Sentenza 20 gennaio 1999
Massime • 1
I documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata dei quali, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., è consentito il deposito in cassazione sono soltanto quelli comprovanti vizi attinenti alla sentenza, e non anche quelli relativi ad atti o situazioni precedenti che si ripercuotono sulla validità della sentenza stessa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il deposito, in sede di legittimità, di atti tendenti a provare che i fondi, dei quali era stato richiesto il rilascio sulla base di sentenza che aveva dichiarato risolto il contratto di mezzadria, erano oggetto di controversia relativa alla esistenza di diritti di uso civico sui fondi ed alla demanialità degli stessi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/1999, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. GI Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -
Dott. AR FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO AR, NO NN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato DARIO DI GRAVIO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IN TE OL, LI LE, IN SI, elettivamente domiciliati in ROMA L.GO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato NICOLINO STELLA, che li difende unitamente all'avvocato NICOLA DE BENEDICTIS, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
IN AV, IN IG, IN AV, IN IG;
- intimati -
avverso la sentenza n. 101/95 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, emessa l'1/12/95 depositata il 13/12/95 -RG. 149/93. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/98 dal Consigliere Dott. GI Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato BARTOLOMEO CARLO ROMEO (con delega dell'Avv.Dario Di Gravio);
udito l'Avvocato STELLA NICOLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ER OL TI e HE FA hanno chiesto a AR e GI NO il rilascio di fondi di loro proprietà ubicati nel Comune di Larino, fondando la richiesta su sentenza della Corte di appello di Campobasso, sezione specializzata agraria, la quale aveva dichiarato risolto il contratto di mezzadria intercorso tra le parti.
I NO, con ricorso del 9 marzo 1988 al pretore di Larino, hanno proposto opposizione all'esecuzione, deducendo, per quanto interessa in questa sede, che i terreni in contestazione erano inalienabili e che il possesso vantato dagli intimanti non era valido ai fini dell'usucapione.
Costituitisi in giudizio, i TI-FA hanno resistito all'opposizione, invocando il loro diritto di proprietà esclusiva sui fondi in contestazione.
2. I NO, con atto di citazione del 27 maggio 1988, hanno riassunto la causa davanti al tribunale di Larino, il quale ha rigettato l'opposizione all'esecuzione con sentenza del 18 novembre 1992. Questa decisione è stata impugnata dai NO, i quali hanno riproposto la questione della demanialità dei terreni ed hanno dedotto che il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti del Comune di Larino e che il tribunale avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione della controversia concernente l'esistenza ed il ripristino dell'uso civico sui terreni in contestazione.
3. La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 13 dicembre 1996, ha rigettato l'impugnazione. La Corte ha considerato che i NO avevano concentrato i motivi dell'opposizione all'esecuzione sulle questioni connesse alla demanialità dei fondi ed ha considerato: la natura della controversia promossa davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli non era stata documentata;
se si fosse trattato di istanza di legittimazione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, le determinazioni relative dovevano essere assunte dall'autorità amministrativa;
se si fosse trattato di controversia riguardante l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico o la qualità demaniale dei suoli, non ricorrevano i presupposti per la sospensione del processo, perché le questioni relative potevano essere conosciute incidentalmente dal giudice ordinario, trattandosi di controversia tra privati relativa al rilascio dei beni in fase esecutiva. La Corte ha anche affermato che la questione concernente la demanialità dei suoli doveva essere sollevata dalle parti nella sede in cui si era formato il titolo esecutivo per il rilascio e che il carattere incidentale della cognizione delle questioni connesse all'uso civico escludeva che nel giudizio fosse necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Larino.
4. Per la cassazione di questa sentenza AR e EN NO hanno proposto ricorso, articolato in un unico motivo. Resistono con controricorso ER OL e SI TI, nonché HE FA.
Con ordinanza resa all'udienza del 30 gennaio 1998 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio in confronto di DE e GI TI alla quale hanno provveduto AR e EN NO. DE e GI TI non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso. Le censure contenute nel ricorso investono le seguenti decisioni della sentenza impugnata: i NO non avevano documentato la natura della controversia che avevano promosso davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli;
se si fosse trattato di istanza di legittimazione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, le determinazioni relative dovevano essere assunte dall'autorità amministrativa;
se gli appellanti intendevano fare riferimento ad una controversia riguardante l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico o la qualità demaniale dei suoli, non ricorrevano i presupposti per la sospensione del processo, perché le questioni relative potevano essere conosciute incidentalmente dal giudice ordinario, trattandosi di controversia tra privati relativa al rilascio dei beni in fase esecutiva;
la questione concernente la demanialità dei suoli doveva essere sollevata dalle parti nella sede in cui si era formato il titolo esecutivo per il rilascio;
il carattere incidentale della cognizione delle questioni connesse all'uso civico escludeva che nel giudizio fosse necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Larino.
Le critiche alla decisione impugnata si possono così riassumere: i ricorrenti, in quanto titolari di un diritto di uso civico, potevano far valere questa condizione anche in sede di opposizione all'esecuzione; i diritti di uso civico dovevano essere fatti valere anche in confronto del Comune di Larino, il quale era pertanto litisconsorte processuale nel giudizio;
il giudizio di opposizione all'esecuzione doveva essere sospeso in attesa della definizione, nella sua sede, della controversia concernente l'esistenza ed il ripristino dell'uso civico: motivo unico di violazione e falsa applicazione delle norme sulla giurisdizione, sulla competenza e sul litisconsorzio necessario (artt. 615, 295, 354 cod. proc. civ. ed artt. 29 e 30 della legge 16 giugno 1927 n. 1766) e di omessa ed insufficiente motivazione.
2. La produzione di nuovi documenti. Per sorreggere le critiche ora esposte i ricorrenti hanno prodotto in questo giudizio una serie di documenti dai quali, secondo il loro assunto, si poteva ricavare l'esistenza di un procedimento promosso dal Commissario per la liquidazione degli usi civici della Campania relativo alla qualitas soli dei fondi in contestazione ed alla demanialità di questi. L'art. 372 cod. proc. civ. stabilisce un divieto generale di produzione di (nuovi) atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo nel giudizio di cassazione.
Questo divieto non dipende solo dalla particolare struttura del giudizio di cassazione (Cass. n. 3151 del 1971), ma anche dal fatto che questo giudizio è incompatibile con l'istruzione del giudizio e con il suo epilogo (Cass. n. 6646 del 1986; n. 5408 del 1981) e dalla considerazione che la Corte conosce del fatto "secundum alligata et probata".
La produzione consentita è quella di atti e documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso. In questo giudizio l'ammissibilità del ricorso non è in contestazione ed occorre occuparsi del se la produzione è stata effettuata in funzione della nullità della sentenza impugnata. La nullità della sentenza è cosa diversa da quella del procedimento dal quale questa è scaturita la sentenza (Cass.28.4.1976, n. 1492). Questo vuole dire che i documenti non possono riguardare il giudizio che la cassazione dovrà emettere sulla sentenza impugnata, ma si debbono riferire al solo svolgimento del processo rescindente. Più precisamente, si tratta di documenti che evidenziano la nullità della sentenza (come in parte indicato dall'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) come atto (artt. 132, n.5, 156, 161 dello stesso codice) e non certo quelli relativi ad atti o situazioni ad essa precedenti che si ripercuotono sulla validità della sentenza stessa (Cass. 4 ottobre 1988, n. 3001 e 21 giugno 1985, n. 3730). Da questo punto di vista, quindi, i documenti prodotti in questo giudizio non possono sorreggere le critiche contenute nel ricorso, in quanto in questa sede non si riescono neppure ad inquadrare le questioni sull'esistenza del diritto di uso civico in favore dei ricorrenti o l'esistenza di una controversia sulla demanialità dei suoli dalla quale sarebbe potuta scaturire la sospensione del giudizio di opposizione all'esecuzione.
Resta solo da dire che la questione circa la demanialità dei suoli non comporta una decisione sulla giurisdizione, nell'accezione che di questa questione è data dall'art. 37 cod. proc. civ. Il motivo, pertanto, deve essere rigettato.
3. Conclusivamente, l'intero ricorso, fondato sull'unico motivo esaminato, deve essere rigettato ed i ricorrenti debbono essere condannati, secondo la regola della soccombenza, in solido al rimborso delle spese di questo giudizio in favore dei controricorrenti ER OL TI, SI TI e HE FA.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese di questo giudizio che liquida in complessive lire 125.000, oltre lire 5 milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 1998, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 20 GENNAIO 1999.