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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/03/2025, n. 4394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4394 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XVII, in persona del GOP Maria Gabriella Zimpo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 68716, Ruolo Generale dell'anno 2022, vertente
TRA
in p.l.r.p.t., Sig. , Parte_1 Parte_2
in p.l.r.p.t., sig. , Parte_3 Parte_4
entrambe rappresentate e difese, giusta procura speciale in atti (doc. 1), anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti F. Alberto Tedeschi del Foro di Bari e Donatella Rossi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliate in Roma, alla Via XX Settembre n. 3, presso lo Studio dell'Avv. Donatella Rossi;
OPPONENTI
P. I.V.A.: - C.F.: ), Parte_5 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del suo Procuratore Speciale Dott. corrente in 00144 Roma Controparte_1
RM, Viale Cesare Pavese n. 385, elettivamente domiciliata in 00196 Roma RM, Via
Emanuele Gianturco n. 6/10, presso l'Avv. Filippo Sciuto del Foro di Roma, che la rappresenta e difende, in forza di dichiarazione di nomina allegata alla comparsa di costituzione e risposta, in via disgiunta, con l'Avv. Corrado Barile del Foro di Genova, quest'ultimo in forza di procura generale Rep. n. 91134 Racc. n. 26977 del 01.03.2022 a rogito Notaio Persona_1
OPPOSTA
1 OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Polizza di fideiussione.
CONCLUSIONI:
la parte opponente concludeva:
Part
“NEL MERITO 1. Rigettare ogni domanda proposta nei riguardi di , perché totalmente infondata in fatto e diritto.
2. In ogni caso, rigettare ogni avversa domanda verso i convenuti perché carente di prova della titolarità effettiva del supposto credito e comunque della legittimazione, e comunque perché carente di prova ed infondata in fatto e diritto, 3.
Gradatamente, rigettare ogni domanda relativa al pagamento di interessi in misura ultralegale, 4. Per l'effetto, in ogni caso revocare l'opposto D.I., 5. Vittoria di spese, diritti, onorari.
La parte opposta concludeva:
Si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice, − respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione
e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
− respinga, con riferimento a tutti i suoi motivi, l'opposizione proposta, in quanto palesemente infondata ed inammissibile, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso: − dichiari tenute e condanni le (C.F.: Controparte_2
) e (C.F.: a corrispondere, in solido tra loro, P.IVA_3 Parte_3 P.IVA_4 alla la somma di € 35.867,46, ovvero il diverso importo Parte_5 meglio visto, oltre agli interessi ex D.lgs. n. 231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e sino al soddisfo;
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18\6\09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5\03, che, seppur abrogato dalla L. 69\09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
2 della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle domande, si rinvia all'atto di citazione alle comparse di costituzione e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Gli opponenti, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, sig. , e la in persona del legale Parte_2 Parte_3
rappresentante pro tempore, sig. , proponevano opposizione avverso il Parte_4
decreto ingiuntivo n. 15926/2022 – R.G. 52514/2022-, emesso dal Tribunale di Roma in data 08/09/2022, notificato in data 29/09/2022, con cui era stato loro ingiunto di pagare a favore della la somma di euro 35.867,46 oltre interessi dalla Parte_5
domanda e spese di procedura come liquidate.
A fondamento della propria domanda la ricorrente allegava: di aver emesso nell'interesse della (contraente) la polizza fideiussoria n. Parte_1
000213110590180, successivamente volturata alla GV Scavi S.r.l., a favore del
[...]
(beneficiario), a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri Controparte_3
assunti dal contraente in relazione al contratto di appalto descritto in polizza;
che a fronte dell'inadempimento dell'obbligato principale, il Beneficiario ha escusso la garanzia;
che la garante, in esecuzione agli impegni assunti, ha provveduto versando in data 26/04/2022 la somma di € 35.867,46; che a fronte di detto adempimento ed in ragione del rapporto fideiussorio conseguiva: la sostituzione del garante nel lato attivo del rapporto obbligatorio, giusta artt. 1203 n. 3 c.c. e 1949 c.c..; la riconducibilità ad esso di tutti i diritti e le azioni che competevano al creditore originario, ivi compreso il riconoscimento degli interessi che il rapporto principale produce (art. 1950 c.c., II° comma) o in alternativa nella misura contrattualmente regolata;
la surroga convenzionale ai sensi dell'art. 1201 c.c., dopo ogni pagamento effettuato, al Beneficiario in ogni diritto ed azione nei confronti del contraente nonché di tutti i soggetti con lui obbligati in via solidale, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, per il recupero di tutte le somme da esso corrisposte per capitale, interessi e spese;
la possibilità di svolgere l'azione di regresso nei confronti del contraente e di tutti i
3 soggetti con lui obbligati in via solidale, suoi successori ed aventi causa, ai sensi dell'art. 1950 c.c..
A sostegno dell'opposizione le società istanti allegavano: il disconoscimento della firma apposta dal rappresentante legale di sulla polizza fideiussoria, e la non Parte_1 conformità della polizza depositata da parte ricorrente rispetto all'originale; la carenza di legittimazione passiva della rispetto alla domanda di rivalsa azionata in via Parte_1
monitoria dalla Compagnia, per mancata volturazione della polizza;
la mancata previsione contrattuale di copertura delle penali contrattuali;
che la polizza per cauzione definitiva in materia di appalti pubblici non integrerebbe la figura del contratto autonomo di garanzia;
l'arbitraria ed errata quantificazione delle penali da parte del CP_3
Si costituiva in giudizio la constando l'infondatezza e Parte_5
l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, chiedendone il rigetto.
La causa era istruita mediante produzione documentale.
Con provvedimento adottato all'idienza del 03.11.2023 veniva così disposto: “a fronte del deposito da parte dell'opposta dell'originale della polizza fidejussoria n.
000213/110590180, dispone che il fascicolo sia custodito in cassaforte;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
rilevata la genericità del disconoscimento della documentazione svolta dalla parte opponente;
rilevato che non viene contestato il contratto di appalto a cui la polizza fideiussoria dedotta è obbligatoriamente collegata ex art. 103, 1 co. Del d.lgs. n.
50/2016; ritenuta la causa matura per la decisione;
rinvia per la precisazione delle conclusioni ..”.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
Preliminarmente, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori
(cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
4 Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ebbene, nel caso in esame, risulta per tabulas che:
- In data 17.07.2020 la ricorrente ha emesso nell'interesse della Parte_1 polizza poi volturata alla GV Scavi S.r.l., la polizza fideiussoria n. 000213110590180
[...]
a favore del fino alla concorrenza di euro 63.142,87 a Controparte_3 garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal contraente in relazione al contratto di appalto avente ad oggetto il “Servizio Integrato Rifiuti” (Cfr. doc. n. 1allegato al fascicolo monitorio);
- Che in data 24.01.2022 il ha escusso la suddetta polizza per Parte_6 grave inadempimento della contraente (Cfr. doc. n. 2 allegato al fascicolo monitorio);
- Che in data 26.04.2022 la società garante ha provveduto, in esecuzione agli impegni assunti, al versamento della somma di € 35.867,46 (Cfr. doc. n. 3 allegato al fascicolo monitorio);
- Che in data 15.07.2022 veniva inviata dalla società garante mediante raccomandata alla
[...] la diffida al rimborso della somma di € Controparte_4
35.867,46 corrisposta al (Cfr. doc. n. 4 allegato al fascicolo Controparte_3 monitorio).
Ebbene, tale documentazione certamente costituisce prova che tra le parti in causa sia intercorso il rapporto contrattuale richiamato, nella specie una polizza fideiussoria, attraverso cui la si impegnava a garantire al beneficiario, Parte_5
nei limiti di cui all'azione dovuta dal Contraente, con la Controparte_3
conseguente esistenza della pretesa creditoria avanzata.
Passando ad esaminare l'eccezione di disconoscimento svolta da parte opponente se ne conferma la genericità. L'istante, invero, eccepiva la non conformità dei documenti depositati in copia dalla società ricorrente rispetto all'originale ed alla documentazione in loro possesso, che, tuttavia, non è stata prodotta in atti.
Tale disconoscimento è da ritenersi inammissibile, posto che l'opponente non ha specificato in cosa sarebbe consistita la dedotta non conformità delle copie prodotte agli originali.
5 Sul punto si aderisce a quella giurisprudenza di legittimità che ha efficacemente osservato che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. va effettuato “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
16557/2019, n. 14279/2021).”.
Peraltro, si osserva che parte opposta ha depositato in atti l'originale della polizza fideiussoria in esame, la quale risulta chiaramente corrispondente a quella prodotta in copia.
Altresì, la parte opponente disconosceva la firma apposta sula polizza fideiussoria da legale rappresentante della società, dichiarandone la falsità asseritamente oggetto di denuncia, tuttavia, anch'essa non comprovata.
Anche con riguardo al disconoscimento della sottoscrizione, si rammenta che ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica. In particolare, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato.
Il disconoscimento, pertanto, è da ritenersi inammissibile.
Vieppiù la genericità del disconoscimento risulta ulteriormente affievolito del suo valore, ove si consideri che La polizza per cui è lite è, obbligatoria ex lege in quanto costituisce la c.d. cauzione definitiva richiesta dalla normativa di riferimento, ovvero dall'art. 113 D.lgs.
163/2006 e successivamente dall'art. 103 D.lgs. 50/2016, in dipendenza della stipula di un contratto di appalto pubblico, come è stato nel caso di specie, laddove la polizza è stata emessa ai sensi del predetto art. 103 e in conformità allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n.
31/2018 per l'acquisizione da parte del della prevista Controparte_3 garanzia di legge per l' adempimento delle obbligazioni assunte dalla
[...]
in ragione del contratto di appalto rep. n. 5/2020 del 27/7/2022 con cui le Parte_1 era stato affidato dal il “servizio integrato dei rifiuti”. CP_3
La stipula della polizza fideiussoria da parte della società contrente costituisce la condizio sine qua non per la stipula del contratto di appalto intercorso tra le parti.
Vieppiù, l'art. 1936, 2^ co., c.c. prevede che “La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”, così come l'art. 1950 c.c. dispone che “il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione”.
6 Dunque, il combinato disposto delle richiamate norme consente alla società creditrice l'azione esperita con la conseguenza che il “disconoscimento della sottoscrizione da parte del debitore garantito della polizza da parte del debitore garantito è ininfluente rispetto all'impegno assunto dalla Compagnia fideiubente poiché per il perfezionamento della polizza non è chiesto il concorso della volontà del garantito” (Cfr. Cass. Sez IV, ord.
19/12/2017 n. 30409).
Si osserva, peraltro, che il rapporto contrattuale in esame non risulta contestato dalla parte
Dunque, oltre, che formalmente inammissibile il disconoscimento, come svolto dalla parte opponente, è da ritenersi irrilevante nella specie.
Passando ad esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Parte_1
rispetto alla domanda di rivalsa azionata in via monitoria dalla Compagnia se ne rileva l'infondatezza.
Invero a norma dell'art.1268 cod. civ., “se il debitore originario assegni al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.
Nel caso di specie non vi è prova alcuna di una espressa del creditore di voler liberare la per cui non è valutabile la ricostruzione operata dalla parte opponente, che Parte_1
appare teorica ed infondata.
Anche tale eccezione deve essere pertanto respinta.
In ordine all'eccezione di parte opponente di mancata previsione contrattuale di copertura delle penali contrattuali, si osserva che all'art. 1 delle Condizioni di polizza è previsto che il garante si impegna nei confronti dell'appaltante ( , nei limiti Controparte_3
della somma garantita al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato od inesatto adempimento da parte del contrente delle obbligazioni previste nel contratto.
Dunque, appare certamente riconducibile a tale previsione l'indennizzabilità delle penali contrattuali, derivanti dall'inadempimento del contrente, come si è verificato nella specie.
L'eccezione di parte istante, pertanto, non colpisce nel segno e deve essere rigettata.
7 Quanto alla natura di contratto autonomo di garanzia della polizza fideiussoria de qua, preme osservare, in adesione all'orientamento dettato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 3947 del 18.02.2010, come lo stesso vada certamente configurato come contratto autonomo di garanzia, in considerazione non solo dell'impiego dell' espressione
“a semplice richiesta” , contenuto nell'art. 4 delle C.G.A, rubricato “Escussione della garanzia”, ma, altresì, dalla relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, ovvero con la previsione di rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale.
Alla stessa stregua la giurisprudenza ha confermato che “la polizza cauzionale emessa dalla Compagnia di assicurazione, che quale garante assume su di sé il pagamento della cauzione definitiva, e quindi degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell'appaltatrice-concessionaria va inquadrata nell'ambito del contratti autonomi di garanzia”.
Priva di pregio appare, pertanto, l'eccezione e le deduzioni svolte da parte opponente sulla natura della polizza fideiussoria.
Da ultimo per quanto concerne l'eccezione sull'arbitraria ed errata quantificazione delle penali da parte del si rileva che la stessa non è opponibile nel presente CP_3
procedimento, poiché attinente al rapporto principale intercorso tra le società contraenti ed il non già può essere opposta al garante, data la natura Controparte_3 autonoma dell'impegno di rimborso assunta da quest'ultimo e la conseguente sua astrazione dal rapporto principale garantito. Piuttosto, l'accertamento sul quantum relativo alle penali potrebbe eventualmente essere oggetto di accertamento in altro giudizio.
Anche tale ultima eccezione va respinta.
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
In ragione delle risultanze processuali le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- RESPINGE l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15926/2022 (R.G.
52514/2022), emesso dal Tribunale di Roma in data 08.09.2022, che per l'effetto conferma;
8 - CONDANNA la parte opponente al pagamento delle spese di lite a favore della parte opposta che liquida in 7.616,00 oltre rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 22.03.2025
Il giudice
Maria Gabriella Zimpo
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