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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 31/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De MU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 709/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. D'ERRICO MARCO Parte_1
ATTRICE contro
, Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All' udienza del 28.03.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle svolte nell' atto introduttivo.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) . Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La domanda attorea merita accoglimento .
Per quel che concerne la domanda principale – tesa ad ottenere l' emissione dell' ordine di liberazione in favore di dell' appartamento sito Parte_1 in Termoli alla via del Nuoto n. 14, si rileva che la parte ricorrente ha dato prova documentale della fondatezza della propria pretesa , avendo dimostrato: 1) l' originaria proprietà dell' appartamento in questione in capo a Parte_2
e ; 2) la titolarità – in capo a ciascuno dei predetti – Parte_3 unicamente e rispettivamente delle unità immobiliari di cui agli allegati nn. 7 ed 8 al ricorso , con conseguente loro diritto – ai sensi dell' art 3 legge n. 431/1998 – ad agire per ottenere il rilascio dell' immobile locato alla prima scadenza in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore;
3) la comunicazione da parte dei alla conduttrice dell' appartamento Parte_2
di volere vendere lo stesso;
4 ) la rinuncia della Controparte_1 CP_1 ad esercitare la prelazione per l' acquisto dell' appartamento de quo ; 5) l' acquisto dell' appartamento da parte di ed il Parte_1 conseguente subentro della stessa nei diritti spettanti ai precedenti proprietari e quindi anche nel rapporto di locazione in corso con la;
6) la CP_1 comunicazione con cui la , ai sensi dell' art 3 della legge n. 431 / 1998, Parte_1 informava la di non volere rinnovare la locazione e ne chiedeva CP_1 conseguentemente la consegna entro la scadenza contrattuale del 31 marzo 2024.
A tanto va aggiunto che l' attrice ha dato prova documentale ( si veda il certificato di residenza depositato all' udienza del 28.03.2025) della permanenza , alla stato attuale , della all' interno dell' appartamento e da tale circostanza CP_1 discende l' obbligo della detta conduttrice a corrispondere alla - a Parte_1 titolo di risarcimento del danno conseguente alla mancata disponibilità dell' immobile – una somma pari al canone di locazione mensile contrattualmente concordato in euro 400 , e tanto a partire dalla scadenza del contratto e fino al rilascio dell' appartamento.
Non può invece essere accolta la domanda di condanna della al CP_1 rimborso in favore dell' attrice delle spese condominiali , non essendo stato documentato né l' ammontare delle stesse, né l' esborso da parte della
. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate – in considerazione dell' assenza di attività istruttoria – secondo i limiti minimi dello scaglione per valore di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_1
- dichiara che il contratto di locazione sottoscritto l' 1 aprile 20202 da
[...]
e , da un lato e dalla signora Parte_3 Parte_2 Controparte_1 dall'altro, registrato in Termoli il 17.04.2020, al n.625, serie 3 T, avente ad oggetto l' appartamento sito in via del Nuoto, n.14 in Termoli, e distinto in catasto fabbricati al foglio 12, p.lla 268, sub 27, in virtù della legittimità della disdetta comunicata con lettera raccomandata del 10 maggio 2023, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g) della legge 431 del 9 dicembre 1998, n.431, è cessato alla data del 31 marzo 2024;
- condanna per l'effetto al rilascio entro giorni 45 dalla Controparte_1 notifica della presente sentenza dell'immobile suddetto, libero e vuoto da persone e da cose, in favore della ricorrente;
Parte_1
- condanna – a titolo di risarcimento del danno per Controparte_1
l'occupazione abusiva dell'immobile – al pagamento in favore dell' attrice della somma di euro 400 mensili , a far data dal 1° aprile 2024 e fino alla data dell'effettivo rilascio;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore dell' Controparte_1 attrice , liquidate in euro 2837 , di cui 237 per spese , oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap .
IN , 28 marzo 2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De MU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De MU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 709/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. D'ERRICO MARCO Parte_1
ATTRICE contro
, Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All' udienza del 28.03.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle svolte nell' atto introduttivo.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) . Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La domanda attorea merita accoglimento .
Per quel che concerne la domanda principale – tesa ad ottenere l' emissione dell' ordine di liberazione in favore di dell' appartamento sito Parte_1 in Termoli alla via del Nuoto n. 14, si rileva che la parte ricorrente ha dato prova documentale della fondatezza della propria pretesa , avendo dimostrato: 1) l' originaria proprietà dell' appartamento in questione in capo a Parte_2
e ; 2) la titolarità – in capo a ciascuno dei predetti – Parte_3 unicamente e rispettivamente delle unità immobiliari di cui agli allegati nn. 7 ed 8 al ricorso , con conseguente loro diritto – ai sensi dell' art 3 legge n. 431/1998 – ad agire per ottenere il rilascio dell' immobile locato alla prima scadenza in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore;
3) la comunicazione da parte dei alla conduttrice dell' appartamento Parte_2
di volere vendere lo stesso;
4 ) la rinuncia della Controparte_1 CP_1 ad esercitare la prelazione per l' acquisto dell' appartamento de quo ; 5) l' acquisto dell' appartamento da parte di ed il Parte_1 conseguente subentro della stessa nei diritti spettanti ai precedenti proprietari e quindi anche nel rapporto di locazione in corso con la;
6) la CP_1 comunicazione con cui la , ai sensi dell' art 3 della legge n. 431 / 1998, Parte_1 informava la di non volere rinnovare la locazione e ne chiedeva CP_1 conseguentemente la consegna entro la scadenza contrattuale del 31 marzo 2024.
A tanto va aggiunto che l' attrice ha dato prova documentale ( si veda il certificato di residenza depositato all' udienza del 28.03.2025) della permanenza , alla stato attuale , della all' interno dell' appartamento e da tale circostanza CP_1 discende l' obbligo della detta conduttrice a corrispondere alla - a Parte_1 titolo di risarcimento del danno conseguente alla mancata disponibilità dell' immobile – una somma pari al canone di locazione mensile contrattualmente concordato in euro 400 , e tanto a partire dalla scadenza del contratto e fino al rilascio dell' appartamento.
Non può invece essere accolta la domanda di condanna della al CP_1 rimborso in favore dell' attrice delle spese condominiali , non essendo stato documentato né l' ammontare delle stesse, né l' esborso da parte della
. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate – in considerazione dell' assenza di attività istruttoria – secondo i limiti minimi dello scaglione per valore di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_1
- dichiara che il contratto di locazione sottoscritto l' 1 aprile 20202 da
[...]
e , da un lato e dalla signora Parte_3 Parte_2 Controparte_1 dall'altro, registrato in Termoli il 17.04.2020, al n.625, serie 3 T, avente ad oggetto l' appartamento sito in via del Nuoto, n.14 in Termoli, e distinto in catasto fabbricati al foglio 12, p.lla 268, sub 27, in virtù della legittimità della disdetta comunicata con lettera raccomandata del 10 maggio 2023, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g) della legge 431 del 9 dicembre 1998, n.431, è cessato alla data del 31 marzo 2024;
- condanna per l'effetto al rilascio entro giorni 45 dalla Controparte_1 notifica della presente sentenza dell'immobile suddetto, libero e vuoto da persone e da cose, in favore della ricorrente;
Parte_1
- condanna – a titolo di risarcimento del danno per Controparte_1
l'occupazione abusiva dell'immobile – al pagamento in favore dell' attrice della somma di euro 400 mensili , a far data dal 1° aprile 2024 e fino alla data dell'effettivo rilascio;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore dell' Controparte_1 attrice , liquidate in euro 2837 , di cui 237 per spese , oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap .
IN , 28 marzo 2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De MU