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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/09/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2273/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, così composta:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 2273/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Viciconte e dell'Avv. Anna Maffucci Parte_1
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Paolo Maldari e dell'Avv. Pierluigi Stefanelli
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante come da note di trattazione scritta sostitutive Parte_1 dell'udienza del 18.02.2025:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza n. 3091/2022 emessa dal
Tribunale di Firenze – Sezione Terza Civile in data 4.11.2022 nel giudizio inter partes
R.G. n. 14704/2018, depositata in data 7.11.2022 e notificata in data 7.11.2022, e per
l'effetto:
• Nel merito:
1.a.) accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere dal “ Parte_1 [...]
” C.F. il pagamento Parte_2 P.IVA_1 in suo favore della somma pari a € 78.265,12, a titolo di rimborso spese dal primo sostenute nell'espletamento della propria attività di Segretario nazionale dal gennaio
pagina 1 di 29 2011 all'ottobre2016, eccedenti gli anticipi mensili di € 2.000,00; oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
1.b.) e per l'effetto, condannare l' convenuta al pagamento in Controparte_2 favore del Sig. della somma pari a € 78.265,12, oltre agli interessi ex Parte_1 art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, a titolo di rimborso spese sostenute dal Sig. nell'espletamento della propria Parte_1 attività di Segretario nazionale dal gennaio 2011 all'ottobre 2016, eccedenti gli anticipi mensili di € 2.000,00;
2.a.) accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere la restituzione Parte_1 da parte del “ ” C.F. Parte_2
della somma pari a € 7.000,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c. e P.IVA_1 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, corrispondente alle rate di premio corrisposte dal Sig. con riferimento al periodo dal giugno 2017 al dicembre 2017, Pt_1 in adempimento della Polizza Generali Premium - Abbinato n. 30781271, stipulata con la compagnia assicurativa “ ” in data 30.01.2015; Controparte_3
2.b.) e per l'effetto, condannare l' convenuta al pagamento in Controparte_2 favore del Sig. della somma pari a € 7.000,00, oltre interessi ex art. Parte_1
1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, corrispondente alle rate di premio corrisposte dal Sig. con riferimento al periodo dal giugno 2017 al Pt_1 dicembre 2017, in adempimento della Polizza Generali Premium - Abbinato n.
30781271, stipulata con la compagnia assicurativa “ ” in data CP_3 CP_3
30.01.2015;
3.a.) accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere la Parte_1 corresponsione da parte del “ Parte_2
” C.F. della somma pari a € 84.000,00, oltre interessi ex art.
[...] P.IVA_1
1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, corrispondente alle rate di premio dal gennaio 2018 sino al 30.01.2025, così come previste nella Polizza Generali
Premium - Abbinato n. 30781271, stipulata con la compagnia assicurativa “
[...]
” in data 30.01.2015; CP_3
3.b) e per l'effetto, condannare l' convenuta al pagamento in Controparte_2 favore del Sig. della somma pari a € 84.000,00, oltre interessi ex art. Parte_1
1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, corrispondente alle rate di premio dal gennaio 2018 sino al 30.01.2025, così come previste nella Polizza Generali
Premium - Abbinato n. 30781271, stipulata con la compagnia assicurativa “
[...]
” in data 30.01.2015; CP_3
pagina 2 di 29 4) rigettare l'eccezione di prescrizione formulata ex adverso in quanto destituita di qualsivoglia fondamento, oltre ad essere sguarnita di supporto probatorio;
5) rigettare la domanda riconvenzionale formulata ex adverso - tanto in via principale, quanto in via subordinata – e ogni eccezione, essendo totalmente infondate, oltre che sguarnite di qualsivoglia supporto probatorio;
6) rigettare l'appello incidentale e la domanda riproposta in questa sede dal , in Pt_2 quanto inammissibili e infondati;
• In via istruttoria:
A) rigettate le istanze istruttorie formulate ex adverso per tutti i motivi esposti in atti, si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) DCV che la segreteria provinciale di Firenze del nel 2003 ha deliberato Pt_2
l'attivazione di un fondo pensione mediante la stipula nel settembre 2003 della Polizza
n. 63681673/09 con la NI assicuratrice INA VITA S.p.A. (ora a CP_3 beneficio dell'allora segretario provinciale Sig. che Le si mostra (doc. n. Parte_1
11);
2) DCV che il collegio dei revisori dei conti del era stato informato della Pt_2 deliberazione di cui al capitolo n. 1;
3) DCV che il Consiglio Provinciale Direttivo del era al corrente della Parte_3 circostanza di cui al capitolo n. 1;
4) DCV che confermate quanto riportato nella dichiarazione di cui al doc. n. 12-A che
Le si mostra;
5) DCV che confermate quanto riportato nella dichiarazione di cui al doc. n. 12-B che
Le si mostra;
6) DCV che confermate quanto riportato nella dichiarazione di cui al doc. n. 12-C che
Le si mostra;
7) DCV che confermate quanto riportato nella dichiarazione di cui al doc. n. 12-D che
Le si mostra;
8) DCV che nel periodo dal 2011 al 2014 ha ricoperto la carica di Segretario Nazionale del Pt_2
9) DCV che alla scadenza del mandato a ciascun Segretario Nazionale del veniva Pt_2 corrisposto il saldo delle spese di rappresentanza dallo stesso sostenute, detratti gli anticipi mensili ricevuti;
10) DCV che ciascun Segretario Nazionale del presentava all'Ufficio Pt_2
Amministrazione il “modulo rimborso spese” con indicazione delle spese sostenute, corredato dai documenti giustificativi;
pagina 3 di 29 11) DCV che successivamente alla presentazione del prospetto di cui al capitolo n. 10
l'Ufficio Amministrazione del provvedeva a liquidare la somma ivi indicata;
Pt_2
12) DCV che nel periodo dal 2006 al 2011 ha ricoperto la carica di Segretario Nazionale del Pt_2
13) DCV che il doc. n. 2 che Le si mostra è stato da Lei redatto mediante apposito programma in dotazione del Pt_2
14) DCV che il doc. n. 2 che Le si mostra rappresenta un estratto del “partitario” del
SIULP Segreteria Nazionale con indicazione delle poste “Dare” e “Avere” relative alla posizione del Dott. Pt_1
15) DCV che le annotazioni scritte di pugno nel doc. n. 2 sono state da Lei apposte;
16) DCV che il doc. n. 3 che Le si mostra è stato da Lei redatto mediante apposito programma in dotazione del SIULP;
17) DCV che il doc. n. 3 che Le si mostra rappresenta un estratto del “partitario” del
SIULP Segreteria Nazionale con indicazione del “Fondo Accantonamenti Vari” con riferimento alla posizione dei vari Segretari del;
Pt_2
18) DCV che il doc. n. 21 (anche allegato al doc. n. 6) che Le si mostra rappresenta il credito del Sig. nei confronti del con riferimento agli anni dal 2011 al Pt_1 Pt_2
2016;
19) DCV che le annotazioni scritte di pugno nel doc. n. 21 sono state da Lei apposte;
20) DCV che il doc. n. 27 che Le si mostra è stato da Lei redatto mediante apposito programma in dotazione del SIULP;
21) DCV che il doc. n. 27 che Le si mostra rappresenta un estratto del “partitario” del
SIULP Segreteria Nazionale con indicazione del credito vantato dal Sig. con Pt_1 riferimento al periodo dal 30.09.2013 al 10.02.2015;
22) DCV che le annotazioni scritte di pugno nel doc. n. 27 sono state da Lei apposte;
23) DCV che ciascun Segretario Nazionale, compreso il Sig. Le presentava il Pt_1 modulo con allegati i documenti giustificativi di cui al capitolo n. 10);
24) DCV che, una volta acquisito il modulo e i documenti di cui al capitolo precedente,
Lei provvedeva alla conservazione degli originali;
25) DCV che Lei provvedeva alla tenuta della contabilità del con riferimento alla Pt_2 posizione DARE/AVERE (debito/credito) riferita a ciascun Segretario, compreso il Sig.
detratto la somma mensile di € 2.000,00 già versata dal Pt_1 Pt_2
26) DCV che Lei, successivamente alle operazioni contabili di cui al capitolo precedente, provvedeva a liquidare le somme vantate quale credito da ciascun Segretario, compreso il Sig. Pt_1
pagina 4 di 29 27) DCV che nell'anno 2015 vi recaste presso la sede del a Roma, in veste di Pt_2 rappresentante della Agenzia di Firenze;
CP_4 Controparte_5
28) DCV che nell'occasione di cui al capitolo precedente, incontraste la Dott.ssa CP_6
che riferì la volontà dell' di procedere alla stipula di una
[...] Controparte_2 polizza in favore del Sig. con addebito del pagamento della rata di Parte_1 premio sul c/c del , di cui Le venivano fornite le coordinate bancarie;
Pt_2
29) DCV che successivamente veniva stipulata la polizza n. 30781271 in favore del Sig. con addebito del pagamento della rata di premio sul c/c intestato al Parte_1
; Parte_2
30) DCV che in data 16.06.2017 l' comunicò la revoca Controparte_7 dell'addebito sul proprio c/c con riferimento al pagamento dei premi relativi alla polizza
n. 30781271;
31) DCV che le delibere di cui al documento n. 74 depositato dal con la memoria Pt_2 ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (che Le si mostra) regolamentano il funzionamento dell'Organizzazione Sindacale tra un Congresso e l'altro;
32) DCV che dal 2006 al 2016 esisteva un Regolamento di funzionamento della
Segreteria Nazionale e/o le delibere del regolamentanti le modalità di rimborso Pt_2 delle spese dei membri della Segreteria Nazionale.
Si indicano come testi: - sui capitoli di prova n. 1 e n. 5: l'Ispettore Superiore
[...]
, in servizio presso la Questura di Firenze, all'epoca dei fatti componente della Tes_1 segreteria provinciale del;
- sui capitoli di prova n. 1 e n. 7: l'Ispettore Parte_3
Superiore in servizio presso la Questura di Firenze, all'epoca dei fatti Testimone_2 componente della segreteria provinciale del;
- sui capitoli di prova n. 2 e Parte_3
n. 6: il Sostituto Commissario Silvana , in servizio presso la polizia di frontiera Pt_4 dello scalo aereo Amerigo Vespucci di Firenze, che all'epoca rivestiva l'incarico di presidente del collegio dei sindaci revisori;
- sui capitoli di prova n. 3 e n. 4: l'Ispettore
NO AG, all'epoca dei fatti componente il consiglio provinciale direttivo;
- Per_1 sui capitoli di prova dal n. 8 al n. 11: il Sostituto Commissario Persona_2 all'epoca dei fatti Segretario Nazionale del SIULP, residente a [...], in Via Fra
Giovanni Pantaleo n. 11; - sui capitoli di prova dal n. 9 al n. 12: il Sig. ; Testimone_3
- sui capitoli di prova n. 10, n. 11, nonché dal n. 13) al n. 26): la Dott.ssa , CP_6 in Roma, Via Vicenza n. 26; - sui capitoli di prova dal n. 27 al n. 30 la Sig.ra Tes_4
presso la NI Generali Italia S.p.A., Agenzia Generali di Firenze, in Piazza
[...]
Stazione; - sui capitoli di prova n. 31 e n. 32 il Sig. in Roma, Via Tomba Tes_5 di Nerone.
pagina 5 di 29 B) ordinare ex art. 210 c.p.c. al l'esibizione dell'estratto conto relativo agli anni Pt_2
2006- 2016, sia al fine di rilevare le somme pagate “a conguaglio” ai Segretari alla scadenza del loro mandato, sia al fine di rilevare i presunti accrediti derivanti dalla restituzione delle somme in eccesso rispetto all'anticipo mensile pari a € 2.000,00 da parte di ciascun membro della Segreteria Nazionale.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge»;
- per parte appellata/appellante incidentale Parte_2
(di seguito, per brevità, indicato anche come “ ”), come da
[...] CP_8 comparsa di costituzione con appello incidentale:
«1) Previa conferma dell'impugnata sentenza 309/2022 rigettarsi l'appello proposto perché inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto e con esso tutte le domande proposte da parte attrice, dovendosi intendere le conclusioni precisate al riguardo in primo grado qui di seguito integralmente trascritte e riportate.
2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto, ed a parziale modifica della sentenza impugnata, condannare l'attore alla restituzione in favore del convenuto della somma di € 29.000,00 anticipata dal Sindacato per il periodo gennaio 2015- maggio
2017, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo ovvero, in via subordinata, condannare l'attore al risarcimento del danno subito dal Sindacato in misura pari ad € 29.000,00, ossia la somma anticipata dal Sindacato per il periodo gennaio 2015-maggio 2017 per effetto della sottoscrizione da parte dell'attore del contratto oggetto di causa in carenza di poteri e in conflitto di interessi
3) Si reiterano e ripropongono espressamente tutte le istanze, anche istruttorie, difese, domande ed eccezioni già proposte in primo grado, ivi incluse quelle ritenute assorbite dalla sentenza di primo grado
4) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Il convenuto si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie formulate dall'attore e reiterate in appello perché inammissibili ed irrilevanti insistendo in subordine nelle richieste di prova contraria e di prova diretta come articolate in memorie ex art. 183 nn. 2 e 3 c.p.c. e riportate nella parte espositiva del presente atto».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3091/2022 (pubblicata in data 07.11.2022) emessa a definizione del giudizio n. R.G. 14704/2018, il Tribunale di Firenze così provvedeva:
«Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
pagina 6 di 29
1. rigetta ogni domanda avanzate da parte attrice;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
3. dichiara le spese di compensate per la quota di 1/4;
4. condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, della restante quota di 3/4, liquidata in euro 8.857,5 per compensi, euro 518,00 per spese, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e Cpa».
Il Tribunale di Firenze premetteva quanto segue:
- aveva convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2
al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento
[...] di: € 78.265,12, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso delle spese da questo sostenute nell'espletamento della propria attività di Segretario nazionale dal gennaio 2011 all'ottobre 2016, in eccedenza rispetto agli anticipi mensili di euro
2.000,00; € 7.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, pari alle rate di premio corrisposte dal Sig. con riferimento al periodo dal giugno 2017 al dicembre 2017, Pt_1 in adempimento della Polizza Generali Premium - Abbinato n. 30781271, stipulata con la compagnia assicurativa – in data 30.01.2015 e rimasta medio CP_3 CP_3 tempore inadempiuta da parte della convenuta;
€ 84.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, corrispondenti alle rate di premio dal gennaio 2018 sino al
30.01.2025, così come previste nella Polizza Generali Premium - Abbinato n. 30781271, stipulata con la compagnia assicurativa in data 30-1-2015; Controparte_3
- in data 26.09.2019 si era costituito in giudizio il Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, il quale aveva eccepito:
[...] in via preliminare, l'intervenuta prescrizione delle richieste di pagamento formulate da parte attrice con riferimento al periodo intercorrente tra gennaio 2011 e ottobre 2011; la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per quel che concerne le richieste di pagamento di parte attrice inerenti al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento della carica di Segretario nazionale, alla luce dell'omessa allegazione delle circostanze di fatto e di diritto alla base delle medesime, ed in ogni caso l'infondatezza delle stesse, stante la mancata prova delle spese poste a fondamento della pretesa creditoria azionata giudizialmente;
quanto alla richiesta di pagamento dei premi relativi al periodo giugno 2017 - dicembre 2017 (per complessivi € 7.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria) del c.d. fondo pensione integrativo n. 30781271, l'omessa sottoscrizione da parte del S.I.U.L.P. del contratto in oggetto e la mancata assunzione di alcun obbligo nascente dal contratto medesimo;
infine, relativamente alla richiesta di pagamento dei premi relativi al periodo gennaio 2018 - gennaio 2025 (€ 84.000,00 oltre interessi e pagina 7 di 29 rivalutazione monetaria) del c.d. fondo pensione integrativo n. 30781271, la nullità della relativa domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c. ed in ogni caso l'infondatezza della stessa, stante anche il carattere futuro ed eventuale delle pretese in questione;
- parte convenuta, inoltre, in via riconvenzionale, aveva domandato nei confronti del
Sig. il risarcimento del danno patito per effetto della “condotta colpevole” tenuta Pt_1 da quest'ultimo, danno ammontante ad € 29.000,00, pari agli “importi indebitamente corrisposti dal Sindacato in favore delle a titolo di rate di Controparte_9 premio dal mese di gennaio 2015 al mese di maggio 2017”;
- l'eccezione di nullità ex art. 164 c.p.c. sollevata in relazione alla domanda di rimborso spese era stata rigettata con ordinanza del 16.10.2019;
- la causa era stata istruita esclusivamente in via documentale.
Il Tribunale di Firenze motivava la propria decisione come di seguito:
- in via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni (in quanto vertenti su fatti irrilevanti ai fini del decidere ovvero perché i capitoli di prova testimoniale sono generici e valutativi), risultando sufficiente, a tal proposito, richiamare l'ordinanza emessa in data
09.04.2021;
- sempre in via preliminare, non si possono neppure ritenere sussistenti i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la nullità delle domande avanzate in citazione da atteso che le deduzioni contenute nell'atto introduttivo sono Parte_1 sufficienti a far ritenere integrati i presupposti di cui all'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4
c.p.c. (cfr. ordinanza del 16.10.2019);
- le domande proposte da parte attrice devono essere integralmente Parte_1 rigettate. In primo luogo, deve essere disattesa la domanda volta ad ottenere il rimborso delle spese da questo sostenute, nell'arco temporale compreso tra il mese di gennaio 2011 e il mese di ottobre 2016, in eccedenza rispetto alle anticipazioni mensili di € 2.000,00, già pacificamente percepite medio tempore dallo stesso. Pur emergendo dai documenti offerti in comunicazione l'effettivo sostenimento delle spese in contestazione, non è stata dimostrata la sussistenza del nesso causale tra gli esborsi sostenuti e lo svolgimento di attività per conto dell'ente convenuto. Nonostante le puntuali doglianze di parte convenuta (quali quelle, a titolo meramente esemplificativo, inerenti ai pranzi e alle cene, anche con 76 commensali, consumati dall'attore nel ristorante “Le Scuderie de l'Antinoro” sito in Montelupo Fiorentino, dal febbraio 2011 al dicembre 2016, ammontanti alla considerevole cifra di € 42.709,00), parte attrice ha omesso di allegare in maniera puntuale, nonché di provare, che gli esborsi in pagina 8 di 29 contestazione fossero effettivamente riconducibili all'attività sindacale dalla stessa svolta in favore del Sindacato. L'eterogeneità e la varietà delle voci di spesa rinvenibili nella documentazione allegata (biglietti del treno, fatture telefoniche, abbonamenti parcheggi, ricevute taxi, spese di pasticceria e di gelateria, scontrini ristoranti, pernottamenti fuori sede, pedaggi autostradali ecc.) non consentono di ritenere sussistente lo specifico carattere di inerenza delle spese sostenute nello svolgimento dei propri incarichi, in modo che si possa chiaramente evincere che esse rientrino nell'espletamento dei compiti svolti per conto del;
Parte_2
- nessuna valenza probatoria può essere attribuita al “partitario” e alla “tabella riepilogativa” prodotti da parte attrice, posto che i medesimi, lungi dal comprovare la riferibilità degli esborsi effettuati all'attività del Sindacato, altro non rappresentano che mere annotazioni contabili da quest'ultimo registrate sulla scorta delle dichiarazioni rese unilateralmente dallo stesso Sig. Né, del resto, può attribuirsi valore di Pt_1 riconoscimento del debito all'estratto conto prodotto sub doc. 7 da parte attrice, dal momento che i pagamenti ivi rinvenibili non risultano specificamente riconducibili alle poste azionate giudizialmente, presentandosi piuttosto quali mere anticipazioni (per complessivi € 2.000,00) fatte pervenire in ritardo dal Sindacato;
- in definitiva, non può ritenersi provata la stretta connessione tra gli esborsi sostenuti e di cui viene richiesto il rimborso e l'espletamento dell'incarico di Segretario Nazionale del S.I.U.L.P. ricoperto dal Sig. La relativa domanda, quindi, deve essere Pt_1 disattesa, con l'assorbimento di ogni altra questione ed eccezione a essa inerente;
- non possono trovare accoglimento neppure le ulteriori pretese avanzate da parte attrice, concernenti la corresponsione (dovuta) delle rate del premio dell'assicurazione n. 30781271 nel periodo compreso tra giugno 2017 e dicembre 2017 (€ 7.000,00) e nel periodo (futuro) compreso tra gennaio 2018 e gennaio 2025 (€ 84.000,00). Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare la superfluità delle allegazioni di parte attrice riguardanti la polizza n. 63681673/09, estranea al presente giudizio, così come irrilevanti sono le relative dichiarazioni rese dai Sig.ri NO AG,
[...]
, e ad essa specificamente riferibili. Preme a Tes_1 Parte_5 Testimone_2 questo punto rilevare come il contratto di assicurazione n. 30781271, l'unico sul quale si fondano le domande svolte, sia stato stipulato da “Generali Italia” direttamente con l'attore (il mandato è firmato dal Sig. , il quale è beneficiario/intestatario Pt_6 Pt_1 della polizza. Pertanto, non sussiste alcun obbligo di pagamento delle rate della polizza in capo al che mai ha assunto una simile obbligazione in favore di parte Parte_2 attrice. L'assenza di qualsivoglia rapporto negoziale tra il Sindacato e l'impresa di pagina 9 di 29 assicurazione, del resto, è ulteriormente confermata dalle missive tra questi intercorse, dalle quali emerge che non risultano polizze in vigore intestate al Parte_2
Dall'avvenuto addebito delle rate mensili relative al periodo compreso tra gennaio 2015
e maggio 2017 sul conto intestato al non discende alcuna obbligazione in capo Parte_2
a quest'ultima concernente il pagamento delle ulteriori rate pretese giudizialmente dall'attore;
- anche le ulteriori domande di parte attrice inerenti al c.d. “fondo pensione integrativo” non possono trovare accoglimento;
- da ultimo, deve essere respinta la domanda, avanzata in via riconvenzionale da parte convenuta, volta alla ripetizione o al risarcimento della somma di € 29.000,00 corrisposta, quale mera anticipazione finanziaria, in nome e per conto del Sig. Pt_1
a titolo di rate di premio assicurativo per il periodo da gennaio 2015 a maggio 2017. A tal proposito, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui l'adempimento spontaneo e consapevole di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203, n. 3, c.c.; la consapevolezza, da parte del terzo, di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203, n. 5 e 2036, comma 3, c.c..
Nel caso di specie, attesa la consapevolezza dell'organizzazione sindacale dell'adempimento di un'obbligazione altrui (il Sindacato aveva inteso soltanto anticipare il pagamento delle rate mensili del premio), non si può ritenere che questa abbia alcun titolo per ottenere la ripetizione delle somme corrisposte in favore dell'Assicurazione, stante l'omessa proposizione da parte della stessa dell'azione finalizzata a ottenere l'indennizzo da arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Non sussistono gli elementi costitutivi dell'azione risarcitoria proposta in subordine dal Sindacato;
- quanto alle spese di lite, tenuto conto del rigetto integrale tanto delle domande avanzate da parte attrice quanto della domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, queste devono essere compensate per 1/4. I restanti 3/4 vanno posti a carico dell'attore in ragione della soccombenza prevalente dello stesso. Parte_1
Proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di Firenze per i Parte_1 seguenti motivi:
pagina 10 di 29
1. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che dell'art. 2697 c.c.: con riferimento alla prova del nesso di causalità tra le spese sostenute e
l'attività sindacale
Il Sig. ha provveduto a suo tempo a compilare l'apposito modulo di rimborso Pt_1 spese con indicazione di tutte le voci di spesa (pasti, viaggi con il mezzo proprio, taxi, treno, pernottamenti ecc.) e a consegnare all'addetta alla contabilità nonché amministratrice delle risorse del la documentazione originale relativa alle Parte_2 spese effettuate per l'attività sindacale negli anni 2011-2016 eccedenti gli acconti mensili di € 2.000,00 ricevuti. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la prova della sussistenza del nesso di causalità tra le spese sostenute dal Sig.
e l'attività sindacale espletata nella veste di Segretario Nazionale si ricava: dalla Pt_1 condotta processuale del Sindacato, avendo provveduto esso stesso a depositare gli originali dei giustificativi di spesa all'epoca consegnati dal Sig. e di cui egli non Pt_1 era più in possesso;
dalla condotta tenuta dal Sindacato all'epoca dei fatti, avendo quest'ultimo ricevuto tutti i giustificativi mensili delle spese effettuate dal Segretario senza muovere, per più di 7 anni, alcuna contestazione in ordine alla congruità delle spese e alla mancanza di collegamento delle stesse con l'attività sindacale espletata;
dal modulo di presentazione delle spese, ove erano previsti anche gli importi che il Sig. avrebbe potuto sborsare per pasti;
dal partitario e dalla tabella riepilogativa Pt_1 prodotti in giudizio, costituenti documenti contabili “interni” provenienti dallo stesso
Sindacato (negli stessi è indicato il credito residuo del Sig. rispetto a quanto allo Pt_1 stesso anticipato mensilmente dal S.I.U.L.P.), i quali assumono piena valenza probatoria e hanno valore confessorio;
dal pagamento, da parte del Parte_2 successivamente alla dimissioni rassegnate dal Sig. (più precisamente nei mesi Pt_1 di gennaio, aprile e maggio 2017), di somme (per complessivi € 6.000,00, versati in 3 rate da € 2.000,00 cadauna) a titolo di acconto sul maggior credito da egli vantato (tale saldo parziale costituisce senza alcun dubbio riconoscimento del debito). Non si tratta di anticipi mensili tardivamente corrisposti dal Sindacato, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure.
La mancata contestazione delle eccezioni avversarie non assume alcun valore probatorio, tenuto che i rilievi sono stati effettuati da controparte tardivamente (nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3 c.p.c.), a fronte di una comparsa di costituzione e risposta del tutto generica.
pagina 11 di 29 La motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria laddove il Tribunale ritiene la domanda sfornita di supporto probatorio (il giudice di prime cure non ha ammesso le prove testimoniali richieste dal Sig. . Pt_1
Il Sig. ha pertanto diritto a ricevere il saldo del credito maturato sino ad oggi, Pt_1 ammontante a circa € 78265,12 (oltre interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo), pari alle spese sostenute direttamente per lo svolgimento dell'attività correlata alla qualifica di Segretario nazionale del nel Parte_2 periodo dal 2011 al 2016;
2. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che dell'art. 2697 c.c. con riferimento all'obbligo del di provvedere al pagamento delle Parte_2 somme dovute a titolo di fondo pensione integrativa
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Firenze, le vicende relative alla polizza “fondo pensione” n. 63681673/09 del 2003 (la quale aveva il precipuo fine di compensare quelle somme che il Sig. avrebbe potuto introitare qualora nell'anno Pt_1
1992 non fosse stato posto in regime di aspettativa sindacale dalla segreteria nazionale del sono di peculiare importanza nel presente giudizio. Infatti, a parità di Parte_2 condizioni tra le due polizze – il Sig. era assicurato e contraente al tempo stesso, Pt_1
i premi venivano pagati dal S.I.U.L.P., il rapporto contrattuale esisteva solo tra il Sig.
e la medesima impresa di assicurazione (Generali – ) – l'odierno Pt_1 CP_3 appellante ha fornito la prova che tanto l'accensione dell'una (la polizza n. 63681673/09 del 2003), quanto l'accensione dell'altra (la polizza n. 30781271 del 2015) erano espressione della volontà del Sindacato di fornire una tutela integrativa al Segretario.
Il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che nessun obbligo di pagamento dei premi possa farsi discendere a carico del Viceversa, la condotta tenuta nel Parte_2 corso degli anni dal il quale ha provveduto a pagare le rate del premio sin Parte_2 dal 2003 (mediante addebito RID sul c/c dell'organizzazione sindacale, con pagamento riportato in bilancio e oggetto di verifica da parte dei sindaci revisori dei conti), dimostra invece che l'odierno appellato è tenuto ad effettuare gli ulteriori pagamenti fino alla completa estinzione del rapporto. Oltretutto, è stata fornita la prova del pagamento dei premi di polizza da parte del Sindacato anche con riferimento ad altri soggetti. Il modulo di addebito, sul c/c del dei premi inerenti alla polizza intestata al Sig. Parte_2 Pt_1 reca la sottoscrizione del legale rappresentante dell'organizzazione sindacale quale debitore.
La revoca del Fondo Pensione oggetto del giudizio da parte del Sindacato, del tutto contraria al canone della buona fede, ha leso il legittimo ed incolpevole affidamento pagina 12 di 29 ingenerato nel Sig. dalla prassi che era invalsa sin dal lontano 2003 e, dunque, Pt_1 consolidata.
Il Sig. ha perciò sicuramente diritto: a) alla restituzione/rimborso della somma Pt_1 di € 7.000,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo (rate di premio corrisposte dallo stesso con riferimento al periodo compreso tra giugno del 2017 e dicembre dello stesso anno); b) alla corresponsione della somma di
€ 84.000,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo (rate di premio dal mese di giugno del 2018 sino al 30.01.2015);
3. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che dell'art. 2697 c.c.: con riferimento al rigetto delle istanze istruttorie: motivazione illogica e/o contraddittoria
La statuizione del giudice di prime cure secondo cui le domande formulate dal Sig. sarebbero prive di supporto probatorio è illegittima, oltre che illogica e/o Pt_1 contraddittoria. I capitoli di prova dal n. 1 al n. 7 di cui all'atto di citazione e alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e n. 2 c.p.c. depositati dall'odierno appellante non sono né irrilevanti ai fini del decidere, né generici, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di
Firenze. Tali capitoli erano volti, tra l'altro, a dimostrare il modus operandi del Parte_2 in relazione al Fondo Pensione. Anche i capitoli di prova testimoniale n. 8, n. 9, n. 10,
n. 11 e dal n. 12 al n. 25 non sono né generici, né irrilevanti, in quanto volti a dimostrare, tra l'altro, la sussistenza del modulo di rimborso delle spese, della sua consegna e dei giustificativi di spesa a corredo del medesimo, la provenienza del c.d. partitario e delle tabelle riepilogative dal l'attinenza della documentazione Parte_2 giustificativa presentata dal Sig. all'attività sindacale svolta, l'effettuazione di un Pt_1 controllo contabile da parte del rispetto alle richieste di rimborso avanzate Parte_2 dal Sig. I capitoli di prova testimoniale n. 26, n. 27, n. 28, n. 29, n. 30, n. 31 Pt_1
e n. 32 sono stati ritenuti erroneamente generici e/o valutativi. L'assunzione della prova per testi in ordine ai suddetti capitoli si rivela invece dirimente ai fini della causa, in quanto volta a fornire la prova dell'obbligo del S.I.U.L.P. nei confronti del Sig. e Pt_1 inerente alla restituzione delle somme dovute a titolo di Fondo Pensione ovvero della fondatezza della domanda di rimborso delle spese sostenute formulata dall'odierno appellante. Circa l'ordine di esibizione di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3
c.p.c., se ne contesta l'asserita irrilevanza, trattandosi di mezzo istruttorio volto a confutare l'eccezione ex adverso formulata in ordine alla mancata corresponsione, da parte del ai vari membri della Segreteria Nazionale delle ulteriori spese da Parte_2 essi sostenute in eccedenza rispetto all'anticipo mensile di € 2.000,00;
pagina 13 di 29
4. Violazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., in ordine alla condanna alle spese
In ragione della soccombenza reciproca e del valore della domanda formulata dal convenuto, appare illogico porre a carico del Sig. il pagamento delle spese di lite Pt_1 nella misura di ¾. Si contesta, poiché illegittima e illogica, anche la decisione del giudice di prime cure di condannare il Sig. a rifondere alla parte convenuta la somma di Pt_1
€ 518,00, versata dal Sindacato a titolo di contributo unificato stante la proposizione della domanda riconvenzionale. Quest'ultima, infatti, è stata integralmente rigettata.
Qualora non si addivenga in questa sede ad una pronuncia di totale accoglimento dei motivi di gravame, la Corte dovrà in ogni caso procedere alla compensazione delle spese di lite ed elidere la statuizione di condanna del Sig. al pagamento a favore del Pt_1
Sindacato della somma di € 518,00.
Si costituiva in giudizio il anzitutto Parte_2 contestando i motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell'appello proposto da Pt_1 per le seguenti ragioni:
[...]
Sul primo motivo di appello
- le motivazioni addotte dall'appellante a sostegno del primo motivo di impugnazione si traducono in una mera riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado ed in quella sede già correttamente disattese. Da un lato non vi è alcuna prova che l'appellante abbia effettivamente sostenute le spese di cui pretende il rimborso dal
Sindacato; dall'altro lato, non vi è alcuna prova che le abbia sostenute a causa, in occasione e in dipendenza dell'incarico istituzionale ricoperto. La mera annotazione contabile degli importi da parte del Sindacato non trasforma automaticamente le somme unilateralmente richieste in somme riconosciute come dovute. L'Ufficio Amministrazione dell'organizzazione sindacale aveva semplicemente il dovere di annotare/registrare la richiesta;
era poi compito degli organi direttivi verificare se la spesa fosse o meno congrua, se la stessa fosse stata sostenuta o meno per lo svolgimento di attività istituzionale per conto dell'ente, se la documentazione fosse o meno idonea a dimostrare l'esborso. Il c.d. partitario, pertanto, non ha alcun valore di riconoscimento del debito
(in esso erano semplicemente riportate le somme richieste dal Sig. ; Pt_1
- l'appellante non ha mai assolto, né in sede stragiudiziale né nell'ambito del presente processo, il nesso causale tra le spese sostenute e l'incarico istituzionale svolto. Il
Sindacato, con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha depositato 71 documenti giustificativi di spesa al solo fine di rendere ulteriormente intellegibili la temerarietà e la pretestuosità delle richieste dell'appellante; da tali documenti, infatti,
pagina 14 di 29 si evince chiaramente come non sussista alcun requisito tale da far ritenere rimborsabili le spese asseritamente subite dal Sig. L'appellante non spiega, ad esempio, Pt_1 come sia possibile aver speso, da febbraio 2011 a dicembre 2016, € 44.798,00 in pasti
(cene e pranzi) per ragioni connesse allo svolgimento dell'incarico sindacale nel ristorante sotto casa sua (“Le Scuderie de l'Antinoro”, sito in Montelupo Fiorentino (FI)).
Le ricevute sono state emesse nei giorni e nelle date più disparate e si riferiscono a cene con anche 53 o addirittura 76 commensali. Alcune ricevute sono stata emesse a distanza di poco tempo, come se l'appellante, dopo aver consumato un primo pasto, abbia avuto la necessità di consumarne un secondo;
- tra i documenti prodotti vi sono scontrini di gelateria per € 200,00, nonché documentazioni giustificative relative a giorni festivi e/o periodi feriali, ricevute fiscali/scontrini anonime;
- occorre evidenziare che il Sig. al pari degli altri membri della Segreteria Pt_1
Nazionale, ha già riscosso, durante l'intero periodo in cui è rimasto in carica, incluso quello in contestazione, la somma di € 2.000,00 al mese a titolo di rimborso anticipato;
tali somme servivano ad evitare che i membri della Segreteria Nazionale dovessero essere costretti ad anticipare di tasca propria le spese sostenute a causa dell'attività compiuta nella propria veste sindacale. Era onere del Sig. dimostrare di aver Pt_1 sostenuto spese in misura eccedente gli importi già incassati;
- le principali spese di viaggio/trasporto e di pernottamento erano direttamente sostenute dal Sindacato e l'anticipazione finanziaria mensile di € 2.000,00 era più che congrua/sufficiente per coprire le spese ulteriori;
- devono essere riproposte/reiterate tutte le eccezioni sollevate in primo grado, inclusa l'eccezione preliminare di prescrizione quinquennale, rimaste assorbite alla luce del rigetto della domanda di rimborso delle spese asseritamente sostenute;
Sul secondo motivo di appello
- anche in questo caso, le censure mosse dall'appellante si traducono in una sostanziale riproposizione argomentativa delle difese già svolte in primo grado e in quella sede correttamente disattese. Il non ha mai sottoscritto il contratto di Parte_2 assicurazione sul quale si fonda la domanda di rimborso/pagamento delle rate del premio e non ha mai assunto alcun obbligo. Il contratto in oggetto è stato sottoscritto esclusivamente dal Sig. (il quale ha scelto autonomamente a quale Parte_1 agenzia rivolgersi), nel proprio interesse/a suo nome, senza alcuna spendita del nome del Sindacato e senza che vi fosse stata alcuna preventiva delibera e/o autorizzazione degli organi statutari del sindacato medesimo. In caso di premorte del Sig. il Pt_1
pagina 15 di 29 beneficiario della prestazione (la copertura previdenziale integrativa) è la coniuge del medesimo. Se il avesse inteso fornire ai propri segretari nazionali un piano di Parte_2 previdenza integrativo a proprie spese, sarebbero state necessarie: una apposita delibera del Direttivo Nazionale;
una delibera della Segreteria Nazionale (volta, tra l'altro, a selezionare le offerte più competitive presentate dalle Compagnie assicurative interessate); un contratto per ogni membro della Segreteria Nazionale sottoscritto sia dal Segretario Generale, in nome e per conto del quale contraente, sia dal Parte_2 singolo componente della Segreteria Nazionale in qualità di assicurato e beneficiario.
Nulla di tutto questo è mai avvenuto nel caso di specie.
La situazione di “disparità” sul piano retributivo e contributivo tra chi svolge attività sindacale e chi non la svolge alla quale allude il Sig. in realtà non sussiste;
il Pt_1 sindacalista viene semplicemente posto in aspettativa e percepisce esattamente la stessa retribuzione che percepiva quando era in servizio, al netto naturalmente delle indennità aggiuntive (es. per il lavoro notturno); la tesi secondo cui, nel gennaio del
2015, l'allora Segretario Generale in carica Felice Romano avrebbe deciso di stipulare una polizza/un fondo pensione integrativo in proprio favore ed uno in favore del Sig.
al fine di sanare la suddetta, inesistente disparità, è del tutto fantasiosa;
Pt_1 altrettanto fantasiosa e farraginosa è la ricostruzione secondo cui il Sig. Per_3 segretario provinciale di Firenze, decise di stipulare un favore del Sig. il fondo Pt_1 pensione integrativo n. 30781271.
L'appellante decise del tutto autonomamente e sulla base di personali valutazioni di dotarsi di un fondo pensione con il suo assicuratore di Firenze;
nulla che riguardasse il
Sindacato. La stessa NI ( ha confermato di non aver mai Controparte_5 intrattenuto alcun rapporto contrattuale con il Sindacato). Il quindi, non è Parte_2 tenuto a rimborsare all'appellante la somma di € 7.000,00 da quest'ultimo versata a titolo di rate del premio relative alle mensilità da giugno 2017 a dicembre 2017.
Laddove il contratto di assicurazione fosse stato sottoscritto dal Sig. in nome e Pt_1 per conto del sarebbe stato concluso da un soggetto sfornito dei necessari Parte_2 poteri ovvero in palese conflitto di interessi;
in tal caso, il Sig. avrebbe posto in Pt_1 essere un'evidente violazione degli obblighi di legge su di lui gravanti (v. art. 18 c.c., applicabile per analogia anche alle associazioni non riconosciute). Ciò legittima la pretesa risarcitoria formulata dal Sindacato (risarcimento del danno subito per effetto della colpevole condotta dell'appellante, quantificato in € 29.000,00, pari al totale degli importi indebitamente corrisposti dal Sindacato in favore di a Controparte_10 titolo di rate di premio dal mese di gennaio del 2015 al mese di maggio del 2017).
pagina 16 di 29 Le considerazioni svolte con riferimento alla richiesta di pagamento della somma di €
7.000,00 valgono anche per quella avente ad oggetto i premi relativi al periodo compreso tra gennaio 2018 e gennaio 2025 del c.d. fondo pensione integrativo n.
30781271.
Anche con riferimento a tale capo di domanda, vanno ribadite le ulteriori argomentazioni difensive svolte in primo grado e rimaste assorbite dalla statuizione di rigetto. Va ribadita, in particolare, l'eccezione di nullità ex art. 164 c.p.c. (non è dato sapere se il
Sig. stia chiedendo il rimborso di rate di premio che sta continuando a pagare Pt_1 ovvero se pretenda il pagamento della somma a un non meglio precisato titolo risarcitorio). In ogni caso, l'appellante non potrebbe pretendere il rimborso di somme non ancora da lui corrisposte alla data di introduzione del presente giudizio. Il contratto in questione è stato anticipatamente disdettato e/o concluso dal Sig. il Pt_1
31.12.2017 (trattasi di una autonoma scelta negoziale). Nessuna responsabilità risarcitoria è ascrivile al Sindacato.
La polizza n. 63681673/09 del 14.07.2003, successivamente trasformata (in data
14.12.2008) in altra polizza (n. 70620203/32) (con aumento del premio mensile), è del tutto estranea al presente giudizio non risultando proposta, in relazione ad essa, alcuna domanda;
anche in relazione a tale polizza, il Sig. è al tempo stesso contraente Pt_1
e assicurato e i beneficiari sono suoi familiari. Non corrisponde assolutamente al vero che la stipula di polizze a fini pensionistici da parte del Sindacato in favore dei Segretari in carica fosse una prassi invalsa sin dal lontano 2003. Il Sig. ha omesso di Pt_1 produrre qualsivoglia delibera degli organi del S.I.U.L.P. competenti per statuto che dimostri la sua versione.
Nei confronti del Sig. è stato avviato un procedimento penale (Procura della Pt_1
Repubblica presso il Tribunale di Firenze); al medesimo è stato contestato il reato di appropriazione indebita, per aver sottoscritto a titolo personale più polizze assicurative e per aver pagato i relativi premi con denaro di proprietà del Parte_2
Sul terzo motivo di appello
Il rigetto delle istanze istruttorie di parte appellante/attrice in primo grado è del tutto conforme al diritto ed è stato correttamente ed esaurientemente motivato dal giudice di prime cure. La prova testimoniale articolata da controparte in atto di citazione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. è manifestamente inammissibile o perché vertente su fatti irrilevanti ai fini del decidere ovvero da provarsi documentalmente, o perché smentita dai documenti offerti in comunicazione o perché vertente su circostanze mai allegate entro la barriera preclusiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.; in ogni pagina 17 di 29 caso, tali circostanze avrebbero dovuto costituire oggetto di richiesta di prova diretta in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e non di prova contraria in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.;
Sul quarto motivo di appello
Il motivo è palesemente infondato. Tutte le domande proposte da sono Parte_1 state infatti rigettate;
lo stesso, pertanto, in quanto totalmente soccombente non può che essere condannato al pagamento delle spese del grado di giudizio. Né appare condivisibile la censura mossa dall'appellante in merito al quantum delle spese;
semmai, attesa la differenza tra gli importi che erano stati rispettivamente pretesi dalle parti, sarebbe stata congrua una compensazione delle spese di lite per una percentuale largamente inferiore al 25%.
Il S.I.U.L.P. proponeva altresì appello incidentale, chiedendo la parziale riforma della sentenza n. 3091/2022 del Tribunale di Firenze per il seguente motivo:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e ss. c.c. e degli artt. 112-
113 c.p.c.
La sentenza viene impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale formulata dal avente ad oggetto il pagamento della somma Parte_2 complessiva di € 29.000,00 corrisposta dallo stesso Sindacato, in luogo del Sig. Pt_1
a titolo di rate di premio della polizza n. 30781271, da gennaio 2015 a maggio 2017, e ciò nonostante fosse stato riconosciuto l'avvenuto/effettivo versamento del suddetto importo, l'insussistenza di qualsivoglia titolo che giustificasse detto pagamento e la conseguente doverosità della ripetizione delle somme. Il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie si configurasse un ingiustificato arricchimento, ma che non fosse stata proposta dal Sindacato l'azione ex art. 2041 c.c.. Al contrario, attesa l'avvenuta allegazione e la prova di tutti i fatti costitutivi della domanda di ingiustificato arricchimento e nell'esercizio del suo potere-dovere di qualificazione giuridica della domanda svolta, il giudice di prime cure avrebbe dovuto, per l'appunto, inquadrarla nei termini indicati ed accoglierla. Laddove, infine, dovesse ritenersi che il contratto di assicurazione è stato stipulato da non in proprio, ma quale legale Parte_1 rappresentante del Sindacato, viene riproposta la domanda riconvenzionale subordinata
(rimasta assorbita) di risarcimento del danno (nella misura di € 29.000,00) derivante dalla condotta dell'appellante come falsus procurator.
pagina 18 di 29 All'udienza del 18 febbraio 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le cause riunite venivano trattenute in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva quanto segue. Costituendosi nel giudizio di primo grado, il
S.I.U.L.P. aveva eccepito la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. tanto con riferimento alla richiesta di di rimborso delle spese da lui asseritamente sostenute Parte_1 nel periodo gennaio 2011 – ottobre 2016, quanto con riferimento alla richiesta di pagamento delle mensilità del premio della Polizza Generali Premium – Abbinato n.
30781271 relative al periodo gennaio 2018 - gennaio 2025.
Con la sentenza impugnata (pag. 6) il giudice di prime cure ha espressamente disatteso tale eccezione, ritenendo che non potesse essere dichiarata la nullità delle domande avanzate dal Sig. nell'atto introduttivo «atteso che le deduzioni contenute in atto Pt_1 di citazione sono sufficienti a far ritenere integrati i presupposti di cui all'art. 163 comma
3 nn. 3 e 4 c.p.c. (cfr. ordinanza del 16-10-2019)».
L'eccezione di nullità ex art. 164 c.p.c. viene ribadita dal nella propria Parte_2 comparsa di costituzione e risposta in appello (cfr. pag. 33) con riferimento alla sola domanda avversaria di pagamento della somma di € 84.000,00 (oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo), importo corrispondente alle rate di premio dal gennaio 2018 sino al 30.01.2025, così come previste nella Polizza Generali Premium - Abbinato n. 30781271, stipulata con la compagnia assicurativa “ ” in data 30.01.2015. Controparte_3
Alla luce della esplicita statuizione di rigetto, il S.I.U.L.P. non avrebbe dovuto limitarsi ad una mera riproposizione, bensì avrebbe dovuto articolare apposito motivo di appello incidentale. In assenza di ciò, sul punto deve ritenersi formato il giudicato.
Svolta questa premessa, si evidenzia come il primo motivo di gravame interposto da sia infondato. Parte_1
Le argomentazioni poste dal giudice di prime cure a sostegno del rigetto della domanda proposta da volta ad ottenere il pagamento in suo favore della somma Parte_1 di € 78.265,12 (anche se in atti processuali quali la comparsa conclusionale ex art. 190
c.p.c. depositata in primo grado l'odierno appellante principale indica il differente importo di € 78.536,12) a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'espletamento della propria attività di Segretario nazionale del dal gennaio 2011 all'ottobre Parte_2
pagina 19 di 29 2016 (oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria) sono corrette e immuni da vizi logici.
Nel caso di specie, non si discute se gli esborsi siano stati effettivamente sopportati o meno dall'appellante. È lo stesso Tribunale di Firenze, infatti, a sottolineare come
«emerga documentalmente l'effettivo sostenimento delle spese in contestazione» (pag.
6 della sentenza).
Neppure è in discussione che il Sig. nel corso degli anni, abbia seguito in Pt_1 maniera rigorosa l'iter procedurale osservato all'interno del S.I.U.L.P., ossia che abbia debitamente compilato e consegnato alla figura addetta alla contabilità nonché amministratrice delle risorse dell'ente (la Dott.ssa ), unitamente ai CP_6 documenti giustificativi, il “modulo di rimborso spese” all'uopo predisposto per ottenere la rifusione delle somme eccedenti le anticipazioni mensili di € 2.000,00 già ricevute.
La ragione della reiezione della domanda è rappresentata piuttosto dall'omessa prova della sussistenza di un nesso causale tra le spese per le quali viene chiesto il rimborso e l'attività svolta dal Sig. nell'espletamento dell'incarico di Segretario Nazionale Pt_1 del Parte_2
Diversamente da quanto affermato dall'appellante principale, l'esistenza del suddetto rapporto di causalità non può essere desunta:
- né dalla condotta processuale di parte appellata/appellante incidentale e, più precisamente, dal deposito di n. 71 giustificativi di spesa (scontrini, ricevute fiscali ecc.) da parte dello stesso Sindacato (con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), dovendosi piuttosto ritenere che la sua intenzione fosse quella di rendere manifesta la non congruità e, in definitiva, la non inerenza/riferibilità degli esborsi all'attività istituzionale svolta dal Sig. per Pt_1 conto dell'ente e, quindi, l'esorbitanza dei medesimi rispetto alle esigenze connesse all'incarico di Segretario Nazionale del S.I.U.L.P. (v. pag. 5 della seconda memoria istruttoria: «si depositano…n. 71 documenti, come da indice in calce al presente atto, dai quali si evince chiaramente come non sussista alcun requisito tale da far ritenere le relative spese rimborsabili»);
- né dalla circostanza per cui il Sindacato, pur ricevendo con cadenza mensile i giustificativi delle spese effettuate, per più di 7 anni non avrebbe mosso alcuna contestazione in ordine alla presunta assenza di collegamento tra le stesse e l'attività sindacale espletata, non potendo certo configurarsi una sorta di
“silenzio-assenso” o comunque un comportamento concludente;
pagina 20 di 29 - né dalla eterogeneità delle voci di spesa contemplate nel modulo di rimborso/presentazione delle spese, in cui figuravano anche le “spese di rappresentanza”;
- né dal c.d. “partitario” ovvero dalle tabelle riepilogative prodotti in giudizio, i quali, a ben vedere, non assumono piena valenza probatoria o, addirittura, valore confessorio, assurgendo piuttosto, come opportunamente rimarcato dal giudice di prime cure, a mere annotazioni contabili da parte dell' , Controparte_7 il quale, semplicemente, registrava di volta in volta le somme unilateralmente dichiarate come versate dal Sig. e di cui costui chiedeva il rimborso. I Pt_1 suddetti documenti non integrano una ricognizione di debito e non dimostrano affatto che gli organi direttivi del Sindacato (v. il Segretario amministrativo o il collegio dei sindaci revisori dei conti) avessero già valutato come congrui gli esborsi sostenuti e spettanti i rimborsi (è lo stesso appellante principale, dopotutto, ad asserire, a pag. 15 dell'atto introduttivo del presente giudizio, che
«essi (i documenti de quibus, n.d.r.) sono il risultato del controllo effettuato dall'addetta alla contabilità rispetto alle richieste presentate dai richiedenti e ai giustificativi di spesa a corredo delle stesse»);
- né dal pagamento a favore del Sig. da parte del della somma Pt_1 Parte_2 complessiva di € 6.000,00 mediante di n. 3 bonifici di € 2.000,00 ciascuno, effettuati rispettivamente il 02.01.2017, il 21.04.2017 e l'11.05.2017 (date valuta) (cfr. estratto conto prodotto come doc. 7 in allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), ossia successivamente alle dimissioni da Segretario Nazionale rassegnate dall'odierno appellante (novembre 2016).
Quest'ultimo, il 24.11.2016, richiese il saldo/conguaglio sino a quel momento maturato per le spese sostenute (già detratti gli anticipi mensili), pari ad €
84.536,12; egli sostiene che in tale occasione gli venne comunicato che l'accredito della suddetta somma sarebbe avvenuto mediante versamento di rate mensili di € 2.000,00 fino all'integrale estinzione del debito (secondo il Sig.
dunque, i tre bonifici di cui sopra costituirebbero altrettanti acconti sul Pt_1 maggior credito da egli vantato). Dell'anzidetta comunicazione (non è dato sapere, tra l'altro, da chi sarebbe pervenuta), tuttavia, non è stata fornita alcuna prova. Il giudice di prime cure ha condivisibilmente osservato che i suddetti pagamenti, lungi dall'assumere valore di riconoscimento di debito, «non risultano specificamente riconducibili alle poste azionate giudizialmente, presentandosi piuttosto quali mere anticipazioni (di euro, appunto, 2.000,00) fatte pervenire in
pagina 21 di 29 ritardo dal (per l'abitualità dei ritardi nei rimborsi, cfr. memoria di parte Parte_2 attrice ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., p. 2)» (pagg.
8-9 della sentenza). Ad ogni modo, anche a voler ritenere errata la ricostruzione operata dal Tribunale di
Firenze (l'appellante principale rileva come tutti gli anticipi mensili fossero già stati corrisposti nel periodo di riferimento), non sarebbe possibile escludere a priori che i 6.000,00 € versati al Sig. rappresentino l'unico e il solo importo Pt_1 che il Sindacato ha giudicato spettante all'odierno appellante all'esito di un attento vaglio della documentazione a corredo dei vari moduli di rimborso spese.
In aggiunta, non si può mancare di notare come il Sig. non abbia mai preso Pt_1 posizione in modo analitico in ordine alle doglianze del Sindacato riguardanti, ad esempio, la considerevole cifra spesa in pranzi e cene consumati (talvolta in compagnia di un numero assai elevato di commensali) presso il ristorante “Le Scuderie de l'Antinoro”, sito in Montelupo Fiorentino (FI), comune di residenza dell'odierno appellante principale. Trattasi di spese oggettivamente non ricollegabili (in assenza di ulteriori precise allegazioni, quali la concomitanza con convegni, conferenze, commemorazioni ecc.) all'espletamento delle incombenze relative al mandato di
Segretario Nazionale e certamente non sostenute durante soggiorni a Roma (dove è ubicata la Segreteria Nazionale del S.I.U.L.P.) o, comunque, riferibili a trasferte sul territorio nazionale o ad attività internazionali.
Quanto sin qui illustrato, unitamente alla circostanza, pacifica, per cui il Sig. già Pt_1 riceveva mensilmente dal Sindacato la consistente somma di € 2.000,00 a titolo di anticipazione finanziaria «decisa dagli organi rappresentativi del sindacato al fine di evitare che i membri della segreteria nazionale – pubblici funzionari che vivono del proprio stipendio – dovessero essere costretti ad anticipare di tasca propria le spese sostenute a causa dell'attività compiuta nella propria veste sindacale…» (pag. 22 della
“Comparsa di costituzione con appello incidentale” depositata in data 25.10.2023), non può che condurre alla conferma della sentenza n. 3091/2022 del Tribunale di Firenze nella parte in cui viene rigettata la domanda dell'odierno appellante principale volta ad ottenere il pagamento in suo favore della somma di € 78.265,12 a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'espletamento della propria attività di Segretario nazionale del dal gennaio 2011 all'ottobre 2016 (oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e Parte_2 rivalutazione monetaria).
Costituendosi nel giudizio di primo grado, il S.I.U.L.P. aveva eccepito l'estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del diritto del Sig. Pt_1
pagina 22 di 29 al rimborso delle spese sostenute con riferimento al periodo intercorrente tra gennaio
2011 e ottobre 2011.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Firenze ha rigettato la domanda di rimborso delle spese sostenute tra gennaio 2011 e ottobre 2016 «con l'assorbimento di ogni altra questione ed eccezione a essa inerente» (pag. 9 della sentenza).
Il costituendosi nel giudizio di appello, ha riproposto ai sensi dell'art. 346 Parte_2
c.p.c. tale eccezione («per mera completezza difensiva, l'odierno appellato reitera e ripropone, ad ogni buon conto, tutte le eccezioni e difese svolte sul punto in primo grado ivi inclusa l'eccezione preliminare di prescrizione quinquennale delle somme richieste con la domanda in oggetto…», pag. 24 della comparsa di costituzione e risposta in appello).
Anche in questa sede, stante la integrale conferma della pronuncia del giudice di prime cure di rigetto della domanda di pagamento della somma di € 78.265,12 a titolo di rimborso spese, l'eccezione in questione rimane assorbita.
La censura attinente alle somme dovute a titolo di fondo pensione integrativa e all'obbligo del di provvedere al pagamento delle rate mensili del premio di Parte_2 polizza (pag. 17 e ss. dell'atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio) non è idonea a determinare la riforma della sentenza impugnata.
In primo luogo, si rileva come la Polizza Generali Premium – Abbinato n. 30781271
(doc. 14 prodotto in allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) sia stata sottoscritta, in ogni sua parte, personalmente dal Sig. senza Parte_1 apposizione di timbri recanti la denominazione del Egli figura tanto come Parte_2
“contraente” quanto come “assicurato”. In caso di morte del Sig. il beneficiario Pt_1 della prestazione viene indicato nella Sig.ra Nel riquadro riguardante il Parte_7
“Mandato per addebito diretto ”, il debitore viene così identificato: “ Pt_6 [...]
”. Vengono altresì riportati, al contempo, l'indirizzo della Persona_4 [...]
(Via Vicenza n. 26, Roma, Italia, C.A.P. 00185), l'IBAN del conto Controparte_11 corrente bancario intestato all'organizzazione sindacale (quale conto di addebito),
l'indirizzo di posta elettronica ordinaria privato/personale del Sig. il suo codice Pt_1 fiscale e la partita I.V.A. del Sindacato.
Questa Corte non può che giungere alla conclusione secondo cui il contratto de quo venne stipulato/concluso dal Sig. a nome proprio e nel proprio interesse e non Pt_1 quale legale rappresentante del S.I.U.L.P. investito dei necessari poteri. In base al contenuto del contratto stesso, il soggetto obbligato/giuridicamente vincolato al pagamento del premio annuale mediante versamento di rate mensili deve dunque pagina 23 di 29 essere individuato nel Sig. Ciò puntualizzato e al di là della valenza Parte_1 probatoria delle dichiarazioni scritte rilasciate dai Sig.ri AG, , e Tes_1 Pt_4
l'odierno appellante principale ha offerto in comunicazione documentazione Tes_2
(cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, consistente in estratti conto dal 2010 al 2014 contenenti il riepilogo dei movimenti sul conto corrente in Euro n. 127 330 0200254 acceso presso Controparte_12
e intestato al dalla quale si evince come il Sindacato abbia
[...] Parte_2 provveduto direttamente, nel corso degli anni, al pagamento delle rate mensili del premio annuo della polizza n. 70620203/32 (trasformazione della precedente polizza n.
63681673/9 del 2003) in relazione alla quale il Sig. risultava al contempo Pt_1 contraente e assicurato.
Per quel che concerne la polizza Generali Premium – Abbinato n. 30781271 stipulata con , è pacifico che il S.I.U.L.P. abbia consapevolmente e Controparte_3 deliberatamente versato le rate mensili del premio annuo dal mese di gennaio 2015 al mese di maggio 2017; l'ultima rata mensile pagata a mezzo dal Sindacato fu Pt_6 quella con scadenza al 30.05.2017 in quanto in data 16.06.2017 l'
[...] comunicò a Generali Italia S.p.a. la revoca del mandato Controparte_7 per addebito diretto (doc. 17 e doc. 18 allegato all'atto di citazione introduttivo Pt_6 del giudizio di primo grado). La decisione del Sindacato di revocare il mandato per addebito diretto sul proprio conto corrente e, quindi, di non farsi più carico del pagamento delle rate mensili del premio in luogo del Sig. fu evidentemente Pt_1 dettata dal commissariamento del di Firenze e dalla decadenza dell'odierno Parte_2 appellante principale dalla carica di Segretario Provinciale (cfr. comparsa di costituzione del nel giudizio di primo grado depositata in data 26.09.2019, pag. 21, ove Parte_2 tali eventi vengono temporalmente collocati proprio nel mese di maggio del 2017), carica che egli era tornato a ricoprire nel novembre del 2016 a seguito delle sue dimissioni da membro della Segreteria Nazionale.
Lo sviluppo degli eventi appena descritto persuade a ritenere che tra l'organizzazione sindacale e il Sig. intercorresse un accordo di natura negoziale (riconducibile allo Pt_1 schema del c.d. accollo semplice o “interno”, senza modifica dei soggetti dell'originaria obbligazione e con il creditore – in questo caso la compagnia assicurativa – che rimase del tutto estraneo alla pattuizione tra il debitore e il terzo;
infatti, in risposta alla richiesta del Segretario Generale Nazionale del Felice Romano, mediante Parte_2 missiva del 20.06.2018, volta ad ottenere l'estratto anagrafico relativo a tutte le polizze stipulate nel periodo 2005-2018 aventi come contraente il Sindacato Unitario dei pagina 24 di 29 Lavoratori di Polizia di Firenze o i suoi legali rappresentanti pro tempore, l'Assistenza
Clienti di Generali Italia S.p.a., con messaggio di posta elettronica del 02.07.2018, comunicò che non risultavano polizze in vigore intestate al in virtù del quale Parte_2 la prima si impegnava a pagare alla impresa di assicurazione, con denaro proprio, le rate mensili del premio della polizza stipulata dal secondo fintantoché costui ricopriva l'incarico di Segretario Nazionale o, perlomeno, di Segretario Provinciale del Sindacato.
Venuti meno, in sequenza, entrambi gli anzidetti incarichi (e, quindi, verificatasi quella che può essere definita come una condizione risolutiva cui l'accordo era sottoposto) è venuto meno anche l'obbligo che gravava sul Sindacato. A partire dal mese di giugno del 2017, il solo soggetto tenuto al pagamento delle rate mensili del premio della polizza era il Sig. Pt_1
In definitiva, la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3091/2022 merita di essere confermata laddove ha rigettato tanto la domanda, proposta da di Parte_1 condanna del al pagamento in suo favore della somma di € 7.000,00, oltre Parte_2 interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, pari all'ammontare delle rate di premio da lui corrisposte con riferimento al periodo dal giugno 2017 al dicembre
2017, in adempimento della Polizza Generali Premium - Abbinato n. 30781271, stipulata con la compagnia assicurativa “ ” in data 30.01.2015, quanto la Controparte_3 domanda, sempre proposta dall'odierno appellante principale, di condanna del al pagamento in suo favore della somma di € 84.000,00, oltre interessi e Parte_2 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, pari all'ammontare delle rate di premio dovute da gennaio 2018 sino al 30.01.2025, così come previste nella Polizza
Generali Premium - Abbinato n. 30781271, stipulata con la compagnia assicurativa
“ ” in data 30.01.2015. Controparte_3
Corollario della decisione sin qui assunta e degli argomenti a suffragio della stessa è il rigetto del terzo motivo di appello principale, con conseguente conferma della statuizione di rigetto delle istanze istruttorie formulate da (cfr. pag. 5 e Parte_1 pag. 6 della sentenza impugnata, ove si richiama l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 183, comma 7, c.p.c. in data 09.04.2021). Questa Corte, tra l'altro, con ordinanza n. cronol. 780/2025 del 04.03.2025 (emessa in data 03.03.2025 e da considerarsi quale parte integrante della presente sentenza) si era già pronunciata in merito alle richieste di prova riproposte in appello come di seguito: «ritenute non ammissibili le richieste istruttorie testimoniali avanzate da parte appellante, tenuto conto che i capitoli 1-8 risultano irrilevanti, i capitoli 9-11 risultano generici e comunque irrilevanti, i capitoli
12-26 risultano irrilevanti, i capitoli 31-32 risultano irrilevanti;
quanto alla prova per
pagina 25 di 29 testi di cui ai capitoli 27-30 la stessa non può essere ammessa perché da ritenersi prova diretta e pertanto non formulata tempestivamente nel giudizio di primo grado;
ritenuto altresì di non disporre l'ordine di esibizione richiesto da parte appellante -perché non rilevante ai fini del decidere- e di non ammettere la prova contraria richiesta da parte appellata -stante la non ammissione della prova diretta…».
Con il quarto motivo di gravame l'appellante principale lamenta la violazione degli artt.
91 e ss. c.p.c. in ordine alla condanna al rimborso delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Configurandosi indubbiamente una soccombenza reciproca (atteso il rigetto integrale tanto delle domande avanzate dall'allora parte attrice quanto della Parte_1 domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta il giudice di prime Parte_2 cure ha legittimamente operato una compensazione parziale delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c.. Ponendo a confronto il valore complessivo delle rispettive pretese (€ 78.265,12 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo
+ € 7.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo +
84.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo per quanto riguarda € 29.000,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino Parte_1 all'effettivo soddisfo per quanto riguarda il Sindacato), la compensazione delle spese di lite nella misura di ¼ e la condanna dell'allora parte attrice al rimborso dei restanti ¾
(in ragione della soccombenza prevalente della stessa) non appare affatto illogica, dovendosi invece ritenere del tutto corretta e non suscettibile di riforma.
Il Sig. contesta poi, in quanto a suo dire illegittima e illogica, la condanna, Pt_1 pronunciata nei suoi confronti, a rinfondere alla controparte la somma di € 518,00 che era stata versata dal Sindacato a titolo di autonomo contributo unificato per via della domanda riconvenzionale formulata (domanda riconvenzionale poi rigettata). Premesso che la locuzione “spese” di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. si riferisce, in generale, ai costi sostenuti dalle parti nel procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria e comprende le c.d. spese vive, come il contributo unificato che la parte che instaura il processo deve versare per l'iscrizione a ruolo della causa ovvero il contributo unificato autonomo dovuto dalla parte convenuta che propone domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 115/2002, occorre rammentare che «il legislatore, nell'esercizio delle sue ampie prerogative discrezionali, nel conformare istituti e discipline processuali, nel limite…della non arbitrarietà e ragionevolezza…non ha previsto, quanto al rito ordinario e tributario in ordine al contributo unificato, alcuna disposizione di segno analogo all'ipotesi di compensazione delle spese processuali
pagina 26 di 29 prevista nel processo amministrativo…» (così Cass. civ., Sez. VI-T, ord. 12 dicembre
2017, n. 29681). Si allude all'art. 13, comma 6-bis.1., secondo periodo, del T.U. in materia di spese di giustizia, il quale recita: «l'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi (trattasi degli importi a titolo di C.U. previsti per i ricorsi proposti davanti ai
Tribunale amministrativi regionali e al Consiglio di Stato) è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese…». Secondo il giudice di legittimità, la suddetta disposizione non può essere applicata in via analogica al processo civile o al processo tributario, non essendo per l'appunto ravvisabile un'eadem ratio tra la disciplina prevista specificamente per i giudizi innanzi al giudice amministrativo e quella in tema di compensazione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Ne discende che il contributo unificato corrisposto dal in ragione Parte_2 della proposizione della domanda riconvenzionale, ammontante ad € 518,00, avrebbe dovuto seguire il regime determinato dal giudice di prime cure per le spese del giudizio, al cui interno si colloca. La sentenza n. 3091/2022 del Tribunale di Firenze deve perciò essere riformata nel senso che anche il contributo unificato versato in primo grado dal
Sindacato deve essere compensato per ¼, con i restanti ¾ (pari ad € 388,50) che invece devono essere posti a carico del Sig. Parte_1
L'appello incidentale proposto dal è infondato. La statuizione di rigetto della Parte_2 domanda riconvenzionale di condanna di alla restituzione in favore del Parte_1
Sindacato della somma di € 29.000,00, anticipata dal Sindacato stesso nel periodo gennaio 2015 – maggio 2017 (trattasi delle rate mensili del premio della polizza n.
30781271 stipulata con la compagnia assicurativa “ ” in data CP_3 CP_3
30.01.2015) è, infatti, meritevole di conferma, seppur sulla base di una (parzialmente) diversa motivazione. Il giudice di prime cure ha ritenuto che l'organizzazione sindacale non avesse alcun titolo per ripetere le somme corrisposte all'impresa di assicurazione stante l'omessa proposizione da parte della stessa dell'azione ex art. 2041 c.c. volta ad ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento. Ebbene, anche a voler qualificare giuridicamente l'azione esperita in tesi dal Sindacato come azione di locupletazione sine cause, nell'esercizio di quel potere-dovere di ogni giudice che è espressione del principio iura novit curia, non potrebbe in ogni caso ignorarsi l'insegnamento della Corte Suprema di Cassazione a mente del quale «il terzo che adempia l'obbligazione può agire per
l'ingiustificato arricchimento nei confronti del debitore se l'adempimento è avvenuto spontaneamente e senza che il medesimo adempimento costituisca attuazione di un negozio, del quale dovrebbe peraltro presumersi la gratuità in mancanza di un interesse economicamente apprezzabile del terzo all'adempimento» (così Cass. civ., Sez. III, ord.
pagina 27 di 29 21 agosto 2023, n. 24871). Fermo restando che il Sig. ricopriva la duplice veste Pt_1 di contraente e di assicurato in relazione alla polizza n. 30781271 e che il S.I.U.L.P. era pienamente consapevole di stare adempiendo una obbligazione sorta come altrui
(consapevolezza rimarcata pure dal Tribunale di Firenze a pag. 11 della sentenza impugnata) senza trarne alcun vantaggio economico, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio deve ritenersi, come già spiegato supra, che il pagamento delle rate mensili del premio da parte del Sindacato (mediante addebito diretto SDD sul conto corrente intestato all'organizzazione) avesse un chiaro significato negoziale, ossia che rinviasse ad un negozio a titolo gratuito fra il debitore (il Sig. per l'appunto) ed Pt_1 il terzo (il Sindacato) che adempieva il debito del primo. Come già esposto, sussisteva evidentemente un accordo tra il Sindacato e il Sig. in virtù del quale Pt_1
l'organizzazione doveva farsi carico del pagamento delle rate mensili del premio fintantoché il secondo ricopriva la carica di Segretario (Nazionale o Provinciale) all'interno dell'ente.
La domanda, sempre proposta in via riconvenzionale, ma in ipotesi, dal Sindacato, di condanna del Sig. al risarcimento del danno, quantificato in € 29.000,00, Pt_1 derivante dalla presunta condotta colpevole di costui come falsus procurator, non può essere accolta dovendosi ritenere che il contratto di assicurazione venne stipulato/sottoscritto dall'appellante a proprio nome e per proprio conto.
Questa Corte reputa che la modifica minima apportata in questa sede alla parte dispositiva della sentenza impugnata in parziale accoglimento del quarto motivo di appello principale (condanna del Sig. a rifondere al non l'intero Pt_1 Parte_2 contributo unificato versato per la proposizione della domanda riconvenzionale, bensì i
¾ del medesimo) – modifica tra l'altro concernente la sola statuizione sulle spese di lite, avente natura accessoria e consequenziale – non imponga di provvedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado.
Per quel che concerne le spese di lite relative al presente giudizio di appello, configurandosi sempre una soccombenza reciproca (totale rigetto dell'appello principale proposto da tranne sotto il marginale profilo della misura del contributo Parte_1 unificato da rifondere a controparte, e totale rigetto dell'appello incidentale proposto dal e valutate le proporzioni della medesima, si ritiene, conformemente a quanto Parte_2 deciso dal Tribunale di Firenze, di doverle compensare, tra le parti, nella misura di 1/4
e di dover condannare (attesa la sua soccombenza del tutto prevalente) Parte_1 al rimborso, a favore del , dei restanti 3/4 Parte_2
(controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed €
pagina 28 di 29 260.000,00 sulla base del criterio del petitum/disputatum; applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022; adozione dei valori medi;
escluso il compenso per la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale di un Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 3091/2022 del Tribunale di Firenze:
- DICHIARA le spese di lite relative al primo grado di giudizio compensate per la quota di ¼;
- CONDANNA al pagamento, a favore del Parte_1 Parte_2
, della restante quota di ¾, liquidata in € 8.857,5 per compensi,
[...]
€ 388,50 per contributo unificato, oltre rimborso spese al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
- RIGETTA l'appello incidentale proposto da Parte_2 avverso la sentenza n. 3091/2022 del Tribunale di Firenze;
- COMPENSA tra le parti, nella misura di ¼, le spese di lite relative al presente giudizio di appello;
- CONDANNA al rimborso, a favore del Parte_1 Parte_2
, dei restanti ¾, che liquida in € 7.493,25 per compensi, oltre
[...] rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale,
I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_2 la stessa impugnazione incidentale.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio dell' 8 settembre 2025
La Presidente Relatrice
Dott.ssa Isabella Mariani
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, così composta:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 2273/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Viciconte e dell'Avv. Anna Maffucci Parte_1
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Paolo Maldari e dell'Avv. Pierluigi Stefanelli
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante come da note di trattazione scritta sostitutive Parte_1 dell'udienza del 18.02.2025:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza n. 3091/2022 emessa dal
Tribunale di Firenze – Sezione Terza Civile in data 4.11.2022 nel giudizio inter partes
R.G. n. 14704/2018, depositata in data 7.11.2022 e notificata in data 7.11.2022, e per
l'effetto:
• Nel merito:
1.a.) accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere dal “ Parte_1 [...]
” C.F. il pagamento Parte_2 P.IVA_1 in suo favore della somma pari a € 78.265,12, a titolo di rimborso spese dal primo sostenute nell'espletamento della propria attività di Segretario nazionale dal gennaio
pagina 1 di 29 2011 all'ottobre2016, eccedenti gli anticipi mensili di € 2.000,00; oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
1.b.) e per l'effetto, condannare l' convenuta al pagamento in Controparte_2 favore del Sig. della somma pari a € 78.265,12, oltre agli interessi ex Parte_1 art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, a titolo di rimborso spese sostenute dal Sig. nell'espletamento della propria Parte_1 attività di Segretario nazionale dal gennaio 2011 all'ottobre 2016, eccedenti gli anticipi mensili di € 2.000,00;
2.a.) accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere la restituzione Parte_1 da parte del “ ” C.F. Parte_2
della somma pari a € 7.000,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c. e P.IVA_1 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, corrispondente alle rate di premio corrisposte dal Sig. con riferimento al periodo dal giugno 2017 al dicembre 2017, Pt_1 in adempimento della Polizza Generali Premium - Abbinato n. 30781271, stipulata con la compagnia assicurativa “ ” in data 30.01.2015; Controparte_3
2.b.) e per l'effetto, condannare l' convenuta al pagamento in Controparte_2 favore del Sig. della somma pari a € 7.000,00, oltre interessi ex art. Parte_1
1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, corrispondente alle rate di premio corrisposte dal Sig. con riferimento al periodo dal giugno 2017 al Pt_1 dicembre 2017, in adempimento della Polizza Generali Premium - Abbinato n.
30781271, stipulata con la compagnia assicurativa “ ” in data CP_3 CP_3
30.01.2015;
3.a.) accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere la Parte_1 corresponsione da parte del “ Parte_2
” C.F. della somma pari a € 84.000,00, oltre interessi ex art.
[...] P.IVA_1
1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, corrispondente alle rate di premio dal gennaio 2018 sino al 30.01.2025, così come previste nella Polizza Generali
Premium - Abbinato n. 30781271, stipulata con la compagnia assicurativa “
[...]
” in data 30.01.2015; CP_3
3.b) e per l'effetto, condannare l' convenuta al pagamento in Controparte_2 favore del Sig. della somma pari a € 84.000,00, oltre interessi ex art. Parte_1
1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, corrispondente alle rate di premio dal gennaio 2018 sino al 30.01.2025, così come previste nella Polizza Generali
Premium - Abbinato n. 30781271, stipulata con la compagnia assicurativa “
[...]
” in data 30.01.2015; CP_3
pagina 2 di 29 4) rigettare l'eccezione di prescrizione formulata ex adverso in quanto destituita di qualsivoglia fondamento, oltre ad essere sguarnita di supporto probatorio;
5) rigettare la domanda riconvenzionale formulata ex adverso - tanto in via principale, quanto in via subordinata – e ogni eccezione, essendo totalmente infondate, oltre che sguarnite di qualsivoglia supporto probatorio;
6) rigettare l'appello incidentale e la domanda riproposta in questa sede dal , in Pt_2 quanto inammissibili e infondati;
• In via istruttoria:
A) rigettate le istanze istruttorie formulate ex adverso per tutti i motivi esposti in atti, si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) DCV che la segreteria provinciale di Firenze del nel 2003 ha deliberato Pt_2
l'attivazione di un fondo pensione mediante la stipula nel settembre 2003 della Polizza
n. 63681673/09 con la NI assicuratrice INA VITA S.p.A. (ora a CP_3 beneficio dell'allora segretario provinciale Sig. che Le si mostra (doc. n. Parte_1
11);
2) DCV che il collegio dei revisori dei conti del era stato informato della Pt_2 deliberazione di cui al capitolo n. 1;
3) DCV che il Consiglio Provinciale Direttivo del era al corrente della Parte_3 circostanza di cui al capitolo n. 1;
4) DCV che confermate quanto riportato nella dichiarazione di cui al doc. n. 12-A che
Le si mostra;
5) DCV che confermate quanto riportato nella dichiarazione di cui al doc. n. 12-B che
Le si mostra;
6) DCV che confermate quanto riportato nella dichiarazione di cui al doc. n. 12-C che
Le si mostra;
7) DCV che confermate quanto riportato nella dichiarazione di cui al doc. n. 12-D che
Le si mostra;
8) DCV che nel periodo dal 2011 al 2014 ha ricoperto la carica di Segretario Nazionale del Pt_2
9) DCV che alla scadenza del mandato a ciascun Segretario Nazionale del veniva Pt_2 corrisposto il saldo delle spese di rappresentanza dallo stesso sostenute, detratti gli anticipi mensili ricevuti;
10) DCV che ciascun Segretario Nazionale del presentava all'Ufficio Pt_2
Amministrazione il “modulo rimborso spese” con indicazione delle spese sostenute, corredato dai documenti giustificativi;
pagina 3 di 29 11) DCV che successivamente alla presentazione del prospetto di cui al capitolo n. 10
l'Ufficio Amministrazione del provvedeva a liquidare la somma ivi indicata;
Pt_2
12) DCV che nel periodo dal 2006 al 2011 ha ricoperto la carica di Segretario Nazionale del Pt_2
13) DCV che il doc. n. 2 che Le si mostra è stato da Lei redatto mediante apposito programma in dotazione del Pt_2
14) DCV che il doc. n. 2 che Le si mostra rappresenta un estratto del “partitario” del
SIULP Segreteria Nazionale con indicazione delle poste “Dare” e “Avere” relative alla posizione del Dott. Pt_1
15) DCV che le annotazioni scritte di pugno nel doc. n. 2 sono state da Lei apposte;
16) DCV che il doc. n. 3 che Le si mostra è stato da Lei redatto mediante apposito programma in dotazione del SIULP;
17) DCV che il doc. n. 3 che Le si mostra rappresenta un estratto del “partitario” del
SIULP Segreteria Nazionale con indicazione del “Fondo Accantonamenti Vari” con riferimento alla posizione dei vari Segretari del;
Pt_2
18) DCV che il doc. n. 21 (anche allegato al doc. n. 6) che Le si mostra rappresenta il credito del Sig. nei confronti del con riferimento agli anni dal 2011 al Pt_1 Pt_2
2016;
19) DCV che le annotazioni scritte di pugno nel doc. n. 21 sono state da Lei apposte;
20) DCV che il doc. n. 27 che Le si mostra è stato da Lei redatto mediante apposito programma in dotazione del SIULP;
21) DCV che il doc. n. 27 che Le si mostra rappresenta un estratto del “partitario” del
SIULP Segreteria Nazionale con indicazione del credito vantato dal Sig. con Pt_1 riferimento al periodo dal 30.09.2013 al 10.02.2015;
22) DCV che le annotazioni scritte di pugno nel doc. n. 27 sono state da Lei apposte;
23) DCV che ciascun Segretario Nazionale, compreso il Sig. Le presentava il Pt_1 modulo con allegati i documenti giustificativi di cui al capitolo n. 10);
24) DCV che, una volta acquisito il modulo e i documenti di cui al capitolo precedente,
Lei provvedeva alla conservazione degli originali;
25) DCV che Lei provvedeva alla tenuta della contabilità del con riferimento alla Pt_2 posizione DARE/AVERE (debito/credito) riferita a ciascun Segretario, compreso il Sig.
detratto la somma mensile di € 2.000,00 già versata dal Pt_1 Pt_2
26) DCV che Lei, successivamente alle operazioni contabili di cui al capitolo precedente, provvedeva a liquidare le somme vantate quale credito da ciascun Segretario, compreso il Sig. Pt_1
pagina 4 di 29 27) DCV che nell'anno 2015 vi recaste presso la sede del a Roma, in veste di Pt_2 rappresentante della Agenzia di Firenze;
CP_4 Controparte_5
28) DCV che nell'occasione di cui al capitolo precedente, incontraste la Dott.ssa CP_6
che riferì la volontà dell' di procedere alla stipula di una
[...] Controparte_2 polizza in favore del Sig. con addebito del pagamento della rata di Parte_1 premio sul c/c del , di cui Le venivano fornite le coordinate bancarie;
Pt_2
29) DCV che successivamente veniva stipulata la polizza n. 30781271 in favore del Sig. con addebito del pagamento della rata di premio sul c/c intestato al Parte_1
; Parte_2
30) DCV che in data 16.06.2017 l' comunicò la revoca Controparte_7 dell'addebito sul proprio c/c con riferimento al pagamento dei premi relativi alla polizza
n. 30781271;
31) DCV che le delibere di cui al documento n. 74 depositato dal con la memoria Pt_2 ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (che Le si mostra) regolamentano il funzionamento dell'Organizzazione Sindacale tra un Congresso e l'altro;
32) DCV che dal 2006 al 2016 esisteva un Regolamento di funzionamento della
Segreteria Nazionale e/o le delibere del regolamentanti le modalità di rimborso Pt_2 delle spese dei membri della Segreteria Nazionale.
Si indicano come testi: - sui capitoli di prova n. 1 e n. 5: l'Ispettore Superiore
[...]
, in servizio presso la Questura di Firenze, all'epoca dei fatti componente della Tes_1 segreteria provinciale del;
- sui capitoli di prova n. 1 e n. 7: l'Ispettore Parte_3
Superiore in servizio presso la Questura di Firenze, all'epoca dei fatti Testimone_2 componente della segreteria provinciale del;
- sui capitoli di prova n. 2 e Parte_3
n. 6: il Sostituto Commissario Silvana , in servizio presso la polizia di frontiera Pt_4 dello scalo aereo Amerigo Vespucci di Firenze, che all'epoca rivestiva l'incarico di presidente del collegio dei sindaci revisori;
- sui capitoli di prova n. 3 e n. 4: l'Ispettore
NO AG, all'epoca dei fatti componente il consiglio provinciale direttivo;
- Per_1 sui capitoli di prova dal n. 8 al n. 11: il Sostituto Commissario Persona_2 all'epoca dei fatti Segretario Nazionale del SIULP, residente a [...], in Via Fra
Giovanni Pantaleo n. 11; - sui capitoli di prova dal n. 9 al n. 12: il Sig. ; Testimone_3
- sui capitoli di prova n. 10, n. 11, nonché dal n. 13) al n. 26): la Dott.ssa , CP_6 in Roma, Via Vicenza n. 26; - sui capitoli di prova dal n. 27 al n. 30 la Sig.ra Tes_4
presso la NI Generali Italia S.p.A., Agenzia Generali di Firenze, in Piazza
[...]
Stazione; - sui capitoli di prova n. 31 e n. 32 il Sig. in Roma, Via Tomba Tes_5 di Nerone.
pagina 5 di 29 B) ordinare ex art. 210 c.p.c. al l'esibizione dell'estratto conto relativo agli anni Pt_2
2006- 2016, sia al fine di rilevare le somme pagate “a conguaglio” ai Segretari alla scadenza del loro mandato, sia al fine di rilevare i presunti accrediti derivanti dalla restituzione delle somme in eccesso rispetto all'anticipo mensile pari a € 2.000,00 da parte di ciascun membro della Segreteria Nazionale.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge»;
- per parte appellata/appellante incidentale Parte_2
(di seguito, per brevità, indicato anche come “ ”), come da
[...] CP_8 comparsa di costituzione con appello incidentale:
«1) Previa conferma dell'impugnata sentenza 309/2022 rigettarsi l'appello proposto perché inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto e con esso tutte le domande proposte da parte attrice, dovendosi intendere le conclusioni precisate al riguardo in primo grado qui di seguito integralmente trascritte e riportate.
2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto, ed a parziale modifica della sentenza impugnata, condannare l'attore alla restituzione in favore del convenuto della somma di € 29.000,00 anticipata dal Sindacato per il periodo gennaio 2015- maggio
2017, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo ovvero, in via subordinata, condannare l'attore al risarcimento del danno subito dal Sindacato in misura pari ad € 29.000,00, ossia la somma anticipata dal Sindacato per il periodo gennaio 2015-maggio 2017 per effetto della sottoscrizione da parte dell'attore del contratto oggetto di causa in carenza di poteri e in conflitto di interessi
3) Si reiterano e ripropongono espressamente tutte le istanze, anche istruttorie, difese, domande ed eccezioni già proposte in primo grado, ivi incluse quelle ritenute assorbite dalla sentenza di primo grado
4) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Il convenuto si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie formulate dall'attore e reiterate in appello perché inammissibili ed irrilevanti insistendo in subordine nelle richieste di prova contraria e di prova diretta come articolate in memorie ex art. 183 nn. 2 e 3 c.p.c. e riportate nella parte espositiva del presente atto».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3091/2022 (pubblicata in data 07.11.2022) emessa a definizione del giudizio n. R.G. 14704/2018, il Tribunale di Firenze così provvedeva:
«Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
pagina 6 di 29
1. rigetta ogni domanda avanzate da parte attrice;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
3. dichiara le spese di compensate per la quota di 1/4;
4. condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, della restante quota di 3/4, liquidata in euro 8.857,5 per compensi, euro 518,00 per spese, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e Cpa».
Il Tribunale di Firenze premetteva quanto segue:
- aveva convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2
al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento
[...] di: € 78.265,12, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso delle spese da questo sostenute nell'espletamento della propria attività di Segretario nazionale dal gennaio 2011 all'ottobre 2016, in eccedenza rispetto agli anticipi mensili di euro
2.000,00; € 7.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, pari alle rate di premio corrisposte dal Sig. con riferimento al periodo dal giugno 2017 al dicembre 2017, Pt_1 in adempimento della Polizza Generali Premium - Abbinato n. 30781271, stipulata con la compagnia assicurativa – in data 30.01.2015 e rimasta medio CP_3 CP_3 tempore inadempiuta da parte della convenuta;
€ 84.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, corrispondenti alle rate di premio dal gennaio 2018 sino al
30.01.2025, così come previste nella Polizza Generali Premium - Abbinato n. 30781271, stipulata con la compagnia assicurativa in data 30-1-2015; Controparte_3
- in data 26.09.2019 si era costituito in giudizio il Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, il quale aveva eccepito:
[...] in via preliminare, l'intervenuta prescrizione delle richieste di pagamento formulate da parte attrice con riferimento al periodo intercorrente tra gennaio 2011 e ottobre 2011; la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per quel che concerne le richieste di pagamento di parte attrice inerenti al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento della carica di Segretario nazionale, alla luce dell'omessa allegazione delle circostanze di fatto e di diritto alla base delle medesime, ed in ogni caso l'infondatezza delle stesse, stante la mancata prova delle spese poste a fondamento della pretesa creditoria azionata giudizialmente;
quanto alla richiesta di pagamento dei premi relativi al periodo giugno 2017 - dicembre 2017 (per complessivi € 7.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria) del c.d. fondo pensione integrativo n. 30781271, l'omessa sottoscrizione da parte del S.I.U.L.P. del contratto in oggetto e la mancata assunzione di alcun obbligo nascente dal contratto medesimo;
infine, relativamente alla richiesta di pagamento dei premi relativi al periodo gennaio 2018 - gennaio 2025 (€ 84.000,00 oltre interessi e pagina 7 di 29 rivalutazione monetaria) del c.d. fondo pensione integrativo n. 30781271, la nullità della relativa domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c. ed in ogni caso l'infondatezza della stessa, stante anche il carattere futuro ed eventuale delle pretese in questione;
- parte convenuta, inoltre, in via riconvenzionale, aveva domandato nei confronti del
Sig. il risarcimento del danno patito per effetto della “condotta colpevole” tenuta Pt_1 da quest'ultimo, danno ammontante ad € 29.000,00, pari agli “importi indebitamente corrisposti dal Sindacato in favore delle a titolo di rate di Controparte_9 premio dal mese di gennaio 2015 al mese di maggio 2017”;
- l'eccezione di nullità ex art. 164 c.p.c. sollevata in relazione alla domanda di rimborso spese era stata rigettata con ordinanza del 16.10.2019;
- la causa era stata istruita esclusivamente in via documentale.
Il Tribunale di Firenze motivava la propria decisione come di seguito:
- in via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni (in quanto vertenti su fatti irrilevanti ai fini del decidere ovvero perché i capitoli di prova testimoniale sono generici e valutativi), risultando sufficiente, a tal proposito, richiamare l'ordinanza emessa in data
09.04.2021;
- sempre in via preliminare, non si possono neppure ritenere sussistenti i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la nullità delle domande avanzate in citazione da atteso che le deduzioni contenute nell'atto introduttivo sono Parte_1 sufficienti a far ritenere integrati i presupposti di cui all'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4
c.p.c. (cfr. ordinanza del 16.10.2019);
- le domande proposte da parte attrice devono essere integralmente Parte_1 rigettate. In primo luogo, deve essere disattesa la domanda volta ad ottenere il rimborso delle spese da questo sostenute, nell'arco temporale compreso tra il mese di gennaio 2011 e il mese di ottobre 2016, in eccedenza rispetto alle anticipazioni mensili di € 2.000,00, già pacificamente percepite medio tempore dallo stesso. Pur emergendo dai documenti offerti in comunicazione l'effettivo sostenimento delle spese in contestazione, non è stata dimostrata la sussistenza del nesso causale tra gli esborsi sostenuti e lo svolgimento di attività per conto dell'ente convenuto. Nonostante le puntuali doglianze di parte convenuta (quali quelle, a titolo meramente esemplificativo, inerenti ai pranzi e alle cene, anche con 76 commensali, consumati dall'attore nel ristorante “Le Scuderie de l'Antinoro” sito in Montelupo Fiorentino, dal febbraio 2011 al dicembre 2016, ammontanti alla considerevole cifra di € 42.709,00), parte attrice ha omesso di allegare in maniera puntuale, nonché di provare, che gli esborsi in pagina 8 di 29 contestazione fossero effettivamente riconducibili all'attività sindacale dalla stessa svolta in favore del Sindacato. L'eterogeneità e la varietà delle voci di spesa rinvenibili nella documentazione allegata (biglietti del treno, fatture telefoniche, abbonamenti parcheggi, ricevute taxi, spese di pasticceria e di gelateria, scontrini ristoranti, pernottamenti fuori sede, pedaggi autostradali ecc.) non consentono di ritenere sussistente lo specifico carattere di inerenza delle spese sostenute nello svolgimento dei propri incarichi, in modo che si possa chiaramente evincere che esse rientrino nell'espletamento dei compiti svolti per conto del;
Parte_2
- nessuna valenza probatoria può essere attribuita al “partitario” e alla “tabella riepilogativa” prodotti da parte attrice, posto che i medesimi, lungi dal comprovare la riferibilità degli esborsi effettuati all'attività del Sindacato, altro non rappresentano che mere annotazioni contabili da quest'ultimo registrate sulla scorta delle dichiarazioni rese unilateralmente dallo stesso Sig. Né, del resto, può attribuirsi valore di Pt_1 riconoscimento del debito all'estratto conto prodotto sub doc. 7 da parte attrice, dal momento che i pagamenti ivi rinvenibili non risultano specificamente riconducibili alle poste azionate giudizialmente, presentandosi piuttosto quali mere anticipazioni (per complessivi € 2.000,00) fatte pervenire in ritardo dal Sindacato;
- in definitiva, non può ritenersi provata la stretta connessione tra gli esborsi sostenuti e di cui viene richiesto il rimborso e l'espletamento dell'incarico di Segretario Nazionale del S.I.U.L.P. ricoperto dal Sig. La relativa domanda, quindi, deve essere Pt_1 disattesa, con l'assorbimento di ogni altra questione ed eccezione a essa inerente;
- non possono trovare accoglimento neppure le ulteriori pretese avanzate da parte attrice, concernenti la corresponsione (dovuta) delle rate del premio dell'assicurazione n. 30781271 nel periodo compreso tra giugno 2017 e dicembre 2017 (€ 7.000,00) e nel periodo (futuro) compreso tra gennaio 2018 e gennaio 2025 (€ 84.000,00). Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare la superfluità delle allegazioni di parte attrice riguardanti la polizza n. 63681673/09, estranea al presente giudizio, così come irrilevanti sono le relative dichiarazioni rese dai Sig.ri NO AG,
[...]
, e ad essa specificamente riferibili. Preme a Tes_1 Parte_5 Testimone_2 questo punto rilevare come il contratto di assicurazione n. 30781271, l'unico sul quale si fondano le domande svolte, sia stato stipulato da “Generali Italia” direttamente con l'attore (il mandato è firmato dal Sig. , il quale è beneficiario/intestatario Pt_6 Pt_1 della polizza. Pertanto, non sussiste alcun obbligo di pagamento delle rate della polizza in capo al che mai ha assunto una simile obbligazione in favore di parte Parte_2 attrice. L'assenza di qualsivoglia rapporto negoziale tra il Sindacato e l'impresa di pagina 9 di 29 assicurazione, del resto, è ulteriormente confermata dalle missive tra questi intercorse, dalle quali emerge che non risultano polizze in vigore intestate al Parte_2
Dall'avvenuto addebito delle rate mensili relative al periodo compreso tra gennaio 2015
e maggio 2017 sul conto intestato al non discende alcuna obbligazione in capo Parte_2
a quest'ultima concernente il pagamento delle ulteriori rate pretese giudizialmente dall'attore;
- anche le ulteriori domande di parte attrice inerenti al c.d. “fondo pensione integrativo” non possono trovare accoglimento;
- da ultimo, deve essere respinta la domanda, avanzata in via riconvenzionale da parte convenuta, volta alla ripetizione o al risarcimento della somma di € 29.000,00 corrisposta, quale mera anticipazione finanziaria, in nome e per conto del Sig. Pt_1
a titolo di rate di premio assicurativo per il periodo da gennaio 2015 a maggio 2017. A tal proposito, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui l'adempimento spontaneo e consapevole di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203, n. 3, c.c.; la consapevolezza, da parte del terzo, di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203, n. 5 e 2036, comma 3, c.c..
Nel caso di specie, attesa la consapevolezza dell'organizzazione sindacale dell'adempimento di un'obbligazione altrui (il Sindacato aveva inteso soltanto anticipare il pagamento delle rate mensili del premio), non si può ritenere che questa abbia alcun titolo per ottenere la ripetizione delle somme corrisposte in favore dell'Assicurazione, stante l'omessa proposizione da parte della stessa dell'azione finalizzata a ottenere l'indennizzo da arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Non sussistono gli elementi costitutivi dell'azione risarcitoria proposta in subordine dal Sindacato;
- quanto alle spese di lite, tenuto conto del rigetto integrale tanto delle domande avanzate da parte attrice quanto della domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, queste devono essere compensate per 1/4. I restanti 3/4 vanno posti a carico dell'attore in ragione della soccombenza prevalente dello stesso. Parte_1
Proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di Firenze per i Parte_1 seguenti motivi:
pagina 10 di 29
1. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che dell'art. 2697 c.c.: con riferimento alla prova del nesso di causalità tra le spese sostenute e
l'attività sindacale
Il Sig. ha provveduto a suo tempo a compilare l'apposito modulo di rimborso Pt_1 spese con indicazione di tutte le voci di spesa (pasti, viaggi con il mezzo proprio, taxi, treno, pernottamenti ecc.) e a consegnare all'addetta alla contabilità nonché amministratrice delle risorse del la documentazione originale relativa alle Parte_2 spese effettuate per l'attività sindacale negli anni 2011-2016 eccedenti gli acconti mensili di € 2.000,00 ricevuti. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la prova della sussistenza del nesso di causalità tra le spese sostenute dal Sig.
e l'attività sindacale espletata nella veste di Segretario Nazionale si ricava: dalla Pt_1 condotta processuale del Sindacato, avendo provveduto esso stesso a depositare gli originali dei giustificativi di spesa all'epoca consegnati dal Sig. e di cui egli non Pt_1 era più in possesso;
dalla condotta tenuta dal Sindacato all'epoca dei fatti, avendo quest'ultimo ricevuto tutti i giustificativi mensili delle spese effettuate dal Segretario senza muovere, per più di 7 anni, alcuna contestazione in ordine alla congruità delle spese e alla mancanza di collegamento delle stesse con l'attività sindacale espletata;
dal modulo di presentazione delle spese, ove erano previsti anche gli importi che il Sig. avrebbe potuto sborsare per pasti;
dal partitario e dalla tabella riepilogativa Pt_1 prodotti in giudizio, costituenti documenti contabili “interni” provenienti dallo stesso
Sindacato (negli stessi è indicato il credito residuo del Sig. rispetto a quanto allo Pt_1 stesso anticipato mensilmente dal S.I.U.L.P.), i quali assumono piena valenza probatoria e hanno valore confessorio;
dal pagamento, da parte del Parte_2 successivamente alla dimissioni rassegnate dal Sig. (più precisamente nei mesi Pt_1 di gennaio, aprile e maggio 2017), di somme (per complessivi € 6.000,00, versati in 3 rate da € 2.000,00 cadauna) a titolo di acconto sul maggior credito da egli vantato (tale saldo parziale costituisce senza alcun dubbio riconoscimento del debito). Non si tratta di anticipi mensili tardivamente corrisposti dal Sindacato, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure.
La mancata contestazione delle eccezioni avversarie non assume alcun valore probatorio, tenuto che i rilievi sono stati effettuati da controparte tardivamente (nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3 c.p.c.), a fronte di una comparsa di costituzione e risposta del tutto generica.
pagina 11 di 29 La motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria laddove il Tribunale ritiene la domanda sfornita di supporto probatorio (il giudice di prime cure non ha ammesso le prove testimoniali richieste dal Sig. . Pt_1
Il Sig. ha pertanto diritto a ricevere il saldo del credito maturato sino ad oggi, Pt_1 ammontante a circa € 78265,12 (oltre interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo), pari alle spese sostenute direttamente per lo svolgimento dell'attività correlata alla qualifica di Segretario nazionale del nel Parte_2 periodo dal 2011 al 2016;
2. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che dell'art. 2697 c.c. con riferimento all'obbligo del di provvedere al pagamento delle Parte_2 somme dovute a titolo di fondo pensione integrativa
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Firenze, le vicende relative alla polizza “fondo pensione” n. 63681673/09 del 2003 (la quale aveva il precipuo fine di compensare quelle somme che il Sig. avrebbe potuto introitare qualora nell'anno Pt_1
1992 non fosse stato posto in regime di aspettativa sindacale dalla segreteria nazionale del sono di peculiare importanza nel presente giudizio. Infatti, a parità di Parte_2 condizioni tra le due polizze – il Sig. era assicurato e contraente al tempo stesso, Pt_1
i premi venivano pagati dal S.I.U.L.P., il rapporto contrattuale esisteva solo tra il Sig.
e la medesima impresa di assicurazione (Generali – ) – l'odierno Pt_1 CP_3 appellante ha fornito la prova che tanto l'accensione dell'una (la polizza n. 63681673/09 del 2003), quanto l'accensione dell'altra (la polizza n. 30781271 del 2015) erano espressione della volontà del Sindacato di fornire una tutela integrativa al Segretario.
Il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che nessun obbligo di pagamento dei premi possa farsi discendere a carico del Viceversa, la condotta tenuta nel Parte_2 corso degli anni dal il quale ha provveduto a pagare le rate del premio sin Parte_2 dal 2003 (mediante addebito RID sul c/c dell'organizzazione sindacale, con pagamento riportato in bilancio e oggetto di verifica da parte dei sindaci revisori dei conti), dimostra invece che l'odierno appellato è tenuto ad effettuare gli ulteriori pagamenti fino alla completa estinzione del rapporto. Oltretutto, è stata fornita la prova del pagamento dei premi di polizza da parte del Sindacato anche con riferimento ad altri soggetti. Il modulo di addebito, sul c/c del dei premi inerenti alla polizza intestata al Sig. Parte_2 Pt_1 reca la sottoscrizione del legale rappresentante dell'organizzazione sindacale quale debitore.
La revoca del Fondo Pensione oggetto del giudizio da parte del Sindacato, del tutto contraria al canone della buona fede, ha leso il legittimo ed incolpevole affidamento pagina 12 di 29 ingenerato nel Sig. dalla prassi che era invalsa sin dal lontano 2003 e, dunque, Pt_1 consolidata.
Il Sig. ha perciò sicuramente diritto: a) alla restituzione/rimborso della somma Pt_1 di € 7.000,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo (rate di premio corrisposte dallo stesso con riferimento al periodo compreso tra giugno del 2017 e dicembre dello stesso anno); b) alla corresponsione della somma di
€ 84.000,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo (rate di premio dal mese di giugno del 2018 sino al 30.01.2015);
3. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che dell'art. 2697 c.c.: con riferimento al rigetto delle istanze istruttorie: motivazione illogica e/o contraddittoria
La statuizione del giudice di prime cure secondo cui le domande formulate dal Sig. sarebbero prive di supporto probatorio è illegittima, oltre che illogica e/o Pt_1 contraddittoria. I capitoli di prova dal n. 1 al n. 7 di cui all'atto di citazione e alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e n. 2 c.p.c. depositati dall'odierno appellante non sono né irrilevanti ai fini del decidere, né generici, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di
Firenze. Tali capitoli erano volti, tra l'altro, a dimostrare il modus operandi del Parte_2 in relazione al Fondo Pensione. Anche i capitoli di prova testimoniale n. 8, n. 9, n. 10,
n. 11 e dal n. 12 al n. 25 non sono né generici, né irrilevanti, in quanto volti a dimostrare, tra l'altro, la sussistenza del modulo di rimborso delle spese, della sua consegna e dei giustificativi di spesa a corredo del medesimo, la provenienza del c.d. partitario e delle tabelle riepilogative dal l'attinenza della documentazione Parte_2 giustificativa presentata dal Sig. all'attività sindacale svolta, l'effettuazione di un Pt_1 controllo contabile da parte del rispetto alle richieste di rimborso avanzate Parte_2 dal Sig. I capitoli di prova testimoniale n. 26, n. 27, n. 28, n. 29, n. 30, n. 31 Pt_1
e n. 32 sono stati ritenuti erroneamente generici e/o valutativi. L'assunzione della prova per testi in ordine ai suddetti capitoli si rivela invece dirimente ai fini della causa, in quanto volta a fornire la prova dell'obbligo del S.I.U.L.P. nei confronti del Sig. e Pt_1 inerente alla restituzione delle somme dovute a titolo di Fondo Pensione ovvero della fondatezza della domanda di rimborso delle spese sostenute formulata dall'odierno appellante. Circa l'ordine di esibizione di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3
c.p.c., se ne contesta l'asserita irrilevanza, trattandosi di mezzo istruttorio volto a confutare l'eccezione ex adverso formulata in ordine alla mancata corresponsione, da parte del ai vari membri della Segreteria Nazionale delle ulteriori spese da Parte_2 essi sostenute in eccedenza rispetto all'anticipo mensile di € 2.000,00;
pagina 13 di 29
4. Violazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., in ordine alla condanna alle spese
In ragione della soccombenza reciproca e del valore della domanda formulata dal convenuto, appare illogico porre a carico del Sig. il pagamento delle spese di lite Pt_1 nella misura di ¾. Si contesta, poiché illegittima e illogica, anche la decisione del giudice di prime cure di condannare il Sig. a rifondere alla parte convenuta la somma di Pt_1
€ 518,00, versata dal Sindacato a titolo di contributo unificato stante la proposizione della domanda riconvenzionale. Quest'ultima, infatti, è stata integralmente rigettata.
Qualora non si addivenga in questa sede ad una pronuncia di totale accoglimento dei motivi di gravame, la Corte dovrà in ogni caso procedere alla compensazione delle spese di lite ed elidere la statuizione di condanna del Sig. al pagamento a favore del Pt_1
Sindacato della somma di € 518,00.
Si costituiva in giudizio il anzitutto Parte_2 contestando i motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell'appello proposto da Pt_1 per le seguenti ragioni:
[...]
Sul primo motivo di appello
- le motivazioni addotte dall'appellante a sostegno del primo motivo di impugnazione si traducono in una mera riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado ed in quella sede già correttamente disattese. Da un lato non vi è alcuna prova che l'appellante abbia effettivamente sostenute le spese di cui pretende il rimborso dal
Sindacato; dall'altro lato, non vi è alcuna prova che le abbia sostenute a causa, in occasione e in dipendenza dell'incarico istituzionale ricoperto. La mera annotazione contabile degli importi da parte del Sindacato non trasforma automaticamente le somme unilateralmente richieste in somme riconosciute come dovute. L'Ufficio Amministrazione dell'organizzazione sindacale aveva semplicemente il dovere di annotare/registrare la richiesta;
era poi compito degli organi direttivi verificare se la spesa fosse o meno congrua, se la stessa fosse stata sostenuta o meno per lo svolgimento di attività istituzionale per conto dell'ente, se la documentazione fosse o meno idonea a dimostrare l'esborso. Il c.d. partitario, pertanto, non ha alcun valore di riconoscimento del debito
(in esso erano semplicemente riportate le somme richieste dal Sig. ; Pt_1
- l'appellante non ha mai assolto, né in sede stragiudiziale né nell'ambito del presente processo, il nesso causale tra le spese sostenute e l'incarico istituzionale svolto. Il
Sindacato, con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha depositato 71 documenti giustificativi di spesa al solo fine di rendere ulteriormente intellegibili la temerarietà e la pretestuosità delle richieste dell'appellante; da tali documenti, infatti,
pagina 14 di 29 si evince chiaramente come non sussista alcun requisito tale da far ritenere rimborsabili le spese asseritamente subite dal Sig. L'appellante non spiega, ad esempio, Pt_1 come sia possibile aver speso, da febbraio 2011 a dicembre 2016, € 44.798,00 in pasti
(cene e pranzi) per ragioni connesse allo svolgimento dell'incarico sindacale nel ristorante sotto casa sua (“Le Scuderie de l'Antinoro”, sito in Montelupo Fiorentino (FI)).
Le ricevute sono state emesse nei giorni e nelle date più disparate e si riferiscono a cene con anche 53 o addirittura 76 commensali. Alcune ricevute sono stata emesse a distanza di poco tempo, come se l'appellante, dopo aver consumato un primo pasto, abbia avuto la necessità di consumarne un secondo;
- tra i documenti prodotti vi sono scontrini di gelateria per € 200,00, nonché documentazioni giustificative relative a giorni festivi e/o periodi feriali, ricevute fiscali/scontrini anonime;
- occorre evidenziare che il Sig. al pari degli altri membri della Segreteria Pt_1
Nazionale, ha già riscosso, durante l'intero periodo in cui è rimasto in carica, incluso quello in contestazione, la somma di € 2.000,00 al mese a titolo di rimborso anticipato;
tali somme servivano ad evitare che i membri della Segreteria Nazionale dovessero essere costretti ad anticipare di tasca propria le spese sostenute a causa dell'attività compiuta nella propria veste sindacale. Era onere del Sig. dimostrare di aver Pt_1 sostenuto spese in misura eccedente gli importi già incassati;
- le principali spese di viaggio/trasporto e di pernottamento erano direttamente sostenute dal Sindacato e l'anticipazione finanziaria mensile di € 2.000,00 era più che congrua/sufficiente per coprire le spese ulteriori;
- devono essere riproposte/reiterate tutte le eccezioni sollevate in primo grado, inclusa l'eccezione preliminare di prescrizione quinquennale, rimaste assorbite alla luce del rigetto della domanda di rimborso delle spese asseritamente sostenute;
Sul secondo motivo di appello
- anche in questo caso, le censure mosse dall'appellante si traducono in una sostanziale riproposizione argomentativa delle difese già svolte in primo grado e in quella sede correttamente disattese. Il non ha mai sottoscritto il contratto di Parte_2 assicurazione sul quale si fonda la domanda di rimborso/pagamento delle rate del premio e non ha mai assunto alcun obbligo. Il contratto in oggetto è stato sottoscritto esclusivamente dal Sig. (il quale ha scelto autonomamente a quale Parte_1 agenzia rivolgersi), nel proprio interesse/a suo nome, senza alcuna spendita del nome del Sindacato e senza che vi fosse stata alcuna preventiva delibera e/o autorizzazione degli organi statutari del sindacato medesimo. In caso di premorte del Sig. il Pt_1
pagina 15 di 29 beneficiario della prestazione (la copertura previdenziale integrativa) è la coniuge del medesimo. Se il avesse inteso fornire ai propri segretari nazionali un piano di Parte_2 previdenza integrativo a proprie spese, sarebbero state necessarie: una apposita delibera del Direttivo Nazionale;
una delibera della Segreteria Nazionale (volta, tra l'altro, a selezionare le offerte più competitive presentate dalle Compagnie assicurative interessate); un contratto per ogni membro della Segreteria Nazionale sottoscritto sia dal Segretario Generale, in nome e per conto del quale contraente, sia dal Parte_2 singolo componente della Segreteria Nazionale in qualità di assicurato e beneficiario.
Nulla di tutto questo è mai avvenuto nel caso di specie.
La situazione di “disparità” sul piano retributivo e contributivo tra chi svolge attività sindacale e chi non la svolge alla quale allude il Sig. in realtà non sussiste;
il Pt_1 sindacalista viene semplicemente posto in aspettativa e percepisce esattamente la stessa retribuzione che percepiva quando era in servizio, al netto naturalmente delle indennità aggiuntive (es. per il lavoro notturno); la tesi secondo cui, nel gennaio del
2015, l'allora Segretario Generale in carica Felice Romano avrebbe deciso di stipulare una polizza/un fondo pensione integrativo in proprio favore ed uno in favore del Sig.
al fine di sanare la suddetta, inesistente disparità, è del tutto fantasiosa;
Pt_1 altrettanto fantasiosa e farraginosa è la ricostruzione secondo cui il Sig. Per_3 segretario provinciale di Firenze, decise di stipulare un favore del Sig. il fondo Pt_1 pensione integrativo n. 30781271.
L'appellante decise del tutto autonomamente e sulla base di personali valutazioni di dotarsi di un fondo pensione con il suo assicuratore di Firenze;
nulla che riguardasse il
Sindacato. La stessa NI ( ha confermato di non aver mai Controparte_5 intrattenuto alcun rapporto contrattuale con il Sindacato). Il quindi, non è Parte_2 tenuto a rimborsare all'appellante la somma di € 7.000,00 da quest'ultimo versata a titolo di rate del premio relative alle mensilità da giugno 2017 a dicembre 2017.
Laddove il contratto di assicurazione fosse stato sottoscritto dal Sig. in nome e Pt_1 per conto del sarebbe stato concluso da un soggetto sfornito dei necessari Parte_2 poteri ovvero in palese conflitto di interessi;
in tal caso, il Sig. avrebbe posto in Pt_1 essere un'evidente violazione degli obblighi di legge su di lui gravanti (v. art. 18 c.c., applicabile per analogia anche alle associazioni non riconosciute). Ciò legittima la pretesa risarcitoria formulata dal Sindacato (risarcimento del danno subito per effetto della colpevole condotta dell'appellante, quantificato in € 29.000,00, pari al totale degli importi indebitamente corrisposti dal Sindacato in favore di a Controparte_10 titolo di rate di premio dal mese di gennaio del 2015 al mese di maggio del 2017).
pagina 16 di 29 Le considerazioni svolte con riferimento alla richiesta di pagamento della somma di €
7.000,00 valgono anche per quella avente ad oggetto i premi relativi al periodo compreso tra gennaio 2018 e gennaio 2025 del c.d. fondo pensione integrativo n.
30781271.
Anche con riferimento a tale capo di domanda, vanno ribadite le ulteriori argomentazioni difensive svolte in primo grado e rimaste assorbite dalla statuizione di rigetto. Va ribadita, in particolare, l'eccezione di nullità ex art. 164 c.p.c. (non è dato sapere se il
Sig. stia chiedendo il rimborso di rate di premio che sta continuando a pagare Pt_1 ovvero se pretenda il pagamento della somma a un non meglio precisato titolo risarcitorio). In ogni caso, l'appellante non potrebbe pretendere il rimborso di somme non ancora da lui corrisposte alla data di introduzione del presente giudizio. Il contratto in questione è stato anticipatamente disdettato e/o concluso dal Sig. il Pt_1
31.12.2017 (trattasi di una autonoma scelta negoziale). Nessuna responsabilità risarcitoria è ascrivile al Sindacato.
La polizza n. 63681673/09 del 14.07.2003, successivamente trasformata (in data
14.12.2008) in altra polizza (n. 70620203/32) (con aumento del premio mensile), è del tutto estranea al presente giudizio non risultando proposta, in relazione ad essa, alcuna domanda;
anche in relazione a tale polizza, il Sig. è al tempo stesso contraente Pt_1
e assicurato e i beneficiari sono suoi familiari. Non corrisponde assolutamente al vero che la stipula di polizze a fini pensionistici da parte del Sindacato in favore dei Segretari in carica fosse una prassi invalsa sin dal lontano 2003. Il Sig. ha omesso di Pt_1 produrre qualsivoglia delibera degli organi del S.I.U.L.P. competenti per statuto che dimostri la sua versione.
Nei confronti del Sig. è stato avviato un procedimento penale (Procura della Pt_1
Repubblica presso il Tribunale di Firenze); al medesimo è stato contestato il reato di appropriazione indebita, per aver sottoscritto a titolo personale più polizze assicurative e per aver pagato i relativi premi con denaro di proprietà del Parte_2
Sul terzo motivo di appello
Il rigetto delle istanze istruttorie di parte appellante/attrice in primo grado è del tutto conforme al diritto ed è stato correttamente ed esaurientemente motivato dal giudice di prime cure. La prova testimoniale articolata da controparte in atto di citazione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. è manifestamente inammissibile o perché vertente su fatti irrilevanti ai fini del decidere ovvero da provarsi documentalmente, o perché smentita dai documenti offerti in comunicazione o perché vertente su circostanze mai allegate entro la barriera preclusiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.; in ogni pagina 17 di 29 caso, tali circostanze avrebbero dovuto costituire oggetto di richiesta di prova diretta in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e non di prova contraria in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.;
Sul quarto motivo di appello
Il motivo è palesemente infondato. Tutte le domande proposte da sono Parte_1 state infatti rigettate;
lo stesso, pertanto, in quanto totalmente soccombente non può che essere condannato al pagamento delle spese del grado di giudizio. Né appare condivisibile la censura mossa dall'appellante in merito al quantum delle spese;
semmai, attesa la differenza tra gli importi che erano stati rispettivamente pretesi dalle parti, sarebbe stata congrua una compensazione delle spese di lite per una percentuale largamente inferiore al 25%.
Il S.I.U.L.P. proponeva altresì appello incidentale, chiedendo la parziale riforma della sentenza n. 3091/2022 del Tribunale di Firenze per il seguente motivo:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e ss. c.c. e degli artt. 112-
113 c.p.c.
La sentenza viene impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale formulata dal avente ad oggetto il pagamento della somma Parte_2 complessiva di € 29.000,00 corrisposta dallo stesso Sindacato, in luogo del Sig. Pt_1
a titolo di rate di premio della polizza n. 30781271, da gennaio 2015 a maggio 2017, e ciò nonostante fosse stato riconosciuto l'avvenuto/effettivo versamento del suddetto importo, l'insussistenza di qualsivoglia titolo che giustificasse detto pagamento e la conseguente doverosità della ripetizione delle somme. Il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie si configurasse un ingiustificato arricchimento, ma che non fosse stata proposta dal Sindacato l'azione ex art. 2041 c.c.. Al contrario, attesa l'avvenuta allegazione e la prova di tutti i fatti costitutivi della domanda di ingiustificato arricchimento e nell'esercizio del suo potere-dovere di qualificazione giuridica della domanda svolta, il giudice di prime cure avrebbe dovuto, per l'appunto, inquadrarla nei termini indicati ed accoglierla. Laddove, infine, dovesse ritenersi che il contratto di assicurazione è stato stipulato da non in proprio, ma quale legale Parte_1 rappresentante del Sindacato, viene riproposta la domanda riconvenzionale subordinata
(rimasta assorbita) di risarcimento del danno (nella misura di € 29.000,00) derivante dalla condotta dell'appellante come falsus procurator.
pagina 18 di 29 All'udienza del 18 febbraio 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le cause riunite venivano trattenute in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva quanto segue. Costituendosi nel giudizio di primo grado, il
S.I.U.L.P. aveva eccepito la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. tanto con riferimento alla richiesta di di rimborso delle spese da lui asseritamente sostenute Parte_1 nel periodo gennaio 2011 – ottobre 2016, quanto con riferimento alla richiesta di pagamento delle mensilità del premio della Polizza Generali Premium – Abbinato n.
30781271 relative al periodo gennaio 2018 - gennaio 2025.
Con la sentenza impugnata (pag. 6) il giudice di prime cure ha espressamente disatteso tale eccezione, ritenendo che non potesse essere dichiarata la nullità delle domande avanzate dal Sig. nell'atto introduttivo «atteso che le deduzioni contenute in atto Pt_1 di citazione sono sufficienti a far ritenere integrati i presupposti di cui all'art. 163 comma
3 nn. 3 e 4 c.p.c. (cfr. ordinanza del 16-10-2019)».
L'eccezione di nullità ex art. 164 c.p.c. viene ribadita dal nella propria Parte_2 comparsa di costituzione e risposta in appello (cfr. pag. 33) con riferimento alla sola domanda avversaria di pagamento della somma di € 84.000,00 (oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo), importo corrispondente alle rate di premio dal gennaio 2018 sino al 30.01.2025, così come previste nella Polizza Generali Premium - Abbinato n. 30781271, stipulata con la compagnia assicurativa “ ” in data 30.01.2015. Controparte_3
Alla luce della esplicita statuizione di rigetto, il S.I.U.L.P. non avrebbe dovuto limitarsi ad una mera riproposizione, bensì avrebbe dovuto articolare apposito motivo di appello incidentale. In assenza di ciò, sul punto deve ritenersi formato il giudicato.
Svolta questa premessa, si evidenzia come il primo motivo di gravame interposto da sia infondato. Parte_1
Le argomentazioni poste dal giudice di prime cure a sostegno del rigetto della domanda proposta da volta ad ottenere il pagamento in suo favore della somma Parte_1 di € 78.265,12 (anche se in atti processuali quali la comparsa conclusionale ex art. 190
c.p.c. depositata in primo grado l'odierno appellante principale indica il differente importo di € 78.536,12) a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'espletamento della propria attività di Segretario nazionale del dal gennaio 2011 all'ottobre Parte_2
pagina 19 di 29 2016 (oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria) sono corrette e immuni da vizi logici.
Nel caso di specie, non si discute se gli esborsi siano stati effettivamente sopportati o meno dall'appellante. È lo stesso Tribunale di Firenze, infatti, a sottolineare come
«emerga documentalmente l'effettivo sostenimento delle spese in contestazione» (pag.
6 della sentenza).
Neppure è in discussione che il Sig. nel corso degli anni, abbia seguito in Pt_1 maniera rigorosa l'iter procedurale osservato all'interno del S.I.U.L.P., ossia che abbia debitamente compilato e consegnato alla figura addetta alla contabilità nonché amministratrice delle risorse dell'ente (la Dott.ssa ), unitamente ai CP_6 documenti giustificativi, il “modulo di rimborso spese” all'uopo predisposto per ottenere la rifusione delle somme eccedenti le anticipazioni mensili di € 2.000,00 già ricevute.
La ragione della reiezione della domanda è rappresentata piuttosto dall'omessa prova della sussistenza di un nesso causale tra le spese per le quali viene chiesto il rimborso e l'attività svolta dal Sig. nell'espletamento dell'incarico di Segretario Nazionale Pt_1 del Parte_2
Diversamente da quanto affermato dall'appellante principale, l'esistenza del suddetto rapporto di causalità non può essere desunta:
- né dalla condotta processuale di parte appellata/appellante incidentale e, più precisamente, dal deposito di n. 71 giustificativi di spesa (scontrini, ricevute fiscali ecc.) da parte dello stesso Sindacato (con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), dovendosi piuttosto ritenere che la sua intenzione fosse quella di rendere manifesta la non congruità e, in definitiva, la non inerenza/riferibilità degli esborsi all'attività istituzionale svolta dal Sig. per Pt_1 conto dell'ente e, quindi, l'esorbitanza dei medesimi rispetto alle esigenze connesse all'incarico di Segretario Nazionale del S.I.U.L.P. (v. pag. 5 della seconda memoria istruttoria: «si depositano…n. 71 documenti, come da indice in calce al presente atto, dai quali si evince chiaramente come non sussista alcun requisito tale da far ritenere le relative spese rimborsabili»);
- né dalla circostanza per cui il Sindacato, pur ricevendo con cadenza mensile i giustificativi delle spese effettuate, per più di 7 anni non avrebbe mosso alcuna contestazione in ordine alla presunta assenza di collegamento tra le stesse e l'attività sindacale espletata, non potendo certo configurarsi una sorta di
“silenzio-assenso” o comunque un comportamento concludente;
pagina 20 di 29 - né dalla eterogeneità delle voci di spesa contemplate nel modulo di rimborso/presentazione delle spese, in cui figuravano anche le “spese di rappresentanza”;
- né dal c.d. “partitario” ovvero dalle tabelle riepilogative prodotti in giudizio, i quali, a ben vedere, non assumono piena valenza probatoria o, addirittura, valore confessorio, assurgendo piuttosto, come opportunamente rimarcato dal giudice di prime cure, a mere annotazioni contabili da parte dell' , Controparte_7 il quale, semplicemente, registrava di volta in volta le somme unilateralmente dichiarate come versate dal Sig. e di cui costui chiedeva il rimborso. I Pt_1 suddetti documenti non integrano una ricognizione di debito e non dimostrano affatto che gli organi direttivi del Sindacato (v. il Segretario amministrativo o il collegio dei sindaci revisori dei conti) avessero già valutato come congrui gli esborsi sostenuti e spettanti i rimborsi (è lo stesso appellante principale, dopotutto, ad asserire, a pag. 15 dell'atto introduttivo del presente giudizio, che
«essi (i documenti de quibus, n.d.r.) sono il risultato del controllo effettuato dall'addetta alla contabilità rispetto alle richieste presentate dai richiedenti e ai giustificativi di spesa a corredo delle stesse»);
- né dal pagamento a favore del Sig. da parte del della somma Pt_1 Parte_2 complessiva di € 6.000,00 mediante di n. 3 bonifici di € 2.000,00 ciascuno, effettuati rispettivamente il 02.01.2017, il 21.04.2017 e l'11.05.2017 (date valuta) (cfr. estratto conto prodotto come doc. 7 in allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), ossia successivamente alle dimissioni da Segretario Nazionale rassegnate dall'odierno appellante (novembre 2016).
Quest'ultimo, il 24.11.2016, richiese il saldo/conguaglio sino a quel momento maturato per le spese sostenute (già detratti gli anticipi mensili), pari ad €
84.536,12; egli sostiene che in tale occasione gli venne comunicato che l'accredito della suddetta somma sarebbe avvenuto mediante versamento di rate mensili di € 2.000,00 fino all'integrale estinzione del debito (secondo il Sig.
dunque, i tre bonifici di cui sopra costituirebbero altrettanti acconti sul Pt_1 maggior credito da egli vantato). Dell'anzidetta comunicazione (non è dato sapere, tra l'altro, da chi sarebbe pervenuta), tuttavia, non è stata fornita alcuna prova. Il giudice di prime cure ha condivisibilmente osservato che i suddetti pagamenti, lungi dall'assumere valore di riconoscimento di debito, «non risultano specificamente riconducibili alle poste azionate giudizialmente, presentandosi piuttosto quali mere anticipazioni (di euro, appunto, 2.000,00) fatte pervenire in
pagina 21 di 29 ritardo dal (per l'abitualità dei ritardi nei rimborsi, cfr. memoria di parte Parte_2 attrice ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., p. 2)» (pagg.
8-9 della sentenza). Ad ogni modo, anche a voler ritenere errata la ricostruzione operata dal Tribunale di
Firenze (l'appellante principale rileva come tutti gli anticipi mensili fossero già stati corrisposti nel periodo di riferimento), non sarebbe possibile escludere a priori che i 6.000,00 € versati al Sig. rappresentino l'unico e il solo importo Pt_1 che il Sindacato ha giudicato spettante all'odierno appellante all'esito di un attento vaglio della documentazione a corredo dei vari moduli di rimborso spese.
In aggiunta, non si può mancare di notare come il Sig. non abbia mai preso Pt_1 posizione in modo analitico in ordine alle doglianze del Sindacato riguardanti, ad esempio, la considerevole cifra spesa in pranzi e cene consumati (talvolta in compagnia di un numero assai elevato di commensali) presso il ristorante “Le Scuderie de l'Antinoro”, sito in Montelupo Fiorentino (FI), comune di residenza dell'odierno appellante principale. Trattasi di spese oggettivamente non ricollegabili (in assenza di ulteriori precise allegazioni, quali la concomitanza con convegni, conferenze, commemorazioni ecc.) all'espletamento delle incombenze relative al mandato di
Segretario Nazionale e certamente non sostenute durante soggiorni a Roma (dove è ubicata la Segreteria Nazionale del S.I.U.L.P.) o, comunque, riferibili a trasferte sul territorio nazionale o ad attività internazionali.
Quanto sin qui illustrato, unitamente alla circostanza, pacifica, per cui il Sig. già Pt_1 riceveva mensilmente dal Sindacato la consistente somma di € 2.000,00 a titolo di anticipazione finanziaria «decisa dagli organi rappresentativi del sindacato al fine di evitare che i membri della segreteria nazionale – pubblici funzionari che vivono del proprio stipendio – dovessero essere costretti ad anticipare di tasca propria le spese sostenute a causa dell'attività compiuta nella propria veste sindacale…» (pag. 22 della
“Comparsa di costituzione con appello incidentale” depositata in data 25.10.2023), non può che condurre alla conferma della sentenza n. 3091/2022 del Tribunale di Firenze nella parte in cui viene rigettata la domanda dell'odierno appellante principale volta ad ottenere il pagamento in suo favore della somma di € 78.265,12 a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'espletamento della propria attività di Segretario nazionale del dal gennaio 2011 all'ottobre 2016 (oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e Parte_2 rivalutazione monetaria).
Costituendosi nel giudizio di primo grado, il S.I.U.L.P. aveva eccepito l'estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del diritto del Sig. Pt_1
pagina 22 di 29 al rimborso delle spese sostenute con riferimento al periodo intercorrente tra gennaio
2011 e ottobre 2011.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Firenze ha rigettato la domanda di rimborso delle spese sostenute tra gennaio 2011 e ottobre 2016 «con l'assorbimento di ogni altra questione ed eccezione a essa inerente» (pag. 9 della sentenza).
Il costituendosi nel giudizio di appello, ha riproposto ai sensi dell'art. 346 Parte_2
c.p.c. tale eccezione («per mera completezza difensiva, l'odierno appellato reitera e ripropone, ad ogni buon conto, tutte le eccezioni e difese svolte sul punto in primo grado ivi inclusa l'eccezione preliminare di prescrizione quinquennale delle somme richieste con la domanda in oggetto…», pag. 24 della comparsa di costituzione e risposta in appello).
Anche in questa sede, stante la integrale conferma della pronuncia del giudice di prime cure di rigetto della domanda di pagamento della somma di € 78.265,12 a titolo di rimborso spese, l'eccezione in questione rimane assorbita.
La censura attinente alle somme dovute a titolo di fondo pensione integrativa e all'obbligo del di provvedere al pagamento delle rate mensili del premio di Parte_2 polizza (pag. 17 e ss. dell'atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio) non è idonea a determinare la riforma della sentenza impugnata.
In primo luogo, si rileva come la Polizza Generali Premium – Abbinato n. 30781271
(doc. 14 prodotto in allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) sia stata sottoscritta, in ogni sua parte, personalmente dal Sig. senza Parte_1 apposizione di timbri recanti la denominazione del Egli figura tanto come Parte_2
“contraente” quanto come “assicurato”. In caso di morte del Sig. il beneficiario Pt_1 della prestazione viene indicato nella Sig.ra Nel riquadro riguardante il Parte_7
“Mandato per addebito diretto ”, il debitore viene così identificato: “ Pt_6 [...]
”. Vengono altresì riportati, al contempo, l'indirizzo della Persona_4 [...]
(Via Vicenza n. 26, Roma, Italia, C.A.P. 00185), l'IBAN del conto Controparte_11 corrente bancario intestato all'organizzazione sindacale (quale conto di addebito),
l'indirizzo di posta elettronica ordinaria privato/personale del Sig. il suo codice Pt_1 fiscale e la partita I.V.A. del Sindacato.
Questa Corte non può che giungere alla conclusione secondo cui il contratto de quo venne stipulato/concluso dal Sig. a nome proprio e nel proprio interesse e non Pt_1 quale legale rappresentante del S.I.U.L.P. investito dei necessari poteri. In base al contenuto del contratto stesso, il soggetto obbligato/giuridicamente vincolato al pagamento del premio annuale mediante versamento di rate mensili deve dunque pagina 23 di 29 essere individuato nel Sig. Ciò puntualizzato e al di là della valenza Parte_1 probatoria delle dichiarazioni scritte rilasciate dai Sig.ri AG, , e Tes_1 Pt_4
l'odierno appellante principale ha offerto in comunicazione documentazione Tes_2
(cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, consistente in estratti conto dal 2010 al 2014 contenenti il riepilogo dei movimenti sul conto corrente in Euro n. 127 330 0200254 acceso presso Controparte_12
e intestato al dalla quale si evince come il Sindacato abbia
[...] Parte_2 provveduto direttamente, nel corso degli anni, al pagamento delle rate mensili del premio annuo della polizza n. 70620203/32 (trasformazione della precedente polizza n.
63681673/9 del 2003) in relazione alla quale il Sig. risultava al contempo Pt_1 contraente e assicurato.
Per quel che concerne la polizza Generali Premium – Abbinato n. 30781271 stipulata con , è pacifico che il S.I.U.L.P. abbia consapevolmente e Controparte_3 deliberatamente versato le rate mensili del premio annuo dal mese di gennaio 2015 al mese di maggio 2017; l'ultima rata mensile pagata a mezzo dal Sindacato fu Pt_6 quella con scadenza al 30.05.2017 in quanto in data 16.06.2017 l'
[...] comunicò a Generali Italia S.p.a. la revoca del mandato Controparte_7 per addebito diretto (doc. 17 e doc. 18 allegato all'atto di citazione introduttivo Pt_6 del giudizio di primo grado). La decisione del Sindacato di revocare il mandato per addebito diretto sul proprio conto corrente e, quindi, di non farsi più carico del pagamento delle rate mensili del premio in luogo del Sig. fu evidentemente Pt_1 dettata dal commissariamento del di Firenze e dalla decadenza dell'odierno Parte_2 appellante principale dalla carica di Segretario Provinciale (cfr. comparsa di costituzione del nel giudizio di primo grado depositata in data 26.09.2019, pag. 21, ove Parte_2 tali eventi vengono temporalmente collocati proprio nel mese di maggio del 2017), carica che egli era tornato a ricoprire nel novembre del 2016 a seguito delle sue dimissioni da membro della Segreteria Nazionale.
Lo sviluppo degli eventi appena descritto persuade a ritenere che tra l'organizzazione sindacale e il Sig. intercorresse un accordo di natura negoziale (riconducibile allo Pt_1 schema del c.d. accollo semplice o “interno”, senza modifica dei soggetti dell'originaria obbligazione e con il creditore – in questo caso la compagnia assicurativa – che rimase del tutto estraneo alla pattuizione tra il debitore e il terzo;
infatti, in risposta alla richiesta del Segretario Generale Nazionale del Felice Romano, mediante Parte_2 missiva del 20.06.2018, volta ad ottenere l'estratto anagrafico relativo a tutte le polizze stipulate nel periodo 2005-2018 aventi come contraente il Sindacato Unitario dei pagina 24 di 29 Lavoratori di Polizia di Firenze o i suoi legali rappresentanti pro tempore, l'Assistenza
Clienti di Generali Italia S.p.a., con messaggio di posta elettronica del 02.07.2018, comunicò che non risultavano polizze in vigore intestate al in virtù del quale Parte_2 la prima si impegnava a pagare alla impresa di assicurazione, con denaro proprio, le rate mensili del premio della polizza stipulata dal secondo fintantoché costui ricopriva l'incarico di Segretario Nazionale o, perlomeno, di Segretario Provinciale del Sindacato.
Venuti meno, in sequenza, entrambi gli anzidetti incarichi (e, quindi, verificatasi quella che può essere definita come una condizione risolutiva cui l'accordo era sottoposto) è venuto meno anche l'obbligo che gravava sul Sindacato. A partire dal mese di giugno del 2017, il solo soggetto tenuto al pagamento delle rate mensili del premio della polizza era il Sig. Pt_1
In definitiva, la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3091/2022 merita di essere confermata laddove ha rigettato tanto la domanda, proposta da di Parte_1 condanna del al pagamento in suo favore della somma di € 7.000,00, oltre Parte_2 interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, pari all'ammontare delle rate di premio da lui corrisposte con riferimento al periodo dal giugno 2017 al dicembre
2017, in adempimento della Polizza Generali Premium - Abbinato n. 30781271, stipulata con la compagnia assicurativa “ ” in data 30.01.2015, quanto la Controparte_3 domanda, sempre proposta dall'odierno appellante principale, di condanna del al pagamento in suo favore della somma di € 84.000,00, oltre interessi e Parte_2 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, pari all'ammontare delle rate di premio dovute da gennaio 2018 sino al 30.01.2025, così come previste nella Polizza
Generali Premium - Abbinato n. 30781271, stipulata con la compagnia assicurativa
“ ” in data 30.01.2015. Controparte_3
Corollario della decisione sin qui assunta e degli argomenti a suffragio della stessa è il rigetto del terzo motivo di appello principale, con conseguente conferma della statuizione di rigetto delle istanze istruttorie formulate da (cfr. pag. 5 e Parte_1 pag. 6 della sentenza impugnata, ove si richiama l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 183, comma 7, c.p.c. in data 09.04.2021). Questa Corte, tra l'altro, con ordinanza n. cronol. 780/2025 del 04.03.2025 (emessa in data 03.03.2025 e da considerarsi quale parte integrante della presente sentenza) si era già pronunciata in merito alle richieste di prova riproposte in appello come di seguito: «ritenute non ammissibili le richieste istruttorie testimoniali avanzate da parte appellante, tenuto conto che i capitoli 1-8 risultano irrilevanti, i capitoli 9-11 risultano generici e comunque irrilevanti, i capitoli
12-26 risultano irrilevanti, i capitoli 31-32 risultano irrilevanti;
quanto alla prova per
pagina 25 di 29 testi di cui ai capitoli 27-30 la stessa non può essere ammessa perché da ritenersi prova diretta e pertanto non formulata tempestivamente nel giudizio di primo grado;
ritenuto altresì di non disporre l'ordine di esibizione richiesto da parte appellante -perché non rilevante ai fini del decidere- e di non ammettere la prova contraria richiesta da parte appellata -stante la non ammissione della prova diretta…».
Con il quarto motivo di gravame l'appellante principale lamenta la violazione degli artt.
91 e ss. c.p.c. in ordine alla condanna al rimborso delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Configurandosi indubbiamente una soccombenza reciproca (atteso il rigetto integrale tanto delle domande avanzate dall'allora parte attrice quanto della Parte_1 domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta il giudice di prime Parte_2 cure ha legittimamente operato una compensazione parziale delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c.. Ponendo a confronto il valore complessivo delle rispettive pretese (€ 78.265,12 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo
+ € 7.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo +
84.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo per quanto riguarda € 29.000,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino Parte_1 all'effettivo soddisfo per quanto riguarda il Sindacato), la compensazione delle spese di lite nella misura di ¼ e la condanna dell'allora parte attrice al rimborso dei restanti ¾
(in ragione della soccombenza prevalente della stessa) non appare affatto illogica, dovendosi invece ritenere del tutto corretta e non suscettibile di riforma.
Il Sig. contesta poi, in quanto a suo dire illegittima e illogica, la condanna, Pt_1 pronunciata nei suoi confronti, a rinfondere alla controparte la somma di € 518,00 che era stata versata dal Sindacato a titolo di autonomo contributo unificato per via della domanda riconvenzionale formulata (domanda riconvenzionale poi rigettata). Premesso che la locuzione “spese” di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. si riferisce, in generale, ai costi sostenuti dalle parti nel procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria e comprende le c.d. spese vive, come il contributo unificato che la parte che instaura il processo deve versare per l'iscrizione a ruolo della causa ovvero il contributo unificato autonomo dovuto dalla parte convenuta che propone domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 115/2002, occorre rammentare che «il legislatore, nell'esercizio delle sue ampie prerogative discrezionali, nel conformare istituti e discipline processuali, nel limite…della non arbitrarietà e ragionevolezza…non ha previsto, quanto al rito ordinario e tributario in ordine al contributo unificato, alcuna disposizione di segno analogo all'ipotesi di compensazione delle spese processuali
pagina 26 di 29 prevista nel processo amministrativo…» (così Cass. civ., Sez. VI-T, ord. 12 dicembre
2017, n. 29681). Si allude all'art. 13, comma 6-bis.1., secondo periodo, del T.U. in materia di spese di giustizia, il quale recita: «l'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi (trattasi degli importi a titolo di C.U. previsti per i ricorsi proposti davanti ai
Tribunale amministrativi regionali e al Consiglio di Stato) è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese…». Secondo il giudice di legittimità, la suddetta disposizione non può essere applicata in via analogica al processo civile o al processo tributario, non essendo per l'appunto ravvisabile un'eadem ratio tra la disciplina prevista specificamente per i giudizi innanzi al giudice amministrativo e quella in tema di compensazione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Ne discende che il contributo unificato corrisposto dal in ragione Parte_2 della proposizione della domanda riconvenzionale, ammontante ad € 518,00, avrebbe dovuto seguire il regime determinato dal giudice di prime cure per le spese del giudizio, al cui interno si colloca. La sentenza n. 3091/2022 del Tribunale di Firenze deve perciò essere riformata nel senso che anche il contributo unificato versato in primo grado dal
Sindacato deve essere compensato per ¼, con i restanti ¾ (pari ad € 388,50) che invece devono essere posti a carico del Sig. Parte_1
L'appello incidentale proposto dal è infondato. La statuizione di rigetto della Parte_2 domanda riconvenzionale di condanna di alla restituzione in favore del Parte_1
Sindacato della somma di € 29.000,00, anticipata dal Sindacato stesso nel periodo gennaio 2015 – maggio 2017 (trattasi delle rate mensili del premio della polizza n.
30781271 stipulata con la compagnia assicurativa “ ” in data CP_3 CP_3
30.01.2015) è, infatti, meritevole di conferma, seppur sulla base di una (parzialmente) diversa motivazione. Il giudice di prime cure ha ritenuto che l'organizzazione sindacale non avesse alcun titolo per ripetere le somme corrisposte all'impresa di assicurazione stante l'omessa proposizione da parte della stessa dell'azione ex art. 2041 c.c. volta ad ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento. Ebbene, anche a voler qualificare giuridicamente l'azione esperita in tesi dal Sindacato come azione di locupletazione sine cause, nell'esercizio di quel potere-dovere di ogni giudice che è espressione del principio iura novit curia, non potrebbe in ogni caso ignorarsi l'insegnamento della Corte Suprema di Cassazione a mente del quale «il terzo che adempia l'obbligazione può agire per
l'ingiustificato arricchimento nei confronti del debitore se l'adempimento è avvenuto spontaneamente e senza che il medesimo adempimento costituisca attuazione di un negozio, del quale dovrebbe peraltro presumersi la gratuità in mancanza di un interesse economicamente apprezzabile del terzo all'adempimento» (così Cass. civ., Sez. III, ord.
pagina 27 di 29 21 agosto 2023, n. 24871). Fermo restando che il Sig. ricopriva la duplice veste Pt_1 di contraente e di assicurato in relazione alla polizza n. 30781271 e che il S.I.U.L.P. era pienamente consapevole di stare adempiendo una obbligazione sorta come altrui
(consapevolezza rimarcata pure dal Tribunale di Firenze a pag. 11 della sentenza impugnata) senza trarne alcun vantaggio economico, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio deve ritenersi, come già spiegato supra, che il pagamento delle rate mensili del premio da parte del Sindacato (mediante addebito diretto SDD sul conto corrente intestato all'organizzazione) avesse un chiaro significato negoziale, ossia che rinviasse ad un negozio a titolo gratuito fra il debitore (il Sig. per l'appunto) ed Pt_1 il terzo (il Sindacato) che adempieva il debito del primo. Come già esposto, sussisteva evidentemente un accordo tra il Sindacato e il Sig. in virtù del quale Pt_1
l'organizzazione doveva farsi carico del pagamento delle rate mensili del premio fintantoché il secondo ricopriva la carica di Segretario (Nazionale o Provinciale) all'interno dell'ente.
La domanda, sempre proposta in via riconvenzionale, ma in ipotesi, dal Sindacato, di condanna del Sig. al risarcimento del danno, quantificato in € 29.000,00, Pt_1 derivante dalla presunta condotta colpevole di costui come falsus procurator, non può essere accolta dovendosi ritenere che il contratto di assicurazione venne stipulato/sottoscritto dall'appellante a proprio nome e per proprio conto.
Questa Corte reputa che la modifica minima apportata in questa sede alla parte dispositiva della sentenza impugnata in parziale accoglimento del quarto motivo di appello principale (condanna del Sig. a rifondere al non l'intero Pt_1 Parte_2 contributo unificato versato per la proposizione della domanda riconvenzionale, bensì i
¾ del medesimo) – modifica tra l'altro concernente la sola statuizione sulle spese di lite, avente natura accessoria e consequenziale – non imponga di provvedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado.
Per quel che concerne le spese di lite relative al presente giudizio di appello, configurandosi sempre una soccombenza reciproca (totale rigetto dell'appello principale proposto da tranne sotto il marginale profilo della misura del contributo Parte_1 unificato da rifondere a controparte, e totale rigetto dell'appello incidentale proposto dal e valutate le proporzioni della medesima, si ritiene, conformemente a quanto Parte_2 deciso dal Tribunale di Firenze, di doverle compensare, tra le parti, nella misura di 1/4
e di dover condannare (attesa la sua soccombenza del tutto prevalente) Parte_1 al rimborso, a favore del , dei restanti 3/4 Parte_2
(controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed €
pagina 28 di 29 260.000,00 sulla base del criterio del petitum/disputatum; applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022; adozione dei valori medi;
escluso il compenso per la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale di un Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 3091/2022 del Tribunale di Firenze:
- DICHIARA le spese di lite relative al primo grado di giudizio compensate per la quota di ¼;
- CONDANNA al pagamento, a favore del Parte_1 Parte_2
, della restante quota di ¾, liquidata in € 8.857,5 per compensi,
[...]
€ 388,50 per contributo unificato, oltre rimborso spese al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
- RIGETTA l'appello incidentale proposto da Parte_2 avverso la sentenza n. 3091/2022 del Tribunale di Firenze;
- COMPENSA tra le parti, nella misura di ¼, le spese di lite relative al presente giudizio di appello;
- CONDANNA al rimborso, a favore del Parte_1 Parte_2
, dei restanti ¾, che liquida in € 7.493,25 per compensi, oltre
[...] rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale,
I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_2 la stessa impugnazione incidentale.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio dell' 8 settembre 2025
La Presidente Relatrice
Dott.ssa Isabella Mariani
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