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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 25/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.404/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Consuelo Pasquali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, c.f. nato in Albania a [...] il [...] e CP_1 C.F._1 residente a Rovereto, Corso Verona n. 16, rappresentato e difeso dall'avv. TRINCO STEFANO, c.f. del Foro di Rovereto ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio dello stesso in Rovereto (TN) Via Brennero 1/C, giusta delega a margine dell'atto di citazione in opposizione dd. 27/05/2024;
- parte opponente
contro
, c.f. nata in Albania a [...] il [...] e CP_2 C.F._3 residente in [...], in 38068 Rovereto (TN), rappresentata e difesa dall'avv. SAIANI PAOLA, c.f. del foro di Rovereto, con domicilio C.F._4 eletto presso il suo studio in 38068 Rovereto (TN), via Matteo del Ben n. 3/B, giusta delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo dd. 06/03/2024;
- parte opposta
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 190/2024 d.d.
07/03/2024, di pagamento della somma capitale di € 20.726,83, degli interessi come da domanda e delle spese processuali.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19/02/2025, all'esito della discussione orale della causa, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte opponente:
come da note depositate in data 18/02/2025:
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ill.Mo Tribunale di Rovereto, respinta ogni contraria deduzione, eccezione, istanza ed argomentazione, dichiarando di non accettare il contraddittorio in ordine a domande nuove e/o non ritualmente formulate. In via preliminare dichiararsi l'improcedibilità e/o improponibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, co.
1bis d.lgs n. 28/2010 e/o della negoziazione assistita
NEL MERITO Per i motivi tutti enunciati in narrativa, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace, invalido il D.I. nr. 49/2024 dd. 07/03/2024 del Tribunale di Rovereto in quanto nulla è dovuto alla
Sig.ra a titolo di spese straordinarie. CP_2
In subordine, ridurre il quantum dovuto in ragione delle spese effettivamente accertate come straordinarie;
Accertare e disporre la compensazione con il credito vantato da per effetto CP_1 dell'indebito pagamento della somma da accertare in corso di causa a titolo di contributo non dovuto in forza della modifica delle condizioni di divorzio disposte dal Tribunale di
Rovereto
Accertare e dichiarare il credito della parte opponente estinto per intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c.
Respingere siccome inammissibile e infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla
Sig.ra con la comparsa di costituzione e risposta. CP_2
In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi e interrogatorio formale sulle seguenti circostanze precedute dal rituale “Vero che”, nonché CTU volta a quantificare il credito del per indebito pagamento del contributo di mantenimento revocato dal CP_1
Tribunale di Rovereto con proprio decreto dd. 01/06/2023. omissis
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Riservata ogni ulteriore produzione, deduzione e conclusione meritoria ed istruttoria.”
Del procuratore di parte opposta:
come da comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale d.d. 02/09/2024:
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed argomentazione disattesa: preliminarmente: concedere a norma dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni esposte nel presente atto, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione;
a) in via principale e di merito: respingere integralmente, per le motivazioni tutte dedotte nel presente atto, l'opposizione ex adverso proposta, e quindi tutti gli assunti e tutte le domande azionate in via principale ed in via riconvenzionale da parte dell'opponente, perchè infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente (o in subordine nella misura che verrà accertata in corso di causa) il decreto ingiuntivo opposto;
b) in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto: previo accertamento dei fatti di cui in narrativa e per le causali di cui al presente atto condannarsi l'opponente (nato a [...], Albania, il 6 dicembre 1966 e CP_1
pagina 2 di 11 residente in 38068 Rovereto, TN, Corso Verona n. 46, c.f. ) al CodiceFiscale_5 pagamento a favore di (nata a [...], Albania, il 30 aprile 1977 e CP_2 residente in 38068 Rovereto, TN, via G.B. a Prato n° 22/a, c.f. ) CodiceFiscale_6 della somma pari ad Euro 20.726,83, ovvero, in subordine, della minor cifra risultante dalla sottrazione dall'importo predetto di tutte quelle spese che dovessero essere ritenute, per qualsivoglia ragione, non dovute;
c) in ogni caso in via riconvenzionale, oltre a quanto richiesto ai punti a) e b): previo accertamento dei fatti di cui al paragrafo V del presente atto e per la causali ivi indicate, condannarsi l'opponente (nato a [...], Albania, il 6 dicembre 1966 e CP_1 residente in 38068 Rovereto, TN, Corso Verona n. 46, c.f. ) al CodiceFiscale_5 pagamento a favore di (nata a [...], Albania, il 30 aprile 1977 e CP_2 residente in 38068 Rovereto, TN, via G.B. a Prato n° 22/a, c.f. ) CodiceFiscale_6 della somma pari ad Euro 1.493,07 ovvero, in subordine, della minor cifra risultante dalla sottrazione dall'importo predetto di tutte quelle spese che dovessero essere ritenute, per qualsivoglia ragione, non dovute;
d. in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero giudizio (ivi comprese quelle inerenti la fase monitoria), oltre spese generali (15%), IVA e CNPA come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le posizioni delle parti
Con ricorso presentato in data 06/03/2024, chiedeva a questo Tribunale CP_2 ingiunzione a carico dell'ex marito di pagamento della somma di euro CP_1
20.726,83, a titolo di contribuzione, nella misura del cinquanta percento, alle spese straordinarie da lei sostenute a favore delle figlie di entrambi a far data dall'anno 2013, dimettendo documenti, ai quali faceva richiamo. Esponeva la ricorrente che con sentenza n. 89/2007 d.d. 02 marzo il Tribunale di Rovereto aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con il signor e, dopo CP_1 aver accertato la commissione da parte del marito di gravi episodi di c.d. “violenza assistita”, affidava entrambe le figlie in via esclusiva alla madre. Sempre con la medesima sentenza il Tribunale di Rovereto aveva stabilito, per quanto attiene al profilo economico che qui rileva, l'obbligo del signor di corrispondere alla signora quale CP_1 CP_2 contributo al mantenimento delle due figlie, la somma di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche, sportive, sanitarie.
Successivamente, con i decreti d.d. 04/04/2017 e 02/11/2017, il Tribunale per i Minorenni di Trento, dopo aver accertato il totale disinteresse, sia sotto il profilo morale e materiale, del signor nei confronti delle figlie ed (“la condotta paterna è CP_1 Per_1 Per_2 caratterizzata da consapevole e volontario disinteresse per le esigenze dei figli ed è contraria al corretto espletamento della funzione genitoriale”), dichiarava l'odierno opponente decaduto dalla responsabilità genitoriale su entrambe le figlie.
Ciò premesso, l'ingiungente lamentava che dei due obblighi patrimoniali cui pure il signor era tenuto in forza della sentenza di separazione, egli avrebbe adempiuto soltanto al CP_1 primo, e nemmeno spontaneamente, avendo, invece, la signora dovuto ricorrere alla pagina 3 di 11 procedura coercitiva ex art. 8 L. 898/1970, così ottenendo il versamento diretto a proprio favore della somma di euro 500, 00 da parte del datore di lavoro del . Questi, invece, CP_1 non avrebbe mai versato all'ex moglie, nonostante le richieste di pagamento (allegate e non contestate da controparte) da parte di lei, la rivalutazione monetaria ex lege maturata sull'assegno di mantenimento ordinario delle figlie, né mai, per quello che qui rileva, avrebbe contribuito al sostenimento delle spese straordinarie a favore delle figlie.
In accoglimento del predetto ricorso veniva emesso il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese della procedura in euro 567,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per anticipazioni, oltre al 15% del compenso per spese generali, nonché IVA e CPA come per legge.
Contro questo decreto, ha proposto opposizione, svolgendo domande come CP_1 nelle sopra riportate conclusioni, in particolare affermando, anzitutto, che a registrare il mutamento delle condizioni familiari ed economiche delle parti era intervenuto, in data
01/06/2023 un decreto del Tribunale di Rovereto che aveva modificato, a far data dal
16/11/2022 - cui risaliva il ricorso dal medesimo presentato -, le condizioni di contribuzione al mantenimento delle figlie stabilite dalla sentenza di separazione del 2007 (originariamente determinato in misura pari a € 250,00 per figlia), prevedendo la revoca del contributo di mantenimento a favore della figlia Sul punto deduceva l'opponente Per_1 che controparte, nonostante la revoca, aveva continuata a percepire per intero l'importo di €
500,00 versato direttamente dal datore di lavoro. Tale
contro
-credito maturato dal CP_1 per il contributo di percepito indebitamente dall'ex moglie costituiva, quindi, oggetto Per_1 di eccezione di compensazione.
Oltre a ciò, parte opponente dichiarava di non aver mai ricevuto dall'odierna opposta alcuna richiesta di contribuzione alle spese straordinarie per le figlie e negava comunque la riconoscibilità del carattere della straordinarietà alle spese indicate nel ricorso.
si è costituita ritualmente in giudizio in data 02/09/2024, resistendo CP_2 all'opposizione e chiedendone la reiezione, contestando tutte le ragioni di controparte, insistendo per l'accoglimento delle proprie pretese di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e proponendo, ulteriormente, domanda riconvenzionale di condanna del signor al CP_1 pagamento della metà delle altre spese straordinarie che l'opposta aveva sostenuto a favore (dopo la modifica delle modifica delle condizioni di separazione di cui sopra) della sola figlia , nel periodo intercorrente tra il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e, Per_2 appunto, la sua comparsa di costituzione e risposta, per un totale euro 1.493,07 ovvero, in subordine, della minor cifra risultante dalla sottrazione dall'importo predetto di tutte quelle spese che il giudice avesse ritenuto, per qualsivoglia ragione, non dovute. In ogni caso, deduceva la convenuta-opposta che il non aveva mai versato la CP_1 rivalutazione monetaria per nessuna delle due figlie e che, prendendo in considerazione l'ultimo quinquennio con riferimento alla monitoria del 27/12/2023 (ricevuta il 01/12/23), ne derivava un controcredito a favore della stessa per l'importo di € 3.934,61. CP_2
pagina 4 di 11 Non risultando necessario lo svolgimento di alcuna istruttoria, data la natura prettamente giuridica della questione oggetto di lite e considerata la rilevante produzione documentale offerta dalle parti (in particolare dalla , la causa è passata in decisione. CP_2
Infondatezza dell'eccezione di improponibilità/improcedibilità
Preliminarmente dev'essere respinta l'eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda azionata dalla ricorrente, proposta in via preliminare dall'opponente, per (asserito) mancato esperimento della negoziazione assistita, atteso che l'articolo 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 dispone, in materia, al proprio comma 3 che “La disposizione di cui al comma 1 [impositiva dell'obbligo di previa negoziazione assistita per determinate controversie, n. est.] non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
Nel merito
Sulla natura straordinaria delle spese
Innanzi tutto, devono essere chiariti alcuni principi in tema di esborsi effettuati dal genitore separato/divorziato, affidatario e collocatario dei figli, e del relativo inquadramento nella categoria delle spese ordinarie piuttosto che in quella delle spese straordinarie.
In proposito, occorre subito rilevare che nessuna precisa indicazione è stata offerta dal Legislatore e che, quindi, al più analitico esame e alla relativa classificazione delle spese hanno dovuto provvedere la giurisprudenza e la dottrina. L'orientamento maggioritario, comunque, risulta essersi ormai assestato nel senso di qualificare come “straordinarie” quelle spese che presentino almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo)
o voluttuarietà (requisito funzionale); pertanto, hanno tale connotazione quelle spese che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.
Già in applicazione di questo principio deve essere esclusa la partecipazione dell'odierno opponente a un gran numero di spese che, seppur indicate da controparte come straordinarie, sono, invece, da considerarsi ordinarie, come tali, dunque, ricomprese nell'assegno di mantenimento regolarmente corrisposto dal signor : valga, come CP_1 esempio, il riferimento alle spese per tasse scolastiche (non universitarie), per farmaci da banco, per i buoni pasto per la mensa, per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici. In relazione a tale tipologia di spese, di cui la ricorrente chiede il rimborso in sede monitoria, l'opposizione del sig. appare, dunque, fondata e deve essere accolta. CP_1
Quanto, poi, alle spese che residuano da questa preliminare selezione e che, quindi, invero, meritano d'essere qualificate come straordinarie, deve operarsi una ulteriore distinzione, che trova il suo fondamento nelle conclusioni raggiunte della giurisprudenza assolutamente prevalente e che, peraltro, sono state raccolte e sintetizzate nel protocollo del Consiglio
pagina 5 di 11 (d.d. 29/11/2017) recante appunto le “Linee guida per la Controparte_3 regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”.
Condividendo i suggerimenti di qualificazione delle spese offerto dalla Linee-guida, si ritiene di dover distinguere, tra le spese straordinarie, quelle che sono subordinate al previo consenso di entrambi i genitori da quelle, invece, per le quali non è richiesta la previa concertazione. Delle prime, in mancanza del consenso da parte dell'altro genitore, non potrà essere richiesto alcun rimborso. Diversamente, delle spese c.d. obbligatorie, il rimborso potrà essere validamente richiesto indipendentemente dal fatto che l'altro genitore sia stato interpellato e vi abbia consentito.
Nel gruppo delle c.d. spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori possono farsi rientrare quattro categorie:
1. spese scolastiche (quali, ad esempio, iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere);
2. spese di natura ludica o parascolastica (quali, ad esempio, corsi attività artistiche;
conseguimento della patente presso autoscuole private),
3. spese sportive,
4. spese medico sanitarie (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, esami diagnostici, analisi cliniche, cicli di psicoterapia).
Data questa premessa, deve osservarsi, nel caso di specie, in cui il è stato dichiarato CP_1 decaduto dalla responsabilità genitoriale nel 2017, che tale situazione merita una particolare considerazione.
Se è vero, infatti, che, per queste spese, sarebbe stato necessario il previo consenso del genitore non affidatario, è altrettanto vero che tale regola deve essere interpretata alla luce del caso concreto, in cui, proprio in seguito all'avvenuta decadenza dalla responsabilità genitoriale del , il potere-dovere di assumere le decisioni e compiere le scelte, anche CP_1 straordinarie, per le figlie, si era consolidato unicamente nella persona della madre, sig.a
E con riguardo a dette spese, se è vero, come detto, che le decisioni spettavano alla CP_2 madre, è altresì vero che a carico del padre è comunque sempre rimasto il dovere di mantenere le figlie e di contribuire alle spese straordinarie. Dovere che, sganciato da qualsiasi previo accordo e addirittura da qualsiasi previa informazione, tenuto conto anche della situazione economica del , aggravatasi con la formazione di una nuova famiglia CP_1
e l'arrivo di una terza figlia, finirebbe per diventare oneroso oltre misura e ingiustamente.
Ritiene questo giudice, invero, che anche per questa categoria di spese debba essere trovata una soluzione di compromesso tra gli interessi in gioco, quello prioritario dei figli e quello ad una vita dignitosa anche del padre decaduto dalla responsabilità genitoriale, con la conseguenza che, nel caso di specie, non verranno riconosciute tutte quelle spese sostenute per attività scolastiche, ludiche e sportive, rispetto alle quali non sussisteva una vera necessità di espletamento, tanto che avrebbero imposto una tempestiva consultazione del padre, al fine di contemperare le esigenze importanti, ma non fondamentali delle figlie
(ossia di partecipare a costosi viaggi all'estero - Giappone, Brighton, Austria, Germania-, di pagina 6 di 11 frequentare corsi di lingua, di danza, palestra, di portamento, scout, etc.) con quelle economiche del padre, di non dover sostenere spese non necessarie e invece idonee a compromettere la sua situazione economico-patrimoniale. Verranno, invece, riconosciute le spese medico-sanitarie sostenute per visite ed esami specialistici, anche se eseguiti in regime di libera professione, sia pure nei limiti di valore pari a quello del ticket rilevato come più frequente (€ 39,15), mentre le spese per radiografie o presidi verranno riconosciute per intero. Per tali spese, pertanto, la domanda azionata dalla ricorrente viene accolta e l'opposizione rigettata,
Restano, da ultimo, da considerare le c.d. spese extra assegno obbligatorie, ovvero quelle spese effettivamente straordinarie per le quali non si richiede alcuna concertazione preventiva (come ticket sanitari e, in generale, spese sanitarie effettuate tramite il SSN, occhiali da vista, libri scolastici, tasse e libri universitari, etc.) e per le quali sussiste l'obbligo incondizionato di rimborso da parte dell'altro genitore. Relativamente a tali spese, quindi, l'opposizione al decreto ingiuntivo del signor dev'essere rigettata. CP_1
Segue l'elenco delle spese riconosciute, dedotte dalla ricorrente sia nel ricorso per decreto ingiuntivo sia in via riconvenzionale nella comparsa di costituzione e risposta:
RD (fino al 16/11/2022) Anno Importo Causale Doc.
2014 36,15 € ticket 17
39,15 € dent 19-20
2015 39,15 € ticket 29
39,15 € ortop 33
39,15 € ticket 34
39,15 € ginec 35
39,15 € ticket 36
39,15 € ortop 37
2016 57,40 € ticket 45
39,15 € ticket 46
54,00 € ticket 48
18,55 € ticket 49
39,15 € ticket 51
238,12 € libri 54
46,15 € ticket 55 2017 36,45 € ticket 63
23,65 € ticket 64
23,65 € ticket 68
75,00 € tutore 72
39,15 € dent 78
140,00 € lenti 80 2018 25,00 € ticket 86
191,45 € dent 91
25,00 € ticket 92
23,65 € ticket 93
23,65 € ticket 94
39,15 € dermat 98
39,15 € interv 100
2019 35,00 € ticket 103
pagina 7 di 11 46,30 € ticket 104
39,15 € ticket 105
350,00 € lenti 107
35,00 € ticket 108
42,50 € passaporto 109
39,15 € ticket 110
39,15 € ginec 112
39,15 € ticket 113
2020 39,60 € ticket 115
2021 39,15 € visita spec 117
36,15 € esami 118
36,15 € ticket 119
39,15 € visita spec 120
39,15 € visita spec 121
39,15 € dent 122 Pronto
2022 50,00 € Soccorso 126
39,15 € test 127
39,15 € visita spec 128 Pronto
50,00 € Soccorso 129
39,15 € dent 130
39,15 € visita spec 131
25,00 € ticket 132
2.723,17 €
(all'attualità) Per_2 Anno Importo Causale Doc.
2015 190,00 € lenti 156 2017 51,30 € ticket 175
2018 25,00 € ticket 181
260,00 € lenti 185
62,80 € ticket 193 2019 23,65 € ticket 198
23,65 € ticket 202
18,65 € ticket 203
30,10 € ticket 206
59,15 € dent 207
2020 39,15 € dermat 117
50,45 € ticket 220
82,00 € ticket 221 2021 275,00 € lenti 226
39,15 € visita spec 227
21,00 € visita spec 230
39,15 € test 232
39,15 € test 233
39,15 € test 234 2022 33,10 € prelievo 235
27,00 € università 237
117,45 € dent 235
139,00 € lenti 242
39,15 € visita spec 245
39,15 € ginec 246
pagina 8 di 11 195,75 € visite spec 248
36,15 € ticket 249
2023 39,15 € visita spec 251
234,00 € lenti 252
39,15 € ginec 254
54,35 € ticket 256
156,60 € visita spec 257
61,95 € esami 258
52,00 € libro uni 259
156,60 € visita spec 270
156,60 € visita spec 271
69,00 € libri uni 272
39,15 € dent 273
36,15 € ticket 274
44,50 € passaporto 275
73,50 € passaporto 275
39,15 € visita spec 276
39,15 € visita spec 277
146,00 € università 278
39,15 € visita spec 279
39,15 € visita spec 280
3.510,55 €
Per un totale di € 2.723,17 + € 3.510,55 = € 6.233,72, a carico dei genitori per metà ciascuno. La domanda proposta da in relazione alle spese straordinarie CP_2 sostenute per le due figlie ammonta, dunque, a complessivo € 3.116,86.
L'eccezione di compensazione
Riconosciuto il credito di relativo alle spese straordinarie in misura pari a € CP_2 3.116,86, occorre esaminare la domanda proposta dall'opponente volta ad “accertare e disporre la compensazione con il credito vantato da per effetto dell'indebito CP_1 pagamento della somma da accertare in corso di causa a titolo di contributo non dovuto in forza della modifica delle condizioni di divorzio disposte dal Tribunale di Rovereto”. Trattasi all'evidenza di c.d. eccezione riconvenzionale, ossia di eccezione che mira unicamente al rigetto della domanda attorea.
La circostanza rappresentata dall'effettivo percepimento dell'importo di € 500,00 mensili anche successivamente all'intervenuta revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia disposta con il decreto del Tribunale di Rovereto d.d. 01/06/2023, con decorrenza Per_1 dalla data della domanda, avvenuta con ricorso depositato il 16/11/2022, non è contestata.
Tale situazione si è protratta, invero, fino a settembre 2024 (compreso) e ha comportato a carico del un esborso per ventitré mensilità, per un totale di € 5.750,00 (€ 250 * 23 CP_1 mesi).
pagina 9 di 11 La
contro
-eccezione relativa alla rivalutazione dell'assegno di mantenimento
In relazione all'eccezione di compensazione sollevata dal , la ricorrente sostiene una CP_1 diversa imputazione della somma di € 500,00 mensile percepita nel periodo intercorso tra il 16/11/2022 e settembre 2024, nel senso che la differenza tra l'importo dovuto per il mantenimento di , quantificato all'attualità in € 328,93 (anziché in € 250,00), e Per_2 l'importo di € 500,00 sarebbe da imputare a rivalutazione monetaria mai versata dal CP_1 per alcuna delle figlie.
L'allegazione di questi fatti, ulteriori rispetto a quanto dedotto con il ricorso, va tecnicamente qualificata come eccezione, rectius
contro
-eccezione rispetto all'eccezione di compensazione proposta dall'opponente, essendo finalizzata al mero rigetto della stessa. Tale
contro
-eccezione è fondata e va accolta.
E' incontestato che il non abbia mai versato la rivalutazione monetaria dovuta CP_1 sull'importo dell'assegno di mantenimento per le figlie. Il relativo diritto di credito si prescrive nel termine di cinque anni. ha richiesto per la prima volta CP_2 l'aggiornamento ISTAT con lettera raccomandata del 27/11/2023, ricevuta dal il CP_1
01/12/2023, con la conseguenza che la rivalutazione risulta dovuta per il periodo a far data dal 02/12/2018.
Facendo uso dell'applicativo di calcolo predisposto sul sito https://www.avvocatoandreani.it/servizi/rivalutazione_mensile_assegni_importi_dovuti.php e calcolando la rivalutazione dell'assegno di mantenimento a favore della figlia dalla Per_1 data della sentenza di scioglimento del matrimonio (15/02/2007), risulta che alla data del 02/12/2018 l'assegno avrebbe dovuto ammontare a € 289,95 e che al 16/11/2022 avrebbe raggiunto progressivamente il valore di € 310,79. Ciò comporta che la rivalutazione dovuta per il periodo dal 02/12/2018 al 16/11/2022 ammonta a € 1.930,17. Detta somma risulta dalla differenza tra l'importo totale che il sig. avrebbe dovuto CP_1 pagare nel periodo dal 02/12/2018 al 16/11/2022 (€ 52.962,03 - € 39.031,86), pari a €
13.930,17 e l'importo effettivamente pagato di € 12.000,00 (€ 250,00 x 48 mensilità).
Applicando lo stesso criterio di calcolo per il conteggio della rivalutazione dovuta per la figlia nel periodo intercorrente tra il 02/12/2018 alla data di febbraio 2025, si Per_2 ottiene l'importo di € 4.359,71.
Il totale dovuto dal per la rivalutazione degli assegni di mantenimento per le due CP_1 figlie nei periodi indicati ammonta conclusivamente a € 6.289,88.
Conclusione
Si riassumono di seguito le posizioni delle parti.
risulta debitore nei confronti della ricorrente per le spese straordinarie da CP_1 quest'ultima anticipate dell'importo complessivo di € 3.116,86, al cui pagamento va pagina 10 di 11 condannato. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali a far data dal 22/05/2023 (data della lettera d'invito alla negoziazione assistita) e fino al saldo.
vanterebbe un credito nei confronti della ricorrente per l'indebito CP_1 CP_2 percepimento dell'assegno relativa alla figlia nel periodo dal 16/11/2022 a 09/2024 Per_1 per l'importo di € 5.750,00. Tuttavia l'eccezione di compensazione sollevata dal CP_1 rimane bloccata dalla
contro
-eccezione dedotta dalla ricorrente relativamente al mancato versamento della rivalutazione ISTAT in favore delle figlie per i periodi sopra meglio precisati, pari a complessivi € 6.289,88, dunque a un importo maggiore di quello opposto in compensazione dal . CP_1
Spese processuali
Le spese di lite, considerato il ridimensionamento della domanda azionata dalla parte ricorrente, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Rovereto, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando nella vertenza promossa da nei confronti CP_1 di , in opposizione a decreto ingiuntivo, così pronuncia: CP_2
in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 190/2024 d.d. 07/03/2024;
condanna
al pagamento in favore dei dell'importo di € 3.116,86, CP_1 CP_2 oltre agli interessi legali a far data dal 22/05/2023 e fino al saldo;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Rovereto, il 24/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Consuelo Pasquali
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Consuelo Pasquali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, c.f. nato in Albania a [...] il [...] e CP_1 C.F._1 residente a Rovereto, Corso Verona n. 16, rappresentato e difeso dall'avv. TRINCO STEFANO, c.f. del Foro di Rovereto ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio dello stesso in Rovereto (TN) Via Brennero 1/C, giusta delega a margine dell'atto di citazione in opposizione dd. 27/05/2024;
- parte opponente
contro
, c.f. nata in Albania a [...] il [...] e CP_2 C.F._3 residente in [...], in 38068 Rovereto (TN), rappresentata e difesa dall'avv. SAIANI PAOLA, c.f. del foro di Rovereto, con domicilio C.F._4 eletto presso il suo studio in 38068 Rovereto (TN), via Matteo del Ben n. 3/B, giusta delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo dd. 06/03/2024;
- parte opposta
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 190/2024 d.d.
07/03/2024, di pagamento della somma capitale di € 20.726,83, degli interessi come da domanda e delle spese processuali.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19/02/2025, all'esito della discussione orale della causa, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte opponente:
come da note depositate in data 18/02/2025:
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ill.Mo Tribunale di Rovereto, respinta ogni contraria deduzione, eccezione, istanza ed argomentazione, dichiarando di non accettare il contraddittorio in ordine a domande nuove e/o non ritualmente formulate. In via preliminare dichiararsi l'improcedibilità e/o improponibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, co.
1bis d.lgs n. 28/2010 e/o della negoziazione assistita
NEL MERITO Per i motivi tutti enunciati in narrativa, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace, invalido il D.I. nr. 49/2024 dd. 07/03/2024 del Tribunale di Rovereto in quanto nulla è dovuto alla
Sig.ra a titolo di spese straordinarie. CP_2
In subordine, ridurre il quantum dovuto in ragione delle spese effettivamente accertate come straordinarie;
Accertare e disporre la compensazione con il credito vantato da per effetto CP_1 dell'indebito pagamento della somma da accertare in corso di causa a titolo di contributo non dovuto in forza della modifica delle condizioni di divorzio disposte dal Tribunale di
Rovereto
Accertare e dichiarare il credito della parte opponente estinto per intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c.
Respingere siccome inammissibile e infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla
Sig.ra con la comparsa di costituzione e risposta. CP_2
In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi e interrogatorio formale sulle seguenti circostanze precedute dal rituale “Vero che”, nonché CTU volta a quantificare il credito del per indebito pagamento del contributo di mantenimento revocato dal CP_1
Tribunale di Rovereto con proprio decreto dd. 01/06/2023. omissis
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Riservata ogni ulteriore produzione, deduzione e conclusione meritoria ed istruttoria.”
Del procuratore di parte opposta:
come da comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale d.d. 02/09/2024:
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed argomentazione disattesa: preliminarmente: concedere a norma dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni esposte nel presente atto, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione;
a) in via principale e di merito: respingere integralmente, per le motivazioni tutte dedotte nel presente atto, l'opposizione ex adverso proposta, e quindi tutti gli assunti e tutte le domande azionate in via principale ed in via riconvenzionale da parte dell'opponente, perchè infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente (o in subordine nella misura che verrà accertata in corso di causa) il decreto ingiuntivo opposto;
b) in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto: previo accertamento dei fatti di cui in narrativa e per le causali di cui al presente atto condannarsi l'opponente (nato a [...], Albania, il 6 dicembre 1966 e CP_1
pagina 2 di 11 residente in 38068 Rovereto, TN, Corso Verona n. 46, c.f. ) al CodiceFiscale_5 pagamento a favore di (nata a [...], Albania, il 30 aprile 1977 e CP_2 residente in 38068 Rovereto, TN, via G.B. a Prato n° 22/a, c.f. ) CodiceFiscale_6 della somma pari ad Euro 20.726,83, ovvero, in subordine, della minor cifra risultante dalla sottrazione dall'importo predetto di tutte quelle spese che dovessero essere ritenute, per qualsivoglia ragione, non dovute;
c) in ogni caso in via riconvenzionale, oltre a quanto richiesto ai punti a) e b): previo accertamento dei fatti di cui al paragrafo V del presente atto e per la causali ivi indicate, condannarsi l'opponente (nato a [...], Albania, il 6 dicembre 1966 e CP_1 residente in 38068 Rovereto, TN, Corso Verona n. 46, c.f. ) al CodiceFiscale_5 pagamento a favore di (nata a [...], Albania, il 30 aprile 1977 e CP_2 residente in 38068 Rovereto, TN, via G.B. a Prato n° 22/a, c.f. ) CodiceFiscale_6 della somma pari ad Euro 1.493,07 ovvero, in subordine, della minor cifra risultante dalla sottrazione dall'importo predetto di tutte quelle spese che dovessero essere ritenute, per qualsivoglia ragione, non dovute;
d. in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero giudizio (ivi comprese quelle inerenti la fase monitoria), oltre spese generali (15%), IVA e CNPA come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le posizioni delle parti
Con ricorso presentato in data 06/03/2024, chiedeva a questo Tribunale CP_2 ingiunzione a carico dell'ex marito di pagamento della somma di euro CP_1
20.726,83, a titolo di contribuzione, nella misura del cinquanta percento, alle spese straordinarie da lei sostenute a favore delle figlie di entrambi a far data dall'anno 2013, dimettendo documenti, ai quali faceva richiamo. Esponeva la ricorrente che con sentenza n. 89/2007 d.d. 02 marzo il Tribunale di Rovereto aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con il signor e, dopo CP_1 aver accertato la commissione da parte del marito di gravi episodi di c.d. “violenza assistita”, affidava entrambe le figlie in via esclusiva alla madre. Sempre con la medesima sentenza il Tribunale di Rovereto aveva stabilito, per quanto attiene al profilo economico che qui rileva, l'obbligo del signor di corrispondere alla signora quale CP_1 CP_2 contributo al mantenimento delle due figlie, la somma di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche, sportive, sanitarie.
Successivamente, con i decreti d.d. 04/04/2017 e 02/11/2017, il Tribunale per i Minorenni di Trento, dopo aver accertato il totale disinteresse, sia sotto il profilo morale e materiale, del signor nei confronti delle figlie ed (“la condotta paterna è CP_1 Per_1 Per_2 caratterizzata da consapevole e volontario disinteresse per le esigenze dei figli ed è contraria al corretto espletamento della funzione genitoriale”), dichiarava l'odierno opponente decaduto dalla responsabilità genitoriale su entrambe le figlie.
Ciò premesso, l'ingiungente lamentava che dei due obblighi patrimoniali cui pure il signor era tenuto in forza della sentenza di separazione, egli avrebbe adempiuto soltanto al CP_1 primo, e nemmeno spontaneamente, avendo, invece, la signora dovuto ricorrere alla pagina 3 di 11 procedura coercitiva ex art. 8 L. 898/1970, così ottenendo il versamento diretto a proprio favore della somma di euro 500, 00 da parte del datore di lavoro del . Questi, invece, CP_1 non avrebbe mai versato all'ex moglie, nonostante le richieste di pagamento (allegate e non contestate da controparte) da parte di lei, la rivalutazione monetaria ex lege maturata sull'assegno di mantenimento ordinario delle figlie, né mai, per quello che qui rileva, avrebbe contribuito al sostenimento delle spese straordinarie a favore delle figlie.
In accoglimento del predetto ricorso veniva emesso il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese della procedura in euro 567,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per anticipazioni, oltre al 15% del compenso per spese generali, nonché IVA e CPA come per legge.
Contro questo decreto, ha proposto opposizione, svolgendo domande come CP_1 nelle sopra riportate conclusioni, in particolare affermando, anzitutto, che a registrare il mutamento delle condizioni familiari ed economiche delle parti era intervenuto, in data
01/06/2023 un decreto del Tribunale di Rovereto che aveva modificato, a far data dal
16/11/2022 - cui risaliva il ricorso dal medesimo presentato -, le condizioni di contribuzione al mantenimento delle figlie stabilite dalla sentenza di separazione del 2007 (originariamente determinato in misura pari a € 250,00 per figlia), prevedendo la revoca del contributo di mantenimento a favore della figlia Sul punto deduceva l'opponente Per_1 che controparte, nonostante la revoca, aveva continuata a percepire per intero l'importo di €
500,00 versato direttamente dal datore di lavoro. Tale
contro
-credito maturato dal CP_1 per il contributo di percepito indebitamente dall'ex moglie costituiva, quindi, oggetto Per_1 di eccezione di compensazione.
Oltre a ciò, parte opponente dichiarava di non aver mai ricevuto dall'odierna opposta alcuna richiesta di contribuzione alle spese straordinarie per le figlie e negava comunque la riconoscibilità del carattere della straordinarietà alle spese indicate nel ricorso.
si è costituita ritualmente in giudizio in data 02/09/2024, resistendo CP_2 all'opposizione e chiedendone la reiezione, contestando tutte le ragioni di controparte, insistendo per l'accoglimento delle proprie pretese di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e proponendo, ulteriormente, domanda riconvenzionale di condanna del signor al CP_1 pagamento della metà delle altre spese straordinarie che l'opposta aveva sostenuto a favore (dopo la modifica delle modifica delle condizioni di separazione di cui sopra) della sola figlia , nel periodo intercorrente tra il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e, Per_2 appunto, la sua comparsa di costituzione e risposta, per un totale euro 1.493,07 ovvero, in subordine, della minor cifra risultante dalla sottrazione dall'importo predetto di tutte quelle spese che il giudice avesse ritenuto, per qualsivoglia ragione, non dovute. In ogni caso, deduceva la convenuta-opposta che il non aveva mai versato la CP_1 rivalutazione monetaria per nessuna delle due figlie e che, prendendo in considerazione l'ultimo quinquennio con riferimento alla monitoria del 27/12/2023 (ricevuta il 01/12/23), ne derivava un controcredito a favore della stessa per l'importo di € 3.934,61. CP_2
pagina 4 di 11 Non risultando necessario lo svolgimento di alcuna istruttoria, data la natura prettamente giuridica della questione oggetto di lite e considerata la rilevante produzione documentale offerta dalle parti (in particolare dalla , la causa è passata in decisione. CP_2
Infondatezza dell'eccezione di improponibilità/improcedibilità
Preliminarmente dev'essere respinta l'eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda azionata dalla ricorrente, proposta in via preliminare dall'opponente, per (asserito) mancato esperimento della negoziazione assistita, atteso che l'articolo 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 dispone, in materia, al proprio comma 3 che “La disposizione di cui al comma 1 [impositiva dell'obbligo di previa negoziazione assistita per determinate controversie, n. est.] non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
Nel merito
Sulla natura straordinaria delle spese
Innanzi tutto, devono essere chiariti alcuni principi in tema di esborsi effettuati dal genitore separato/divorziato, affidatario e collocatario dei figli, e del relativo inquadramento nella categoria delle spese ordinarie piuttosto che in quella delle spese straordinarie.
In proposito, occorre subito rilevare che nessuna precisa indicazione è stata offerta dal Legislatore e che, quindi, al più analitico esame e alla relativa classificazione delle spese hanno dovuto provvedere la giurisprudenza e la dottrina. L'orientamento maggioritario, comunque, risulta essersi ormai assestato nel senso di qualificare come “straordinarie” quelle spese che presentino almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo)
o voluttuarietà (requisito funzionale); pertanto, hanno tale connotazione quelle spese che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.
Già in applicazione di questo principio deve essere esclusa la partecipazione dell'odierno opponente a un gran numero di spese che, seppur indicate da controparte come straordinarie, sono, invece, da considerarsi ordinarie, come tali, dunque, ricomprese nell'assegno di mantenimento regolarmente corrisposto dal signor : valga, come CP_1 esempio, il riferimento alle spese per tasse scolastiche (non universitarie), per farmaci da banco, per i buoni pasto per la mensa, per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici. In relazione a tale tipologia di spese, di cui la ricorrente chiede il rimborso in sede monitoria, l'opposizione del sig. appare, dunque, fondata e deve essere accolta. CP_1
Quanto, poi, alle spese che residuano da questa preliminare selezione e che, quindi, invero, meritano d'essere qualificate come straordinarie, deve operarsi una ulteriore distinzione, che trova il suo fondamento nelle conclusioni raggiunte della giurisprudenza assolutamente prevalente e che, peraltro, sono state raccolte e sintetizzate nel protocollo del Consiglio
pagina 5 di 11 (d.d. 29/11/2017) recante appunto le “Linee guida per la Controparte_3 regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”.
Condividendo i suggerimenti di qualificazione delle spese offerto dalla Linee-guida, si ritiene di dover distinguere, tra le spese straordinarie, quelle che sono subordinate al previo consenso di entrambi i genitori da quelle, invece, per le quali non è richiesta la previa concertazione. Delle prime, in mancanza del consenso da parte dell'altro genitore, non potrà essere richiesto alcun rimborso. Diversamente, delle spese c.d. obbligatorie, il rimborso potrà essere validamente richiesto indipendentemente dal fatto che l'altro genitore sia stato interpellato e vi abbia consentito.
Nel gruppo delle c.d. spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori possono farsi rientrare quattro categorie:
1. spese scolastiche (quali, ad esempio, iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere);
2. spese di natura ludica o parascolastica (quali, ad esempio, corsi attività artistiche;
conseguimento della patente presso autoscuole private),
3. spese sportive,
4. spese medico sanitarie (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, esami diagnostici, analisi cliniche, cicli di psicoterapia).
Data questa premessa, deve osservarsi, nel caso di specie, in cui il è stato dichiarato CP_1 decaduto dalla responsabilità genitoriale nel 2017, che tale situazione merita una particolare considerazione.
Se è vero, infatti, che, per queste spese, sarebbe stato necessario il previo consenso del genitore non affidatario, è altrettanto vero che tale regola deve essere interpretata alla luce del caso concreto, in cui, proprio in seguito all'avvenuta decadenza dalla responsabilità genitoriale del , il potere-dovere di assumere le decisioni e compiere le scelte, anche CP_1 straordinarie, per le figlie, si era consolidato unicamente nella persona della madre, sig.a
E con riguardo a dette spese, se è vero, come detto, che le decisioni spettavano alla CP_2 madre, è altresì vero che a carico del padre è comunque sempre rimasto il dovere di mantenere le figlie e di contribuire alle spese straordinarie. Dovere che, sganciato da qualsiasi previo accordo e addirittura da qualsiasi previa informazione, tenuto conto anche della situazione economica del , aggravatasi con la formazione di una nuova famiglia CP_1
e l'arrivo di una terza figlia, finirebbe per diventare oneroso oltre misura e ingiustamente.
Ritiene questo giudice, invero, che anche per questa categoria di spese debba essere trovata una soluzione di compromesso tra gli interessi in gioco, quello prioritario dei figli e quello ad una vita dignitosa anche del padre decaduto dalla responsabilità genitoriale, con la conseguenza che, nel caso di specie, non verranno riconosciute tutte quelle spese sostenute per attività scolastiche, ludiche e sportive, rispetto alle quali non sussisteva una vera necessità di espletamento, tanto che avrebbero imposto una tempestiva consultazione del padre, al fine di contemperare le esigenze importanti, ma non fondamentali delle figlie
(ossia di partecipare a costosi viaggi all'estero - Giappone, Brighton, Austria, Germania-, di pagina 6 di 11 frequentare corsi di lingua, di danza, palestra, di portamento, scout, etc.) con quelle economiche del padre, di non dover sostenere spese non necessarie e invece idonee a compromettere la sua situazione economico-patrimoniale. Verranno, invece, riconosciute le spese medico-sanitarie sostenute per visite ed esami specialistici, anche se eseguiti in regime di libera professione, sia pure nei limiti di valore pari a quello del ticket rilevato come più frequente (€ 39,15), mentre le spese per radiografie o presidi verranno riconosciute per intero. Per tali spese, pertanto, la domanda azionata dalla ricorrente viene accolta e l'opposizione rigettata,
Restano, da ultimo, da considerare le c.d. spese extra assegno obbligatorie, ovvero quelle spese effettivamente straordinarie per le quali non si richiede alcuna concertazione preventiva (come ticket sanitari e, in generale, spese sanitarie effettuate tramite il SSN, occhiali da vista, libri scolastici, tasse e libri universitari, etc.) e per le quali sussiste l'obbligo incondizionato di rimborso da parte dell'altro genitore. Relativamente a tali spese, quindi, l'opposizione al decreto ingiuntivo del signor dev'essere rigettata. CP_1
Segue l'elenco delle spese riconosciute, dedotte dalla ricorrente sia nel ricorso per decreto ingiuntivo sia in via riconvenzionale nella comparsa di costituzione e risposta:
RD (fino al 16/11/2022) Anno Importo Causale Doc.
2014 36,15 € ticket 17
39,15 € dent 19-20
2015 39,15 € ticket 29
39,15 € ortop 33
39,15 € ticket 34
39,15 € ginec 35
39,15 € ticket 36
39,15 € ortop 37
2016 57,40 € ticket 45
39,15 € ticket 46
54,00 € ticket 48
18,55 € ticket 49
39,15 € ticket 51
238,12 € libri 54
46,15 € ticket 55 2017 36,45 € ticket 63
23,65 € ticket 64
23,65 € ticket 68
75,00 € tutore 72
39,15 € dent 78
140,00 € lenti 80 2018 25,00 € ticket 86
191,45 € dent 91
25,00 € ticket 92
23,65 € ticket 93
23,65 € ticket 94
39,15 € dermat 98
39,15 € interv 100
2019 35,00 € ticket 103
pagina 7 di 11 46,30 € ticket 104
39,15 € ticket 105
350,00 € lenti 107
35,00 € ticket 108
42,50 € passaporto 109
39,15 € ticket 110
39,15 € ginec 112
39,15 € ticket 113
2020 39,60 € ticket 115
2021 39,15 € visita spec 117
36,15 € esami 118
36,15 € ticket 119
39,15 € visita spec 120
39,15 € visita spec 121
39,15 € dent 122 Pronto
2022 50,00 € Soccorso 126
39,15 € test 127
39,15 € visita spec 128 Pronto
50,00 € Soccorso 129
39,15 € dent 130
39,15 € visita spec 131
25,00 € ticket 132
2.723,17 €
(all'attualità) Per_2 Anno Importo Causale Doc.
2015 190,00 € lenti 156 2017 51,30 € ticket 175
2018 25,00 € ticket 181
260,00 € lenti 185
62,80 € ticket 193 2019 23,65 € ticket 198
23,65 € ticket 202
18,65 € ticket 203
30,10 € ticket 206
59,15 € dent 207
2020 39,15 € dermat 117
50,45 € ticket 220
82,00 € ticket 221 2021 275,00 € lenti 226
39,15 € visita spec 227
21,00 € visita spec 230
39,15 € test 232
39,15 € test 233
39,15 € test 234 2022 33,10 € prelievo 235
27,00 € università 237
117,45 € dent 235
139,00 € lenti 242
39,15 € visita spec 245
39,15 € ginec 246
pagina 8 di 11 195,75 € visite spec 248
36,15 € ticket 249
2023 39,15 € visita spec 251
234,00 € lenti 252
39,15 € ginec 254
54,35 € ticket 256
156,60 € visita spec 257
61,95 € esami 258
52,00 € libro uni 259
156,60 € visita spec 270
156,60 € visita spec 271
69,00 € libri uni 272
39,15 € dent 273
36,15 € ticket 274
44,50 € passaporto 275
73,50 € passaporto 275
39,15 € visita spec 276
39,15 € visita spec 277
146,00 € università 278
39,15 € visita spec 279
39,15 € visita spec 280
3.510,55 €
Per un totale di € 2.723,17 + € 3.510,55 = € 6.233,72, a carico dei genitori per metà ciascuno. La domanda proposta da in relazione alle spese straordinarie CP_2 sostenute per le due figlie ammonta, dunque, a complessivo € 3.116,86.
L'eccezione di compensazione
Riconosciuto il credito di relativo alle spese straordinarie in misura pari a € CP_2 3.116,86, occorre esaminare la domanda proposta dall'opponente volta ad “accertare e disporre la compensazione con il credito vantato da per effetto dell'indebito CP_1 pagamento della somma da accertare in corso di causa a titolo di contributo non dovuto in forza della modifica delle condizioni di divorzio disposte dal Tribunale di Rovereto”. Trattasi all'evidenza di c.d. eccezione riconvenzionale, ossia di eccezione che mira unicamente al rigetto della domanda attorea.
La circostanza rappresentata dall'effettivo percepimento dell'importo di € 500,00 mensili anche successivamente all'intervenuta revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia disposta con il decreto del Tribunale di Rovereto d.d. 01/06/2023, con decorrenza Per_1 dalla data della domanda, avvenuta con ricorso depositato il 16/11/2022, non è contestata.
Tale situazione si è protratta, invero, fino a settembre 2024 (compreso) e ha comportato a carico del un esborso per ventitré mensilità, per un totale di € 5.750,00 (€ 250 * 23 CP_1 mesi).
pagina 9 di 11 La
contro
-eccezione relativa alla rivalutazione dell'assegno di mantenimento
In relazione all'eccezione di compensazione sollevata dal , la ricorrente sostiene una CP_1 diversa imputazione della somma di € 500,00 mensile percepita nel periodo intercorso tra il 16/11/2022 e settembre 2024, nel senso che la differenza tra l'importo dovuto per il mantenimento di , quantificato all'attualità in € 328,93 (anziché in € 250,00), e Per_2 l'importo di € 500,00 sarebbe da imputare a rivalutazione monetaria mai versata dal CP_1 per alcuna delle figlie.
L'allegazione di questi fatti, ulteriori rispetto a quanto dedotto con il ricorso, va tecnicamente qualificata come eccezione, rectius
contro
-eccezione rispetto all'eccezione di compensazione proposta dall'opponente, essendo finalizzata al mero rigetto della stessa. Tale
contro
-eccezione è fondata e va accolta.
E' incontestato che il non abbia mai versato la rivalutazione monetaria dovuta CP_1 sull'importo dell'assegno di mantenimento per le figlie. Il relativo diritto di credito si prescrive nel termine di cinque anni. ha richiesto per la prima volta CP_2 l'aggiornamento ISTAT con lettera raccomandata del 27/11/2023, ricevuta dal il CP_1
01/12/2023, con la conseguenza che la rivalutazione risulta dovuta per il periodo a far data dal 02/12/2018.
Facendo uso dell'applicativo di calcolo predisposto sul sito https://www.avvocatoandreani.it/servizi/rivalutazione_mensile_assegni_importi_dovuti.php e calcolando la rivalutazione dell'assegno di mantenimento a favore della figlia dalla Per_1 data della sentenza di scioglimento del matrimonio (15/02/2007), risulta che alla data del 02/12/2018 l'assegno avrebbe dovuto ammontare a € 289,95 e che al 16/11/2022 avrebbe raggiunto progressivamente il valore di € 310,79. Ciò comporta che la rivalutazione dovuta per il periodo dal 02/12/2018 al 16/11/2022 ammonta a € 1.930,17. Detta somma risulta dalla differenza tra l'importo totale che il sig. avrebbe dovuto CP_1 pagare nel periodo dal 02/12/2018 al 16/11/2022 (€ 52.962,03 - € 39.031,86), pari a €
13.930,17 e l'importo effettivamente pagato di € 12.000,00 (€ 250,00 x 48 mensilità).
Applicando lo stesso criterio di calcolo per il conteggio della rivalutazione dovuta per la figlia nel periodo intercorrente tra il 02/12/2018 alla data di febbraio 2025, si Per_2 ottiene l'importo di € 4.359,71.
Il totale dovuto dal per la rivalutazione degli assegni di mantenimento per le due CP_1 figlie nei periodi indicati ammonta conclusivamente a € 6.289,88.
Conclusione
Si riassumono di seguito le posizioni delle parti.
risulta debitore nei confronti della ricorrente per le spese straordinarie da CP_1 quest'ultima anticipate dell'importo complessivo di € 3.116,86, al cui pagamento va pagina 10 di 11 condannato. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali a far data dal 22/05/2023 (data della lettera d'invito alla negoziazione assistita) e fino al saldo.
vanterebbe un credito nei confronti della ricorrente per l'indebito CP_1 CP_2 percepimento dell'assegno relativa alla figlia nel periodo dal 16/11/2022 a 09/2024 Per_1 per l'importo di € 5.750,00. Tuttavia l'eccezione di compensazione sollevata dal CP_1 rimane bloccata dalla
contro
-eccezione dedotta dalla ricorrente relativamente al mancato versamento della rivalutazione ISTAT in favore delle figlie per i periodi sopra meglio precisati, pari a complessivi € 6.289,88, dunque a un importo maggiore di quello opposto in compensazione dal . CP_1
Spese processuali
Le spese di lite, considerato il ridimensionamento della domanda azionata dalla parte ricorrente, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Rovereto, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando nella vertenza promossa da nei confronti CP_1 di , in opposizione a decreto ingiuntivo, così pronuncia: CP_2
in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 190/2024 d.d. 07/03/2024;
condanna
al pagamento in favore dei dell'importo di € 3.116,86, CP_1 CP_2 oltre agli interessi legali a far data dal 22/05/2023 e fino al saldo;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Rovereto, il 24/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Consuelo Pasquali
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