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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 7086/2024 R.G.V.G. promosso da:
, con gli Avv.ti Lara Tedaldi e Mattia Minardi Controparte_1
e
, con l'avv. Silvia Maria Grillo Controparte_2
- Ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: Regolamentazione responsabilità genitoriale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiuntamente proposto, e esponevano di Controparte_1 CP_2 Controparte_2
aver intrapreso una relazione sentimentale, sfociata in una stabile convivenza, da cui era nato in data [...] il figlio minore riconosciuto alla nascita da entrambi i Persona_1
genitori. Venuto meno il legame sentimentale e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la coppia aveva deciso, nel superiore interesse del figlio, di porre fine alla comune esperienza di vita, regolamentando concordemente il regime di affidamento del minore e la misura della partecipazione da parte di ciascun genitore alle spese di vita dello stesso.
Le parti chiedevano pertanto al Tribunale adito di recepire le condizioni di cui al ricorso congiuntamente proposto.
Con note in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2024, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso;
la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*****
1 e hanno raggiunto un'intesa sulle condizioni di Controparte_1 Controparte_2
affidamento del figlio minore e sulle condizioni economiche volte a disciplinare i reciproci rapporti, al fine di preservare la sana e armoniosa crescita del medesimo e affinché lo stesso possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore Per_1
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Disciplina l'affidamento del minore la sua collocazione, il regime di Persona_1
frequentazione con ciascun genitore e il suo mantenimento conformemente alle condizioni concordate dalle parti, di cui al ricorso congiuntamente proposto in data 1° ottobre 2024, da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025
Il Presidente relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
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