Articolo 1 della Legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1
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18 luglio 1967
Art. 1. Articolo unico

L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell' articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 giugno 1967

SARAGAT

MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Entrata in vigore il 18 luglio 1967
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