Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 25/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 343/2024 promossa da
(c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. BRESSAN ARIANNA Parte_1 C.F._1
CHIARA contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. ADRIANO PAOLO Controparte_1 P.IVA_1
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Ragioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione 30 4 24 evocava in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi esposti in narrativa così giudicare
IN VIA PRELIMINARE IN RITO ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o improcedibilità dell'atto di precetto opposto: a) per duplice pretesa allo stesso titolo della somma di € 30.119,11 intimata anche con il precetto notificato in data 03.08.2023 per cui pende avanti il Tribunale di Sondrio causa in opposizione n 642/2023 R.G.; b) per carenza di legittimazione attiva di;
IN DIRITTO Controparte_1
E NEL MERITO: ACCERTARE E DICHIARARE CHE: - le sentenze n. 448/2016 del Tribunale di Sondrio, n.
2138/2018 della Corte d'Appello di Milano e n.1846/2019 della Corte d'Appello di Milano in forma pagina 1 di 4
business di azienda a a cui favore le stesse sono state pronunciate;
- Controparte_2 [...]
non ha assolto all'onere della prova su essa incombente di dimostrare di essere CP_3
subentrata a nella titolarità dei crediti contestati dall'opponente, intimati con Controparte_2
l'atto di precetto opposto;
- l'opposta non giustifica il possesso delle sentenze rilasciate in forma esecutiva a destinataria delle medesime né ha documentato i motivi della Controparte_2
legittimità ad azionarle con precetto nei confronti dell'opposta; - sussistono ex art. 1264 c.c. motivi di nullità del precetto opposto a causa dell'omessa notifica all'opponente dell'asserita cessione dei crediti dalla stessa ripetutamente contestata;
e, per l'effetto, ANNULLARE il precetto opposto in quanto infondato in fatto in diritto e nel merito. Con vittoria spese, diritti e onorari e contributo unificato rifusi. Con ogni salvezza istruttoria.
Si costituiva la convenuta, chiedendo: disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia codesto Ill.mo Tribunale:
1. in via preliminare: a) disporre la riunione – ex art. 274 c.p.c. – della presente causa civile con quella pendente innanzi a Codesto Tribunale al n. R.G. 642/2023 – Dott.ssa Licitra – con udienza fissata al prossimo 4/02/2025;
b) accertare e dichiarare la legittimazione attiva della società esponente e, per l'effetto, respingere l'opposizione avversaria e la relativa domanda riconvenzionale;
2. nel merito: a) respingere, per le ragioni enunciate in narrativa, l'opposizione avversaria, e, per l'effetto, confermare la validità e/o efficacia dell'atto di precetto opposto;
b) in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse fondata l'opposizione avversaria, limitare l'efficacia dell'atto di precetto opposto relativamente alla diversa somma ritenuta dovuta,
3. in ogni caso: con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita con sola acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 5 2 25 sulle conclusioni delle parti.
L'opposizione non appare meritevole di accoglimento.
pagina 2 di 4 Sulla eccepita nullità del precetto opposto per duplicazione di titoli.
Il precetto opposto sarebbe, secondo parte attrice opponente, affetto da nullità in quanto contente l'intimazione a corrispondere somme già oggetto di precedente atto di precetto notificato in data
4/07/2023, cui non ha fatto seguito l'instaurazione di alcuna azione esecutiva.
Concorda il giudicante con l'argomentazione a mente della quale il creditore può notificare al debitore, sino al pagamento integrale del credito, tanti atti di precetti quanti ne ritenga necessari, purché nei precetti successivi al primo non chieda le spese, i compensi e gli accessori relativi ai precetti precedenti.
Pertanto, posto che non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito, neppure può esserlo per una parte di esso, com'è avvenuto nel caso di specie.
Sull'eccepita carenza di legittimazione attiva della società esponente
Parte convenuta opposta ha documentalmente provato i diversi passaggi societari che hanno portato alla legittimazione attiva suddetta.
In ogni caso, sulla questione relativa alla legittimazione attiva si è espressa, con efficacia di giudicato, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23172/2022 del 9/06/2022.
Sulla pretesa nullità del precetto opposto per l'asserita violazione dell'art. 1264 c.c.
Si osserva a tale proposito che qui non si tratta propriamente di “cessione di crediti”, poiché la società convenuta è semplicemente subentrata a nei rapporti contrattuali pendenti a Controparte_2
seguito di atto di conferimento di ramo di azienda.
L'opposizione viene pertanto respinta con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione,
pagina 3 di 4 condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta opposta, liquidate in euro 9.069,00, oltre spese generali, accessori di legge e succcessive.
Sondrio, 24 2 25
Il Giudice
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