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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9720 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 328/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona della Giudice Simonetta Scirpo in funzione di Giudice di
Appello contro la sentenza nr 381/2024 del Giudice di Pace di Rho pubblicata il 21.11.2024, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado, iscritta al n. R.G. 328/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Ezio Tursi, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Saronno (VA), viale Rimembranze 21, presso il proprio studio
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Laura Controparte_1 C.F._2
Rolla, elettivamente domiciliata in Milano, Piazza della Repubblica 19, presso lo studio del difensore
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di MILANO adito, contrariis reiectis, così provvedere: NEL MERITO, ad integrale riforma della sentenza impugnata n. 381/2024 – Giudice di Pace di RHO ed in accoglimento del presente atto d'appello
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
- Rigettare tutte le domande formulate dal signor nei confronti Parte_2 dell'Ing. , poiché destituite di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto, oltre Parte_1 poiché non provate nei relativi presupposti costitutivi, per tutti i motivi dedotti ed articolati nei propri scritti difensivi di I grado, nonché nel presente atto di appello. NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE pagina 1 di 6 - Previo accertamento dell'adempimento delle prestazioni professionali svolte dall'Ing. Pt_1
in favore del signor in esecuzione della lettera di incarico
[...] Parte_3 professionale del 17/11/2021, condannare il signor a corrispondere in Parte_2 favore dell'odierno resistente l'importo ancora dovuto a titolo di compenso pari ad € 8.580,09= - oltre IVA e Cassa (e a cui dovrà essere dedotto l'acconto pari ad € 1.500,00= già versato dal ricorrente), oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo ovvero quella minore
o maggiore somma dovesse essere ritenuta di Giustizia e/o accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo. Il tutto entro i limiti di competenza del Giudice di Pace adito.
- Con vittoria di spese e competenze di causa in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Ezio TURSI il quale si dichiara procuratore antistatario oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge. Parte appellata:
Tutto quanto sinora esposto, il signor , come sopra rappresentato difeso e Controparte_1 domiciliato chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di Appello, contrariis rejectis, Voglia così decidere:
- rigettare l'appello proposto dall'ing. per i motivi di cui alla parte narrativa Parte_1 confermando integralmente la sentenza di primo grado n. 381/2024 emessa dal Giudice di Pace di Rho e pubblicata in data 21.11.2024. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto del 23.12.2024 l'ing. proponeva appello avverso la sentenza n. 381 del Parte_1
21.11.2024 del Giudice di Pace di Rho con la quale l'odierno appellante era stato condannato a restituire in favore di la somma di € 1.500,00, da questi corrisposta per Controparte_1
l'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuale previste dalla lettera di conferimento incarico del 17.11.2021; veniva altresì condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in pagina 2 di 6 € 1.050,00 oltre € 125,00 per anticipazioni, spese generali al 15% ed oneri di legge (IVA e CPA).
A fondamento dell'appello, l'ing. richiama la lettera di incarico (doc. 2 fasc. Parte_1 primo grado), sottoscritta dalla controparte in qualità di committente, avente ad oggetto la redazione di uno studio di fattibilità per l'accesso al Superbonus 110%, comprensivo di:
1. verifica degli atti comunali ai fini della regolarità/congruità edilizia;
2. rilievo dello stato di fatto e redazione dell'APE iniziale;
3. simulazione finalizzata al passaggio di due classi energetiche;
4. relazione contenente le lavorazioni necessarie per il miglioramento energetico.
Secondo l'appellante – in contrasto con quanto affermato nella sentenza impugnata – il professionista avrebbe integralmente svolto l'incarico: la relazione tecnica depositata in atti descrive puntualmente gli interventi necessari per incrementare l'efficienza energetica dell'immobile, riportando per ciascuno di essi le relative quantità (in mq/mc o per unità) e indicando i costi sulla base della normativa fiscale relativa al Superbonus 110%, così da evadere l'incarico ricevuto. Il tutto veniva trasmesso al committente via e-mail in data 25.03.2022, in tempi considerati coerenti con la portata dell'incarico, conferito il 17.11.2021, e comunque compatibili con le scadenze per l'accesso al Superbonus. Pertanto, l'appellante ritiene legittimo trattenere quanto già percepito (€ 1.500,00), oltre a richiedere il compenso per l'ulteriore attività documentata al doc. 7 del fascicolo di primo grado, pari ad € 8.580,09.
Si costituiva in giudizio , contestando le deduzioni dell'appellante e Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata. In particolare, la parte appellata ribadiva il grave inadempimento del professionista: secondo il committente, l'ing. non avrebbe mai completato lo studio di fattibilità richiesto, Parte_1 finalizzato a verificare concretamente la possibilità di migliorare di due classi energetiche l'immobile (comprensivo dell'APE iniziale), limitandosi a una mera relazione descrittiva dei lavori ipotizzabili. Tale elaborato non costituirebbe uno studio di fattibilità in senso tecnico, che richiede invece un'analisi preliminare atta a verificare se il passaggio di due classi sia effettivamente conseguibile ai fini dell'agevolazione fiscale.
All'udienza dell'08.06.2024 il Giudice invitava le parti a valutare un accordo conciliativo, rinviando all'udienza del 05.11.2024. All'esito di tale udienza, il procuratore dell'appellante proponeva la definizione della lite mediante il versamento, da parte dell'appellato, della somma di € 700,00. Il Giudice rinviava, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 16.12.2025, assegnando termine sino al 10.12.2025 per il deposito delle note conclusionali.
Il Tribunale osserva
pagina 3 di 6 Dalla documentazione versata in atti risulta pacifico e non contestato che tra le parti sia intercorso un rapporto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e ss. c.c., come comprovato dalla lettera di conferimento dell'incarico sottoscritta in data 17.11.2021 dall'odierno appellato, con la quale il committente incaricava l'ing. della redazione di uno Pt_1 studio di fattibilità relativo al proprio immobile. L'incarico comprendeva, secondo quanto puntualmente indicato nella lettera sottoscritta: la verifica della situazione edilizia mediante accesso agli atti;
il rilievo dello stato di fatto con predisposizione dell'attestazione energetica;
la simulazione necessaria a verificare il possibile miglioramento prestazionale dell'immobile; nonché la redazione di una relazione tecnica illustrativa delle lavorazioni necessarie. Il compenso pattuito, pari a € 1.500,00, veniva integralmente corrisposto dal committente.
In materia di responsabilità contrattuale, una volta provato il contratto e l'integrale pagamento del compenso da parte del cliente, spetta al professionista provare di avere adempiuto alle obbligazioni assunte (artt. 1218 e 2697 c.c.). Trattandosi di attività tecnica, l'adempimento deve inoltre risultare conforme al livello di diligenza qualificata previsto dall'art. 1176, comma 2, c.c.
Nel caso di specie, l'appellato ha pienamente provato l'esistenza del contratto e l'integrale pagamento del compenso;
l'onere probatorio relativo all'adempimento ricade dunque sull'ing.
, il quale non ha fornito alcuna dimostrazione né in ordine all'avvenuto svolgimento delle Pt_1 prestazioni, né, a maggior ragione, alla loro conformità agli standard di diligenza richiesti, rimanendo perciò inadempiente.
Dagli elementi in atti emerge, infatti, che l'appellante si è limitato a effettuare un accesso presso il e a predisporre un elaborato contenente una elencazione di possibili CP_2 interventi con stima sommaria dei costi: documento meramente descrittivo, privo degli elementi necessari a ricondurlo alla prestazione dedotta in contratto. Non risulta essere stato predisposto l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), né risulta eseguita alcuna simulazione volta a verificare il miglioramento ipotizzabile;
prestazioni che, per come articolato l'incarico, rappresentavano attività centrali e non accessorie. Vale a dire che l'ing. avrebbe dovuto Pt_1 indicare concretamente l'attuale classe energetica dell'immobile e le operazioni da compiere per il passaggio alle due classi superiori al fine di ottenere i vantaggi correlati al Superbonus. Neppure il documento richiamato dall'appellante come doc. 8, privo di data certa e non prodotto con l'atto introduttivo, è idoneo a colmare tali lacune. Infatti, per contenuti e struttura esso non corrisponde allo “studio di fattibilità” oggetto dell'incarico, trattandosi di un elaborato avente finalità diverse e non riferibile alle verifiche preliminari richieste al professionista. Il doc. 8 (relazione tecnica ex legge 10 del 1991) appare attestare la conformità dell'edificio ai requisiti di prestazione energetica a differenza dello studio di fattibilità che esplora diverse soluzioni progettuali (cappotti, pannelli solari) Si tratta, pertanto, di materiale incompleto e funzionalmente inidoneo a integrare la prestazione pattuita, sicché la stessa questione della sua tempestività resta assorbita dalla sua irrilevanza ai fini del decidere.
Le allegazioni dell'appellante si fondano dunque su una qualificazione erronea del materiale prodotto, trattandosi di documenti che non contengono tutte le prestazioni tecniche essenziali comprese nell'incarico. Parimenti, l'istruttoria orale non offre elementi utili: la natura delle pagina 4 di 6 verifiche richieste è tale da esigere prova documentale e non può essere surrogata da dichiarazioni testimoniali;
in ogni caso, le deposizioni acquisite non hanno in alcun modo confermato lo svolgimento delle prestazioni omesse.
Correttamente, dunque, il Giudice di Pace ha ravvisato un inadempimento grave del professionista, essendosi l'attività svolta arrestata a una fase meramente preliminare e non avendo riguardato la parte qualificante dell'incarico.
In proposito, deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui, ai fini dell'art. 1455 c.c., la valutazione della gravità dell'inadempimento deve rispettare un criterio di proporzionalità, fondato sulla buona fede contrattuale, e deve essere condotta tenendo conto del comportamento complessivo delle parti e della essenzialità della prestazione mancata (Cass. civ., sez. II, n. 32572/2023).
Sulla base delle considerazioni che precedono, i motivi di appello devono essere rigettati e la decisione impugnata confermata integralmente.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza. Quanto al primo grado, si conferma la liquidazione operata dal Giudice di Pace. Le spese del presente grado di appello si liquidano in € 2.364,00 (parametri medi, valore rientrante nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, avuto riguardo anche alla domanda riconvenzionale proposta per l'importo di € 8.580,09, con liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisoria), oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
• pone a carico dell'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida come segue:
- per il giudizio di primo grado, si confermano nella misura già determinata dal Giudice di Pace, pari ad € 1.050,00, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A ed IVA come per legge, oltre a € 125,00 per anticipazioni.
- per il giudizio di appello, si liquidano in € 2.364,00 oltre rimborso forfettario del
15%, C.P.A ed IVA come per legge.
Milano, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona della Giudice Simonetta Scirpo in funzione di Giudice di
Appello contro la sentenza nr 381/2024 del Giudice di Pace di Rho pubblicata il 21.11.2024, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado, iscritta al n. R.G. 328/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Ezio Tursi, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Saronno (VA), viale Rimembranze 21, presso il proprio studio
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Laura Controparte_1 C.F._2
Rolla, elettivamente domiciliata in Milano, Piazza della Repubblica 19, presso lo studio del difensore
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di MILANO adito, contrariis reiectis, così provvedere: NEL MERITO, ad integrale riforma della sentenza impugnata n. 381/2024 – Giudice di Pace di RHO ed in accoglimento del presente atto d'appello
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
- Rigettare tutte le domande formulate dal signor nei confronti Parte_2 dell'Ing. , poiché destituite di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto, oltre Parte_1 poiché non provate nei relativi presupposti costitutivi, per tutti i motivi dedotti ed articolati nei propri scritti difensivi di I grado, nonché nel presente atto di appello. NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE pagina 1 di 6 - Previo accertamento dell'adempimento delle prestazioni professionali svolte dall'Ing. Pt_1
in favore del signor in esecuzione della lettera di incarico
[...] Parte_3 professionale del 17/11/2021, condannare il signor a corrispondere in Parte_2 favore dell'odierno resistente l'importo ancora dovuto a titolo di compenso pari ad € 8.580,09= - oltre IVA e Cassa (e a cui dovrà essere dedotto l'acconto pari ad € 1.500,00= già versato dal ricorrente), oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo ovvero quella minore
o maggiore somma dovesse essere ritenuta di Giustizia e/o accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo. Il tutto entro i limiti di competenza del Giudice di Pace adito.
- Con vittoria di spese e competenze di causa in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Ezio TURSI il quale si dichiara procuratore antistatario oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge. Parte appellata:
Tutto quanto sinora esposto, il signor , come sopra rappresentato difeso e Controparte_1 domiciliato chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di Appello, contrariis rejectis, Voglia così decidere:
- rigettare l'appello proposto dall'ing. per i motivi di cui alla parte narrativa Parte_1 confermando integralmente la sentenza di primo grado n. 381/2024 emessa dal Giudice di Pace di Rho e pubblicata in data 21.11.2024. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto del 23.12.2024 l'ing. proponeva appello avverso la sentenza n. 381 del Parte_1
21.11.2024 del Giudice di Pace di Rho con la quale l'odierno appellante era stato condannato a restituire in favore di la somma di € 1.500,00, da questi corrisposta per Controparte_1
l'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuale previste dalla lettera di conferimento incarico del 17.11.2021; veniva altresì condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in pagina 2 di 6 € 1.050,00 oltre € 125,00 per anticipazioni, spese generali al 15% ed oneri di legge (IVA e CPA).
A fondamento dell'appello, l'ing. richiama la lettera di incarico (doc. 2 fasc. Parte_1 primo grado), sottoscritta dalla controparte in qualità di committente, avente ad oggetto la redazione di uno studio di fattibilità per l'accesso al Superbonus 110%, comprensivo di:
1. verifica degli atti comunali ai fini della regolarità/congruità edilizia;
2. rilievo dello stato di fatto e redazione dell'APE iniziale;
3. simulazione finalizzata al passaggio di due classi energetiche;
4. relazione contenente le lavorazioni necessarie per il miglioramento energetico.
Secondo l'appellante – in contrasto con quanto affermato nella sentenza impugnata – il professionista avrebbe integralmente svolto l'incarico: la relazione tecnica depositata in atti descrive puntualmente gli interventi necessari per incrementare l'efficienza energetica dell'immobile, riportando per ciascuno di essi le relative quantità (in mq/mc o per unità) e indicando i costi sulla base della normativa fiscale relativa al Superbonus 110%, così da evadere l'incarico ricevuto. Il tutto veniva trasmesso al committente via e-mail in data 25.03.2022, in tempi considerati coerenti con la portata dell'incarico, conferito il 17.11.2021, e comunque compatibili con le scadenze per l'accesso al Superbonus. Pertanto, l'appellante ritiene legittimo trattenere quanto già percepito (€ 1.500,00), oltre a richiedere il compenso per l'ulteriore attività documentata al doc. 7 del fascicolo di primo grado, pari ad € 8.580,09.
Si costituiva in giudizio , contestando le deduzioni dell'appellante e Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata. In particolare, la parte appellata ribadiva il grave inadempimento del professionista: secondo il committente, l'ing. non avrebbe mai completato lo studio di fattibilità richiesto, Parte_1 finalizzato a verificare concretamente la possibilità di migliorare di due classi energetiche l'immobile (comprensivo dell'APE iniziale), limitandosi a una mera relazione descrittiva dei lavori ipotizzabili. Tale elaborato non costituirebbe uno studio di fattibilità in senso tecnico, che richiede invece un'analisi preliminare atta a verificare se il passaggio di due classi sia effettivamente conseguibile ai fini dell'agevolazione fiscale.
All'udienza dell'08.06.2024 il Giudice invitava le parti a valutare un accordo conciliativo, rinviando all'udienza del 05.11.2024. All'esito di tale udienza, il procuratore dell'appellante proponeva la definizione della lite mediante il versamento, da parte dell'appellato, della somma di € 700,00. Il Giudice rinviava, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 16.12.2025, assegnando termine sino al 10.12.2025 per il deposito delle note conclusionali.
Il Tribunale osserva
pagina 3 di 6 Dalla documentazione versata in atti risulta pacifico e non contestato che tra le parti sia intercorso un rapporto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e ss. c.c., come comprovato dalla lettera di conferimento dell'incarico sottoscritta in data 17.11.2021 dall'odierno appellato, con la quale il committente incaricava l'ing. della redazione di uno Pt_1 studio di fattibilità relativo al proprio immobile. L'incarico comprendeva, secondo quanto puntualmente indicato nella lettera sottoscritta: la verifica della situazione edilizia mediante accesso agli atti;
il rilievo dello stato di fatto con predisposizione dell'attestazione energetica;
la simulazione necessaria a verificare il possibile miglioramento prestazionale dell'immobile; nonché la redazione di una relazione tecnica illustrativa delle lavorazioni necessarie. Il compenso pattuito, pari a € 1.500,00, veniva integralmente corrisposto dal committente.
In materia di responsabilità contrattuale, una volta provato il contratto e l'integrale pagamento del compenso da parte del cliente, spetta al professionista provare di avere adempiuto alle obbligazioni assunte (artt. 1218 e 2697 c.c.). Trattandosi di attività tecnica, l'adempimento deve inoltre risultare conforme al livello di diligenza qualificata previsto dall'art. 1176, comma 2, c.c.
Nel caso di specie, l'appellato ha pienamente provato l'esistenza del contratto e l'integrale pagamento del compenso;
l'onere probatorio relativo all'adempimento ricade dunque sull'ing.
, il quale non ha fornito alcuna dimostrazione né in ordine all'avvenuto svolgimento delle Pt_1 prestazioni, né, a maggior ragione, alla loro conformità agli standard di diligenza richiesti, rimanendo perciò inadempiente.
Dagli elementi in atti emerge, infatti, che l'appellante si è limitato a effettuare un accesso presso il e a predisporre un elaborato contenente una elencazione di possibili CP_2 interventi con stima sommaria dei costi: documento meramente descrittivo, privo degli elementi necessari a ricondurlo alla prestazione dedotta in contratto. Non risulta essere stato predisposto l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), né risulta eseguita alcuna simulazione volta a verificare il miglioramento ipotizzabile;
prestazioni che, per come articolato l'incarico, rappresentavano attività centrali e non accessorie. Vale a dire che l'ing. avrebbe dovuto Pt_1 indicare concretamente l'attuale classe energetica dell'immobile e le operazioni da compiere per il passaggio alle due classi superiori al fine di ottenere i vantaggi correlati al Superbonus. Neppure il documento richiamato dall'appellante come doc. 8, privo di data certa e non prodotto con l'atto introduttivo, è idoneo a colmare tali lacune. Infatti, per contenuti e struttura esso non corrisponde allo “studio di fattibilità” oggetto dell'incarico, trattandosi di un elaborato avente finalità diverse e non riferibile alle verifiche preliminari richieste al professionista. Il doc. 8 (relazione tecnica ex legge 10 del 1991) appare attestare la conformità dell'edificio ai requisiti di prestazione energetica a differenza dello studio di fattibilità che esplora diverse soluzioni progettuali (cappotti, pannelli solari) Si tratta, pertanto, di materiale incompleto e funzionalmente inidoneo a integrare la prestazione pattuita, sicché la stessa questione della sua tempestività resta assorbita dalla sua irrilevanza ai fini del decidere.
Le allegazioni dell'appellante si fondano dunque su una qualificazione erronea del materiale prodotto, trattandosi di documenti che non contengono tutte le prestazioni tecniche essenziali comprese nell'incarico. Parimenti, l'istruttoria orale non offre elementi utili: la natura delle pagina 4 di 6 verifiche richieste è tale da esigere prova documentale e non può essere surrogata da dichiarazioni testimoniali;
in ogni caso, le deposizioni acquisite non hanno in alcun modo confermato lo svolgimento delle prestazioni omesse.
Correttamente, dunque, il Giudice di Pace ha ravvisato un inadempimento grave del professionista, essendosi l'attività svolta arrestata a una fase meramente preliminare e non avendo riguardato la parte qualificante dell'incarico.
In proposito, deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui, ai fini dell'art. 1455 c.c., la valutazione della gravità dell'inadempimento deve rispettare un criterio di proporzionalità, fondato sulla buona fede contrattuale, e deve essere condotta tenendo conto del comportamento complessivo delle parti e della essenzialità della prestazione mancata (Cass. civ., sez. II, n. 32572/2023).
Sulla base delle considerazioni che precedono, i motivi di appello devono essere rigettati e la decisione impugnata confermata integralmente.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza. Quanto al primo grado, si conferma la liquidazione operata dal Giudice di Pace. Le spese del presente grado di appello si liquidano in € 2.364,00 (parametri medi, valore rientrante nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, avuto riguardo anche alla domanda riconvenzionale proposta per l'importo di € 8.580,09, con liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisoria), oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
• pone a carico dell'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida come segue:
- per il giudizio di primo grado, si confermano nella misura già determinata dal Giudice di Pace, pari ad € 1.050,00, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A ed IVA come per legge, oltre a € 125,00 per anticipazioni.
- per il giudizio di appello, si liquidano in € 2.364,00 oltre rimborso forfettario del
15%, C.P.A ed IVA come per legge.
Milano, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Scirpo
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