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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/07/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3765 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Ottavi Tiziano. Parte_1
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Loreni Laura e Ciarelli Anna Paola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso ex art.445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 04/10/2024 la parte ricorrente concludeva perché fosse riconosciuto il suo diritto a percepire la pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, l'assegno ordinario di invalidità ex art.1 e 2 L. 222/84 fin dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data provata in corso di causa, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' CP_1 contestava la fondatezza della domanda, avendo il CTU accertato la carenza dei requisiti necessari per l'erogazione delle prestazioni richieste.
3. La domanda non può essere accolta.
4. Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico delle patologie da cui è affetto. Invero, richiamando quanto già rappresento dal CTP in sede di osservazioni alla bozza peritale in sede di ATPO, parte ricorrente ha rappresentato che il CTU ha correttamente inquadrato le patologie da cui è affetta la ricorrente;
tuttavia, avrebbe sottovalutato la patologia ortopedica e depressiva, le quali condizionano asseritamente l'attività svolta dalla ricorrente. Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'erogazione delle prestazioni richieste. Il CTU nominato dr. dopo aver esaminato la documentazione medica sanitaria Per_1 agli atti e sottoposto a visita la ricorrente, in sede di considerazioni medico legali ha rilevato che: “Ci troviamo di fronte ad un soggetto di sesso femminile, dell'età di anni 66, affetto da: “Esiti di pregresso carcinoma laringeo della corda vocale sinistra (T3 N0 M0), trattato con radioterapia e chemioterapia, in attuale follow-up negativo per ripresa di patologia. Ipertensione arteriosa. Sindrome ansioso depressiva reattiva. Spondilodiscoartrosi cervico-lombare a lieve impegno funzionale. (…) Nel caso in esame, tenuto conto delle infermità riscontrate, della scarsa incidenza funzionale che esse determinano allo stato attuale ed avuto riguardo dell'attitudine lavorativa del soggetto (di condizione agente immobiliare), si ritiene che non sussista un'apprezzabile riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni a lui confacenti, né un'abolizione della sua capacità di lavoro”. A seguito della ricezione di osservazioni del CTP di parte ricorrente, dr. Persona_2 il CTU ha controdedotto nei seguenti termini: “Il collega, nella prima parte delle sue considerazioni, riporta integralmente l'iter amministrativo e la diagnosi già formulata dal sottoscritto, ricordandoci quali siano i requisiti dell'art. 1 della legge 222/84 per poi soffermarsi sulle caratteristiche proprie dell'attività lavorativa svolta dall'assicurata. Relativamente, poi, alle successive affermazioni: “… La perizianda è stata sottoposta a trattamento radio e chemio terapico per un tumore delle corde vocali e in seguito a ciò ha sviluppato anche una Sindrome Depressiva Endoreattiva di medio-grave entità; il trattamento radio e chemio terapico ha comportato una notevole abbassamento del tono della voce fino a rendere la perizianda, dopo un paio di ore di continuo lavoro,
2 completamente afona e impossibilitata ad intrattenere adeguatamente i clienti in cerca di appartamenti da comprare o affittare. … Ad ogni modo ci permettiamo di aggiungere che, la perizianda, presenta altre patologie anche se di meno impatto sul lavoro, ma che vanno comunque ricordate in quanto regolarmente certificate: Cerebropatia vascolare ischemica, Diabete Mellito tipo II, Cardiopatia Ipertensiva II NYHA, Reflusso gastro esofageo con erosioni esofagee. Riguardo alla patologia ortopedica: Riportiamo il referto di esame radiografico della colonna vertebrale in toto e del bacino … etc…” da un lato si rileva che trattasi di un mero elenco delle patologie diagnosticate senza alcuna indicazione dell'effettiva incidenza funzionale e dall'altro si evidenzia la discrepanza con l'obiettività clinica raccolta dal sottoscritto nel corso delle operazioni peritali: “Apparato respiratorio: torace ampio, simmetrico, e ipoespansibile con gli atti del respiro. Apici polmonari ad eguale altezza e basi ipomobili;
fremito vocale tattile ipotrasmesso su tutto l'ambito. Apparato cardiocircolatorio: itto della punta non visibile né palpabile. Aia cardiaca apparentemente nei limiti della norma. Azione cardiaca ritmica a media frequenza con toni netti su tutti i focolai e pause libere. Polsi periferici nei limiti della norma. Modico edema a carico degli arti inferiori. Addome: globoso con cicatrice ombelicale normointroflessa. Alla palpazione superficiale e profonda si presenta trattabile e non dolente. Fegato e milza non palpabili. Apparato uropoietico:
negativo bilateralmente. Apparato locomotore: Arti superiori: lieve Per_3 limitazione funzionale dei movimenti delle spalle. Arti inferiori: lieve limitazione dell'escursione articolare dell'articolazione coxo-femorale bilateralmente. Rachide: spinalgia pressoria e modesta contrattura dolorosa delle masse muscolari paravertebrali a livello dorsolombare dove la mobilità distrettuale risulta ridotta di circa ¼ per via antalgica. Cambi posturali eseguiti in autonomia. Deambulazione come di norma. Esame neuro-psichico: soggetto ben orientato nel tempo e nello spazio. Al colloquio accede con buona collaborazione, non emergono dispercezioni né alterazioni dell'affettività; il tono dell'umore è orientato in senso depressivo” La valutazione medico legale, in qualsiasi ambito venga svolta, non può prescindere dal connubio tra il rigorismo obiettivo e la dominante conoscenza del rapporto giuridico cui il fatto si riferisce. L'obiettività clinica sopra riportata conferma la scarsa incidenza funzionale che tali patologie, allo stato attuale, determinano e come le stesse non siano tali da causare un'apprezzabile riduzione della capacità lavorativa del soggetto (di condizione agente immobiliare) a meno di un terzo in occupazioni a lui confacenti. Per quanto concerne l'obiettività clinica riportata nelle visite specialistiche menzionate dal Dott. – Esame radiografico della colonna vertebrale in toto e del Persona_2 bacino eseguito in data 08/05/2023 e Visita psichiatrica eseguita in data 15/05/2023- nelle sue osservazioni ci si limita, in tale sede, a rilevarne la discrepanza con quanto evidenziato dal sottoscritto in corso di operazioni peritali. Ha, pertanto, confermato le valutazioni espresse con la bozza, accertando che: ““la Sig.ra NON ha la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le proprie Parte_1
3 attitudini ridotta a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale (art. 1 Legge 222/84) e NON ha la capacità di lavoro permanentemente abolita (art. 2 Legge 222/84)”. Dall'elaborato peritale, pertanto, si evince che il consulente ha chiaramente compreso la tipologia di valutazione medico legale da effettuare avendo valutato, con un giudizio motivato e scevro da censure, la capacità lavorativa specifica della ricorrente in relazione alla concreta attività svolta.
5. L'elaborato peritale appare sufficientemente descrittivo delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e dalla documentazione medica in atti. Rispetto ai puntuali apprezzamenti contenuti nella perizia, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto, con corretta metodologia medico-legale, a sostegno delle sue valutazioni. Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Le contestazioni alla consulenza si appalesano quindi generiche, non risultando specifici rilievi critici che traggano alimento dalla documentazione medica prodotta e che segnalino incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dal consulente. Anche la produzione documentale allegata all'istanza del 21.05.2025 non attesta un aggravamento delle condizioni sanitarie della ricorrente, in particolare con riferimento alle patologie ortopedica e psichiatrica – asseritamente sottovalutate - tali da comportare un rinnovo della consulenza. Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Pertanto, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene ai vizi del procedimento logico formale del CTU e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
4 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
7. Stante in atti la dichiarazione ex art. 152 c.p.c., le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di (R.G. 3765/2024), ogni contraria domanda, Parte_1 CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
5
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3765 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Ottavi Tiziano. Parte_1
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Loreni Laura e Ciarelli Anna Paola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso ex art.445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 04/10/2024 la parte ricorrente concludeva perché fosse riconosciuto il suo diritto a percepire la pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, l'assegno ordinario di invalidità ex art.1 e 2 L. 222/84 fin dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data provata in corso di causa, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' CP_1 contestava la fondatezza della domanda, avendo il CTU accertato la carenza dei requisiti necessari per l'erogazione delle prestazioni richieste.
3. La domanda non può essere accolta.
4. Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico delle patologie da cui è affetto. Invero, richiamando quanto già rappresento dal CTP in sede di osservazioni alla bozza peritale in sede di ATPO, parte ricorrente ha rappresentato che il CTU ha correttamente inquadrato le patologie da cui è affetta la ricorrente;
tuttavia, avrebbe sottovalutato la patologia ortopedica e depressiva, le quali condizionano asseritamente l'attività svolta dalla ricorrente. Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'erogazione delle prestazioni richieste. Il CTU nominato dr. dopo aver esaminato la documentazione medica sanitaria Per_1 agli atti e sottoposto a visita la ricorrente, in sede di considerazioni medico legali ha rilevato che: “Ci troviamo di fronte ad un soggetto di sesso femminile, dell'età di anni 66, affetto da: “Esiti di pregresso carcinoma laringeo della corda vocale sinistra (T3 N0 M0), trattato con radioterapia e chemioterapia, in attuale follow-up negativo per ripresa di patologia. Ipertensione arteriosa. Sindrome ansioso depressiva reattiva. Spondilodiscoartrosi cervico-lombare a lieve impegno funzionale. (…) Nel caso in esame, tenuto conto delle infermità riscontrate, della scarsa incidenza funzionale che esse determinano allo stato attuale ed avuto riguardo dell'attitudine lavorativa del soggetto (di condizione agente immobiliare), si ritiene che non sussista un'apprezzabile riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni a lui confacenti, né un'abolizione della sua capacità di lavoro”. A seguito della ricezione di osservazioni del CTP di parte ricorrente, dr. Persona_2 il CTU ha controdedotto nei seguenti termini: “Il collega, nella prima parte delle sue considerazioni, riporta integralmente l'iter amministrativo e la diagnosi già formulata dal sottoscritto, ricordandoci quali siano i requisiti dell'art. 1 della legge 222/84 per poi soffermarsi sulle caratteristiche proprie dell'attività lavorativa svolta dall'assicurata. Relativamente, poi, alle successive affermazioni: “… La perizianda è stata sottoposta a trattamento radio e chemio terapico per un tumore delle corde vocali e in seguito a ciò ha sviluppato anche una Sindrome Depressiva Endoreattiva di medio-grave entità; il trattamento radio e chemio terapico ha comportato una notevole abbassamento del tono della voce fino a rendere la perizianda, dopo un paio di ore di continuo lavoro,
2 completamente afona e impossibilitata ad intrattenere adeguatamente i clienti in cerca di appartamenti da comprare o affittare. … Ad ogni modo ci permettiamo di aggiungere che, la perizianda, presenta altre patologie anche se di meno impatto sul lavoro, ma che vanno comunque ricordate in quanto regolarmente certificate: Cerebropatia vascolare ischemica, Diabete Mellito tipo II, Cardiopatia Ipertensiva II NYHA, Reflusso gastro esofageo con erosioni esofagee. Riguardo alla patologia ortopedica: Riportiamo il referto di esame radiografico della colonna vertebrale in toto e del bacino … etc…” da un lato si rileva che trattasi di un mero elenco delle patologie diagnosticate senza alcuna indicazione dell'effettiva incidenza funzionale e dall'altro si evidenzia la discrepanza con l'obiettività clinica raccolta dal sottoscritto nel corso delle operazioni peritali: “Apparato respiratorio: torace ampio, simmetrico, e ipoespansibile con gli atti del respiro. Apici polmonari ad eguale altezza e basi ipomobili;
fremito vocale tattile ipotrasmesso su tutto l'ambito. Apparato cardiocircolatorio: itto della punta non visibile né palpabile. Aia cardiaca apparentemente nei limiti della norma. Azione cardiaca ritmica a media frequenza con toni netti su tutti i focolai e pause libere. Polsi periferici nei limiti della norma. Modico edema a carico degli arti inferiori. Addome: globoso con cicatrice ombelicale normointroflessa. Alla palpazione superficiale e profonda si presenta trattabile e non dolente. Fegato e milza non palpabili. Apparato uropoietico:
negativo bilateralmente. Apparato locomotore: Arti superiori: lieve Per_3 limitazione funzionale dei movimenti delle spalle. Arti inferiori: lieve limitazione dell'escursione articolare dell'articolazione coxo-femorale bilateralmente. Rachide: spinalgia pressoria e modesta contrattura dolorosa delle masse muscolari paravertebrali a livello dorsolombare dove la mobilità distrettuale risulta ridotta di circa ¼ per via antalgica. Cambi posturali eseguiti in autonomia. Deambulazione come di norma. Esame neuro-psichico: soggetto ben orientato nel tempo e nello spazio. Al colloquio accede con buona collaborazione, non emergono dispercezioni né alterazioni dell'affettività; il tono dell'umore è orientato in senso depressivo” La valutazione medico legale, in qualsiasi ambito venga svolta, non può prescindere dal connubio tra il rigorismo obiettivo e la dominante conoscenza del rapporto giuridico cui il fatto si riferisce. L'obiettività clinica sopra riportata conferma la scarsa incidenza funzionale che tali patologie, allo stato attuale, determinano e come le stesse non siano tali da causare un'apprezzabile riduzione della capacità lavorativa del soggetto (di condizione agente immobiliare) a meno di un terzo in occupazioni a lui confacenti. Per quanto concerne l'obiettività clinica riportata nelle visite specialistiche menzionate dal Dott. – Esame radiografico della colonna vertebrale in toto e del Persona_2 bacino eseguito in data 08/05/2023 e Visita psichiatrica eseguita in data 15/05/2023- nelle sue osservazioni ci si limita, in tale sede, a rilevarne la discrepanza con quanto evidenziato dal sottoscritto in corso di operazioni peritali. Ha, pertanto, confermato le valutazioni espresse con la bozza, accertando che: ““la Sig.ra NON ha la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le proprie Parte_1
3 attitudini ridotta a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale (art. 1 Legge 222/84) e NON ha la capacità di lavoro permanentemente abolita (art. 2 Legge 222/84)”. Dall'elaborato peritale, pertanto, si evince che il consulente ha chiaramente compreso la tipologia di valutazione medico legale da effettuare avendo valutato, con un giudizio motivato e scevro da censure, la capacità lavorativa specifica della ricorrente in relazione alla concreta attività svolta.
5. L'elaborato peritale appare sufficientemente descrittivo delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e dalla documentazione medica in atti. Rispetto ai puntuali apprezzamenti contenuti nella perizia, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto, con corretta metodologia medico-legale, a sostegno delle sue valutazioni. Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Le contestazioni alla consulenza si appalesano quindi generiche, non risultando specifici rilievi critici che traggano alimento dalla documentazione medica prodotta e che segnalino incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dal consulente. Anche la produzione documentale allegata all'istanza del 21.05.2025 non attesta un aggravamento delle condizioni sanitarie della ricorrente, in particolare con riferimento alle patologie ortopedica e psichiatrica – asseritamente sottovalutate - tali da comportare un rinnovo della consulenza. Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Pertanto, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene ai vizi del procedimento logico formale del CTU e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
4 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
7. Stante in atti la dichiarazione ex art. 152 c.p.c., le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di (R.G. 3765/2024), ogni contraria domanda, Parte_1 CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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