CA
Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/04/2024, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Prima Civile – riunita in Camera di Consiglio e composta dai sig. magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Maria Letizia Barone Consigliere
3) Dott. Angelo Piraino Consigliere
dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 808/2018 del R.G. di questa Corte di Appello promossa in questo grado di giudizio da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_6 C.F._6
Girolamo Rubino (pec: , giusta procura in atti;
Email_1
APPELLANTI contro in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Francesco Paolo Di Trapani (pec: avv. apani.it), giusta Email_2 CP_1 procura in atti;
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._7
Salvatore Longo (pec: , giusta procura in atti Email_3
APPELLATI
e
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Appellanti
1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 932/2017 del
Tribunale Civile di Trapani:
a) Disporre nei confronti degli appellanti la compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
b) In subordine ritenere e dichiarare l'erroneità dell'importo delle spese processuali liquidate in primo grado e per l'effetto, rideterminare il citato importo ai sensi dei commi 4,5, e 9 del
d.m. 55/2014, in euro 3.392,90;
c) In estremo subordine condannare l'interveniente in prime cure sig. Parte_2
(1957) al pagamento, in solido con gli appellanti, delle spese del giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Controparte_1
Voglia l'adita Corte di Appello, contrariis reiectis,
- Rigettare l'appello proposto dai sigg. Parte_2 Parte_7
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 avverso la sentenza n. 932/2017 del Tribunale Civile di Trapani, depositata in
Cancelleria in data 08.11.2017 e per l'effetto confermarla;
- condannare parte appellante alle spese, competenze ed onorari del presente grado.
Parte_2
- reiectis adversis;
- confermare la Sentenza di prime cure quanto all'esclusione dell'odierna parte appellata dalla solidarietà nella corresponsione delle spese legali liquidate in favore del della Controparte_1 Controparte_2
- condannare, per conseguenza, gli appellanti al pagamento delle spese legali in favore della parte appellata classe 1957 relativamente al presente Parte_2 grado di giudizio;
- in linea subordinata compensare le spese di lite afferenti il primo grado di giudizio;
- in linea ulteriormente subordinata rideterminare l'ammontare delle spese legali afferenti il suddetto primo grado di giudizio nella misura di € 3.392,90.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione notificata nel mese di maggio 2016, gli attori , Parte_7 [...]
, , , e agirono in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 giudizio innanzi al Tribunale di Trapani nei confronti del e della Controparte_1 Controparte_2
onde ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimità occupazione di un'area di
[...] cui erano proprietari nella misura di 5/6.
2 In particolare, per quanto qui rileva, chiesero a titolo di risarcimento un importo non inferiore ad € 1.047.291,10 , pari a 5/6 del valore del suolo occupato, oltre interessi.
Intervenne in giudizio, ovvero il sesto dei comproprietari dell'area Parte_2 occupata, onde far valere anch'egli il diritto ad essere risarcito per i danni subiti dall'occupazione abusiva del terreno in comproprietà con gli attori e chiese, a titolo risarcitorio, l'importo di euro
209.458,22 corrispondente ad 1/6 del valore dell'immobile.
2.Costituito il contraddittorio il e la eccepirono Controparte_1 Controparte_2 entrambi, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
3.Con sentenza dell'8 gennaio 2017, il Tribunale di Trapani pronunciò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e condannò i soli attori al pagamento delle spese di lite nei confronti del e della società convenuta, liquidate per ciascuna parte convenuta, ai sensi CP_1 del DM n. 55/2014, tenuto conto dell'adesione in sede di discussione all'eccezione di difetto di giurisdizione da parte degli attori, in complessivi euro 17.424,00 per onorari di difesa oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a..
4. Con Citazione notificata il 6 Aprile 2017 , , Parte_7 Parte_2
, , e hanno impugnato la Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 decisione per tre motivi, dolendosi della subita condanna alle spese di lite.
5.Costituito il contraddittorio il e hanno entrambi Controparte_1 Parte_2 contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto;
la società non si è Controparte_2 costituita in giudizio, rimanendo contumace come qui si dichiara.
6. All'udienza del 17 gennaio 2024, tenuta con le forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione, assegnando alle parti, ex art. 190 cpv. c.p.c., il termine perentorio ridotto di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le eventuali repliche.
7.Con il primo motivo, gli appellanti contestano al primo giudice di non avere disposto la compensazione delle spese del giudizio.
Rilevano a riguardo che il tribunale avrebbe dovuto tenere conto della natura di mero rito della pronuncia resa;
dell'avvenuta adesione da parte loro all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle controparti;
delle identità delle difese spiegate dal e dalla Controparte_1 nella controversia. Controparte_2
Il motivo non è fondato
Secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione “le gravi ed eccezionali ragioni"
- che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.
132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese di lite - non ricorrono per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali” (cfr. in ultimo Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 6424 del 08/03/2024).
3 Nel caso di specie, peraltro, al momento della decisione del giudice di prime cure, la questione afferente alla giurisdizione in materia di controversie di natura risarcitoria a fronte di un'occupazione illegittima della Pubblica Amministrazione non costituiva di certo novità, ed era ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale in ordine alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Non rileva, poi, ai fini della compensazione delle spese l'avvenuta adesione da parte degli attori, solo in sede di udienza di discussione, all'eccezione preliminare proposta dalle controparti, comportamento processuale di cui, peraltro, il giudice di prime cure ha tenuto conto in sede di liquidazione delle spese, determinandole in misura inferiore al minimo tabellare.
Del tutto inconferente ai fini delle spese è inoltre la circostanza che Il e la società di CP_1
abbiano spiegato innanzi al Tribunale medesime difese, considerato che erano Controparte_2 assistite da procuratori diversi.
8. Con il secondo motivo, si duole del quantum liquidato dal primo giudice a titolo di spese in favore delle controparti.
Deduce, in particolare, l'avvenuta violazione dei criteri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e nella specie:
a) la violazione del comma 5 (rectius del comma 5 dell'art. 4), per non aver tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria del contenzioso;
b) la violazione del comma 4 (rectius del comma 4 dell'art. 4), per non aver considerato, ai fini della riduzione del 30% dell'importo liquidabile, l'assenza di questioni di fatto e di diritto;
c) la violazione del comma 9 (rectius del comma 9 dell'art. 4), per non aver considerato, ai fini della riduzione del 50%, che il processo si era concluso con una pronuncia di mero rito.
Il motivo non è fondato.
In ordine al rilievo sub a), va precisato che la norma citata, nello specificare come debbano essere intese le diverse fasi del giudizio ai fini della liquidazione del compenso, specifica che per
“fase istruttoria” debba intendersi “ le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni
4 a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.
Ora, nel caso di specie, come si evince dagli atti del fascicolo di primo grado, le parti, innanzi al Tribunale, hanno chiesto i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e regolarmente depositato le conseguenti memorie, avanzando richieste di prova così da doversi ritenere certamente svolta la
“fase istruttoria”, a prescindere dal fatto che il giudice non abbia ammesso le ulteriori richieste istruttorie proposte dalle parti.
In ordine al rilievo sub b), va precisato che la norma richiamata prevede che “nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento”, sicché è da escludersi che possa trovare applicazione nella fattispecie.
La riduzione prevista riguarda, infatti, l'ipotesi di difesa di diversi soggetti non predicabile, di certo, nei riguardi del difensore del e del difensore della società CP_1 Controparte_2
In ordine al rilievo sub c), infine, va precisato che la norma richiamata prevede che “nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento” sicché è sufficiente ad escluderne l'applicabilità nella fattispecie la considerazione che il e la società non erano soccombenti. CP_1 Controparte_2
9. Con il terzo motivo, gli appellanti si dolgono che il primo giudie non abbia “statuito nulla
(sia a titolo di condanna sia quale ipotetica compensazione) in ordine alle spese del giudizio di primo grado nei confronti dell'interveniente, ossia di un soggetto avente la medesima posizione degli attori e che ha spiegato le stesse domande in ragione della natura dell'intervento spiegato”.
Considerano che, se il primo giudice avesse condannato anche l'interveniente al pagamento delle spese processuali, essi avrebbero goduto di una riduzione dell'importo addebitatogli in solido.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Per quanto sia evidente che il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi con riferimento alle spese di lite in merito alla posizione dell'interveniente, rileva la Corte che gli appellanti non hanno alcun interesse sul punto.
5 Invero, rilevato che dell'omessa statuizione avrebbero dovuto, semmai, dolersi il e CP_1 la società non pare alla Corte che qualora il primo giudice avesse provveduto sul Controparte_2 punto gli appellanti ne avrebbero conseguito un beneficio.
Rilevato, infatti, che il Tribunale avrebbe con ogni probabilità proceduto separatamente alla regolamentazione delle spese di lite fra l'interveniente e le controparti, avendo comportato il suo ingresso al processo la disamina di nuovi atti e l'approntamento di nuove difese, va considerato che, come noto, le spese di lite si liquidano in ragione del valore della domanda sicché il giudice, qualora avesse considerato nel liquidare le spese in favore delle parti vittoriose anche la domanda svolta da unitamente a quella degli attori, avrebbe dovuto liquidare a titolo di Parte_2 compensi un importo superiore rispetto a quello liquidato.
10. Anche le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il D.M. oggi vigente, dandosi atto che sussistono nei confronti degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 - quater del T.U. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, lette le conclusioni delle parti, nella contumacia della società rigetta l'appello proposto da , Controparte_2 Parte_7
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 nei confronti del della società Controparte_1 Controparte_2 condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti del
[...] che liquida in euro 2.000,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. CP_1 dà atto che sussistono nei confronti degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 - quater del T.U. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228/2012.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 12 aprile 2024.
Il Consigliere estensore
Maria Letizia Barone Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dott. Giovanni D'Antoni, e dal consigliere relatore ed estensore dott. Maria Letizia Barone.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Prima Civile – riunita in Camera di Consiglio e composta dai sig. magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Maria Letizia Barone Consigliere
3) Dott. Angelo Piraino Consigliere
dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 808/2018 del R.G. di questa Corte di Appello promossa in questo grado di giudizio da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_6 C.F._6
Girolamo Rubino (pec: , giusta procura in atti;
Email_1
APPELLANTI contro in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Francesco Paolo Di Trapani (pec: avv. apani.it), giusta Email_2 CP_1 procura in atti;
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._7
Salvatore Longo (pec: , giusta procura in atti Email_3
APPELLATI
e
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Appellanti
1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 932/2017 del
Tribunale Civile di Trapani:
a) Disporre nei confronti degli appellanti la compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
b) In subordine ritenere e dichiarare l'erroneità dell'importo delle spese processuali liquidate in primo grado e per l'effetto, rideterminare il citato importo ai sensi dei commi 4,5, e 9 del
d.m. 55/2014, in euro 3.392,90;
c) In estremo subordine condannare l'interveniente in prime cure sig. Parte_2
(1957) al pagamento, in solido con gli appellanti, delle spese del giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Controparte_1
Voglia l'adita Corte di Appello, contrariis reiectis,
- Rigettare l'appello proposto dai sigg. Parte_2 Parte_7
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 avverso la sentenza n. 932/2017 del Tribunale Civile di Trapani, depositata in
Cancelleria in data 08.11.2017 e per l'effetto confermarla;
- condannare parte appellante alle spese, competenze ed onorari del presente grado.
Parte_2
- reiectis adversis;
- confermare la Sentenza di prime cure quanto all'esclusione dell'odierna parte appellata dalla solidarietà nella corresponsione delle spese legali liquidate in favore del della Controparte_1 Controparte_2
- condannare, per conseguenza, gli appellanti al pagamento delle spese legali in favore della parte appellata classe 1957 relativamente al presente Parte_2 grado di giudizio;
- in linea subordinata compensare le spese di lite afferenti il primo grado di giudizio;
- in linea ulteriormente subordinata rideterminare l'ammontare delle spese legali afferenti il suddetto primo grado di giudizio nella misura di € 3.392,90.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione notificata nel mese di maggio 2016, gli attori , Parte_7 [...]
, , , e agirono in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 giudizio innanzi al Tribunale di Trapani nei confronti del e della Controparte_1 Controparte_2
onde ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimità occupazione di un'area di
[...] cui erano proprietari nella misura di 5/6.
2 In particolare, per quanto qui rileva, chiesero a titolo di risarcimento un importo non inferiore ad € 1.047.291,10 , pari a 5/6 del valore del suolo occupato, oltre interessi.
Intervenne in giudizio, ovvero il sesto dei comproprietari dell'area Parte_2 occupata, onde far valere anch'egli il diritto ad essere risarcito per i danni subiti dall'occupazione abusiva del terreno in comproprietà con gli attori e chiese, a titolo risarcitorio, l'importo di euro
209.458,22 corrispondente ad 1/6 del valore dell'immobile.
2.Costituito il contraddittorio il e la eccepirono Controparte_1 Controparte_2 entrambi, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
3.Con sentenza dell'8 gennaio 2017, il Tribunale di Trapani pronunciò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e condannò i soli attori al pagamento delle spese di lite nei confronti del e della società convenuta, liquidate per ciascuna parte convenuta, ai sensi CP_1 del DM n. 55/2014, tenuto conto dell'adesione in sede di discussione all'eccezione di difetto di giurisdizione da parte degli attori, in complessivi euro 17.424,00 per onorari di difesa oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a..
4. Con Citazione notificata il 6 Aprile 2017 , , Parte_7 Parte_2
, , e hanno impugnato la Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 decisione per tre motivi, dolendosi della subita condanna alle spese di lite.
5.Costituito il contraddittorio il e hanno entrambi Controparte_1 Parte_2 contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto;
la società non si è Controparte_2 costituita in giudizio, rimanendo contumace come qui si dichiara.
6. All'udienza del 17 gennaio 2024, tenuta con le forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione, assegnando alle parti, ex art. 190 cpv. c.p.c., il termine perentorio ridotto di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le eventuali repliche.
7.Con il primo motivo, gli appellanti contestano al primo giudice di non avere disposto la compensazione delle spese del giudizio.
Rilevano a riguardo che il tribunale avrebbe dovuto tenere conto della natura di mero rito della pronuncia resa;
dell'avvenuta adesione da parte loro all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle controparti;
delle identità delle difese spiegate dal e dalla Controparte_1 nella controversia. Controparte_2
Il motivo non è fondato
Secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione “le gravi ed eccezionali ragioni"
- che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.
132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese di lite - non ricorrono per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali” (cfr. in ultimo Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 6424 del 08/03/2024).
3 Nel caso di specie, peraltro, al momento della decisione del giudice di prime cure, la questione afferente alla giurisdizione in materia di controversie di natura risarcitoria a fronte di un'occupazione illegittima della Pubblica Amministrazione non costituiva di certo novità, ed era ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale in ordine alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Non rileva, poi, ai fini della compensazione delle spese l'avvenuta adesione da parte degli attori, solo in sede di udienza di discussione, all'eccezione preliminare proposta dalle controparti, comportamento processuale di cui, peraltro, il giudice di prime cure ha tenuto conto in sede di liquidazione delle spese, determinandole in misura inferiore al minimo tabellare.
Del tutto inconferente ai fini delle spese è inoltre la circostanza che Il e la società di CP_1
abbiano spiegato innanzi al Tribunale medesime difese, considerato che erano Controparte_2 assistite da procuratori diversi.
8. Con il secondo motivo, si duole del quantum liquidato dal primo giudice a titolo di spese in favore delle controparti.
Deduce, in particolare, l'avvenuta violazione dei criteri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e nella specie:
a) la violazione del comma 5 (rectius del comma 5 dell'art. 4), per non aver tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria del contenzioso;
b) la violazione del comma 4 (rectius del comma 4 dell'art. 4), per non aver considerato, ai fini della riduzione del 30% dell'importo liquidabile, l'assenza di questioni di fatto e di diritto;
c) la violazione del comma 9 (rectius del comma 9 dell'art. 4), per non aver considerato, ai fini della riduzione del 50%, che il processo si era concluso con una pronuncia di mero rito.
Il motivo non è fondato.
In ordine al rilievo sub a), va precisato che la norma citata, nello specificare come debbano essere intese le diverse fasi del giudizio ai fini della liquidazione del compenso, specifica che per
“fase istruttoria” debba intendersi “ le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni
4 a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.
Ora, nel caso di specie, come si evince dagli atti del fascicolo di primo grado, le parti, innanzi al Tribunale, hanno chiesto i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e regolarmente depositato le conseguenti memorie, avanzando richieste di prova così da doversi ritenere certamente svolta la
“fase istruttoria”, a prescindere dal fatto che il giudice non abbia ammesso le ulteriori richieste istruttorie proposte dalle parti.
In ordine al rilievo sub b), va precisato che la norma richiamata prevede che “nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento”, sicché è da escludersi che possa trovare applicazione nella fattispecie.
La riduzione prevista riguarda, infatti, l'ipotesi di difesa di diversi soggetti non predicabile, di certo, nei riguardi del difensore del e del difensore della società CP_1 Controparte_2
In ordine al rilievo sub c), infine, va precisato che la norma richiamata prevede che “nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento” sicché è sufficiente ad escluderne l'applicabilità nella fattispecie la considerazione che il e la società non erano soccombenti. CP_1 Controparte_2
9. Con il terzo motivo, gli appellanti si dolgono che il primo giudie non abbia “statuito nulla
(sia a titolo di condanna sia quale ipotetica compensazione) in ordine alle spese del giudizio di primo grado nei confronti dell'interveniente, ossia di un soggetto avente la medesima posizione degli attori e che ha spiegato le stesse domande in ragione della natura dell'intervento spiegato”.
Considerano che, se il primo giudice avesse condannato anche l'interveniente al pagamento delle spese processuali, essi avrebbero goduto di una riduzione dell'importo addebitatogli in solido.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Per quanto sia evidente che il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi con riferimento alle spese di lite in merito alla posizione dell'interveniente, rileva la Corte che gli appellanti non hanno alcun interesse sul punto.
5 Invero, rilevato che dell'omessa statuizione avrebbero dovuto, semmai, dolersi il e CP_1 la società non pare alla Corte che qualora il primo giudice avesse provveduto sul Controparte_2 punto gli appellanti ne avrebbero conseguito un beneficio.
Rilevato, infatti, che il Tribunale avrebbe con ogni probabilità proceduto separatamente alla regolamentazione delle spese di lite fra l'interveniente e le controparti, avendo comportato il suo ingresso al processo la disamina di nuovi atti e l'approntamento di nuove difese, va considerato che, come noto, le spese di lite si liquidano in ragione del valore della domanda sicché il giudice, qualora avesse considerato nel liquidare le spese in favore delle parti vittoriose anche la domanda svolta da unitamente a quella degli attori, avrebbe dovuto liquidare a titolo di Parte_2 compensi un importo superiore rispetto a quello liquidato.
10. Anche le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il D.M. oggi vigente, dandosi atto che sussistono nei confronti degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 - quater del T.U. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, lette le conclusioni delle parti, nella contumacia della società rigetta l'appello proposto da , Controparte_2 Parte_7
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 nei confronti del della società Controparte_1 Controparte_2 condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti del
[...] che liquida in euro 2.000,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. CP_1 dà atto che sussistono nei confronti degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 - quater del T.U. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228/2012.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 12 aprile 2024.
Il Consigliere estensore
Maria Letizia Barone Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dott. Giovanni D'Antoni, e dal consigliere relatore ed estensore dott. Maria Letizia Barone.
6