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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/10/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Manuela Giacchetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa della causa civile iscritta al n. 2086 R.G. del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Valer Parte_1 CodiceFiscale_1
IU elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Trento (TN), Via Grazioli 43
Ricorrente
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Matassoni Paola ed elettivamente domiciliata in Trento (TN) Via
Guardini 22 Resistente nonché contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Lara Righi ed Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Trento, Piazza Fiera n. 17 Resistente
CONCLUSIONI
RICORRENTE: come in atti
RESISTENTE Controparte_1 note scritte ex art. 127-ter c.p.c. dd. 23/09/2025: “(..) respingere tutte le domande, anche istruttorie, proposte da parte ricorrente con ricorso notificato in data 6 giugno 2019 e quelle ulteriormente proposte in causa, con vittoria delle spese e onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali e accessori”.
RESISTENTE COMUNE DI TRENTO: note scritte ex art. 127-ter c.p.c. dd. 18/09/2025: voglia il Tribunale “disattesa ogni diversa eccezione, deduzione, domanda, anche istruttoria, rigettare il presente ricorso e in ogni
1 caso revocare l'ordinanza di sospensione dell'efficacia della determina comunale n. 16/99 dd. 19/02/2019. Con vittoria di spese, competenze ed oneri riflessi (previdenziali, assicurativi e fiscali) come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c. come modificato dalla legge
18/06/2009 n. 69, mediante coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 28.05.2019, notificato in data 06/06/2019 Parte_1 evocava in giudizio e il , lamentando che era stata disposta Controparte_1 Controparte_2 nei suoi confronti la revoca dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare pubblica, sito a Gardolo di Trento, in Via Guido Polo 21, primo piano, interno 3, a lui locato da CP_1 con decorrenza dal 01.02.2017.
[...]
Assumeva che la revoca era stata illegittimamente disposta dal con Controparte_2 determina n. 16/99 dd. 19.02.2019, a seguito della proposta di di revoca Controparte_1 dell'alloggio pubblico nei confronti del proprio nucleo familiare ai sensi dell'art. 12 del
D.P.P. 12.12.2011 n. 17/75/Leg. a causa della mancata occupazione dell'immobile entro novanta giorni dalla stipula del contratto.
Chiedeva quindi l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento citato per mancanza dei presupposti;
in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza di giustificati motivi o cause di forza maggiore a lui non imputabili (ossia disabilità), tali da giustificare il ritardo nell'occupazione dell'immobile e, in ogni caso, l'accertamento dell'efficacia e validità del contratto di locazione dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica indicato.
Si costituivano in giudizio e il , con distinte difese, Controparte_1 Controparte_2 contestando in fatto e in diritto le deduzioni della controparte e, in particolare, entrambi i resistenti evidenziavano che dai controlli effettuati nel corso del 2017 era emerso che il nucleo familiare non dimorava nell'alloggio in parola, ossia nell'interno n. Parte_1
3, bensì nell'interno n. 4 assegnato al nucleo familiare di origine del padre del ricorrente, il signor Persona_1
Il provvedimento di revoca veniva sospeso inaudita altera parte, sospensione poi confermata con ordinanza del 18.06.2019.
*°*°*
La causa risulta istruita attraverso le allegazioni delle parti, la documentazione versata in atti e attraverso la prova testimoniale.
Motivi della decisione
Il ricorso non appare fondato e va rigettato per le considerazioni che seguono.
La questione è inerente alla revoca dell'autorizzazione alla locazione dell'alloggio sito a
Trento, località Gardolo, in Via Guido Polo n. 21, piano primo, interno 3, di proprietà di disposta dal Dirigente del Servizio Casa e Residenze Protette del Comune Controparte_1 di Trento con Determina n. 16/99 del 19/02/2019.
La norma di riferimento, richiamata all'art. 9 del contratto di locazione, è l'art. 9, comma 3,
L.P. n. 15/2005 secondo cui: “L'ente locale dispone la revoca dei provvedimenti di cui al comma 1 nei seguenti casi: (..) d-bis) se si verificano le seguenti ipotesi: 1) mancata occupazione dell'alloggio per un periodo continuativo di almeno novanta giorni senza autorizzazione di (..)”. CP_1
Inoltre l'art. 5, comma 5-ter, L.P., cit., introdotto con L.P. n. 19/2009, statuisce che: “il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a locare e il provvedimento di revoca previsto dall'art. 9, comma 3, comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione. I provvedimenti di revoca fissano il termine per il rilascio dell'alloggio e costituiscono, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per
l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio”.
Coerentemente, l'art. 15 del contratto di locazione in parola così specifica: “Il presente contratto è stipulato con patto di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456
c.c. qualora il conduttore (..) f) non abbia occupato l'alloggio entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 9 o l'intero nucleo si sia allontanato dall'alloggio per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni senza preventiva autorizzazione”.
Nel caso in esame, come sottolineato dai resistenti, al conduttore è stata contestata la mancata occupazione dello specifico alloggio pubblico di Gardolo di Trento, Via Guido Polo
n. 21 piano primo, interno 3, per un periodo superiore a 90 giorni, senza aver chiesto la prevista autorizzazione a . CP_1
3 Sotto l'aspetto fattuale, è pacifico che il signor è assegnatario con il proprio Parte_1 nucleo familiare dell'alloggio in parola, in virtù del contratto di locazione stipulato con con decorrenza dal 01/02/2017. Controparte_1
E' altresì provato che il ricorrente ha occupato l'immobile solo verso la fine del mese di ottobre 2017, come risulta dagli accertamenti della Polizia Locale in atti2.
Quanto alle utenze domestiche riferite all'alloggio per cui è causa (interno 3), emerge dagli atti che il ricorrente ha attivato: in data 24/04/2017 la fornitura di energia elettrica, in data
5/10/2017 la fornitura di acqua e in data 11/12/2017 la fornitura del gas3.
In particolare, parte resistente ha ricostruito i quantitativi di energia elettrica consumati ed
è emerso che dal 24/04/2017 al 30/04/2017 non sono stati registrati consumi, mentre nel periodo dal 01/05/2017 al 31/10/2017 il consumo registrato è pari a 45 kw, dati che non sono compatibili con l'occupazione dell'immobile da parte del nucleo familiare del ricorrente a fini abitativi (a titolo esemplificativo, nel periodo maggio/ottobre 2018 i consumi di energia elettrica del nucleo familiare del ricorrente ammontano a 540 kw, ossia, 90 kw mensili).
Che l'immobile per cui è causa non fosse occupato dal nucleo familiare , Parte_1 quantomeno nell'arco temporale dal febbraio 2017 all'ottobre 2017 emerge, come si è detto, anche dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale.
In proposito significativa appare la comunicazione prot. 187434/2017/11.2 dd. 21.08.2017 del , laddove si legge: “si comunica che l'accertamento anagrafico Controparte_2 effettuato dalla Locale Polizia Municipale in data 9.06.2017 riporta la seguente osservazione: “All'indirizzo dimorano abitualmente solo con Parte_1 Per_2
e . I tre componenti dimorano sempre all'interno 4, dove
[...] Persona_3 dormono, mentre all'interno 3 ci vanno ogni tanto (..)” Si fa presente che tutti i componenti della famiglia in oggetto risultano residenti in [...] int. 4. (..)”4; anche nel successivo sopralluogo, effettuato in data 23/10/2017, la Polizia Municipale aveva certificato la mancata occupazione dell'alloggio da parte del nucleo familiare del ricorrente5.
Ebbene, la circostanza che siano stati eseguiti vari sopralluoghi in giorni ed orari diversi e che in tali occasioni il ricorrente, la moglie e la figlia non fossero mai presenti nell'unità abitativa sita in Gardolo, in Via Guido Polo n. 21, piano primo, interno 3, (v. verbali redatti dalla Polizia Municipale del 01/06/2017, del 09/06/2017 e del 24/11/2017), è una constatazione che deve ritenersi frutto di attività di percezione diretta da parte degli organi accertatori e che, dunque, rileva.
Il ricorrente, dal canto suo, ha contestato solo genericamente questa attività, senza tuttavia promuovere querela di falso.
Si osserva che l'efficacia probatoria delle dichiarazioni raccolte dalla Polizia Locale poteva essere messa nel nulla unicamente attraverso la proposizione di una querela di falso ex art. 2700 c.c., a mente del quale “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. E' pacifico infatti che i verbali redatti dalla polizia locale fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese e agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso delle indagini per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere inficiata solo da una specifica prova contraria6, prova che, nel caso in esame, non è stata fornita.
Dunque, quanto è emerso dall'attività di verifica svolta da e dalla Polizia Locale, è un CP_1 nucleo familiare che ha occupato l'alloggio di edilizia agevolata solo dal mese di ottobre
2017.
Il quadro probatorio fornito dai resistenti in ordine alla mancata occupazione dell'alloggio da parte del ricorrente, non viene scalfito nemmeno dalle dichiarazioni, peraltro generiche, rese dai testimoni introdotti dallo stesso, e , escussi alla Tes_1 Testimone_2 udienza del 11/12/2019 (anzi, la teste di parte ricorrente ha confermato che lo Tes_1 stesso ha occupato anche l'immobile attiguo dei familiari nel periodo di fine febbraio primi di marzo 2017).
Neppure le compromesse condizioni di salute fortemente invalidanti in cui versa il ricorrente giustificano la mancata occupazione dell'alloggio e, di certo, nessuna causa di forza maggiore impediva allo stesso di chiedere all'ente locatore, la prescritta autorizzazione alla proroga del periodo normativamente assegnato per l'occupazione.
In buona sostanza, la documentazione sanitaria non prova che la mancata occupazione
5 dell'alloggio è stata determinata da una ragione sopravvenuta, imprevedibile e non altrimenti gestibile.
In tema di revoca dell'assegnazione di alloggio popolare la giurisprudenza ha chiarito che
“per la legittimità della revoca dell'assegnazione di alloggio economico popolare, perché non stabilmente occupato dall'interessato, è irrilevante la circostanza che l'abbandono possa essere stato determinato da ragioni di vita e di lavoro, poiché la decadenza non è una sanzione ma lo strumento per evitare che abitazioni destinate a categorie sociali meno protette non rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivo bisogno. Irrilevanti dunque debbono considerarsi le motivazioni soggettive della dismissione (la quale non è necessario sia sorretta da una effettiva volontà in tal senso), così come la saltuaria utilizzazione dell'alloggio per motivi transitori o l'eventuale volontà di ritornare nell'abitazione assegnata una volta cessati i motivi stessi”7, principio ribadito più volte anche dalla giurisprudenza di legittimità8.
Il ricorso va, quindi, respinto.
*°*°*
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore di ciascun resistente, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. mod., considerata l'istruttoria prevalentemente documentale, come segue: € 851,00 (studio), € 602,00 (introduttiva), € 903,00 (istruttoria/ trattazione), € 1.453,00 (decisionale), oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, nella persona del g.o.p. dott. Manuela Giacchetti, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso proposto da nei confronti di e del Parte_1 CP_1
, avverso la revoca dell'assegnazione dell'alloggio pubblico sito a Controparte_2
Gardolo di Trento, Via Guido Polo n. 21 piano primo, interno 3, disposta dal Dirigente del Servizio Casa e Residenze Protette del con Determina n. Controparte_2
16/99 del 19/02/2019;
- condanna a rifondere ai resistenti e Parte_1 Controparte_1 CP_2
le spese di lite, liquidate per ciascun convenuto in € 3.809,00 a titolo di
[...] compenso, oltre accessori di legge se e in quanto dovuti.
Trento, 23 ottobre 2025 Il g.o.p.
Dott. Manuela Giacchetti 7 T.A.R. Palermo del 21/09/2020, n. 1897.
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. informativa prot. n. 187434/2017/11.2 dd. 21.08.2017 –doc. 7 resistente nonché i docc. 12-13-14 di parte resistente CP_1 [...]
. CP_2
2 2 V. accertamenti compiuti dalla Polizia Locale in data: 01/06/2017- 09/06/2017-23/10/2017 -24/11/2017 (docc. 12-13-14 resistente
[...]
). CP_2 Controparte_ 3 V. doc. 8 resistente .
CP 4 V. doc. 7 resistente .
Controparte_ 5 V. doc. 15 resistente .
4 6 V. Cass. SS.UU. del 03/02/1996, n. 916. 8 Cass. sez. III, 04/07/2023, n. 18865; Cass., sez. VI, 18/10/2016, n. 21056; Cass. 3/04/2008, n. 8519.