CA
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/09/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia CE Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 943/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 18 giugno 2025, promossa in questo grado
DA
nato a [...] il [...] ( C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Canicattì, viale Regina Margherita n. 154 presso lo studio dell'avv. Maria
Lo CE che lo rappresenta e difende, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 30/10/2019, il Tribunale di Agrigento rigettava l'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
e dichiarava compensate tra le parti le spese processuali.
[...]
Esponeva il primo giudice che la pretesa azionata dall' atteneva Controparte_2
ad un provvedimento sanzionatorio adottato per l'utilizzazione di lavoratori irregolari ovvero lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
L'opposto a sostegno dell'assunto, desunto dal verbale degli Ispettori del Lavoro redatto in sede ispettiva, aveva allegato, oltre al verbale medesimo, le dichiarazioni assunte durante gli accertamenti.
Costituiva principio pacifico che nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione faceva piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti.
Nella specie l'ente opposto aveva rispettato l'iter in precedenza delineato, con conseguente rigetto dell'opposizione in esame dovendosi peraltro ritenere correttamente applicata la sanzione irrogata nei confronti dell'opponente oltre c h e s u f f i c i e n t e m e n t e m o t i v a t e n e l l ' a m b i t o dell'ordinanza impugnata le ragioni di fatto e di diritto che la supportavano.
Avverso la predetta sentenza Lo CE proponeva appello esponendo che alla Parte_1
dinamica dei fatti e dalle dichiarazioni rese dalle persone trovate sui luoghi, non emergeva alcun elemento idoneo a dare prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra lo stesso e le persone trovate casualmente sul proprio fondo.
Era incomprensibile come il CE di primo grado possa avere attribuito valore di piena prova alle dichiarazioni dei lavoratori che, peraltro, non venivano neppure richiamate nello specifico.
Peraltro i fatti erano accaduti nelle primissime ore del mattino quando era ancora buio e questo elemento, dunque, dimostrava e a spiegava l'errato accesso dei lavoratori nel suo fondo dove, peraltro, non vi erano i presupposti e le condizioni per svolgere l'attività lavorativa cui erano diretti i presunti lavoratori ( attività di copertura del fondo) poiché il suo vigneto era già stato quasi tutto coperto dai lavoratori che erano già alle sue dipendenze . 4
Le persone fermate, nel momento in cui erano scese sul fondo, avevano con sè delle scale che sarebbero servite per montare i teloni ma nel suo fondo le scale erano già presenti perché il vigneto era già stato coperto e non di certo da queste persone che, peraltro, affermavano che erano lì per la prima volta .
In definitiva che i presunti lavoratori fossero diretti alla copertura del suo fondo era soltanto frutto degli apprezzamenti ed ipotesi dei verbalizzanti, dal momento che i cittadini romeni era stati fermati all'atto di discesa dal pulmino e non, invece, mentre materialmente svolgevano l'attività lavorativa.
Nessuno dei presunti lavoratori trovati nel fondo aveva dichiarato di conoscerlo, di essere diretti a lavorare nel suo fondo, di essere alle sue dipendenze.
La persona fermata alla guida del veicolo, che trasportava i presunti lavoratori, aveva dichiarato di non conoscerlo né, tanto meno, di fornirgli lavoratori;
né in tal senso erano stati raccolti dall'amministrazione elementi tali da poter provare l'esistenza di un rapporto tra i due.
Dell'accesso delle autorità sul suo fondo se ne accorgeva per caso dopo un pò di tempo e solo perché era diretto negli altri suoi fondi presenti in zona.
Rilevava , inoltre, che nessuno dei lavoratori era stato materialmente trovato nell'atto di collocare, distendere e/o applicare i teloni,mentre per converso alcuni erano seduti essendosi resi conto dell'erronea destinazione.
Dalla allegata perizia tecnica a firma del Dott. redatta il 27.08.2015 si evinceva Persona_1
chiaramente che “…l'appezzamento si trova nel Comune di Canicattì in Contrada Costa d'Arena
…..il terreno nel suo insieme si presentava per una maggiore quantità coperto con tendoni di plastica, al fine di proteggere da eventi atmosferici estremi, nello specifico dalla grandine il prodotto già in maturazione, con una minore quantità costituita da circa 170 piante di uva da tavola del vigneto che erano prive di copertura di tendoni. Da informazioni assunte da maestranze specializzate operanti nel territorio comunale, si è potuto appurare, che una squadra di operai costituita da quattro elementi nell'arco di una regolare giornata lavorativa di sette ore circa, può tranquillamente coprire circa
400 piante di uva da tavola. Alla luce della considerazione sopra esposta si deduce, che la copertura della porzione di vigneto scoperto costituita da circa 170 piante, può essere coperta da una squadra di operai costituita da quattro elementi, tranquillamente in meno di mezza giornata lavorativa, quantificabile in tre ore e ½ circa” .
Detta perizia ulteriormente provava l'inesistenza del rapporto di lavoro addebitatogli dall'amministrazione opposta con i cittadini rumeni. In definitiva, non aveva una mole di lavoro tale 5
da richiedere la loro assunzione;
un lavoro, tra l'altro, quello della copertura che era già stato quasi ultimato dai propri operai regolarmente assunti. Invero nellì agosto del 2015 aveva già alle proprie dipendenze degli operai la cui assunzione risultava correttamente sorretta dalla comunicazione obbligatoria UniLav, dalle denunce retributive trimestrali inps, dal pagamento dei relativi contributi nonché dall'estratto del Libro unico e dalle relative buste.
In altri termini, la mera presenza di otto persone, peraltro appena arrivate, quando era ancora buio, in un fondo non poteva determinare quale conseguenza immediata e diretta l'affermazione dell'esistenza
Pa di un rapporto di lavoro tra i primi ed il CE . Parte_1
In particolare ciò che il CE di primo grado non aveva considerato era la mancanza all'interno del verbale dell'indicazione secondo cui i lavoratori venivano trovati materialmente nell'atto di compiere l'attività lavorativa. I verbalizzanti si erano limitati esclusivamente ad affermare che i lavoratori scendevano dal pulmino con delle scale per svolgere una ipotetica attività di copertura. Ma nel suo fondo non vi era da svolgere nessuna attività di copertura poiché già completata dagli operai regolarmente assunti dall'azienda.
In tutta la documentazione presente agli atti non compariva la sua figura in comportamenti quali l'accoglimento dei presunti lavoratori, l'apertura del fondo a quest'ultimi, l'incontro tra gli stessi al fine di prendere accordi. In altri termini nessun dato raccolto evidenziava l'intesa ovvero la conoscenza ovvero ancora l'accordo tra lo stesso e i soggetti individuati nel fondo tale da poter ritenere che quest'ultimi fossero alle sue dipendenze. Non esisteva nessuna prova documentale o fotografica che poteva dimostrare l'esistenza di accordi tra lo stesso e la persona che era stata trovata alla guida del veicolo che trasportava i cittadini romeni. Né tantomeno che si trattasse di fornitura di lavoratori. In nessuna sede, infatti, era stata raggiunta la prova idonea a dimostrare che il facesse ricorso all'utilizzazione di prestazioni lavorative fornite da chi non ne fosse autorizzato (primo motivo).
Come rilevato dal verbale ispettivo, l'accertamento della presunta violazione si riferiva al mese di agosto 2015 mentre lo stesso verbale veniva notificato solo il 04.07.2016.Era evidente dunque, che il suddetto atto non andava emesso, né tanto meno la successiva ordinanza di ingiunzione, poichè tardivi ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981; erano, infatti, decorsi i termini previsti dalla legge per la contestazione/notificazione del Verbale Unico, essendo trascorso il termine di 90 gg, dal momento in cui si erano svolti gli accertamenti, come previsto dalla richiamata normativa ( secondo motivo ). 6
In subordine rilevava che l'ordinanza di ingiunzione era nulla per difetto di motivazione e violazione di legge. La sentenza impugnata affermava erroneamente, che “..il provvedimento in avversione appaia compiutamente motivato attraverso il richiamo per relationem al verbale di accertamento…”, continuando “il giudizio di opposizione…abbia ad oggetto il rapporto …e non l'atto formale di contestazione”. Detto assunto era assolutamente errato poiché l'ordinanza di ingiunzione non lo aveva posto nella condizione di conoscere i presupposti della pretesa dell'ente creditore, poiché carente degli elementi minimi necessari per la sua validità. Sussisteva ,invece, il pericolo di esecuzione forzata, insito nella stessa ordinanza.
L'ordinanza di ingiunzione, infatti, oggetto del presente giudizio, era assolutamente priva dei requisiti di cui agli artt. 1 e 6 del Decreto del Ministero delle Finanze 3.09.1999, n. 321, ossia degli elementi minimi indefettibili per la sua giuridica esistenza ed afferenti alle motivazioni sulle quali si basava l'iscrizione a ruolo (considerando, infatti, che l'ordinanza di ingiunzione costituiva già titolo esecutivo).
Il D.M. n. 321/1999 imponeva ai soggetti coinvolti nel procedimento di riscossione di indicare gli elementi essenziali che consentivano al contribuente di ricostruire la vicenda da cui prendeva le mosse la pretesa.
Tali indicazioni erano essenziali per consentire al soggetto passivo di esercitare il proprio diritto di difesa e di comprendere in quale precedente fase amministrativa si incardinava l'attuale pretesa.
Il difetto assoluto di motivazione emergeva sotto un ulteriore ed importante profilo.
Invero, a seguito della notifica del Verbale Unico di accertamento si era avvalso della facoltà di presentazione di scritti difensivi così da poter dare prova e spiegazione della propria estraneità ai fatti.
A seguito di ciò, l'amministrazione opposta avrebbe dovuto dare contezza delle proprie motivazioni poste alla base dell'emissione dell'ordinanza di ingiunzione e, quindi, del mancato accoglimento delle difese espletate dall'opponente. In altri termini, l'amministrazione, nella propria ordinanza avrebbe dovuto evidenziare le proprie motivazioni avendo riguardo, in particolare, al contenuto degli scritti difensivi indicando nello specifico i motivi del mancato accoglimento delle difese spiegate dall'opponente. Di contro nulla era rilevabile in tal senso nell'ordinanza di ingiunzione.
L'ordinanza di ingiunzione era nulla per difetto di motivazione e violazione di legge sotto ulteriore profilo.
La norma che puniva originariamente l'illecito era l'art.3 del d.l. 12/2002, convertito con modificazioni dalla legge 23.04.2002, n.73. 7
La fattispecie del c.d. “lavoro nero” era stata poi oggetto di varie rivisitazioni;
in particolare, nel periodo oggetto dell'accertamento, vi era stata la successione di due diverse novelle: la prima nel
2006 e la seconda nel 2010.
I presupposti di fatto che integravano la condotta illecita, la procedura per la sua contestazione, nonché gli organi competenti all'accertamento e alla contestazione della relativa violazione erano mutati nel tempo.
La prima modifica era stata è effettuata con la legge 248/2006, di conversione del d.l. 223/2006, che introduceva nel testo originario del decreto l'art. 36 bis.
Il legislatore del 2006 sanzionava genericamente l'impiego di lavoratori “non risultanti dalle scritture
o da altra documentazione obbligatoria”. Da tale locuzione derivavano due conseguenze rilevanti: la sanzionabilità per l'impiego di tutte le fattispecie di lavoratori c.d. “in nero”, indipendentemente da una loro qualificazione come subordinati, e la operatività di un'esimente nel caso in cui i lavoratori fossero stati indicati non solo nella documentazione lavoristica ma anche in altra documentazione tenuta dall'azienda a fini diversi, ivi compresi fini fiscali o contabili.
Successivamente, la legge 183/2010, c.d. “collegato lavoro”, entrato in vigore il 24.11.2010, aveva innovato la disciplina relativa alle sanzioni legate al c.d. “lavoro nero”, sia sotto l'aspetto sostanziale dei presupposti per la contestazione della condotta illecita, sia sotto l'aspetto sanzionatorio
(amministrativo e civile) sia infine in relazione ai poteri sanzionatori, affidati “agli organi di vigilanza che effettuavano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza” .
Rispetto ai presupposti del fatto illecito, dopo l'entrata in vigore del “collegato lavoro” la condotta illecita constava nell'impiego dei soli lavoratori “dipendenti” (con esclusione di tutte le altre tipologie contrattuali) e nella omissione di uno specifico adempimento amministrativo, ossia l'invio della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, da trasmettersi prima dell'inizio della prestazione lavorativa agli Enti competenti tramite modello “Unilav”. Tale modifica era stata voluta dal legislatore per collegare con assoluta sicurezza la condotta illecita a un adempimento lavoristico ben determinato, attese le incertezze interpretative la prassi aveva evidenziato sotto la previgente disciplina del 2006.
Veniva inoltre esclusa la sanzionabilità qualora “dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti” si evidenziasse la volontà di non occultare il rapporto, pur se sotto diversa qualificazione giuridica. Veniva inoltre introdotta una modifica in percentuale delle sanzioni civili e 8
la condotta viene resa, ai fini delle condizioni di procedibilità dell'illecito, “diffidabile” ai sensi dell'art.13 d.lgs. 124/2004.
Al contrario, dall'ordinanza di ingiunzione emessa nei suoi confronti si evinceva che la
[...]
non teneva assolutamente conto del tenore letterale della norma finendo per Controparte_1
punire una condotta, che solo sulla base di una valutazione presuntiva, si riteneva integrante gli estremi dell'illecito amministrativo.
I fatti cui si riferiva l'ordinanza di ingiunzione erano solo asseritamente accertati;
si accertava
(illegittimamente) per ciascuno dei prestatori la medesima condotta, ovvero l'aver fatto ricorso a
“..prestazioni lavorative fornite da soggetti non autorizzati alla somministrazione di lavoro ovvero al di fuori dei limiti previsti” senza tuttavia indicare quegli elementi fattuali, indispensabili, riscontrati tali da poter integrare la fattispecie normativa.
Ciò rendeva l'ordinanza di ingiunzione radicalmente nulla stante la erronea indicazione degli illeciti commessi ( terzo motivo ).
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto Controparte_3
dell'appello esponendo che non era fondata la contestazione relativa all'asserita mancata assunzione dell'onore della prova circa i fatti costitutivi della violazione contestata. Era indubbio, infatti,
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza” ed inoltre “il verbale possiede una credibilità, quanto alle dichiarazioni al verbalizzante rese dalle parti o da terzi, che può essere infirmata solo da una prova contraria”.
Le dichiarazioni dei lavoratori, quindi, in quanto verificabili anche nella loro provenienza, non tanto invertivano l'onore della prova in giudizio, imponendo alla parte opponente – datore di lavoro- di fornire dimostrazione contraria al loro contenuto, quanto più erano l'oggetto mediante cui tale onere, pur sempre gravante sull'attore sostanziale, era compiutamente assolto.
D'altronde, con sentenza n.9594 del 13 giugno 2012 le Sezioni Unite civili della Cassazione avevano confermato che “il verbale di accertamento, con cui gli organi di vigilanza avevano rilevato la presenza di uno o più lavoratori in nero nell'esercizio di lavorazioni tipiche dell'azienda, faceva fede salvo prova contraria documentale fornita dal datore di lavoro, che riesciva a smentire il verbale stesso”; nel caso di specie, il datore di lavoro non aveva fornito alcuna prova documentale atta a smentire quanto accertato. 9
In definitiva, l'Amministrazione aveva compiutamente assolto il proprio onere probatorio. Non si comprendeva, d'altronde, quali ulteriori fonti di prova avrebbe dovuto allegare l'Amministrazione, se non proprio gli elementi fattuali e conoscitivi acquisiti mediante l'istruttoria appositamente posta in essere per verificare la sussistenza o meno degli illeciti, secondo un procedimento minuziosamente disciplinato dalla legge proprio a tal fine.
Inoltre, a fondamento della violazione contestata, vi era anche il provvedimento emesso dal G.I.P del
Tribunale di Agrigento del 22/02/2016 n. 284716 R.G. GIP, ove si leggeva quanto segue: “Letto la richiesta di decreto penale di condanna depositato dal pubblico ministero il 18 gennaio 2015; premesso che il fatto oggetto di contestazione risulta provato in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi (v. C.N.R. del 28 agosto 2015 e i relativi allegati, in atti), considerato, tuttavia che il fatto suddetto non è più considerato dalla legge come reato, sibbene come illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 1, primo comma, d.lgs. n. 8/2016, … il giudice deve pronunciare sentenza inappellabile di proscioglimento, disponendo la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa … nella Direzione Territoriale del lavoro e nell'Ispettorato del Lavoro del Luogo ove
è stata commessa la violazione;
secondo il loro riparto di competenza…”.
La pronuncia di prime cure, lungi dall'aver compiuto, un'inammissibile inversione dell'onere della prova, aveva , in realtà, basato le proprie conclusioni su numerosi e concordanti elementi di prova, dotati nel loro complesso di una marcata efficacia dimostrativa in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro con i lavoratori rinvenuti nel fondo agricolo.
All'odierna udienza del 18 giugno 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
Dalla comunicazione di reato dei Carabinieri di Canicattì, in data 28 agosto 2015. si rileva che in data
27/08/2015 alle ore 05:30 in Canicatti in piazza San Diego, veniva eseguito dai militari un servizio mirato al fine di contrastare il c.d. “ caporalato ” previsto e punito dall'art. 303 bis del C.P.. Giunti sul posto si notava la presenza massiccia di gruppi dì persone pronte per recarsi nei luoghi di lavoro e dinanzi al bar San Diego veniva notato un Furgone Fiat Ducato targato AZ185FT con alla guida una persona di sesso maschile che dal sedile lato passeggero chiacchierava con varie persone che si trovavano nel/a zona. Dopo circa un quarto d'ora e precisamente alle ore 05:45, la persona sopra il detto furgone si spostava sul sedile lato guida Facendo salire due persone e dopo aver messo in moto si allontanava dalla piazza San Diego. 1 militari operanti a debita distanza seguivano il furgone che dopo circa dieci minuti si fermava su un terreno agricolo coltivato 10
ad "uva italia" e nei frattempo sopraggiungeva un autovettura fiat punto di colore verde che seguiva il furgone con a bordo cinque persone di sesso maschile_
Alle successive ore 06:10 i militari operanti intervenivano sul posto identificando le sottonotate persone:
nato a [...] il [...] ivi residente in [...], Persona_2
proprietario del furgone Fiat Ducato targato AZ 185FT; 2) nato in [...] Parte_2
il 04/12/1993 e residente in [...],21, proprietario dell'autovettura Fiat Punto targata
AK606PP; , nato in [...] il [...] e residente in [...] Controparte_4
via Lanza n.24 nato in [...] i1 10/12/1989 e residente in [...]; CP_5
nato in [...] il [...] e residente in [...]
n.19 , nato in [...] il [...] e residente in [...]
n.37; nato in [...] il [...] e residente in [...]; Controparte_8 CP_9
nato in [...] il [...] e residente in [...]; , nato in
[...] CP_10
Romania il 18/07/1978 e residente in [...].
l sopraindicati individui ai di fuori di all'atto dell'accesso ispettivo, stavano Persona_2
predisponendo le scale ed o teli in plastica da sistemare sul vigneto, mentre parlava con Persona_2
alcuni di loro ma non lavorava.
Nessuno di loro forniva agli ispettori indicazioni circa la persona per la quale lavoravano. Alle successive ore
07:00 circa si presentava sul posto il titolare dell'azienda agricola identificato in , Parte_1
nato a [...] il [...] ivi residente in [...] il quale riferiva verbalmente di non conoscere nessuno dei lavoratori e che aveva chiesto ad una persona di Canicattì di cui non diceva il nome, solo due persone per sistemare i teli sul vigneto.
Successivamente presso gli uffici della locale Compagnia Carabinieri veniva sentito a sommarie informazioni il quale dichiarava che“Ogni mattina alle ore 04:00 mi reco sempre Persona_2
a prendere qualcosa da mangiare presso il locale sito in Canicattì nelle vicinanze di piazza San
Diego, denominato Gino Panino. Stamattina dopo essermi recato da Gino Panino dove ho preso due panini, mi sono recato nell'adiacenze del bar San Diego dove mi sono fermato col mio furgone
Fiat Ducato targato AZ185FT. Nel mentre mi trovavo li dinanzi si avvicinava il cittadino rumeno che di nome fa e cognome o qualcosa di simile il quale mi chiedeva dì dare un CP_5 Per_3
passaggio a due o tre persone da portare nelle vicinanze dell'azienda Cervino ed inoltre gli dovevo prestare delle scale a mano. Cosi mi sono recato col mio furgone assieme a tre cittadini di 11
nazionalità rumena presso l'appezzamento di terreno che mi ha indicato che era sul mio CP_5
furgone. Arrivati sul posto siamo scesi dal furgone e scaricato le scale e dopo siete arrivati voi
Carabinieri per il controllo. Oltre al mio furgone c'era un'altra auto di colore verde con a bordo 5 cittadini rumeni. Voglio precisare che per il passaggio dato ai tre cittadini rumeni non ho preso denaro ma l'ho fatto solo a titolo di amicizia con che lo conosco da un po' di tempo ”. CP_5
Dal verbale di sequestro si rileva che i lavoratori identificati il 16 dicembre 2015 stavano predisponendo le scale ed o teli in plastica da sistemare sul vigneto. scusso dai Carabinieri dichiarava di lavorare alle dipendenze del sig.CE per montare le Persona_4
tende sui filari di uva
Il Lavoratore affermava che era andato a lavorare nel terreno dove sono intervenuti i CP_11
Carabinieri e che era stato contattato dal connazionale che gli avrebbe pagato la giornata. Per_5
Il lavoratore dichiarava che era andato a lavorare con l'auto del connazionale nel Controparte_7 Per_6
terreno dove è stato trovato dai Carabinieri .
Il Lavoratore dichiarava di non conoscere il proprietario del terreno dove Parte_2
doveva montare le tende.
Afferma l'appellante che la circostanza che i presunti lavoratori fossero diretti alla copertura del suo fondo era soltanto frutto degli apprezzamenti ed ipotesi dei verbalizzanti, dal momento che i cittadini romeni era stati fermati all'atto di discesa dal pulmino e non, invece, mentre materialmente svolgevano l'attività lavorativa.
Detta affermazione è in contrasto con quanto dichiarato dai lavoratori escussi dai Carabinieri i quali concordemente hanno affermato che si erano recati nel terreno dove sono intervenuti i Carabinieri per montare le tende sui filari d'uva.
Dette dichiarazioni trovano un ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese da il Persona_2
quale ha pure affermato che i lavoratori stranieri, scesi dal suo furgone, hanno portato le scale nel terreno indicatogli dall'amico e lavoratore Rumeno “ . CP_5
D'altronde la circostanza che il Lo CE abbia dichiarato che si era presentato il giorno Parte_1
del controllo presso il suo fondo agricolo in quanto mentre si stava recando presso un altro fondo di sua proprietà aveva visto gente sul luogo è circostanza rimasta priva di riscontri non avendo indicato il Lo CE dove si trovava l'altro fondo di sua proprietà. Appare invece verosimile ritenere che si stava recando sul luogo dove sono stati trovati i lavoratori irregolari in quanto intendeva controllare il lavoro che stavano effettuando sul suo fondo. 12
Né appaiono di rilievo le considerazioni espresse nella consulenza di parte redatta il 27.08.2015 dal
Dott. che ha esposto “Da informazioni assunte da maestranze specializzate operanti Persona_1
nel territorio comunale, si è potuto appurare, che una squadra di operai costituita da quattro elementi nell'arco di una regolare giornata lavorativa di sette ore circa, può tranquillamente coprire circa 400 piante di uva da tavola. Alla luce della considerazione sopra esposta si deduce, che la copertura della porzione di vigneto scoperto costituita da circa 170 piante, può essere coperta da una squadra di operai costituita da quattro elementi, tranquillamente in meno di mezza giornata lavorativa, quantificabile in tre ore e ½ circa” .
Invero dette considerazioni piuttosto che essere il frutto di elaborazioni tecniche scientifiche del consulente appaiono la risultanza di non meglio informazioni assunte dal consulente da soggetti la cui attendibilità in alcun modo è stata dimostrata e le cui generalità,comunque, non sono state neppure indicate, non consentendo . quindi neppure che potesse procedersi alla loro escussione.
Né peraltro appare in alcun modo provato che la copertura dei vigneti del con i teloni Parte_1
fosse stata già completata all'atto dell'accesso dei militari e che, pertanto, non occorreva l'opera di altri lavoratori, come assume l'appellante.
In definitiva quanto emerge dall'atto pubblico circa la presenza dei lavoratori nel terreno del Lo
CE oltra a fare indubbiamente fede fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) ,è stato inoltre pure confermato dai lavoratori in precedenza indicati e dall' . Per_2
Le dichiarazioni dei lavoratori dalle quali si desume inequivocabilmente che dovevano lavorare nel terreno presso il quale erano stati trasportati appartenente al Lo CE appaiono attendibili. E' irrilevante in proposito la circostanza che non sia stata fornita la prova della stipula di un contratto di lavoro tra il Lo CE e i lavoratori trovati nel suo fondo o, comunque, dell'impegno da parte del Lo CE di pagare ai lavoratori l'importo dovuto per la prestazione lavorativa, trattandosi di elementi desumibili presuntivamente dalle circostanza di fatto in precedenza indicate.
Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua 13
disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95,Cass. n. 24208/2020).
In definitiva appare sufficientemente provato che il Lo CE ha fatto ricorso a prestazioni di lavoro ottenute in violazione dell'art. 18, comma 2 del D.Lgs.n. 276 e succ. mod..
Per le suesposte considerazioni va rigettato il primo motivo di appello.
E' infondato il secondo motivo di appello con il quale l'appellante assume che il verbale di accertamento sarebbe stato notificato oltre il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981.
Prevede l'art. 14 della Legge 24/11/1981, n. 689 che :
“ La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.”
E' pacifico, in diritto, che n tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata ( Cass. n. 27702/2019 ) .
Orbene, nel caso di specie, il termine di novanta giorni è stato ampiamente rispettato, atteso che il dies a quo è da individuarsi nel momento in cui l' ha concluso l'accertamento che non CP_2 14
poteva che coincidere con il giorno (11/05/2016) in cui lo stesso ha acquisito la sentenza del
Tribunale di Agrigento n. 284/16 del 22/02/2016. Si legge, infatti, nel verbale unico di accertamento, che “Il giorno 11, del mese 05, dell'anno 2016, il/i sottoscritto/i , in CP_12 Controparte_13
qualità di Ispettore del Lavoro- in servizio presso l'intestata sede, ha/hanno concluso gli accertamenti ispettivi, iniziati con accesso del 27/08/2015…”. Pertanto, stante la decorrenza del termine di novanta giorni a partire dall'11/05/2016, considerato che il verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo n. 15/0409 del 30/05/2016 (prot. n. 1183 del 30/05/2016) è stato notificato il
03/06/2016, la contestazione è stata effettuata rispettando il termine di legge.
Infondato è il terzo motivo di appello. Invero il provvedimento con cui la competente P.A., disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione amministrativa è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza-ingiunzione risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, essendo oggetto dell'opposizione non il provvedimento della P.A., ma il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso ( Cass. n. 11280 del 10/05/2010 ).
Nella specie l'ordinanza ingiunzione impugnata risulta motivata , sia pure succintamente, in quanto nella stessa si fa riferimento all'avere fatto ricorso il Lo CE all'utilizzazione di prestazioni lavorative fornite da soggetti non autorizzati alla somministrazione di lavoro, con conseguente violazione dell'art. 18, comma 2 del D.Lgs.n. 276 e succ. mod..
Neppure rileva il denunciato mancato esame in sede amministrativa degli scritti difensivi del Lo
CE stante che nell'ordinanza-ingiunzione di una sanzione amministrativa, l'autorità pubblica non
è tenuta a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, a meno che le difese dell'intimato non contengano circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione o la sua gravità ( Cass. n. 3128 del 11/02/2010 ), circostanze nella specie insussistenti.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
15
La Corte, rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
Controparte_1
, avverso la sentenza resa in data 9 luglio 2021 dal Tribunale di Agrigento.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 18 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia CE Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 943/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 18 giugno 2025, promossa in questo grado
DA
nato a [...] il [...] ( C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Canicattì, viale Regina Margherita n. 154 presso lo studio dell'avv. Maria
Lo CE che lo rappresenta e difende, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 30/10/2019, il Tribunale di Agrigento rigettava l'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
e dichiarava compensate tra le parti le spese processuali.
[...]
Esponeva il primo giudice che la pretesa azionata dall' atteneva Controparte_2
ad un provvedimento sanzionatorio adottato per l'utilizzazione di lavoratori irregolari ovvero lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
L'opposto a sostegno dell'assunto, desunto dal verbale degli Ispettori del Lavoro redatto in sede ispettiva, aveva allegato, oltre al verbale medesimo, le dichiarazioni assunte durante gli accertamenti.
Costituiva principio pacifico che nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione faceva piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti.
Nella specie l'ente opposto aveva rispettato l'iter in precedenza delineato, con conseguente rigetto dell'opposizione in esame dovendosi peraltro ritenere correttamente applicata la sanzione irrogata nei confronti dell'opponente oltre c h e s u f f i c i e n t e m e n t e m o t i v a t e n e l l ' a m b i t o dell'ordinanza impugnata le ragioni di fatto e di diritto che la supportavano.
Avverso la predetta sentenza Lo CE proponeva appello esponendo che alla Parte_1
dinamica dei fatti e dalle dichiarazioni rese dalle persone trovate sui luoghi, non emergeva alcun elemento idoneo a dare prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra lo stesso e le persone trovate casualmente sul proprio fondo.
Era incomprensibile come il CE di primo grado possa avere attribuito valore di piena prova alle dichiarazioni dei lavoratori che, peraltro, non venivano neppure richiamate nello specifico.
Peraltro i fatti erano accaduti nelle primissime ore del mattino quando era ancora buio e questo elemento, dunque, dimostrava e a spiegava l'errato accesso dei lavoratori nel suo fondo dove, peraltro, non vi erano i presupposti e le condizioni per svolgere l'attività lavorativa cui erano diretti i presunti lavoratori ( attività di copertura del fondo) poiché il suo vigneto era già stato quasi tutto coperto dai lavoratori che erano già alle sue dipendenze . 4
Le persone fermate, nel momento in cui erano scese sul fondo, avevano con sè delle scale che sarebbero servite per montare i teloni ma nel suo fondo le scale erano già presenti perché il vigneto era già stato coperto e non di certo da queste persone che, peraltro, affermavano che erano lì per la prima volta .
In definitiva che i presunti lavoratori fossero diretti alla copertura del suo fondo era soltanto frutto degli apprezzamenti ed ipotesi dei verbalizzanti, dal momento che i cittadini romeni era stati fermati all'atto di discesa dal pulmino e non, invece, mentre materialmente svolgevano l'attività lavorativa.
Nessuno dei presunti lavoratori trovati nel fondo aveva dichiarato di conoscerlo, di essere diretti a lavorare nel suo fondo, di essere alle sue dipendenze.
La persona fermata alla guida del veicolo, che trasportava i presunti lavoratori, aveva dichiarato di non conoscerlo né, tanto meno, di fornirgli lavoratori;
né in tal senso erano stati raccolti dall'amministrazione elementi tali da poter provare l'esistenza di un rapporto tra i due.
Dell'accesso delle autorità sul suo fondo se ne accorgeva per caso dopo un pò di tempo e solo perché era diretto negli altri suoi fondi presenti in zona.
Rilevava , inoltre, che nessuno dei lavoratori era stato materialmente trovato nell'atto di collocare, distendere e/o applicare i teloni,mentre per converso alcuni erano seduti essendosi resi conto dell'erronea destinazione.
Dalla allegata perizia tecnica a firma del Dott. redatta il 27.08.2015 si evinceva Persona_1
chiaramente che “…l'appezzamento si trova nel Comune di Canicattì in Contrada Costa d'Arena
…..il terreno nel suo insieme si presentava per una maggiore quantità coperto con tendoni di plastica, al fine di proteggere da eventi atmosferici estremi, nello specifico dalla grandine il prodotto già in maturazione, con una minore quantità costituita da circa 170 piante di uva da tavola del vigneto che erano prive di copertura di tendoni. Da informazioni assunte da maestranze specializzate operanti nel territorio comunale, si è potuto appurare, che una squadra di operai costituita da quattro elementi nell'arco di una regolare giornata lavorativa di sette ore circa, può tranquillamente coprire circa
400 piante di uva da tavola. Alla luce della considerazione sopra esposta si deduce, che la copertura della porzione di vigneto scoperto costituita da circa 170 piante, può essere coperta da una squadra di operai costituita da quattro elementi, tranquillamente in meno di mezza giornata lavorativa, quantificabile in tre ore e ½ circa” .
Detta perizia ulteriormente provava l'inesistenza del rapporto di lavoro addebitatogli dall'amministrazione opposta con i cittadini rumeni. In definitiva, non aveva una mole di lavoro tale 5
da richiedere la loro assunzione;
un lavoro, tra l'altro, quello della copertura che era già stato quasi ultimato dai propri operai regolarmente assunti. Invero nellì agosto del 2015 aveva già alle proprie dipendenze degli operai la cui assunzione risultava correttamente sorretta dalla comunicazione obbligatoria UniLav, dalle denunce retributive trimestrali inps, dal pagamento dei relativi contributi nonché dall'estratto del Libro unico e dalle relative buste.
In altri termini, la mera presenza di otto persone, peraltro appena arrivate, quando era ancora buio, in un fondo non poteva determinare quale conseguenza immediata e diretta l'affermazione dell'esistenza
Pa di un rapporto di lavoro tra i primi ed il CE . Parte_1
In particolare ciò che il CE di primo grado non aveva considerato era la mancanza all'interno del verbale dell'indicazione secondo cui i lavoratori venivano trovati materialmente nell'atto di compiere l'attività lavorativa. I verbalizzanti si erano limitati esclusivamente ad affermare che i lavoratori scendevano dal pulmino con delle scale per svolgere una ipotetica attività di copertura. Ma nel suo fondo non vi era da svolgere nessuna attività di copertura poiché già completata dagli operai regolarmente assunti dall'azienda.
In tutta la documentazione presente agli atti non compariva la sua figura in comportamenti quali l'accoglimento dei presunti lavoratori, l'apertura del fondo a quest'ultimi, l'incontro tra gli stessi al fine di prendere accordi. In altri termini nessun dato raccolto evidenziava l'intesa ovvero la conoscenza ovvero ancora l'accordo tra lo stesso e i soggetti individuati nel fondo tale da poter ritenere che quest'ultimi fossero alle sue dipendenze. Non esisteva nessuna prova documentale o fotografica che poteva dimostrare l'esistenza di accordi tra lo stesso e la persona che era stata trovata alla guida del veicolo che trasportava i cittadini romeni. Né tantomeno che si trattasse di fornitura di lavoratori. In nessuna sede, infatti, era stata raggiunta la prova idonea a dimostrare che il facesse ricorso all'utilizzazione di prestazioni lavorative fornite da chi non ne fosse autorizzato (primo motivo).
Come rilevato dal verbale ispettivo, l'accertamento della presunta violazione si riferiva al mese di agosto 2015 mentre lo stesso verbale veniva notificato solo il 04.07.2016.Era evidente dunque, che il suddetto atto non andava emesso, né tanto meno la successiva ordinanza di ingiunzione, poichè tardivi ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981; erano, infatti, decorsi i termini previsti dalla legge per la contestazione/notificazione del Verbale Unico, essendo trascorso il termine di 90 gg, dal momento in cui si erano svolti gli accertamenti, come previsto dalla richiamata normativa ( secondo motivo ). 6
In subordine rilevava che l'ordinanza di ingiunzione era nulla per difetto di motivazione e violazione di legge. La sentenza impugnata affermava erroneamente, che “..il provvedimento in avversione appaia compiutamente motivato attraverso il richiamo per relationem al verbale di accertamento…”, continuando “il giudizio di opposizione…abbia ad oggetto il rapporto …e non l'atto formale di contestazione”. Detto assunto era assolutamente errato poiché l'ordinanza di ingiunzione non lo aveva posto nella condizione di conoscere i presupposti della pretesa dell'ente creditore, poiché carente degli elementi minimi necessari per la sua validità. Sussisteva ,invece, il pericolo di esecuzione forzata, insito nella stessa ordinanza.
L'ordinanza di ingiunzione, infatti, oggetto del presente giudizio, era assolutamente priva dei requisiti di cui agli artt. 1 e 6 del Decreto del Ministero delle Finanze 3.09.1999, n. 321, ossia degli elementi minimi indefettibili per la sua giuridica esistenza ed afferenti alle motivazioni sulle quali si basava l'iscrizione a ruolo (considerando, infatti, che l'ordinanza di ingiunzione costituiva già titolo esecutivo).
Il D.M. n. 321/1999 imponeva ai soggetti coinvolti nel procedimento di riscossione di indicare gli elementi essenziali che consentivano al contribuente di ricostruire la vicenda da cui prendeva le mosse la pretesa.
Tali indicazioni erano essenziali per consentire al soggetto passivo di esercitare il proprio diritto di difesa e di comprendere in quale precedente fase amministrativa si incardinava l'attuale pretesa.
Il difetto assoluto di motivazione emergeva sotto un ulteriore ed importante profilo.
Invero, a seguito della notifica del Verbale Unico di accertamento si era avvalso della facoltà di presentazione di scritti difensivi così da poter dare prova e spiegazione della propria estraneità ai fatti.
A seguito di ciò, l'amministrazione opposta avrebbe dovuto dare contezza delle proprie motivazioni poste alla base dell'emissione dell'ordinanza di ingiunzione e, quindi, del mancato accoglimento delle difese espletate dall'opponente. In altri termini, l'amministrazione, nella propria ordinanza avrebbe dovuto evidenziare le proprie motivazioni avendo riguardo, in particolare, al contenuto degli scritti difensivi indicando nello specifico i motivi del mancato accoglimento delle difese spiegate dall'opponente. Di contro nulla era rilevabile in tal senso nell'ordinanza di ingiunzione.
L'ordinanza di ingiunzione era nulla per difetto di motivazione e violazione di legge sotto ulteriore profilo.
La norma che puniva originariamente l'illecito era l'art.3 del d.l. 12/2002, convertito con modificazioni dalla legge 23.04.2002, n.73. 7
La fattispecie del c.d. “lavoro nero” era stata poi oggetto di varie rivisitazioni;
in particolare, nel periodo oggetto dell'accertamento, vi era stata la successione di due diverse novelle: la prima nel
2006 e la seconda nel 2010.
I presupposti di fatto che integravano la condotta illecita, la procedura per la sua contestazione, nonché gli organi competenti all'accertamento e alla contestazione della relativa violazione erano mutati nel tempo.
La prima modifica era stata è effettuata con la legge 248/2006, di conversione del d.l. 223/2006, che introduceva nel testo originario del decreto l'art. 36 bis.
Il legislatore del 2006 sanzionava genericamente l'impiego di lavoratori “non risultanti dalle scritture
o da altra documentazione obbligatoria”. Da tale locuzione derivavano due conseguenze rilevanti: la sanzionabilità per l'impiego di tutte le fattispecie di lavoratori c.d. “in nero”, indipendentemente da una loro qualificazione come subordinati, e la operatività di un'esimente nel caso in cui i lavoratori fossero stati indicati non solo nella documentazione lavoristica ma anche in altra documentazione tenuta dall'azienda a fini diversi, ivi compresi fini fiscali o contabili.
Successivamente, la legge 183/2010, c.d. “collegato lavoro”, entrato in vigore il 24.11.2010, aveva innovato la disciplina relativa alle sanzioni legate al c.d. “lavoro nero”, sia sotto l'aspetto sostanziale dei presupposti per la contestazione della condotta illecita, sia sotto l'aspetto sanzionatorio
(amministrativo e civile) sia infine in relazione ai poteri sanzionatori, affidati “agli organi di vigilanza che effettuavano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza” .
Rispetto ai presupposti del fatto illecito, dopo l'entrata in vigore del “collegato lavoro” la condotta illecita constava nell'impiego dei soli lavoratori “dipendenti” (con esclusione di tutte le altre tipologie contrattuali) e nella omissione di uno specifico adempimento amministrativo, ossia l'invio della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, da trasmettersi prima dell'inizio della prestazione lavorativa agli Enti competenti tramite modello “Unilav”. Tale modifica era stata voluta dal legislatore per collegare con assoluta sicurezza la condotta illecita a un adempimento lavoristico ben determinato, attese le incertezze interpretative la prassi aveva evidenziato sotto la previgente disciplina del 2006.
Veniva inoltre esclusa la sanzionabilità qualora “dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti” si evidenziasse la volontà di non occultare il rapporto, pur se sotto diversa qualificazione giuridica. Veniva inoltre introdotta una modifica in percentuale delle sanzioni civili e 8
la condotta viene resa, ai fini delle condizioni di procedibilità dell'illecito, “diffidabile” ai sensi dell'art.13 d.lgs. 124/2004.
Al contrario, dall'ordinanza di ingiunzione emessa nei suoi confronti si evinceva che la
[...]
non teneva assolutamente conto del tenore letterale della norma finendo per Controparte_1
punire una condotta, che solo sulla base di una valutazione presuntiva, si riteneva integrante gli estremi dell'illecito amministrativo.
I fatti cui si riferiva l'ordinanza di ingiunzione erano solo asseritamente accertati;
si accertava
(illegittimamente) per ciascuno dei prestatori la medesima condotta, ovvero l'aver fatto ricorso a
“..prestazioni lavorative fornite da soggetti non autorizzati alla somministrazione di lavoro ovvero al di fuori dei limiti previsti” senza tuttavia indicare quegli elementi fattuali, indispensabili, riscontrati tali da poter integrare la fattispecie normativa.
Ciò rendeva l'ordinanza di ingiunzione radicalmente nulla stante la erronea indicazione degli illeciti commessi ( terzo motivo ).
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto Controparte_3
dell'appello esponendo che non era fondata la contestazione relativa all'asserita mancata assunzione dell'onore della prova circa i fatti costitutivi della violazione contestata. Era indubbio, infatti,
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza” ed inoltre “il verbale possiede una credibilità, quanto alle dichiarazioni al verbalizzante rese dalle parti o da terzi, che può essere infirmata solo da una prova contraria”.
Le dichiarazioni dei lavoratori, quindi, in quanto verificabili anche nella loro provenienza, non tanto invertivano l'onore della prova in giudizio, imponendo alla parte opponente – datore di lavoro- di fornire dimostrazione contraria al loro contenuto, quanto più erano l'oggetto mediante cui tale onere, pur sempre gravante sull'attore sostanziale, era compiutamente assolto.
D'altronde, con sentenza n.9594 del 13 giugno 2012 le Sezioni Unite civili della Cassazione avevano confermato che “il verbale di accertamento, con cui gli organi di vigilanza avevano rilevato la presenza di uno o più lavoratori in nero nell'esercizio di lavorazioni tipiche dell'azienda, faceva fede salvo prova contraria documentale fornita dal datore di lavoro, che riesciva a smentire il verbale stesso”; nel caso di specie, il datore di lavoro non aveva fornito alcuna prova documentale atta a smentire quanto accertato. 9
In definitiva, l'Amministrazione aveva compiutamente assolto il proprio onere probatorio. Non si comprendeva, d'altronde, quali ulteriori fonti di prova avrebbe dovuto allegare l'Amministrazione, se non proprio gli elementi fattuali e conoscitivi acquisiti mediante l'istruttoria appositamente posta in essere per verificare la sussistenza o meno degli illeciti, secondo un procedimento minuziosamente disciplinato dalla legge proprio a tal fine.
Inoltre, a fondamento della violazione contestata, vi era anche il provvedimento emesso dal G.I.P del
Tribunale di Agrigento del 22/02/2016 n. 284716 R.G. GIP, ove si leggeva quanto segue: “Letto la richiesta di decreto penale di condanna depositato dal pubblico ministero il 18 gennaio 2015; premesso che il fatto oggetto di contestazione risulta provato in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi (v. C.N.R. del 28 agosto 2015 e i relativi allegati, in atti), considerato, tuttavia che il fatto suddetto non è più considerato dalla legge come reato, sibbene come illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 1, primo comma, d.lgs. n. 8/2016, … il giudice deve pronunciare sentenza inappellabile di proscioglimento, disponendo la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa … nella Direzione Territoriale del lavoro e nell'Ispettorato del Lavoro del Luogo ove
è stata commessa la violazione;
secondo il loro riparto di competenza…”.
La pronuncia di prime cure, lungi dall'aver compiuto, un'inammissibile inversione dell'onere della prova, aveva , in realtà, basato le proprie conclusioni su numerosi e concordanti elementi di prova, dotati nel loro complesso di una marcata efficacia dimostrativa in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro con i lavoratori rinvenuti nel fondo agricolo.
All'odierna udienza del 18 giugno 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
Dalla comunicazione di reato dei Carabinieri di Canicattì, in data 28 agosto 2015. si rileva che in data
27/08/2015 alle ore 05:30 in Canicatti in piazza San Diego, veniva eseguito dai militari un servizio mirato al fine di contrastare il c.d. “ caporalato ” previsto e punito dall'art. 303 bis del C.P.. Giunti sul posto si notava la presenza massiccia di gruppi dì persone pronte per recarsi nei luoghi di lavoro e dinanzi al bar San Diego veniva notato un Furgone Fiat Ducato targato AZ185FT con alla guida una persona di sesso maschile che dal sedile lato passeggero chiacchierava con varie persone che si trovavano nel/a zona. Dopo circa un quarto d'ora e precisamente alle ore 05:45, la persona sopra il detto furgone si spostava sul sedile lato guida Facendo salire due persone e dopo aver messo in moto si allontanava dalla piazza San Diego. 1 militari operanti a debita distanza seguivano il furgone che dopo circa dieci minuti si fermava su un terreno agricolo coltivato 10
ad "uva italia" e nei frattempo sopraggiungeva un autovettura fiat punto di colore verde che seguiva il furgone con a bordo cinque persone di sesso maschile_
Alle successive ore 06:10 i militari operanti intervenivano sul posto identificando le sottonotate persone:
nato a [...] il [...] ivi residente in [...], Persona_2
proprietario del furgone Fiat Ducato targato AZ 185FT; 2) nato in [...] Parte_2
il 04/12/1993 e residente in [...],21, proprietario dell'autovettura Fiat Punto targata
AK606PP; , nato in [...] il [...] e residente in [...] Controparte_4
via Lanza n.24 nato in [...] i1 10/12/1989 e residente in [...]; CP_5
nato in [...] il [...] e residente in [...]
n.19 , nato in [...] il [...] e residente in [...]
n.37; nato in [...] il [...] e residente in [...]; Controparte_8 CP_9
nato in [...] il [...] e residente in [...]; , nato in
[...] CP_10
Romania il 18/07/1978 e residente in [...].
l sopraindicati individui ai di fuori di all'atto dell'accesso ispettivo, stavano Persona_2
predisponendo le scale ed o teli in plastica da sistemare sul vigneto, mentre parlava con Persona_2
alcuni di loro ma non lavorava.
Nessuno di loro forniva agli ispettori indicazioni circa la persona per la quale lavoravano. Alle successive ore
07:00 circa si presentava sul posto il titolare dell'azienda agricola identificato in , Parte_1
nato a [...] il [...] ivi residente in [...] il quale riferiva verbalmente di non conoscere nessuno dei lavoratori e che aveva chiesto ad una persona di Canicattì di cui non diceva il nome, solo due persone per sistemare i teli sul vigneto.
Successivamente presso gli uffici della locale Compagnia Carabinieri veniva sentito a sommarie informazioni il quale dichiarava che“Ogni mattina alle ore 04:00 mi reco sempre Persona_2
a prendere qualcosa da mangiare presso il locale sito in Canicattì nelle vicinanze di piazza San
Diego, denominato Gino Panino. Stamattina dopo essermi recato da Gino Panino dove ho preso due panini, mi sono recato nell'adiacenze del bar San Diego dove mi sono fermato col mio furgone
Fiat Ducato targato AZ185FT. Nel mentre mi trovavo li dinanzi si avvicinava il cittadino rumeno che di nome fa e cognome o qualcosa di simile il quale mi chiedeva dì dare un CP_5 Per_3
passaggio a due o tre persone da portare nelle vicinanze dell'azienda Cervino ed inoltre gli dovevo prestare delle scale a mano. Cosi mi sono recato col mio furgone assieme a tre cittadini di 11
nazionalità rumena presso l'appezzamento di terreno che mi ha indicato che era sul mio CP_5
furgone. Arrivati sul posto siamo scesi dal furgone e scaricato le scale e dopo siete arrivati voi
Carabinieri per il controllo. Oltre al mio furgone c'era un'altra auto di colore verde con a bordo 5 cittadini rumeni. Voglio precisare che per il passaggio dato ai tre cittadini rumeni non ho preso denaro ma l'ho fatto solo a titolo di amicizia con che lo conosco da un po' di tempo ”. CP_5
Dal verbale di sequestro si rileva che i lavoratori identificati il 16 dicembre 2015 stavano predisponendo le scale ed o teli in plastica da sistemare sul vigneto. scusso dai Carabinieri dichiarava di lavorare alle dipendenze del sig.CE per montare le Persona_4
tende sui filari di uva
Il Lavoratore affermava che era andato a lavorare nel terreno dove sono intervenuti i CP_11
Carabinieri e che era stato contattato dal connazionale che gli avrebbe pagato la giornata. Per_5
Il lavoratore dichiarava che era andato a lavorare con l'auto del connazionale nel Controparte_7 Per_6
terreno dove è stato trovato dai Carabinieri .
Il Lavoratore dichiarava di non conoscere il proprietario del terreno dove Parte_2
doveva montare le tende.
Afferma l'appellante che la circostanza che i presunti lavoratori fossero diretti alla copertura del suo fondo era soltanto frutto degli apprezzamenti ed ipotesi dei verbalizzanti, dal momento che i cittadini romeni era stati fermati all'atto di discesa dal pulmino e non, invece, mentre materialmente svolgevano l'attività lavorativa.
Detta affermazione è in contrasto con quanto dichiarato dai lavoratori escussi dai Carabinieri i quali concordemente hanno affermato che si erano recati nel terreno dove sono intervenuti i Carabinieri per montare le tende sui filari d'uva.
Dette dichiarazioni trovano un ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese da il Persona_2
quale ha pure affermato che i lavoratori stranieri, scesi dal suo furgone, hanno portato le scale nel terreno indicatogli dall'amico e lavoratore Rumeno “ . CP_5
D'altronde la circostanza che il Lo CE abbia dichiarato che si era presentato il giorno Parte_1
del controllo presso il suo fondo agricolo in quanto mentre si stava recando presso un altro fondo di sua proprietà aveva visto gente sul luogo è circostanza rimasta priva di riscontri non avendo indicato il Lo CE dove si trovava l'altro fondo di sua proprietà. Appare invece verosimile ritenere che si stava recando sul luogo dove sono stati trovati i lavoratori irregolari in quanto intendeva controllare il lavoro che stavano effettuando sul suo fondo. 12
Né appaiono di rilievo le considerazioni espresse nella consulenza di parte redatta il 27.08.2015 dal
Dott. che ha esposto “Da informazioni assunte da maestranze specializzate operanti Persona_1
nel territorio comunale, si è potuto appurare, che una squadra di operai costituita da quattro elementi nell'arco di una regolare giornata lavorativa di sette ore circa, può tranquillamente coprire circa 400 piante di uva da tavola. Alla luce della considerazione sopra esposta si deduce, che la copertura della porzione di vigneto scoperto costituita da circa 170 piante, può essere coperta da una squadra di operai costituita da quattro elementi, tranquillamente in meno di mezza giornata lavorativa, quantificabile in tre ore e ½ circa” .
Invero dette considerazioni piuttosto che essere il frutto di elaborazioni tecniche scientifiche del consulente appaiono la risultanza di non meglio informazioni assunte dal consulente da soggetti la cui attendibilità in alcun modo è stata dimostrata e le cui generalità,comunque, non sono state neppure indicate, non consentendo . quindi neppure che potesse procedersi alla loro escussione.
Né peraltro appare in alcun modo provato che la copertura dei vigneti del con i teloni Parte_1
fosse stata già completata all'atto dell'accesso dei militari e che, pertanto, non occorreva l'opera di altri lavoratori, come assume l'appellante.
In definitiva quanto emerge dall'atto pubblico circa la presenza dei lavoratori nel terreno del Lo
CE oltra a fare indubbiamente fede fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) ,è stato inoltre pure confermato dai lavoratori in precedenza indicati e dall' . Per_2
Le dichiarazioni dei lavoratori dalle quali si desume inequivocabilmente che dovevano lavorare nel terreno presso il quale erano stati trasportati appartenente al Lo CE appaiono attendibili. E' irrilevante in proposito la circostanza che non sia stata fornita la prova della stipula di un contratto di lavoro tra il Lo CE e i lavoratori trovati nel suo fondo o, comunque, dell'impegno da parte del Lo CE di pagare ai lavoratori l'importo dovuto per la prestazione lavorativa, trattandosi di elementi desumibili presuntivamente dalle circostanza di fatto in precedenza indicate.
Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua 13
disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95,Cass. n. 24208/2020).
In definitiva appare sufficientemente provato che il Lo CE ha fatto ricorso a prestazioni di lavoro ottenute in violazione dell'art. 18, comma 2 del D.Lgs.n. 276 e succ. mod..
Per le suesposte considerazioni va rigettato il primo motivo di appello.
E' infondato il secondo motivo di appello con il quale l'appellante assume che il verbale di accertamento sarebbe stato notificato oltre il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981.
Prevede l'art. 14 della Legge 24/11/1981, n. 689 che :
“ La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.”
E' pacifico, in diritto, che n tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata ( Cass. n. 27702/2019 ) .
Orbene, nel caso di specie, il termine di novanta giorni è stato ampiamente rispettato, atteso che il dies a quo è da individuarsi nel momento in cui l' ha concluso l'accertamento che non CP_2 14
poteva che coincidere con il giorno (11/05/2016) in cui lo stesso ha acquisito la sentenza del
Tribunale di Agrigento n. 284/16 del 22/02/2016. Si legge, infatti, nel verbale unico di accertamento, che “Il giorno 11, del mese 05, dell'anno 2016, il/i sottoscritto/i , in CP_12 Controparte_13
qualità di Ispettore del Lavoro- in servizio presso l'intestata sede, ha/hanno concluso gli accertamenti ispettivi, iniziati con accesso del 27/08/2015…”. Pertanto, stante la decorrenza del termine di novanta giorni a partire dall'11/05/2016, considerato che il verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo n. 15/0409 del 30/05/2016 (prot. n. 1183 del 30/05/2016) è stato notificato il
03/06/2016, la contestazione è stata effettuata rispettando il termine di legge.
Infondato è il terzo motivo di appello. Invero il provvedimento con cui la competente P.A., disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione amministrativa è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza-ingiunzione risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, essendo oggetto dell'opposizione non il provvedimento della P.A., ma il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso ( Cass. n. 11280 del 10/05/2010 ).
Nella specie l'ordinanza ingiunzione impugnata risulta motivata , sia pure succintamente, in quanto nella stessa si fa riferimento all'avere fatto ricorso il Lo CE all'utilizzazione di prestazioni lavorative fornite da soggetti non autorizzati alla somministrazione di lavoro, con conseguente violazione dell'art. 18, comma 2 del D.Lgs.n. 276 e succ. mod..
Neppure rileva il denunciato mancato esame in sede amministrativa degli scritti difensivi del Lo
CE stante che nell'ordinanza-ingiunzione di una sanzione amministrativa, l'autorità pubblica non
è tenuta a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, a meno che le difese dell'intimato non contengano circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione o la sua gravità ( Cass. n. 3128 del 11/02/2010 ), circostanze nella specie insussistenti.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
15
La Corte, rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
Controparte_1
, avverso la sentenza resa in data 9 luglio 2021 dal Tribunale di Agrigento.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 18 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE