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Articolo 2 della Legge 23 giugno 1990, n. 177
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Legge 23 giugno 1990, n. 177
Articolo 2 della Legge 23 giugno 1990, n. 177
Versione
13 luglio 1990
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 del protocollo stesso.
Entrata in vigore il 13 luglio 1990
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