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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14260 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18537/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18537/2022
Oggi 15 ottobre 2025 ad ore 10.21 innanzi alla dott.ssa UC BR, sono comparsi:
Per parte attrice in riassunzione l'avv. Roberto CE;
Per l'avv. Barbara Battistella;
CP_1
Per l'avv. Emilia Todarello. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa.
I procuratori presenti discutono la causa riportandosi a tutti i loro scritti e precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio e preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa UC BR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice UC
BR, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. r.g 18537/2022 e promosso da:
1 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Parte_1 C.F._1
CE (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
Viale di Trastevere, 131, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione CP_1
Parte attrice in riassunzione
CONTRO
(P.IVA n. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dell'Avv. Emilia Todarello (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in Via C.F._3 CP_1 dei Monti di Pietralata, 171
Parte convenuta in riassunzione
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Guglielmo Frigenti (C.F.: ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Via del Tempio di Giove, 21 CP_1
Parte convenuta in riassunzione
Oggetto: giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c. in materia di impugnazione di estratto di ruolo- codice della strada.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15.10.2025 da intendersi qui richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione in appello regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, e Controparte_2
chiedendo la riforma e/o annullamento della “sentenza n. 21846/2019 del CP_1
Tribunale Civile di Roma” depositata il 13.11.2019, tenuto conto dell'ordinanza n. 39568/2021 pubblicata il 13.12.2021 con cui la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la suddetta sentenza resa in appello dal Tribunale di Roma.
In particolare, la parte appellante esponeva quanto segue:
- con atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma primo, c.p.c. notificato in data
06.03.2017, aveva proposto opposizione, innanzi al Giudice di Pace di avverso le CP_1 cartelle nn. 09720150198482100, 09720150124834079, 09720150152914322,
09720130253765374, 09720150164728857, 09720140296459334 intimanti il pagamento della somma complessiva di € 13.612,15 - di cui € 4.140,23 per maggiorazione applicata ai sensi dell'art. 27 L.689/81 - emesse per la mancata riscossione di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, assumendo di essere venuto a
2 conoscenza della propria posizione debitoria solo a seguito di una verifica da lui stesso effettuata presso gli Uffici dell' , il 05.04.2017; Controparte_3
- a sostegno di detta opposizione aveva dedotto l'ammissibilità della opposizione ex art. 615, comma primo, c.p.c. volta ad ottenere la declaratoria dell'inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento conosciute attraverso l'estratto di ruolo;
nel merito, contestava la mancata notifica delle cartelle di pagamento;
in subordine, lamentava l'omessa notifica dei verbali presupposti e in via ulteriormente subordinata, eccepiva l'illegittimità della applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 27 della Legge
689/1981;
- nel giudizio di primo grado iscritto a RGN R.G. n. 26159/2017, si era costituita
[...]
che, nel contestare quanto dedotto dall'opponente, deduceva l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, la rituale notifica dei verbali relativi alle presunte infrazioni commesse, la legittimità delle cartelle esattoriali opposte nonché la propria carenza di legittimazione passiva;
- in data 15.09.2017 si era costituita anche (subentrata Controparte_2
a titolo universale ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.) che, nel contestare quanto argomentato da controparte, deduceva l'avvenuta notifica delle cartelle opposte, la carenza della propria legittimazione passiva, nonché la legittimità della maggiorazione ex art. 27, L. 689/81;
- con sentenza n. 29181/2017 il Giudice di Pace di aveva respinto la domanda CP_1 attorea per inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. a spese compensate, sull'assunto che l'opponente avrebbe dovuto proporre la diversa azione di opposizione a ingiunzione per avere dedotto la mancata notifica dei verbali di accertamento;
- avverso tale decisione aveva proposto appello innanzi al Tribunale di Roma, censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile l'azione proposta, senza tuttavia considerare l'oggetto dell'impugnazione costituito - in via principale- dalle cartelle esattoriali opposte perché mai notificate e di cui era venuto a conoscenza tramite l'accesso al ruolo, e riproponendo i motivi di merito già sollevati dinanzi al Giudice di Pace;
- detto giudizio di appello (RGN. 26633/2018), in cui si era costituita solo CP_1 era stato deciso con la sentenza n. 21846/2019, pubblicata il 13.11.2019, con cui il
Tribunale di Roma aveva statuito l'inammissibilità, dell'opposizione promossa in primo grado (in quanto intervenuta oltre il termine di 20 giorni dalla consegna dell'estratto di ruolo), qualificandola quale opposizione agli atti esecutivi ex art 617
c.p.c.; del pari, aveva ritenuto inammissibile anche il motivo di opposizione fondato sull'omessa notifica dei verbali di infrazione del codice della strada poiché proposto oltre il termine di 30 gg dalla notifica delle cartelle e ribadiva la legittima applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 27 della Legge 689/81; pertanto, condannava l'attore a rifondere le spese di lite in favore di mentre nulla disponeva CP_1 nei riguardi di stante la sua contumacia in secondo Controparte_2 grado;
3 - avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma aveva proposto ricorso per cassazione;
- che il giudizio di legittimità (R.G. 20078/2020), in cui si era costituita CP_1 depositando apposito controricorso, si era concluso con la pronuncia dell'ordinanza n.
39568/2021 pubblicata il 13.12.2021, con cui la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione.
Tanto premesso, parte appellante poneva fondamento del gravame i motivi di seguito titolati:
(i) tempestività dell'azione promossa anche ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, perché esercitata entro trenta giorni dalla notificazione/conoscenza delle cartelle (l'accesso al ruolo era stato effettuato in data 10.02.2017 e la citazione era stata notificata in data
06.03.2017); (ii) omessa notifica delle cartelle di pagamento opposte con conseguente estinzione della pretesa creditizia per prescrizione;
(iii) l'illegittimità dell'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la declaratoria di Controparte_2 inammissibilità dell'opposizione in virtù di quanto disposto dall'art. 12, comma 4 bis, del
D.P.R. n. 602/1973 che ha posto il divieto di impugnazione degli estratti di ruolo (eccezion fatta per alcune ipotesi peculiari, non ricorrenti nel caso di specie e coerentemente al principio di diritto statuito dalla Corte di cassazione, SS.UU. n. 26283/2022).
Nel merito, contestava quanto dedotto dall'opponente ribadendo la corretta e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento con conseguente interruzione della prescrizione, come comprovato dalla documentazione già depositata in atti in corso di causa relativa al primo grado di giudizio. Del pari, riteneva infondata l'eccezione di invalidità delle cartelle opposte anche per l'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 689/1981, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Si costituiva altresì in giudizio che eccepiva il difetto di legittimazione passiva CP_1 dal momento che le censure sollevate dall'opponente si riferivano ad attività poste in essere dall'ente deputato al servizio di riscossione. In ogni caso, con riguardo alla presunta mancata notificazione dei verbali di accertamento, così come era stato già dimostrato in primo grado, ribadiva che i suddetti verbali erano stati tutti correttamente notificati a controparte ex art. 140 c.p.c. Infine, insisteva sulla legittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/18 alle violazioni del codice della strada.
Acquisiti i fascicoli di primo e di secondo grado unitamente a quello relativo al ricorso per
Cassazione, dopo il mutamento del Giudice allora titolare del ruolo, la causa, sulle conclusioni come innanzi precisate, veniva discussa all'odierna udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. L'appello in riassunzione proposto da è infondato e deve essere rigettato per Parte_1 le ragioni di seguito indicate.
4 3. Nel presente giudizio, in quanto avente ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento in esso riportata, occorre tenere conto, innanzitutto, dell'ormai consolidato arresto giurisprudenziale che prende in considerazione gli effetti anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021).
Al suddetto riguardo, la Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che “deve darsi atto della sopravvenienza del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n.
215, il cui art. 3 bis ha modificato l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introducendo il comma 4 bis, ai sensi del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Min. e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
A proposito dell'intervento normativo in commento, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato il seguente principio di diritto, del quale deve farsi applicazione nel caso di specie: “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372
c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.
4. Nel caso di specie, sin dall'atto introduttivo del primo grado è dato leggere “l'attore, previo accesso al ruolo in essere presso la Società Equitalia Sud S.p.A. veniva a conoscenza dell'esistenza delle seguenti cartelle di pagamento …(…)”.
Pertanto, non vi è dubbio alcuno che l'impugnazione proposta dal CE ha avuto a oggetto l'estratto di ruolo, unico documento, peraltro, allegato all'atto di citazione in primo grado.
5. Come è noto, la questione era stata (apparentemente) risolta in senso positivo per il contribuente o debitore da Cass. SS.UU. del 2.10.2015, n.19704, per la quale sussisteva
5 l'interesse ad agire del debitore (come risultante dall'estratto di ruolo) ad ottenere in via preventiva e anticipata una tutela giurisdizionale volta a far dichiarare l'invalidità o carenza della notifica e quindi l'inefficacia della cartella di pagamento o di altri atti del procedimento di riscossione coattiva, senza dover aspettare l'inizio dell'esecuzione (in senso proprio) o la notifica di un successivo atto esattoriale (il Giudice nomofilattico si era pronunciato in tal senso, dando una lettura costituzionalmente orientata del disposto dell'art.19 d.lgs. 546/1992, ritenendo ammissibile l'impugnazione a mezzo di un estratto di ruolo per far valere l'invalidità della notifica di una cartella di pagamento o di un preavviso di iscrizione ipotecaria, senza dover aspettare la valida notifica di un atto esecutivo successivo); ancorché in seguito, la questione non apparisse risolta univocamente, stante comunque la persistenza anche di un orientamento diverso della giurisprudenza, per cui l'estratto di ruolo, che è mero atto interno all'Amministrazione, non poteva essere oggetto di autonoma impugnazione, non potendo l'impugnazione che riguardare l'atto impositivo o di intimazione di pagamento, né
l'estratto poteva essere posto a fondamento di una impugnazione di siffatti atti, ancorché assunti come conosciuti solo tramite lo stesso estratto e non validamente notificati, non sussistendo in tal caso un interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite inerente al procedimento di riscossione coattiva, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo o debito amministrativo, ma un giudizio impugnatorio finalizzato esclusivamente ad un “annullamento” dell'atto opposto.
La questione della sussistenza di un interesse ad agire va però ora affrontata (come visto, deve sussistere al momento della pronuncia) alla luce della novella legislativa del 2021, e della successiva sentenza a Sezioni Unite del Giudice nomofilattico.
Quanto alla novella legislativa, è stato previsto che l'estratto di ruolo non è impugnabile, ma altresì che lo stesso è suscettibile di diretta impugnazione solo in specifiche e tassative ipotesi ovvero: un pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
un blocco di pagamenti da parte della PA;
la perdita di un beneficio nei rapporti con una PA.
Quanto al principio di diritto enunciato dalla Corte – per cui la disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione – fa tuttavia salvo l'ampio uso dell'istituto della rimessione nei termini di cui agli artt. 153, co. 2 c.p.c. e art. 294, co. 2 e 3
c.p.c. per dimostrare di incorrere in una delle specifiche ipotesi di impugnazione immediata dell'estratto di ruolo e della cartella purché la parte interessata si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo.
6. La suddetta rivisitazione normativa e giurisprudenziale, circostanza questa che ne ha correttamente precluso la delibazione nei precedenti gradi di giudizio, impone al decidente di valutare se l'interesse “qualificato” ora previsto per l'impugnazione dell'estratto di ruolo trovi riscontro nel caso in esame.
Si premette che la questione dell'inammissibilità dell'estratto di ruolo è stata riproposta da tanto innanzi al giudice di prime cure quanto nel presente giudizio di Controparte_2
6 rinvio (e non è stata oggetto di impugnazione incidentale in ragione della pronuncia da parte del Tribunale di Roma, in sede di appello, di inammissibilità dell'azione, seppur sotto il diverso profilo della tardività).
A questo riguardo si deve considerare che la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione di prime cure affermata (sia pure erroneamente) dal giudice di secondo grado, non consentiva la successiva delibazione di merito (tale essendo quella sull'estratto di ruolo nella componente
“accessoria” dell'interesse qualificato) e, quindi, essa non esercita neppure sotto tale profilo efficacia vincolante endoprocessuale (Cass. n. 29529 del 11/10/2022).
A ciò si aggiunga che nel giudizio d'appello l'interesse ad agire si declina nella formula dell'interesse all'impugnazione (Cassazione sez. I n. 38054 del 29/12/2022) ed è proprio questo requisito quel che difetta nel caso di specie in cui la parte appellante pretende un sindacato circa la ritualità della notifica della cartella di pagamento, ovvero dei VAV, in assenza di qualsivoglia interesse tutelato dalla legge che possa consentirgli di accedere alla tutela giurisdizionale di merito per via strumentale avvalendosi dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, atto descritto dal legislatore quale privo di qualsivoglia incidenza negativa (se non nei limitati casi previsti dall'art. 12 comma 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602).
A tale ultimo riguardo, occorre rilevare, infatti, che l'estratto di ruolo è un elaborato informativo generato dall' riscossione su richiesta del debitore che non CP_4 contiene alcuna pretesa impositiva diretta o indiretta, trattandosi di un mero atto interno che ha la finalità di permettere al contribuente di conoscere la propria posizione debitoria con l' . Controparte_2
Sicché, alla luce della normativa sopravvenuta, il CE avrebbe dovuto allegare l'interesse
“qualificato” a base della proposta impugnazione;
il mancato assolvimento (sia nel presente giudizio di rinvio che nei precedenti gradi di giudizio) da parte dell'appellante degli oneri di allegazione probatoria previsti/consentiti dalla decisione delle Sezioni unite non consente una disamina nel merito della fondatezza della domanda proposta (“Ne consegue, pertanto, che colui il quale abbia "illo tempore" proposto opposizione avverso l'estratto del ruolo è onerato dal dimostrare il perdurare del proprio interesse ad agire, vale a dire la persistente ammissibilità della propria azione (giacché l'interesse ad agire altro non è se non una condizione - di ammissibilità - dell'azione), ciò che nel giudizio di legittimità potrà fare, o meglio, è onerato dal fare, "mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ."
(così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 26283 del 2022, cit.)”.
7. Occorre, altresì, evidenziare come non si tratti di norma retroattiva, atteso che – come confermato dalla stessa Corte di legittimità – “non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce i motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti” (cfr. Sez. Un. cit. punto 16). Le Sezioni Unite – fugando ogni dubbio di incostituzionalità e di contrarietà al sistema Cedu della disposizione
7 – ne hanno escluso, quindi, la natura di disposizione autentica, nonché la portata retroattiva, affermando il seguente principio di diritto “l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del D.p.r. n.
602/1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
8. Infine, un interesse ad agire siffatto non può scorgersi nella formulazione di una richiesta di prescrizione del credito portato dalla cartella opposta.
A tal riguardo si rammenta che nel solco tracciato dalle suddette sentenze delle Sezioni Unite,
è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31430/2024, Cass. 10069/2025) che la sanzione di inammissibilità originaria della domanda, avente ad oggetto i crediti conosciuti attraverso una spontanea acquisizione dell'estratto di ruolo, si estende alle domande tendenti a conseguire la declaratoria della maturata prescrizione di detti crediti.
Nello specifico l'impugnazione della cartella, conosciuta a mezzo estratto di ruolo, è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi
(quali la prescrizione del credito). Invero, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (in tal senso, Cass. n. 7353/2022; n. 22925 e n. 6723/2019; n. 22946 e n. 20618/2016; espressamente nel senso della necessità di verificare l'interesse ad agire anche in caso ci si intenda dolere soltanto della prescrizione successiva, tra le altre: Cass. 13300/2024).
Va dunque ribadito che condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo è rappresentata dall'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria.
Diversamente opinando, l'azione di accertamento assumerebbe un carattere preventivo, sarebbe cioè diretta a prevenire ogni - astratto, futuro ed eventuale - dubbio sulla esistenza di un diritto, finendo con il configurare una c.d. azione di mera iattanza (cioè una di quelle azioni con cui si induce il convenuto ad agire ovvero si addossa su quest'ultimo il carico della prova dell'esistenza di un diritto negato dall'attore), che proprio la positiva previsione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione (art. 100 c.p.c.) ha inteso escludere.
In altri termini, dando seguito ad un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 7353/2022, n. 22946/2016), ogniqualvolta l'amministrazione non ha intrapreso nessuna iniziativa esecutiva, la contestazione del credito, risultante dal ruolo, non
è ammissibile per difetto di interesse, in quanto tale accertamento non si prospetta come l'unico strumento volto a eliminare la pretesa: il presunto debitore può legittimamene rivolgersi all'ente titolare in sede amministrativa, chiedendo l'elisione del credito in via di
8 autotutela (il c.d. sgravio), e, disponendo già di uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione, non ha interesse a proporre un'azione giurisdizionale diretta di mero accertamento, vale a dire di un'azione senza la previa sussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale.
9. In conclusione, non avendo la parte appellante neppure dedotto o allegato l'esistenza di una situazione d'interesse qualificato all'impugnazione dell'estratto di ruolo e richiesto di essere rimessa in termini per provare la sussistenza di una delle condizioni poste dalla citata norma (art.12, comma 4 bis, DPR 1973/602) per l'impugnabilità del ruolo, deve ritenersi esclusa la sussistenza dell'interesse ad agire imposto dalla novella del 2021 e dal conseguente indirizzo di legittimità.
Rimane pertanto assorbito anche l'esame dell'ulteriore motivo di impugnazione delle cartelle con riguardo all'illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 l. 689/81 applicate alle sanzioni per violazione delle norme stradali, dovendosi comunque constatare che “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cassazione sez. VI - 2, n. 1884 del
01/02/2016, m. 639142 - 01); anche Cass. ord. 17901/18).
10. Infine, stante la attuale carenza di interesse ad agire correlata anche alla mancanza di un atto esecutivo e/o del procedimento di riscossione validamente notificato, pure per quanto attiene agli asseriti vizi della notifica dei VAV sottesi alle cartelle di pagamento relative agli estratti di ruolo impugnati, va del pari ritenuto il difetto di interesse ad agire.
11. Passando alle spese di lite, in tema di spese processuali, si rammenta che la cassazione con rinvio della sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio, se rigetta l'appello, ha il potere di provvedere sulle spese del giudizio di appello e, se riforma la sentenza di primo grado, può rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese alla stregua dell'esito finale della lite e, in conseguenza di questo apprezzamento unitario, può pervenire anche ad un provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio (Cass. civ. 2003/9783; Cass. civ. 11490/2004). Inoltre, si osserva che per la ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite, può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione (Cass.
7.2.2007 n. 2634).
9 Ciò posto, nel caso di specie sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione per intero delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., del presente giudizio di rinvio, di quello di
Cassazione e del giudizio di appello in ragione dello ius superveniens e dell'obiettiva incertezza giurisprudenziale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello in riassunzione proposto da Pt_1 nei confronti di e , ogni altra istanza
[...] CP_1 Controparte_2 disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello in riassunzione proposto e conferma la sentenza di primo grado n.
29181/2017;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite del giudizio in grado di appello iscritto a R.G. n. 26633/2018;
- compensa le spese di lite del giudizio iscritto a R.G. n. 20078/2020 dinnanzi alla Corte di cassazione e del presente giudizio di rinvio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Roma, 15.10.2025
Il Giudice
UC BR
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18537/2022
Oggi 15 ottobre 2025 ad ore 10.21 innanzi alla dott.ssa UC BR, sono comparsi:
Per parte attrice in riassunzione l'avv. Roberto CE;
Per l'avv. Barbara Battistella;
CP_1
Per l'avv. Emilia Todarello. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa.
I procuratori presenti discutono la causa riportandosi a tutti i loro scritti e precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio e preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa UC BR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice UC
BR, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. r.g 18537/2022 e promosso da:
1 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Parte_1 C.F._1
CE (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
Viale di Trastevere, 131, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione CP_1
Parte attrice in riassunzione
CONTRO
(P.IVA n. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dell'Avv. Emilia Todarello (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito in Via C.F._3 CP_1 dei Monti di Pietralata, 171
Parte convenuta in riassunzione
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Guglielmo Frigenti (C.F.: ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Via del Tempio di Giove, 21 CP_1
Parte convenuta in riassunzione
Oggetto: giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c. in materia di impugnazione di estratto di ruolo- codice della strada.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15.10.2025 da intendersi qui richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione in appello regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, e Controparte_2
chiedendo la riforma e/o annullamento della “sentenza n. 21846/2019 del CP_1
Tribunale Civile di Roma” depositata il 13.11.2019, tenuto conto dell'ordinanza n. 39568/2021 pubblicata il 13.12.2021 con cui la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la suddetta sentenza resa in appello dal Tribunale di Roma.
In particolare, la parte appellante esponeva quanto segue:
- con atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma primo, c.p.c. notificato in data
06.03.2017, aveva proposto opposizione, innanzi al Giudice di Pace di avverso le CP_1 cartelle nn. 09720150198482100, 09720150124834079, 09720150152914322,
09720130253765374, 09720150164728857, 09720140296459334 intimanti il pagamento della somma complessiva di € 13.612,15 - di cui € 4.140,23 per maggiorazione applicata ai sensi dell'art. 27 L.689/81 - emesse per la mancata riscossione di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, assumendo di essere venuto a
2 conoscenza della propria posizione debitoria solo a seguito di una verifica da lui stesso effettuata presso gli Uffici dell' , il 05.04.2017; Controparte_3
- a sostegno di detta opposizione aveva dedotto l'ammissibilità della opposizione ex art. 615, comma primo, c.p.c. volta ad ottenere la declaratoria dell'inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento conosciute attraverso l'estratto di ruolo;
nel merito, contestava la mancata notifica delle cartelle di pagamento;
in subordine, lamentava l'omessa notifica dei verbali presupposti e in via ulteriormente subordinata, eccepiva l'illegittimità della applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 27 della Legge
689/1981;
- nel giudizio di primo grado iscritto a RGN R.G. n. 26159/2017, si era costituita
[...]
che, nel contestare quanto dedotto dall'opponente, deduceva l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, la rituale notifica dei verbali relativi alle presunte infrazioni commesse, la legittimità delle cartelle esattoriali opposte nonché la propria carenza di legittimazione passiva;
- in data 15.09.2017 si era costituita anche (subentrata Controparte_2
a titolo universale ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.) che, nel contestare quanto argomentato da controparte, deduceva l'avvenuta notifica delle cartelle opposte, la carenza della propria legittimazione passiva, nonché la legittimità della maggiorazione ex art. 27, L. 689/81;
- con sentenza n. 29181/2017 il Giudice di Pace di aveva respinto la domanda CP_1 attorea per inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. a spese compensate, sull'assunto che l'opponente avrebbe dovuto proporre la diversa azione di opposizione a ingiunzione per avere dedotto la mancata notifica dei verbali di accertamento;
- avverso tale decisione aveva proposto appello innanzi al Tribunale di Roma, censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile l'azione proposta, senza tuttavia considerare l'oggetto dell'impugnazione costituito - in via principale- dalle cartelle esattoriali opposte perché mai notificate e di cui era venuto a conoscenza tramite l'accesso al ruolo, e riproponendo i motivi di merito già sollevati dinanzi al Giudice di Pace;
- detto giudizio di appello (RGN. 26633/2018), in cui si era costituita solo CP_1 era stato deciso con la sentenza n. 21846/2019, pubblicata il 13.11.2019, con cui il
Tribunale di Roma aveva statuito l'inammissibilità, dell'opposizione promossa in primo grado (in quanto intervenuta oltre il termine di 20 giorni dalla consegna dell'estratto di ruolo), qualificandola quale opposizione agli atti esecutivi ex art 617
c.p.c.; del pari, aveva ritenuto inammissibile anche il motivo di opposizione fondato sull'omessa notifica dei verbali di infrazione del codice della strada poiché proposto oltre il termine di 30 gg dalla notifica delle cartelle e ribadiva la legittima applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 27 della Legge 689/81; pertanto, condannava l'attore a rifondere le spese di lite in favore di mentre nulla disponeva CP_1 nei riguardi di stante la sua contumacia in secondo Controparte_2 grado;
3 - avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma aveva proposto ricorso per cassazione;
- che il giudizio di legittimità (R.G. 20078/2020), in cui si era costituita CP_1 depositando apposito controricorso, si era concluso con la pronuncia dell'ordinanza n.
39568/2021 pubblicata il 13.12.2021, con cui la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione.
Tanto premesso, parte appellante poneva fondamento del gravame i motivi di seguito titolati:
(i) tempestività dell'azione promossa anche ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, perché esercitata entro trenta giorni dalla notificazione/conoscenza delle cartelle (l'accesso al ruolo era stato effettuato in data 10.02.2017 e la citazione era stata notificata in data
06.03.2017); (ii) omessa notifica delle cartelle di pagamento opposte con conseguente estinzione della pretesa creditizia per prescrizione;
(iii) l'illegittimità dell'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la declaratoria di Controparte_2 inammissibilità dell'opposizione in virtù di quanto disposto dall'art. 12, comma 4 bis, del
D.P.R. n. 602/1973 che ha posto il divieto di impugnazione degli estratti di ruolo (eccezion fatta per alcune ipotesi peculiari, non ricorrenti nel caso di specie e coerentemente al principio di diritto statuito dalla Corte di cassazione, SS.UU. n. 26283/2022).
Nel merito, contestava quanto dedotto dall'opponente ribadendo la corretta e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento con conseguente interruzione della prescrizione, come comprovato dalla documentazione già depositata in atti in corso di causa relativa al primo grado di giudizio. Del pari, riteneva infondata l'eccezione di invalidità delle cartelle opposte anche per l'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 689/1981, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Si costituiva altresì in giudizio che eccepiva il difetto di legittimazione passiva CP_1 dal momento che le censure sollevate dall'opponente si riferivano ad attività poste in essere dall'ente deputato al servizio di riscossione. In ogni caso, con riguardo alla presunta mancata notificazione dei verbali di accertamento, così come era stato già dimostrato in primo grado, ribadiva che i suddetti verbali erano stati tutti correttamente notificati a controparte ex art. 140 c.p.c. Infine, insisteva sulla legittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/18 alle violazioni del codice della strada.
Acquisiti i fascicoli di primo e di secondo grado unitamente a quello relativo al ricorso per
Cassazione, dopo il mutamento del Giudice allora titolare del ruolo, la causa, sulle conclusioni come innanzi precisate, veniva discussa all'odierna udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. L'appello in riassunzione proposto da è infondato e deve essere rigettato per Parte_1 le ragioni di seguito indicate.
4 3. Nel presente giudizio, in quanto avente ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento in esso riportata, occorre tenere conto, innanzitutto, dell'ormai consolidato arresto giurisprudenziale che prende in considerazione gli effetti anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021).
Al suddetto riguardo, la Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che “deve darsi atto della sopravvenienza del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n.
215, il cui art. 3 bis ha modificato l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introducendo il comma 4 bis, ai sensi del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Min. e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
A proposito dell'intervento normativo in commento, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato il seguente principio di diritto, del quale deve farsi applicazione nel caso di specie: “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372
c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.
4. Nel caso di specie, sin dall'atto introduttivo del primo grado è dato leggere “l'attore, previo accesso al ruolo in essere presso la Società Equitalia Sud S.p.A. veniva a conoscenza dell'esistenza delle seguenti cartelle di pagamento …(…)”.
Pertanto, non vi è dubbio alcuno che l'impugnazione proposta dal CE ha avuto a oggetto l'estratto di ruolo, unico documento, peraltro, allegato all'atto di citazione in primo grado.
5. Come è noto, la questione era stata (apparentemente) risolta in senso positivo per il contribuente o debitore da Cass. SS.UU. del 2.10.2015, n.19704, per la quale sussisteva
5 l'interesse ad agire del debitore (come risultante dall'estratto di ruolo) ad ottenere in via preventiva e anticipata una tutela giurisdizionale volta a far dichiarare l'invalidità o carenza della notifica e quindi l'inefficacia della cartella di pagamento o di altri atti del procedimento di riscossione coattiva, senza dover aspettare l'inizio dell'esecuzione (in senso proprio) o la notifica di un successivo atto esattoriale (il Giudice nomofilattico si era pronunciato in tal senso, dando una lettura costituzionalmente orientata del disposto dell'art.19 d.lgs. 546/1992, ritenendo ammissibile l'impugnazione a mezzo di un estratto di ruolo per far valere l'invalidità della notifica di una cartella di pagamento o di un preavviso di iscrizione ipotecaria, senza dover aspettare la valida notifica di un atto esecutivo successivo); ancorché in seguito, la questione non apparisse risolta univocamente, stante comunque la persistenza anche di un orientamento diverso della giurisprudenza, per cui l'estratto di ruolo, che è mero atto interno all'Amministrazione, non poteva essere oggetto di autonoma impugnazione, non potendo l'impugnazione che riguardare l'atto impositivo o di intimazione di pagamento, né
l'estratto poteva essere posto a fondamento di una impugnazione di siffatti atti, ancorché assunti come conosciuti solo tramite lo stesso estratto e non validamente notificati, non sussistendo in tal caso un interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite inerente al procedimento di riscossione coattiva, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo o debito amministrativo, ma un giudizio impugnatorio finalizzato esclusivamente ad un “annullamento” dell'atto opposto.
La questione della sussistenza di un interesse ad agire va però ora affrontata (come visto, deve sussistere al momento della pronuncia) alla luce della novella legislativa del 2021, e della successiva sentenza a Sezioni Unite del Giudice nomofilattico.
Quanto alla novella legislativa, è stato previsto che l'estratto di ruolo non è impugnabile, ma altresì che lo stesso è suscettibile di diretta impugnazione solo in specifiche e tassative ipotesi ovvero: un pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
un blocco di pagamenti da parte della PA;
la perdita di un beneficio nei rapporti con una PA.
Quanto al principio di diritto enunciato dalla Corte – per cui la disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione – fa tuttavia salvo l'ampio uso dell'istituto della rimessione nei termini di cui agli artt. 153, co. 2 c.p.c. e art. 294, co. 2 e 3
c.p.c. per dimostrare di incorrere in una delle specifiche ipotesi di impugnazione immediata dell'estratto di ruolo e della cartella purché la parte interessata si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo.
6. La suddetta rivisitazione normativa e giurisprudenziale, circostanza questa che ne ha correttamente precluso la delibazione nei precedenti gradi di giudizio, impone al decidente di valutare se l'interesse “qualificato” ora previsto per l'impugnazione dell'estratto di ruolo trovi riscontro nel caso in esame.
Si premette che la questione dell'inammissibilità dell'estratto di ruolo è stata riproposta da tanto innanzi al giudice di prime cure quanto nel presente giudizio di Controparte_2
6 rinvio (e non è stata oggetto di impugnazione incidentale in ragione della pronuncia da parte del Tribunale di Roma, in sede di appello, di inammissibilità dell'azione, seppur sotto il diverso profilo della tardività).
A questo riguardo si deve considerare che la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione di prime cure affermata (sia pure erroneamente) dal giudice di secondo grado, non consentiva la successiva delibazione di merito (tale essendo quella sull'estratto di ruolo nella componente
“accessoria” dell'interesse qualificato) e, quindi, essa non esercita neppure sotto tale profilo efficacia vincolante endoprocessuale (Cass. n. 29529 del 11/10/2022).
A ciò si aggiunga che nel giudizio d'appello l'interesse ad agire si declina nella formula dell'interesse all'impugnazione (Cassazione sez. I n. 38054 del 29/12/2022) ed è proprio questo requisito quel che difetta nel caso di specie in cui la parte appellante pretende un sindacato circa la ritualità della notifica della cartella di pagamento, ovvero dei VAV, in assenza di qualsivoglia interesse tutelato dalla legge che possa consentirgli di accedere alla tutela giurisdizionale di merito per via strumentale avvalendosi dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, atto descritto dal legislatore quale privo di qualsivoglia incidenza negativa (se non nei limitati casi previsti dall'art. 12 comma 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602).
A tale ultimo riguardo, occorre rilevare, infatti, che l'estratto di ruolo è un elaborato informativo generato dall' riscossione su richiesta del debitore che non CP_4 contiene alcuna pretesa impositiva diretta o indiretta, trattandosi di un mero atto interno che ha la finalità di permettere al contribuente di conoscere la propria posizione debitoria con l' . Controparte_2
Sicché, alla luce della normativa sopravvenuta, il CE avrebbe dovuto allegare l'interesse
“qualificato” a base della proposta impugnazione;
il mancato assolvimento (sia nel presente giudizio di rinvio che nei precedenti gradi di giudizio) da parte dell'appellante degli oneri di allegazione probatoria previsti/consentiti dalla decisione delle Sezioni unite non consente una disamina nel merito della fondatezza della domanda proposta (“Ne consegue, pertanto, che colui il quale abbia "illo tempore" proposto opposizione avverso l'estratto del ruolo è onerato dal dimostrare il perdurare del proprio interesse ad agire, vale a dire la persistente ammissibilità della propria azione (giacché l'interesse ad agire altro non è se non una condizione - di ammissibilità - dell'azione), ciò che nel giudizio di legittimità potrà fare, o meglio, è onerato dal fare, "mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ."
(così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 26283 del 2022, cit.)”.
7. Occorre, altresì, evidenziare come non si tratti di norma retroattiva, atteso che – come confermato dalla stessa Corte di legittimità – “non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce i motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti” (cfr. Sez. Un. cit. punto 16). Le Sezioni Unite – fugando ogni dubbio di incostituzionalità e di contrarietà al sistema Cedu della disposizione
7 – ne hanno escluso, quindi, la natura di disposizione autentica, nonché la portata retroattiva, affermando il seguente principio di diritto “l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del D.p.r. n.
602/1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
8. Infine, un interesse ad agire siffatto non può scorgersi nella formulazione di una richiesta di prescrizione del credito portato dalla cartella opposta.
A tal riguardo si rammenta che nel solco tracciato dalle suddette sentenze delle Sezioni Unite,
è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31430/2024, Cass. 10069/2025) che la sanzione di inammissibilità originaria della domanda, avente ad oggetto i crediti conosciuti attraverso una spontanea acquisizione dell'estratto di ruolo, si estende alle domande tendenti a conseguire la declaratoria della maturata prescrizione di detti crediti.
Nello specifico l'impugnazione della cartella, conosciuta a mezzo estratto di ruolo, è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi
(quali la prescrizione del credito). Invero, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (in tal senso, Cass. n. 7353/2022; n. 22925 e n. 6723/2019; n. 22946 e n. 20618/2016; espressamente nel senso della necessità di verificare l'interesse ad agire anche in caso ci si intenda dolere soltanto della prescrizione successiva, tra le altre: Cass. 13300/2024).
Va dunque ribadito che condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo è rappresentata dall'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria.
Diversamente opinando, l'azione di accertamento assumerebbe un carattere preventivo, sarebbe cioè diretta a prevenire ogni - astratto, futuro ed eventuale - dubbio sulla esistenza di un diritto, finendo con il configurare una c.d. azione di mera iattanza (cioè una di quelle azioni con cui si induce il convenuto ad agire ovvero si addossa su quest'ultimo il carico della prova dell'esistenza di un diritto negato dall'attore), che proprio la positiva previsione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione (art. 100 c.p.c.) ha inteso escludere.
In altri termini, dando seguito ad un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 7353/2022, n. 22946/2016), ogniqualvolta l'amministrazione non ha intrapreso nessuna iniziativa esecutiva, la contestazione del credito, risultante dal ruolo, non
è ammissibile per difetto di interesse, in quanto tale accertamento non si prospetta come l'unico strumento volto a eliminare la pretesa: il presunto debitore può legittimamene rivolgersi all'ente titolare in sede amministrativa, chiedendo l'elisione del credito in via di
8 autotutela (il c.d. sgravio), e, disponendo già di uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione, non ha interesse a proporre un'azione giurisdizionale diretta di mero accertamento, vale a dire di un'azione senza la previa sussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale.
9. In conclusione, non avendo la parte appellante neppure dedotto o allegato l'esistenza di una situazione d'interesse qualificato all'impugnazione dell'estratto di ruolo e richiesto di essere rimessa in termini per provare la sussistenza di una delle condizioni poste dalla citata norma (art.12, comma 4 bis, DPR 1973/602) per l'impugnabilità del ruolo, deve ritenersi esclusa la sussistenza dell'interesse ad agire imposto dalla novella del 2021 e dal conseguente indirizzo di legittimità.
Rimane pertanto assorbito anche l'esame dell'ulteriore motivo di impugnazione delle cartelle con riguardo all'illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 l. 689/81 applicate alle sanzioni per violazione delle norme stradali, dovendosi comunque constatare che “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cassazione sez. VI - 2, n. 1884 del
01/02/2016, m. 639142 - 01); anche Cass. ord. 17901/18).
10. Infine, stante la attuale carenza di interesse ad agire correlata anche alla mancanza di un atto esecutivo e/o del procedimento di riscossione validamente notificato, pure per quanto attiene agli asseriti vizi della notifica dei VAV sottesi alle cartelle di pagamento relative agli estratti di ruolo impugnati, va del pari ritenuto il difetto di interesse ad agire.
11. Passando alle spese di lite, in tema di spese processuali, si rammenta che la cassazione con rinvio della sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio, se rigetta l'appello, ha il potere di provvedere sulle spese del giudizio di appello e, se riforma la sentenza di primo grado, può rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese alla stregua dell'esito finale della lite e, in conseguenza di questo apprezzamento unitario, può pervenire anche ad un provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio (Cass. civ. 2003/9783; Cass. civ. 11490/2004). Inoltre, si osserva che per la ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite, può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione (Cass.
7.2.2007 n. 2634).
9 Ciò posto, nel caso di specie sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione per intero delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., del presente giudizio di rinvio, di quello di
Cassazione e del giudizio di appello in ragione dello ius superveniens e dell'obiettiva incertezza giurisprudenziale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello in riassunzione proposto da Pt_1 nei confronti di e , ogni altra istanza
[...] CP_1 Controparte_2 disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello in riassunzione proposto e conferma la sentenza di primo grado n.
29181/2017;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite del giudizio in grado di appello iscritto a R.G. n. 26633/2018;
- compensa le spese di lite del giudizio iscritto a R.G. n. 20078/2020 dinnanzi alla Corte di cassazione e del presente giudizio di rinvio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Roma, 15.10.2025
Il Giudice
UC BR
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