Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/06/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1763/2024 R.G., promossa
DA
, in Parte_1
persona del commissario liquidatore , con l'avv. QUARGNENTI VANNA Parte_2
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona del procuratore speciale con l'avv. CP_1 Controparte_2
CARANCI ANDREA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata l'attrice in intestazione proponeva opposizione avverso il decreto 328 del 2024 con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di Euro 20.486,70, oltre interessi e spese, di cui alle fatture CP_1
FVS00000359) che tuttavia non risultavano essere mai state prodotte, sicché il titolo era stato emesso in assenza della necessaria prova scritta. Rilevando come in ogni caso le fatture non fossero sufficiente prova del credito, sosteneva di aver pagato la prima
(come da ordinativo di pagamento) e di aver chiesto per la seconda il modello autorizzativo completo di collaudo effettuato dallo specialista prescrittore. Eccepiva, ancora, la mancanza di validi contratti scritti di fornitura e di somministrazione, fonte del credito azionato e concludeva per la revoca del decreto opposto.
Si costituiva la che sosteneva di aver prodotto mediante collegamento ipertestuale CP_1
sia le fatture che gli ordini indicati in ricorso, corredato dunque da idonea prova scritta.
Deduceva come, nonostante la chiara indicazione già in sede monitoria della derivazione del credito dalla fornitura all di apparecchiature audioprotesiche, Pt_3
l'opponente, non ottemperando all'onere di specifica contestazione, non avesse espressamente confutato i fatti posti a fondamento della sua pretesa e dunque la prestazione per cui era stato richiesto il pagamento secondo il prezzo di cui alle fatture
(circostanze da ritenere pacifiche in causa) e si fosse limitata a disquisire sulla loro idoneità a dimostrare il credito. Rilevava, poi, come l'emissione dell'ordinativo di pagamento non fosse idonea prova dell'adempimento (l'importo non era stato mai ricevuto) né avesse valore di quietanza. Quanto alla fattura FVS00000120, richiamata la disciplina all'epoca vigente (e, particolare, quanto disposto dall'art. 4, co. 10, del
D.M. 332/1999, secondo cui il collaudo del dispositivo avrebbe dovuto essere eseguito entro venti giorni dalla data di sua consegna ed avrebbe dovuto ritenersi positivamente concluso in mancanza di comunicazioni dell'azienda nello stesso lasso di tempo), evidenziava come né nel termine citato né successivamente né in giudizio fossero intervenute contestazioni. Quanto alla mancanza di prova dei contratti conclusi in forma scritta, si opponeva alla censura della Gestione richiamando gli ordinativi emessi dalla debitrice e in particolare il modello di autorizzazione relativo all'autorizzazione n° PROTE00200002010/2020 a firma del Responsabile del Servizio del Presidio Autorizzato alla Fornitura e, quanto alla seconda fattura, l'ordine NSO (sistema utilizzato nell'ambito del public procurement per garantire la certezza e tracciabilità degli ordinativi delle forniture). Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. formulava ulteriore domanda subordinata di arricchimento senza causa.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, approdava alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Va esaminata in ordine logico-giuridico la prima censura, relativa alla mancanza di derivazione dei crediti azionati da contratti che, in quanto intervenuti con la Pubblica
Amministrazione, avrebbero dovuto necessariamente rivestire la forma scritta sia ad substantiam che ad probationem e recare dunque la sottoscrizione, oltre che del Parte_ soggetto contraente con dell'organo legittimato a manifestarne all'esterno la volontà (così Cass. 8574 del 2023 e 12253 del 2016). Nel caso di specie è evidente la mancanza dei contratti scritti, fonte dei crediti vantati, sicché è inevitabile riconoscerne la nullità, senza che a diversa conclusione possa pervenirsi sulla scorta degli ordinativi che non integrano la necessaria formazione ed espressione per iscritto della volontà di contrarre, proveniente dall'organo rappresentativo dell'ente.
Da tanto deriva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto e dunque la stessa inutilità di esaminare gli aspetti connessi all'esecuzione dei contratti, mai regolarmente conclusi (così quanto alla procedura di collaudo). Vi è, invece, necessità di esaminare la domanda di condanna al pagamento di un indennizzo (da determinarsi anche in via liquidativa tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera al netto della percentuale di guadagno: così Cass. 7178 del
2024) per l'arricchimento senza causa, proposta in via subordinata dalla convenuta, sulla cui ammissibilità (limitata dall'attinenza alla stessa vicenda sostanziale, requisito ricorrente nella fattispecie in esame) si è espressa favorevolmente la Suprema Corte
(S.U. 22404 del 2018, seguita da ord. 3127 del 2021 che ha preso in considerazione proprio un credito monitoriamente azionato). Potendo trovare ingresso tale domanda, si osserva anzitutto come l'opponente non abbia mai contestato l'esecuzione delle prestazioni, tanto che ha sostenuto di aver pagato la prima delle due fatture, producendo allo scopo l'ordinativo di pagamento
500585 del 22.1.2021 di Euro 10.042,50, e di aver sollecitato, quanto alla seconda l'invio del modello autorizzativo completo di collaudo effettuato dallo specialista prescrittore. Tali condotte processuali non possono che confermare l'esecuzione delle forniture di cui alle fatture azionate in via monitoria e comunque l'opponente non ha mai eccepito neppure la non utilità delle prestazioni ricevute (Cass. 27753 del 2024).
Per determinare l'arricchimento e quantificare l'indennizzo occorre verificare se almeno in parte la perdita subita dalla convenuta sia stata colmata. Ora, si rileva come il mandato di pagamento (la ricevuta prodotta solo il 20.2.2025 non può essere considerata, perché tardivamente versata in giudizio e non integrante documento sopravvenuto allo scadere dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.) non possa costituire idonea prova del pagamento atta a procurare la liberazione dell'amministrazione debitrice, perché, per rendere effettivamente la somma disponibile in favore del creditore, è necessaria la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, atto recettizio che mette l'avente diritto in condizioni di controllare la sua posizione creditoria e di esigere il pagamento, tanto che solo dal moneto della sua ricezione il credito cessa di produrre interessi (Cass. 11504 del 2022
e 29776 del 2020); deve, dunque, ritenersi che la diminuzione patrimoniale subita dalla convenuta persista. Dovendo l'indennizzo essere quantificato al netto del guadagno che la società avrebbe ottenuto, in mancanza di ogni elemento utile a determinarlo (la stessa parte convenuta che ha proposto la subordinata che occupa non ha fornito alcun dato utile ad individuare il suo margine di guadagno), non può che ricorrersi alla valutazione equitativa che conduce a determinare come dovuto alla CP_1
l'importo complessivo di Euro 13.000,00, sulla quale andranno applicati non gli interessi ex D.lgs. 231 del 2002 (per l'ovvia considerazione che per quanto sopra detto non può riconoscersi come intervenuta alcuna valida transazione commerciale), ma gli interessi legali dalla data della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo (7.6.2024) al saldo.
Le spese, liquidate nel dispositivo in base alla parte di domanda che ha trovato accoglimento (e con esclusione del procedimento monitorio, non fondato su pretese creditizie validamente sorte), seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo 328 del 2024 emesso dal Tribunale di Sassari;
- rigetta la domanda di di condanna della Gestione Regionale CP_1
Sanitaria Liquidatoria di al pagamento della somma di Euro Parte_1
20.486,70 e degli interessi ex D. Lgs. 231/2002;
- condanna Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di al Parte_1
pagamento in favore di della somma di Euro 13.000,00, oltre CP_1
interessi legali dal 7.6.2024 al saldo;
- condanna Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di alla Parte_1
rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
Euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 6/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella