Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 349/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 349/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti dall'Avv. Iannone Cosimo, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti E
(C.F. ), rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._2 come in atti dall'Avv. Orlando Lucio, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 25.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.02.2025 i coniugi [nata a [...]
Salerno (SA) in data 09.06.1983 (C.F. )] e C.F._1 CP_1
[nato a [...] in data [...] (C.F.
[...]
)], premesso di aver contratto matrimonio in data C.F._2
09.05.2015 in Capaccio (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di
Matrimonio del Comune di Capaccio dell'anno 2015, al n. 15 Parte II Serie A e che dall'unione era nato il figlio (17.09.2017), ed evidenziato che il Tribunale Per_1 di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza n. 4457/2023 pubbl. il 17.10.2023, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 25.03.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano note scritte contenenti la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
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Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi
[...]
(matrimonio contratto in Capaccio (SA), trascritto nei Parte_2 registri dello stato civile del predetto Comune al n. 15. parte 2, serie A, anno 2015;
2. nulla stabilire in relazione alla casa coniugale essendo stata condotta in locazione;
3. stabilire che il figlio minore [nato a [...] il [...]] sia Per_1 collocato, come di fatto già è avvenuto dal 20.06.2023, presso la residenza della SI.ra sita in TT alla via Belvedere n.37, e sarà affidato Parte_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative alla vita del bambino (quali, per esempio, istruzione, educazione, salute, sport e religione). Tutte le altre decisioni – ad eccezione di quelle riferibili all'ordinaria amministrazione, che potranno essere assunte anche in via disgiunta nei periodi in cui ciascun genitore terrà il figlio presso di sé – dovranno essere assunte concordemente rispettando la sua capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4. entrambi i genitori, nei periodi in cui avranno il figlio presso di sé, avranno comunque l'obbligo di scambiarsi reciprocamente e tempestivamente qualsiasi informazione relativa al bambino: di riferire le località nelle quali risiederanno con il figlio nei periodi di vacanza e di garantire all'altro genitore contatti telefonici giornalieri;
5. I tempi di permanenza del minore presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo. In mancanza di accordo il padre potrà tenere con sé il piccolo
Per_1
a) due fine settimana al mese dal sabato alla domenica pomeriggio, tendenzialmente presso l'abitazione dei nonni paterni sita in Salerno alla via
Raffaele Cantarella n. 15;
b) Diritto di visita durante le festività del Santo Natale: relativamente alle festività di Natale i genitori si alterneranno in compagnia del
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bambino nei giorni del 24/12 e 25/12 secondo il seguente calendario: il padre trascorrerà in compagnia del bambino il giorno 25.12 dalle ore 11.00 del mattino sino alle ore 20.00 della sera: mentre la madre starà con il bambino la notte della vigilia del Santo Natale;
relativamente al Capodanno i genitori si alterneranno in compagnia del bambino nei giorni del 31/12 e 01/01 secondo il seguente calendario: un anno il padre trascorrerà in compagnia del figlio la notte del Capodanno e precisamente dalle ore
15.00 del 31/12 sino alle ore 11.00 del 01/01. L'anno successivo il padre terra con sé il figlio il 01/01 dalle ore 11.00 del mattino sino alle ore 11.00 del 02/01; relativamente all'Epifania il bambino trascorrerà un anno in compagnia del padre dalle ore 10.00 del mattino sino alle ore 15.00 fermandosi anche per pranzo, e l'anno successivo dalle ore 16.00 sino alle ore 21.00 fermandosi per cena. Così facendo il piccolo potrà festeggiare e ricevere i doni da entrambi i genitori;
Per_1
e) Diritto di visita durante le festività della Pasqua:
Il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis saranno regolati allo stesso modo, e cioè un anno il bambino sarà in compagnia del padre il giorno di Pasqua dalle ore 10.00 del mattino e sino alle ore 19.30, mentre l'anno successivo il figlio trascorrerà il giorno di Lunedi in Albis in compagnia del padre dalle ore 10.00 del mattino e sino alle ore 20.00;
d) Diritto di visita durante il periodo estivo:
Relativamente al periodo estivo (10 giugno - 15 settembre), il padre terrà con sé il bambino per quindici giorni, con pernotto, anche non consecutivi dalle ore 10,00 del primo giorno sino alle ore 20,00 dell'ultimo.
Parimenti anche la SI.ra terrà con sé il figlio per quindici giorni, anche Parte_1 non consecutivi, resta inteso che in questi giorni il diritto di visita del padre sarà sospeso. Il SI. si impegna a comunicare alla SI.ra le date CP_1 Parte_1 di cui sopra entro il 31 maggio di ogni anno, mentre la SI.ra Parte_1 comunicherà le date di cui sopra entro il 15 giugno;
e) nei giorni dell'onomastico e del compleanno del bambino – in caso di mancanza di accordo per un festeggiamento congiunto – il festeggiato consumerà un pasto con ognuno dei genitori (compatibilmente con i suoi impegni scolastici e con gli impegni
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professionali delle parti);
f) il bambino trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il bambino trascorrerà con la mamma i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma (compatibilmente con i suoi impegni scolastici e con gli impegni professionali delle parti);
6. il SI. contribuirà al mantenimento del figlio mediante un assegno CP_1 di mantenimento mensile pari ad € 200,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese in favore della SI.ra mediante bonifico bancario s. c.c. intestato alla Parte_1 percipiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. i genitori provvederanno in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie riferibili al bambino, previo accordo tra loro e purché debitamente giustificate, da intendersi per tali:
LE SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I
GENITORI SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:
- scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, spese di viaggio tra
TT e la Città scelta per compiere il percorso universitario, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzate dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'eSIenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini - car, macchina, motorino, moto), spese relative a particolari ricorrenze (compleanni, regali e varie);
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
LE SPESE STRAORDINARIE "OBBLIGATORIE” PER LE QUALI NON È RICHIESTA
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LA PREVIA CONCERTAZIONE:
- libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
8. stante la rispettiva autosufficienza economica di ciascun coniuge, avendo sufficienti redditi e mezzi a loro disposizione, provvederanno personalmente al loro mantenimento, senza avere più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per nessuna ragione o titolo;
9. le parti concordano che l'assegno Unico sarà percepito integralmente (al 100°) dalla SI.ra le parti, altresì, stabiliscono che ogni altro sussidio inerente
Parte_1 il figlio, sarà percepito integralmente dalla SI.ra senza alcun obbligo
Parte_1 di rimborso pro quota al SI. che dichiara di rinunciarvi in favore CP_1 della SI.ra ; le parti, infine, stabiliscono che le detrazioni
Parte_1 fiscali delle spese per il minore, seppur sopportate in parti uguali dai coniugi, saranno spettanti nella misura del 100% alla SI.ra , che sarà
Parte_1
l'unico genitore ad avere il diritto di porle a detrazione;
10. le parti dichiarano che con la sottoscrizione del presente ricorso di non avere altro a pretendere l'una dall'altro;
11. i sottoscritti esplicitamente si scambiano reciproco consenso al rilascio dei passaporti e della propria carta di identità valida per l'espatrio per sé stessi;
”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a Salerno (SA) in [...]F._1 Controparte_1 data 02.11.1980 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Capaccio (SA) dell'anno 2015, al n. 15 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capaccio (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di conSIlio del 25.03.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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