizzato.
Ha affermato infatti: " ho studiato 12 anni complessivamente. ...ho studiato due cose miste, ogni anno Org_ Per_ dovevo scrivere un book e ho fatto una tesi su e ...": (pag. 4 ordinanza).
Ha solo riferito genericamente di essere stato più volte cercato dalla polizia, presso i familiari, dopo che aveva lasciato il Pakistan, ma non riesce a spiegare né la ragione né le circostanze.
Alla domanda: “…da suo padre ha saputo se c'è stata una condanna nei suoi confronti per diserzione?
Risponde: “Sono stato condannato”.
Alla domanda : “a quale pena? “
Risponde: “La sentenza non c'è però se mi dovessero arrestare verrei portato davanti la corte marziale per condannarmi a morte o al carcere a vita. (…) La pena sarà entro questi termini perché ho infranto le regole dell'esercito e me ne sono andato dall'estero lasciando il Paese.”
Il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia sufficientemente circostanziato la propria domanda, né ha spiegato per quali motivazioni si fosse disamorato dell'esercito, in che modo fosse riuscito a procurarsi i documenti per lasciare il Paese e in quali circostanze ciò fosse avvenuto.
Dichiara di aver presentato una domanda di protezione in Francia, del cui soggiorno nulla è in grado di provare.
Ha esibito copia del tesserino militare, - di cui non sa spiegare l'acronimo CNIC - e copia del
"documento che è stato rilasciato dai poliziotti", procuratogli dal padre "tramite terze persone” ( pag. 9 ordinanza) .
pagina 8 di 12 Il Collegio rileva che, quanto ai documenti esibiti, può fondatamente ritenersi che gli stessi, prodotti in semplice copia e privi di autenticità, sono privi di giuridica rilevanza.
Neppure si comprende, se effettivamente disertore, come mai abbia potuto abbandonare il Paese con tanto di passaporto e regolare visto a suo nome.
La mancanza di ogni documento a supporto del racconto rende fondato l'appello del laddove Parte_1 eccepisce che non vi è stata alcuna collaborazione del richiedente alla ricostruzione dei motivi della partenza, essendo il richiedente persona scolarizzata.
Si può aggiungere che, in ogni caso, non sussiste alcuna attualità del pericolo dato il tempo trascorso e data la mancata prova sia di aver ricevuto comunicazioni relative a procedimenti disciplinari o penali relativi all'asserita “diserzione”, sia di essere stato ricercato a casa dei familiari dalla Polizia.
∞ ∞ ∞
Il Collegio rileva che, rispetto alla decisione del Tribunale, deve giungersi a diversa conclusione con riguardo al riconoscimento in favore del richiedente della protezione umanitaria. Lo stesso ricorrente chiedeva il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19, primo comma, d.lgs. n. 286/1998, così come novellato dal d.l. n. 130/20120, conv. con modifiche dalla l. n. 173/2020. CP_ Quanto al livello di integrazione conseguito dal sig. si richiama la motivazione della Corte di
Cassazione che con la recente ordinanza n. 3705/2021, ha rimarcato il rapporto di inversa proporzionalità tra vulnerabilità complessivamente valutata da un lato, ed integrazione dall'altro.
Scrive, infatti, la Corte di cassazione: “Nell'ambito della valutazione comparativa tra la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente la protezione umanitaria, rispettivamente in Italia e nel Paese
d'origine, richiesta ai fini della concessione, o del diniego, del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286 del 1998 ( stesso (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv.
656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
1104 del 20/01/2020), l'apprezzamento relativo al rischio, in caso di rimpatrio, di privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, ovvero di loro compromissione al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, va condotto non in termini astratti, ma in concreto” E cioè “ponendo come base di partenza del procedimento di comparazione il livello di integrazione che il cittadino straniero abbia effettivamente realizzato in Italia, sotto i diversi profili sociale, lavorativo e familiare. Sussiste infatti un rapporto di proporzionalità inversa tra i due corni dell'unico procedimento logico di valutazione, nel senso che tanto più è forte il radicamento in Italia del richiedente la protezione, tanto meno è richiesto un apprezzamento funditus della condizione pagina 9 di 12 esistente nel Paese di origine che sia direttamente collegato alla situazione individuale del richiedente stesso, dovendosi presumere che la semplice rilevante differenza tra i due contesti possa esporre il soggetto al grave rischio di veder compromesso il suo standard di vita, e con esso, il livello di protezione dei suoi diritti fondamentali che in concreto egli ha potuto conseguire mediante il processo di integrazione avuto nel Paese ospitante e che, quindi, in linea tendenziale ha diritto di conservare”.
(Cass. sent. n. 3705/2021; Cass. sent. n.3279/2022; Cass. sent. n. 19045/2022; Cass. sent. n.
41778/2021; Cass. sent. n. 22511/2021).
Nella fattispecie, quanto al requisito della integrazione, il Collegio rileva che i criteri stabiliti dalla
Suprema Corte in materia di protezione umanitaria per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno ex art. 5, sesto comma, d.lgs. n. 286/1998, sono consolidati e configurano il perimetro all'interno del quale i giudici di merito debbono muoversi per valutare la sussistenza dei presupposti per accordare tale protezione.
Il suddetto requisito, per giurisprudenza costante, deve essere interpretato quale condizione di radicamento nel territorio riconducibile a diversi fattori (apprendimento della lingua, svolgimento di attività lavorativa, partecipazione alla vita sociale, frequentazione di corsi di studio/formazione, etc.).
Non si tratta, quindi, di un'espressione vuota e a essa occorre fare riferimento, ferma la necessaria comparazione tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, al fine di accertare se il rimpatrio possa incidere negativamente sulla titolarità e sull'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale
(Cass. civ., sent. n. 4455/2018, Cass. SS.UU., sent. n. 29459/2019; Cass. civ., ord. n. 17130/2020).
Dalla documentazione prodotta emerge che il richiedente appena arrivato in Italia ha seguito un percorso formativo per l'apprendimento della lingua italiana, ha superato l'esame per la patente “B”, ha partecipato ad un corso per diventare autotrasportatore professionale;
a seguito del riconoscimento della protezione sussidiaria ha aperto una partita IVA e svolge l'attività come lavoratore autonomo, come venditore ambulante di abbigliamento e accessori. Esibisce il libretto di un veicolo che ha acquistato e il certificato di proprietà telematico del pubblico registro di Parma.
Dai suddetti elementi e dallo svolgimento di attività lavorativa senza rilevanti soluzioni di continuità degli ultimi cinque anni di permanenza sul territorio nazionale, può ritenersi sussistente un buon grado di integrazione nel territorio italiano da compararsi con la situazione di instabilità del paese e della zona di origine.
Con particolare riferimento alla regione del Punjab è stata rilevata l'escalation di eventi violenti, definiti in alcuni casi come vere e proprie battaglie, che hanno colpito prevalentemente la popolazione civile: nei primi sette mesi del 2021 si sono contati in Punjab ottantadue episodi di tale natura, di cui pagina 10 di 12 diciannove “battles” – situation – COI 2021 - Country of Origin Org_4 Org_5 https://www.ecoi.net/en/file/local/2063078/2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_situation. pdf).
La decisione impugnata deve, quindi, essere riformata, poiché la documentata integrazione del richiedente, da un lato, e le condizioni dell'area di provenienza configuranti condizioni di vulnerabilità, dall'altro, consentono di risolvere in favore di quest'ultimo il giudizio comparativo richiesto dalla
Suprema Corte ai fini della concessione della tutela accordata ai sensi dell'art. 5, sesto comma, d.lgs. n.
286/1998, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, conv. in l. n.
132/2018.
Tale tutela può continuare a trovare applicazione nella fattispecie nonostante l'entrata in vigore del d.l.
n. 113/2018, convertito in l. n. 132/2018, che ha riformato detto istituto circoscrivendo la tutela a casi speciali espressamente previsti.
In mancanza di disciplina transitoria, la nuova disciplina non appare, infatti, applicabile al caso in esame in virtù del principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile (cfr. Cass. civ., sent. n. 3845/2017, nonché Cass. civ., sent. n. 4455/2018 e, da ultimo, Cass. civ, SS.UU., sent. n. 29460/2019).
In caso di positivo accertamento delle condizioni di legge per il riconoscimento della protezione c.d. umanitaria il provvedimento del Questore non potrà, però, che avere il contenuto e la durata stabiliti dall'art. 1, nono comma, d.l. n. 113/2018, convertito in l. n. 132/2018 (cfr. Cass. civ., sent. n.
4980/2019).
∞ ∞ ∞
Sussistono i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia, soggetta a costante evoluzione giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I –accerta il diritto del signor ad ottenere il permesso di cui all'art. 5 d.lgs n. CP_1
286/1998 e ordina la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno avente il contenuto e la durata di cui all'art. 1, nono comma, d.l. n. 113/2018, convertito in l.
n. 132/2018;
II – compensa integralmente le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 19.12.2023. pagina 11 di 12 Il Consigliere estensore avv. Rosanna Scarano
Il Presidente dott.ssa Paola Montanari
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paola Montanari Presidente dott. Rosanna Scarano Consigliere dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 221/2019 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIPOLLA CP_1 C.F._1 MASSIMO
APPELLATO
e con IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
IN PUNTO A: Appello avverso Ordinanza del Tribunale di Bologna, depositata il 04.01.2019 (RG
5895/2027).
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 28.9.2021, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con l'intervento del Procuratore Generale che ha concluso per l'accoglimento dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 Con ricorso depositato in data 11 aprile 2017, impugnava il provvedimento con cui la CP_1
aveva rigettato la domanda di protezione internazionale. Organizzazione_1
Il ricorrente, proveniente dal Pakistan (regione del Punjab), fondava la sua domanda di protezione sul timore di essere condannato a morte per avere disertato dall'esercito del proprio Paese.
Chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento impugnato e, conseguentemente, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto a beneficiare della protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs 251/2007 ed, in subordine, della protezione umanitaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 6, 10 comma 4, 19 comma 1 D.lgs. 286/98.
Il Tribunale, ritenendo credibile il racconto dell'odierno appellato, riconosceva la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) del D.lgs n. 251/2007.
All'udienza del 6.10.2017 il ricorrente rendeva le seguenti dichiarazioni.
“ Perché è scappato dal Pakistan?
“In Pakistan ho studiato 12 anni complessivamente di cui 10 nella mia città e due a Lahore, lì ho Org_ Per_ studiato due cose miste, ogni anno dovevo scrivere un book e ho fatto una tesi su e , facendo ricerca mi sono molto interessato a queste cose e ho fatto richiesta per entrare nell'esercito del Pakistan, sono stato selezionato, mi hanno poi mandato a Haiderbad nel distretto di Sindh;
dopo aver fatto l'addestramento sono stato mandato nel Kharian nel distretto di Gujrat;
verso luglio 2007 abbiamo dovuto fare un'operazione contro a Lal Masjid a Islamabad;
abbiamo Persona_2 cominciato l'operazione perché rapivano i turisti che volevano fare diventare mussulmani, dicevano alle donne che potevano lasciare scoperti solo gli occhi, asserivano “noi siamo sulla strada giusta mentre il governo sta facendo delle cose sbagliate”; nel fare questa operazione abbiamo trovato la mappa del Pakistan e dell'Afghanistan dove volevano applicare i loro obiettivi, nell'operazione sono morti diciotto tra soldati e ufficiali;
preciso di non aver partecipato personalmente all'operazione.
Questa cosa è stata mostrata per circa otto giorni in televisione e lo vedevo mentre eravamo in mensa militare, vedevamo il video fatto dal nostro esercito sul canale nazionale. Vedendo questi video riflettevo perché avevo già studiato il fenomeno e mi domandavo “perché diventano terroristi”? e avevo tante domande sul funzionamento del governo e sul sistema. Condividevo questi pensieri con i miei colleghi –circa sei sette- con quali avevo fatto il training formativo ovvero opzione del governo, opzione dell'esercito, opzione dei terroristi. Mentre stavo parlando di questa cosa qualcuno ha riferito ai nostri superiori, che io dicevo che il nostro esercito potrebbe eliminare entro due tre anni tutti i terroristi e che per colpa del governo civile le persone diventano terroriste. Per le cose dette ho avuto una punizione di due settimane;
i superiori mi dissero tu devi essere punito perché stai toccando
pagina 2 di 12 argomenti pericolosi;
all'interno dell'esercito infatti vi era una parte che sosteneva il governo e una contraria.(….)
Alla fine del 2008 ho partecipato ad una operazione contro i talebani nella provincia di Sawat che è suddivisa in due zone e cioè e Per_3 Per_4
Nell'esercito prima di mandare in una operazione importante danno un piccolo periodo di ferie.
Quando stavo per andare a casa ho portato via alcuni oggetti che non mi sarei potuto portare in missione, per metterli al riparo a casa.
Di solito fanno un controllo normale ma invece l' con me fece un controllo severo. Quando Per_5 ha trovato nella valigia gli oggetti militari, mi ha portato da un altro superiore qualificato come maggiore di nome . Per_6
Mi hanno quindi intimato di rimanere sempre reperibile per le 24 ore e di presentarmi immediatamente in caso di chiamata.
Al rientro dalle ferie siamo andati nella zona delle operazioni e miei superiori hanno deciso di stabilire il contingente di circa cinquecento militari a per evitare danni ai civili. Lungo la Per_4 strada su un ponte i terroristi avevano collocato esplosivo.
Quando il ponte era ormai stato attraversato da almeno venti automezzi militari, i soldati notavano la presenza di quattro persone, delle quali tre venivano arrestate e una veniva uccisa.
Il ponte non saltava in aria;
dopo è arrivato un elicottero che ha portato via gli arrestati per portarli a
Islamabad.
Giunti a abbiamo messo al riparo le armi e cominciato a costruire il campo dove ci siamo Per_4 stabiliti.
La mattina successiva il superiore ha intimato di prendere le armi ma nella mia non c'era il caricatore nel quale c'erano venti proiettili.
Hanno quindi cominciato a interrogarmi, io rispondevo che non sapevo dove fosse. Io però pensavo che fosse stato l' . Persona_7
Ogni arma ha un numero, anche io avevo un numero di riferimento che mi identificava.
Le armi erano state lasciate all'aperto al di sotto di una stoffa. (….)
Commentavo con un amico che ogni mia minima mancanza veniva severamente ripresa mentre invece il governo non puniva i terroristi.
Qualcuno riferiva questo mio commento ai superiori che allora decidevano -sul presupposto che stavo portando casa materiali dell'esercito, avevo perso il caricatore, avevo nuovamente parlato di cose che mi erano state proibite- mi infliggevano sette settimane di punizione come quelle già sofferte, durante le quali venivo nuovamente sottoposto ad estenuanti prove fisiche. pagina 3 di 12 Dopo le sette settimane rientravo nelle mie mansioni ordinarie e mi dicevano che sarei stato trasferito
a –un posto ancora più pericoloso, per punizione. Parte_2
Questo luogo si trova al confine tra Cina, India e Pakistan in zona montuosa, la temperatura in quella zona può arrivare anche fino a meno quaranta gradi, Mi davano un periodo preliminare di tre settimane di ferie. (….).
Nel settembre 2009 tornavo quindi a casa e decidevo di non tornare più all'esercito. Ricontattavo un trafficante con il quale avevo già parlato nel gennaio 2009 e mi avrebbe intanto preparato i documenti
e una volta pronti sarei potuto partire.
Mi diede il numero di una persona che lavorava presso un ufficio dove fanno i passaporti.
Incontrata questa persona un paio di volte ho avuto il passaporto.
ADR sapendo che sarebbe stato via un paio di anni per quale motivo contattava il trafficante a gennaio
2009?
Il trafficante non mi aveva dato un tempo preciso. La mia situazione nell'esercito era già compromessa
e per me insostenibile e quindi avrei atteso l'occasione giusta. Il trafficante mi disse che mi avrebbe procurato un visto per l'Italia ma dovevo partire presto. Per passare in aeroporto avrebbe fatto tutto il trafficante. (….).
ADR in quale corpo dell'esercito prestava servizio?
Ci sono esercito, aereonautica, marina militare. Io ero nell'esercito nel unità 28. Org_3
ADR ha un libretto militare? esibisco copia di un tesserino riportante foto, grado di appartenenza (soldato semplice), numero identificativo.
ADR cosa significa l'acronimo sul tesserino? CP_2
Non lo so. Comunque il numero indicato è lo stesso riportato sulla mia carta di identità del Pakistan.
In sede di rilettura precisa: è il numero che identifica la mia famiglia. Anche i miei familiari hanno lo stesso numero.
ADR Oltre a questo tesserino aveva anche un vero e proprio libretto militare?
No, ricevevo delle lettere che dovevo consegnare nel luogo dove avrei dovuto prestare servizio.
Non avevo un libretto di servizio perché non avevo un grado militare, ero un soldato semplice, infatti ho avuto un passaporto come civile.
Esiste nell'esercito pakistano il libretto militare.
Venivano consegnati in ritardo perché davano la precedenza alle operazioni piuttosto che a questi documenti.
ADR il tesserino che ha esibito come lo ha avuto? pagina 4 di 12 Me lo ha mandato tramite corriere mio padre
ADR da suo padre ha saputo se c'è stata una condanna nei suoi confronti per diserzione? Sono stato condannato.
ADR a quale pena?
Sono ricercato dai poliziotti, se torno sarò condannato a morte.
Esibisco documento che è stato rilasciato dai poliziotti. L'originale viene trattenuto dai poliziotti. Mio padre è riuscito a procurarlo tramite terze persone perché se si fosse recato presso la polizia a chiederlo sarebbe stato trattenuto e interrogato.
ADR c'è una sentenza?
La sentenza non c'è però se mi dovessero arrestare verrei portato davanti la corte marziale per condannarmi a morte o al carcere a vita. (….)
ADR ha lasciato il Paese con un passaporto falso? Come fa l'esercito a sapere che Lei ha lasciato il
Pakistan?
No, con un trafficante e ho avuto un passaporto civile regolare con le mie generalità.
Forse hanno fatto un controllo e hanno visto il mio passaporto civile.
Al mio rientro sarò immediatamente fermato e sarà la prova che mi trovavo all'estero. ADR dopo quanto tempo ha presentato la domanda di protezione internazionale?
Arrivato in Italia ho avuto un permesso di soggiorno per nove mesi;
scaduto il permesso ho provato a rinnovarlo ma dopo sei/sette mesi mi hanno rifiutato la richiesta.
ADR Perché non ha fatto subito domanda di permesso di soggiorno per asilo?
Perché non sapevo che vi fosse questa possibilità.
Nel 2010 ho provato a fare domanda tramite avvocato ma la questura di Brescia non mi ha dato un appuntamento perché “gli immigrati facevano dei casini”.
Siccome non riuscivo a presentare la domanda di asilo politico ho pensato di andare in Francia. (….)
ADR da quando è partito ad oggi sa se la polizia l'ha cercata a casa?
Mia madre mi riferisce sempre che spesso vengono i poliziotti a cercarmi, però devo sottolineare che non lasciano un documento. CP_ Chi mi cerca però non portai vestiti dei poliziotti. Vengono a dire “sono un compagno di classe di posso avere il numero di telefono? Posso sapere dove vive?” ADR cosa sta facendo adesso in Italia?
Non appena arrivato ho frequentato la scuola e ho ottenuto il livello A. Successivamente impegnandomi tanto ho avuto patente B. Poi ho partecipato ad un corso per diventare autotrasportatore professionale e ho intenzione anche di conseguire la patente C.
pagina 5 di 12 Ho aperto anche una partita IVA. Svolgo l'attività come lavoratore autonomo, venditore ambulante di abbigliamento e accessori. Esibisco anche il libretto di un veicolo che ho acquistato e il certificato di proprietà telematico del pubblico registro di Parma.
ADR quando ha aperto la partita IVA?
22 luglio 2017(esibisce la partita IVA)(….)
ADR avvocato Cipolla: può esibire la patente?
Si,(esibisce la patente).
ADR dove ha il passaporto con il quale ha lasciato il Paese?
Lo ha ripreso il trafficante. (….). ''
Secondo il primo giudice le dichiarazioni del richiedente nel loro complesso dovevano ritenersi rispettose degli indicatori di buona fede soggettiva dettati dall'art. 3, quinto comma, D.lgs 251/2007 e riconosceva allo stesso il diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) del D.Lgs. n. 251/2007.
Propone appello il che censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione del Parte_1 citato art. 14 per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, nonché insussistenza dei presupposti per riconoscimento della protezione umanitaria.
Si costituisce che chiede il rigetto dell'appello perché infondato. In subordine chiede CP_1 dichiararsi il diritto dell'appellato a godere della protezione per “casi speciali” per i motivi previsti dagli artt. 5, co. 6, e 19, co. 1, D.Lgs 286/1998, nella formulazione introdotta dall'art. 1, co. 9, del D.L.
113/2018.
Il Procuratore Generale interviene chiedendo l'accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 D.Lgs. Parte_1
n. 251/2007 e l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
A detta dell'appellante l'ordinanza “…fonda la sua motivazione sulle mere inverosimili allegazioni di parte e generiche considerazioni sulle condizioni del Pakistan. Non si comprende da quali riscontri oggettivi e verificabili il GOT abbia tratto la convinzione della veridicità del narrato, di un soggetto dal nebuloso passato.(…).II giudice di primo grado ha finito, per contro, per riconoscere un diritto alla permanenza nel nostro Paese al di fuori dei casi in cui può essere attribuita la protezione sussidiaria, del tutto sorvolando sulle risultanze istruttorie fornite dalla . Org_1
Il motivo è fondato.
Per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007, oltre al requisito soggettivo (essere cittadino straniero od apolide che non ha la residenza abituale nel territorio dell'Unione europea) e negativo (non possedere i requisiti per il riconoscimento dello status di pagina 6 di 12 rifugiato), la norma richiede la sussistenza di un rischio effettivo di un danno grave in caso di ritorno nel Paese di origine o di residenza abituale:«Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo
Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».
La protezione sussidiaria ai sensi della lett. a) dell'art. 14 citato risponde alla necessità di protezione dalla pena di morte irrogata dallo Stato e prende in considerazione sia il rischio del richiedente di subire una condanna a morte quando una decisione in tal senso non è stata ancora emessa, sia il rischio del richiedente di essere sottoposto alla pena capitale in esecuzione di una sentenza già pronunciata.
A parere di questa Corte, se è vero che in Pakistan la diserzione comporta la condanna ad una pena detentiva fino a 5 anni di reclusione o, nei casi più gravi la condanna alla pena capitale, deve tuttavia rilevarsi che il racconto del richiedente non può essere ritenuto credibile.
Vale la pena di ribadire che le dichiarazioni del richiedente devono essere valutate alla luce degli indici legali di affidabilità contenuti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a), b), c), d), e).
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che la citata norma, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, costituisce, - unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, - il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici (v. per tutte
Cassazione civile sez. VI, 4 aprile 2013, n. 8282; Cass. 21363/2023).
pagina 7 di 12 Tanto premesso, alla luce degli atti e documenti di causa, il Collegio ritiene di dover confermare la valutazione della Commissione di non credibilità del racconto del richiedente e tanto per i seguenti motivi.
Dalla comparazione delle dichiarazioni rese prima innanzi alla Commissione e poi in udienza, emerge come il richiedente interrogato sui motivi della fuga dal proprio paese non ha fornito dettagli circostanziati in merito alle vicende relative alla diserzione dall'esercito.
Né ha fornito la prova di aver ricevuto comunicazioni relative a procedimenti disciplinari o penali relativi all'asserita “diserzione”.
Inoltre non ha fornito dichiarazioni coerenti in merito all'uscita dal Paese d'origine avvenuta nel 2009 e non spiega come avrebbe superato i controlli in aeroporto, cui è giunto con un passaporto a lui intestato.
Neanche appare chiaro come mai il richiedente non abbia provato ad ottenere alcun tipo di informazione rispetto al rischio per la presunta diserzione , nonostante sia un soggetto non sprovveduto e scolarizzato.
Ha affermato infatti: " ho studiato 12 anni complessivamente. ...ho studiato due cose miste, ogni anno Org_ Per_ dovevo scrivere un book e ho fatto una tesi su e ...": (pag. 4 ordinanza).
Ha solo riferito genericamente di essere stato più volte cercato dalla polizia, presso i familiari, dopo che aveva lasciato il Pakistan, ma non riesce a spiegare né la ragione né le circostanze.
Alla domanda: “…da suo padre ha saputo se c'è stata una condanna nei suoi confronti per diserzione?
Risponde: “Sono stato condannato”.
Alla domanda : “a quale pena? “
Risponde: “La sentenza non c'è però se mi dovessero arrestare verrei portato davanti la corte marziale per condannarmi a morte o al carcere a vita. (…) La pena sarà entro questi termini perché ho infranto le regole dell'esercito e me ne sono andato dall'estero lasciando il Paese.”
Il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia sufficientemente circostanziato la propria domanda, né ha spiegato per quali motivazioni si fosse disamorato dell'esercito, in che modo fosse riuscito a procurarsi i documenti per lasciare il Paese e in quali circostanze ciò fosse avvenuto.
Dichiara di aver presentato una domanda di protezione in Francia, del cui soggiorno nulla è in grado di provare.
Ha esibito copia del tesserino militare, - di cui non sa spiegare l'acronimo CNIC - e copia del
"documento che è stato rilasciato dai poliziotti", procuratogli dal padre "tramite terze persone” ( pag. 9 ordinanza) .
pagina 8 di 12 Il Collegio rileva che, quanto ai documenti esibiti, può fondatamente ritenersi che gli stessi, prodotti in semplice copia e privi di autenticità, sono privi di giuridica rilevanza.
Neppure si comprende, se effettivamente disertore, come mai abbia potuto abbandonare il Paese con tanto di passaporto e regolare visto a suo nome.
La mancanza di ogni documento a supporto del racconto rende fondato l'appello del laddove Parte_1 eccepisce che non vi è stata alcuna collaborazione del richiedente alla ricostruzione dei motivi della partenza, essendo il richiedente persona scolarizzata.
Si può aggiungere che, in ogni caso, non sussiste alcuna attualità del pericolo dato il tempo trascorso e data la mancata prova sia di aver ricevuto comunicazioni relative a procedimenti disciplinari o penali relativi all'asserita “diserzione”, sia di essere stato ricercato a casa dei familiari dalla Polizia.
∞ ∞ ∞
Il Collegio rileva che, rispetto alla decisione del Tribunale, deve giungersi a diversa conclusione con riguardo al riconoscimento in favore del richiedente della protezione umanitaria. Lo stesso ricorrente chiedeva il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19, primo comma, d.lgs. n. 286/1998, così come novellato dal d.l. n. 130/20120, conv. con modifiche dalla l. n. 173/2020. CP_ Quanto al livello di integrazione conseguito dal sig. si richiama la motivazione della Corte di
Cassazione che con la recente ordinanza n. 3705/2021, ha rimarcato il rapporto di inversa proporzionalità tra vulnerabilità complessivamente valutata da un lato, ed integrazione dall'altro.
Scrive, infatti, la Corte di cassazione: “Nell'ambito della valutazione comparativa tra la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente la protezione umanitaria, rispettivamente in Italia e nel Paese
d'origine, richiesta ai fini della concessione, o del diniego, del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286 del 1998 ( stesso (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv.
656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
1104 del 20/01/2020), l'apprezzamento relativo al rischio, in caso di rimpatrio, di privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, ovvero di loro compromissione al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, va condotto non in termini astratti, ma in concreto” E cioè “ponendo come base di partenza del procedimento di comparazione il livello di integrazione che il cittadino straniero abbia effettivamente realizzato in Italia, sotto i diversi profili sociale, lavorativo e familiare. Sussiste infatti un rapporto di proporzionalità inversa tra i due corni dell'unico procedimento logico di valutazione, nel senso che tanto più è forte il radicamento in Italia del richiedente la protezione, tanto meno è richiesto un apprezzamento funditus della condizione pagina 9 di 12 esistente nel Paese di origine che sia direttamente collegato alla situazione individuale del richiedente stesso, dovendosi presumere che la semplice rilevante differenza tra i due contesti possa esporre il soggetto al grave rischio di veder compromesso il suo standard di vita, e con esso, il livello di protezione dei suoi diritti fondamentali che in concreto egli ha potuto conseguire mediante il processo di integrazione avuto nel Paese ospitante e che, quindi, in linea tendenziale ha diritto di conservare”.
(Cass. sent. n. 3705/2021; Cass. sent. n.3279/2022; Cass. sent. n. 19045/2022; Cass. sent. n.
41778/2021; Cass. sent. n. 22511/2021).
Nella fattispecie, quanto al requisito della integrazione, il Collegio rileva che i criteri stabiliti dalla
Suprema Corte in materia di protezione umanitaria per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno ex art. 5, sesto comma, d.lgs. n. 286/1998, sono consolidati e configurano il perimetro all'interno del quale i giudici di merito debbono muoversi per valutare la sussistenza dei presupposti per accordare tale protezione.
Il suddetto requisito, per giurisprudenza costante, deve essere interpretato quale condizione di radicamento nel territorio riconducibile a diversi fattori (apprendimento della lingua, svolgimento di attività lavorativa, partecipazione alla vita sociale, frequentazione di corsi di studio/formazione, etc.).
Non si tratta, quindi, di un'espressione vuota e a essa occorre fare riferimento, ferma la necessaria comparazione tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, al fine di accertare se il rimpatrio possa incidere negativamente sulla titolarità e sull'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale
(Cass. civ., sent. n. 4455/2018, Cass. SS.UU., sent. n. 29459/2019; Cass. civ., ord. n. 17130/2020).
Dalla documentazione prodotta emerge che il richiedente appena arrivato in Italia ha seguito un percorso formativo per l'apprendimento della lingua italiana, ha superato l'esame per la patente “B”, ha partecipato ad un corso per diventare autotrasportatore professionale;
a seguito del riconoscimento della protezione sussidiaria ha aperto una partita IVA e svolge l'attività come lavoratore autonomo, come venditore ambulante di abbigliamento e accessori. Esibisce il libretto di un veicolo che ha acquistato e il certificato di proprietà telematico del pubblico registro di Parma.
Dai suddetti elementi e dallo svolgimento di attività lavorativa senza rilevanti soluzioni di continuità degli ultimi cinque anni di permanenza sul territorio nazionale, può ritenersi sussistente un buon grado di integrazione nel territorio italiano da compararsi con la situazione di instabilità del paese e della zona di origine.
Con particolare riferimento alla regione del Punjab è stata rilevata l'escalation di eventi violenti, definiti in alcuni casi come vere e proprie battaglie, che hanno colpito prevalentemente la popolazione civile: nei primi sette mesi del 2021 si sono contati in Punjab ottantadue episodi di tale natura, di cui pagina 10 di 12 diciannove “battles” – situation – COI 2021 - Country of Origin Org_4 Org_5 https://www.ecoi.net/en/file/local/2063078/2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_situation. pdf).
La decisione impugnata deve, quindi, essere riformata, poiché la documentata integrazione del richiedente, da un lato, e le condizioni dell'area di provenienza configuranti condizioni di vulnerabilità, dall'altro, consentono di risolvere in favore di quest'ultimo il giudizio comparativo richiesto dalla
Suprema Corte ai fini della concessione della tutela accordata ai sensi dell'art. 5, sesto comma, d.lgs. n.
286/1998, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, conv. in l. n.
132/2018.
Tale tutela può continuare a trovare applicazione nella fattispecie nonostante l'entrata in vigore del d.l.
n. 113/2018, convertito in l. n. 132/2018, che ha riformato detto istituto circoscrivendo la tutela a casi speciali espressamente previsti.
In mancanza di disciplina transitoria, la nuova disciplina non appare, infatti, applicabile al caso in esame in virtù del principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile (cfr. Cass. civ., sent. n. 3845/2017, nonché Cass. civ., sent. n. 4455/2018 e, da ultimo, Cass. civ, SS.UU., sent. n. 29460/2019).
In caso di positivo accertamento delle condizioni di legge per il riconoscimento della protezione c.d. umanitaria il provvedimento del Questore non potrà, però, che avere il contenuto e la durata stabiliti dall'art. 1, nono comma, d.l. n. 113/2018, convertito in l. n. 132/2018 (cfr. Cass. civ., sent. n.
4980/2019).
∞ ∞ ∞
Sussistono i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia, soggetta a costante evoluzione giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I –accerta il diritto del signor ad ottenere il permesso di cui all'art. 5 d.lgs n. CP_1
286/1998 e ordina la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno avente il contenuto e la durata di cui all'art. 1, nono comma, d.l. n. 113/2018, convertito in l.
n. 132/2018;
II – compensa integralmente le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 19.12.2023. pagina 11 di 12 Il Consigliere estensore avv. Rosanna Scarano
Il Presidente dott.ssa Paola Montanari
pagina 12 di 12