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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/07/2025, n. 3113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3113 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1785/2018 avente ad oggetto “appello a sentenza del Giudice di Pace”
TRA
rappresentata e difesa dagli Parte_1
avvocati Gerardina Pennimpede e Stefano Blandini;
- APPELLANTE-
CONTRO
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
anche disgiuntamente dagli avv.ti Rosita Magazzeno (c.f. ) C.F._2
e Mario Manzo (c.f. ) del foro di Salerno – in virtù di C.F._3
mandato allegato all'atto di citazione del giudizio di primo grado;
- APPELLATO –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello regolarmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio il sig. , ritenendo ingiusta e da riformarsi Controparte_1
integralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Buccino n. 870/2017,
1 risultando gravemente censurabile sotto molteplici profili. Chiedeva in particolare di accogliere le seguenti conclusioni: 1) “In via del tutto pregiudiziale, ed in rito,
in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 870/2017 emessa dal Giudice di Pace di Buccino in quanto non competente per valore per quanto espresso nel I motivo di appello;
2) In linea gradata, e nel merito, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare le domande di rimborso formulate dal sig. , non provate e/o comunque CP_1
contrarie alla disciplina pattizia, e quindi che nulla era dovuto al sig. a CP_1
titolo di rimborso, riformando integralmente la sentenza impugnata sul punto;
3)
In via subordinata, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare inapplicabile ai fini del calcolo del rimborso il principio pro rata temporis, essendo applicabili per legge i principi contabili internazionali IAS39 e, dunque, il principio proporzionale alla francese, riformando integralmente la sentenza impugnata sul punto;
4) In linea ulteriormente gradata, ed in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare il TAEG indicato nel contratto di finanziamento corrispondente a quello applicato e, per l'effetto, rigettare la relativa domanda di rimborso formulata dal sig. , riformando CP_1
integralmente la sentenza impugnata sul punto;
5) In via ancor più gradata,
accertare e dichiarare la validità ed efficacia della clausola disciplinante il TAEG,
in ipotesi di sua divergenza rispetto a quello effettivamente applicato, e per l'effetto rigettare la domanda di rimborso di quelle somme rivendicate dal sig.
in conseguenza del ricalcolo del TAEG ai sensi dell'art. 125 bis TUB, CP_1
riformando integralmente la sentenza impugnata sul punto;
6) e per l'effetto, in accoglimento del presente gravame, accertare e ritenere il sig. Parte_2
tenuto a restituire le somme ricevute in forza della sentenza n. 870/2017 emessa dal Giudice di Pace di Buccino e quindi condannarsi il sig. e/o l'avv. CP_1
Manzo e Magazzeno, relativamente alle spese di lite, alla retrocessione delle
2 somme ricevute a tal titolo pari ad euro 3.352,37 a titolo di sorte ed euro 1.675,00,
oltre accessori, per le spese di lite pagate in favore degli avvocati distrattari;
7)
Condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento delle spese del Parte_2
doppio grado di giudizio ponendo a carico dello stesso anche le spese afferenti la
CTU svolta e da svolgere.
Con comparsa del 12.06.2018 si costituiva l'appellato, il quale contestava integralmente i motivi di appello, esponendo le ragioni per le quali gli stessi apparivano infondati in fatto e diritto chiedendo quindi il rigetto dell'appello.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa,
ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29.01.2025 all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione con provvedimento con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello proposto è fondato e pertanto merita accoglimento.
Con il primo motivo di appello viene censurata la violazione e falsa applicazione degli artt.
7-10 cpc e la nullità della sentenza per essere stata emessa da un Giudice
incompetente per valore.
Il primo motivo di appello è infondato.
L'art. 10 cpc recita: “ Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla
domanda a norma delle disposizioni seguenti.
[II]. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si
sommano tra loro, e gli interessi scaduti , le spese e i danni , anteriori alla proposizione si
sommano col capitale.
L'art. 7 cpc nella versione ratione temporis vigente prevedeva “ Il giudice di pace è
competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila, quando
dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”.
3 L'art. 14 cpc recita” Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili , il valore si
determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di
indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.”
Un principio ormai consolidato è quello secondo cui la competenza si determina dalla domanda. Il principio in questione si trova oggi espressamente enunciato nell'art. 10, comma 1, c.p.c. per la determinazione della competenza per valore;
la giurisprudenza tende ad estenderlo ad ogni altro criterio attributivo di essa. La
competenza per valore, infine, si determina con esclusivo riferimento alla domanda introduttiva, e non in base all'oggetto dell'indagine attraverso la quale si debba valutare il fondamento della domanda medesima
In altri termini, ai fini della competenza rileva il deductum e non il decisum.
La domanda proposta in primo grado aveva ad oggetto il rimborso delle somme non godute per effetto dell'estinzione anticipata pari a euro 2.020,96 nonché il rimborso delle somme indebitamente percepite per effetto della errata applicazione del TAEG ma sempre nel limite di valore di euro 4.000. Ne consegue che sulla base del deductum si radicava la competenza per valore del Giudice di
Pace.
Venendo al secondo motivo di appello con il quale viene dedotta la annullabilità
della sentenza n. 870/2017 emessa dal Giudice di Pace di Buccino per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 125 TUB, dell'art.3 del D.M. 8 luglio 1992, degli articoli 2033 e/o 2041 c.c., e dell'art. 1372 c.c., lo stesso è parzialmente fondato.
Secondo la prospettazione di parte appellante ha errato il Giudice di Pace nel ritenere fondata, in parte, la domanda di rimborso formulata dal sig. CP_1
nei confronti di condannando quest'ultima al pagamento dell'importo di Pt_1
euro 326,60, ritenendo spettante al consumatore un diritto al rimborso della commissione bancaria ad opera dell'istituto finanziario, da calcolarsi secondo il criterio matematico pro rata temporis sull'intera commissione. Inoltre il contratto
4 escludeva espressamente la possibilità di rimborso nelle ipotesi di estinzione anticipata.
L'odierno appellato ha chiesto il rimborso dei costi derivanti dall'esercizio della facoltà di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (ratione temporis
regolata dall'art. 125 TUB, risultando il contratto sottoscritto prima dell'entrata in
vigore dell'art. 125 sexies TUB il 19/09/2010, d.lgs 141/2010). Difatti, la presente facoltà presuppone la valida stipula del contratto di finanziamento e la sussistenza di una causa giustificativa del pagamento, individuata nello scopo finanziario generalmente riconducibile ad operazioni contrattuali del genere, sostanziandosi in un diritto potestativo pacificamente riconosciuto dalla legislazione comunitaria ed interna finalizzato ad elevare lo standard di tutela del consumatore nell'ambito dell'attività di credito al consumo;
diversamente, la disciplina dell'indebito oggettivo, prevista dagli artt. 2033 e ss. cc., regola le ipotesi di adempimento in assenza di una valida obbligazione, volta a regolamentare l'obbligazione restitutoria che nasce da un pagamento effettuato senza una valida giustificazione causale. In tal senso, la fattispecie dedotta in giudizio è chiaramente impossibile da sussumere nella disciplina della condictio indebiti, sostanziandosi non in un pagamento non dovuto bensì nel ragionevole esercizio di una facoltà riconosciuta
ex lege in forza di un contratto validamente stipulato. Ebbene occorre aver riguardo alla data di costituzione del rapporto avvenuta, nel caso in esame, in data 28-4-
2009 quindi prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies cpc. . L'art. 125 sexies del TUB, inserito con il D. Lgs 141 del 2010, che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, non era applicabile, trattandosi di norma entrata in vigore il
19.9.2010, dopo la conclusione del contratto .
Tuttavia anche per i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies
TUB è possibile accedere alla estinzione anticipata del rapporto con rimborso dei
5 costi. Invero l'art. 125 del TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, prevede che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
Parte appellante sostiene la non rimborsabilità dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata e in sede di primo grado ha anche contestato l'avvenuta estinzione del finanziamento.
Tale impostazione non può essere condivisa in quanto il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive Europee,
sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito".
In tal senso, il cliente debitore che agisce per ottenere la restituzione dei costi rimborsabili del finanziamento ex artt. 125 o 125 sexies TUB è tenuto a fornire prova non dell'assenza del titolo e del pagamento privo di causa, bensì della valida costituzione del rapporto di finanziamento e l'estinzione anticipata del finanziamento, mediante pagamento dell'importo residuo del finanziamento.
Se dunque in diritto la domanda del consumatore è fondata, in fatto la domanda
è sfornita di prova non risultando agli atti il pagamento della somma di euro
12.811,90 individuato da Apulia Pronto Prestito quale conteggio per l'estinzione anticipata. Detta prova non è stata regolarmente fornita dall'attore che avrebbe dovuto depositare in giudizio oltre alla copia del contratto di finanziamento dietro
6 cessione del quinto stipulato e al conteggio estintivo operato dall'istituto di credito, con indicazione dell'importo residuo da pagare per l'esercizio della facoltà
di estinzione anticipata, anche la comunicazione di conferma dell'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento con bonifico in favore della società
mutuante. Di tale circostanza ne da atto anche il CTU a pag . 9 della consulenza dove si legge “ dalla documentazione depositata nel giudizio per cui è causa non emerge
una data certa di estinzione del contratto di finanziamento”.
Occorre inoltre evidenziare parte appellante ha dedotto la non rimborsabilità dei costi sostenuti in quanto la previsione negoziale prevedeva , con clausola approvata specificamente per iscritto la non rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata.
Il motivo è infondato in quanto per giurisprudenza costante “la clausola del
contratto di credito al consumo che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di
estinzione anticipata del contratto di finanziamento è abusiva, posto che determina a carico
del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto; la sua nullità deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice. (Cassazione civile
sez. II, 06/09/2023, n.25977) Ne deriva, quindi, che la clausola prevista dall'art. 7
delle condizioni generali del finanziamento, che esclude la rimborsabilità dei costi
è clausola vessatoria da dichiararsi nulla in applicazione dell'art. 33 d.lgs.
206/2005, determinando uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia limitata ad un arco temporale inferiore. Pertanto, pur nella vigenza del precedente art. 125
c. 2 TUB, va riconosciuto al consumatore il rimborso delle commissioni finanziarie e di quelle accessorie, stante la nullità, in quanto vessatoria, della clausola di rinuncia alla restituzione delle medesime e configurandosi, altrimenti, la prestazione a favore della priva di causa debendi. CP_2
7 In definitiva non può ritenersi accertata la regolare prova dell'avvenuta dell'estinzione del finanziamento e sotto questo profilo il secondo motivo di appello è fondato.
Con il terzo motivo di appello viene dedotta la nullità della sentenza n. 870/2017
emessa dal Giudice di Pace di Buccino, per violazione e/o falsa applicazione del
D.M. 8 luglio 1992, dell'art. 124 TUB e dell'art. 30 della direttiva 2008/48/CE.
L'appellante impugna la sentenza per aver ritenuto che il TAEG indicato in contratto divergesse da quello realmente applicato, condannando l'odierna appellante alla restituzione di quelle somme che il sig. avrebbe versato CP_1
in eccesso a seguito del ricalcolo del TAEG ai sensi dell'art. 117 TUB.
E' bene evidenziare che il contratto per cui è processo è stato stipulato in data
9.6.2009 per l'importo di euro 33.973,96. Quindi il contratto per cui è causa è stato stipulato nel 2009 prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB. Al caso in esame si applica l'art. 124 TUB ratione temporis applicabile.
L'art. 124 comma 5 TUB prevedeva testualmente:
Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di
diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli
similari eventualmente indicati Ministero dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici
mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore”
E' bene chiarire il concetto di TAEG che rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in
8 percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate. Il Taeg ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché
rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica.
Come sostenuto di recente dalla Corte di Cassazione 'In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è
solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che
comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero
dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385
del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del
finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre
ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto
(cfr. Cass. Civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169). Secondo la giurisprudenza maggioritaria
l'ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è un tasso
di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece
l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni (cfr. l'art. 117, comma 4,
TUB e le Istruzioni Trasparenza bancaria Bankitalia, Sez. III Contenuto dei contratti).
La disciplina della Banca d'Italia– sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del
2009 e successive modifiche – regola l' nell'ambito delle rispettive “II Sezione”,
dedicate, per l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale
pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i
“requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale
disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca
d'Italia dall'art. 117, comma 8, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto
tipico determinato” del contratto. Tale ricostruzione è ulteriormente confermata dalla
disciplina Bankitalia del 2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista
9 unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto. In tale
stato di cose, la omessa indicazione del TAEG/ISC non determina le conseguenze
sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB poiché se il TAEG/ISC non è un elemento
essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad
“ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al comma 4 dell'art. 117.
Come si evince agevolmente la norma su richiamata non prevede alcuna ipotesi di difformità delle clausole contrattuali ma solo l'assenza o nullità. Quindi il rimedio sostitutivo può trovare ingresso per i contratti stipulati in epoca anteriore all'agosto 2010 solo nel caso in cui sia stata omessa l'indicazione del TAEG o la relativa clausola sia nulla. Al di fuori di questi casi non è possibile applicare il rimedio sostitutivo del tasso BOT previsto dall'art. 117 comma VII TUB.
La norma equipara l'assenza alla nullità.
La divergenza, peraltro riscontrata anche dal ctu, comporterebbe, secondo il ricorrente la nullità della clausola indicante il t.a.e.g. e l'applicazione al rapporto,
per tutta la sua durata, del rimedio sostitutivo .
Il Tribunale rileva che il tasso d'interesse concordato dalle parti è indicato in contratto, mentre l' esposizione del t.a.e.g. assolve ad una funzione di trasparenza,
mostrando al mutuatario il costo complessivo dell'operazione.
Dunque, al t.a.e.g. non corrisponde una clausola contrattuale, intesa come pattuizione di una condizione economica del contratto, e l'eventuale sua errata indicazione non è suscettibile di determinare la nullità parziale del negozio giuridico.
Qualora il contraente abbia fatto affidamento su un t.a.e.g. errato, il rimedio accordabile è il risarcimento del danno, che deve essere però specificatamente allegato e, almeno presuntivamente, provato.
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria non è stata proposta .
10 Ne consegue che l'appello merita accoglimento con riforma integrale della sentenza di primo grado.
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di
Pace di Buccino n. 870/2017 che va condannato alla Controparte_1
restituzione delle somme ricevute da in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado pari ad euro 3.352,37, a titolo di sorte capitale.
La riforma della sentenza di primo grado determina la modifica anche del capo sulle spese di lite in quanto il giudice di appello anche con riguardo alle spese della
CTU, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
( Cassazione civile sez. III, 26/03/2025, n.8040). Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico di . Le spese del primo grado sono Controparte_1
poste a carico di per come liquidate dal Giudice di Pace. Le Controparte_1
spese del grado di appello sono liquidate in euro 1.701 ( euro 425 per la fase di studio, euro 425 per la fase introduttiva, euro 851 per la fase decisionale) oltre IVA
e CPA come per legge.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza qui impugnata,
dichiara non dovuto il rimborso della somma pari a euro 3.352,37.
2) Condanna a restituire la somma di euro 3.352,37 in favore Controparte_1
di parte appellante.
11 3) In riforma del capo sulle spese condanna al pagamento Controparte_1
delle spese processuali del primo grado di giudizio liquidate in euro 1.675,00
di cui euro 165.00 per esborsi, 300.00 per l'attività svolta in sede di mediazione,
oltre rimborso generale ( 15%), IVA e CPA come per legge oltre le spese della
CTU.
4) Condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore dell'odierno appellante liquidate in complessivi euro 1.701
( euro 425 per la fase di studio, euro 425 per la fase introduttiva, euro 851
per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno il 13.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1785/2018 avente ad oggetto “appello a sentenza del Giudice di Pace”
TRA
rappresentata e difesa dagli Parte_1
avvocati Gerardina Pennimpede e Stefano Blandini;
- APPELLANTE-
CONTRO
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
anche disgiuntamente dagli avv.ti Rosita Magazzeno (c.f. ) C.F._2
e Mario Manzo (c.f. ) del foro di Salerno – in virtù di C.F._3
mandato allegato all'atto di citazione del giudizio di primo grado;
- APPELLATO –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello regolarmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio il sig. , ritenendo ingiusta e da riformarsi Controparte_1
integralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Buccino n. 870/2017,
1 risultando gravemente censurabile sotto molteplici profili. Chiedeva in particolare di accogliere le seguenti conclusioni: 1) “In via del tutto pregiudiziale, ed in rito,
in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 870/2017 emessa dal Giudice di Pace di Buccino in quanto non competente per valore per quanto espresso nel I motivo di appello;
2) In linea gradata, e nel merito, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare le domande di rimborso formulate dal sig. , non provate e/o comunque CP_1
contrarie alla disciplina pattizia, e quindi che nulla era dovuto al sig. a CP_1
titolo di rimborso, riformando integralmente la sentenza impugnata sul punto;
3)
In via subordinata, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare inapplicabile ai fini del calcolo del rimborso il principio pro rata temporis, essendo applicabili per legge i principi contabili internazionali IAS39 e, dunque, il principio proporzionale alla francese, riformando integralmente la sentenza impugnata sul punto;
4) In linea ulteriormente gradata, ed in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare il TAEG indicato nel contratto di finanziamento corrispondente a quello applicato e, per l'effetto, rigettare la relativa domanda di rimborso formulata dal sig. , riformando CP_1
integralmente la sentenza impugnata sul punto;
5) In via ancor più gradata,
accertare e dichiarare la validità ed efficacia della clausola disciplinante il TAEG,
in ipotesi di sua divergenza rispetto a quello effettivamente applicato, e per l'effetto rigettare la domanda di rimborso di quelle somme rivendicate dal sig.
in conseguenza del ricalcolo del TAEG ai sensi dell'art. 125 bis TUB, CP_1
riformando integralmente la sentenza impugnata sul punto;
6) e per l'effetto, in accoglimento del presente gravame, accertare e ritenere il sig. Parte_2
tenuto a restituire le somme ricevute in forza della sentenza n. 870/2017 emessa dal Giudice di Pace di Buccino e quindi condannarsi il sig. e/o l'avv. CP_1
Manzo e Magazzeno, relativamente alle spese di lite, alla retrocessione delle
2 somme ricevute a tal titolo pari ad euro 3.352,37 a titolo di sorte ed euro 1.675,00,
oltre accessori, per le spese di lite pagate in favore degli avvocati distrattari;
7)
Condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento delle spese del Parte_2
doppio grado di giudizio ponendo a carico dello stesso anche le spese afferenti la
CTU svolta e da svolgere.
Con comparsa del 12.06.2018 si costituiva l'appellato, il quale contestava integralmente i motivi di appello, esponendo le ragioni per le quali gli stessi apparivano infondati in fatto e diritto chiedendo quindi il rigetto dell'appello.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa,
ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29.01.2025 all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione con provvedimento con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello proposto è fondato e pertanto merita accoglimento.
Con il primo motivo di appello viene censurata la violazione e falsa applicazione degli artt.
7-10 cpc e la nullità della sentenza per essere stata emessa da un Giudice
incompetente per valore.
Il primo motivo di appello è infondato.
L'art. 10 cpc recita: “ Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla
domanda a norma delle disposizioni seguenti.
[II]. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si
sommano tra loro, e gli interessi scaduti , le spese e i danni , anteriori alla proposizione si
sommano col capitale.
L'art. 7 cpc nella versione ratione temporis vigente prevedeva “ Il giudice di pace è
competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila, quando
dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”.
3 L'art. 14 cpc recita” Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili , il valore si
determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di
indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.”
Un principio ormai consolidato è quello secondo cui la competenza si determina dalla domanda. Il principio in questione si trova oggi espressamente enunciato nell'art. 10, comma 1, c.p.c. per la determinazione della competenza per valore;
la giurisprudenza tende ad estenderlo ad ogni altro criterio attributivo di essa. La
competenza per valore, infine, si determina con esclusivo riferimento alla domanda introduttiva, e non in base all'oggetto dell'indagine attraverso la quale si debba valutare il fondamento della domanda medesima
In altri termini, ai fini della competenza rileva il deductum e non il decisum.
La domanda proposta in primo grado aveva ad oggetto il rimborso delle somme non godute per effetto dell'estinzione anticipata pari a euro 2.020,96 nonché il rimborso delle somme indebitamente percepite per effetto della errata applicazione del TAEG ma sempre nel limite di valore di euro 4.000. Ne consegue che sulla base del deductum si radicava la competenza per valore del Giudice di
Pace.
Venendo al secondo motivo di appello con il quale viene dedotta la annullabilità
della sentenza n. 870/2017 emessa dal Giudice di Pace di Buccino per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 125 TUB, dell'art.3 del D.M. 8 luglio 1992, degli articoli 2033 e/o 2041 c.c., e dell'art. 1372 c.c., lo stesso è parzialmente fondato.
Secondo la prospettazione di parte appellante ha errato il Giudice di Pace nel ritenere fondata, in parte, la domanda di rimborso formulata dal sig. CP_1
nei confronti di condannando quest'ultima al pagamento dell'importo di Pt_1
euro 326,60, ritenendo spettante al consumatore un diritto al rimborso della commissione bancaria ad opera dell'istituto finanziario, da calcolarsi secondo il criterio matematico pro rata temporis sull'intera commissione. Inoltre il contratto
4 escludeva espressamente la possibilità di rimborso nelle ipotesi di estinzione anticipata.
L'odierno appellato ha chiesto il rimborso dei costi derivanti dall'esercizio della facoltà di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (ratione temporis
regolata dall'art. 125 TUB, risultando il contratto sottoscritto prima dell'entrata in
vigore dell'art. 125 sexies TUB il 19/09/2010, d.lgs 141/2010). Difatti, la presente facoltà presuppone la valida stipula del contratto di finanziamento e la sussistenza di una causa giustificativa del pagamento, individuata nello scopo finanziario generalmente riconducibile ad operazioni contrattuali del genere, sostanziandosi in un diritto potestativo pacificamente riconosciuto dalla legislazione comunitaria ed interna finalizzato ad elevare lo standard di tutela del consumatore nell'ambito dell'attività di credito al consumo;
diversamente, la disciplina dell'indebito oggettivo, prevista dagli artt. 2033 e ss. cc., regola le ipotesi di adempimento in assenza di una valida obbligazione, volta a regolamentare l'obbligazione restitutoria che nasce da un pagamento effettuato senza una valida giustificazione causale. In tal senso, la fattispecie dedotta in giudizio è chiaramente impossibile da sussumere nella disciplina della condictio indebiti, sostanziandosi non in un pagamento non dovuto bensì nel ragionevole esercizio di una facoltà riconosciuta
ex lege in forza di un contratto validamente stipulato. Ebbene occorre aver riguardo alla data di costituzione del rapporto avvenuta, nel caso in esame, in data 28-4-
2009 quindi prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies cpc. . L'art. 125 sexies del TUB, inserito con il D. Lgs 141 del 2010, che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, non era applicabile, trattandosi di norma entrata in vigore il
19.9.2010, dopo la conclusione del contratto .
Tuttavia anche per i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies
TUB è possibile accedere alla estinzione anticipata del rapporto con rimborso dei
5 costi. Invero l'art. 125 del TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, prevede che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
Parte appellante sostiene la non rimborsabilità dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata e in sede di primo grado ha anche contestato l'avvenuta estinzione del finanziamento.
Tale impostazione non può essere condivisa in quanto il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive Europee,
sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito".
In tal senso, il cliente debitore che agisce per ottenere la restituzione dei costi rimborsabili del finanziamento ex artt. 125 o 125 sexies TUB è tenuto a fornire prova non dell'assenza del titolo e del pagamento privo di causa, bensì della valida costituzione del rapporto di finanziamento e l'estinzione anticipata del finanziamento, mediante pagamento dell'importo residuo del finanziamento.
Se dunque in diritto la domanda del consumatore è fondata, in fatto la domanda
è sfornita di prova non risultando agli atti il pagamento della somma di euro
12.811,90 individuato da Apulia Pronto Prestito quale conteggio per l'estinzione anticipata. Detta prova non è stata regolarmente fornita dall'attore che avrebbe dovuto depositare in giudizio oltre alla copia del contratto di finanziamento dietro
6 cessione del quinto stipulato e al conteggio estintivo operato dall'istituto di credito, con indicazione dell'importo residuo da pagare per l'esercizio della facoltà
di estinzione anticipata, anche la comunicazione di conferma dell'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento con bonifico in favore della società
mutuante. Di tale circostanza ne da atto anche il CTU a pag . 9 della consulenza dove si legge “ dalla documentazione depositata nel giudizio per cui è causa non emerge
una data certa di estinzione del contratto di finanziamento”.
Occorre inoltre evidenziare parte appellante ha dedotto la non rimborsabilità dei costi sostenuti in quanto la previsione negoziale prevedeva , con clausola approvata specificamente per iscritto la non rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata.
Il motivo è infondato in quanto per giurisprudenza costante “la clausola del
contratto di credito al consumo che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di
estinzione anticipata del contratto di finanziamento è abusiva, posto che determina a carico
del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto; la sua nullità deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice. (Cassazione civile
sez. II, 06/09/2023, n.25977) Ne deriva, quindi, che la clausola prevista dall'art. 7
delle condizioni generali del finanziamento, che esclude la rimborsabilità dei costi
è clausola vessatoria da dichiararsi nulla in applicazione dell'art. 33 d.lgs.
206/2005, determinando uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia limitata ad un arco temporale inferiore. Pertanto, pur nella vigenza del precedente art. 125
c. 2 TUB, va riconosciuto al consumatore il rimborso delle commissioni finanziarie e di quelle accessorie, stante la nullità, in quanto vessatoria, della clausola di rinuncia alla restituzione delle medesime e configurandosi, altrimenti, la prestazione a favore della priva di causa debendi. CP_2
7 In definitiva non può ritenersi accertata la regolare prova dell'avvenuta dell'estinzione del finanziamento e sotto questo profilo il secondo motivo di appello è fondato.
Con il terzo motivo di appello viene dedotta la nullità della sentenza n. 870/2017
emessa dal Giudice di Pace di Buccino, per violazione e/o falsa applicazione del
D.M. 8 luglio 1992, dell'art. 124 TUB e dell'art. 30 della direttiva 2008/48/CE.
L'appellante impugna la sentenza per aver ritenuto che il TAEG indicato in contratto divergesse da quello realmente applicato, condannando l'odierna appellante alla restituzione di quelle somme che il sig. avrebbe versato CP_1
in eccesso a seguito del ricalcolo del TAEG ai sensi dell'art. 117 TUB.
E' bene evidenziare che il contratto per cui è processo è stato stipulato in data
9.6.2009 per l'importo di euro 33.973,96. Quindi il contratto per cui è causa è stato stipulato nel 2009 prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB. Al caso in esame si applica l'art. 124 TUB ratione temporis applicabile.
L'art. 124 comma 5 TUB prevedeva testualmente:
Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di
diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli
similari eventualmente indicati Ministero dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici
mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore”
E' bene chiarire il concetto di TAEG che rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in
8 percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate. Il Taeg ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché
rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica.
Come sostenuto di recente dalla Corte di Cassazione 'In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è
solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che
comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero
dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385
del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del
finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre
ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto
(cfr. Cass. Civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169). Secondo la giurisprudenza maggioritaria
l'ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è un tasso
di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece
l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni (cfr. l'art. 117, comma 4,
TUB e le Istruzioni Trasparenza bancaria Bankitalia, Sez. III Contenuto dei contratti).
La disciplina della Banca d'Italia– sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del
2009 e successive modifiche – regola l' nell'ambito delle rispettive “II Sezione”,
dedicate, per l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale
pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i
“requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale
disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca
d'Italia dall'art. 117, comma 8, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto
tipico determinato” del contratto. Tale ricostruzione è ulteriormente confermata dalla
disciplina Bankitalia del 2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista
9 unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto. In tale
stato di cose, la omessa indicazione del TAEG/ISC non determina le conseguenze
sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB poiché se il TAEG/ISC non è un elemento
essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad
“ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al comma 4 dell'art. 117.
Come si evince agevolmente la norma su richiamata non prevede alcuna ipotesi di difformità delle clausole contrattuali ma solo l'assenza o nullità. Quindi il rimedio sostitutivo può trovare ingresso per i contratti stipulati in epoca anteriore all'agosto 2010 solo nel caso in cui sia stata omessa l'indicazione del TAEG o la relativa clausola sia nulla. Al di fuori di questi casi non è possibile applicare il rimedio sostitutivo del tasso BOT previsto dall'art. 117 comma VII TUB.
La norma equipara l'assenza alla nullità.
La divergenza, peraltro riscontrata anche dal ctu, comporterebbe, secondo il ricorrente la nullità della clausola indicante il t.a.e.g. e l'applicazione al rapporto,
per tutta la sua durata, del rimedio sostitutivo .
Il Tribunale rileva che il tasso d'interesse concordato dalle parti è indicato in contratto, mentre l' esposizione del t.a.e.g. assolve ad una funzione di trasparenza,
mostrando al mutuatario il costo complessivo dell'operazione.
Dunque, al t.a.e.g. non corrisponde una clausola contrattuale, intesa come pattuizione di una condizione economica del contratto, e l'eventuale sua errata indicazione non è suscettibile di determinare la nullità parziale del negozio giuridico.
Qualora il contraente abbia fatto affidamento su un t.a.e.g. errato, il rimedio accordabile è il risarcimento del danno, che deve essere però specificatamente allegato e, almeno presuntivamente, provato.
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria non è stata proposta .
10 Ne consegue che l'appello merita accoglimento con riforma integrale della sentenza di primo grado.
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di
Pace di Buccino n. 870/2017 che va condannato alla Controparte_1
restituzione delle somme ricevute da in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado pari ad euro 3.352,37, a titolo di sorte capitale.
La riforma della sentenza di primo grado determina la modifica anche del capo sulle spese di lite in quanto il giudice di appello anche con riguardo alle spese della
CTU, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
( Cassazione civile sez. III, 26/03/2025, n.8040). Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico di . Le spese del primo grado sono Controparte_1
poste a carico di per come liquidate dal Giudice di Pace. Le Controparte_1
spese del grado di appello sono liquidate in euro 1.701 ( euro 425 per la fase di studio, euro 425 per la fase introduttiva, euro 851 per la fase decisionale) oltre IVA
e CPA come per legge.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza qui impugnata,
dichiara non dovuto il rimborso della somma pari a euro 3.352,37.
2) Condanna a restituire la somma di euro 3.352,37 in favore Controparte_1
di parte appellante.
11 3) In riforma del capo sulle spese condanna al pagamento Controparte_1
delle spese processuali del primo grado di giudizio liquidate in euro 1.675,00
di cui euro 165.00 per esborsi, 300.00 per l'attività svolta in sede di mediazione,
oltre rimborso generale ( 15%), IVA e CPA come per legge oltre le spese della
CTU.
4) Condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore dell'odierno appellante liquidate in complessivi euro 1.701
( euro 425 per la fase di studio, euro 425 per la fase introduttiva, euro 851
per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno il 13.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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