Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2001, n. 6533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6533 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POL TALL 101 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 14554/98 Cron. 14556 Rel. Consigliere Dott. EN MILEO Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere Rep. Consigliere Ud. 30/11/00 Dott. Maura LA TERZA Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente 382812 91 SE N TENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, Viile rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI giusta delega in ANTONIETTA, atti;
- ricorrente -
contro
TI SPA, in persona del legale rappresentante pro 2000 tempore,edi VINCENZO, FIORET LUCIANO, ABENANTE domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II 33, 4995 elettivamente -1- presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato UBALDINI MARIA TERESA, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
I.N.P.D.A. I. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 31, rappresentato e difeso dall'avvocato CONTI TONELLI COSTANTINO, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
FU DO;
intimato - thica avverso la sentenza n. 10/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 30/04/98 R.G.N. 13116/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. EN MILEO;
udito l'Avvocato CORRERA per delega SGROI;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 1.10.1993 il Pretore di Bologna accertava che la S.p.a. GA andava classificata nel settore industria dal 2.10.1989 e che dalla stessa data i dirigenti alle dipendenze della medesima azienda, TE EN, FI IA e RI LF, anch'essi ricorrenti insieme alla Società, avevano in conseguenza diritto alla iscrizione all'I.N.P.D.A.I.. Il convenuto I.N.P.S. soccombente in tale - proposto appello, riprospettava le tesi giudizio sostenute in primo grado, assumendo che, alla stregua dei principi fissati nella vigente normativa di riferimento, ed in particolare معضلا dall'art. 49 della legge n. 88 del 13.3.1989, non si configurava nella attività effettivamente esercitata dalla GA nel periodo indicato la natura industriale, atteso che la stessa risultava connotata da profili commerciali e di intermediazione, sì da doversi invece classificare nel settore terziario;
contestava, altresì, le valutazioni ed il responso del C.T.U. di primo grado, ed evidenziava che, comunque, i ricorrenti non avevano fornito adeguata prova della natura industriale dell'attività economica esercitata. 3 Resistenti gli appellati, nonché l'I.N.P.D.A.I. chiamato in causa nel giudizio di primo grado e - costituitosi per chiedere la conferma della sentenza impugnata e rinnovata la C.T.U. su 1 richiesta di parte appellante il Tribunale del luogo confermava la decisione pretorile con pronuncia del 30 aprile 1998. Ritenevano, in sintesi, i giudici di merito che, alla stregua delle risultanze processuali, ed in particolare dalle approfondite indagini effettuate dal proprio ausiliare circa la peculiare attività svolta nel periodo in contestazione, trasfuse nell'acquisito responso peritale, non emergevano dubbi in ordine alla normativa vigente e quanto ai requisiti di connotazione specifica, ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88/1989 e dell'art. 2195 Cod. Civile, afferenti entrambi al settore edilizio. Avverso tale sentenza 1'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a due motivi;
resistono con controricorso la GA S.p.A., TE EN e FI IA, nonché l'I.N.P.D.A.I., anche nei confronti di questi ultimi e di RI LF, che è rimasto intimato. I primi ed il RI hanno depositato note 4 illustrative, ex art. 378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE Va, preliminarmente, disattesa la istanza di inammissibilità del ricorso, formulata nel controricorso dalla Società, atteso che, indipendentemente dalla decisione del Tribunale circa la protratta operatività dell'art. 2195 C.C. anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 49 legge n. 88/1989, è a quest'ultima norma che occorre far riferimento nella presente controversia, come dal prosieguo della motivazione, per cui nessuna efficacia di giudicato preclusivo può spiegare l'applicazione parallela della cennata norma codicistica, non impugnata;
e che la questione Miles dell'affidamento di opera, da parte della GA, ad imprese non decentrate e satelliti della Società, ma autonome, non si configura come nuova, a supporto di quella, in quanto prospettata asserita attività di principale, della intermediazione, della quale costituisce dunque un mero chiarimento. Col primo mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 49 legge n. 88/89, nonché vizio di motivazione, con 360, nn. 3 e 5, Cod. Proc.riferimento all'art. 5 Civile, e deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere il carattere industriale della GA S.p.A., in quanto dalla stessa C.T.U. risulta che le opere edilizie della Società venivano effettuate anche con appalto ad altre imprese, non satelliti e decentrate rispetto ad essa, ma autonome, il che non consentiva di ritenere le connotazioni per la qualifica adottata, ma il carattere di intermediazione nella circolazione dei beni, e di una attivitàconfigurabilità dunque la commerciale, come da Cass. n. 11080/94. La censura è infondata. Al riguardo va premesso che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, Mile n. 88, i criteri di classificazione tassativamente stabiliti dall'art. 49 di tale legge costituiscono le uniche regole di principio alle quali occorre di inquadramento fare riferimento in tema previdenziale dei datori di lavoro, dovendosi ritenere abrogate tutte le norme che disciplinano il suddetto inquadramento sulla base di differenti criteri generali di classificazione delle attività produttive, come quelli contenuti nell'art. 2195 Cod. Civile (Cfr. Cass. n. 4420/95). Ciò posto, ritiene il Collegio che, proprio 6 sulla base di tali criteri e degli accertamenti in fatto effettuati in sede di merito, la ritenuta industriale della Società debba classificazione confermata, a tanto potendosi pervenire essere sulla base di un triplice ordine di considerazioni. In primo luogo, va osservato che il cennato comma, sub a),49, fa rientrareal primo art. specificamente nel settore industriale l'attività edilizia espletata dalla Società, anche se si avvalga di attività ausiliare compiute da altre evince dall'inciso finale imprese, come si contenuto in detta disposizione "nonché per le relative attività ausiliarie". Il che, da un lato ed in difetto di precisa determinazione contraria, Uniles consente di ritenere che la Società affidante non perde i propri connotati essenziali ove si serva dell'ausilio di altre imprese, pur se non coordinate alla prima con il carattere di decentramento e non costituenti articolazioni della 11080/94); committente (Contra: Cass. n. qualificare come permette di dall'altro, "ausiliarie tutte quelle imprese che, direttamente l'attività della od indirettamente, agevolano impresa industriale committente, senza snaturarne dell'inquadramento, le caratteristiche proprie 7 atteso che, rispetto alla committente, esse hanno una mera funzione complementare, indipendentemente da un concreto collegamento con la prima in assenza di profili di decentramento, e dunque dotate di piena autonomia, giacchè l'aspetto di ausiliarietà va giudicato in astratto. Inoltre, è rimasto univocamente accertato che la Società convenuta compia attività edilizia precipuamente in proprio e talora con l'ausilio dell'appello di singole opere ad altre imprese, come si evince dall'inciso "anche" puntualizzato nella C.T.U. e riportato in sentenza, il che connota sia le peculiari caratteristiche marginali Milo dell'attività demandata a terzi, sia quelle principali della Società committente. Infine, va rimarcato che quest'ultima, come focalizzato dai giudici di merito, nell'espletare l'attività edilizia propria e tipica della sua struttura, pur nell'affidamento saltuario che precede, effettuava tutte le attività prodromiche e contemporanee alle costruzioni, come descritte analiticamente dalla Società e non contestata ex 14), quali i adverso (v. controricorso a pag. comparti, le lotizzazioni, le pratiche per ottenere la edificabilità dei terreni, le progettazioni, il 8 controllo sulla regolarità delle esecuzioni, la direzione dei lavori;
sicchè, anche sotto questo profilo, appare indubbia la connotazione edilizia dell'attività espletata, nell'eccezione ampia del termine e preponderante nella specie, non scalfita dall'affidamento periodico nella sua sostanza opere ad altre imprese, saltuario di singole essendo inconferente la particolare connatazione delle stesse nel contesto della intera produzione effettuata dalla Società convenuta e committente. Con il secondo motivo di ricorso l'Istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C., nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, Cod. Proc. Civile, e مسون deduce che il Tribunale ha errato nell'applicare il principio dell'onere della prova, dato che la Società, cui incombeva il relativo onere, non ha dimostrato che l'attività conferita ad altre imprese fosse del pari qualificabile come industriale, in quanto rientrante nell'unico alveo della produzione di beni della convenuta, a seguito di affidamento di opere compiute da imprese ma sostanzialmente apparentemente autonome, si da costituire satelliti e decentrate, articolazioni dell'unica azienda edilizia della cui 9 natura si discute. La censura è, del pari, infondata. Essa risulta assorbita e confutata nella motivazione di rigetto del primo motivo di impugnazione, posto che, per quanto in precedenza rilevato, la prova della attività edilizia di cui all'art. 49 della legge citata, effettuata in modo preponderante in proprio, si evince non solo dalle risultanze della C.T.U., ancorata ad approfondite indagini condotte obiettivamente, ma anche, quale fondamentale supporto alla stessa e precipuamente, dalla ponderosa documentazione offerta dalla Società, richiamata in sentenza ed in controricorso (pagg. 7 e 8); sicchè l'onere probatorio al asso to ed il Chillo riguardo appare esaustivamente contrario assunto del ricorrente, oltre che destituito di fondamento, si qualifica alla stregua di mera affermazione smentita per tabulas. In definitiva la decisione impugnata non risulta inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione prospettati dall'Istituto; per l'effetto il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 Cod. Proc. Civile, e si liquidano come da dispositivo. 10
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in L. 79.000 oltre all'onorario difensivo nei ' confronti dei controricorrenti, liquidato nell'intero in complessive L.
5.000.000 in favore e della Società dei dirigenti TE e FI, ed in L.
3.000.000 in favore dell'I.N.P.D.A.I. - Roma 30 novembre 2000. Il Presidente: ШитьRofaro be upuris II Cons. estensore: IL COLLABORATORE D: CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 10 MAG. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 3 3 0 5 1 . . A S I T N S R D A , A 3 T ' O 7 , L - L L A L 8 S E - O E D 1 B P 1 I S I S I D E N N E A G G S T O G I S E A O A L D P O E M T A I , T L O I A L R R I E D T S D D E I T G O E N E R S 11 E