CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
AM NT TR MA, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 597/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
A.m. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036A000602025 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036A000602025 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036A000602025 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano a quanto dedotto in atti depositati;
insistono sui motivi in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone, tempestivamente depositato, la società A.M. S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva l'erroneità dei calcoli operata dall'Ente accertatore.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone, ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
In via preliminare, parte ricorrente lamentava una pretesa violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/73, alla luce della mancata allegazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, in sede di notifica dell'avviso di accertamento impugnato, della delega di firma all'uopo conferita, come ivi riportato, dal Direttore provinciale Nominativo_1 al Capo Nominativo_2, Nominativo_3.
Detta censura veniva superata da parte resistente con la propria produzione documentale (vedi all. 1 del fascicolo di parte resistente).
In ordine alle questioni di merito, va fatta una premessa. Poiché parte ricorrente ometteva la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini II.DD., IRAP ed IVA, l'Ufficio aveva facoltà di procedere alla determinazione induttiva del reddito conseguito. L'accertamento c.d. induttivo "puro" è caratterizzato dalla possibilità, per l'Amministrazione Finanziaria, di avvalersi di dati e notizie comunque raccolti, avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (cd. "presunzioni semplicissime"); così facendo, si genera un'inversione dell'onere probatorio in capo al contribuente interessato, chiamato a dimostrare ed allegare i fatti impeditivi, modificati o estintivi della pretesa tributaria ex art. 2697, comma 2,
c.c. Tale impostazione è stata confermata anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, nei seguenti termini: “"Nel caso in cui l'accertamento sia condotto con metodo induttivo a termini dell'art. 39, comma 2,
d.p.r. n. 600 del 1973 o dell'art. 55, d.p.r. n. 633 del 1972, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e può fondare l'accertamento sulle presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente” (Cass. n. 8749/25).
In ogni caso, la parte ricorrente contestava non quale fosse il metodo di accertamento, quanto quali fossero le voci da considerare ai fini dell'accertamento.
In particolare, ci si lamentava del mancato riconoscimento di maggiori costi, in relazione alle seguenti voci: personale;
acquisto immobile;
parcella professionale;
trasferte e missioni. Però, tutte le citate voci venivano contestate in maniera puntale e corretta da parte resistente.
Nello specifico:
- i costi per personale non potevano essere riconosciute nella misura richiesta, per mancata coincidenza tra buste paga e CU;
- i costi per acquisto di immobile non potevano essere riconosciute, per mancata esibizione del libro cespiti del piano di ammortamento;
- i costi per parcella professionale non potevano essere riconosciute, per mancata esibizione di documentazione a prova delle prestazioni indicate nella parcella – essendo quest'ultima inidonea a fornire prova a riguardo, per genericità del suo contenuto;
- i costi per trasferte e missioni non potevano essere riconosciute, per mancata esibizione di documentazione a supporto.
Il ricorso risulta infondato e come tale deve essere rigettato.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato.
Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 19 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Vittorio Misiti Dott. Antonio Pietro Maria Lamorgese
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
AM NT TR MA, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 597/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
A.m. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036A000602025 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036A000602025 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036A000602025 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano a quanto dedotto in atti depositati;
insistono sui motivi in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone, tempestivamente depositato, la società A.M. S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva l'erroneità dei calcoli operata dall'Ente accertatore.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone, ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
In via preliminare, parte ricorrente lamentava una pretesa violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/73, alla luce della mancata allegazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, in sede di notifica dell'avviso di accertamento impugnato, della delega di firma all'uopo conferita, come ivi riportato, dal Direttore provinciale Nominativo_1 al Capo Nominativo_2, Nominativo_3.
Detta censura veniva superata da parte resistente con la propria produzione documentale (vedi all. 1 del fascicolo di parte resistente).
In ordine alle questioni di merito, va fatta una premessa. Poiché parte ricorrente ometteva la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini II.DD., IRAP ed IVA, l'Ufficio aveva facoltà di procedere alla determinazione induttiva del reddito conseguito. L'accertamento c.d. induttivo "puro" è caratterizzato dalla possibilità, per l'Amministrazione Finanziaria, di avvalersi di dati e notizie comunque raccolti, avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (cd. "presunzioni semplicissime"); così facendo, si genera un'inversione dell'onere probatorio in capo al contribuente interessato, chiamato a dimostrare ed allegare i fatti impeditivi, modificati o estintivi della pretesa tributaria ex art. 2697, comma 2,
c.c. Tale impostazione è stata confermata anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, nei seguenti termini: “"Nel caso in cui l'accertamento sia condotto con metodo induttivo a termini dell'art. 39, comma 2,
d.p.r. n. 600 del 1973 o dell'art. 55, d.p.r. n. 633 del 1972, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e può fondare l'accertamento sulle presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente” (Cass. n. 8749/25).
In ogni caso, la parte ricorrente contestava non quale fosse il metodo di accertamento, quanto quali fossero le voci da considerare ai fini dell'accertamento.
In particolare, ci si lamentava del mancato riconoscimento di maggiori costi, in relazione alle seguenti voci: personale;
acquisto immobile;
parcella professionale;
trasferte e missioni. Però, tutte le citate voci venivano contestate in maniera puntale e corretta da parte resistente.
Nello specifico:
- i costi per personale non potevano essere riconosciute nella misura richiesta, per mancata coincidenza tra buste paga e CU;
- i costi per acquisto di immobile non potevano essere riconosciute, per mancata esibizione del libro cespiti del piano di ammortamento;
- i costi per parcella professionale non potevano essere riconosciute, per mancata esibizione di documentazione a prova delle prestazioni indicate nella parcella – essendo quest'ultima inidonea a fornire prova a riguardo, per genericità del suo contenuto;
- i costi per trasferte e missioni non potevano essere riconosciute, per mancata esibizione di documentazione a supporto.
Il ricorso risulta infondato e come tale deve essere rigettato.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato.
Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 19 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Vittorio Misiti Dott. Antonio Pietro Maria Lamorgese