Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 16/02/2026, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01109/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00240/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2026, proposto da
AE ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano D'Emma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato IA Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare
del decreto n. 166 del 16.12.2025, a firma del Dirigente dell’UOS 2 Settore 02 della Regione Campania, recante revoca del decreto dirigenziale n. 389 del 29.7.2025 dell’UOD STAFF 26 Direz. generale 5007 della stessa Regione Campania di rinnovo, con validità biennale, della nomina a Guardia Giurata Volontaria Venatoria del ricorrente; della relativa nota di trasmissione prot. n. 18444 del 12.1.2026, a firma del medesimo organo; della nota prot. n. 619712 del 13.11.2025, sempre a firma del medesimo organo, di comunicazione di avvio del procedimento di revoca; di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguente comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. ID RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso all'esame, notificato il 14 gennaio e depositato il 15 gennaio 2026, il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la regione Campania ha revocato il proprio precedente decreto n. 389 del 29 luglio 2025 con il quale egli aveva ottenuto la nomina a “ guardia giurata volontaria venatoria ”.
La revoca si fonda sull’applicazione dell’articolo 28, comma 6, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 secondo cui “ la qualifica di guardia volontaria può essere concessa … a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di apposito esame ”. si legge nel provvedimento che “ da successiva analisi degli atti in possesso di questa UOS, è stato rilevato che il signor ON non è in possesso di nessun attestato di idoneità, né era in possesso di una nomina a Guardia Giurata Volontaria Venatoria prima dell’entrata in vigore della Legge 157/1992 ”.
Il ricorrente denuncia l’illegittimità della revoca e ne chiede l’annullamento.
La tesi del ricorrente è che nei suoi confronti la disposizione della legge regionale citata non sarebbe applicabile perché egli avrebbe titolo a beneficiare della previsione dell’articolo 27, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 che, in deroga a quanto previsto nel comma 4 (disposizione che introduceva per l’ottenimento della qualifica in questione l’obbligo dell’attestato di idoneità regionale), stabilisce che quest’ultimo non fosse richiesto ai “ cittadini in possesso … della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge ” (che sarebbe la sua situazione avendo ottenuto la nomina con decreto del Prefetto di Avellino in data 22 novembre 1991).
In ogni caso egli sostiene che la revoca non reca alcuna motivazione in punto di interesse pubblico al ritiro e che è stata sottoscritta da un organo diverso da quello che ha adottato l’atto di primo grado con conseguente violazione del principio cd. del “ contrarius actus ”.
La regione Campania resiste al ricorso.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 10 febbraio 2026, fissata per la trattazione della proposta istanza cautelare, il Collegio dava avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti di legge; le parti nulla osservavano.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Va premesso che nella motivazione del provvedimento si legge che il ricorrente non è in possesso di attestato di idoneità “ né era in possesso di una nomina a Guardia Giurata Volontaria Venatoria prima dell’entrata in vigore della Legge 157/1992 ”; da ciò si desume che la regione ha implicitamente ammesso che l’attestato di idoneità non è necessario nei casi in cui l’interessato abbia conseguito la nomina in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge n. 157 del 1992.
In sostanza la regione implicitamente ammette la perdurante applicabilità della previsione dell’articolo 27, comma 9 citato (applicabilità che un recente precedente della sezione ha ammesso; cfr. sentenza n. 3808 del 16 maggio 2025) ma sostiene che ne mancherebbe il presupposto di fatto, cioè il conseguimento della nomina a guardia particolare giurata venatoria prima dell’entrata in vigore della legge n. 157 del 1992.
Il ricorrente sostiene in contrario di aver conseguito la nomina a guardia giurata volontaria venatoria il 22 settembre 1991 e quindi di avere il requisito occorrente a fruire della previsione del comma 9 citato.
L’assunto del ricorrente non è fondato.
Il decreto prefettizio da lui invocato, infatti, lo nomina guardia giurata addetto alla “ vigilanza zoofila ” (alle dipendenze dell’ENPA - Ente nazionale per la protezione animali nel territorio della provincia di Avellino) e non alla vigilanza “ venatoria ”.
Come correttamente evidenziato dalla regione Campania, i titoli di guardia zoofila e di guardia venatoria sono diversi e distinti e attengono a diverse funzioni. Sul punto esiste una specifico precedente di questa sezione che ha affermato il principio secondo cui tutte le guardie zoofile, comprese quelle appartenenti all’ENPA, per esercitare vigilanza venatoria devono avere ottenuto non solo il decreto di nomina prefettizio, ma anche lo specifico attestato di idoneità rilasciato dalla Regione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 19 settembre 2022, n. 5814); del resto anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato è univoca nell’affermare che le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute hanno competenza alla vigilanza sul rispetto delle norme poste a tutela degli animali da affezione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 9 novembre 2016, n. 4653) e quindi esula da tale competenza la vigilanza sull’osservanza della normativa in materia venatoria. In questa prospettiva il precedente della sezione invocato in ricorso non è pertinente alla fattispecie all’esame, dato che esso si riferisce a soggetti che erano in possesso della qualifica da epoca anteriore alla legge n. 157 del 1992 e non avevano certificato la partecipazione al corso di aggiornamento previsto dall’articolo 28, comma 14, della legge regionale n. 26 del 2012.
Quanto alla motivazione del provvedimento, va rilevato che la revoca è intervenuta a poca distanza di tempo dall’atto revocato e quindi in una situazione di limitato consolidamento dei suoi effetti e che l’interesse pubblico al ritiro dell’atto è in re ipsa , essendo chiara la prevalenza sull’interesse del ricorrente al mantenimento del titolo dell’interesse pubblico allo svolgimento dell’attività in questione (che coinvolge esigenze di pubblica sicurezza) da soggetti in possesso delle prescritte qualifiche.
Infine il ritiro è stato disposto dal medesimo organo che ha adottato il provvedimento di primo grado (come conferma la circostanza che i due atti sono stati sottoscritti dalla medesima persona fisica); la differenza di unità organizzativa denunciata in ricorso dipende semplicemente da modifiche dell’assetto organizzativo della regione (passaggio dalle unità operative dirigenziali – UOD alle unità operative semplici – UOS incardinate in settori).
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ZZ, Presidente
ID RI, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID RI | IA ZZ |
IL SEGRETARIO