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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1805 del R.G.A.C. dell'anno 2017, avente a oggetto un decreto ingiuntivo in materia di compravendita e vertente
TRA
difesa Parte_1
dall'avvocato Vincenzo Scarcello
Parte appellante
e e nonché Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_2
quali eredi di , difesi dall'avvocato Fabio Abbruzzese
[...] Persona_1
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro adita accogliere l'appello proposto e riformare totalmente l'impugnata sentenza ed, in forza di tutto quanto enunciato, in uno con le difese avanzate innanzi al Tribunale, accogliere totalmente l'opposizione proposta in primo grado e, per l'effetto, previa conferma della revoca del monitorio opposto, ritenere adempiuta dall'appellante la propria obbligazione, dichiarando non dovuta alcuna somma nei confronti dei germani ” CP_2
Per la parte appellata: “Alla Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, Voglia:
1. Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in quanto non è stato dimostrato né il fumus boni iuris né il periculum in mora per i motivi sopra esposti;
2. Nel merito rigettare l'appello proposto per i motivi sopra evidenziati e confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 479/2017 e del
10.07.2017 emessa dal Tribunale di Castrovillari.
Con vittoria di spese e competenze di questo grado del giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Su ricorso depositato da
, il Persona_1 Controparte_2 Controparte_1 CP_3
Tribunale di Rossano, con decreto n. 312/2010, datato 22.7.2010, depositato in data 22.7.2010, ingiungeva alla Parte_1
di pagare ai ricorrenti la somma di Euro 64.625,27, oltre interessi
[...]
legali e compensi professionali.
2 I ricorrenti chiedevano ed ottenevano il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo per fatture rimaste insolute emesse, dedotti gli acconti già versati, per l'acquisto degli agrumi prodotti dalle rispettive aziende per la campagna 2009/2010.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.10.2010, la conveniva in giudizio i Parte_1
ricorrenti, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo eccependo:
- che non sussisteva alcuna connessione né soggettiva né oggettiva delle controversie, atteso che diversi erano i creditori, titolari di diverse aziende, diversi i rapporti contrattuali sussistenti, diversi i crediti richiesti, ma solo per vincolo di parentela si chiedeva un'unica ingiunzione cumulativa;
- che la scrittura privata del 20.10.2008 prodotta dalle controparti, contenente il contratto di acquisto di agrumi al prezzo di Euro 0,38, era relativa esclusivamente alla campagna agraria precedente a quella dedotta in controversia - trattandosi di pattuizioni non estensibili alle annate agrarie successive, considerato che il prezzo può variare di anno in anno in considerazione dell'offerta del marcato locale, del pregio della pezzatura, della qualità del frutto - e, in ogni caso, riguardava i soli rapporti con Per_1
e non con gli altri ricorrenti;
[...]
- che le aziende opposte non avevano pattuito alcuna somma di denaro per chilogrammo, ma avevano concordemente previsto di affidare tutto il prodotto all'opponente, che avrebbe provveduto alla commercializzazione;
- che però, dopo la prima raccolta del frutto, si verificava che lo stesso presentava delle imperfezioni ed, in particolare, dei puntini causati da un parassita (c.d. biancarosa) che ne faceva diminuire il pregio, delle quali
3 provvedeva ad informare sia il che il i quali, Controparte_2 Persona_1
constatato di persona quanto sopra, manifestavano la volontà di continuare nelle operazioni di raccolta e di consegna del frutto;
- che stranamente, a campagna ultimata, dopo che l'opponente aveva elaborato la propria contabilità ed aveva reso edotti i ricorrenti dell'effettivo realizzo, gli stessi avevano iniziato a richiedere un solo prezzo calcolato nella somma di Euro 0,38 al chilogrammo, senza soffermarsi a richiedere lumi circa l'effettivo ricavo ottenuto in sede di mercato da una merce indiscutibilmente compromessa;
- che nulla era dovuto ai ricorrenti a titolo di spese di trasporto, atteso che il mezzo usato per il ritiro del prodotto in campagna era nella disponibilità dell'opponente;
- che si rendeva disponibile a offrire la somma già offerta pro capite
(si vedano sub doc. 2, missive del 17.10.2009 con allegati prospetti di pagamento), ma di avere in ogni caso corrisposto parte del prezzo a mezzo di assegni bancari.
In data 8.6.2011 si costituivano i convenuti opposti, eccependo l'improcedibilità dell'opposizione essendosi l'opponente costituito oltre il termine di cinque giorni dalla notifica della citazione, come stabilito da Cass.
Sez. Un., Sentenza n. 19246 del 09/09/2010. Rappresentavano che, pur essendo i creditori titolari ciascuno di una individuale partita iva, il rapporto contrattuale era unico, in quanto il fondo sul quale insisteva l'agrumeto era di proprietà dei fratelli ricorrenti, i quali avevano sempre unitamente CP_2
venduto il frutto alla stessa ditta;
che per l'annata 2009-2010 l'
[...]
aveva acquistato agrumi per la quantità riportata nelle Parte_1
bolle di consegna, specificamente indicate nelle fatture n. 1 del 22.2.2010, rilasciata da n. 1 del 22.2.2010, rilasciata da Persona_1 CP_1
4 n. 1 del 22.2.2010, rilasciata da , n. 1 del 22.2.2010, CP_1 Parte_2
rilasciata da che durante tutto il periodo di raccolta mai CP_3
nessuna contestazione era stata mossa sulla qualità del prodotto, tant'è che l'opponente aveva portato a termine la raccolta per l'intera annata ed aveva anche pagato acconti;
che nelle norme di commercio il prezzo viene stabilito anteriormente alla raccolta e dopo aver visionato il fondo, non certo a fine
“campagna”, come sostenuto da controparte;
che i mezzi di trasporto erano stati sempre impiegati dagli opposti e la spesa a carico dell'opponente era stata concordata in contratto.
Con provvedimento del 2-4.4.2012, il giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto nei limiti della somma non contestata, pari ad Euro 20.809,99, e disponeva sui mezzi di prova richiesti.
Istruita a mezzo di prova documentale ed espletamento di prova testimoniale, precisate le conclusioni all'udienza del 16.1.2017, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 479 del 19 luglio 2017, resa a definizione del giudizio n. 1835 del R.G.A.C. iscritto innanzi all'allora
Tribunale di Rossano, aveva accolto parzialmente l'opposizione, condannando la parte opponente al pagamento della complessiva somma di
€ 54.865,37, oltre i.v.a., detratta la somma di € 20.806,99, versata in corso di giudizio, e interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo.
La parte appellante in epigrafe, opponente nel giudizio di primo grado, ha impugnato la predetta sentenza, deducendo: 1) l'inidoneità del contratto del 20.10.2008 a dimostrare la sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla parte opposta;
2) l'erronea valutazione circa l'esistenza
5 di un contratto di compravendita tra le parti per presunzione, in deroga ai limiti stabili stabiliti dall'art. 2721 c.c. e l'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, della missiva del 22 febbraio 2010 in relazione alla possibile diminuzione del prezzo o mancata conclusione del contratto nel caso in cui l'azienda non fosse riuscita a vendere il prodotto;
3) l'errata valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle dichiarazioni testimoniali in relazione alla presenza di vizi che rendevano il frutto difficilmente commerciabile, a comprova del fatto che questo era stato semplicemente conferito e non venduto all'azienda; 4) l'inidoneità dei documenti di trasporto e delle fatture ad avvalorare la pretesa creditoria;
5)
l'applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. n. 231/2002 e il riconoscimento degli interessi moratori in violazione degli artt. 1219, 1220
e 1224 c.c.; 6) l'assenza di vizi del frutto che il giudice di primo grado avrebbe tratto sulla base della mancata richiesta dell'accertamento tecnico preventivo in ordine alla qualità del prodotto.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e argomentando nel merito per l'infondatezza del gravame.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza dell'8 ottobre 2024 la causa - assegnata al relatore in pari data - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal
15 ottobre 2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'eccezione preliminare è infondata, in quanto l'atto d'appello rispetta i requisiti formali e sostanziali richiesti dall'art. 342 c.p.c., evidenziando in modo chiaro e preciso le ragioni della contestazione e le modifiche richieste alla sentenza di primo grado.
6 Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono, con la precisazione che i motivi d'appello, per comodità espositiva, verranno trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
I motivi d'appello riguardano la prova della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalle aziende appellate sulla base di fatture commerciali e un contratto di compravendita avente a oggetto l'acquisto di agrumi relativo alla campagna agrumicola 2008-2009.
Occorre precisare che, contrariamente a quanto affermato dall'azienda appellante, il contratto di compravendita del 20 ottobre 2008 – denominato
“contratto di compravendita frutto pendente” – non è stato posto dal giudice di primo grado quale fondamento giuridico della pretesa creditoria azionata in giudizio dagli appellati per la campagna agrumaria del 2009-2010.
Si tratta di verificare, invero, se le aziende appellate abbiano o meno dato prova della sussistenza del rapporto alla base delle fatture, per la successiva campagna agrumaria, che hanno giustificato l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
L'azienda appellante contesta, innanzitutto, di aver ricevuto gli agrumi in forza di un contratto di compravendita, che, invero, le sarebbero stati soltanto conferiti al fine di verificarne la commerciabilità.
Occorre premettere che è incontestato sia il rapporto commerciale per la campagna agrumicola 2009-2010, nonché l'avvenuta consegna degli agrumi all'azienda appellante.
Sotto tale profilo, deve ritenersi incontestato il contenuto delle bolle di consegna, rilasciate su fogli intestati rispettivamente alle aziende Per_1
, e , datate con
[...] Controparte_1 Parte_2 CP_3
numerazione progressiva e siglate nell'apposito spazio dal consegnatario,
7 nelle quali sono indicate la tipologia di prodotto, l'acquirente, la quantità di cassette consegnate e le pesate (vedansi bolle di consegna allegate al fascicolo monitorio).
L'avvenuta consegna è stata ammessa dalla stessa azienda appellante, che, nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, ha precisato che il ritiro del prodotto in campagna era stato effettuato con mezzi che erano nella propria disponibilità.
D'altro canto, priva di riscontro probatorio è l'affermazione dell'appellante relativa al fatto che il prodotto non sarebbe stato venduto, ma soltanto consegnato all'azienda al fine di verificarne la commerciabilità.
Deve rilevarsi, inoltre, che anche l'azienda appellante, sin dalle difese svolte nel primo grado di giudizio e riproposte nel presente giudizio, ha fatto riferimento all'andamento del mercato agrumicolo cui sarebbe soggetto appunto il contratto di compravendita, così confermando implicitamente tale qualificazione giuridica del rapporto tra le parti in causa.
Ciò posto, ritiene la corte che il contratto a fronte del quale sono state emesse le fatture che hanno legittimato l'emissione del decreto ingiuntivo opposto sia stato concluso per facta concludentia, ovvero con l'accettazione da parte dell'azienda appellante della consegna del prodotto.
È noto che il contratto di compravendita avente a oggetto beni mobili, non richiedendo per la sua conclusione la forma scritta ad substantiam né ad probationem, può risultare concluso anche per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c.
Si tratta, segnatamente, di un contratto di compravendita c.d. in pianta, con il quale un imprenditore agricolo vende tutti i frutti di una determinata piantagione, a corpo o a misura, a un commerciante o a un altro imprenditore agricolo, che al momento dell'accordo sono ancora pendenti.
8 In relazione alla determinazione del prezzo, lamentata dalla parte appellante, occorre precisare quanto segue.
Nel contratto relativo all'annata agrumaria precedente a quella per cui
è causa, le parti avevano pattuito un prezzo di € 0,38 a chilogrammo, che, secondo le aziende appellate, sarebbe stato confermato anche per la successiva annata.
L'azienda appellante, invece, sostiene che non era stata pattuita alcuna somma di denaro per chilogrammo.
Ritiene la corte che, già tenendo conto della circostanza che la compravendita riguarda cose generiche che le aziende agricole appellate vendono abitualmente e che sono state oggetto di altri rapporti commerciali tra le parti, si dovrebbe presumere che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore ex art. 1474, comma II, c.c.
In ogni caso, con argomentazione che la corte condivide, il tribunale ha ritenuto che la tesi delle aziende produttrici debba ritenersi provata per presunzioni, né sono idonee a inficiare tale decisione le deduzioni della parte appellante relative all'erronea valutazione della missiva del 22 febbraio 2010
e delle dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio di primo grado.
In particolare, ritiene la corte che, contrariamente a quanto affermato dall'azienda appellante, nessuna violazione dell'art. 2721 c.c. sia ravvisabile nel caso di specie.
Si tratta, innanzitutto, della pattuizione relativa al prezzo e non all'esistenza o validità in sé del contratto de quo.
La Corte di cassazione ha affermato: “il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1, c.c. per il valore eccedente quello di euro 2,58, atteso che l'art. 2721, comma
2, c.c., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato
9 alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata” (Cass., sez. 2, ordinanza n. 21411 del 6 luglio 2022).
Nel caso in esame, dunque, a essere stato ritenuto provato per presunzioni non è il contratto, ma la determinazione del prezzo di vendita, in considerazione dei rapporti commerciali della stessa tipologia già intercorsi tra le parti.
Quanto alla missiva del 22 febbraio 2010, deve rilevarsi che effettivamente le aziende appellanti hanno specificato che “il prezzo, comunque, avrebbe potuto subire diminuzioni, addirittura l' Pt_1
avrebbe potuto decidere di non perfezionare il contratto, nel caso in
[...]
cui, dopo la c.d. 'prima passata' di racconta non fosse riuscito a vendere il prodotto ad un prezzo che fosse vantaggioso” (vedasi missiva allegata al fascicolo di parte appellante nel giudizio di primo grado).
Contrariamente a quanto affermato dalla parte appellante, però, ciò non è idoneo a suffragare la tesi relativa al minor prezzo dovuto, in considerazione del fatto che la vendita del prodotto a un prezzo non vantaggioso che avrebbe comportato la diminuzione o il mancato perfezionamento del contratto non è comunque stato provato in giudizio.
La parte appellante ha fatto riferimento a vizi che gli agrumi avrebbero presentato senza darne effettiva e adeguata prova in giudizio, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni nel giudizio di primo grado.
Occorre precisare che, contrariamente a quanto affermato dalla parte appellante, il giudice di primo grado non ha escluso la sussistenza dei vizi del frutto sulla base della mancata richiesta dell'accertamento tecnico preventivo in ordine alla qualità del prodotto.
10 Con argomentazione condivisibile, il tribunale ha precisato, infatti, che, sebbene la mancata richiesta di tale accertamento non precluda la possibilità di prova, nel caso di specie l'azienda appellante non ha fornito una prova adeguata della natura ed effettività dei vizi, poiché i testimoni si sono limitati a riferire della presenza di macchioline sulla buccia degli agrumi.
Le argomentazioni dell'appellante sulla non dovutezza degli interessi moratori, infine, sono infondate, in quanto, trattandosi di transazione commerciale rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del d. lgs. n.
231/2002, nel testo ratione temporis vigente prima delle modifiche introdotte con il d. lgs. n. 192/2012, trattandosi di un contratto concluso nel corso degli anni 2009-2010, tali interessi sono dovuti con decorrenza dal ricevimento delle fatture al saldo secondo quanto previsto dall'art. 4, comma
2, lett. a), del d.lgs. n. 231/2002.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
11 - condanna la parte appellante a rifondere agli appellati le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1805 del R.G.A.C. dell'anno 2017, avente a oggetto un decreto ingiuntivo in materia di compravendita e vertente
TRA
difesa Parte_1
dall'avvocato Vincenzo Scarcello
Parte appellante
e e nonché Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_2
quali eredi di , difesi dall'avvocato Fabio Abbruzzese
[...] Persona_1
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro adita accogliere l'appello proposto e riformare totalmente l'impugnata sentenza ed, in forza di tutto quanto enunciato, in uno con le difese avanzate innanzi al Tribunale, accogliere totalmente l'opposizione proposta in primo grado e, per l'effetto, previa conferma della revoca del monitorio opposto, ritenere adempiuta dall'appellante la propria obbligazione, dichiarando non dovuta alcuna somma nei confronti dei germani ” CP_2
Per la parte appellata: “Alla Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, Voglia:
1. Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in quanto non è stato dimostrato né il fumus boni iuris né il periculum in mora per i motivi sopra esposti;
2. Nel merito rigettare l'appello proposto per i motivi sopra evidenziati e confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 479/2017 e del
10.07.2017 emessa dal Tribunale di Castrovillari.
Con vittoria di spese e competenze di questo grado del giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Su ricorso depositato da
, il Persona_1 Controparte_2 Controparte_1 CP_3
Tribunale di Rossano, con decreto n. 312/2010, datato 22.7.2010, depositato in data 22.7.2010, ingiungeva alla Parte_1
di pagare ai ricorrenti la somma di Euro 64.625,27, oltre interessi
[...]
legali e compensi professionali.
2 I ricorrenti chiedevano ed ottenevano il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo per fatture rimaste insolute emesse, dedotti gli acconti già versati, per l'acquisto degli agrumi prodotti dalle rispettive aziende per la campagna 2009/2010.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.10.2010, la conveniva in giudizio i Parte_1
ricorrenti, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo eccependo:
- che non sussisteva alcuna connessione né soggettiva né oggettiva delle controversie, atteso che diversi erano i creditori, titolari di diverse aziende, diversi i rapporti contrattuali sussistenti, diversi i crediti richiesti, ma solo per vincolo di parentela si chiedeva un'unica ingiunzione cumulativa;
- che la scrittura privata del 20.10.2008 prodotta dalle controparti, contenente il contratto di acquisto di agrumi al prezzo di Euro 0,38, era relativa esclusivamente alla campagna agraria precedente a quella dedotta in controversia - trattandosi di pattuizioni non estensibili alle annate agrarie successive, considerato che il prezzo può variare di anno in anno in considerazione dell'offerta del marcato locale, del pregio della pezzatura, della qualità del frutto - e, in ogni caso, riguardava i soli rapporti con Per_1
e non con gli altri ricorrenti;
[...]
- che le aziende opposte non avevano pattuito alcuna somma di denaro per chilogrammo, ma avevano concordemente previsto di affidare tutto il prodotto all'opponente, che avrebbe provveduto alla commercializzazione;
- che però, dopo la prima raccolta del frutto, si verificava che lo stesso presentava delle imperfezioni ed, in particolare, dei puntini causati da un parassita (c.d. biancarosa) che ne faceva diminuire il pregio, delle quali
3 provvedeva ad informare sia il che il i quali, Controparte_2 Persona_1
constatato di persona quanto sopra, manifestavano la volontà di continuare nelle operazioni di raccolta e di consegna del frutto;
- che stranamente, a campagna ultimata, dopo che l'opponente aveva elaborato la propria contabilità ed aveva reso edotti i ricorrenti dell'effettivo realizzo, gli stessi avevano iniziato a richiedere un solo prezzo calcolato nella somma di Euro 0,38 al chilogrammo, senza soffermarsi a richiedere lumi circa l'effettivo ricavo ottenuto in sede di mercato da una merce indiscutibilmente compromessa;
- che nulla era dovuto ai ricorrenti a titolo di spese di trasporto, atteso che il mezzo usato per il ritiro del prodotto in campagna era nella disponibilità dell'opponente;
- che si rendeva disponibile a offrire la somma già offerta pro capite
(si vedano sub doc. 2, missive del 17.10.2009 con allegati prospetti di pagamento), ma di avere in ogni caso corrisposto parte del prezzo a mezzo di assegni bancari.
In data 8.6.2011 si costituivano i convenuti opposti, eccependo l'improcedibilità dell'opposizione essendosi l'opponente costituito oltre il termine di cinque giorni dalla notifica della citazione, come stabilito da Cass.
Sez. Un., Sentenza n. 19246 del 09/09/2010. Rappresentavano che, pur essendo i creditori titolari ciascuno di una individuale partita iva, il rapporto contrattuale era unico, in quanto il fondo sul quale insisteva l'agrumeto era di proprietà dei fratelli ricorrenti, i quali avevano sempre unitamente CP_2
venduto il frutto alla stessa ditta;
che per l'annata 2009-2010 l'
[...]
aveva acquistato agrumi per la quantità riportata nelle Parte_1
bolle di consegna, specificamente indicate nelle fatture n. 1 del 22.2.2010, rilasciata da n. 1 del 22.2.2010, rilasciata da Persona_1 CP_1
4 n. 1 del 22.2.2010, rilasciata da , n. 1 del 22.2.2010, CP_1 Parte_2
rilasciata da che durante tutto il periodo di raccolta mai CP_3
nessuna contestazione era stata mossa sulla qualità del prodotto, tant'è che l'opponente aveva portato a termine la raccolta per l'intera annata ed aveva anche pagato acconti;
che nelle norme di commercio il prezzo viene stabilito anteriormente alla raccolta e dopo aver visionato il fondo, non certo a fine
“campagna”, come sostenuto da controparte;
che i mezzi di trasporto erano stati sempre impiegati dagli opposti e la spesa a carico dell'opponente era stata concordata in contratto.
Con provvedimento del 2-4.4.2012, il giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto nei limiti della somma non contestata, pari ad Euro 20.809,99, e disponeva sui mezzi di prova richiesti.
Istruita a mezzo di prova documentale ed espletamento di prova testimoniale, precisate le conclusioni all'udienza del 16.1.2017, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 479 del 19 luglio 2017, resa a definizione del giudizio n. 1835 del R.G.A.C. iscritto innanzi all'allora
Tribunale di Rossano, aveva accolto parzialmente l'opposizione, condannando la parte opponente al pagamento della complessiva somma di
€ 54.865,37, oltre i.v.a., detratta la somma di € 20.806,99, versata in corso di giudizio, e interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo.
La parte appellante in epigrafe, opponente nel giudizio di primo grado, ha impugnato la predetta sentenza, deducendo: 1) l'inidoneità del contratto del 20.10.2008 a dimostrare la sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla parte opposta;
2) l'erronea valutazione circa l'esistenza
5 di un contratto di compravendita tra le parti per presunzione, in deroga ai limiti stabili stabiliti dall'art. 2721 c.c. e l'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, della missiva del 22 febbraio 2010 in relazione alla possibile diminuzione del prezzo o mancata conclusione del contratto nel caso in cui l'azienda non fosse riuscita a vendere il prodotto;
3) l'errata valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle dichiarazioni testimoniali in relazione alla presenza di vizi che rendevano il frutto difficilmente commerciabile, a comprova del fatto che questo era stato semplicemente conferito e non venduto all'azienda; 4) l'inidoneità dei documenti di trasporto e delle fatture ad avvalorare la pretesa creditoria;
5)
l'applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. n. 231/2002 e il riconoscimento degli interessi moratori in violazione degli artt. 1219, 1220
e 1224 c.c.; 6) l'assenza di vizi del frutto che il giudice di primo grado avrebbe tratto sulla base della mancata richiesta dell'accertamento tecnico preventivo in ordine alla qualità del prodotto.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e argomentando nel merito per l'infondatezza del gravame.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza dell'8 ottobre 2024 la causa - assegnata al relatore in pari data - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal
15 ottobre 2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'eccezione preliminare è infondata, in quanto l'atto d'appello rispetta i requisiti formali e sostanziali richiesti dall'art. 342 c.p.c., evidenziando in modo chiaro e preciso le ragioni della contestazione e le modifiche richieste alla sentenza di primo grado.
6 Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono, con la precisazione che i motivi d'appello, per comodità espositiva, verranno trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
I motivi d'appello riguardano la prova della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalle aziende appellate sulla base di fatture commerciali e un contratto di compravendita avente a oggetto l'acquisto di agrumi relativo alla campagna agrumicola 2008-2009.
Occorre precisare che, contrariamente a quanto affermato dall'azienda appellante, il contratto di compravendita del 20 ottobre 2008 – denominato
“contratto di compravendita frutto pendente” – non è stato posto dal giudice di primo grado quale fondamento giuridico della pretesa creditoria azionata in giudizio dagli appellati per la campagna agrumaria del 2009-2010.
Si tratta di verificare, invero, se le aziende appellate abbiano o meno dato prova della sussistenza del rapporto alla base delle fatture, per la successiva campagna agrumaria, che hanno giustificato l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
L'azienda appellante contesta, innanzitutto, di aver ricevuto gli agrumi in forza di un contratto di compravendita, che, invero, le sarebbero stati soltanto conferiti al fine di verificarne la commerciabilità.
Occorre premettere che è incontestato sia il rapporto commerciale per la campagna agrumicola 2009-2010, nonché l'avvenuta consegna degli agrumi all'azienda appellante.
Sotto tale profilo, deve ritenersi incontestato il contenuto delle bolle di consegna, rilasciate su fogli intestati rispettivamente alle aziende Per_1
, e , datate con
[...] Controparte_1 Parte_2 CP_3
numerazione progressiva e siglate nell'apposito spazio dal consegnatario,
7 nelle quali sono indicate la tipologia di prodotto, l'acquirente, la quantità di cassette consegnate e le pesate (vedansi bolle di consegna allegate al fascicolo monitorio).
L'avvenuta consegna è stata ammessa dalla stessa azienda appellante, che, nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, ha precisato che il ritiro del prodotto in campagna era stato effettuato con mezzi che erano nella propria disponibilità.
D'altro canto, priva di riscontro probatorio è l'affermazione dell'appellante relativa al fatto che il prodotto non sarebbe stato venduto, ma soltanto consegnato all'azienda al fine di verificarne la commerciabilità.
Deve rilevarsi, inoltre, che anche l'azienda appellante, sin dalle difese svolte nel primo grado di giudizio e riproposte nel presente giudizio, ha fatto riferimento all'andamento del mercato agrumicolo cui sarebbe soggetto appunto il contratto di compravendita, così confermando implicitamente tale qualificazione giuridica del rapporto tra le parti in causa.
Ciò posto, ritiene la corte che il contratto a fronte del quale sono state emesse le fatture che hanno legittimato l'emissione del decreto ingiuntivo opposto sia stato concluso per facta concludentia, ovvero con l'accettazione da parte dell'azienda appellante della consegna del prodotto.
È noto che il contratto di compravendita avente a oggetto beni mobili, non richiedendo per la sua conclusione la forma scritta ad substantiam né ad probationem, può risultare concluso anche per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c.
Si tratta, segnatamente, di un contratto di compravendita c.d. in pianta, con il quale un imprenditore agricolo vende tutti i frutti di una determinata piantagione, a corpo o a misura, a un commerciante o a un altro imprenditore agricolo, che al momento dell'accordo sono ancora pendenti.
8 In relazione alla determinazione del prezzo, lamentata dalla parte appellante, occorre precisare quanto segue.
Nel contratto relativo all'annata agrumaria precedente a quella per cui
è causa, le parti avevano pattuito un prezzo di € 0,38 a chilogrammo, che, secondo le aziende appellate, sarebbe stato confermato anche per la successiva annata.
L'azienda appellante, invece, sostiene che non era stata pattuita alcuna somma di denaro per chilogrammo.
Ritiene la corte che, già tenendo conto della circostanza che la compravendita riguarda cose generiche che le aziende agricole appellate vendono abitualmente e che sono state oggetto di altri rapporti commerciali tra le parti, si dovrebbe presumere che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore ex art. 1474, comma II, c.c.
In ogni caso, con argomentazione che la corte condivide, il tribunale ha ritenuto che la tesi delle aziende produttrici debba ritenersi provata per presunzioni, né sono idonee a inficiare tale decisione le deduzioni della parte appellante relative all'erronea valutazione della missiva del 22 febbraio 2010
e delle dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio di primo grado.
In particolare, ritiene la corte che, contrariamente a quanto affermato dall'azienda appellante, nessuna violazione dell'art. 2721 c.c. sia ravvisabile nel caso di specie.
Si tratta, innanzitutto, della pattuizione relativa al prezzo e non all'esistenza o validità in sé del contratto de quo.
La Corte di cassazione ha affermato: “il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1, c.c. per il valore eccedente quello di euro 2,58, atteso che l'art. 2721, comma
2, c.c., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato
9 alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata” (Cass., sez. 2, ordinanza n. 21411 del 6 luglio 2022).
Nel caso in esame, dunque, a essere stato ritenuto provato per presunzioni non è il contratto, ma la determinazione del prezzo di vendita, in considerazione dei rapporti commerciali della stessa tipologia già intercorsi tra le parti.
Quanto alla missiva del 22 febbraio 2010, deve rilevarsi che effettivamente le aziende appellanti hanno specificato che “il prezzo, comunque, avrebbe potuto subire diminuzioni, addirittura l' Pt_1
avrebbe potuto decidere di non perfezionare il contratto, nel caso in
[...]
cui, dopo la c.d. 'prima passata' di racconta non fosse riuscito a vendere il prodotto ad un prezzo che fosse vantaggioso” (vedasi missiva allegata al fascicolo di parte appellante nel giudizio di primo grado).
Contrariamente a quanto affermato dalla parte appellante, però, ciò non è idoneo a suffragare la tesi relativa al minor prezzo dovuto, in considerazione del fatto che la vendita del prodotto a un prezzo non vantaggioso che avrebbe comportato la diminuzione o il mancato perfezionamento del contratto non è comunque stato provato in giudizio.
La parte appellante ha fatto riferimento a vizi che gli agrumi avrebbero presentato senza darne effettiva e adeguata prova in giudizio, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni nel giudizio di primo grado.
Occorre precisare che, contrariamente a quanto affermato dalla parte appellante, il giudice di primo grado non ha escluso la sussistenza dei vizi del frutto sulla base della mancata richiesta dell'accertamento tecnico preventivo in ordine alla qualità del prodotto.
10 Con argomentazione condivisibile, il tribunale ha precisato, infatti, che, sebbene la mancata richiesta di tale accertamento non precluda la possibilità di prova, nel caso di specie l'azienda appellante non ha fornito una prova adeguata della natura ed effettività dei vizi, poiché i testimoni si sono limitati a riferire della presenza di macchioline sulla buccia degli agrumi.
Le argomentazioni dell'appellante sulla non dovutezza degli interessi moratori, infine, sono infondate, in quanto, trattandosi di transazione commerciale rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del d. lgs. n.
231/2002, nel testo ratione temporis vigente prima delle modifiche introdotte con il d. lgs. n. 192/2012, trattandosi di un contratto concluso nel corso degli anni 2009-2010, tali interessi sono dovuti con decorrenza dal ricevimento delle fatture al saldo secondo quanto previsto dall'art. 4, comma
2, lett. a), del d.lgs. n. 231/2002.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
11 - condanna la parte appellante a rifondere agli appellati le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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