Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 1922
CASS
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale

    La Corte rileva che la procura, pur essendo materialmente congiunta al ricorso, contiene espressioni che non si riferiscono inequivocabilmente alla proposizione del ricorso per cassazione, ma ad attività tipiche del giudizio di merito. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di valida procura speciale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del primo motivo di ricorso

    La Corte rileva che il vizio di omessa pronuncia e il vizio di omessa motivazione sono distinti e la loro proposizione cumulativa in un unico motivo, senza una chiara distinzione, rende il motivo inammissibile.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del secondo motivo di ricorso

    La Corte rileva che il ricorrente si è limitato a dedurre la violazione di una norma, senza illustrarne il contenuto precettivo e senza raffrontarlo con la sentenza impugnata, demandando alla Corte il compito di individuare la norma violata o i punti della sentenza in contrasto con essa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 1922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1922
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo