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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/12/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2481/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 19.11.2025 e vertente tra
, in atti gen.ta, res.te in Acqui Terme (AL), rappresentata e difesa, per delega Parte_1
allegata all'atto di citazione, dall'avv.to Serena Cirio del Foro di Alessandria, elett.te dom.ta presso il suo studio, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato
Attrice
Contro
, in atti gen.to, citati collettivamente ed Controparte_1
impersonalmente presso l'ultima residenza e l'ultimo domicilio del convenuto, la prima sita in
Acqui Terme via F.lli Moiso n. 36, il secondo presso la Casa di di Acqui terme Controparte_2
Convenuti contumaci
1 OGGETTO: azione di risarcimento del danno conseguente al reato di lesioni personali
CONCLUSIONI: per parte attrice: come da atto di citazione
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 27 settembre 2023 esponeva di abitare, Parte_1
così come il convenuto , nel Condominio sito in Acqui Terme via F.lli Controparte_1
Moiso n. 36. In data 2 dicembre 2022, rientrando nella propria abitazione dopo aver fatto la spesa, trovava nell'ingresso dell'edificio condominiale e precisamente nei pressi dell'ascensore, in compagnia di due donne, (una straniera, probabilmente al suo servizio, e un'altra condomina, la sig.ra ) il sig. che urlava ed inveiva, in forte stato di agitazione. L'attrice Parte_2 CP_1
lo affrontava dicendogli di abbassare i toni, ma il invece di calmarsi, reagiva malamente a Tes_1
questo invito, aggredendo la sig.ra che veniva spinta con forza dall'uomo e cadeva a terra, Pt_1
trascinando con se anche un vaso con una pianta e urtando sul pavimento la schiena e la testa. A seguito di tale aggressione la rimaneva stesa a terra intontita, fino a che la sig.ra Pt_1 Pt_2
chiamava la madre e insieme l'aiutavano ad alzarsi, riportandola nel suo Parte_3
appartamento ove chiamavano il 118 e attendevano l'ambulanza.
Portata al Pronto soccorso, all'attrice, a seguito di RX lombo sacrale e Tac encefalo, veniva diagnosticata una frattura vertebrale con deformazione a tronco di cuneo del soma L1, che le comportava la necessità di acquistare e portare un busto di contenimento per vari mesi, e terapia fisica riabilitativa. La guarigione sopraggiungeva solo in data 24 aprile 2023 e, all'esito della lesione, il medico legale interpellato, dott. , accertava un'invalidità temporanea parziale al Per_1
75% di mesi tre, al 50% di mesi uno e al 25% di un altro mese, e un danno biologico permanente del 9-10%.
Agiva pertanto l'attrice per vedere condannato il sig. al risarcimento del danno non CP_1
patrimoniale riportato che, in applicazione delle tabelle milanesi e con personalizzazione al 49%, quantificava in € 38.549, ivi compresi € 532,90 per spese mediche come da documentazione prodotta.
Dopo che veniva depositata da parte attrice anche la memoria integrativa istruttoria ex art. 171 ter c.p.c., veniva tenuta la prima udienza di trattazione e venivano ammesse le prove per interpello del convenuto - fino a quel momento contumace - e per testi, si costituiva in giudizio a
2 mezzo l'amministratrice di sostegno nel frattempo nominata il sig. il quale chiedeva di CP_1
essere rimesso in termini per articolare mezzi istruttori, contestava lo svolgimento dei fatti così come esposti dall'attrice e la quantificazione del danno, e chiedeva in via principale il rigetto della domanda, in subordine la riduzione del danno quantificato da controparte.
Dopo la rimessione in termini si procedeva all'escussione dei testi indicati dalle parti e all'ammissione di CTU medico legale. Nelle more decedeva il convenuto e la causa veniva Tes_1
riassunta nei confronti dei suoi eredi, i quali, pur regolarmente citati, non si costituivano in giudizio.
All'esito il Tribunale decide come segue.
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Ed invero la versione dei fatti allegata da parte attrice ha trovato convincente conferma nell'estesa e dettagliata deposizione resa dalla teste oculare dell'accaduto sig.ra , la quale Parte_2
ha confermato, in estrema sintesi, che il - il quale già si trovava nell'androne di ingresso CP_1
del in stato di agitazione per il fatto che non riusciva ad aprire la porta di accesso alle Parte_4
cantine - si è fatto ulteriormente prendere dall'ira e dall'agitazione quando la sopraggiunta, Pt_1
lo ha invitato, probabilmente in modo non troppo conciliante, a calmarsi ed abbassare i toni. Col suo intervento infatti la otteneva che il rivolgesse contro di lei la sua ira e le sue Pt_1 CP_1
attenzioni: l'uomo infatti le diceva di non permettersi di parlargli così e spintonava con violenza la donna che, evidentemente più leggera oltre che impacciata dalle borse della spese che teneva in mano, non riusciva a contrastare l'urto e cadeva per terra all'indietro, sbattendo sul pavimento la testa e la schiena, e riportando le lesioni poi diagnosticate al Pronto Soccorso.
Questa dinamica dell'occorso non è stata seriamente contestata dalla difesa di parte convenuta che si è limitata ad affermare che i fatti non si erano svolti come riferito dalla senza precisare Pt_1
come invece si sarebbero svolti, e tantomeno è stata messa in discussione dal teste neppure Tes_2
presente all'occorso. Anche al Pronto Soccorso di Acqui Terme, dove è giunta poco dopo il Pt_1
fatto, la persona offesa ha dichiarato di essere stata aggredita da persona conosciuta, ed infine pure l'annotazione della Polizia Giudiziaria sopravvenuta, i Carabinieri di Acqui Terme, dà atto dei medesimi fatti. E' dunque provato che il in stato di agitazione, ha aggredito per futili CP_1
3 motivi la condomina facendola cadere rovinosamente a terra e cagionandole lesioni alle Pt_1
vertebre.
Passando quindi alla liquidazione del danno va evidenziato che, come da accertamenti del CTU dott. , l'invalidità temporanea parziale è stata pari a gg. 30 al 75%, gg. 60 al 50% e gg. 40 al Per_2
25%; inoltre è stata ricondotta dal CTU alla frattura vertebrale riportata un'invalidità permanente pari a 9 punti percentuali. Le risultanze della CTU non sono state messe seriamente in discussione dai consulenti di parte, e il CTU ha risposto in modo esauriente a ciò che gli veniva contestato dall'Avv.to Colonna, legale del - e cioè di non aver tenuto conto delle patologie CP_1
pregresse della LI - evidenziando di aver considerat, nella quantificazione del danno permanente solo quanto strettamente correlato all'evento traumatico subito dalla LI a seguito della caduta indotta dal e cioè la frattura vertebrale che nulla ha a che vedere con le altre patologie CP_1
pregresse della paziente.
La liquidazione del danno avviene applicando le tabelle del Tribunale di Milano nell'ultima versione disponibile, che risale al 5 giugno 2024, le quali prevedono € 20.298,00 quale importo corrispondente ad un'invalidità residuata di 9 punti percentuali ad una persona di anni 53 al momento del sinistro.
Per quanto riguarda invece il danno temporaneo parziale, liquidando anche questo danno con i criteri di cui sopra ( Tabella del Tribunale di Milano che, per l'anno 2024, prevede un'indennità giornaliera media di € 115,00) si giunge alla somma di € (86,25 x 30) + (57,50 x 60) + (28,75 x 40) =
€ 7.187,50 a titolo di danno temporaneo;
in tutto € 27.485,50, comprensivi del danno da sofferenza soggettiva e del danno anatomo/funzionale e relazionale;
a ciò vanno aggiunti €
382,90 per le spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, così giungendosi a €
27.868,40 che, devalutati alla data del sinistro del 2 dicembre 2022 divengono pari a € 27.565,18 e poi, con rivalutazione e interessi dalla data del sinistro ad oggi, pari a € 30.899,60.
Non si concede personalizzazione del danno non avendo parte attrice allegato e tantomeno provato di avere sofferto danni morali e dinamico/relazionali particolari, sì da non potersi ritenere compresi nella liquidazione già effettuata.
Spese legali.
4 Le spese di lite, sia pur calcolate sul valore della somma riconosciuta all'attore all'esito del giudizio, seguono la soccombenza del convenuto.
Anche le spese di CTU si pongono definitivamente a carico del convenuto.
Le spese di lite si liquidano in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, tabella 2, causa di valore compreso fra € 26.000 e € 52.000, valori minimi vista la semplicità della lite.
Inoltre, poiché la parte attrice è ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, in applicazione dell'art. 133 Spese di Giustizia la condanna al pagamento avviene a favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione:
1) condanna gli eredi di , a pagare a titolo di risarcimento del CP_1 Controparte_1
danno dipendente dall'aggressione effettuata il 2 dicembre 2022 a la somma Parte_1
di € 30.899,60, oltre interessi moratori nella misura di quelli legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) Pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico dei convenuti;
3) Condanna inoltre i convenuti al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 545 per esborsi e
€ 3.808,00 per compensi, oltre al 15% sul compenso per spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendo, ai sensi dell'art. 133 Spese di Giustizia, che il pagamento avvenga a favore dello
Stato.
Così deciso in Alessandria, il 4 dicembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Antonella Dragotto)
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