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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/07/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 7016 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 20.03.2025, e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Annamaria Orefice (c.f.:
, con domicilio digitale come in atti;
C.F._2
opponente
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. e, per essa, (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Rossi (c.f. ), con domicilio C.F._3
digitale come in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Così come rassegnate dalle parti all'udienza del 20.03.2025
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.06.2022, Pt_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
1543/2022, emesso dal Tribunale di Napoli nord il 02.05.2022 in favore di per l'importo capitale di euro 19.573,43, Controparte_1
oltre interessi e spese, quale debito residuo del finanziamento n.
1732786 stipulato con Controparte_3
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, per difetto di prova dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cartolarizzazione intercorsa tra l'originaria creditrice Controparte_3
ed
[...] Controparte_1
Ha, quindi, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio a mezzo della Controparte_1
mandataria contestando in fatto ed in diritto le Controparte_2
avverse deduzioni, e concludendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante dal giudizio.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
20.03.2025, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
- 2 - Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di
[...]
al pagamento del debito residuo del finanziamento n. Controparte_1
12612066 stipulato da con in Parte_1 Controparte_3
virtù della cessione del credito derivante dal predetto contratto.
È il caso di precisare che in tema di finanziamenti, il creditore “che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697,
1° comma, c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda,
e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione” (Cass., Sez. II, n.
27372/2021).
- 3 - Orbene, a sostegno della pretesa avanzata, l'opposta ha prodotto: il contratto di prestito, sottoscritto da recante le Parte_1
condizioni economiche del finanziamento (segnatamente tan, taeg, tasso di interesse di mora, numero ed importo delle rate), il piano di ammortamento, l'estratto conto con annotazione analitica di tutti i movimenti inerenti al rapporto e, segnatamente, delle rate pagate e di quelle insolute.
La conclusione del contratto di finanziamento e l'erogazione della somma non hanno formato oggetto di contestazione, anzi l'opponente ha implicitamente ammesso di aver ricevuto la somma, dichiarando di aver rimborsato le rate del finanziamento fino ad una certa data, per poi rendersi inadempiente (cfr. premessa dell'atto di citazione in opposizione).
Sempre sul piano dei fatti costitutivi della domanda, occorre esaminare il profilo della legittimazione attiva dell'odierna opposta, sub specie di titolarità del diritto, oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda
- 4 - di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
- 5 - Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi
- 6 - dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal
- 7 - perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso di specie, la parte opponente non ha contestato l'esistenza del contratto di cessione dei crediti in blocco in sé, bensì la sola inclusione dello specifico credito nell'operazione di cartolarizzazione.
Orbene, la Corte di Cassazione ha precisato che: “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n.
17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 9412 del 05/04/2023)” (Cass., n. 28790/2024).
È possibile, dunque, che la prova dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco venga tratta da elementi estrinseci al contratto stesso, come ben possono essere i criteri inclusivi indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se precisi e ricorrenti in concreto.
A maggior ragione deve ritenersi che la predetta prova possa essere offerta mediante la produzione in giudizio di una formale e specifica dichiarazione resa dal cedente stesso, il quale è certamente
- 8 - controinteressato ad eventuali condotte “usurpative” da parte di soggetti terzi che si affermino titolari del credito senza esserne legittimati.
Ed infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che la dichiarazione del cedente, prodotta dal cessionario in giudizio, integra un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo ai fini della prova della cessione (cfr. Cass., n. 10200/2021).
Nel caso che ci occupa, la parte opposta ha prodotto: il contratto di cessione dei crediti in blocco, intervenuto tra Controparte_3
originaria titolare del credito, e l'avviso di cessione Controparte_1
pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
la dichiarazione di intervenuta cessione dello specifico credito verso resa dalla Parte_1
cedente/originaria titolare la visura camerale da Controparte_3
cui emerge il cambio di denominazione di in Controparte_1 [...]
Controparte_1
Sulla scorta di tali elementi documentali (tra cui particolare rilevanza assume la dichiarazione della cedente-originaria titolare del credito), può ritenersi pienamente dimostrato l'acquisto della titolarità del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta, anche considerando che le risultanze e l'efficacia rappresentativa dei predetti documenti non sono state contestate dall'opponente, sicché non vi è motivo di dubitare di quanto da essi complessivamente emerge.
A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, ossia la stipulazione del contratto di finanziamento e l'erogazione della somma, con conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, alla restituzione dell'importo erogato secondo le tempistiche ed alle condizioni economiche indicate in contratto.
- 9 - In mancanza di ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente,
l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 1543/2022;
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore della parte opposta, che qui si liquidano in euro 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, il 4 luglio 2025
Il Giudice
dr.ssa Maria De Vivo
- 10 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 7016 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 20.03.2025, e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Annamaria Orefice (c.f.:
, con domicilio digitale come in atti;
C.F._2
opponente
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. e, per essa, (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Rossi (c.f. ), con domicilio C.F._3
digitale come in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Così come rassegnate dalle parti all'udienza del 20.03.2025
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.06.2022, Pt_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
1543/2022, emesso dal Tribunale di Napoli nord il 02.05.2022 in favore di per l'importo capitale di euro 19.573,43, Controparte_1
oltre interessi e spese, quale debito residuo del finanziamento n.
1732786 stipulato con Controparte_3
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, per difetto di prova dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cartolarizzazione intercorsa tra l'originaria creditrice Controparte_3
ed
[...] Controparte_1
Ha, quindi, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio a mezzo della Controparte_1
mandataria contestando in fatto ed in diritto le Controparte_2
avverse deduzioni, e concludendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante dal giudizio.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
20.03.2025, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
- 2 - Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di
[...]
al pagamento del debito residuo del finanziamento n. Controparte_1
12612066 stipulato da con in Parte_1 Controparte_3
virtù della cessione del credito derivante dal predetto contratto.
È il caso di precisare che in tema di finanziamenti, il creditore “che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697,
1° comma, c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda,
e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione” (Cass., Sez. II, n.
27372/2021).
- 3 - Orbene, a sostegno della pretesa avanzata, l'opposta ha prodotto: il contratto di prestito, sottoscritto da recante le Parte_1
condizioni economiche del finanziamento (segnatamente tan, taeg, tasso di interesse di mora, numero ed importo delle rate), il piano di ammortamento, l'estratto conto con annotazione analitica di tutti i movimenti inerenti al rapporto e, segnatamente, delle rate pagate e di quelle insolute.
La conclusione del contratto di finanziamento e l'erogazione della somma non hanno formato oggetto di contestazione, anzi l'opponente ha implicitamente ammesso di aver ricevuto la somma, dichiarando di aver rimborsato le rate del finanziamento fino ad una certa data, per poi rendersi inadempiente (cfr. premessa dell'atto di citazione in opposizione).
Sempre sul piano dei fatti costitutivi della domanda, occorre esaminare il profilo della legittimazione attiva dell'odierna opposta, sub specie di titolarità del diritto, oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda
- 4 - di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
- 5 - Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi
- 6 - dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal
- 7 - perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso di specie, la parte opponente non ha contestato l'esistenza del contratto di cessione dei crediti in blocco in sé, bensì la sola inclusione dello specifico credito nell'operazione di cartolarizzazione.
Orbene, la Corte di Cassazione ha precisato che: “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n.
17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 9412 del 05/04/2023)” (Cass., n. 28790/2024).
È possibile, dunque, che la prova dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco venga tratta da elementi estrinseci al contratto stesso, come ben possono essere i criteri inclusivi indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se precisi e ricorrenti in concreto.
A maggior ragione deve ritenersi che la predetta prova possa essere offerta mediante la produzione in giudizio di una formale e specifica dichiarazione resa dal cedente stesso, il quale è certamente
- 8 - controinteressato ad eventuali condotte “usurpative” da parte di soggetti terzi che si affermino titolari del credito senza esserne legittimati.
Ed infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che la dichiarazione del cedente, prodotta dal cessionario in giudizio, integra un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo ai fini della prova della cessione (cfr. Cass., n. 10200/2021).
Nel caso che ci occupa, la parte opposta ha prodotto: il contratto di cessione dei crediti in blocco, intervenuto tra Controparte_3
originaria titolare del credito, e l'avviso di cessione Controparte_1
pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
la dichiarazione di intervenuta cessione dello specifico credito verso resa dalla Parte_1
cedente/originaria titolare la visura camerale da Controparte_3
cui emerge il cambio di denominazione di in Controparte_1 [...]
Controparte_1
Sulla scorta di tali elementi documentali (tra cui particolare rilevanza assume la dichiarazione della cedente-originaria titolare del credito), può ritenersi pienamente dimostrato l'acquisto della titolarità del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta, anche considerando che le risultanze e l'efficacia rappresentativa dei predetti documenti non sono state contestate dall'opponente, sicché non vi è motivo di dubitare di quanto da essi complessivamente emerge.
A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, ossia la stipulazione del contratto di finanziamento e l'erogazione della somma, con conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, alla restituzione dell'importo erogato secondo le tempistiche ed alle condizioni economiche indicate in contratto.
- 9 - In mancanza di ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente,
l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 1543/2022;
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore della parte opposta, che qui si liquidano in euro 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, il 4 luglio 2025
Il Giudice
dr.ssa Maria De Vivo
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