TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 16/02/2026, n. 1109
TAR
Sentenza breve 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della revoca per applicazione della legge regionale n. 26/2012

    La Corte ha ritenuto che il decreto prefettizio invocato dal ricorrente lo nominasse guardia giurata addetta alla vigilanza zoofila e non venatoria. Pertanto, non sussiste il presupposto di fatto per beneficiare della deroga prevista dall'art. 27, comma 9 della legge n. 157/1992, che richiede la nomina specifica a guardia venatoria volontaria prima dell'entrata in vigore della legge stessa. La distinzione tra vigilanza zoofila e venatoria è stata confermata da precedenti giurisprudenziali.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per carenza di interesse pubblico

    La revoca è intervenuta a breve distanza dall'atto revocato, in una situazione di limitato consolidamento degli effetti. L'interesse pubblico al ritiro dell'atto è considerato in re ipsa, data la prevalenza dell'interesse pubblico allo svolgimento dell'attività da parte di soggetti qualificati rispetto all'interesse del singolo al mantenimento del titolo.

  • Rigettato
    Vizio di legittimazione dell'organo che ha adottato l'atto di revoca

    Il ritiro è stato disposto dal medesimo organo che ha adottato il provvedimento di primo grado, come confermato dalla sottoscrizione della medesima persona fisica. La differenza di unità organizzativa è dovuta a modifiche dell'assetto organizzativo della regione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 16/02/2026, n. 1109
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1109
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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