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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/09/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3252/2024 R.G. sul ricorso depositato il 24/06/2024 proposto da (difesa dall'avv. Margherita Accardo) Parte_1 nei confronti di ( Controparte_1 difeso da avv. Ettore Triolo) viste le note scritte delle parti, così definitivamente provvedendo :
“ Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza, per 52 giornate nell'anno 2016, 152 giornate nell'anno 2017 e
102 giornate nell'anno 2018; per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante ad eseguire la relativa CP_1 iscrizione rispristinando gli elenchi originari, nonché dichiarare che la ricorrente nulla deve restituire all'ente convenuto a titolo di indebito per DS agricola anni 2016, 2017 e 2018 contestato con le modalità meglio descritte in ricorso.
Con ogni conseguenza di legge e vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Parte ricorrente deduceva, in sintesi :
1 che negli anni dal 2016 al 2018 ha lavorato come operaia agricola alle dipendenze dell'azienda del sig. , C.F. venendo occupata per complessive Parte_2 C.F._1
52 giornate nel 2016 (dal 12 ottobre al 31 dicembre), 152 nel 2017 (dal 9 giugno al 31 dicembre,) e
95 nel 2018 (dall'8 marzo al 30 giugno);
che di conseguenza è stata iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, per le indicate giornate di lavoro prestate;
-che con tre separate missive del 07, 12 e 13 marzo 2024, recapitate in data 19/03/2024,
l' le ha comunicato di aver accertato l'indebito Controparte_1 pagamento di € 1.002,07 a titolo di DS agricola 2016, € 2.967,29 a titolo di DS agricola 2017 ed
€ 1.863,01 a titolo di DS agricola 2018;
che l'indebito sarebbe stato determinato dalla cancellazione dell'istante dagli Elenchi Anagrafici dei Lavoratori Agricoli del Comune di residenza per gli anni sopra menzionati, in seguito a disconoscimento dei relativi rapporti di lavoro;
-che la ricorrente non ha mai avuto comunicazione da parte dell' , né per altro verso CP_1 conoscenza, della menzionata cancellazione, e pertanto con istanza di accesso agli atti ex art. 22 L.
241/90 ha richiesto all' copia della documentazione inerente al relativo procedimento CP_1 amministrativo (all. 2), e dalla documentazione inviata in riscontro dall'ente (all. 3) è stato possibile appurare che la notifica dell'elenco di variazione nel quale il disconoscimento è “confluito” è avvenuta mediante pubblicazione telematica sul portale per soli 15 giorni dal 1 al 25 marzo CP_1
2020, modalità chiaramente lesive del diritto di difesa della lavoratrice come già evidenziato anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 45/2021;
-che in tali condizioni il termine di decadenza di cui all'art. 22 co. I D.L. 7/70 non può che considerarsi decorrente dal momento in cui la lavoratrice ha avuto effettiva conoscenza della cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, e quindi dalla data di ricevimento delle contestazioni di indebito per DS agricola notificatele in data 19/03/2024;
-che la ricorrente ha proposto le impugnative di legge (in data 30/04/2024 e 05/06/2024, all. 4) senza avere riscontro di sorta;
-che il provvedimento assunto dall' si appalesa illegittimo, dal momento che ha CP_1 effettivamente svolto l'attività lavorativa di operaia agricola così come denunciata dal datore di lavoro.
Si costituiva il resistente come in epigrafe , contestando la domanda;
eccepiva la decadenza CP_1 dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi e nel merito ribadiva l'esito degli accertamenti ispettivi.
2 ****
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato
Il procedimento concerne l'accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura della ricorrente negli anni 2016, 2017 e 2018 nonché la valutazione della fondatezza delle prestazioni di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017 e 2018 e l'infondatezza delle conseguenti CP_ comunicazioni di indebito fatte pervenire dall' .
DISCONOSCIMENTO ISCRIZIONE - CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI
Quanto alla prima questione , ossia la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi negli anni CP_ indicati, l' deduce la variazione negli elenchi con la cancellazione a seguito di verbali ispettivi .
In ordine alla questione di valida iscrizione negli elenchi anni 2016, 2017 e 2018 va rilevato che i CP_ provvedimenti di cancellazione dagli elenchi sono stati pubblicati in via telematica dall' nel periodo 10/03/2020 al 25/03/2020 La circostanza è documentata e non impugnata di falso per cui fa fede provenendo da attestazione di ente pubblico CP_ L' ha quindi eccepito la decadenza dalla impugnazione del disconoscimento perché
l'impugnazione ormai tardiva .
L'eccezione dell' è fondata CP_1
In giurisprudenza si afferma : < Orbene sul punto deve in primo luogo rilevarsi il principio secondo cui < ….il termine per proporre azione giudiziale contro la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli non è quello annuale previsto dall'art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639, bensì quello di 120 giorni previsto dal D.L. 7/1970, il quale, come è noto, decorre dalla data di definitività che, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 375 del 1993, si concreta solo quando siano decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro la cancellazione (30 giorni) e quelli per la formazione del silenzio-rigetto (ulteriori 90 giorni), nonché quelli per l'impugnazione amministrativa (30 giorni) e per la formazione del silenzio rigetto contro la stessa (90 giorni).
(…)Quando non si verifica uno degli eventi della sequenza indicata dall'art. 11, i centoventi giorni vanno calcolati a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'adempimento omesso andava compiuto.
Al riguardo, è opportuno rammentare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “….in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide
3 con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis,Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass.
23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Cass. Sez. lav., 17/01/2017, n.994 > così Corte Appello Reggio Calabria sent . n 409/2022 pubbl. il 12/10/2022 .
La Suprema Corte in una pronuncia successiva ha affermato < 1.– A fondamento della decisione, i giudici d'appello argomentano che il disconoscimento delle giornate lavorative è stato pubblicato dal 15 dicembre 2013 al 30 dicembre 2013 con modalità telematiche, previste in via esclusiva dall'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6(…….)Nel caso di specie, l'appellante ha presentato tempestivi ricorsi in sede amministrativa il 24 gennaio 2014, ma le decisioni non sono state notificate nei novanta giorni successivi e si è dunque formato, il 24 aprile 2014, il silenzio rigetto
(art. 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375). Da tale data, pertanto, decorre il termine di trenta giorni per presentare ricorso alla Commissione superiore e, dall'inutile scadenza del termine indicato e dalla conseguente definitività del provvedimento amministrativo, prende avvio il termine di centoventi giorni, sancito per l'instaurazione del giudizio (art. 22 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83). Né tale termine può essere differito in considerazione dei ricorsi amministrativi tardivamente proposti,
«quando già il silenzio-rigetto doveva ritenersi divenuto definitivo (per scadenza del termine di impugnabilità in sede amministrativa) in data 26.5.2014» (pagina 9 della sentenza d'appello). Ne discende che è tardiva l'azione intrapresa soltanto il 13 novembre 2014, allorché il termine di decadenza era già decorso invano ….. > così cass Sez. L, Ordinanza n. 11197 del 2024.
Anche altra pronuncia < Il termine decorre infatti -per espressa previsione normativa- dalla definitività del provvedimento amministrativo, che può formarsi sia per mancato o tardivo ricorso amministrativo del privato, sia per decisione amministrativa sul ricorso, sia infine per decorso dei termini per la stessa.
Né il consolidamento del provvedimento amministrativo (e l'inizio del decorso del termine decadenziale per il ricorso giurisdizionale) è escluso dalla proposizione di ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie simile alla presente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 381 del 2024, che ha sottolineato come anche il difetto di competenza dell'organo amministrativo sollecitato dal ricorso amministrativo del privato, che peraltro non rileva in sé quale vizio dell'atto ma solo per i riflessi sul diritto azionato, deve essere
4 fatto valere nell'ambito dell'impugnazione avverso il provvedimento di cancellazione, che va impugnato nel termine decadenziale).
Può dunque affermarsi che il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall'articolo 22 del decreto legge 7/70, convertito in legge 83/70, decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, quale che sia la causa della definitività di esso. La questione di legittimità costituzionale proposta
-che peraltro è strutturata in relazione alle garanzie del procedimento amministrativo le cui tutele prescindono da quelle relative alla fase giurisdizionale cui invece la decadenza si ricollega- è manifestamente infondata proprio per le ragioni su evidenziate, che ricollegano il dies a quo alla definitività del provvedimento amministrativo comunque formatasi, e per quelle alla base dell'istituto della decadenza, che è finalizzato al conseguimento di una certezza giuridica. ).> Cass
7987/2024.
Più di recente per gli effetti della decadenza sulla prestazione < Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70
(Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24). In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime CP_ l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non CP_1 impugnato nei termini di decadenza dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.>
Cass Sez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024.
Il ricorso amministrativo tardivo non può dunque spostare il termine maturato ( vedi anche Cass
7987/2024).
Nel caso di specie la comunicazione della cancellazione / variazione a zero è avvenuta con modalità telematiche .
Va detto che, all'epoca della pubblicazione telematica ( periodo marzo 2020), il regime normativo non prevedeva la comunicazione individuale perché era prevista la comunicazione telematica ritenuta dalla legge valida erga omnes.
5 Sottoposta la questione di costituzionalità della previsione di legge , la Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021 non ha dichiarato la illegittimità costituzionale statuendo che < 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre
2020, n. 120, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' CP_1 provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata – in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n.
98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità CP_1 telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.>.
Per la legittimità della comminata decadenza dopo la comunicazione del disconoscimento con modalità telematiche è consolidata la giurisprudenza di legittimità più recente ( vedasi Cass sez.L.
33835/2023, Cass. Sez L 4469/2024, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26284 del 2025 e Cass
Sez. L, Ordinanza n. 23648 del 2025).
****
Ciò premesso nel caso di specie parte ricorrente , pur all'epoca essendo previsto il sistema di pubblicazione telematica , non ha curato di verificare e controllare la pubblicazione .
Il sistema però della pubblicazione telematica è stato ritenuto legittimo e pure l'idoneità della pubblicazione telematica a garantire la conoscibilità dell'atto erga omnes (punto 5.2. del
Considerato in diritto della sentenza della Corte Costituzionale ) per cui non può ritenersi
6 inefficace( in tema per l'applicazione del sistema di pubblicazione telematica e degli effetti della decadenza dalla impugnazione anche Cass. n. 4469/2024 e n. 10038/2024).
Ne discende che all'epoca della pubblicazione telematica era un onere della parte ricorrente , quale lavoratrice in agricoltura, controllare periodicamente le pubblicazioni relative agli CP_1 elenchi dei lavoratori agricoli .
Parte ricorrente non allega invece di aver proceduto a informarsi in tempi ragionevolmente prossimi alla pubblicazione ma risulta solo dopo anni essersi opposta a seguito dei provvedimenti CP_ dell' ricevuti
Giustificare tale inerzia , che all'evidenza appare protratta per alcuni anni , vorrebbe significare vanificare un sistema previsto all'epoca dalla legge ma ciò non è consentito perchè equivarrebbe a disapplicare la legge .
Nè si allegano e si provano impedimenti tecnici di accesso alla pubblicazione telematica . Nessuna ipotesi di forza maggiore allega che abbia impedito la tempestiva conoscenza e l'attivazione sollecita entro i termini di decadenza
Il ricorso amministrativo è del 2024 quando ormai la decadenza era maturata e lo stesso ricorso giudiziale è depositato ormai essendo maturata la decadenza dei 120 giorni .
Va dunque dichiarata la decadenza dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli qui in esame il che priva di fondamento l'asserito diritto all'iscrizione negli elenchi per gli anni in contestazione e preclude ogni esame nel concreto della sussistenza dei rapporti di lavoro.
MERITO - INDENNITÀ DISOCCUPAZIONE AGRICOLA ANNI 2016, 2017 e 2018
Una volta che non risulta accertato il diritto alla reiscrizione negli elenchi per quanto sopra considerato per effetto della cancellazione non impugnata tempestivamente , consegue la perdita anche del diritto alle prestazioni correlate ( in tale senso Cass n. 6229 del 2019, e in conformità Cass 23615 Anno 2021 e di recente Cass Ord. Sez. L Num. 29614 Anno 2022 secondo cui < .
1. La decadenza è prevista dall'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n.
7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del d.l. n. 7 del 1970 e lesivi di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria «nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». L'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato. Tale decadenza non solo non beneficia della sanatoria accordata dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, in quanto tocca una
7 materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass., sez.
VI-L, 25 agosto 2020, n. 17653). La previsione di un termine di decadenza persegue l'esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità, e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (Corte cost., sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto). >
Inoltre < Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24).
In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione CP_ negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno,
l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza CP_1 dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.> CassSez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024
Orbene la decadenza maturata come sopra esclude il rilievo l'accertamento di merito dei rapporti perché è definitiva ormai la cancellazione dagli elenchi agricoli .
Ciò rende irrilevante la cognizione sul fatto e i rapporti di lavoro escludendo il requisito assicurativo per la disoccupazione , il che esclude il diritto a percepire le indennità di disoccupazione agricola che pertanto sono indebitamente erogate generando inoltre un indebito CP_ ripetibile dall' ai sensi dell'art 2033 cc
La domanda va dunque respinta.
SPESE
Spese del giudizio - manca dichiarazione di esonero dalle spese - a carico della parte ricorrente per la soccombenza liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto
8 riguardo al valore( indeterminato basso ) e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 30.9.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3252/2024 R.G. sul ricorso depositato il 24/06/2024 proposto da (difesa dall'avv. Margherita Accardo) Parte_1 nei confronti di ( Controparte_1 difeso da avv. Ettore Triolo) viste le note scritte delle parti, così definitivamente provvedendo :
“ Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza, per 52 giornate nell'anno 2016, 152 giornate nell'anno 2017 e
102 giornate nell'anno 2018; per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante ad eseguire la relativa CP_1 iscrizione rispristinando gli elenchi originari, nonché dichiarare che la ricorrente nulla deve restituire all'ente convenuto a titolo di indebito per DS agricola anni 2016, 2017 e 2018 contestato con le modalità meglio descritte in ricorso.
Con ogni conseguenza di legge e vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Parte ricorrente deduceva, in sintesi :
1 che negli anni dal 2016 al 2018 ha lavorato come operaia agricola alle dipendenze dell'azienda del sig. , C.F. venendo occupata per complessive Parte_2 C.F._1
52 giornate nel 2016 (dal 12 ottobre al 31 dicembre), 152 nel 2017 (dal 9 giugno al 31 dicembre,) e
95 nel 2018 (dall'8 marzo al 30 giugno);
che di conseguenza è stata iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, per le indicate giornate di lavoro prestate;
-che con tre separate missive del 07, 12 e 13 marzo 2024, recapitate in data 19/03/2024,
l' le ha comunicato di aver accertato l'indebito Controparte_1 pagamento di € 1.002,07 a titolo di DS agricola 2016, € 2.967,29 a titolo di DS agricola 2017 ed
€ 1.863,01 a titolo di DS agricola 2018;
che l'indebito sarebbe stato determinato dalla cancellazione dell'istante dagli Elenchi Anagrafici dei Lavoratori Agricoli del Comune di residenza per gli anni sopra menzionati, in seguito a disconoscimento dei relativi rapporti di lavoro;
-che la ricorrente non ha mai avuto comunicazione da parte dell' , né per altro verso CP_1 conoscenza, della menzionata cancellazione, e pertanto con istanza di accesso agli atti ex art. 22 L.
241/90 ha richiesto all' copia della documentazione inerente al relativo procedimento CP_1 amministrativo (all. 2), e dalla documentazione inviata in riscontro dall'ente (all. 3) è stato possibile appurare che la notifica dell'elenco di variazione nel quale il disconoscimento è “confluito” è avvenuta mediante pubblicazione telematica sul portale per soli 15 giorni dal 1 al 25 marzo CP_1
2020, modalità chiaramente lesive del diritto di difesa della lavoratrice come già evidenziato anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 45/2021;
-che in tali condizioni il termine di decadenza di cui all'art. 22 co. I D.L. 7/70 non può che considerarsi decorrente dal momento in cui la lavoratrice ha avuto effettiva conoscenza della cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, e quindi dalla data di ricevimento delle contestazioni di indebito per DS agricola notificatele in data 19/03/2024;
-che la ricorrente ha proposto le impugnative di legge (in data 30/04/2024 e 05/06/2024, all. 4) senza avere riscontro di sorta;
-che il provvedimento assunto dall' si appalesa illegittimo, dal momento che ha CP_1 effettivamente svolto l'attività lavorativa di operaia agricola così come denunciata dal datore di lavoro.
Si costituiva il resistente come in epigrafe , contestando la domanda;
eccepiva la decadenza CP_1 dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi e nel merito ribadiva l'esito degli accertamenti ispettivi.
2 ****
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato
Il procedimento concerne l'accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura della ricorrente negli anni 2016, 2017 e 2018 nonché la valutazione della fondatezza delle prestazioni di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017 e 2018 e l'infondatezza delle conseguenti CP_ comunicazioni di indebito fatte pervenire dall' .
DISCONOSCIMENTO ISCRIZIONE - CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI
Quanto alla prima questione , ossia la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi negli anni CP_ indicati, l' deduce la variazione negli elenchi con la cancellazione a seguito di verbali ispettivi .
In ordine alla questione di valida iscrizione negli elenchi anni 2016, 2017 e 2018 va rilevato che i CP_ provvedimenti di cancellazione dagli elenchi sono stati pubblicati in via telematica dall' nel periodo 10/03/2020 al 25/03/2020 La circostanza è documentata e non impugnata di falso per cui fa fede provenendo da attestazione di ente pubblico CP_ L' ha quindi eccepito la decadenza dalla impugnazione del disconoscimento perché
l'impugnazione ormai tardiva .
L'eccezione dell' è fondata CP_1
In giurisprudenza si afferma : < Orbene sul punto deve in primo luogo rilevarsi il principio secondo cui < ….il termine per proporre azione giudiziale contro la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli non è quello annuale previsto dall'art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639, bensì quello di 120 giorni previsto dal D.L. 7/1970, il quale, come è noto, decorre dalla data di definitività che, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 375 del 1993, si concreta solo quando siano decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro la cancellazione (30 giorni) e quelli per la formazione del silenzio-rigetto (ulteriori 90 giorni), nonché quelli per l'impugnazione amministrativa (30 giorni) e per la formazione del silenzio rigetto contro la stessa (90 giorni).
(…)Quando non si verifica uno degli eventi della sequenza indicata dall'art. 11, i centoventi giorni vanno calcolati a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'adempimento omesso andava compiuto.
Al riguardo, è opportuno rammentare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “….in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide
3 con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis,Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass.
23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Cass. Sez. lav., 17/01/2017, n.994 > così Corte Appello Reggio Calabria sent . n 409/2022 pubbl. il 12/10/2022 .
La Suprema Corte in una pronuncia successiva ha affermato < 1.– A fondamento della decisione, i giudici d'appello argomentano che il disconoscimento delle giornate lavorative è stato pubblicato dal 15 dicembre 2013 al 30 dicembre 2013 con modalità telematiche, previste in via esclusiva dall'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6(…….)Nel caso di specie, l'appellante ha presentato tempestivi ricorsi in sede amministrativa il 24 gennaio 2014, ma le decisioni non sono state notificate nei novanta giorni successivi e si è dunque formato, il 24 aprile 2014, il silenzio rigetto
(art. 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375). Da tale data, pertanto, decorre il termine di trenta giorni per presentare ricorso alla Commissione superiore e, dall'inutile scadenza del termine indicato e dalla conseguente definitività del provvedimento amministrativo, prende avvio il termine di centoventi giorni, sancito per l'instaurazione del giudizio (art. 22 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83). Né tale termine può essere differito in considerazione dei ricorsi amministrativi tardivamente proposti,
«quando già il silenzio-rigetto doveva ritenersi divenuto definitivo (per scadenza del termine di impugnabilità in sede amministrativa) in data 26.5.2014» (pagina 9 della sentenza d'appello). Ne discende che è tardiva l'azione intrapresa soltanto il 13 novembre 2014, allorché il termine di decadenza era già decorso invano ….. > così cass Sez. L, Ordinanza n. 11197 del 2024.
Anche altra pronuncia < Il termine decorre infatti -per espressa previsione normativa- dalla definitività del provvedimento amministrativo, che può formarsi sia per mancato o tardivo ricorso amministrativo del privato, sia per decisione amministrativa sul ricorso, sia infine per decorso dei termini per la stessa.
Né il consolidamento del provvedimento amministrativo (e l'inizio del decorso del termine decadenziale per il ricorso giurisdizionale) è escluso dalla proposizione di ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie simile alla presente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 381 del 2024, che ha sottolineato come anche il difetto di competenza dell'organo amministrativo sollecitato dal ricorso amministrativo del privato, che peraltro non rileva in sé quale vizio dell'atto ma solo per i riflessi sul diritto azionato, deve essere
4 fatto valere nell'ambito dell'impugnazione avverso il provvedimento di cancellazione, che va impugnato nel termine decadenziale).
Può dunque affermarsi che il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall'articolo 22 del decreto legge 7/70, convertito in legge 83/70, decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, quale che sia la causa della definitività di esso. La questione di legittimità costituzionale proposta
-che peraltro è strutturata in relazione alle garanzie del procedimento amministrativo le cui tutele prescindono da quelle relative alla fase giurisdizionale cui invece la decadenza si ricollega- è manifestamente infondata proprio per le ragioni su evidenziate, che ricollegano il dies a quo alla definitività del provvedimento amministrativo comunque formatasi, e per quelle alla base dell'istituto della decadenza, che è finalizzato al conseguimento di una certezza giuridica. ).> Cass
7987/2024.
Più di recente per gli effetti della decadenza sulla prestazione < Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70
(Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24). In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime CP_ l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non CP_1 impugnato nei termini di decadenza dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.>
Cass Sez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024.
Il ricorso amministrativo tardivo non può dunque spostare il termine maturato ( vedi anche Cass
7987/2024).
Nel caso di specie la comunicazione della cancellazione / variazione a zero è avvenuta con modalità telematiche .
Va detto che, all'epoca della pubblicazione telematica ( periodo marzo 2020), il regime normativo non prevedeva la comunicazione individuale perché era prevista la comunicazione telematica ritenuta dalla legge valida erga omnes.
5 Sottoposta la questione di costituzionalità della previsione di legge , la Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021 non ha dichiarato la illegittimità costituzionale statuendo che < 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre
2020, n. 120, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' CP_1 provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata – in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n.
98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità CP_1 telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.>.
Per la legittimità della comminata decadenza dopo la comunicazione del disconoscimento con modalità telematiche è consolidata la giurisprudenza di legittimità più recente ( vedasi Cass sez.L.
33835/2023, Cass. Sez L 4469/2024, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26284 del 2025 e Cass
Sez. L, Ordinanza n. 23648 del 2025).
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Ciò premesso nel caso di specie parte ricorrente , pur all'epoca essendo previsto il sistema di pubblicazione telematica , non ha curato di verificare e controllare la pubblicazione .
Il sistema però della pubblicazione telematica è stato ritenuto legittimo e pure l'idoneità della pubblicazione telematica a garantire la conoscibilità dell'atto erga omnes (punto 5.2. del
Considerato in diritto della sentenza della Corte Costituzionale ) per cui non può ritenersi
6 inefficace( in tema per l'applicazione del sistema di pubblicazione telematica e degli effetti della decadenza dalla impugnazione anche Cass. n. 4469/2024 e n. 10038/2024).
Ne discende che all'epoca della pubblicazione telematica era un onere della parte ricorrente , quale lavoratrice in agricoltura, controllare periodicamente le pubblicazioni relative agli CP_1 elenchi dei lavoratori agricoli .
Parte ricorrente non allega invece di aver proceduto a informarsi in tempi ragionevolmente prossimi alla pubblicazione ma risulta solo dopo anni essersi opposta a seguito dei provvedimenti CP_ dell' ricevuti
Giustificare tale inerzia , che all'evidenza appare protratta per alcuni anni , vorrebbe significare vanificare un sistema previsto all'epoca dalla legge ma ciò non è consentito perchè equivarrebbe a disapplicare la legge .
Nè si allegano e si provano impedimenti tecnici di accesso alla pubblicazione telematica . Nessuna ipotesi di forza maggiore allega che abbia impedito la tempestiva conoscenza e l'attivazione sollecita entro i termini di decadenza
Il ricorso amministrativo è del 2024 quando ormai la decadenza era maturata e lo stesso ricorso giudiziale è depositato ormai essendo maturata la decadenza dei 120 giorni .
Va dunque dichiarata la decadenza dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli qui in esame il che priva di fondamento l'asserito diritto all'iscrizione negli elenchi per gli anni in contestazione e preclude ogni esame nel concreto della sussistenza dei rapporti di lavoro.
MERITO - INDENNITÀ DISOCCUPAZIONE AGRICOLA ANNI 2016, 2017 e 2018
Una volta che non risulta accertato il diritto alla reiscrizione negli elenchi per quanto sopra considerato per effetto della cancellazione non impugnata tempestivamente , consegue la perdita anche del diritto alle prestazioni correlate ( in tale senso Cass n. 6229 del 2019, e in conformità Cass 23615 Anno 2021 e di recente Cass Ord. Sez. L Num. 29614 Anno 2022 secondo cui < .
1. La decadenza è prevista dall'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n.
7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del d.l. n. 7 del 1970 e lesivi di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria «nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». L'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato. Tale decadenza non solo non beneficia della sanatoria accordata dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, in quanto tocca una
7 materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass., sez.
VI-L, 25 agosto 2020, n. 17653). La previsione di un termine di decadenza persegue l'esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità, e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (Corte cost., sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto). >
Inoltre < Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24).
In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione CP_ negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno,
l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza CP_1 dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.> CassSez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024
Orbene la decadenza maturata come sopra esclude il rilievo l'accertamento di merito dei rapporti perché è definitiva ormai la cancellazione dagli elenchi agricoli .
Ciò rende irrilevante la cognizione sul fatto e i rapporti di lavoro escludendo il requisito assicurativo per la disoccupazione , il che esclude il diritto a percepire le indennità di disoccupazione agricola che pertanto sono indebitamente erogate generando inoltre un indebito CP_ ripetibile dall' ai sensi dell'art 2033 cc
La domanda va dunque respinta.
SPESE
Spese del giudizio - manca dichiarazione di esonero dalle spese - a carico della parte ricorrente per la soccombenza liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto
8 riguardo al valore( indeterminato basso ) e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 30.9.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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