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18 luglio 1967
18 luglio 1967
Art. 1. Articolo unico
L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell' articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 giugno 1967
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell' articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 giugno 1967
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Commentari • 2
- 1. Il legislatore interviene sul mandato di arresto europeo: vediamo comeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 febbraio 2021 · 0.931979
Prefazione – Modifiche all'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all'articolo 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all'articolo 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all'articolo 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all'articolo 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all'articolo 10 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all'articolo 11 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all'articolo 13 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all'articolo 14 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – Modifiche all'articolo 15 della legge 22 aprile 2005, n. 69 – …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13/12/2012, n. 6408Provvedimento: N. 07550/2011 REG.RIC. N. 06408/2012REG.PROV.COLL. N. 07550/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7550 del 2011, proposto da: NE NI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Romano Misserville e Adriano Casellato, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, al viale Regina Margherita n. 290, per procura speciale; contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima …Leggi di più...
- sostituzione in autotutela·
- ottemperanza·
- art. 699 c.p.p.·
- art. 696 c.p.p.·
- condizioni aggiuntive decreto di estradizione·
- divieto di pena di morte·
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- art. 27 Cost.